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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RO MI Presidente
MA PO IU
NU PA IU relatore applicato a distanza1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 21.09.2023 al n. 3637 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
NOCILLA, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FE- CP_1 C.F._2
DERICA POMA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate a mezzo delle no- te depositate in data 21.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 21/09/2023 la ricorrente ha allegato di avere in- trattenuto una relazione sentimentale con il resistente, che dalla loro unione è nata
[...]
il 5/11/2014, che, dopo la nascita della minore, la convivenza more uxorio delle parti è diventata intollerabile e che da tempo vivono separate e hanno costituito distinti nuclei familiari e ha chiesto regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia minorenne.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 19.03.2024, tra l'altro, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto l'affidamento condiviso di a entrambi i Per_2
genitori e il suo collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, ha regolamen- tato l'esercizio del diritto di visita paterno e ha posto a carico del resistente (contumace)
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
300,00 per il mantenimento della figlia minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale, con decorrenza dalla domanda (21.9.2023).
Il resistente si è costituito in giudizio in data 18.07.2025 allegando di avere raggiunto un accordo integrale con la ricorrente in ordine all'affidamento, alla collocazione prevalente, al diritto di visita e al mantenimento della figlia minore.
A mezzo delle note depositate in data 21.07.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto 1 Cui la causa è stata assegnata in data 15.12.2025 IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto e omologare l'accordo perfezionatosi tra i genitori di che, ove scrupolosamente e puntualmente rispettato, appare con- Per_2
forme al superiore interesse morale e materiale della minore e idoneo a garantirle il dirit- to a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico.
L'esito della lite impone e giustifica la compensazione delle spese sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (integralmente richiamato in parte motiva) e DISPONE in conformità.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
22/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
NU PA RO MI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
RO MI Presidente
MA PO IU
NU PA IU relatore applicato a distanza1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta in data 21.09.2023 al n. 3637 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Parte_1 C.F._1
NOCILLA, nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FE- CP_1 C.F._2
DERICA POMA, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate a mezzo delle no- te depositate in data 21.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 21/09/2023 la ricorrente ha allegato di avere in- trattenuto una relazione sentimentale con il resistente, che dalla loro unione è nata
[...]
il 5/11/2014, che, dopo la nascita della minore, la convivenza more uxorio delle parti è diventata intollerabile e che da tempo vivono separate e hanno costituito distinti nuclei familiari e ha chiesto regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto alla figlia minorenne.
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 19.03.2024, tra l'altro, in via provvisoria e urgente, il giudice istruttore ha disposto l'affidamento condiviso di a entrambi i Per_2
genitori e il suo collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, ha regolamen- tato l'esercizio del diritto di visita paterno e ha posto a carico del resistente (contumace)
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
300,00 per il mantenimento della figlia minorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie individuabili secondo quanto stabilito in seno al Protocollo in uso a questo Tribunale, con decorrenza dalla domanda (21.9.2023).
Il resistente si è costituito in giudizio in data 18.07.2025 allegando di avere raggiunto un accordo integrale con la ricorrente in ordine all'affidamento, alla collocazione prevalente, al diritto di visita e al mantenimento della figlia minore.
A mezzo delle note depositate in data 21.07.2025 le parti hanno congiuntamente chiesto 1 Cui la causa è stata assegnata in data 15.12.2025 IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per prendere atto e omologare l'accordo perfezionatosi tra i genitori di che, ove scrupolosamente e puntualmente rispettato, appare con- Per_2
forme al superiore interesse morale e materiale della minore e idoneo a garantirle il dirit- to a una crescita psicofisica, intellettuale e morale sana ed equilibrata o, quanto meno, a contenere i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e non presenta profili di contrarietà al buon costume o all'ordine pubblico.
L'esito della lite impone e giustifica la compensazione delle spese sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
PRENDE ATTO dell'accordo perfezionatosi tra le parti (integralmente richiamato in parte motiva) e DISPONE in conformità.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il
22/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
NU PA RO MI