Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 2
In tema di provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 cod. civ.), i decreti della Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del tribunale non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., perché essi sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengano la revoca degli amministratori o dei sindaci, trattandosi di provvedimenti, disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure cautelari e provvisorie e che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non pronunciano al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale. È viceversa ammissibile il ricorso per cassazione avverso la parte di detto provvedimento recante la condanna alle spese processuali, atteso che tale statuizione è costitutiva di un rapporto obbligatorio ed è munita dei connotati della pronunzia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato.
Il principio secondo cui le spese del procedimento di volontaria giurisdizione, promosso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. per denunciare irregolarità nella gestione di società, restano a carico del soggetto che abbia assunto la relativa iniziativa, mentre si sottraggono alla regole degli artt. 91 e seguenti cod. proc. civ., non opera in sede di reclamo avverso il provvedimento adottato dal tribunale, profilandosi in tal caso un contrasto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, che consente l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione del procedimento di impugnazione.
Commentari • 4
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SOMMARIO: 1. Questioni generali (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale - 1.2. Modalità di notificazione degli atti tramite fax ed e-mail - 2. Il processo ordinario di cognizione (a cura di Michele Comastri e Fabio Valerini) - 2.1. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza da parte del convenuto - 2.2. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e l'estinzione del processo - 2.3. La mancata notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza alla parte contumace - 2.4. Le conseguenze dell'omesso deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza - 3. I procedimenti sommari e cautelari (a cura di …
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Leggi di più… - 4. Correzione errori materiali in sentenza: casi e procedimentoRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 novembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/05/2001, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVAIE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MONTICELLI ALFREDO, nella qualità di socio della NUOVO KAMIKAZE Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 204, presso l'avvocato BOZZA A., rappresentato e difeso dall'avvocato MONTORZI ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TT IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONSERRATO 34, presso l'avvocato ANTONELLI GIACOMO, che lo rappresenta è difende unitamente agli avvocati GUARDAMAGNA AGOSTINO e VICARI DONATELLA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, TT SA, HI NO, BE NI, CH NC;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 19/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bozza, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Forlì depositato il 16 giugno 1998 il signor LO TT, titolare di quote rappresentanti il 25% del capitale sociale della "Nuovo Kamikaze" s.r.l., dichiarò che:
detta società aveva gestito il ristorante pub disco-bar denominato "New Kamikaze", con sede in Cesenatico, fino all'anno 1994, epoca in cui, per gravi perdite di esercizio, aveva deciso di affidare la gestione dell'azienda a terzi;
rivelatasi negativa anche tale soluzione, gli amministratori avevano stabilito di mantenere chiuso il ristorante finché, nel marzo del 1998, l'amministratore e vicepresidente AL CE aveva informato l'altro amministratore e presidente SA TT che vi era un'offerta per la locazione dell'azienda da parte della società "La Terrazza Disco Bar" s.a.s. di EC RN & C., e aveva sostenuto la conclusione del contratto con tale società;
SA TT aveva replicato che non si sarebbe espressa per la stipula del contratto prima di avere ottenuto le necessarie informazioni sulla società "La Terrazza";
ad onta di ciò il primo aprile del 1998 il CE - nella sua qualità di vicepresidente e dicendosi autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1998 - aveva sottoscritto un contratto col quale dava in locazione l'azienda denominata "Ristorante, pub, disco bar New Kamikaze" alla società "La Terrazza";
il verbale del consiglio i amministrazione in data 30 marzo 1998 risultava sottoscritto, tra gli altri, da SA TT, la quale però non aveva partecipato alla riunione ne' aveva apposto la propria firma il CE, quindi, aveva affermato una circostanza contraria al vero, dichiarando che al consiglio di amministrazione riunitosi il 30 marzo 1998 era presente il presidente SA TT, mentre sul relativo verbale era stata apposta la firma apocrifa di costei, evidentemente per un particolare interesse dello stesso CE alla stipulazione di quel contratto, e il tutto era avvenuto con la compiacenza dei sindaci;
tali circostanze costituivano illegittimità idonee a giustificare, al sensi dell'art. 2409 cod. civ., la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario;
inoltre il contratto con la società "La Terrazza", concluso dal CE, era stato da costui stipulato in conflitto d'interesse con la società, per le ragioni esposte in ricorso.
Su tali premesse l'istante chiese che il Tribunale disponesse la revoca degli amministratori e dei sindaci e nominasse un amministratore giudiziario, conferendogli il potere d'impugnare il contratto stipulato con la società "La Terrazza" in quanto invalido, nonché di promuovere le relative azioni di responsabilità e risarcitorie.
Il CE, con memoria difensiva, contestò la sussistenza delle gravi irregolarità previste dall'art. 2409 cod. civ., affermando che il consiglio di amministrazione in data 30 marzo 1998 non si era riunito, che la firma della TT in calce al relativo verbale era apocrifa, che anche lui mai aveva sottoscritto tale verbale ed aveva concluso il contratto di locazione dell'azienda soltanto dopo avere ottenuto il consenso orale di SA TT, presidente del consiglio di amministrazione della società "Nuovo Kamikaze". Negò poi che tale società avesse subito danni a causa dell'iniziativa, destinata invece a consentirle di conseguire degli utili, e respinse in toto l'affermazione concernente la sussistenza di un presunto conflitto d'interessi.
Dedusse, quindi, che mancavano i presupposti per far luogo al provvedimenti previsti dall'art. 2409 cod. cì v., avendo egli agito secondo lo statuto e dopo avere avuto il consenso di SA TT. Nè poteva essergli ascritta la falsificazione del verbale in data 30 marzo 1998, perché la sua firma era apocrifa come quelle dei sindaci e della stessa TT.
Conclusivamente, chiese che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato, con vittoria di spese.
Con decreto del 16 luglio 1998 il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento del ricorso, dispose la revoca del consiglio di amministrazione della società "Nuovo Kamikaze" s.r.l., nominò un amministratore giudiziario e gli conferì il potere di impugnare il contratto stipulato tra AL CE e la società "La Terrazza", nonché di promuovere eventualmente azione per risarcimento dei danni nel confronti di quest'ultima società e azione di responsabilità nel confronti del CE. Respinse l'istanza diretta ad ottenere la revoca del collegio sindacale. E CE propose reclamo alla Corte di appello di Bologna, che lo rigettò con decreto depositato il 19 novembre 1998, condannando il reclamante al pagamento delle spese giudiziali.
La Corte territoriale osservò che la tesi propugnata dal CE non era provata, che l'art. 26 dello statuto della s.r.l. "Nuovo Kamikaze" abilitava l'intero consiglio di amministrazione, e non uno soltanto dei suoi componenti, al compimento di atti di gestione, onde il predetto mai avrebbe potuto stipulare il contratto da solo, che il richiamo all'art. 28 del medesimo statuto non era pertinente, perché esso riguardava la rappresentanza esterna e in giudizio, che l'uso cosciente di un atto falso era indice di una gestione disinvolta e tale da legittimare il provvedimento di cui all'art. 2409 cod. civ., che il pericolo di danno - consistente nell'aver vincolato per un periodo non breve l'unico bene aziendale, servendosi di un atto falso - ancora durava.
Contro il menzionato provvedimento il CE ha proposto ricorso per cassazione, cui LO TT ha resistito con controricorso. Questa Corte, con ordinanza del 20 giugno 2000, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna.
Espletato tale adempimento, la causa è stata nuovamente chiamata all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
1. - Il ricorrente, premesso che il ricorso sarebbe ammissibile - quanto al decreto emesso in sede di reclamo ex artt. 2409 cod. civ. e 739 cod. proc. civ. - alla stregua della sentenza resa da questa Corte il 16 marzo 1993 col n. 3127, e quanto alla statuizione sulle spese giudiziali perché si tratterebbe sempre di pronunzia definitiva, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2409, 2384, 2392 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Richiamati alcuni principi che sarebbero stati affermati in dottrina e in giurisprudenza sul procedimento di cui al citato art. 2409, sostiene che il decreto impugnato avrebbe disatteso "natura e portata" di tale procedimento. Nel quadro di detta norma, sarebbero rilevanti soltanto l'attività del consiglio di amministrazione e/o quella del collegio sindacale, non l'opera del singolo consigliere o sindaco. E già questo rilievo avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a dichiarare inammissibile la domanda del TT. Peraltro i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento del ricorso di quest'ultimo sarebbero stati carenti, per l'assenza di prove circa il carattere grave dell'irregolarità e circa il pregiudizio per la società, essendo stata trascurata (tra l'altro) qualsiasi valutazione economica in ordine all'operazione negoziale. Nè sarebbe stato consentito al CE di dimostrare la realtà dei fatti, con violazione anche dell'art. 116 cod. proc. civ., mentre sarebbe stata omessa nell'interno della società qualsiasi preliminare attività ispettiva, che avrebbe posto in evidenza la prassi delle sottoscrizioni apocrife e il valore economico del negozio stipulato.
