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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/04/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 887 /2023 promossa da:
elett.te dom.to in Sassari presso il proc.avv.to CICCARELLA Parte_1
FRANCESCA che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo
OPPONENTE contro elett.te dom.to presso il proc.avv.to FANCELLU Controparte_1
ANTONELLO che lo rappresenta a difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte OPPOSTO
OGGETTO :Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI : come da verbale di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 contro l'atto di precetto a lui notificato a cura di e recante l'ordine di CP_1 pagamento della somma di € 13.398,72 ritenuta dovuta a titolo di mantenimento previsto a suo favore e mai corrisposto.
Eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva del a CP_1 richiedere il mantenimento atteso il fatto che la sentenza azionata indicava la RA ( madre del precettante deceduta) quale soggetto nei confronti Persona_1 del quale l'assegno doveva essere corrisposto nonché la mancata indicazione della notificazione del titolo esecutivo , notificazione richiesta esplicitamente dall'art. 480 cpc.
Nel merito contestava la sussistenza del credito vantato avendo sempre adempiuto pagina 1 di 3 all'obbligazione anche direttamente nei confronti del figlio, eccepiva infine l'intervenuta prescrizione del diritto.
Concludeva per l'annullamento dell'atto di precetto opposto , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva contestando l'opposizione e tutti i motivi posti a CP_1 fondamento della stessa avendo correttamente notificato un precedente atto di precetto unitamente al titolo costituito dalla sentenza di divorzio, dovendosi ritenere legittimato anche con riferimento alla richiesta ed infine si opponeva alla eccepita prescrizione dovendosi applicare la prescrizione decennale concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Veniva emesso provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Sull'eccezione di legittimazione attiva a richiedere la somma portata in atto di precetto occorre rilevare che l'originaria obbligazione di mantenimento vedeva legittimata la RA ( V. sentenza di divorzio) per il diritto al Persona_1 mantenimento del figlio;
trattasi sicuramente di legittimazione CP_1 concorrente ma nel presente giudizio deve essere valorizzata la posizione del CP_1
quale erede della madre e quindi in quanto tale legittimato a recuperare i crediti
[...] entrati nella sua successione. Difatti non può assolutamente negarsi che il diritto a percepire quanto anticipato e dovuto alla costituisca un credito della sua Per_1 eredità recuperabile dagli eredi, tra i quali sicuramente il . CP_1
Orbene non avendo egli azionato il titolo facendo valere un diritto proprio derivante dalla successione della madre ( eredità che andava comunque accettata) non deve essere dichiarato carente di legittimazione attiva ma piuttosto deve essere rigettata la domanda nei suoi confronti, trattandosi di accertamento in ordine al titolo legittimante il diritto di credito azionato.
Ciò è sicuramente assorbente rispetto alle altre eccezioni sollevate rispetto alle quali la violazione formale per mancata indicazione della notificazione del titolo appare infondata trattandosi di precetto in rinnovazione e rispetto al quale il titolo era stato correttamente notificato ( v. produzioni allegate) quanto all'eccezione di prescrizione deve osservarsi che se da un lato la stessa appare generica rispetto al credito azionato dall'altro lato l'atto di precetto non indica in alcun modo da quando inizia a decorrere il mancato pagamento ( annualità e mensilità) limitandosi a indicare una somma complessiva senza indicazione alcuna. Comunque la prescrizione applicabile è la quinquennale costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma – anziché di quella dell'art. 2953 – il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto pagina 2 di 3 della particolare struttura delle obbligazioni in questione. ( V. con motivazione Cass.13.414/2010 ). L'atto di precetto opposto deve di conseguenza essere dichiarato nullo.
La natura della controversia e la soluzione adottata neppure prospettata dalle parti comporta la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara nullo l'atto di precetto opposto;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Sassari 02/04/2024
Il Giudice
dott. Maria Giuseppa Sanna
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