Articolo 1245 del Codice civile
Articolo 1244Articolo 1211
Versione
19 aprile 1942
Art. 1245.

(Debiti non pagabili nello stesso luogo).

Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente