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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 130/2018 del ruolo generale affari contenziosi in data 15/01/2018 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 19/02/2025, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra
e entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Parte_1 Parte_2
Salvatore, come da mandato in atti attori contro nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aulicino, come da mandato in atti
[...]
convenuta
OGGETTO: restituzione somme
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg. e Parte_1 Parte_2
convenivano innanzi al Giudice di Pace di Potenza la , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al fine di far accertare e dichiarare la mancanza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società convenuta, far accertare la comune volontà di subordinare la sottoscrizione dei contratti di fornitura e ristrutturazione e l'incasso dell'assegno di € 5.000,00 all'ottenimento del finanziamento e, per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione della predetta somma.
Assumevano gli attori di aver richiesto alla società convenuta un preventivo per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso il proprio immobile in Roma nonché per la fornitura del materiale necessario e che a fronte dell'importo preventivato di € 23.000,00 il legale rappresentante della
[...]
oltre a rappresentare che gli stessi avrebbero potuto beneficiare del 50%, quale Controparte_1 bonus fiscale ai sensi dell'art. 16 bis DPR 917/86, avrebbero potuto ottenere un finanziamento per l'importo preventivato.
Assumevano ancora gli attori che si conveniva con il legale rappresentante della società convenuta che i contratti si sarebbero conclusi solo all'esito positivo del finanziamento richiesto e che l'acconto versato a mezzo assegno bancario di € 5.000,00 sarebbe stato restituito ove non concesso il finanziamento.
Deducevano ancora gli attori che contravvenendo agli impegni assunti, la società convenuta poneva all'incasso l'assegno e che sebbene il finanziamento non fosse stato concesso, la stessa si era rifiutata di restituire la somma ricevuta di € 5.000,00.
Con comparsa depositata il 20/11/2017 si costituiva la impugnando e Controparte_1
contestando quanto sostenuto dagli attori, per cui chiedeva il rigetto della domanda.
Assumeva la convenuta che l'assegno era stato dato dagli attori in acconto al prezzo concordato per la sola fornitura del materiale, pari ad € 11.793,49, e non anche per i lavori da eseguire, per cui residuava ancora un credito di € 6.793,49, per cui spiegava domanda riconvenzionale.
Il Giudice di Pace con ordinanza del 20/11/2017 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale, assegnando alle parti il termine per la riassunzione innanzi al Giudice dichiarato competente.
Con comparsa notificata l'11/1/2018 i sigg. e riassumevano Parte_1 Parte_2 il giudizio rassegnando le medesime conclusioni di cui all'atto di citazione notificato l'11/9/2017.
Con comparsa depositata il 6/6/2018 si costituiva la rassegnando le Controparte_1
medesime conclusioni di cui alla comparsa depositata innanzi al Giudice di Pace.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti, la causa, dopo la precisazione delle conclusioni veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Gli attori hanno agito in giudizio al fine di far accertare e dichiarare che le parti avessero condizionato l'efficacia del contratto di ristrutturazione e fornitura del materiale all'esito positivo della richiesta di finanziamento.
In punto di diritto va affermato che la condizione, nel diritto privato, è l'avvenimento futuro e incerto al verificarsi del quale le parti di un contratto decidono di subordinare l'efficacia o la risoluzione dello stesso o di un singolo patto che lo compone. La norma che prevede la possibilità del cd. contratto condizionale è quella di cui all'art. 1353 codice civile.
Ai sensi di tale norma, la condizione consiste in un avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi le parti convengono di subordinare la produzione (condizione sospensiva) o la cessazione
(condizione risolutiva) degli effetti di un contratto o di una sua clausola.
In pendenza della condizione, mentre cioè perdura l'incertezza circa il verificarsi o meno dell'evento, ciascuna parte è tenuta a comportarsi secondo buona fede per non pregiudicare le ragioni dell'altra ex art. 1358 c.c. All'avveramento della condizione, come previsto dall'art. 1360
c.c., gli effetti retroagiscono alla data della conclusione dell'accordo; di conseguenza, il contratto si considera efficace o inefficace ab origine.
Costante nella giurisprudenza di legittimità e di merito il principio di diritto secondo cui: “Il contratto sospensivamente condizionato non produce effetti sin quando non si sia avverata la condizione e, dopo che essa sia divenuta impossibile, perde qualsiasi efficacia, senza necessità non solo di un'azione di risoluzione, come pretende la tesi convenuta, ma neppure di particolari atti ricognitivi. L'essenza della condizione sospensiva è quella, appunto, di impedire il dispiegarsi degli effetti tipici del contratto sin quando la condizione non si sia avverata;
con l'ovvia conseguenza che, dopo il venir meno della possibilità di avveramento, viene meno ogni possibilità che il negozio acquisti mai efficacia. Un contratto con condizione sospensiva che non si avveri, insomma, è un contratto che non può mai produrre effetti: né in pendenza della condizione, per
l'effetto sospensivo di essa;
né dopo il mancamento, per la certezza che l'avveramento è divenuto impossibile.”
