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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI OT
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritto al n. 586 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto “risarcimento del danno da responsabilità professionale medica”, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, con pari e disgiunte qualità, dagli Avv.ti Nicola C.F._2
Rocco e Roberto Pulignano
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Parte_5 C.F._6
Massimo Bianca, Pietro Sirena e Aldo Noschese, ed elettivamente domiciliati in EN, presso lo studio dell'avv. Luigi Marchese
delle soppresse ed Controparte_2 _6 Parte_7
in persona del commissario liquidatore dott. , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 in giudizio dall'avv. Roberto Di Girolamo
, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Controparte_4 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Bruno con cui domicilia presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EN
, curatore dell'eredità giacente di , Controparte_5 Persona_1 contumace
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione del 4.7.1994, i coniugi e , in proprio ed in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di minorenne all'epoca Persona_2 dell'instaurazione del giudizio, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Matera i medici Parte
e , unitamente alla di per ottenere la condanna al Persona_1 Controparte_6 Pt_7 risarcimento dei danni morali e materiali nella misura di £ 200.000 per £ Parte_1
500.000.000 per e £ 40.000.000 per la figlia per i danni cagionati per Parte_2 Per_2 imperizia e negligenza con le quali i due medici avevano operato durante il ricovero della partoriente conclusosi con la morte del feto, la rottura parziale dell'utero, l'isterectomia e Parte_2
l'annessectomia sinistra;
tratti a giudizio penale, nel quale i coniugi e si erano Pt_1 Pt_2 costituiti parte civile, entrambi i medici erano stati condannati in primo e secondo grado a pene detentive, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale di £ 40.000.000; in Cassazione era stata poi confermata la sentenza di appello per e dichiarato prescritto il reato per , ferme in ogni caso le Persona_1 Controparte_6 statuizioni civili.
2. Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rilevando Parte_8
Parte che la era stata soppressa prima della notificazione dell'atto di citazione, e chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione o, in subordine, l'interruzione del giudizio;
rilevava l'inopponibilità nei suoi confronti delle sentenze penali ed eccepiva la prescrizione del diritto di Persona_2 non costituitasi parte civile.
3. Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e declinando ogni Controparte_6 responsabilità professionale, stante anche la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva dichiarato la prescrizione del reato nei suoi confronti;
in via subordinata, in caso di sua condanna, chiedeva che il Tribunale riconoscesse la sua minima partecipazione nella produzione dell'evento.
4. Si costituiva , eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Persona_1
Parte passiva, ritenendo unica obbligata la in quanto tenuta a stipulare una idonea polizza assicurativa e, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, obbligata a tenerlo indenne da ogni conseguenza civile, non ricorrendo una ipotesi di colpa grave;
nel merito, riteneva che l'evento dannoso non era addebitabile alla propria imperizia o negligenza essendo lo stesso riconducibile ad errate e ripetute manovre, nonché al ritardo nella esecuzione del parto cesareo. 5. Con sentenza n. 420/2006, pubblicata il 27.6.2006, il Tribunale di Matera-sezione stralcio accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava , e la Persona_1 Controparte_6 _6
di in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di €
[...] Pt_7 Parte_2
258.250,00, nonché al pagamento in favore di della somma di € 103.290,00, Parte_1 nonché in favore di e di , in qualità di genitori di , Parte_1 Parte_2 Persona_2 della somma di € 20.000,00; condannava poi tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquiate in € 12.642,78, di cui € 2.411,85 per diritti, € 9.252,50 per onorari ed € 978,43 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera, proponevano appello: 1) la di _6 Pt_7
(R.G. n. 585/2006) nei confronti dei nonché nei confronti degli eredi di Parte_1 [...]
, nelle more deceduto, e nei confronti di;
2) gli eredi di CP_6 Persona_1 CP_6
Parte Pa
(R.G. n. 589/2006) nei confronti dei di , della di e
[...] Pt_1 Persona_1 Pt_7 nei confronti della (che non aveva partecipato al giudizio di primo grado); 3) Controparte_4
(R.G. n. 592/2006) nei confronti dei degli eredi di e nei confronti Persona_1 Pt_1 CP_6 della di 4) l' (R.G. n. 281/2007) nei confronti dei _6 Pt_7 Parte_9 [...]
degli eredi di e nei confronti di (l' , pur non Pt_1 CP_6 Persona_1 Parte_9 avendo partecipato al giudizio di primo grado, dichiarava di voler proporre prudenzialmente appello, al fine di non trovarsi assoggettata al giudicato). I giudizi venivano riuniti e, con provvedimento del
3.5.2007, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.10.2007, stante la morte di , il procedimento veniva interrotto e Persona_1 ritualmente riassunto dalla di e dalla di _6 Pt_7 Controparte_7 Pt_7
A seguito della rinuncia all'eredità degli eredi di , veniva disposta l'integrazione del Persona_1 contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di;
acquisita l'informazione Persona_1 dell'intervenuta nomina del curatore dell'eredità giacente del , nella persona del dott. Per_1 [...]
, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. All'udienza del CP_5
30.9.2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Con sentenza n. 29/2015 pubblicata il 26.1.2015, la Corte d'Appello di EN così provvedeva sugli appelli riuniti e sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 Parte_2 [...] in tutti gli appelli: - dichiarava inammissibile l'appello proposto da Persona_2 Parte_9 di - dichiarava inammissibile l'appello proposto da nei
[...] Pt_7 Controparte_6
Parte Pt_ confronti della e della Gestione liquidatoria della di - in parziale Controparte_4 Pt_7 riforma della sentenza impugnata: 1) rigettava la richiesta risarcitoria proposta da Parte_1
e , nei confronti della di;
2) rigettava Parte_2 Persona_2 _6 Pt_7 Controparte_8 la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
3) Persona_2 Controparte_6 condannava la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi di Persona_1 Controparte_6 al pagamento, in solido, in favore di della somma di € 423.951,11, liquidata Parte_2 all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
4) condannava la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi di al pagamento, in solido, in favore di Persona_1 Controparte_6 Pt_1
della somma di € 169.538,94, liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali
[...] sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
5) condannava la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi di Persona_1 [...]
al pagamento, in solido, in favore di della somma di € 32.880,28, CP_6 Persona_2 liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
6) condannava Pt_1
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi
[...] Parte_2 Persona_2
Parte Pt_ i gradi di giudizio in favore della di;
7) condannava la curatela Pt_7 Controparte_8 dell'eredità giacente di al pagamento delle spese del grado di appello in favore di Persona_1 [...]
e 8) condannava al pagamento Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_2 delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli eredi di;
9) Controparte_6 condannava gli eredi di al pagamento delle spese del grado di appello in favore Controparte_6
Parte di e;
10) condannava la al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 di appello in favore di e nonché nei confronti Parte_1 Parte_2 Persona_2 degli eredi del;
11) condannava gli eredi di , in solido, al pagamento CP_6 Controparte_6 delle spese del grado di appello in favore della e della Gestione liquidatoria della Controparte_4
di 12) compensava le spese del grado di appello tra gli eredi di _6 Pt_7 Controparte_6
e la curatela dell'eredità giacente di . Persona_1
8. La sentenza n. 29/2015 della Corte d'Appello di EN veniva impugnata per cassazione: in via principale da , , e , in qualità di Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1 eredi di;
in via incidentale da e Controparte_6 Parte_1 CP_9 Per_2
e dall' .
[...] Controparte_10
La resisteva con controricorso. Gli eredi di e a Controparte_4 Controparte_6 [...]
depositavano memoria. CP_4 9. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13775/2018: - accoglieva il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettava il terzo e dichiarava assorbito il secondo;
- accoglieva il primo Par motivo del ricorso incidentale proposto da e Parte_1 Parte_2 Persona_2 rigettava il secondo (proposto da;
- dichiarava assorbito il ricorso incidentale Persona_2 proposto dalla di - cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte Pt_11 Pt_7
d'Appello di EN, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, affermava la Corte di Cassazione:
A) preliminarmente:
A.
1. che le gestioni liquidatorie della (intervenuta in appello) e della Pt_12 _6
(originaria convenuta) di avevano eccepito l'inesistenza della notifica del ricorso, ma Pt_7
l'eccezione era infondata in quanto: - il ricorso risultava regolarmente notificato presso lo studio del difensore, anche se diverso dal domicilio eletto, avendo la notifica raggiunto il suo scopo;
- non era più possibile, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite;
- il difensore depositava ritualmente controricorso nell'interesse dell' Pt_12
[...
e della di sanando qualsiasi vizio di notifica;
_6 Pt_7
A.2 che la aveva eccepito “l'inesistenza di sé stessa” sostenendo di essere già stata _6 disciolta al momento della notifica dell'atto di citazione, ma il ricorso era inammissibile in quanto appariva singolare la posizione di un soggetto che conferiva una procura e depositava controricorso deducendo di non esistere;
peraltro, il commissario liquidatore delle disciolte Parte
costituitosi in giudizio sia per la che per la , era il destinatario Pt_12 _6
Parte sostanziale e processuale delle pretese scaturenti da debiti delle disciolte
B) riguardo il primo ed il secondo motivo del ricorso principale:
B.
1. che i motivi potevano essere esaminati congiuntamente;
che con tali motivi gli eredi di avevano sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Controparte_6 cui escludeva la legitimatio ad causam della , deducendo che alla data di introduzione _6 del primo grado la di non era ancora stata soppressa, e che il commissario _6 Pt_7 liquidatore si era costituito senza eccepire nulla, chiedendo l'interruzione del giudizio per Parte intervenuta soppressione della solo dopo nove anni di giudizio;
B.
2. che il motivo era fondato in quanto: la Regione aveva dato attuazione al D. CP_4
Parte Lgs. 502/1992, sostituendo le disciolte vecchie con le neocostituite , Controparte_11 solo con la legge regionale n. 50 del 1994, entrata in vigore il 27.12.1994, il cui art. 2 stabiliva che “le UU.SS.LL. esistenti a norma della legge regionale n. 1/1980 e successive modificazioni sono soppresse con effetto dall'insediamento del Direttore Generale. Fino alla stessa data le UU.SS.LL. esistenti sono amministrate dai Commissari straordinari nominati a norma del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590”; poiché Parte l'insediamento dei Direttori Generali delle nuove era avvenuto dopo la promulgazione della detta legge (e dunque non prima del dicembre 1994) ne conseguiva che al momento della notifica dell'atto di citazione (4.7.1994) la di non era stata ancora soppressa _6 Pt_7
e pertanto era stata legittimamente convenuta in giudizio;
C) riguardo il terzo motivo del ricorso principale:
C.
1. che i ricorrenti principali avevano lamentato sia il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, sia il vizio di omesso esame del fatto decisivo, propugnando una censura relativa alla responsabilità di , affermata ma non concretamente Controparte_6 accertata, che non poteva essere affermata nemmeno sulla base dell'esito del procedimento penale che lo aveva visto coinvolto, conclusosi con la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione;
C.
2. che tale motivo era inammissibile, in quanto la condanna di al Controparte_6 risarcimento del danno in favore delle parti civili era divenuta definitiva quanto all'an debeatur e non poteva più essere sindacata;
D) riguardo il quarto motivo del ricorso principale:
D.
1. che con il quarto motivo del ricorso principale gli eredi di avevano Controparte_6 lamentato che il loro dante causa, in esecuzione della sentenza penale di primo grado, aveva versato la cifra di £ 25.843.500, di cui la Corte d'Appello non aveva tenuto conto, ritenendo assente la prova del versamento e della data di esecuzione dello stesso;
i ricorrenti avevano affermato che tale pagamento non era mai stato contestato e, pertanto, non vi era alcuna necessità di provarlo per iscritto;
D.
2. che tale motivo era fondato, essendo il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione e dovendosi, nel caso di specie, ritenere avvenuto il pagamento, avendo il convenuto dedotto di aver pagato e mancando la contestazione dell'avvenuto pagamento;
E) riguardo il primo motivo di ricorso incidentale, proposto da e Parte_2 Parte_1
E.
1. che i ricorrenti incidentali avevano lamentato che la Corte d'Appello aveva rigettato erroneamente la loro domanda nei confronti della di _6 Pt_7
E.
2. che tale motivo era fondato, per le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale;
F) riguardo il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto da : Persona_2
F.
1. che la ricorrente aveva impugnato la parte della sentenza in cui il suo diritto al risarcimento del danno era stato dichiarato prescritto, sostenendo che siccome uno dei due debitori, coobbligato solidale, era stato condannato in sede penale al risarcimento del danno
(con la conseguenza che nei confronti di questi il credito risarcitorio era soggetto a prescrizione decennale), alla stessa prescrizione doveva ritenersi soggetto anche il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'altro condebitore;
F.
2. che tale motivo era manifestamente infondato, non essendo il credito vantato da Per_2
mai stato portato all'attenzione del giudice penale, essendo mancata la costituzione
[...] di parte civile della stessa;
G) riguardo il ricorso incidentale della di Pt_12 Pt_7
Parte G.
1. che la con l'unico motivo di ricorso incidentale aveva lamentato di essere stata condannata in appello alla rifusione delle spese in favore delle parti appellate;
G.
2. che tale motivo restava assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, dal momento che il giudice di rinvio doveva provvedere alla nuova regolazione delle spese, in base all'esito finale e complessivo della lite;
H) riguardo il controricorso della CP_4
che tale controricorso era inammissibile per difetto di procura;
I) riguardo le spese:
che sarebbero state determinate dal giudice del rinvio. 10. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 27.9.2018, e Parte_1 Parte_2 adivano la Corte di Appello di EN, in funzione di giudice del rinvio, dichiarando di voler coltivare la domanda risarcitoria originaria, introdotta con atto di citazione del 4.7.1994 e poi riproposta in fase di appello mediante l'impugnazione incidentale del 1.3.2007- al fine di ottenere la condanna di tutti i convenuti –ognuno nella rispettiva qualità e in via solidale con gli altri litisconsorti-
a risarcire i coniugi e dei danni subiti per la morte del loro Parte_1 Parte_2 secondogenito, da liquidarsi in conformità coi parametri di valutazione equitativa del danno biologico a valenza generale trasfusi nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia da determinarsi al netto degli acconti già percetti.
11. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.12.2018, si costituivano CP_1
, e quali eredi di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_6 chiedendo:
- in via preliminare, la nullità e inammissibilità della domanda avanzata dai coniugi e Pt_1 per la eccepita indeterminatezza, inintelligibilità e perplessità del “petitum” articolato ed Pt_2 anche per la eccepita violazione dell'art. 394 c.p.c.;
- di rigettare la domanda giudiziaria avanzata dai coniugi e nei confronti degli eredi Pt_1 Pt_2 di , in quanto totalmente e manifestamente infondata in fatto ed in diritto e Controparte_6 chiaramente temeraria, accertando e dichiarando che i fatti lesivi di cui i coniugi avanzavano domanda risarcitoria erano da attribuirsi in via totale, esclusiva ed assoluta al comportamento colposo del dott.
e della Gestione Liquidatoria di e della subentrata di in Per_1 _6 Pt_7 Pt_12 Pt_7 liquidazione;
- in ogni caso di accertare e dichiarare che i fatti lesivi di cui i predetti coniugi avanzavano domanda risarcitoria, erano da attribuirsi in via autonoma, diretta, totale, esclusiva ed assoluta al comportamento colposo della Gestione Liquidatoria di e della subentrata _6 Pt_7 Pt_12 di per il fatto illecito e l'inadempimento del proprio dipendente dott. e per il rilevato Pt_7 Per_1
e provato deficit organizzativo e per le carenze organizzative e strumentali, e tenute in via esclusiva ed assoluta all'eventuale risarcimento richiesto dagli attori medesimi;
- in via del tutto subordinata e con espressa riserva dei gravami di legge, ove la Corte d'Appello ritenesse concorso di colpa del dott. nella produzione degli eventi lesivi, di accertare e CP_6 dichiarare che tale concorso era di grado minimo ed irrilevante e comunque non superiore al 10%, con conseguente condanna in solido del e della di e Per_1 Controparte_2 _6 Pt_7
Parte della subentrante in liquidazione, al rimborso delle somme versate ai coniugi attori Parte_7 per effetto della provvisionale disposta;
- di condannare la Gestione Liquidatoria di e la subentrante di al _6 Pt_7 Pt_12 Pt_7 pagamento in favore degli eredi di di tutte le spese legali e onorarie del giudizio Controparte_6 celebrato in Tribunale, in Corte d'Appello ed in Corte di cassazione, nonché delle spese del giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c. e delle spese del giudizio di rinvio;
- di condannare in solido i coniugi e al pagamento in favore degli eredi di Pt_1 Pt_2 [...]
di tutte le spese ed onorari relativi al giudizio in Tribunale, in Corte d'Appello e in CP_6
Corte di cassazione, nonché tutte le spese ed onorari relative al giudizio di sospensione ex art. 373
c.p.c., e delle spese del giudizio di rinvio;
- di condannare già soccombente, al pagamento in favore degli eredi di Persona_2 [...]
, di tutte le spese legali ed onorari relativi al giudizio in Tribunale, in Corte d'Appello CP_6
e in Corte di cassazione, nonché tutte le spese ed onorari relative al giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c.;
- di condannare l'eredità giacente del dott. , in persona del dott. Persona_1 Controparte_5
al pagamento di tutte le spese legali ed onorari relativi al giudizio in Tribunale, in Corte
[...]
d'Appello e in Corte di cassazione, nonché tutte le spese ed onorari relative al giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c., e delle spese del giudizio di rinvio.
12. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.12.2018, si costituiva la Gestione
Liquidatoria dei debiti delle soppresse di e di chiedendo: _6 Pt_7 Parte_9 Pt_7
- di accertare la natura pregiudiziale della questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 2,3,4 della L.R. n.50/1994, la sua rilevanza e non manifesta infondatezza;
- di disporre la sospensione del giudizio di rinvio e la rimessione degli atti alla Corte di Costituzionale;
- di dichiarare il difetto di legitimatio ad causam ab origine della deducente convenuta, con la conseguente inammissibilità di ogni domanda formulata nei suoi confronti non essendo essa il soggetto passivo delle pretese dedotte in giudizio, dovendo la eventuale condanna fare capo alla , Controparte_4 titolare della rappresentanza sostanziale e processuale della Gestione Liquidatoria dei debiti delle ed aziende sanitarie ad esse subentrate;
- in subordine, nell'ipotesi di sua Pt_13 Pt_14 condanna a risarcire i danni agli attori in solido, di accertare preliminarmente il grado di colpa dei medici responsabili dell'evento dannoso dedotto dagli attori, al fine di poter esercitare l'azione di regresso nei loro confronti in caso di colpa grave ed investire la Corte dei Conti per il recupero del danno erariale.
13. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.10.2019, si costituiva in giudizio la
, eccependo preliminarmente la tardività del atto di citazione in riassunzione Controparte_4 poiché proposto oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 392 c.p.c. e chiedendo: - di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione regionale estromettendola, pertanto, dal giudizio;
- di dichiarare, in via subordinata, l'insussistenza di qualunque responsabilità dell'amministrazione regionale nella produzione dell'evento lesivo, e comunque l'infondatezza della domanda attorea;
- di condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'amministrazione regionale.
14. All'udienza del 7.7.2020, i difensori di parte ricorrente chiedevano un rinvio in attesa della definizione della questione pregiudiziale connessa all'istanza di revisione, proposta in relazione al procedimento penale presupposto.
15. All'udienza del 24.5.2022 la Corte, rilevato che gli eredi di avevano dedotto e documentato CP_6 la pendenza del giudizio di revisione avente ad oggetto la sentenza penale n. 1043/1993 della Corte di Cassazione Penale e che il giudicato penale veniva valorizzato anche dalla Cassazione Civile ai fini dell'affermazione e della incontrovertibilità della condanna di al Controparte_6 risarcimento del danno in favore delle parti civili, ritenuta l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di revisione attesa la pregiudizialità delle statuizioni penali, disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e sospendeva il giudizio.
16. Con ordinanza n. 25723/2023 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva la prosecuzione del presente giudizio, condannando parte resistente al pagamento delle spese processuali per il regolamento di competenza in favore della parte ricorrente.
Spiegava, in particolare, la Corte che: “l'impugnazione straordinaria della sentenza penale, reputata ammissibile, per sé non incide sulla efficacia di giudicato della statuizione resa sull'azione civile, la quale non può subire un provvedimento di sospensione”.
17. Con atto depositato il 30.11.2023, e , riassumevano il processo. Parte_1 Parte_2
18. All'udienza del 4.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica, salvo poi essere rimessa sul ruolo, trattandosi di causa iscritta a ruolo prima del 25 luglio
1994 ed essendo, pertanto, necessario lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica prima dell'assegnazione della causa in decisione. 19. All'udienza del 18.3.2025, previa assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
20. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza è pronunciata dalla Corte in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.
21. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia dell'eredità giacente di Per_1
in persona del curatore dott. non costituitosi nel giudizio di
[...] Controparte_5 riassunzione, nonostante la notifica dell'atto di citazione in riassunzione eseguita mediante raccomandata spedita a mezzo posta il 27.9.2018.
22. Ciò posto, si osserva quanto segue.
22.1. Sull'eccezione di tardività dell'appello in riassunzione.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione, proposta dalla , di tardività Controparte_4 dell'appello in riassunzione, la quale, risultando infondata, deve essere rigettata.
Ed invero, in forza del principio tempus regit actum, la disciplina processuale applicabile agli atti posti in essere dalle parti deve individuarsi in quella vigente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado. Così individuata la disciplina applicabile, essa opera con riguardo a tutte le successive fasi del giudizio.
D'altra parte, è noto che il giudizio di rinvio, sebbene dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, sicché ove mutino le regole del processo, tale giudizio rimane assoggettato alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio di primo grado (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19701/2010).
Ebbene, il termine per la riassunzione previsto dall'art. 392 c.p.c. è stato ridotto da un anno a tre mesi dall'art. 46, comma 21 della L. 69/2009, mentre il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato nel luglio 1994. È, pertanto, evidente che alla fattispecie in esame debba applicarsi la normativa in vigore prima della citata riforma.
Deve, dunque, concludersi per la tempestività dell'atto di citazione in riassunzione notificato in data
27 settembre 2018 e, quindi, nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza n. 13775 - depositata in cancelleria il 31.5.2018- e, conseguentemente, l'eccezione della deve Controparte_4 essere rigettata.
22.2. Sul difetto di legittimazione passiva della . Controparte_4
Sempre in via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . Controparte_4
Sul punto, assume decisivo rilievo la circostanza per cui la sentenza n. 29/2015 adottata dalla Corte di Appello di EN ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli eredi di CP_6 nei confronti della , non essendo quest'ultima stata parte del giudizio di primo Controparte_4 grado.
La predetta statuizione non è stata oggetto di censura in sede di legittimità e, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato. Sono conseguentemente assorbite le doglianze svolte dalla Controparte_4 in questo giudizio di rinvio e, conseguentemente, risulta passata in giudicato la pronuncia d'appello che ha acclarato l'estraneità dell' . Controparte_12
Va peraltro rilevato come il controricorso in Cassazione proposto della sia stato Controparte_4 dichiarato inammissibile per difetto di procura.
Part 22.3 Sulla legittimazione passiva della Gestione liquidatoria della soppressa . 6.
Ai fini della disamina del profilo inerente la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria è utile una ricostruzione delle vicende processuali.
Gli attori hanno agito in primo grado evocando in giudizio la che, con la sentenza n. _6
420/2006 del Tribunale di Matera, è stata condannata in solido con i sanitari al risarcimento del danno.
Tale pronuncia è stata ribaltata in sede di gravame in quanto la Corte di Appello di EN ha rigettato la domanda di risarcimento nei confronti della in persona del Parte_15 Pt_7 Controparte_8 commissario liquidatore.
La statuizione della Corte di Appello, a seguito di ricorso in Cassazione, è stata censurata dalla Corte di legittimità che, sotto tale specifico profilo, ha affermato, nella sentenza n. 13775/2018, che la Parte Regione ha dato attuazione al D. Lgs. 502/1992, sostituendo le disciolte con le CP_4 neocostituite , solo con la legge regionale n. 50 del 1994, entrata in vigore il Controparte_11
27.12.1994, in forza del cui art. 2 “le esistenti a norma della legge regionale n. 1/1980 e Pt_14 successive modificazioni sono soppresse con effetto dall'insediamento del Direttore Generale. Fino alla stessa data le UU.SS.LL. esistenti sono amministrate dai Commissari straordinari nominati a norma del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590”, statuendo che Part
“poiché l'insediamento dei direttori generali delle nuove non potè che avvenire dopo la promulgazione della suddetta legge regionale (e dunque non prima del dicembre del 1994), ne consegue che al momento della notifica dell'atto di citazione (4 luglio 1994) la di _6 Pt_7 non era stata ancora soppressa, e legittimamente venne convenuta in giudizio”; nella citata sentenza n. 13775/2018, la Corte di Cassazione, dando atto che nel procedimento in cassazione risultavano costituite con il medesimo difensore sia la Gestione liquidatoria della (intervenuta in Pt_12 appello), che la Gestione liquidatoria della (originaria convenuta), ha poi affermato _6
Part affermando poi che “il commissario liquidatore delle disciolte ………. è il destinatario Part sostanziale e processuale delle pretese e delle domande scaturenti dai debiti delle disciolte .
Ne discende la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria della disciolta nel giudizio _6 risarcitorio che ci occupa.
Né può accedersi alla richiesta della Gestione liquidatoria tesa a porre la condanna in capo alla attesa l'acclarata estraneità della al presente giudizio come innanzi CP_4 Controparte_4 argomentato.
Va poi dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Gestione liquidatoria in ordine agli artt. 2, 3, 4 L.R. n. 50/1994, per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost..
Ed invero, con un'articolazione difensiva piuttosto generica, la gestione liquidatoria ha censurato di incostituzionalità gli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 50 1994 in quanto, in contrasto con il Parte precedente d.lgs. n. 502/1992 avrebbero procrastinato la soppressione delle al dicembre del 1994 nonostante tale soppressione risalisse al gennaio del 1993 per effetto del d.lgs. n. 502/1993, con Parte correlativa soppressione e, perciò, inesistenza dell' al momento della notifica dell'atto di citazione per cui è causa.
Ebbene, secondo la ricostruzione riportata nella citata sentenza n. 13775/2018 della Corte di
Cassazione, la legge regionale n. 50 del 1994 ha dato attuazione al d.lgs. n. 502 del 1992 e ha così Parte disposto la soppressione delle a far data dall'insediamento dei Direttori CP_13
Non si ravvisa perciò alcun profilo di illegittima ingerenza da parte delle amministrazioni regionali e, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, peraltro solo genericamente argomentata, va dichiarata inammissibile. Infine, quanto alle domande articolate dalla Gestione liquidatoria, è inammissibile la domanda tesa ad ottenere l'accertamento del grado di colpa dei medici responsabili dell'evento lesivo in quanto Parte introdotta per la prima volta in questa sede e non articolata dall' convenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Occorre a tal punto dare atto che la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Pt_12
-contenuta nella sentenza n. 29/2015 della Corte di Appello di EN e motivata in forza della circostanza che detta non era stata parte del giudizio di primo grado- non ha costituito Pt_12 specifico motivo di ricorso in Cassazione e non risulta essere stata, neanche implicitamente, travolta dalla pronuncia della Suprema Corte, con la conseguenza che essa deve considerarsi coperta dal giudicato;
occorre solo statuire, nei rapporti tra la e le altre parti, sulle spese di lite relative Pt_12 all'appello proposto da -avendo la censurato in cassazione la condanna alle spese Pt_12 Pt_12 subita in forza della sentenza n. 29/2015 ed avendo la Suprema Corte rimesso al giudice del rinvio la statuizione relativa alla regolazione delle spese-, nonché al giudizio in cassazione e al giudizio di rinvio.
22.4. Sulla domanda di rideterminazione del quantum della pretesa risarcitoria.
Risulta inammissibile la domanda avanzata dagli attori in riassunzione in ordine alla rinnovazione della quantificazione del danno subito.
Ed infatti, la liquidazione del risarcimento operata nella sentenza n. 29/2015 della Corte di Appello di EN, poi cassata, non ha costituito specifico motivo di ricorso in Cassazione e non essendo stata, neanche implicitamente, travolta dalla pronuncia della Suprema Corte, deve considerarsi coperta dal giudicato e, pertanto, non più sindacabile in questa sede.
Tale considerazione è assorbente rispetto alle eccezioni, sollevate dagli eredi , di nullità o CP_6 inammissibilità dell'intero atto di appello in riassunzione, sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del petitum.
D'altra parte, come precisato in sede di legittimità, “in forza di quanto previsto dagli artt. 125 disp. att. c.p.c. e dall'art. 392, 394 e 414 c.p.c., deve escludersi che, ai fini della validità dell'atto di riassunzione, sia richiesta una specifica indicazione del petitum, essendo sufficiente invece, a detti fini, che in tale atto siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione” (Cass. Civ., n. 8937/2018). Gli appellanti, nell'atto di citazione in riassunzione, dichiarando di voler coltivare la domanda risarcitoria originaria e richiamando l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente alle sentenze adottate dal Tribunale di Matera, dalla Corte di Appello di EN e dalla
Suprema Corte, hanno correttamente ed inequivocabilmente determinato il petitum, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per la morte del secondogenito.
22.5. Sulla responsabilità dell'ente ospedaliero.
Premessa la legittimazione passiva dell' , i cui rapporti, come innanzi detto, sono oggi _6 transitati nella Gestione liquidatoria, occorre esaminare la domanda di condanna articolata dagli appellanti.
Ebbene, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Matera aveva riscontrato la responsabilità anche dell'ente ospedaliero così condannando l' in solido con i sanitari. _6
In particolare, aveva motivato tale decisione sulla base del consolidato orientamento secondo cui l'ente ospedaliero è responsabile per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, in forza del rapporto giuridico pubblico (e privato) esistente tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio ed avendo detta responsabilità natura contrattuale di tipo professionale.
La responsabilità dell'ente ospedaliero, all'esito dell'acclarata legittimazione passiva in sede di legittimità, va confermata.
Occorre, a fini motivazionali, succintamente ricostruire la natura ed il contenuto della responsabilità dell'ente ospedaliero.
In materia di responsabilità medica occorre tenere distinta la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria da quella gravante sul singolo operatore sanitario che abbia posto in essere una condotta pregiudizievole per il paziente. Per ciò che qui rileva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prima ipotesi di responsabilità deve inquadrarsi non nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ma in quello della responsabilità contrattuale. A tale conclusione si perviene in ragione del fatto che, al momento dell'accettazione e del ricovero del paziente, quest'ultimo conclude con la struttura sanitaria un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive cd. di spedalità ovvero di assistenza sanitaria. La giurisprudenza di legittimità, nel tracciare i contenuti dell'obbligazione incombente sulla struttura sanitaria, afferma che “in virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori” (Cass. Civ., Sez. Un., n.
577/2008). Qualificata la fattispecie quale contratto atipico ed autonomo, ne consegue che a tale fattispecie, in caso di insorgenza di profili di responsabilità della struttura, vada applicata la disciplina dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e non quella della responsabilità ex art. 2043 c.c..
L'oggetto della prestazione della struttura ospedaliera, dunque, si sostanzia non soltanto nella prestazione delle cure mediche e chirurgiche del caso, ma comprende e si estende anche ad una serie di ulteriori prestazioni accessorie, nonché di quelle lato sensu alberghiere.
Ne discende la configurabilità di una responsabilità contrattuale diretta ex artt. 1218 e 1175 cc. nelle ipotesi in cui sussistano autonomi profili di responsabilità della struttura scaturenti dal contratto di spedalità concluso con il paziente al momento del ricovero, non collegabili all'intervento terapeutico in sé, ma piuttosto imputabili direttamente alle deficienze organizzative, compresa l'inappropriata turnazione del personale, della struttura sanitaria ospitante (cd. danno da disorganizzazione) e una responsabilità lato sensu indiretta, ex artt. 1218 e 2236 c.c. nel caso di inadempimento della prestazione professionale dell'operatore sanitario, quale ausiliario necessario della struttura sanitaria, anche nell'ipotesi in cui, precisa la giurisprudenza, questi non sia inserito stabilmente nell'organico della struttura (Cass. Civ., Sez. Un., n. 577/2008).
Così ricostruita la natura ed il contenuto della responsabilità dell'ente ospedaliero, deve riconoscersi, Parte Pt_ in capo alla Gestione Liquidatoria della di la sussistenza di una responsabilità Pt_7 contrattuale da inadempimento, la cui fonte è da rinvenirsi nel contratto atipico di spedalità concluso con i coniugi Pertanto, essa dovrà rispondere, in forza dello stipulato contratto di Parte_16 spedalità, ex artt. 1218 e 2236 cc., dei danni patiti dagli attori in riassunzione per l'inadempimento della prestazione professionale da parte degli operatori sanitari e , quali ausiliari CP_6 Per_1 necessari della struttura sanitaria ed in quanto inseriti stabilmente nell'organico della struttura.
Ne consegue la condanna in solido della Gestione liquidatoria della di al _6 Pt_7 risarcimento dei danni riconosciuti e liquidati in favore degli appellanti ad opera della sentenza della
Corte di Appello.
22.6. Sulla responsabilità del dott. . CP_6
Gli eredi del hanno poi insistito, con argomentazioni diffuse volte a richiamare evidenze CP_6 istruttorie, sulla domanda tesa ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al dott. , per essere CP_6 responsabili in via esclusiva il dott. e l'ente ospedaliero. Per_1 In particolare, hanno premesso a tale scopo di aver articolato il terzo motivo di ricorso in sede di legittimità censurando due aspetti: da un lato, la palese illegittimità della sentenza penale di
Cassazione del 21.10.1993 che, pertanto, non poteva fare stato nel giudizio civile e, dall'altro, la mancata valorizzazione di un giudicato più favorevole al , atteso che la successiva sentenza CP_6 penale n. 435/1998 della Corte di Appello di EN aveva assolto il dal reato di falsificazione CP_6 della cartella clinica e, pertanto, costituendo un giudicato contrastante rispetto al precedente ma più favorevole al avrebbe dovuto prevalere ai fini della valutazione della posizione del sanitario. CP_6
Ciò posto, sulla premessa di un'omissione di pronuncia da parte della Corte di Cassazione su tale secondo profilo di censura hanno invocato un riesame dello stesso in questa sede di rinvio al fine di accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al ovvero, in subordine, la sussistenza di CP_6 un apporto solo minimo alla causazione dell'evento lesivo.
La censura è inammissibile.
Ed invero, la Corte di legittimità ha espressamente esaminato il terzo motivo del ricorso articolato degli eredi , sancendo, conclusivamente, che “la condanna di al CP_6 Controparte_6 risarcimento del danno in favore delle parti civili, contenuta nella sentenza penale, è divenuta definitiva quanto all'an debeatur, e quale che ne fosse la correttezza o la scorrettezza, essa non può più essere sindacata essendosi sul punto formato il giudicato”.
La pronuncia citata non consente perciò di ripercorrere i fatti di causa nell'ottica dell'accertamento di un eventuale esonero del da ogni responsabilità, al di là dei motivi che sono alla base di tale CP_6 censura e, pertanto, sono assorbite le doglianze svolte dagli eredi al fine di escludere qualsiasi CP_6 responsabilità del sanitario e, conseguentemente, mandarli esenti dalla condanna al risarcimento del danno.
Né può rivestire peso decisivo in senso opposto la giurisprudenza richiamata dagli eredi e CP_6 relativa ai confini e alla latitudine del sindacato del giudice civile a fronte della statuizione di condanna generica al risarcimento del danno da parte del giudice penale.
Nel caso di specie, come detto, assume carattere preclusivo la statuizione della Corte di legittimità che, nel vagliare il terzo motivo di ricorso degli eredi , ha confermato il passaggio in giudicato CP_6 della condanna al risarcimento del danno, così inibendo, in questa sede, ogni indagine finalizzata a sindacare un eventuale esonero degli eredi dalla condanna al risarcimento del danno. CP_6 D'altra parte, come sancito dalla stessa giurisprudenza richiamata dagli eredi , l'esonero dal CP_6 risarcimento sancito in sede penale postula la prova dell'inesistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito.
Nel caso di specie, la sentenza n. 29/2015 della Corte di Appello di EN ha riconosciuto un apporto causale del sia con riguardo alla morte del feto che con riguardo alla rottura dell'utero, CP_6 né tale statuizione risulta censurata o esaminata in sede di legittimità, per cui deve ritenersi passata in giudicato.
In via subordinata, gli eredi del dott. insistono in questa sede per l'accertamento di una CP_6 responsabilità minima del proprio dante causa chiedendo perciò un accertamento del contributo causale dei vari soggetti coinvolti nel fatto illecito per cui è causa e insistendo, da un lato, nell'accertamento di una responsabilità esclusiva del e dell'azienda ospedaliera e, dall'altro, Per_1 per l'accertamento di un contributo causale minimo in capo al . CP_6
Ebbene, si è innanzi spiegata l'impossibilità di un accertamento funzionale a verificare un esonero totale di responsabilità in capo al . CP_6
Quanto alla domanda tesa ad accertare un contributo causale minimo in capo al , si osserva CP_6 quanto segue.
Parte Tale domanda è stata articolata sia nei riguardi del dott. che nei confronti della disciolta Per_1 la quale sarebbe responsabile non solo per il fatto dei propri dipendenti ma anche per la carente e deficitaria organizzazione sanitaria.
Ancora una volta, la disamina di tale domanda va svolta tenendo conto delle preclusioni processuali maturate e delle statuizioni finora susseguitesi sul punto.
La Corte di Appello di EN, nella sentenza n. 29/2015, ha statuito in ordine ad una pari responsabilità di entrambi i medici, né tale statuizione risulta intaccata in sede di legittimità e deve perciò ritenersi passata in giudicato con correlativo accertamento definitivo del pari concorso dei sanitari nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa.
Il ricorso in Cassazione proposto dagli eredi , come dagli stessi ricostruito e come emerge CP_6 documentalmente, non censura specificatamente l'accertamento di pari responsabilità contenuto nella sentenza di appello, ma mira a scardinare la rilevanza riconosciuta al giudicato penale di condanna al risarcimento nonostante la declaratoria di prescrizione del reato. Un riesame del profilo dell'accertamento del contributo causale di ciascuno, in sede di rinvio, avrebbe imposto un previo ricorso in Cassazione diretto a censurare, almeno in via subordinata, tale statuizione della Corte di
Appello.
Con riguardo all'ente ospedaliero, gli eredi hanno insistito per l'accertamento di una CP_6 responsabilità dello stesso non solo per fatto dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. ma anche conseguente al grave deficit organizzativo che pure avrebbe inciso in modo determinante sulla causazione dei danni. In particolare, hanno chiesto, fin dal primo grado di giudizio, non solo l'accertamento di una responsabilità esclusiva dell' in considerazione delle gravi carenze _6 organizzative meglio dettagliate in atti, ma hanno anche, in via subordinata, proposto azione di regresso nei confronti dell' , oltre che del , nel caso di ritenuto concorso di colpa in _6 Per_1 capo al . CP_6
Così ricostruita la domanda articolata dalla difesa del , si osserva quanto segue. CP_6
Quanto alla domanda subordinata di regresso, va rilevato che, nel costituirsi nel corso del giudizio di primo grado, in concomitanza con la prima udienza del 18.11.1994, il proponeva domanda di CP_6 regresso e, segnatamente, chiedeva, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c., “attesa
l'azione di regresso che con la presente comparsa si avanza, che l'adito Tribunale, nel graduare le colpe, voglia dichiarare la minima partecipazione del alla produzione degli eventi lesivi, in
CP_6 misura, comunque, non superiore al 10%, con conseguente condanna del e della , Per_1 _6 per quanto di ragione, al rimborso in favore dello stesso , della somma di lire 20.674.550 già
CP_6 corrisposta dal medesimo agli attori a titolo di 50% della provvisionale liquidata dal giudice
CP_6 penale, come da copia dei n. 3 assegni della Banca Popolare del Materano che si esibisce, e l'importo che al deve far carico effettivamente e definitivamente, con riferimento al suo eventuale grado
CP_6 di colpa”.
Occorre premettere come la disamina di tale domanda non sia stata svolta nel corso del giudizio di appello, avendo, come detto, la Corte di Appello ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell' _6
. Pertanto, pur riproposta dagli eredi sia nell'appello incidentale articolato in sede di
[...] CP_6 costituzione nel giudizio di appello introdotto dall' (R.G. n. 585/2006) che nell'atto di _6 appello dagli stessi introdotto in via principale (R.G. n. 589/2006), non vi è stata alcuna pronuncia in Parte ordine alla stessa perché assorbita dal riscontrato difetto di legittimazione passiva dell'
All'esito della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di legittimità che, invece, come Parte innanzi detto, ha acclarato la legittimazione passiva dell' rivivono le difese e le domande articolate dalle parti nei confronti di tale soggetto tra cui, appunto, anche l'azione di regresso in oggetto.
Cionondimeno, tale domanda è inammissibile perché tardivamente introdotta.
Ed invero, il si è costituito in primo grado in concomitanza con la prima udienza del 18 CP_6 novembre 1994.
L'art. 167 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, stabiliva che “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale articolata al punto n. 3 delle conclusioni della predetta comparsa di costituzione e risposta deve essere dichiarata inammissibile perché tardivamente introdotta, né può ritenersi formato il giudicato sul profilo di inammissibilità per il solo fatto del mancato rilievo di detta inammissibilità nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cass. Civ., n.
7941/2020, secondo cui “una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente
l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo").
E' invece ammissibile, in quanto non integrante una domanda riconvenzionale ma una mera difesa, la domanda tesa a rivendicare una responsabilità esclusiva o concorrente dell'ente convenuto.
Su tale domanda, inoltre, non può dirsi formato il giudicato tenuto conto del fatto che detta domanda, pur riproposta dalla difesa del in sede di appello (sia incidentale che principale), non è stata CP_6
Parte esaminata in quanto assorbita dall'acclarato difetto di legittimazione passiva dell'
Occorre perciò esaminare nel merito detta domanda. Nell'ambito delle preclusioni assertive ed istruttorie, il ha dedotto la responsabilità esclusiva CP_6
o concorrente dell'ente ospedaliero attesa l'organizzazione all'epoca predisposta per gli interventi urgenti, così limitandosi ad una generica contestazione del profilo organizzativo relativo ai turni per le urgenze. Alla comparsa di costituzione e risposta è seguita poi -con memoria del 3 gennaio 2000-
l'articolazione dei capitoli di prova in cui le circostanze hanno meglio dettagliato tale profilo, oltre ad introdurre per la prima volta la circostanza del cattivo funzionamento del cardiotocografo.
Ebbene, tale ultima circostanza, non ritualmente introdotta se non con la formulazione di un capitolo di prova, non può costituire oggetto di indagine.
La valutazione della dedotta responsabilità dell'ente va perciò condotta limitatamente al profilo dell'organizzazione deficitaria dei turni quanto agli interventi urgenti.
Tuttavia, il complessivo tenore delle dichiarazioni testimoniali rese sul punto non consente di addivenire ad un giudizio di responsabilità.
I testi -all'epoca dei fatti direttore sanitario dell'ospedale di e Testimone_1 Pt_7 Tes_2
-all'epoca dei fatti dirigente medico presso la direzione sanitaria dello stesso ospedale- hanno
[...] reso dichiarazioni che non dimostrano la predetta disfunzione organizzativa.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 13.3.2002, ha dichiarato che “in caso di Tes_1 interventi urgenti i medici avevano circa 30 minuti di tempo per presentarsi in ospedale. Le sale operatorie normalmente erano già pronte all'uso. Quando ho detto che le sale operatorie erano già pronte anche per gli interventi notturni, ho inteso dire che sotto il profilo igienico esse erano utilizzabili;
nel lasso di tempo occorrente per la formazione dell'equipe bisognava chiamare tutti gli addetti alla sala operatoria. Per quanto riguarda gli strumenti della sala operatoria, essi erano pronti all'uso, e tuttavia per la loro attivazione occorreva chiamare nello stesso lasso di tempo di mezz'ora lo strumentista”. Ancora, in ordine all'organizzazione del personale, il ha riferito Tes_1 che “… nella divisione di ostetricia e ginecologia vi erano un medico ostetrico e una ostetrica in servizio di guardia attiva 24 ore su 24, per 365 giorni, oltre agli infermieri, mentre due medici ostetrici erano in turno di pronta disponibilità e potevano essere chiamati telefonicamente”. Il teste anch'egli escusso all'udienza del 13.3.2002, ha dichiarato che “… vi era un medico Tes_2 ostetrico in servizio di guardia 24 ore su 24, per 365 giorni, oltre che l'anestesista e il personale infermieristico. Due medici ostetrici invece erano in pronta disponibilità su chiamata telefonica … la sala operatoria prevedeva due infermieri professionali pronti e disponibili per interventi di urgenza su indicazione del chirurgo. Per contratto i medici dovevano arrivare in ospedale entro 30 minuti dal momento della chiamata … la sala operatoria era sempre pronta in caso di emergenza … la sala operatoria era comunque attrezzata ed efficiente per consentire gli interventi chirurgici”.
Anche le dichiarazioni testimoniali del dott. escusso alla medesima udienza del 13.3.2002, Tes_3 si pongono in linea con quelle appena trascritte, avendo il teste riferito che “il lasso temporale consentito ai medici in disponibilità per raggiungere l'ospedale era di circa 30 minuti come previsto nel contratto nazionale. Tale tempo era all'epoca dei fatti più che sufficiente per la città di Pt_7 perché i medici vi giungessero tempestivamente”.
Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie non si ravvisa il deficit organizzativo denunciato quanto alla organizzazione del turno per gli interventi urgenti.
La domanda del diretta ad ottenere l'accertamento di una responsabilità esclusiva o CP_6 concorrente dell'ente ospedaliero per deficit organizzativo va dunque rigettata.
Occorre a tal punto prendere atto della circostanza che la Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 13775/2018, in accoglimento del quarto motivo di ricorso principale formulato dagli eredi di ha censurato la sentenza n. 29/2015 emessa dalla Corte di Appello di Controparte_6
EN, nella parte in cui, nel procedere alla stima del danno liquidato in favore degli attori, non ha tenuto conto del fatto che risultava provata l'avvenuta corresponsione, da parte del , in CP_6 esecuzione della sentenza penale di primo grado, dell'importo di lire 25.843.500 previsto a titolo di provvisionale in favore delle parti civili.
Ebbene, con la sentenza n. 29/2015 depositata in data 26.1.2015, la Corte di Appello ha riconosciuto in favore di il risarcimento del danno in misura pari ad € 423.951,11, precisando che Parte_2 si trattava di somma liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, sulla quale dovevano calcolarsi gli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo e ha riconosciuto in favore di il risarciemnto del danno Parte_1 in misura pari ad € 169.538,94, precisando che si trattava di somma liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, sulla quale dovevano calcolarsi gli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo.
In applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13775/2018 occorre pertanto detrarre dai detti importi la somma di lire 25.843.500 (corrispondenti ad €
13.347,05). Osserva tuttavia la Corte che non vi è prova della data in cui tale somma sia stata versata. Certo è che, essendo l'eccezione di pagamento stata formulata nella comparsa di costituzione in giudizio depositata dal in data 18.11.1994, senza che sia seguita alcuna contestazione dalla controparte, CP_6 si deve ritenere che alla data del 18.11.1994 tale importo fosse stato pagato.
Né è stata indicata la misura in cui detta somma, pagata in forza della provvisionale riconosciuta in favore delle costituite parti civili, sia stata trattenuta da ciascun danneggiato. Ritiene pertanto la Corte che l'unico criterio di imputazione applicabile sia quello di ritenere la somma corrisposta in parti uguali in favore di e di (€ 6.673,52 ciascuno). Parte_1 Parte_2
Ne consegue che:
-con riferimento ad : Parte_2
la somma riconosciuta a titolo di credito risarcitorio con la sentenza di appello n. 29/2015 emessa il
26.1.2015 è pari ad € 423.951,11 liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
l'acconto di € 6.673,52 corrisposto il 18.11.1994 e rivalutato alla data del 26.1.2015 -al fine di rendere omogenei il credito risarcitorio liquidato e l'acconto versato- è pari ad € 15.876,02 (somma comprensiva di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata);
detratto dall'importo di € 423.951,11 l'importo di € 15.876,02, residua un importo di € 408.075,09, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo;
-con riferimento a Parte_1
la somma riconosciuta a titolo di credito risarcitorio con la sentenza di appello emessa il 26.1.2015 è pari ad € 169.583,94 liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
l'acconto di € 6.673,52 corrisposto il 18.11.1994 e rivalutato alla data del 26.1.2015 -al fine di rendere omogenei il credito risarcitorio liquidato e l'acconto versato- è pari ad € 15.876,02 (somma comprensiva di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata); detratto dall'importo di € 169.583,94 l'importo di € 15.876,02, residua un importo di € 153.707,92, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo.
23. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il risarcimento del danno, in misura corrispondente al quantum già liquidato e cristallizzato nella sentenza della Corte di Appello in favore di e di previa detrazione dell'importo di lire 25.843.500 Parte_1 Parte_2 corrisposto dal -come innanzi operata-, va posto in solido a carico non solo dei sanitari -e, CP_6 quindi, della curatela dell'eredità giacente di e degli eredi di Persona_1 Controparte_6 ma anche della Gestione liquidatoria della disciolta . _6
Pertanto, la Gestione Liquidatoria della di in solido con la curatela dell'eredità _6 Pt_7 giacente di e con gli eredi di ( , , Persona_1 CP_6 Parte_4 Parte_3 [...]
) deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_5 CP_1 Parte_2 della somma di € 408.075,09, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo e al pagamento, in favore di della somma Parte_1 di € 153.707,92, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal
26.1.2015 sino al soddisfo.
24. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite -liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 e successive modifiche del 2022, in considerazione del valore della causa, rientrante nello scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00 e dei parametri minimi- vengono così regolamentate:
la Gestione Liquidatoria della , la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi _6 Persona_1 di ( , , e ) Controparte_6 Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1 dovranno rimborsare in solido, in quanto soccombenti, le spese di lite sostenute da Parte_1
e per il primo grado di giudizio, il grado di appello, il giudizio in cassazione e il Parte_2 giudizio di rinvio;
gli eredi di ( , , e Controparte_6 Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1
) dovranno rimborsare -stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nei
[...] confronti della , resa nella sentenza n. 29/2025 e non modificata a seguito della Controparte_4 pronuncia n. 13775/2018 della Corte di Cassazione-, le spese di lite sostenute dalla Controparte_4 per il grado di appello e per il giudizio di rinvio, nulla spettando invece alla per le Controparte_4 spese del giudizio in cassazione, vista la declaratoria di inammissibilità del suo controricorso, dichiarata dalla Cassazione, per difetto di procura;
la Gestione Liquidatoria della -il cui appello è stato dichiarato inammissibile, con statuizione Pt_12 resa nella sentenza n. 29/2025 e non modificata a seguito della pronuncia n. 13775/2018 della Corte di Cassazione, avendo la impugnato incidentalmente in cassazione la sola condanna alle spese Pt_12 subita in secondo grado, motivo dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione- dovrà rimborsare, in quanto soccombente, le spese di lite sostenute da e per il giudizio Parte_1 Parte_2 di appello, il giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio e le spese di lite sostenute dagli eredi di per il giudizio di appello, il giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio;
CP_6
nulla sulle spese nei rapporti tra la e la curatela dell'eredità di per il giudizio Pt_12 Persona_1 di appello, il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio, stante la mancata costituzione della curatela dell'eredità di;
Persona_1
le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vengono integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza, nei rapporti tra gli eredi del , la curatela dell'eredità giacente del e la CP_6 Per_1
. _6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da Pt_1
e , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Parte_2
1. condanna la Gestione Liquidatoria della di la curatela dell'eredità giacente _6 Pt_7 di e gli eredi di , , Persona_1 CP_6 Parte_4 Parte_3 [...]
) al pagamento in solido, in favore di della Parte_5 CP_1 Parte_2 somma di € 408.075,09, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo;
Parte Pt_
2. condanna la Gestione Liquidatoria della di la curatela dell'eredità giacente Pt_7 di e gli eredi di , , Persona_1 CP_6 Parte_4 Parte_3 [...]
) al pagamento in solido, in favore di della Parte_5 CP_1 Parte_1 somma di € 153.707,92, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo;
3. condanna in solido la Gestione Liquidatoria della , la curatela dell'eredità giacente _6 di e gli eredi di ( , Persona_1 Controparte_6 Parte_4 Parte_3
e ) a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_5 CP_1 Pt_1
e per il primo grado di giudizio -liquidate in € 978,43 per esborsi
[...] Parte_2 ed € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il grado di appello -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il giudizio in cassazione -liquidate in € 7.003,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 2.556,00 per spese ed € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
4. condanna gli eredi di ( , , Controparte_6 Parte_4 Parte_3 [...]
e a rimborsare le spese di lite sostenute dalla Parte_5 CP_1 [...]
per il grado di appello -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese CP_4 generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
5. condanna la Gestione Liquidatoria della a rimborsare le spese di lite sostenute da Pt_12
e per il giudizio di appello -liquidate in € 13.078,00 per Parte_1 Parte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il giudizio in cassazione - liquidate in € 7.003,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
6. condanna la Gestione Liquidatoria della 4 a rimborsare le spese di lite sostenute Pt_12 dagli eredi di per il giudizio di appello -liquidate in € 13.078,00 per CP_6 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il giudizio in cassazione - liquidate in € 7.003,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
7. nulla sulle spese nei rapporti tra la e la curatela dell'eredità di per Pt_12 Persona_1 il giudizio di appello, il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio;
8. compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio nei rapporti tra gli eredi del Parte Pt_
, la curatela dell'eredità giacente del e la . CP_6 Per_1
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., iscritto al n. 586 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto “risarcimento del danno da responsabilità professionale medica”, vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, con pari e disgiunte qualità, dagli Avv.ti Nicola C.F._2
Rocco e Roberto Pulignano
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(C.F.: ), (C.F.: CP_1 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: , C.F._4 Parte_4 C.F._5 [...]
(C.F.: ) rappresentati e difesi dagli avv.ti Cesare Parte_5 C.F._6
Massimo Bianca, Pietro Sirena e Aldo Noschese, ed elettivamente domiciliati in EN, presso lo studio dell'avv. Luigi Marchese
delle soppresse ed Controparte_2 _6 Parte_7
in persona del commissario liquidatore dott. , rappresentata e difesa
[...] Controparte_3 in giudizio dall'avv. Roberto Di Girolamo
, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale Controparte_4 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Bruno con cui domicilia presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EN
, curatore dell'eredità giacente di , Controparte_5 Persona_1 contumace
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione del 4.7.1994, i coniugi e , in proprio ed in Parte_1 Parte_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di minorenne all'epoca Persona_2 dell'instaurazione del giudizio, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Matera i medici Parte
e , unitamente alla di per ottenere la condanna al Persona_1 Controparte_6 Pt_7 risarcimento dei danni morali e materiali nella misura di £ 200.000 per £ Parte_1
500.000.000 per e £ 40.000.000 per la figlia per i danni cagionati per Parte_2 Per_2 imperizia e negligenza con le quali i due medici avevano operato durante il ricovero della partoriente conclusosi con la morte del feto, la rottura parziale dell'utero, l'isterectomia e Parte_2
l'annessectomia sinistra;
tratti a giudizio penale, nel quale i coniugi e si erano Pt_1 Pt_2 costituiti parte civile, entrambi i medici erano stati condannati in primo e secondo grado a pene detentive, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale di £ 40.000.000; in Cassazione era stata poi confermata la sentenza di appello per e dichiarato prescritto il reato per , ferme in ogni caso le Persona_1 Controparte_6 statuizioni civili.
2. Si costituiva la , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva, rilevando Parte_8
Parte che la era stata soppressa prima della notificazione dell'atto di citazione, e chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione o, in subordine, l'interruzione del giudizio;
rilevava l'inopponibilità nei suoi confronti delle sentenze penali ed eccepiva la prescrizione del diritto di Persona_2 non costituitasi parte civile.
3. Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda e declinando ogni Controparte_6 responsabilità professionale, stante anche la pronuncia della Corte di Cassazione che aveva dichiarato la prescrizione del reato nei suoi confronti;
in via subordinata, in caso di sua condanna, chiedeva che il Tribunale riconoscesse la sua minima partecipazione nella produzione dell'evento.
4. Si costituiva , eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Persona_1
Parte passiva, ritenendo unica obbligata la in quanto tenuta a stipulare una idonea polizza assicurativa e, in caso di mancato adempimento di tale obbligo, obbligata a tenerlo indenne da ogni conseguenza civile, non ricorrendo una ipotesi di colpa grave;
nel merito, riteneva che l'evento dannoso non era addebitabile alla propria imperizia o negligenza essendo lo stesso riconducibile ad errate e ripetute manovre, nonché al ritardo nella esecuzione del parto cesareo. 5. Con sentenza n. 420/2006, pubblicata il 27.6.2006, il Tribunale di Matera-sezione stralcio accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava , e la Persona_1 Controparte_6 _6
di in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di €
[...] Pt_7 Parte_2
258.250,00, nonché al pagamento in favore di della somma di € 103.290,00, Parte_1 nonché in favore di e di , in qualità di genitori di , Parte_1 Parte_2 Persona_2 della somma di € 20.000,00; condannava poi tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquiate in € 12.642,78, di cui € 2.411,85 per diritti, € 9.252,50 per onorari ed € 978,43 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
6. Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Matera, proponevano appello: 1) la di _6 Pt_7
(R.G. n. 585/2006) nei confronti dei nonché nei confronti degli eredi di Parte_1 [...]
, nelle more deceduto, e nei confronti di;
2) gli eredi di CP_6 Persona_1 CP_6
Parte Pa
(R.G. n. 589/2006) nei confronti dei di , della di e
[...] Pt_1 Persona_1 Pt_7 nei confronti della (che non aveva partecipato al giudizio di primo grado); 3) Controparte_4
(R.G. n. 592/2006) nei confronti dei degli eredi di e nei confronti Persona_1 Pt_1 CP_6 della di 4) l' (R.G. n. 281/2007) nei confronti dei _6 Pt_7 Parte_9 [...]
degli eredi di e nei confronti di (l' , pur non Pt_1 CP_6 Persona_1 Parte_9 avendo partecipato al giudizio di primo grado, dichiarava di voler proporre prudenzialmente appello, al fine di non trovarsi assoggettata al giudicato). I giudizi venivano riuniti e, con provvedimento del
3.5.2007, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 17.10.2007, stante la morte di , il procedimento veniva interrotto e Persona_1 ritualmente riassunto dalla di e dalla di _6 Pt_7 Controparte_7 Pt_7
A seguito della rinuncia all'eredità degli eredi di , veniva disposta l'integrazione del Persona_1 contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di;
acquisita l'informazione Persona_1 dell'intervenuta nomina del curatore dell'eredità giacente del , nella persona del dott. Per_1 [...]
, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. All'udienza del CP_5
30.9.2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Con sentenza n. 29/2015 pubblicata il 26.1.2015, la Corte d'Appello di EN così provvedeva sugli appelli riuniti e sull'appello incidentale proposto da e Parte_1 Parte_2 [...] in tutti gli appelli: - dichiarava inammissibile l'appello proposto da Persona_2 Parte_9 di - dichiarava inammissibile l'appello proposto da nei
[...] Pt_7 Controparte_6
Parte Pt_ confronti della e della Gestione liquidatoria della di - in parziale Controparte_4 Pt_7 riforma della sentenza impugnata: 1) rigettava la richiesta risarcitoria proposta da Parte_1
e , nei confronti della di;
2) rigettava Parte_2 Persona_2 _6 Pt_7 Controparte_8 la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
3) Persona_2 Controparte_6 condannava la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi di Persona_1 Controparte_6 al pagamento, in solido, in favore di della somma di € 423.951,11, liquidata Parte_2 all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
4) condannava la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi di al pagamento, in solido, in favore di Persona_1 Controparte_6 Pt_1
della somma di € 169.538,94, liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali
[...] sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
5) condannava la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi di Persona_1 [...]
al pagamento, in solido, in favore di della somma di € 32.880,28, CP_6 Persona_2 liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
6) condannava Pt_1
e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi
[...] Parte_2 Persona_2
Parte Pt_ i gradi di giudizio in favore della di;
7) condannava la curatela Pt_7 Controparte_8 dell'eredità giacente di al pagamento delle spese del grado di appello in favore di Persona_1 [...]
e 8) condannava al pagamento Parte_1 Parte_2 Persona_2 Persona_2 delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli eredi di;
9) Controparte_6 condannava gli eredi di al pagamento delle spese del grado di appello in favore Controparte_6
Parte di e;
10) condannava la al pagamento delle spese del grado Parte_1 Parte_2 di appello in favore di e nonché nei confronti Parte_1 Parte_2 Persona_2 degli eredi del;
11) condannava gli eredi di , in solido, al pagamento CP_6 Controparte_6 delle spese del grado di appello in favore della e della Gestione liquidatoria della Controparte_4
di 12) compensava le spese del grado di appello tra gli eredi di _6 Pt_7 Controparte_6
e la curatela dell'eredità giacente di . Persona_1
8. La sentenza n. 29/2015 della Corte d'Appello di EN veniva impugnata per cassazione: in via principale da , , e , in qualità di Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1 eredi di;
in via incidentale da e Controparte_6 Parte_1 CP_9 Per_2
e dall' .
[...] Controparte_10
La resisteva con controricorso. Gli eredi di e a Controparte_4 Controparte_6 [...]
depositavano memoria. CP_4 9. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 13775/2018: - accoglieva il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettava il terzo e dichiarava assorbito il secondo;
- accoglieva il primo Par motivo del ricorso incidentale proposto da e Parte_1 Parte_2 Persona_2 rigettava il secondo (proposto da;
- dichiarava assorbito il ricorso incidentale Persona_2 proposto dalla di - cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte Pt_11 Pt_7
d'Appello di EN, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, affermava la Corte di Cassazione:
A) preliminarmente:
A.
1. che le gestioni liquidatorie della (intervenuta in appello) e della Pt_12 _6
(originaria convenuta) di avevano eccepito l'inesistenza della notifica del ricorso, ma Pt_7
l'eccezione era infondata in quanto: - il ricorso risultava regolarmente notificato presso lo studio del difensore, anche se diverso dal domicilio eletto, avendo la notifica raggiunto il suo scopo;
- non era più possibile, a seguito dell'introduzione del domicilio digitale, procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite;
- il difensore depositava ritualmente controricorso nell'interesse dell' Pt_12
[...
e della di sanando qualsiasi vizio di notifica;
_6 Pt_7
A.2 che la aveva eccepito “l'inesistenza di sé stessa” sostenendo di essere già stata _6 disciolta al momento della notifica dell'atto di citazione, ma il ricorso era inammissibile in quanto appariva singolare la posizione di un soggetto che conferiva una procura e depositava controricorso deducendo di non esistere;
peraltro, il commissario liquidatore delle disciolte Parte
costituitosi in giudizio sia per la che per la , era il destinatario Pt_12 _6
Parte sostanziale e processuale delle pretese scaturenti da debiti delle disciolte
B) riguardo il primo ed il secondo motivo del ricorso principale:
B.
1. che i motivi potevano essere esaminati congiuntamente;
che con tali motivi gli eredi di avevano sostenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Controparte_6 cui escludeva la legitimatio ad causam della , deducendo che alla data di introduzione _6 del primo grado la di non era ancora stata soppressa, e che il commissario _6 Pt_7 liquidatore si era costituito senza eccepire nulla, chiedendo l'interruzione del giudizio per Parte intervenuta soppressione della solo dopo nove anni di giudizio;
B.
2. che il motivo era fondato in quanto: la Regione aveva dato attuazione al D. CP_4
Parte Lgs. 502/1992, sostituendo le disciolte vecchie con le neocostituite , Controparte_11 solo con la legge regionale n. 50 del 1994, entrata in vigore il 27.12.1994, il cui art. 2 stabiliva che “le UU.SS.LL. esistenti a norma della legge regionale n. 1/1980 e successive modificazioni sono soppresse con effetto dall'insediamento del Direttore Generale. Fino alla stessa data le UU.SS.LL. esistenti sono amministrate dai Commissari straordinari nominati a norma del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590”; poiché Parte l'insediamento dei Direttori Generali delle nuove era avvenuto dopo la promulgazione della detta legge (e dunque non prima del dicembre 1994) ne conseguiva che al momento della notifica dell'atto di citazione (4.7.1994) la di non era stata ancora soppressa _6 Pt_7
e pertanto era stata legittimamente convenuta in giudizio;
C) riguardo il terzo motivo del ricorso principale:
C.
1. che i ricorrenti principali avevano lamentato sia il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, sia il vizio di omesso esame del fatto decisivo, propugnando una censura relativa alla responsabilità di , affermata ma non concretamente Controparte_6 accertata, che non poteva essere affermata nemmeno sulla base dell'esito del procedimento penale che lo aveva visto coinvolto, conclusosi con la pronuncia di estinzione del reato per prescrizione;
C.
2. che tale motivo era inammissibile, in quanto la condanna di al Controparte_6 risarcimento del danno in favore delle parti civili era divenuta definitiva quanto all'an debeatur e non poteva più essere sindacata;
D) riguardo il quarto motivo del ricorso principale:
D.
1. che con il quarto motivo del ricorso principale gli eredi di avevano Controparte_6 lamentato che il loro dante causa, in esecuzione della sentenza penale di primo grado, aveva versato la cifra di £ 25.843.500, di cui la Corte d'Appello non aveva tenuto conto, ritenendo assente la prova del versamento e della data di esecuzione dello stesso;
i ricorrenti avevano affermato che tale pagamento non era mai stato contestato e, pertanto, non vi era alcuna necessità di provarlo per iscritto;
D.
2. che tale motivo era fondato, essendo il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione e dovendosi, nel caso di specie, ritenere avvenuto il pagamento, avendo il convenuto dedotto di aver pagato e mancando la contestazione dell'avvenuto pagamento;
E) riguardo il primo motivo di ricorso incidentale, proposto da e Parte_2 Parte_1
E.
1. che i ricorrenti incidentali avevano lamentato che la Corte d'Appello aveva rigettato erroneamente la loro domanda nei confronti della di _6 Pt_7
E.
2. che tale motivo era fondato, per le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale;
F) riguardo il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto da : Persona_2
F.
1. che la ricorrente aveva impugnato la parte della sentenza in cui il suo diritto al risarcimento del danno era stato dichiarato prescritto, sostenendo che siccome uno dei due debitori, coobbligato solidale, era stato condannato in sede penale al risarcimento del danno
(con la conseguenza che nei confronti di questi il credito risarcitorio era soggetto a prescrizione decennale), alla stessa prescrizione doveva ritenersi soggetto anche il credito risarcitorio vantato nei confronti dell'altro condebitore;
F.
2. che tale motivo era manifestamente infondato, non essendo il credito vantato da Per_2
mai stato portato all'attenzione del giudice penale, essendo mancata la costituzione
[...] di parte civile della stessa;
G) riguardo il ricorso incidentale della di Pt_12 Pt_7
Parte G.
1. che la con l'unico motivo di ricorso incidentale aveva lamentato di essere stata condannata in appello alla rifusione delle spese in favore delle parti appellate;
G.
2. che tale motivo restava assorbito dall'accoglimento del ricorso principale, dal momento che il giudice di rinvio doveva provvedere alla nuova regolazione delle spese, in base all'esito finale e complessivo della lite;
H) riguardo il controricorso della CP_4
che tale controricorso era inammissibile per difetto di procura;
I) riguardo le spese:
che sarebbero state determinate dal giudice del rinvio. 10. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 27.9.2018, e Parte_1 Parte_2 adivano la Corte di Appello di EN, in funzione di giudice del rinvio, dichiarando di voler coltivare la domanda risarcitoria originaria, introdotta con atto di citazione del 4.7.1994 e poi riproposta in fase di appello mediante l'impugnazione incidentale del 1.3.2007- al fine di ottenere la condanna di tutti i convenuti –ognuno nella rispettiva qualità e in via solidale con gli altri litisconsorti-
a risarcire i coniugi e dei danni subiti per la morte del loro Parte_1 Parte_2 secondogenito, da liquidarsi in conformità coi parametri di valutazione equitativa del danno biologico a valenza generale trasfusi nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia da determinarsi al netto degli acconti già percetti.
11. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.12.2018, si costituivano CP_1
, e quali eredi di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_6 chiedendo:
- in via preliminare, la nullità e inammissibilità della domanda avanzata dai coniugi e Pt_1 per la eccepita indeterminatezza, inintelligibilità e perplessità del “petitum” articolato ed Pt_2 anche per la eccepita violazione dell'art. 394 c.p.c.;
- di rigettare la domanda giudiziaria avanzata dai coniugi e nei confronti degli eredi Pt_1 Pt_2 di , in quanto totalmente e manifestamente infondata in fatto ed in diritto e Controparte_6 chiaramente temeraria, accertando e dichiarando che i fatti lesivi di cui i coniugi avanzavano domanda risarcitoria erano da attribuirsi in via totale, esclusiva ed assoluta al comportamento colposo del dott.
e della Gestione Liquidatoria di e della subentrata di in Per_1 _6 Pt_7 Pt_12 Pt_7 liquidazione;
- in ogni caso di accertare e dichiarare che i fatti lesivi di cui i predetti coniugi avanzavano domanda risarcitoria, erano da attribuirsi in via autonoma, diretta, totale, esclusiva ed assoluta al comportamento colposo della Gestione Liquidatoria di e della subentrata _6 Pt_7 Pt_12 di per il fatto illecito e l'inadempimento del proprio dipendente dott. e per il rilevato Pt_7 Per_1
e provato deficit organizzativo e per le carenze organizzative e strumentali, e tenute in via esclusiva ed assoluta all'eventuale risarcimento richiesto dagli attori medesimi;
- in via del tutto subordinata e con espressa riserva dei gravami di legge, ove la Corte d'Appello ritenesse concorso di colpa del dott. nella produzione degli eventi lesivi, di accertare e CP_6 dichiarare che tale concorso era di grado minimo ed irrilevante e comunque non superiore al 10%, con conseguente condanna in solido del e della di e Per_1 Controparte_2 _6 Pt_7
Parte della subentrante in liquidazione, al rimborso delle somme versate ai coniugi attori Parte_7 per effetto della provvisionale disposta;
- di condannare la Gestione Liquidatoria di e la subentrante di al _6 Pt_7 Pt_12 Pt_7 pagamento in favore degli eredi di di tutte le spese legali e onorarie del giudizio Controparte_6 celebrato in Tribunale, in Corte d'Appello ed in Corte di cassazione, nonché delle spese del giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c. e delle spese del giudizio di rinvio;
- di condannare in solido i coniugi e al pagamento in favore degli eredi di Pt_1 Pt_2 [...]
di tutte le spese ed onorari relativi al giudizio in Tribunale, in Corte d'Appello e in CP_6
Corte di cassazione, nonché tutte le spese ed onorari relative al giudizio di sospensione ex art. 373
c.p.c., e delle spese del giudizio di rinvio;
- di condannare già soccombente, al pagamento in favore degli eredi di Persona_2 [...]
, di tutte le spese legali ed onorari relativi al giudizio in Tribunale, in Corte d'Appello CP_6
e in Corte di cassazione, nonché tutte le spese ed onorari relative al giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c.;
- di condannare l'eredità giacente del dott. , in persona del dott. Persona_1 Controparte_5
al pagamento di tutte le spese legali ed onorari relativi al giudizio in Tribunale, in Corte
[...]
d'Appello e in Corte di cassazione, nonché tutte le spese ed onorari relative al giudizio di sospensione ex art. 373 c.p.c., e delle spese del giudizio di rinvio.
12. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.12.2018, si costituiva la Gestione
Liquidatoria dei debiti delle soppresse di e di chiedendo: _6 Pt_7 Parte_9 Pt_7
- di accertare la natura pregiudiziale della questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 2,3,4 della L.R. n.50/1994, la sua rilevanza e non manifesta infondatezza;
- di disporre la sospensione del giudizio di rinvio e la rimessione degli atti alla Corte di Costituzionale;
- di dichiarare il difetto di legitimatio ad causam ab origine della deducente convenuta, con la conseguente inammissibilità di ogni domanda formulata nei suoi confronti non essendo essa il soggetto passivo delle pretese dedotte in giudizio, dovendo la eventuale condanna fare capo alla , Controparte_4 titolare della rappresentanza sostanziale e processuale della Gestione Liquidatoria dei debiti delle ed aziende sanitarie ad esse subentrate;
- in subordine, nell'ipotesi di sua Pt_13 Pt_14 condanna a risarcire i danni agli attori in solido, di accertare preliminarmente il grado di colpa dei medici responsabili dell'evento dannoso dedotto dagli attori, al fine di poter esercitare l'azione di regresso nei loro confronti in caso di colpa grave ed investire la Corte dei Conti per il recupero del danno erariale.
13. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.10.2019, si costituiva in giudizio la
, eccependo preliminarmente la tardività del atto di citazione in riassunzione Controparte_4 poiché proposto oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 392 c.p.c. e chiedendo: - di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione regionale estromettendola, pertanto, dal giudizio;
- di dichiarare, in via subordinata, l'insussistenza di qualunque responsabilità dell'amministrazione regionale nella produzione dell'evento lesivo, e comunque l'infondatezza della domanda attorea;
- di condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore dell'amministrazione regionale.
14. All'udienza del 7.7.2020, i difensori di parte ricorrente chiedevano un rinvio in attesa della definizione della questione pregiudiziale connessa all'istanza di revisione, proposta in relazione al procedimento penale presupposto.
15. All'udienza del 24.5.2022 la Corte, rilevato che gli eredi di avevano dedotto e documentato CP_6 la pendenza del giudizio di revisione avente ad oggetto la sentenza penale n. 1043/1993 della Corte di Cassazione Penale e che il giudicato penale veniva valorizzato anche dalla Cassazione Civile ai fini dell'affermazione e della incontrovertibilità della condanna di al Controparte_6 risarcimento del danno in favore delle parti civili, ritenuta l'opportunità di attendere l'esito del giudizio di revisione attesa la pregiudizialità delle statuizioni penali, disponeva la rimessione della causa sul ruolo istruttorio e sospendeva il giudizio.
16. Con ordinanza n. 25723/2023 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e disponeva la prosecuzione del presente giudizio, condannando parte resistente al pagamento delle spese processuali per il regolamento di competenza in favore della parte ricorrente.
Spiegava, in particolare, la Corte che: “l'impugnazione straordinaria della sentenza penale, reputata ammissibile, per sé non incide sulla efficacia di giudicato della statuizione resa sull'azione civile, la quale non può subire un provvedimento di sospensione”.
17. Con atto depositato il 30.11.2023, e , riassumevano il processo. Parte_1 Parte_2
18. All'udienza del 4.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica, salvo poi essere rimessa sul ruolo, trattandosi di causa iscritta a ruolo prima del 25 luglio
1994 ed essendo, pertanto, necessario lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica prima dell'assegnazione della causa in decisione. 19. All'udienza del 18.3.2025, previa assegnazione alle parti di un termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie di replica, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
20. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza è pronunciata dalla Corte in diversa composizione rispetto a quella che ha pronunciato la sentenza cassata.
21. Sempre in via preliminare, occorre dichiarare la contumacia dell'eredità giacente di Per_1
in persona del curatore dott. non costituitosi nel giudizio di
[...] Controparte_5 riassunzione, nonostante la notifica dell'atto di citazione in riassunzione eseguita mediante raccomandata spedita a mezzo posta il 27.9.2018.
22. Ciò posto, si osserva quanto segue.
22.1. Sull'eccezione di tardività dell'appello in riassunzione.
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione, proposta dalla , di tardività Controparte_4 dell'appello in riassunzione, la quale, risultando infondata, deve essere rigettata.
Ed invero, in forza del principio tempus regit actum, la disciplina processuale applicabile agli atti posti in essere dalle parti deve individuarsi in quella vigente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado. Così individuata la disciplina applicabile, essa opera con riguardo a tutte le successive fasi del giudizio.
D'altra parte, è noto che il giudizio di rinvio, sebbene dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo procedimento ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, sicché ove mutino le regole del processo, tale giudizio rimane assoggettato alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il giudizio di primo grado (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19701/2010).
Ebbene, il termine per la riassunzione previsto dall'art. 392 c.p.c. è stato ridotto da un anno a tre mesi dall'art. 46, comma 21 della L. 69/2009, mentre il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato nel luglio 1994. È, pertanto, evidente che alla fattispecie in esame debba applicarsi la normativa in vigore prima della citata riforma.
Deve, dunque, concludersi per la tempestività dell'atto di citazione in riassunzione notificato in data
27 settembre 2018 e, quindi, nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza n. 13775 - depositata in cancelleria il 31.5.2018- e, conseguentemente, l'eccezione della deve Controparte_4 essere rigettata.
22.2. Sul difetto di legittimazione passiva della . Controparte_4
Sempre in via preliminare, occorre pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della . Controparte_4
Sul punto, assume decisivo rilievo la circostanza per cui la sentenza n. 29/2015 adottata dalla Corte di Appello di EN ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli eredi di CP_6 nei confronti della , non essendo quest'ultima stata parte del giudizio di primo Controparte_4 grado.
La predetta statuizione non è stata oggetto di censura in sede di legittimità e, pertanto, deve ritenersi passata in giudicato. Sono conseguentemente assorbite le doglianze svolte dalla Controparte_4 in questo giudizio di rinvio e, conseguentemente, risulta passata in giudicato la pronuncia d'appello che ha acclarato l'estraneità dell' . Controparte_12
Va peraltro rilevato come il controricorso in Cassazione proposto della sia stato Controparte_4 dichiarato inammissibile per difetto di procura.
Part 22.3 Sulla legittimazione passiva della Gestione liquidatoria della soppressa . 6.
Ai fini della disamina del profilo inerente la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria è utile una ricostruzione delle vicende processuali.
Gli attori hanno agito in primo grado evocando in giudizio la che, con la sentenza n. _6
420/2006 del Tribunale di Matera, è stata condannata in solido con i sanitari al risarcimento del danno.
Tale pronuncia è stata ribaltata in sede di gravame in quanto la Corte di Appello di EN ha rigettato la domanda di risarcimento nei confronti della in persona del Parte_15 Pt_7 Controparte_8 commissario liquidatore.
La statuizione della Corte di Appello, a seguito di ricorso in Cassazione, è stata censurata dalla Corte di legittimità che, sotto tale specifico profilo, ha affermato, nella sentenza n. 13775/2018, che la Parte Regione ha dato attuazione al D. Lgs. 502/1992, sostituendo le disciolte con le CP_4 neocostituite , solo con la legge regionale n. 50 del 1994, entrata in vigore il Controparte_11
27.12.1994, in forza del cui art. 2 “le esistenti a norma della legge regionale n. 1/1980 e Pt_14 successive modificazioni sono soppresse con effetto dall'insediamento del Direttore Generale. Fino alla stessa data le UU.SS.LL. esistenti sono amministrate dai Commissari straordinari nominati a norma del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590”, statuendo che Part
“poiché l'insediamento dei direttori generali delle nuove non potè che avvenire dopo la promulgazione della suddetta legge regionale (e dunque non prima del dicembre del 1994), ne consegue che al momento della notifica dell'atto di citazione (4 luglio 1994) la di _6 Pt_7 non era stata ancora soppressa, e legittimamente venne convenuta in giudizio”; nella citata sentenza n. 13775/2018, la Corte di Cassazione, dando atto che nel procedimento in cassazione risultavano costituite con il medesimo difensore sia la Gestione liquidatoria della (intervenuta in Pt_12 appello), che la Gestione liquidatoria della (originaria convenuta), ha poi affermato _6
Part affermando poi che “il commissario liquidatore delle disciolte ………. è il destinatario Part sostanziale e processuale delle pretese e delle domande scaturenti dai debiti delle disciolte .
Ne discende la legittimazione passiva della Gestione liquidatoria della disciolta nel giudizio _6 risarcitorio che ci occupa.
Né può accedersi alla richiesta della Gestione liquidatoria tesa a porre la condanna in capo alla attesa l'acclarata estraneità della al presente giudizio come innanzi CP_4 Controparte_4 argomentato.
Va poi dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Gestione liquidatoria in ordine agli artt. 2, 3, 4 L.R. n. 50/1994, per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost..
Ed invero, con un'articolazione difensiva piuttosto generica, la gestione liquidatoria ha censurato di incostituzionalità gli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 50 1994 in quanto, in contrasto con il Parte precedente d.lgs. n. 502/1992 avrebbero procrastinato la soppressione delle al dicembre del 1994 nonostante tale soppressione risalisse al gennaio del 1993 per effetto del d.lgs. n. 502/1993, con Parte correlativa soppressione e, perciò, inesistenza dell' al momento della notifica dell'atto di citazione per cui è causa.
Ebbene, secondo la ricostruzione riportata nella citata sentenza n. 13775/2018 della Corte di
Cassazione, la legge regionale n. 50 del 1994 ha dato attuazione al d.lgs. n. 502 del 1992 e ha così Parte disposto la soppressione delle a far data dall'insediamento dei Direttori CP_13
Non si ravvisa perciò alcun profilo di illegittima ingerenza da parte delle amministrazioni regionali e, pertanto, la questione di legittimità costituzionale, peraltro solo genericamente argomentata, va dichiarata inammissibile. Infine, quanto alle domande articolate dalla Gestione liquidatoria, è inammissibile la domanda tesa ad ottenere l'accertamento del grado di colpa dei medici responsabili dell'evento lesivo in quanto Parte introdotta per la prima volta in questa sede e non articolata dall' convenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Occorre a tal punto dare atto che la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Pt_12
-contenuta nella sentenza n. 29/2015 della Corte di Appello di EN e motivata in forza della circostanza che detta non era stata parte del giudizio di primo grado- non ha costituito Pt_12 specifico motivo di ricorso in Cassazione e non risulta essere stata, neanche implicitamente, travolta dalla pronuncia della Suprema Corte, con la conseguenza che essa deve considerarsi coperta dal giudicato;
occorre solo statuire, nei rapporti tra la e le altre parti, sulle spese di lite relative Pt_12 all'appello proposto da -avendo la censurato in cassazione la condanna alle spese Pt_12 Pt_12 subita in forza della sentenza n. 29/2015 ed avendo la Suprema Corte rimesso al giudice del rinvio la statuizione relativa alla regolazione delle spese-, nonché al giudizio in cassazione e al giudizio di rinvio.
22.4. Sulla domanda di rideterminazione del quantum della pretesa risarcitoria.
Risulta inammissibile la domanda avanzata dagli attori in riassunzione in ordine alla rinnovazione della quantificazione del danno subito.
Ed infatti, la liquidazione del risarcimento operata nella sentenza n. 29/2015 della Corte di Appello di EN, poi cassata, non ha costituito specifico motivo di ricorso in Cassazione e non essendo stata, neanche implicitamente, travolta dalla pronuncia della Suprema Corte, deve considerarsi coperta dal giudicato e, pertanto, non più sindacabile in questa sede.
Tale considerazione è assorbente rispetto alle eccezioni, sollevate dagli eredi , di nullità o CP_6 inammissibilità dell'intero atto di appello in riassunzione, sul presupposto dell'asserita indeterminatezza del petitum.
D'altra parte, come precisato in sede di legittimità, “in forza di quanto previsto dagli artt. 125 disp. att. c.p.c. e dall'art. 392, 394 e 414 c.p.c., deve escludersi che, ai fini della validità dell'atto di riassunzione, sia richiesta una specifica indicazione del petitum, essendo sufficiente invece, a detti fini, che in tale atto siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione” (Cass. Civ., n. 8937/2018). Gli appellanti, nell'atto di citazione in riassunzione, dichiarando di voler coltivare la domanda risarcitoria originaria e richiamando l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente alle sentenze adottate dal Tribunale di Matera, dalla Corte di Appello di EN e dalla
Suprema Corte, hanno correttamente ed inequivocabilmente determinato il petitum, chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per la morte del secondogenito.
22.5. Sulla responsabilità dell'ente ospedaliero.
Premessa la legittimazione passiva dell' , i cui rapporti, come innanzi detto, sono oggi _6 transitati nella Gestione liquidatoria, occorre esaminare la domanda di condanna articolata dagli appellanti.
Ebbene, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Matera aveva riscontrato la responsabilità anche dell'ente ospedaliero così condannando l' in solido con i sanitari. _6
In particolare, aveva motivato tale decisione sulla base del consolidato orientamento secondo cui l'ente ospedaliero è responsabile per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica, in forza del rapporto giuridico pubblico (e privato) esistente tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio ed avendo detta responsabilità natura contrattuale di tipo professionale.
La responsabilità dell'ente ospedaliero, all'esito dell'acclarata legittimazione passiva in sede di legittimità, va confermata.
Occorre, a fini motivazionali, succintamente ricostruire la natura ed il contenuto della responsabilità dell'ente ospedaliero.
In materia di responsabilità medica occorre tenere distinta la responsabilità gravante sulla struttura sanitaria da quella gravante sul singolo operatore sanitario che abbia posto in essere una condotta pregiudizievole per il paziente. Per ciò che qui rileva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prima ipotesi di responsabilità deve inquadrarsi non nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, ma in quello della responsabilità contrattuale. A tale conclusione si perviene in ragione del fatto che, al momento dell'accettazione e del ricovero del paziente, quest'ultimo conclude con la struttura sanitaria un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive cd. di spedalità ovvero di assistenza sanitaria. La giurisprudenza di legittimità, nel tracciare i contenuti dell'obbligazione incombente sulla struttura sanitaria, afferma che “in virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori” (Cass. Civ., Sez. Un., n.
577/2008). Qualificata la fattispecie quale contratto atipico ed autonomo, ne consegue che a tale fattispecie, in caso di insorgenza di profili di responsabilità della struttura, vada applicata la disciplina dell'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e non quella della responsabilità ex art. 2043 c.c..
L'oggetto della prestazione della struttura ospedaliera, dunque, si sostanzia non soltanto nella prestazione delle cure mediche e chirurgiche del caso, ma comprende e si estende anche ad una serie di ulteriori prestazioni accessorie, nonché di quelle lato sensu alberghiere.
Ne discende la configurabilità di una responsabilità contrattuale diretta ex artt. 1218 e 1175 cc. nelle ipotesi in cui sussistano autonomi profili di responsabilità della struttura scaturenti dal contratto di spedalità concluso con il paziente al momento del ricovero, non collegabili all'intervento terapeutico in sé, ma piuttosto imputabili direttamente alle deficienze organizzative, compresa l'inappropriata turnazione del personale, della struttura sanitaria ospitante (cd. danno da disorganizzazione) e una responsabilità lato sensu indiretta, ex artt. 1218 e 2236 c.c. nel caso di inadempimento della prestazione professionale dell'operatore sanitario, quale ausiliario necessario della struttura sanitaria, anche nell'ipotesi in cui, precisa la giurisprudenza, questi non sia inserito stabilmente nell'organico della struttura (Cass. Civ., Sez. Un., n. 577/2008).
Così ricostruita la natura ed il contenuto della responsabilità dell'ente ospedaliero, deve riconoscersi, Parte Pt_ in capo alla Gestione Liquidatoria della di la sussistenza di una responsabilità Pt_7 contrattuale da inadempimento, la cui fonte è da rinvenirsi nel contratto atipico di spedalità concluso con i coniugi Pertanto, essa dovrà rispondere, in forza dello stipulato contratto di Parte_16 spedalità, ex artt. 1218 e 2236 cc., dei danni patiti dagli attori in riassunzione per l'inadempimento della prestazione professionale da parte degli operatori sanitari e , quali ausiliari CP_6 Per_1 necessari della struttura sanitaria ed in quanto inseriti stabilmente nell'organico della struttura.
Ne consegue la condanna in solido della Gestione liquidatoria della di al _6 Pt_7 risarcimento dei danni riconosciuti e liquidati in favore degli appellanti ad opera della sentenza della
Corte di Appello.
22.6. Sulla responsabilità del dott. . CP_6
Gli eredi del hanno poi insistito, con argomentazioni diffuse volte a richiamare evidenze CP_6 istruttorie, sulla domanda tesa ad escludere qualsiasi responsabilità in capo al dott. , per essere CP_6 responsabili in via esclusiva il dott. e l'ente ospedaliero. Per_1 In particolare, hanno premesso a tale scopo di aver articolato il terzo motivo di ricorso in sede di legittimità censurando due aspetti: da un lato, la palese illegittimità della sentenza penale di
Cassazione del 21.10.1993 che, pertanto, non poteva fare stato nel giudizio civile e, dall'altro, la mancata valorizzazione di un giudicato più favorevole al , atteso che la successiva sentenza CP_6 penale n. 435/1998 della Corte di Appello di EN aveva assolto il dal reato di falsificazione CP_6 della cartella clinica e, pertanto, costituendo un giudicato contrastante rispetto al precedente ma più favorevole al avrebbe dovuto prevalere ai fini della valutazione della posizione del sanitario. CP_6
Ciò posto, sulla premessa di un'omissione di pronuncia da parte della Corte di Cassazione su tale secondo profilo di censura hanno invocato un riesame dello stesso in questa sede di rinvio al fine di accertare l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al ovvero, in subordine, la sussistenza di CP_6 un apporto solo minimo alla causazione dell'evento lesivo.
La censura è inammissibile.
Ed invero, la Corte di legittimità ha espressamente esaminato il terzo motivo del ricorso articolato degli eredi , sancendo, conclusivamente, che “la condanna di al CP_6 Controparte_6 risarcimento del danno in favore delle parti civili, contenuta nella sentenza penale, è divenuta definitiva quanto all'an debeatur, e quale che ne fosse la correttezza o la scorrettezza, essa non può più essere sindacata essendosi sul punto formato il giudicato”.
La pronuncia citata non consente perciò di ripercorrere i fatti di causa nell'ottica dell'accertamento di un eventuale esonero del da ogni responsabilità, al di là dei motivi che sono alla base di tale CP_6 censura e, pertanto, sono assorbite le doglianze svolte dagli eredi al fine di escludere qualsiasi CP_6 responsabilità del sanitario e, conseguentemente, mandarli esenti dalla condanna al risarcimento del danno.
Né può rivestire peso decisivo in senso opposto la giurisprudenza richiamata dagli eredi e CP_6 relativa ai confini e alla latitudine del sindacato del giudice civile a fronte della statuizione di condanna generica al risarcimento del danno da parte del giudice penale.
Nel caso di specie, come detto, assume carattere preclusivo la statuizione della Corte di legittimità che, nel vagliare il terzo motivo di ricorso degli eredi , ha confermato il passaggio in giudicato CP_6 della condanna al risarcimento del danno, così inibendo, in questa sede, ogni indagine finalizzata a sindacare un eventuale esonero degli eredi dalla condanna al risarcimento del danno. CP_6 D'altra parte, come sancito dalla stessa giurisprudenza richiamata dagli eredi , l'esonero dal CP_6 risarcimento sancito in sede penale postula la prova dell'inesistenza di un danno eziologicamente conseguente al fatto illecito.
Nel caso di specie, la sentenza n. 29/2015 della Corte di Appello di EN ha riconosciuto un apporto causale del sia con riguardo alla morte del feto che con riguardo alla rottura dell'utero, CP_6 né tale statuizione risulta censurata o esaminata in sede di legittimità, per cui deve ritenersi passata in giudicato.
In via subordinata, gli eredi del dott. insistono in questa sede per l'accertamento di una CP_6 responsabilità minima del proprio dante causa chiedendo perciò un accertamento del contributo causale dei vari soggetti coinvolti nel fatto illecito per cui è causa e insistendo, da un lato, nell'accertamento di una responsabilità esclusiva del e dell'azienda ospedaliera e, dall'altro, Per_1 per l'accertamento di un contributo causale minimo in capo al . CP_6
Ebbene, si è innanzi spiegata l'impossibilità di un accertamento funzionale a verificare un esonero totale di responsabilità in capo al . CP_6
Quanto alla domanda tesa ad accertare un contributo causale minimo in capo al , si osserva CP_6 quanto segue.
Parte Tale domanda è stata articolata sia nei riguardi del dott. che nei confronti della disciolta Per_1 la quale sarebbe responsabile non solo per il fatto dei propri dipendenti ma anche per la carente e deficitaria organizzazione sanitaria.
Ancora una volta, la disamina di tale domanda va svolta tenendo conto delle preclusioni processuali maturate e delle statuizioni finora susseguitesi sul punto.
La Corte di Appello di EN, nella sentenza n. 29/2015, ha statuito in ordine ad una pari responsabilità di entrambi i medici, né tale statuizione risulta intaccata in sede di legittimità e deve perciò ritenersi passata in giudicato con correlativo accertamento definitivo del pari concorso dei sanitari nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa.
Il ricorso in Cassazione proposto dagli eredi , come dagli stessi ricostruito e come emerge CP_6 documentalmente, non censura specificatamente l'accertamento di pari responsabilità contenuto nella sentenza di appello, ma mira a scardinare la rilevanza riconosciuta al giudicato penale di condanna al risarcimento nonostante la declaratoria di prescrizione del reato. Un riesame del profilo dell'accertamento del contributo causale di ciascuno, in sede di rinvio, avrebbe imposto un previo ricorso in Cassazione diretto a censurare, almeno in via subordinata, tale statuizione della Corte di
Appello.
Con riguardo all'ente ospedaliero, gli eredi hanno insistito per l'accertamento di una CP_6 responsabilità dello stesso non solo per fatto dei propri dipendenti ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. ma anche conseguente al grave deficit organizzativo che pure avrebbe inciso in modo determinante sulla causazione dei danni. In particolare, hanno chiesto, fin dal primo grado di giudizio, non solo l'accertamento di una responsabilità esclusiva dell' in considerazione delle gravi carenze _6 organizzative meglio dettagliate in atti, ma hanno anche, in via subordinata, proposto azione di regresso nei confronti dell' , oltre che del , nel caso di ritenuto concorso di colpa in _6 Per_1 capo al . CP_6
Così ricostruita la domanda articolata dalla difesa del , si osserva quanto segue. CP_6
Quanto alla domanda subordinata di regresso, va rilevato che, nel costituirsi nel corso del giudizio di primo grado, in concomitanza con la prima udienza del 18.11.1994, il proponeva domanda di CP_6 regresso e, segnatamente, chiedeva, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2055 comma 2 c.c., “attesa
l'azione di regresso che con la presente comparsa si avanza, che l'adito Tribunale, nel graduare le colpe, voglia dichiarare la minima partecipazione del alla produzione degli eventi lesivi, in
CP_6 misura, comunque, non superiore al 10%, con conseguente condanna del e della , Per_1 _6 per quanto di ragione, al rimborso in favore dello stesso , della somma di lire 20.674.550 già
CP_6 corrisposta dal medesimo agli attori a titolo di 50% della provvisionale liquidata dal giudice
CP_6 penale, come da copia dei n. 3 assegni della Banca Popolare del Materano che si esibisce, e l'importo che al deve far carico effettivamente e definitivamente, con riferimento al suo eventuale grado
CP_6 di colpa”.
Occorre premettere come la disamina di tale domanda non sia stata svolta nel corso del giudizio di appello, avendo, come detto, la Corte di Appello ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell' _6
. Pertanto, pur riproposta dagli eredi sia nell'appello incidentale articolato in sede di
[...] CP_6 costituzione nel giudizio di appello introdotto dall' (R.G. n. 585/2006) che nell'atto di _6 appello dagli stessi introdotto in via principale (R.G. n. 589/2006), non vi è stata alcuna pronuncia in Parte ordine alla stessa perché assorbita dal riscontrato difetto di legittimazione passiva dell'
All'esito della pronuncia di annullamento con rinvio della Corte di legittimità che, invece, come Parte innanzi detto, ha acclarato la legittimazione passiva dell' rivivono le difese e le domande articolate dalle parti nei confronti di tale soggetto tra cui, appunto, anche l'azione di regresso in oggetto.
Cionondimeno, tale domanda è inammissibile perché tardivamente introdotta.
Ed invero, il si è costituito in primo grado in concomitanza con la prima udienza del 18 CP_6 novembre 1994.
L'art. 167 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, stabiliva che “nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269”.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale articolata al punto n. 3 delle conclusioni della predetta comparsa di costituzione e risposta deve essere dichiarata inammissibile perché tardivamente introdotta, né può ritenersi formato il giudicato sul profilo di inammissibilità per il solo fatto del mancato rilievo di detta inammissibilità nel corso del giudizio di primo grado (cfr. Cass. Civ., n.
7941/2020, secondo cui “una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente
l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale, rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo").
E' invece ammissibile, in quanto non integrante una domanda riconvenzionale ma una mera difesa, la domanda tesa a rivendicare una responsabilità esclusiva o concorrente dell'ente convenuto.
Su tale domanda, inoltre, non può dirsi formato il giudicato tenuto conto del fatto che detta domanda, pur riproposta dalla difesa del in sede di appello (sia incidentale che principale), non è stata CP_6
Parte esaminata in quanto assorbita dall'acclarato difetto di legittimazione passiva dell'
Occorre perciò esaminare nel merito detta domanda. Nell'ambito delle preclusioni assertive ed istruttorie, il ha dedotto la responsabilità esclusiva CP_6
o concorrente dell'ente ospedaliero attesa l'organizzazione all'epoca predisposta per gli interventi urgenti, così limitandosi ad una generica contestazione del profilo organizzativo relativo ai turni per le urgenze. Alla comparsa di costituzione e risposta è seguita poi -con memoria del 3 gennaio 2000-
l'articolazione dei capitoli di prova in cui le circostanze hanno meglio dettagliato tale profilo, oltre ad introdurre per la prima volta la circostanza del cattivo funzionamento del cardiotocografo.
Ebbene, tale ultima circostanza, non ritualmente introdotta se non con la formulazione di un capitolo di prova, non può costituire oggetto di indagine.
La valutazione della dedotta responsabilità dell'ente va perciò condotta limitatamente al profilo dell'organizzazione deficitaria dei turni quanto agli interventi urgenti.
Tuttavia, il complessivo tenore delle dichiarazioni testimoniali rese sul punto non consente di addivenire ad un giudizio di responsabilità.
I testi -all'epoca dei fatti direttore sanitario dell'ospedale di e Testimone_1 Pt_7 Tes_2
-all'epoca dei fatti dirigente medico presso la direzione sanitaria dello stesso ospedale- hanno
[...] reso dichiarazioni che non dimostrano la predetta disfunzione organizzativa.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 13.3.2002, ha dichiarato che “in caso di Tes_1 interventi urgenti i medici avevano circa 30 minuti di tempo per presentarsi in ospedale. Le sale operatorie normalmente erano già pronte all'uso. Quando ho detto che le sale operatorie erano già pronte anche per gli interventi notturni, ho inteso dire che sotto il profilo igienico esse erano utilizzabili;
nel lasso di tempo occorrente per la formazione dell'equipe bisognava chiamare tutti gli addetti alla sala operatoria. Per quanto riguarda gli strumenti della sala operatoria, essi erano pronti all'uso, e tuttavia per la loro attivazione occorreva chiamare nello stesso lasso di tempo di mezz'ora lo strumentista”. Ancora, in ordine all'organizzazione del personale, il ha riferito Tes_1 che “… nella divisione di ostetricia e ginecologia vi erano un medico ostetrico e una ostetrica in servizio di guardia attiva 24 ore su 24, per 365 giorni, oltre agli infermieri, mentre due medici ostetrici erano in turno di pronta disponibilità e potevano essere chiamati telefonicamente”. Il teste anch'egli escusso all'udienza del 13.3.2002, ha dichiarato che “… vi era un medico Tes_2 ostetrico in servizio di guardia 24 ore su 24, per 365 giorni, oltre che l'anestesista e il personale infermieristico. Due medici ostetrici invece erano in pronta disponibilità su chiamata telefonica … la sala operatoria prevedeva due infermieri professionali pronti e disponibili per interventi di urgenza su indicazione del chirurgo. Per contratto i medici dovevano arrivare in ospedale entro 30 minuti dal momento della chiamata … la sala operatoria era sempre pronta in caso di emergenza … la sala operatoria era comunque attrezzata ed efficiente per consentire gli interventi chirurgici”.
Anche le dichiarazioni testimoniali del dott. escusso alla medesima udienza del 13.3.2002, Tes_3 si pongono in linea con quelle appena trascritte, avendo il teste riferito che “il lasso temporale consentito ai medici in disponibilità per raggiungere l'ospedale era di circa 30 minuti come previsto nel contratto nazionale. Tale tempo era all'epoca dei fatti più che sufficiente per la città di Pt_7 perché i medici vi giungessero tempestivamente”.
Alla luce delle richiamate risultanze istruttorie non si ravvisa il deficit organizzativo denunciato quanto alla organizzazione del turno per gli interventi urgenti.
La domanda del diretta ad ottenere l'accertamento di una responsabilità esclusiva o CP_6 concorrente dell'ente ospedaliero per deficit organizzativo va dunque rigettata.
Occorre a tal punto prendere atto della circostanza che la Corte di Cassazione, con la già citata sentenza n. 13775/2018, in accoglimento del quarto motivo di ricorso principale formulato dagli eredi di ha censurato la sentenza n. 29/2015 emessa dalla Corte di Appello di Controparte_6
EN, nella parte in cui, nel procedere alla stima del danno liquidato in favore degli attori, non ha tenuto conto del fatto che risultava provata l'avvenuta corresponsione, da parte del , in CP_6 esecuzione della sentenza penale di primo grado, dell'importo di lire 25.843.500 previsto a titolo di provvisionale in favore delle parti civili.
Ebbene, con la sentenza n. 29/2015 depositata in data 26.1.2015, la Corte di Appello ha riconosciuto in favore di il risarcimento del danno in misura pari ad € 423.951,11, precisando che Parte_2 si trattava di somma liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, sulla quale dovevano calcolarsi gli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo e ha riconosciuto in favore di il risarciemnto del danno Parte_1 in misura pari ad € 169.538,94, precisando che si trattava di somma liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, sulla quale dovevano calcolarsi gli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo.
In applicazione di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13775/2018 occorre pertanto detrarre dai detti importi la somma di lire 25.843.500 (corrispondenti ad €
13.347,05). Osserva tuttavia la Corte che non vi è prova della data in cui tale somma sia stata versata. Certo è che, essendo l'eccezione di pagamento stata formulata nella comparsa di costituzione in giudizio depositata dal in data 18.11.1994, senza che sia seguita alcuna contestazione dalla controparte, CP_6 si deve ritenere che alla data del 18.11.1994 tale importo fosse stato pagato.
Né è stata indicata la misura in cui detta somma, pagata in forza della provvisionale riconosciuta in favore delle costituite parti civili, sia stata trattenuta da ciascun danneggiato. Ritiene pertanto la Corte che l'unico criterio di imputazione applicabile sia quello di ritenere la somma corrisposta in parti uguali in favore di e di (€ 6.673,52 ciascuno). Parte_1 Parte_2
Ne consegue che:
-con riferimento ad : Parte_2
la somma riconosciuta a titolo di credito risarcitorio con la sentenza di appello n. 29/2015 emessa il
26.1.2015 è pari ad € 423.951,11 liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
l'acconto di € 6.673,52 corrisposto il 18.11.1994 e rivalutato alla data del 26.1.2015 -al fine di rendere omogenei il credito risarcitorio liquidato e l'acconto versato- è pari ad € 15.876,02 (somma comprensiva di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata);
detratto dall'importo di € 423.951,11 l'importo di € 15.876,02, residua un importo di € 408.075,09, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo;
-con riferimento a Parte_1
la somma riconosciuta a titolo di credito risarcitorio con la sentenza di appello emessa il 26.1.2015 è pari ad € 169.583,94 liquidata all'attualità e già comprensiva di interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro sino alla data della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dalla data della sentenza e sino al soddisfo;
l'acconto di € 6.673,52 corrisposto il 18.11.1994 e rivalutato alla data del 26.1.2015 -al fine di rendere omogenei il credito risarcitorio liquidato e l'acconto versato- è pari ad € 15.876,02 (somma comprensiva di rivalutazione ed interessi sulla somma annualmente rivalutata); detratto dall'importo di € 169.583,94 l'importo di € 15.876,02, residua un importo di € 153.707,92, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo.
23. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il risarcimento del danno, in misura corrispondente al quantum già liquidato e cristallizzato nella sentenza della Corte di Appello in favore di e di previa detrazione dell'importo di lire 25.843.500 Parte_1 Parte_2 corrisposto dal -come innanzi operata-, va posto in solido a carico non solo dei sanitari -e, CP_6 quindi, della curatela dell'eredità giacente di e degli eredi di Persona_1 Controparte_6 ma anche della Gestione liquidatoria della disciolta . _6
Pertanto, la Gestione Liquidatoria della di in solido con la curatela dell'eredità _6 Pt_7 giacente di e con gli eredi di ( , , Persona_1 CP_6 Parte_4 Parte_3 [...]
) deve essere condannata al pagamento, in favore di Parte_5 CP_1 Parte_2 della somma di € 408.075,09, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo e al pagamento, in favore di della somma Parte_1 di € 153.707,92, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal
26.1.2015 sino al soddisfo.
24. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di lite -liquidate come in dispositivo a norma del D.M 55/14 e successive modifiche del 2022, in considerazione del valore della causa, rientrante nello scaglione da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00 e dei parametri minimi- vengono così regolamentate:
la Gestione Liquidatoria della , la curatela dell'eredità giacente di e gli eredi _6 Persona_1 di ( , , e ) Controparte_6 Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1 dovranno rimborsare in solido, in quanto soccombenti, le spese di lite sostenute da Parte_1
e per il primo grado di giudizio, il grado di appello, il giudizio in cassazione e il Parte_2 giudizio di rinvio;
gli eredi di ( , , e Controparte_6 Parte_4 Parte_3 Parte_5 CP_1
) dovranno rimborsare -stante la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nei
[...] confronti della , resa nella sentenza n. 29/2025 e non modificata a seguito della Controparte_4 pronuncia n. 13775/2018 della Corte di Cassazione-, le spese di lite sostenute dalla Controparte_4 per il grado di appello e per il giudizio di rinvio, nulla spettando invece alla per le Controparte_4 spese del giudizio in cassazione, vista la declaratoria di inammissibilità del suo controricorso, dichiarata dalla Cassazione, per difetto di procura;
la Gestione Liquidatoria della -il cui appello è stato dichiarato inammissibile, con statuizione Pt_12 resa nella sentenza n. 29/2025 e non modificata a seguito della pronuncia n. 13775/2018 della Corte di Cassazione, avendo la impugnato incidentalmente in cassazione la sola condanna alle spese Pt_12 subita in secondo grado, motivo dichiarato assorbito dalla Corte di Cassazione- dovrà rimborsare, in quanto soccombente, le spese di lite sostenute da e per il giudizio Parte_1 Parte_2 di appello, il giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio e le spese di lite sostenute dagli eredi di per il giudizio di appello, il giudizio in cassazione e il giudizio di rinvio;
CP_6
nulla sulle spese nei rapporti tra la e la curatela dell'eredità di per il giudizio Pt_12 Persona_1 di appello, il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio, stante la mancata costituzione della curatela dell'eredità di;
Persona_1
le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vengono integralmente compensate, stante la reciproca soccombenza, nei rapporti tra gli eredi del , la curatela dell'eredità giacente del e la CP_6 Per_1
. _6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. introdotto da Pt_1
e , ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] Parte_2
1. condanna la Gestione Liquidatoria della di la curatela dell'eredità giacente _6 Pt_7 di e gli eredi di , , Persona_1 CP_6 Parte_4 Parte_3 [...]
) al pagamento in solido, in favore di della Parte_5 CP_1 Parte_2 somma di € 408.075,09, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo;
Parte Pt_
2. condanna la Gestione Liquidatoria della di la curatela dell'eredità giacente Pt_7 di e gli eredi di , , Persona_1 CP_6 Parte_4 Parte_3 [...]
) al pagamento in solido, in favore di della Parte_5 CP_1 Parte_1 somma di € 153.707,92, in valore attuale alla data del 26.1.2015, oltre ulteriori interessi legali a decorrere dal 26.1.2015 sino al soddisfo;
3. condanna in solido la Gestione Liquidatoria della , la curatela dell'eredità giacente _6 di e gli eredi di ( , Persona_1 Controparte_6 Parte_4 Parte_3
e ) a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_5 CP_1 Pt_1
e per il primo grado di giudizio -liquidate in € 978,43 per esborsi
[...] Parte_2 ed € 14.598,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il grado di appello -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il giudizio in cassazione -liquidate in € 7.003,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 2.556,00 per spese ed € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
4. condanna gli eredi di ( , , Controparte_6 Parte_4 Parte_3 [...]
e a rimborsare le spese di lite sostenute dalla Parte_5 CP_1 [...]
per il grado di appello -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese CP_4 generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
5. condanna la Gestione Liquidatoria della a rimborsare le spese di lite sostenute da Pt_12
e per il giudizio di appello -liquidate in € 13.078,00 per Parte_1 Parte_2 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il giudizio in cassazione - liquidate in € 7.003,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
6. condanna la Gestione Liquidatoria della 4 a rimborsare le spese di lite sostenute Pt_12 dagli eredi di per il giudizio di appello -liquidate in € 13.078,00 per CP_6 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-, per il giudizio in cassazione - liquidate in € 7.003,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge- e per il giudizio di rinvio -liquidate in € 13.078,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge-;
7. nulla sulle spese nei rapporti tra la e la curatela dell'eredità di per Pt_12 Persona_1 il giudizio di appello, il giudizio di cassazione e il giudizio di rinvio;
8. compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio nei rapporti tra gli eredi del Parte Pt_
, la curatela dell'eredità giacente del e la . CP_6 Per_1
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria