Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2022, proposto da
AS TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti 20;
contro
il Comune di San Vincenzo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Gustinucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di San Vincenzo n. 152 del 7 ottobre 2022 avente ad oggetto la “rimessione in pristino dello stato dei luoghi, presso il complesso denominato “Castel del Mare”, posto in San Vincenzo, Via A. Volta”;
- di ogni altro atto, presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ai fini della decisione, rilevano le seguenti circostanze fattuali:
- il Comune di San Vincenzo comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento per la repressione di abusi edilizi perpetrati su un immobile in sua proprietà, così come di seguito individuati nella relazione della P.M. all’esito di sopralluogo:
a) difformità rispetto all’istanza di accertamento di conformità (arretramento porta-finestra);
b) realizzazione di una tettoia in metallo e vetro;
c) copertura del pergolato non permeabile determinante la sua trasformazione in tettoia;
d) tamponamento con persiana in legno del portico del seminterrato;
e) trasformazione dei locali garage e cantina al piano seminterrato;
- all’esito delle interlocuzioni procedimentali di rito, il Comune di San Vincenzo adottava l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, oggetto della impugnazione in scrutinio, con cui, espunta la contestazione relativa all’arretramento della porta-finestra in accoglimento delle osservazioni partecipative, perché oggetto di apposita istanza di accertamento di conformità, contestava al ricorrente la modifica di destinazione d’uso del garage in locale ad uso residenziale;
- assumeva il Comune nell’ordinanza impugnata che il detto mutamento di destinazione d’uso determinava il superamento degli indici di edificabilità consentiti per la zona e che, inoltre, la soppressione del garage imponeva la individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio, ai sensi della legge n. 122/89.
2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
- “ 1) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 99 L.R.T. N. 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 23TER DPR N. 380/2001; - VIOLAZIONE ARTT. 7 e SEGG. e n. 241/1990 E DIFETTO DI MOTIVAZIONE; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTE, INDETERMINATEZZA. ”.
Con il primo mezzo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui contesta la modifica di destinazione d’uso del locale garage e del seminterrato, ritenendo che la mera presenza di arredi non sia indice sufficiente a lasciar presumere l’utilizzazione residenziale dei predetti locali.
A sostegno del motivo in esame, il ricorrente cita un precedente della Sezione (Tar AN, III Sezione, n. 970/2022).
In sostanza, assume il ricorrente che, in assenza di opere strutturali, la presenza di elementi di arredo sarebbe ascrivibile alla normale utilizzazione del locale, senza che detta circostanza possa determinare alcun mutamento di destinazione d’uso.
Anche la presenza delle strutture amovibili (tettoie) non sono incompatibili con la destinazione a garage del locale.
- “ 2) - VIOLAZIONE E FALSA APPLIAZIONE ART. 56 D.P.G.R. N. 39/2018; - VIOLAZIONE ARTT. 7 e SEGG. e n. 241/1990 E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (sotto ulteriore profilo); - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTE, INDETERMINATEZZA (sotto ulteriore profilo). ”.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui esso si riferisce all’esecuzione della “ tamponatura con persiana in legno del portico del seminterrato ”.
Sostiene il ricorrente che trattasi di un mero elemento di arredo che, a suo dire, non pregiudicherebbe “ … la totale apertura del porticato e, conseguentemente, l’accesso dei veicoli al locale garage. ”.
- “ 3) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO vigente al momento della realizzazione dell’opera; - VIOLAZIONE ART. 21NONIES L. 241/1990; - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI AUTOTUTELA; - VIOLAZIONE ARTT. 7 e SEGG. e n. 241/1990 E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (sotto ulteriore profilo); - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTE, INDETERMINATEZZA (sotto ulteriore profilo). ”.
In relazione al pergolato deduce il ricorrente che esso sarebbe stato eseguito tramite Scia del 2014 e che, pertanto, l’amministrazione, prima di ordinare il ripristino, avrebbe dovuto esercitare i poteri di autotutela sull’effetto abilitante derivante dalla medesima Scia.
- “ 4) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 136 L.R.T. N. 65/2014; - VIOLAZIONE ARTT. 7 e SEGG. e n. 241/1990 E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (sotto ulteriore profilo); - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA’ MANIFESTE, INDETERMINATEZZA (sotto ulteriore profilo). ”.
Quanto alla tettoia in vetro e metallo, deduce il ricorrente che si tratterebbe di un intervento rientrante nell’ambito dell’attività edilizia libera.
- “ 5) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 201 E 202 LRT N. 65/2014; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA. ”.
Con l’ultimo mezzo, il ricorrente assume che il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva e non la più invasiva misura del ripristino, atteso che il complesso delle opere eseguite rientrerebbe nell’alveo dell’attività edilizia libera o, al più, nell’abito degli interventi edilizi eseguibili tramite Scia.
3. Il Comune si è costituito in giudizio e ha depositato documentazione e memoria, con cui ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza nel merito.
4. All’udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è complessivamente infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Rileva anzitutto il Collegio che non è condivisibile l’impostazione del ricorso in scrutinio, siccome tendente ad una valutazione atomistica e parcellizzata delle opere abusive eseguite dal ricorrente.
Gli abusi in esame, in quanto finalizzati a realizzare l’illecita modificazione urbanistica del locale garage in una unità ad uso residenziale, devono essere apprezzati in modo unitario e nella loro globalità.
Nella delineata prospettiva, la condivisibile giurisprudenza amministrativa afferma pacificamente che: “ Al fine di valutare l’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, anche realizzate in tempi diversi, occorre compiere una valutazione complessiva e globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro, sicché non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 9653). ” (Consiglio di Stato, VII sezione, sentenza del 18 febbraio 2025, nr. 1382).
6.1 Ciò posto, va rilevato che, nel caso di specie, è stata accertata l’esecuzione di opere, quali la realizzazione della porta finestra con tamponatura del porticato, la realizzazione di una tettoia e le modifiche interne del locale garage, che danno atto, unitariamente considerate, di una modifica di destinazione d’uso del predetto garage e del seminterrato in una unità ad uso abitativo.
La modifica di destinazione d’uso non deriva semplicemente dalla presenza degli arredi e dalle finiture realizzate nel garage, ma dalla valutazione dell’insieme delle opere eseguite, che sono tutte funzionali alla realizzazione della predetta modifica, che è urbanisticamente rilevante anzitutto perché determinante un passaggio da una categoria funzionale ad un’altra, con il conseguente aumento di carico urbanistico.
6.2 Inoltre, per quanto riguarda il pergolato oggetto della Scia del 2014, dal provvedimento impugnato risulta che esso è stato trasformato in tettoia e, pertanto, la sua realizzazione avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire, così come chiarito dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, che ha affermato che: “ Il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio. ” (Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza del 28 marzo 2025, nr. 2603).
6.3 Peraltro, il Comune ha motivato adeguatamente sull’aumento del carico urbanistico derivante dall’esecuzione delle predette opere e, ancora, sull’incidenza urbanisticamente rilevante della modificazione di destinazione d’uso da esse scaturente, che ha determinato un superamento degli indici di edificabilità e la necessità di reperire ulteriori spazi da adibire a parcheggio, ai sensi della legge n. 122/89.
6.4 Infine, dal compendio fotografico in atti, allegato al verbale di sopralluogo del 27 settembre 2023, risulta smentita la complessiva ricostruzione in fatto del ricorso in scrutinio, atteso che dalle fotografie emerge con chiarezza come il complesso delle opere eseguite sull’immobile in proprietà del ricorrente abbia comportato una modificazione del garage in una unità abitativa ad uso residenziale.
6.4 In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di San Vincenzo, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO