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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
NICODANO CH, Relatore
OCONE GI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0308016962024 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0308016962024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0308016962024 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna l'Avviso di Accertamento n. T7E030801696/2024 per l'anno 2019, notificato in data 20 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, avente ad oggetto imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'anno 2019 con il quale venivano contestate le seguenti violazioni, correlate all'infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IRES, IRAP ed IVA:
- ai fini IRES, minori componenti negativi per complessivi € 26.681,00 ed un reddito d'impresa accertato pari ad € 30.400,00;
- ai fini IRAP, minori componenti negativi per complessivi € 18.885,00 ed un valore della produzione accertato pari ad € 148.690,00;
- ai fini IVA, una maggior imposta pari ad € 97.129,00 (minor imposta a credito per € 65,00 e maggior imposta a debito per € 97.064,00).
In particolare:
1) costi non inerenti ai fini ires e irap – acquisti carburanti non documentati da fattura non documentati da fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, e pagate per tramite carta di credito e/o bancomat di ammontare pari ad € 2.579,97.
2) integrale deduzione di costi – spese locazione autovettura- solo parzialmente deducibili.
3) costi mancanti del requisito di competenza economica, relativi a fatture che fanno riferimento a prestazioni eseguite dai fornitori negli anni 2017 e 2018, per un importo pari a € 2.204,80.
4) emissione di fattura per un importo complessivo di € 132.326,00, senza applicazione dell'IVA, di cui
€ 22.800,00 a titolo di “locazione sede” in regime di esenzione ex art. 10, co. 8, D.P.R. n. 633/1972, ed
€ 109.526,00 a titolo di “percentuale del 12% relativa ai proventi della Società_1” in regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto “prestazioni professionali connesse all'insegnamento dello sci”.
5) omessa applicazione di iva ad operazioni imponibili – anticipazioni/acconti su prestazioni di servizi ancora da svolgere.
6) Per effetto dell'assoggettamento ad IVA di parte dei corrispettivi fatturati, considerati dalla Parte come esenti (vd. supra il Rilievo sub 4 ai fini dell'IVA), nonché dell'omessa fatturazione dei corrispettivi incassati in acconto (vd. supra il Rilievo sub 5 ai fini dell'IVA), l'Ufficio ha ricalcolato il pro-rata di detraibilità con un recupero a tassazione ai fini IRES ed IRAP di una quota di costi indebitamente dedotta pari a € 14.100,00.
7) Venivano, inoltre, applicate le sanzioni previste: - dall'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di infedele dichiarazione ai fini IRES;
- dall'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di infedele dichiarazione ai fini IRAP;
- dall'art. 5, co. 4, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di infedele dichiarazione ai fini IVA;
- dall'art. 6, co. 6, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di indebita detrazione ai fini IVA;
- dall'art. 6, co. 1, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA.
MOTIVI DEL RICORSO
Contesta la valutazione dell'Ufficio di non riconoscere l'esenzione IVA con riferimento alla somma di
€ 109.526,00, portata dalla fattura n. 14/FCiNE emessa in data 23/12/2019 nei confronti della
Società_1.
Quanto all'omessa applicazione dell'imposta ad operazioni imponibili anticipazioni/acconti su prestazioni di servizi ancora da svolgere”, sottolinea che il presupposto impositivo sorge nel momento in cui la prestazione di servizi è stata effettuata e nel caso specifico si tratta di acconti erogati sulla base di “prestazioni di servizi ancora da svolgere”.
Con il terzo motivo la Ricorrente deduce a titolo di illegittimità derivata la parte dell'avviso di accertamento in cui “per effetto dell'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi fatturati, considerati dalla Parte come esenti, nonché dell'omessa fatturazione dei corrispettivi incassati in acconto (si vedano i due precedenti rilievi), si
è reso necessario un ricalcolo del pro-rata di detraibilità” con conseguente recupero a tassazione “di una quota di costi indebitamente dedotta ai fini IRES e IRAP, in violazione rispettivamente dell'art. 109 TUIR e dell'art. 5 D.lgs 446/1997, pari a Euro 14.100,00”.
Con il quarto motivo la Ricorrente sostiene l'illegittimità della pretesa tributaria nella parte in cui ha rilevato l'indebita deduzione di costi in quanto privi del requisito di competenza economica.
Con il quinto motivo la Ricorrente deduce unicamente a titolo di illegittimità derivata la parte dell'avviso di accertamento in cui vengono irrogate le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni riscontrate dall'Ufficio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino replicando a tutte le attoree deduzioni e sottolineando che la parte ricorrente in sede di accertamento con adesione ha aderito alla tesi dell'Ufficio con riferimento ai rilievi indicati nei punti sub 1) e sub 2) delle premesse in fatto (costi non inerenti ai fini ires e irap – acquisti carburanti non documentati da fattura. integrale deduzione di costi solo parzialmente deducibili – spese locazione autovettura) Tali rilievi non sono stati fatti oggetto di alcuna censura, dovendosi, pertanto, rilevare che sotto tali profili la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione, con conseguente illegittimità della richiesta di annullamento integrale dell'avviso contenuta nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituito il nuovo difensore della ricrrente avv, Difensore_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che la parte ricorrente in sede di accertamento con adesione ha aderito alla tesi dell'Ufficio con riferimento ai rilievi indicati nei punti sub 1) e sub 2) delle premesse in fatto (costi non inerenti ai fini ires e irap – acquisti carburanti non documentati da fattura. integrale deduzione di costi solo parzialmente deducibili – spese locazione autovettura). Tali rilievi non sono stati fatti oggetto di alcuna censura e pertanto, la pretesa tributaria in esame è divenuta definitiva per mancata impugnazione, con conseguente illegittimità della richiesta di annullamento integrale dell'avviso contenuta nelle conclusioni del ricorso. La Ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento contestando la valutazione dell'Ufficio di non riconoscere l'esenzione IVA , portata dalla fattura n. 14/FCiNE emessa in data 23/12/2019 nei confronti della
Scuola Sci Via Lattea Sestriere.
La doglianza è manifestamente infondata per le ragioni per le ragioni che seguono.
La questione controversa riguarda i rapporti tra la Ricorrente_1 e la Società_1, i quali sono regolamentati da una Convenzione stipulata in data 21/05/2005 tra i medesimi soggetti, i quali avevano differenti denominazioni sociali, come si evince dalla coincidenza dei rispettivi codici fiscali. La Convenzione identifica in modo chiaro i compiti di ciascuno dei due soggetti, stabilendo (art. 1) che l'Associazione si impegna, in particolare, a “curare la gestione dell'attività didattica ed agonistica”, “curare l'organizzazione dell'attività lavorativa”, precisando che “le prestazioni afferenti le attività didattica e agonistica, di cui alla presente convenzione, saranno svolte dalla Associazione a proprio rischio, con organizzazione autonoma del lavoro e con autonomia gestionale relativamente alla conduzione aziendale, alla direzione del personale e alla scelta delle modalità di lavoro”.
Al contempo, i compiti della Società sono:
- Reperire la clientela interessata all'attività didattica e agonistica dell'associazione;
- Procurare contratti di sponsorizzazione;
-Mettere a disposizione i locali siti in Indirizzo_1 a Sestriere (TO);
-Assumere a proprio carico gli oneri per la manutenzione straordinaria dei locali;
-Procurare le divise sociali per i maestri, le dotazioni infortunistiche, arredi, informatizzazione relativa ad hardware e software ed ogni materiale necessario allo svolgimento dell'attività.
La norma di riferimento per il pagamento dei corrispettivi è l'art. 8, centrale ai fini della comprensione del rilievo in esame: “L'Associazione percepirà direttamente i proventi dell'attività didattica svolta. A fronte dei servizi e delle attrezzature forniti dalla Società, nonché a fronte degli investimenti dalla medesima effettuati,
l'Associazione si obbliga a corrispondere alla Società ogni anno al termine dell'esercizio sociale, il rimborso completo dei costi di funzionamento sostenuti da quest'ultima, oltre a una percentuale da concordarsi in ogni esercizio, ma mai inferiore al 6% dei proventi dell'attività didattica percepiti nella stagione sciistica conclusa dall'Associazione; percentuale minima che dovrà comunque essere corrisposta, anche in assenza di accordo, entro il predetto termine dell'esercizio sociale. Per i costi di funzionamento si intendono in via esemplificativa ma non esaustiva: - costi per divise e abbigliamento;
- canoni di leasing per investimenti;
- canoni di locazione sede, chalet e costi condominiali”.
La fattura oggetto del rilievo, la n. 14/FCiNE prevede i seguenti distinti importi: € 22.800,00 per “locazione sede” ed € 109.526,00 per “percentuale del 12% relativa ai proventi della Società_1”.
Le prestazioni oggetto della fattura in contestazione non possono essere in alcun modo inquadrate nel novero delle prestazioni contemplate nell'ipotesi di esenzione in questione ed, in particolar modo, in quelle di natura didattica. Né la società ricorrente ha fornito prova alcuna in tal senso.
Il dato inconfutabile è che la Ricorrente_1 non fornisce alcun elemento idoneo a giustificare il diritto a fruire dell'esenzione IVA. Né si può ritenere che le prestazioni sottese possano essere inquadrate quali prestazioni didattiche. La Ric_1, infatti, pacificamente non svolge alcuna attività didattica o sportiva. Nel caso di specie, le attività di Ric_1 non hanno alcuna finalità didattica, ma sono mere attività commerciali, come tali destinate ad essere assoggettate ad imposta. Del resto, è la stessa Convenzione a separare nettamente l'attività didattica e agonistica (che è svolta dall'associazione “a proprio rischio, con organizzazione autonoma del lavoro e con autonomia gestionale relativamente alla conduzione aziendale”), dalle prestazioni che vengono rese dalla Società.
Quanto al recupero a tassazione di maggiori componenti positive a fronte dell'accertamento di proventi inseriti nella contabilità quali anticipi di prestazioni future, per le quali è stata contestata la violazione dell'obbligo di fatturazione, la Ricorrente si richiama alla giurisprudenza che identifica nell'effettuazione della prestazione, e non nel pagamento del corrispettivo, il fatto generatore dell'imposta.
I predetti acconti, come ammette la Ricorrente, fanno riferimento ad anticipi che solo dal punto di vista quantitativo dipendono dalla prestazione didattica sportiva, trattandosi di acconti sulla percentuale dei proventi della Scuola di sci. Il corrispettivo è stabilito dall'art. 8 della Convenzione in modo generico: “a fronte dei servizi […] forniti dalla società”. E che tale corrispettivo sia remunerativo dei servizi, e non dei costi di funzionamento, è stato ampiamente dimostrato nel precedente punto le cui considerazioni si richiamano integralmente.
La Ric_1, opera secondo il principio di competenza. In quest'ipotesi la coincidenza tra pagamento effettivo (ricezione della disponibilità di denaro) e sorgere del presupposto d'imposta deriva dall'applicazione di tale principio: il principio di competenza prevede che per le prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione e l'obbligo impositivo è ricollegato all'effettuazione della prestazione, ma la norma è chiara nel prevedere tale presupposto ancorato alla ricezione del corrispettivo. Pertanto, la doglianza è priva di pregio e radicalmente infondata.
La dedotta illegittimità della pretesa tributaria nella parte in cui ha rilevato l'indebita deduzione di costi in quanto privi del requisito di competenza economica è infondata e non merita accoglimento. In primo luogo, occorre rilevare che l'imputazione e la deduzione dei costi deve seguire il principio di competenza economica, di tal che il costo può essere dedotto con riferimento al momento in cui viene eseguita la prestazione. Né si può sostenere, a contrario, che la tardiva ricezione della fattura possa precludere tale deduzione, essendo sempre possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Né è possibile semplicemente sostenere che, a fronte del rilievo operato dall'Amministrazione, risolvendosi nella mera deduzione di costi in un'annualità invece di un'altra, “non si è verificato alcun danno erariale”, trattandosi di circostanza non provata, non avendo controparte dimostrato l'incidenza di tale costo sulla tassazione dell'anno di corretta competenza anche ai fini del raffronto con la tassazione derivata nell'anno oggetto di controllo per effetto dell'illegittima deduzione.
Quanto alla pretesa illegittimità derivata della parte dell'avviso di accertamento in cui vengono irrogate le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni riscontrate dall'Ufficio, la Corte rileva che è stata disposta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria unica dell'importo di € 131.124,15, facendo applicazione dei minimi edittali e del cumulo giuridico (in quanto più favorevole alla Parte).
Il ricorso va quindi respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino che liquida in euro 7.000,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
INGINO GIOVANNI, Presidente
NICODANO CH, Relatore
OCONE GI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano, 30 10100 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0308016962024 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0308016962024 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0308016962024 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna l'Avviso di Accertamento n. T7E030801696/2024 per l'anno 2019, notificato in data 20 novembre 2024 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, avente ad oggetto imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'anno 2019 con il quale venivano contestate le seguenti violazioni, correlate all'infedele presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini IRES, IRAP ed IVA:
- ai fini IRES, minori componenti negativi per complessivi € 26.681,00 ed un reddito d'impresa accertato pari ad € 30.400,00;
- ai fini IRAP, minori componenti negativi per complessivi € 18.885,00 ed un valore della produzione accertato pari ad € 148.690,00;
- ai fini IVA, una maggior imposta pari ad € 97.129,00 (minor imposta a credito per € 65,00 e maggior imposta a debito per € 97.064,00).
In particolare:
1) costi non inerenti ai fini ires e irap – acquisti carburanti non documentati da fattura non documentati da fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, e pagate per tramite carta di credito e/o bancomat di ammontare pari ad € 2.579,97.
2) integrale deduzione di costi – spese locazione autovettura- solo parzialmente deducibili.
3) costi mancanti del requisito di competenza economica, relativi a fatture che fanno riferimento a prestazioni eseguite dai fornitori negli anni 2017 e 2018, per un importo pari a € 2.204,80.
4) emissione di fattura per un importo complessivo di € 132.326,00, senza applicazione dell'IVA, di cui
€ 22.800,00 a titolo di “locazione sede” in regime di esenzione ex art. 10, co. 8, D.P.R. n. 633/1972, ed
€ 109.526,00 a titolo di “percentuale del 12% relativa ai proventi della Società_1” in regime di esenzione IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto “prestazioni professionali connesse all'insegnamento dello sci”.
5) omessa applicazione di iva ad operazioni imponibili – anticipazioni/acconti su prestazioni di servizi ancora da svolgere.
6) Per effetto dell'assoggettamento ad IVA di parte dei corrispettivi fatturati, considerati dalla Parte come esenti (vd. supra il Rilievo sub 4 ai fini dell'IVA), nonché dell'omessa fatturazione dei corrispettivi incassati in acconto (vd. supra il Rilievo sub 5 ai fini dell'IVA), l'Ufficio ha ricalcolato il pro-rata di detraibilità con un recupero a tassazione ai fini IRES ed IRAP di una quota di costi indebitamente dedotta pari a € 14.100,00.
7) Venivano, inoltre, applicate le sanzioni previste: - dall'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di infedele dichiarazione ai fini IRES;
- dall'art. 1, co. 2, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di infedele dichiarazione ai fini IRAP;
- dall'art. 5, co. 4, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di infedele dichiarazione ai fini IVA;
- dall'art. 6, co. 6, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di indebita detrazione ai fini IVA;
- dall'art. 6, co. 1, D.lgs. n. 471/1997, per violazione di omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA.
MOTIVI DEL RICORSO
Contesta la valutazione dell'Ufficio di non riconoscere l'esenzione IVA con riferimento alla somma di
€ 109.526,00, portata dalla fattura n. 14/FCiNE emessa in data 23/12/2019 nei confronti della
Società_1.
Quanto all'omessa applicazione dell'imposta ad operazioni imponibili anticipazioni/acconti su prestazioni di servizi ancora da svolgere”, sottolinea che il presupposto impositivo sorge nel momento in cui la prestazione di servizi è stata effettuata e nel caso specifico si tratta di acconti erogati sulla base di “prestazioni di servizi ancora da svolgere”.
Con il terzo motivo la Ricorrente deduce a titolo di illegittimità derivata la parte dell'avviso di accertamento in cui “per effetto dell'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi fatturati, considerati dalla Parte come esenti, nonché dell'omessa fatturazione dei corrispettivi incassati in acconto (si vedano i due precedenti rilievi), si
è reso necessario un ricalcolo del pro-rata di detraibilità” con conseguente recupero a tassazione “di una quota di costi indebitamente dedotta ai fini IRES e IRAP, in violazione rispettivamente dell'art. 109 TUIR e dell'art. 5 D.lgs 446/1997, pari a Euro 14.100,00”.
Con il quarto motivo la Ricorrente sostiene l'illegittimità della pretesa tributaria nella parte in cui ha rilevato l'indebita deduzione di costi in quanto privi del requisito di competenza economica.
Con il quinto motivo la Ricorrente deduce unicamente a titolo di illegittimità derivata la parte dell'avviso di accertamento in cui vengono irrogate le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni riscontrate dall'Ufficio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino replicando a tutte le attoree deduzioni e sottolineando che la parte ricorrente in sede di accertamento con adesione ha aderito alla tesi dell'Ufficio con riferimento ai rilievi indicati nei punti sub 1) e sub 2) delle premesse in fatto (costi non inerenti ai fini ires e irap – acquisti carburanti non documentati da fattura. integrale deduzione di costi solo parzialmente deducibili – spese locazione autovettura) Tali rilievi non sono stati fatti oggetto di alcuna censura, dovendosi, pertanto, rilevare che sotto tali profili la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione, con conseguente illegittimità della richiesta di annullamento integrale dell'avviso contenuta nelle conclusioni del ricorso.
Si è costituito il nuovo difensore della ricrrente avv, Difensore_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte osserva che la parte ricorrente in sede di accertamento con adesione ha aderito alla tesi dell'Ufficio con riferimento ai rilievi indicati nei punti sub 1) e sub 2) delle premesse in fatto (costi non inerenti ai fini ires e irap – acquisti carburanti non documentati da fattura. integrale deduzione di costi solo parzialmente deducibili – spese locazione autovettura). Tali rilievi non sono stati fatti oggetto di alcuna censura e pertanto, la pretesa tributaria in esame è divenuta definitiva per mancata impugnazione, con conseguente illegittimità della richiesta di annullamento integrale dell'avviso contenuta nelle conclusioni del ricorso. La Ricorrente sostiene l'illegittimità dell'avviso di accertamento contestando la valutazione dell'Ufficio di non riconoscere l'esenzione IVA , portata dalla fattura n. 14/FCiNE emessa in data 23/12/2019 nei confronti della
Scuola Sci Via Lattea Sestriere.
La doglianza è manifestamente infondata per le ragioni per le ragioni che seguono.
La questione controversa riguarda i rapporti tra la Ricorrente_1 e la Società_1, i quali sono regolamentati da una Convenzione stipulata in data 21/05/2005 tra i medesimi soggetti, i quali avevano differenti denominazioni sociali, come si evince dalla coincidenza dei rispettivi codici fiscali. La Convenzione identifica in modo chiaro i compiti di ciascuno dei due soggetti, stabilendo (art. 1) che l'Associazione si impegna, in particolare, a “curare la gestione dell'attività didattica ed agonistica”, “curare l'organizzazione dell'attività lavorativa”, precisando che “le prestazioni afferenti le attività didattica e agonistica, di cui alla presente convenzione, saranno svolte dalla Associazione a proprio rischio, con organizzazione autonoma del lavoro e con autonomia gestionale relativamente alla conduzione aziendale, alla direzione del personale e alla scelta delle modalità di lavoro”.
Al contempo, i compiti della Società sono:
- Reperire la clientela interessata all'attività didattica e agonistica dell'associazione;
- Procurare contratti di sponsorizzazione;
-Mettere a disposizione i locali siti in Indirizzo_1 a Sestriere (TO);
-Assumere a proprio carico gli oneri per la manutenzione straordinaria dei locali;
-Procurare le divise sociali per i maestri, le dotazioni infortunistiche, arredi, informatizzazione relativa ad hardware e software ed ogni materiale necessario allo svolgimento dell'attività.
La norma di riferimento per il pagamento dei corrispettivi è l'art. 8, centrale ai fini della comprensione del rilievo in esame: “L'Associazione percepirà direttamente i proventi dell'attività didattica svolta. A fronte dei servizi e delle attrezzature forniti dalla Società, nonché a fronte degli investimenti dalla medesima effettuati,
l'Associazione si obbliga a corrispondere alla Società ogni anno al termine dell'esercizio sociale, il rimborso completo dei costi di funzionamento sostenuti da quest'ultima, oltre a una percentuale da concordarsi in ogni esercizio, ma mai inferiore al 6% dei proventi dell'attività didattica percepiti nella stagione sciistica conclusa dall'Associazione; percentuale minima che dovrà comunque essere corrisposta, anche in assenza di accordo, entro il predetto termine dell'esercizio sociale. Per i costi di funzionamento si intendono in via esemplificativa ma non esaustiva: - costi per divise e abbigliamento;
- canoni di leasing per investimenti;
- canoni di locazione sede, chalet e costi condominiali”.
La fattura oggetto del rilievo, la n. 14/FCiNE prevede i seguenti distinti importi: € 22.800,00 per “locazione sede” ed € 109.526,00 per “percentuale del 12% relativa ai proventi della Società_1”.
Le prestazioni oggetto della fattura in contestazione non possono essere in alcun modo inquadrate nel novero delle prestazioni contemplate nell'ipotesi di esenzione in questione ed, in particolar modo, in quelle di natura didattica. Né la società ricorrente ha fornito prova alcuna in tal senso.
Il dato inconfutabile è che la Ricorrente_1 non fornisce alcun elemento idoneo a giustificare il diritto a fruire dell'esenzione IVA. Né si può ritenere che le prestazioni sottese possano essere inquadrate quali prestazioni didattiche. La Ric_1, infatti, pacificamente non svolge alcuna attività didattica o sportiva. Nel caso di specie, le attività di Ric_1 non hanno alcuna finalità didattica, ma sono mere attività commerciali, come tali destinate ad essere assoggettate ad imposta. Del resto, è la stessa Convenzione a separare nettamente l'attività didattica e agonistica (che è svolta dall'associazione “a proprio rischio, con organizzazione autonoma del lavoro e con autonomia gestionale relativamente alla conduzione aziendale”), dalle prestazioni che vengono rese dalla Società.
Quanto al recupero a tassazione di maggiori componenti positive a fronte dell'accertamento di proventi inseriti nella contabilità quali anticipi di prestazioni future, per le quali è stata contestata la violazione dell'obbligo di fatturazione, la Ricorrente si richiama alla giurisprudenza che identifica nell'effettuazione della prestazione, e non nel pagamento del corrispettivo, il fatto generatore dell'imposta.
I predetti acconti, come ammette la Ricorrente, fanno riferimento ad anticipi che solo dal punto di vista quantitativo dipendono dalla prestazione didattica sportiva, trattandosi di acconti sulla percentuale dei proventi della Scuola di sci. Il corrispettivo è stabilito dall'art. 8 della Convenzione in modo generico: “a fronte dei servizi […] forniti dalla società”. E che tale corrispettivo sia remunerativo dei servizi, e non dei costi di funzionamento, è stato ampiamente dimostrato nel precedente punto le cui considerazioni si richiamano integralmente.
La Ric_1, opera secondo il principio di competenza. In quest'ipotesi la coincidenza tra pagamento effettivo (ricezione della disponibilità di denaro) e sorgere del presupposto d'imposta deriva dall'applicazione di tale principio: il principio di competenza prevede che per le prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione e l'obbligo impositivo è ricollegato all'effettuazione della prestazione, ma la norma è chiara nel prevedere tale presupposto ancorato alla ricezione del corrispettivo. Pertanto, la doglianza è priva di pregio e radicalmente infondata.
La dedotta illegittimità della pretesa tributaria nella parte in cui ha rilevato l'indebita deduzione di costi in quanto privi del requisito di competenza economica è infondata e non merita accoglimento. In primo luogo, occorre rilevare che l'imputazione e la deduzione dei costi deve seguire il principio di competenza economica, di tal che il costo può essere dedotto con riferimento al momento in cui viene eseguita la prestazione. Né si può sostenere, a contrario, che la tardiva ricezione della fattura possa precludere tale deduzione, essendo sempre possibile la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Né è possibile semplicemente sostenere che, a fronte del rilievo operato dall'Amministrazione, risolvendosi nella mera deduzione di costi in un'annualità invece di un'altra, “non si è verificato alcun danno erariale”, trattandosi di circostanza non provata, non avendo controparte dimostrato l'incidenza di tale costo sulla tassazione dell'anno di corretta competenza anche ai fini del raffronto con la tassazione derivata nell'anno oggetto di controllo per effetto dell'illegittima deduzione.
Quanto alla pretesa illegittimità derivata della parte dell'avviso di accertamento in cui vengono irrogate le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni riscontrate dall'Ufficio, la Corte rileva che è stata disposta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria unica dell'importo di € 131.124,15, facendo applicazione dei minimi edittali e del cumulo giuridico (in quanto più favorevole alla Parte).
Il ricorso va quindi respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino che liquida in euro 7.000,00.