Inoltre sarebbero stati affidati all'amministratore giudiziario poteri eccedenti quelli attribuiti dalla legge.
Infine, stante la fondatezza del reclamo, la condanna del CE al pagamento delle spese giudiziali sarebbe illegittima. Peraltro, la natura del procedimento ex art. 2409 cod. civ. avrebbe potuto portare, al più, alla compensazione delle spese di lite;
e comunque in tale procedimento non sarebbe ipotizzabile una soccombenza, con il relativo onere delle spese.
2. - Il ricorso, nella parte in cui è diretto a censurare il decreto emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal Tribunale nel quadro dell'art. 2409 cod. civ., deve essere dichiarato inammissibile.
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 c.c.), i decreti pronunciati dalla Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del Tribunale non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, ancorché ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, perché essi sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso neppure quando contengono la revoca degli amministratori e/o dei sindaci. Si tratta di provvedimenti disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure cautelari e provvisorie. Essi, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non pronunciano al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale (tra le più recenti, cfr. Cass., 24 novembre 2000, n. 15173; 16 giugno 2000, n. 8226; 18 aprile 2000, n. 5001; 26 giugno 1998, n. 6315; 2 ottobre 1997, n. 9636). Il collegio condivide questo orientamento, al quale intende dare continuità. Nè esso è infirmato dal richiamo alla sentenza n. 3127 del 1993. A parte il rilievo che quella statuizione è superata dalla giurisprudenza successiva (Cass., n. 15173 del 2000 cit., nonché Cass., 20 novembre 1998, n. 11729), si deve osservare che la menzione della sentenza de qua nella specie non è pertinente, perché in essa al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. fu dato ingresso non gia contro un decreto della Corte d'appello che (come nella specie) aveva pronunciato nel merito, bensì contro un decreto che aveva negato l'ammissibilità del reclamo ex artt. 739 e 742 bis contro un provvedimento reso dal Tribunale nel quadro dell'art. 2409 cod. civile. Infine, non potrebbe giungersi a conclusione diversa per il fatto che all'amministratore giudiziario sia stato affidato il potere d'impugnare il contratto e di promuovere eventuali azioni risarcitorie e di responsabilità, perché tale circostanza non modifica la natura cautelare e provvisoria del provvedimento, ne' vincola i giudici eventualmente chiamati a statuire in sede cognitoria sulle dette azioni.
3. - Il ricorso è, invece, ammissibile, avverso la parte del decreto impugnato recante la condanna al pagamento delle spese giudiziali, perché tale condanna è costitutiva di un rapporto obbligatorio e, quindi, incide su diritti ed è munita dei connotati della pronunzia giurisdizionale idonea ad assumere valore di giudicato (Cass., 2 ottobre 1997, n. 9636).
Il ricorso medesimo, tuttavia, per questa parte non ha fondamento. È vero che le spese del procedimento di volontaria giurisdizione, promosso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. per denunciare irregolarità nella gestione di società, restano a carico del soggetto che abbia assunto l'iniziativa e si sottraggono alle regole degli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., in quanto queste postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (Cass., 2 ottobre 1997, n. 9636). Ma tale principio, trova applicazione nel procedimento davanti al Tribunale, nel quale si tratta non di risolvere un conflitto bensì di adottare (come si è detto) misure provvisorie e cautelari il cui fine è la tutela dell'interesse della società. In sede di reclamo la situazione è diversa perché, mentre rimane fermo il contenuto sostanziale dei provvedimenti emessi (nei sensi sopra indicati), con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. per difetto dei requisiti all'uopo richiesti, si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo. La soluzione di questo conflitto implica una soccombenza, che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. cod. proc. civile. Pertanto il decreto della Corte d'appello, che ha posto a carico del CE le spese giudiziali del grado in base al principio della soccombenza, è corretto.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. E, per lo stesso principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del TT, mentre nessun provvedimento in ordine alle spese va emesso nei confronti degli altri intimati, in quanto costoro non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da AL CE e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 3.245.755=, di cui lire tre milioni per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 14 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001