Orbene dalla documentazione prodotta dagli attori emerge che in data 18/4/2017 sia stato redatto dalla società convenuta un preventivo relativo ai lavori da eseguire;
sebbene tale preventivo non riporti alcuna sottoscrizione, devesi ritenere accettato dalle parti in considerazione della non contestazione dello stesso.
Risulta altresì che nella medesima data del 18/4/2017 gli attori abbiano consegnato alla società convenuta un assegno bancario portante la somma di € 5.000,00 (doc. n. 3 del fascicolo di parte attorea); tanto si ricava dalla dichiarazione resa in data 18/4/2017 dal legale rappresentante della società convenuta, posta in calce alla fotocopia dell'assegno, da cui emerge altresì l'impegno dello stesso alla restituzione dell'assegno o comunque della somma ivi portata in mancanza di accettazione della pratica di finanziamento richiesta dai committenti, odierni attori.
Tale dichiarazione non risulta essere stata in alcun modo contestata dalla società convenuta, né tanto meno disconosciuta sia nel contenuto che nella sottoscrizione, per cui la stessa costituisce prova idonea a far ritenere che in effetti tra le parti sia intervenuto contratto per la esecuzione di lavori, da eseguirsi presso l'immobile di proprietà degli attori, sottoposto alla condizione sospensiva della accettazione della pratica di finanziamento, con la conseguenza che ove tale finanziamento non fosse stato approvato il contratto intercorso tra le parti avrebbe perso la sua efficacia e l'acconto versato di € 5.000,00 doveva essere restituito.
L'ulteriore conferma che tale fosse la volontà delle parti la si ricava dagli sms, prodotti dalla parte attrice (doc. n. 8 fascicolo di parte), rimasti incontestati, con cui il legale rappresentante della società convenuta, sig. a fronte del sollecito “all'accredito” formulata dal sig. comunica CP_2 Pt_1 di aver fatto eseguire il bonifico, con tanto confessando di dover restituire l'importo ricevuto.
L'assunto della società convenuta secondo cui l'importo portato dall'assegno costituisse acconto sul corrispettivo dei materiali non può essere condiviso in considerazione sia del fatto che nella medesima data del 18/4/2017 è stata emessa la fattura n. 73, versata in atti, con la seguente causale
“Si emette fattura in acconto per fornitura merce lavori di ristrutturazione edilizia detrazione fiscale…”, sia perché il preventivo relativo alla merce da fornire è stato redatto in data 26/4/2017, quindi in data successiva a quella di consegna dell'assegno.
Quand'anche però si volesse ritenere che la somma portata dall'assegno costituisse acconto sulla fornitura del materiale, alcuna prova è stata fornita dalla società convenuta sia in ordine all'acquisto del materiale sia in ordine alla sua consegna che, secondo quanto previsto nel preventivo del
26/4/2017, doveva avvenire il 26/5/2017; non risulta altresì che la società convenuta abbia comunicato agli attori la disponibilità della merce presso i propri magazzini né tanto meno sia mai intervenuta invito e/o diffida al ritiro del materiale stesso.
Alcuna valenza probatoria può attribuirsi alle dichiarazioni rese dalla teste, Testimone_1 atteso che la stessa dichiara di non aver provveduto lei ad eseguire l'ordine della merce ma il fratello, avendo lo stesso concluso il contratto.
Oltre agli elementi di prova sopra esaminati, va altresì valutato il comportamento processuale del legale rappresentante della società convenuta il quale, ingiustificatamente, non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, per cui, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio.
Alla luce di quanto sopra, devesi accogliere la domanda attorea e per l'effetto, accertata l'inefficacia del contratto intercorso tra le parti non essendosi verificata la condizione sospensiva cui lo stesso era sottoposta, la società convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 5.000,00 ricevuta in acconto sul prezzo, oltre interessi di mora dalla domanda (28/7/2017 data della diffida) al soddisfo.
Conseguentemente va rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato dai sigg. e , nei confronti Parte_1 Parte_2
della in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_1
1)accoglie la domanda per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, condanna la società convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di € 5.000,00, oltre interessi di mora dalla domanda (28/7/2017 data della diffida) al soddisfo;
2)rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
3)condanna la società convenuta al rimborso in favore degli attori delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.677,00, di cui € 125,00 per spese borsuali, oltre rimborso spese, CAP e IVA, come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza, li 06/6/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba