Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione valutazione Ufficio su esenzione IVA fattura n. 14/FCiNE

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, poiché le prestazioni oggetto della fattura non potevano essere inquadrate nelle ipotesi di esenzione IVA, in particolare quelle di natura didattica. La ricorrente non svolge attività didattica e le attività della Società_1 sono di natura commerciale.

  • Rigettato
    Omessa applicazione IVA ad operazioni imponibili (anticipazioni/acconti)

    La Corte ha ritenuto la doglianza priva di pregio, poiché il principio di competenza, applicato dalla ricorrente, prevede che per le prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione e l'obbligo impositivo sono ancorati alla ricezione del corrispettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del ricalcolo del pro-rata di detraibilità ai fini IRES e IRAP

    La Corte ha rigettato la doglianza in quanto basata sui rilievi precedenti che sono stati ritenuti infondati.

  • Rigettato
    Indebita deduzione di costi privi del requisito di competenza economica

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che l'imputazione e la deduzione dei costi devono seguire il principio di competenza economica e che la tardiva ricezione della fattura non preclude la deduzione. Inoltre, non è stato provato alcun danno erariale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni amministrative

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni siano state irrogate in modo corretto, applicando i minimi edittali e il cumulo giuridico, e dato il rigetto del ricorso nel merito, le sanzioni restano confermate.

  • Rigettato
    Contestazione valutazione Ufficio su esenzione IVA fattura n. 14/FCiNE

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, poiché le prestazioni oggetto della fattura non potevano essere inquadrate nelle ipotesi di esenzione IVA, in particolare quelle di natura didattica. La ricorrente non svolge attività didattica e le attività della Società_1 sono di natura commerciale.

  • Rigettato
    Omessa applicazione IVA ad operazioni imponibili (anticipazioni/acconti)

    La Corte ha ritenuto la doglianza priva di pregio, poiché il principio di competenza, applicato dalla ricorrente, prevede che per le prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione e l'obbligo impositivo sono ancorati alla ricezione del corrispettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni amministrative

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni siano state irrogate in modo corretto, applicando i minimi edittali e il cumulo giuridico, e dato il rigetto del ricorso nel merito, le sanzioni restano confermate.

  • Rigettato
    Contestazione valutazione Ufficio su esenzione IVA fattura n. 14/FCiNE

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, poiché le prestazioni oggetto della fattura non potevano essere inquadrate nelle ipotesi di esenzione IVA, in particolare quelle di natura didattica. La ricorrente non svolge attività didattica e le attività della Società_1 sono di natura commerciale.

  • Rigettato
    Omessa applicazione IVA ad operazioni imponibili (anticipazioni/acconti)

    La Corte ha ritenuto la doglianza priva di pregio, poiché il principio di competenza, applicato dalla ricorrente, prevede che per le prestazioni di servizi, l'obbligo di fatturazione e l'obbligo impositivo sono ancorati alla ricezione del corrispettivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del ricalcolo del pro-rata di detraibilità ai fini IRES e IRAP

    La Corte ha rigettato la doglianza in quanto basata sui rilievi precedenti che sono stati ritenuti infondati.

  • Rigettato
    Indebita deduzione di costi privi del requisito di competenza economica

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che l'imputazione e la deduzione dei costi devono seguire il principio di competenza economica e che la tardiva ricezione della fattura non preclude la deduzione. Inoltre, non è stato provato alcun danno erariale.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni amministrative

    La Corte ha ritenuto che le sanzioni siano state irrogate in modo corretto, applicando i minimi edittali e il cumulo giuridico, e dato il rigetto del ricorso nel merito, le sanzioni restano confermate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 78
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 78
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo