Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/05/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dr.ssa Marzia Mingione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3856 del R.G. 2021, avente ad oggetto: usucapione;
TRA
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti dall'Avv. Sergio Cicerone, presso il cui studio, in Massafra (TA), alla
Piazza Vittorio Emanuele n.3, è elettivamente domiciliato;
-attore-
E eredi e/o aventi causa diretti o mediati della sig.ra ; Persona_1
-convenuti contumaci-
All'udienza del 03.10.2024, parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione;
all'esito, la causa veniva riservata in decisione assegnando il primo termine previsto dall'art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici reclami, giusta autorizzazione con decreto del 15.04.2021, attraverso la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica
Italiana del 11.05.2021, , conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, gli eredi e/o aventi causa diretti o mediati della sig.ra Persona_1
al fine di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione ai sensi dell'art. 1158
c.c., a suo favore, della proprietà dei terreni, siti in Massafra, specificamente indicata in atti (identificati al foglio 64, p.lla 182, classe 4, consistenza, 11 are 2 ca, adibito a uliveto;
al foglio 64, p.lla 184, classe 4, consistenza, 3 are 52 ca, adibito a uliveto;
porzione di terreno al foglio 64, la particella 130 cat C/2, in particolare la porzione che unisce perpendicolarmente la p.lla 6 alla p.lla 184; al foglio 64, p.lla 94, classe U, consistenza 4
1
A fondamento della domanda, esponeva di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni, precisamente sin dall'anno 1997, quando ormai i terreni versavano in stato di abbandono, utilizzandoli per uso pascolo, coltivandoli ad uliveto e curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria.
L'attore precisava che tali terreni erano stati acquistati dalla sig.ra Persona_1
e dal sig. con atto di compravendita del 17.06.1980 a rogito del Persona_2
Notaio rep. n. 442, racc. n. 299, registrato a Taranto il 02/07/1980 al n. Persona_3
8228, ma come da appendice all'atto di acquisto, il reale acquirente dei terreni era suo padre, il sig. . Persona_2
Aggiungeva che nessuno ne aveva mai rivendicato la proprietà; tuttavia, dalle visure catastali i terreni risultavano ancora intestati alla sig.ra deceduta Persona_1
il 5 febbraio 2017, ed essendo la stessa straniera era difficile identificare i suoi eredi.
Verificata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo notificato per pubblici proclami, nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, all'udienza del
03.10.2024, veniva trattenuta in decisione con concessione del primo termine ex art.190
c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio si incardina nell'alveo applicativo dell'art. 1158 c.c. avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
L'usucapione, come è noto, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo, che soggiace alle ordinarie regole in materia di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare, chi agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare sul bene deve fornire una prova rigorosa della sussistenza dei relativi requisiti che investono il corpus possessionis ossia la cosa oggetto del possesso e del corrispondente diritto reale e lo ius possessionis ossia il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione e per tutto il tempo necessario per il compiersi della fattispecie acquisitiva.
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è, dunque, complessa;
deve essere
2 concordante nei suoi esiti e idonea a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato mediante gli specifici atti compiuti, comprovanti il concreto possesso esercitato ininterrottamente sul bene.
Tanto premesso, l'espletata istruttoria orale ha dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso continuato, mai interrotto, per oltre venti anni, nonché pacifico e pubblico sui terreni per cui è causa.
In particolare, il teste ha riferito: “Conosco i terreni (…) perché sono Testimone_1
adiacenti al capannone di lavoro del sig. , su uno dei terreni c'è una piscina e Pt_2
siamo sempre stati lì per festeggiare il compleanno dei nostri bambini, coetanei, sin da quando erano piccoli;
ha sempre utilizzato in via esclusiva questi terreni in quanto vi si può accedere solo attraversando il capannone di sua proprietà. Su una porzione del terreno c'è la piscina, su un'altra ci sono appoggiati dei marmi, prima avevano una marmeria, ciò sin da quando io ero da ragazzo, quindi da più di 20 anni, ci sono anche alberi da frutto, ulivi, alberi che ha piantato il padre del e ora appaiono Parte_1
coltivati; ha curato la manutenzione della piscina, ha fatto degli ammodernamenti, ha pavimentato. Non ho mai visto nessun altro sui terreni oltre il sig e la sua Parte_1 famiglia (…)”; a sua volta il teste ha dichiarato “Sono stato sui terreni di cui Tes_2
alla lett.a, fin da piccolo perché io e il sig. abbiamo frequentato la scuola Parte_1
media e superiore insieme e quindi il pomeriggio andavamo a giocare a pallone in questi terreni che erano adiacenti all'azienda del padre che lavorava il marmo (…). Su una porzione di questi terreni c'è una piscina e intorno è tutto pavimentato, mentre su altre parti di terreno c'è il materiale dell'azienda (…). , ha realizzato la piscina Parte_1
e ne ha sempre curato la manutenzione, spostando i materiali, eliminando le erbacce tutt'ora utilizziamo la piscina in estate, nel passato era tutto illuminato, la piscina e tutto intorno, c'è anche una struttura in cemento e marmo e all'interno c'è una cucina che utilizziamo quando utilizziamo la piscina, anche con le nostre famiglie e figli” (cfr. verbale di udienza del 14.09.2023).
Le deposizioni rese da entrambi i testi intimati da parte attrice hanno confermato integralmente le allegazioni attoree, con riferimento al pacifico, ininterrotto ed esclusivo possesso ultraventennale da parte del dei beni immobili de quibus, tale da Parte_1
legittimare la relativa richiesta di riconoscimento dell'intervenuta usucapione.
In ragione dell'esito dell'istruttoria e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda è dunque fondata e va conseguentemente accolta.
3 Le spese del giudizio vanno opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione la proprietà del Parte_1
terreno sito in Massafra, identificato al catasto terreni al foglio 64, p.lla 182, classe
4, consistenza, 11 are 2 ca, adibito a uliveto;
del terreno sito in Massafra, identificato al catasto terreni al foglio 64, p.lla 184, classe 4, consistenza, 3 are 52 ca, adibito a uliveto;
della porzione del terreno sito in Massafra, identificato al foglio 64, la particella 130 cat 3, in particolare la porzione che unisce perpendicolarmente la p.lla 6 alla p.lla 184; del terreno sito in Massafra, identificato al catasto dei terreni al foglio 64, p.lla 94, classe U, consistenza 4 ca., adibito a pascolo;
b) autorizza il Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto alla trascrizione della presente sentenza ed alla voltura catastale, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, 03.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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