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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/11/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 274/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 274/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentati e difesi dall'Avv. LEONE FIORDELISA Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 05/03/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore e avendo contratto matrimonio in SIANO il 07/07/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Siano, anno 2001 , parte II, serie A, n. 6), deducendo che dal matrimonio erano nati) i figli , maggiorenne, nata a [...] il [...] Persona_1
(c.f.: ) e inorenne, nata a [...] [...] (c.f.: C.F._1 Persona_2
C.F._2
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 800,00, comprensivo anche di Assegno Unico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 13/07/1972 Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio in SIANO il 07/07/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Siano, anno 2001 , parte II, serie A, n. 6);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
”
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) La casa coniugale sita in Siano (Sa) alla via Del Sole n. 38 resterà alla sig.ra , dove Pt_2 continuerà ad abitare unitamente alle figlie, mentre il sig. si trasf trove, Pt_1 ovvero alla via Campo n.66 bis
3) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà; Per_2
4) I coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie, l'abitazione della madre sita in Siano (Sa) al via Del Sole n. 38; la casa è di proprietà della madre della sig.ra
. Parte_2
5) resterà affidata ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso Per_2 la madr (Sa) ed i coniugi, con l'intento di assicurare un corretto sviluppo psico- fisico alla minore , convengono concordemente che il padre, anche in Per_2 considerazione dei propri impegni lavorativi e di ogni impegno della LI avrà con sé quest' ultima nei fine settimana alterni. La LI trascorrerà le vacanze estive e le festività di Natale e Pasqua ripartendole equamente fra i genitori, ed in modo alternato, previo accordo da comunicarsi, secondo le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. Inoltre, il padre terrà la LI presso di sé per il suo compleanno e per il suo onomastico e la Festa del Papà e tanto farà la madre, ad anni alterni.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 800,00 Pt_1 Pt_2
(ottoce 00) entro il giorno 5 di ogni titolo di mantenimento per le per le figlie, da rivalutarsi alla scadenza di ogni anno secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...], nella somma di euro 800,00 è previsto anche l'assegno unico pari ad euro 200,00 che percepisce ad oggi il sig. Pt_1 sulla sua busta paga e per l'intero sarà versato alla moglie nella misura del 10 raggiungere per intero la quota di euro 800,00 quale assegno di mantenimento per le figlie. La sig.ra si obbliga poi a corrispondere mensilmente al marito la somma di euro Pt_2
275,00, q ta al 50% relativa alla retta universitaria della LI . Tale somma Per_1 non verrà corrisposta dalla sig.ra al Sig. solo nel me osto di ogni Pt_2 Pt_1 anno, poiché non è previsto il pagamento della retta universitaria per quel mese. Le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive, doposcuola dovranno essere ripartite al 50% e previamente concordate e condivise dai genitori. 7) L'assegno di mantenimento di € 800,00 è così composto: € 400,00 per la LI Per_2 ed € 400,00 per la LI , mentre la sig.ra rinuncia Per_1 Parte_2 forma di mantenimento”.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto: 8) “I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto”;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 274/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
rappresentati e difesi dall'Avv. LEONE FIORDELISA Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 05/03/2025, e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore e avendo contratto matrimonio in SIANO il 07/07/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Siano, anno 2001 , parte II, serie A, n. 6), deducendo che dal matrimonio erano nati) i figli , maggiorenne, nata a [...] il [...] Persona_1
(c.f.: ) e inorenne, nata a [...] [...] (c.f.: C.F._1 Persona_2
C.F._2
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di Euro 800,00, comprensivo anche di Assegno Unico, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi: ato a NOCERA INFERIORE (SA) il 13/07/1972 Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2 uniti in matrimonio in SIANO il 07/07/2001 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di Siano, anno 2001 , parte II, serie A, n. 6);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
”
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) La casa coniugale sita in Siano (Sa) alla via Del Sole n. 38 resterà alla sig.ra , dove Pt_2 continuerà ad abitare unitamente alle figlie, mentre il sig. si trasf trove, Pt_1 ovvero alla via Campo n.66 bis
3) Le figlie saranno affidate ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che la minore dimostrerà; Per_2
4) I coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie, l'abitazione della madre sita in Siano (Sa) al via Del Sole n. 38; la casa è di proprietà della madre della sig.ra
. Parte_2
5) resterà affidata ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso Per_2 la madr (Sa) ed i coniugi, con l'intento di assicurare un corretto sviluppo psico- fisico alla minore , convengono concordemente che il padre, anche in Per_2 considerazione dei propri impegni lavorativi e di ogni impegno della LI avrà con sé quest' ultima nei fine settimana alterni. La LI trascorrerà le vacanze estive e le festività di Natale e Pasqua ripartendole equamente fra i genitori, ed in modo alternato, previo accordo da comunicarsi, secondo le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. Inoltre, il padre terrà la LI presso di sé per il suo compleanno e per il suo onomastico e la Festa del Papà e tanto farà la madre, ad anni alterni.
6) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 800,00 Pt_1 Pt_2
(ottoce 00) entro il giorno 5 di ogni titolo di mantenimento per le per le figlie, da rivalutarsi alla scadenza di ogni anno secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario alle coordinate [...], nella somma di euro 800,00 è previsto anche l'assegno unico pari ad euro 200,00 che percepisce ad oggi il sig. Pt_1 sulla sua busta paga e per l'intero sarà versato alla moglie nella misura del 10 raggiungere per intero la quota di euro 800,00 quale assegno di mantenimento per le figlie. La sig.ra si obbliga poi a corrispondere mensilmente al marito la somma di euro Pt_2
275,00, q ta al 50% relativa alla retta universitaria della LI . Tale somma Per_1 non verrà corrisposta dalla sig.ra al Sig. solo nel me osto di ogni Pt_2 Pt_1 anno, poiché non è previsto il pagamento della retta universitaria per quel mese. Le spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive, doposcuola dovranno essere ripartite al 50% e previamente concordate e condivise dai genitori. 7) L'assegno di mantenimento di € 800,00 è così composto: € 400,00 per la LI Per_2 ed € 400,00 per la LI , mentre la sig.ra rinuncia Per_1 Parte_2 forma di mantenimento”.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto: 8) “I coniugi prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto”;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire