Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/06/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3931/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/06/2025, alle ore 9.10, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Piottoli per delega dell'Avv. BIANCHI GIANMARCO,
l'Avv. DELLA RINA ELEONORA per la parte opposta.
In via preliminare il Giudice esperisce tentativo di conciliazione che sortisce esito negativo stante l'indisponibilità manifestata dalla parte opposta ad una definizione bonaria della lite.
A questo punto il Giudice invita le parti alle rispettive deduzioni.
L'avv. Piottoli si riporta agli atti ed agli scritti difensivi, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione, essendo fondata l'opposizione su prova scritta..
L'avv. Della Rina si riporta agli atti ed agli scritti difensivi, ed insiste per la concessione della provvisoria esecuzione.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, ritenuta la superfluità delle richieste istruttorie, invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
1
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
2
TRIBUNALE DI PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 3931/2024 tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Bianchi (C.F. ; C.F._2 indirizzo pec: , del Foro di Perugia ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto Avvocato sito in Città di Castello,
Corso Vittorio Emanuele n. 6, giusta delega in atti;
Attore in opposizione
CONTRO
Controparte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t. in nome e per conto di P.IVA_1
(C.F.: ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t.;
Rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Eleonora Della Rina, (CF:
, 6 - pec: , del Foro di C.F._3 Email_2
Perugia, con studio in Città di Castello (PG), Via A. Gramsci n. 8, giusta delega in atti;
Convenuta in opposizione
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici
3
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La società BCC Gestione Crediti – Società per la Gestione dei Crediti s.p.a., nella qualità di procuratrice della ha Controparte_4 chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 1005/2024 del
19.8.2024, con il quale è stato ingiuntivo alla sig.ra il pagamento di € Parte_2
34.640,85 oltre interessi e spese di procedura.
Tale complessiva somma discende, in particolare, da tre distinte ragioni di credito e, segnatamente:
a) quanto ad € 2.882,81 quale saldo debitore alla data del 23.05.2024 derivante dal conto corrente affidato n. 3649, acceso presso la Succursale di San Giustino in data 6.11.2014 oltre spese, commissioni ed interessi calcolati al tasso del 18,719% dal 23.05.2024, sino al completo soddisfo;
b) quanto ad € 15.645,55, quale saldo debitore in data 23.05.2024 del mutuo chirografario n. 22383 di originari Euro 21.000,00, concluso presso la Filiale di
San Giustino il 19.02.2020, oltre commissioni, spese ed interessi al tasso del
11,016% dal 23.05.2024 sino al soddisfo;
c) quanto ad € 16.112,49 quale saldo debitore in data 23.05.2024 del mutuo chirografario n. 22508 di originari Euro 17.445,00, concluso presso la Filiale di
San Giustino nel 18.01.2021, oltre commissioni, spese ed interessi al tasso del
2,70% dal 23.05.2024 sino al soddisfo.
Sicché, premesso che le esposizioni sub b) e c), sono assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96, la ricorrente ha azionato il complessivo importo sopra indicato in via monitoria.
1.1. Ha proposto opposizione la sig.ra lamentando, sostanzialmente quale Parte_2 unico motivo di opposizione, il superamento dei tassi soglia nei contratti stipulati.
Posta la distinzione tra usura originaria e sopravvenuta, ha, in particolare, dedotto l'opponente che nella specie si versi in ipotesi di usura originaria, poiché l'istituto di credito ha richiesto (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione) il pagamento degli interessi calcolati al tasso del 18,719% (mentre a pagina 4 del proprio ricorso sarebbero pari al 18,641%) su un importo di € 2.882,81, del 11,016% (mentre a pagina 4 del proprio ricorso sarebbero al
10,90%) su un importo di € 15.645,55 e del 2,70% su un importo di € 16.112,49, da ritenersi, in ogni caso e con riferimento a tutti i rapporti, al di sopra dei rispettivi tassi soglia statuiti per quel periodo dalla Banca d'Italia.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.2. Si è costituita la società opposta, la quale ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
4
Dopo aver ripercorso l'origine della pretesa creditoria, l'opposta ha, in via preliminare, dato atto che successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo n. 1005 del 19.08.2024 del Tribunale di Perugia, e precisamente in data 1.11.2024, la Controparte_4 ha incassato da la somma di Euro
[...] Controparte_5
16.801,58, relativa alla garanzia pubblica che garantisce l'esposizione del mutuo chirografario n. 22508 – azzerandone la relativa esposizione – e, in data 10.02.2025, ha incassato sempre da la somma di Euro 13.012,87 relativa alla Controparte_5 garanzia dell'esposizione del mutuo chirografario n. 22383 – riducendone l'esposizione ad oggi residua il credito di € 2.632,68 derivante dal mutuo chirografario n. 22283 – di talché il credito vantato dall'odierna opposta ammonta ad oggi complessivamente al minor importo di Euro 5.515,49, (ossia € 2.882,81 dall' esposizione del c/c affidato n.
3649 ed € 2.632,68 di residua esposizione del mutuo chirografario n. 22283), oltre relativi interessi.
1.2.1. Con riferimento al motivo di opposizione, la società opposta, richiamati alcuni arresti giurisprudenziali, ha osservato che l'opponente ha errato nel riportare gli interessi applicati in quanto ha preso in considerazione ai fini dell'eccezione sollevata gli interessi applicati dalla banca non al momento della stipula del contratto, bensì quelli successivi, ossia alla data dell'estinzione del rapporto (23.05.2024), laddove, per contro, tutti i tassi applicati e convenuti al momento della stipula del contratto erano contenuti all'interno del tasso soglia.
Da qui le conclusioni rassegnate.
1.3. Eseguite le verifiche preliminari, il procedimento è stato trattato con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Le parti sono, pertanto, comparse all'udienza odierna ove, non essendovi alcun incombente istruttorio da svolgere, le stesse sono state invitate a precisare le conclusioni, disponendone lo svolgimento ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente giova osservare che, quanto alle ragioni del credito, delle stesse non
è dato dubitare in quanto sostanzialmente non contestate.
In proposito, è opportuno ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in
5
quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass.
N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio
2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
6
2.1. Orbene, l'opposta sin dal procedimento monitorio ha prodotto i documenti afferenti il contratto di conto corrente n. 3649 nonché i contratti relativi ai finanziamenti
22383 e 22508.
L'esistenza di tali rapporti contrattuali non è stata neanche oggetto di contestazione ad opera della parte opponente che, come si è sopra indicato, ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria sull'assunto della applicazione di interessi usurari.
Sicché, in difetto di altre e più puntuali contestazioni anche in relazione alla misura del credito, non è dato dubitare dell'esistenza dei rapporti negoziali oggetto di causa e della loro riconducibilità all'opponente.
3. Ciò posto, è da disattendere l'eccezione di usurarietà delle somme richieste.
Queste le ragioni.
3.1. Giova ricordare che, ai fini della verifica dell'usura pattizia e, se del caso, sopravvenuta, deve essere effettuata una notazione circa l'individuazione dei concetti di
TAEG e TEG, che appare necessaria in quanto la tesi, qui in esame, della onnicomprensività degli oneri, tra cui le spese di assicurazione, assume rilevanza ai fini della verifica dell'usura.
Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari.
La L. n. 142 del 1992, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo globale “…1. è denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio
90/88/CEE.
2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso…”.
Il TAEG pertanto viene introdotto come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico od offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.
Nel Testo Unico Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si definisce il TAEG come costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti
7
gli oneri da sostenere per utilizzare il credito e ne viene regolata, agli artt. 123 e 124
l'indicazione nella Pubblicità e nei Contratti.
In assenza della Delibera del CICR, a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG, continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142 del 1992 e il Decreto del
Ministro del Tesoro 8 luglio 19992, successivamente integrato - a seguito del D.Lgs. n. 63 del 2000 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE - dal
Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio 2000.
L'art. 2 di detto Decreto ministeriale prevede che “…
1. Il tasso annuo effettivo globale
(TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.
2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore…” (con esclusione anche dal TAEG di cui al credito al consumo le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora).
Mentre il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, il TEG è come detto, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla L. n. 108 del 1996.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il
Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del
Tesoro: tale valore, come detto, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.
Una prima considerazione che può effettuarsi comparando i due concetti è che mentre il T.A.E.G. è formula dettata per il credito al consumo con finalità per così dire
“preventive” (serve sostanzialmente a rendere edotto il consumatore del costo del suo credito in considerazione della sua debolezza contrattuale ed asimmetria informativa) il
T.E.G. costituisce la formula matematica utilizzata per la verifica ex post - e dunque non con finalità preventive, ma punitivo-repressive - del tasso oltre il quale la pattuizione deve considerarsi usuraria.
Per tale motivo, la tesi di chi propugna l'applicazione dei criteri di calcolo del T.A.E.G. per la verifica del superamento della soglia usuraia comporta l'utilizzo della comparazione
8
di due concetti disomogenei dettati per finalità differenti con la conseguenza di falsare e per via interpretativa la verifica richiesta dal legislatore penale.
3.2. La disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del
Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia,
l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), e quindi della soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento.
Ne consegue che dette istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate e che è innegabile che le stesse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, comma 4, c.p., proprio ove si pensi che la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica sicché a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità (cfr. Trib. Milano sez. VI, 01 ottobre 2015 in www.iusexplorer.it).
Invero, giova ricordare che il calcolo del tasso effettivo globale medio viene operato espressamente escludendo, dal suo computo, gli interessi di mora in uno agli altri oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempimenti del finanziamento (cfr.
Istruzioni Banca d'Italia, par. C.4).
Altro, invece, è l'operazione di rilevazione del TEG, funzionale invece a descrivere il costo effettivo di una determinata operazione finanziaria.
A riguardo è appena il caso di osservare che la rilevazione del TEGM, sulla base delle
Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi commissioni spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili.
Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) quella di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni «tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie» (comma 2) al fine di
9
determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari «il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».
Proprio questa, si ribadisce, è la ragione che impone di utilizzare, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in tema di usura, le istruzioni della Banca d'Italia, rendendo, al contempo, di dubbia ammissibilità in tale materia, le ipotesi di cd. usura soggettiva.
Per il vero, se è vero che l'onere della prova per l'integrazione della c.d. usura oggettiva si risolve, poi, in un calcolo meramente matematico, non altrettanto può affermarsi con riferimento alla la c.d. usura soggettiva, i cui presupposti non sono certo di pronta e/o facile soluzione e, al di là delle flebili e meramente astratte argomentazioni giuridiche svolte, implicano l'allegazione e la dimostrazione di una sproporzione delle prestazioni in presenza di uno stato di difficoltà economica del soggetto passivo, che nella specie non è stato non solo provata, ma prima ancora anche solo prospettata.
E, come noto, lo stato soggettivo di approfittamento non può essere desunto, sic et simpliciter, dalla mera allegazione di una situazione di difficoltà economica del cliente e/o dalla misura elevata del tasso di interesse effettivamente praticatogli rispondendo, tra l'altro, alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo legati al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire a recuperare, in toto o anche solo in parte, quanto erogatogli.
Né soccorre, in tale direzione, la stipula di un finanziamento ovvero un trend negativo dei dati di bilancio che, a tutto voler concedere, potrebbero dimostrare la contrazione degli affari, la necessità di liquidità ma non uno stato di bisogno ed il conseguente approfittamento.
3.3. Orbene, posta la necessità di fare applicazione, nella verifica del superamento del tasso soglia, delle istruzioni della Banca d'Italia1, deve fermamente respingersi è che precipitato della possibilità di raffronto degli interessi corrispettivi e moratori con la soglia usura sia che il tasso effettivo di una determinata operazione finanziaria venga determinato mediante la somma algebrica di tutte le sue componenti, per poi confrontarle con un tasso soglia calcolato, peraltro, senza che al suo interno siano ricompresi gli interessi di mora e le 1 A riguardo, si osserva che può dirsi acquisito, nella giurisprudenza della S.C., che gli atti e circolari della Banca d'Italia - per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi - debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti (cfr., in proposito, specialmente le decisioni di Cass., 9 luglio 2005, n. 14470 e di Cass., 7 novembre 2019, n. 288803). Con la conseguenza che, nel caso (e solo in tale evenienza) di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si “…imporrebbe... al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi… e di disapplicarli…” (cfr. così, in termini puntuali, la pronuncia di Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303; ma anche estremamente di recente Cass. civ. 28 settembre 2020, n. 20464), dovendo, in mancanza, farsene applicazione. 10
altre componenti precedentemente incluse, mentre è pacifica la necessità di confrontare gli interessi corrispettivi con il tasso soglia, con riferimento agli interessi di mora, da una parte, vi sono coloro i quali ritengono che gli interessi moratori a pieno titolo concorrano nella determinazione del tasso effettivo globale di una determinata operazione finanziaria.
A sostegno vengono richiamati i precedenti giurisprudenziali che fanno leva sul carattere onnicomprensivo della norma di cui all'art. 644 c.p. e sull'assunto, in via di estrema sintesi, della necessità di un trattamento omogeneo degli interessi “a qualunque titolo” (e dunque, anche a titolo di interessi moratori) dati o promessi.
Si osserva, ancora, che anche coloro i quali affermano il computo degli interessi di mora ai fini del TEG, si dividono, poi, circa le concrete modalità con cui detto raffronto debba essere condotto.
In particolare, affermata la rilevanza degli interessi moratori ai fini del confronto con il tasso soglia, si è ritenuto che il TEG debba essere determinato tramite una sommatoria di tale tasso con quello corrispettivo.
Già si è detto sopra delle ragioni che conducono ad escludere la percorribilità di tale soluzione, sicché sul punto non si indugerà ulteriormente.
Altra soluzione è quella che invece, pur comprendendo l'interessi di mora nella base della determinazione del TEG, da un lato esclude la possibilità di un qualsivoglia cumulo e, dall'altro, ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto, cosa che, per l'appunto, sembra suggerire la parte attrice, se ben se ne è compresa l'allegazione, allorquando discorre degli effetti della mora sull'intera rata o del tasso effettivo di mora.
Si osserva, infatti, che il ritardo nel pagamento implica, all'esito dell'applicazione degli interessi di mora sullo scaduto, l'applicazione di un trattamento deteriore e più oneroso per il debitore e che, dunque, di tali oneri occorra tener conto ai fini del tasso effettivo applicato ed al momento della loro applicazione; da taluno si è anche affermato che, potendosi ipotizzare un numero indefinito di scenari corrispondenti a tutte le possibili modalità di svolgimento del rapporto, sarebbe sufficiente che anche uno soltanto di tali scenari implichi il superamento della soglia (cd. worst case) per determinare la violazione dell'art. 1815 c.c.
Altri ancora hanno sostenuto che il raffronto debba essere operato non già con riferimento al tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi, ma procedendo ad una maggiorazione del TEGM di ulteriori 2,1 punti percentuali: per il vero, la percorribilità di tale soluzione è stata controversa nella giurisprudenza di merito, essendo tale valore frutto di una mera indagine statistica e privo di effettivo aggancio giuridico ed economico).
11
Ebbene, però, tale criterio pare essere stato fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità favorevole, ai fini della comparazione, alla maggiorazione del
2,1% (cfr. Cass. civ. sez. III, 17 ottobre 2019, n. 262862) e, soprattutto, ha estremamente di recente ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite.
Ed infatti, le Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597 (in senso analogo anche la successiva Cass. n. 27045 del 2023, in motivazione ma anche Cass. Civ. sez. I, 26 aprile 2024, sempre in motivazione), hanno posto i seguenti principi di diritto:
- la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso;
- la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per 2 Ha, invero, opinato la S.C., nel ribadire l'applicabilità del “tasso soglia” anche alla pattuizione degli interessi moratori (cfr. ad esempio, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/2017, Rv. 643977; Sez. 3, Sentenza n. 9532 del 22/04/2010, Rv. 612455; Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/2003, Rv. 561894; Sez. 1, Sentenza n. 5286 del 22/04/2000, Rv. 535967; in senso analogo, peraltro, si è pronunciata anche la Corte costituzionale (Corte Cost., Sentenza n. 29 del 2002 nonché la già richiamata Sez. 3, Ordinanza n. 27442 del 30/10/2018, Rv. 651333), che non è condivisibile l'argomento proposto dalla tesi contraria a tale confronto, e sostanzialmente riconducibile al rischio di disomogeneità dei parametri di confronto. Come sopra visto, si è affermato che alla configurazione dell'usura c.d. oggettiva o presunta in relazione agli interessi di mora sarebbe d'ostacolo la circostanza che degli stessi manca la rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio praticato, nel periodo di riferimento, per la tipologia di contratto). Nondimeno, operando un parallelismo con la tecnica di rilevazione del T.E.G.M. della commissione di massimo scoperto (CMS), anch'essa non inclusa nella rilevazione del T.E.G.M., alla stregua delle istruzioni della Banca d'Italia, e richiamando quanto statuito dalle Sezioni unite2, ha ritenuto la S.C. che il medesimo ragionamento può essere agevolmente traslato agli interessi moratori, giacché la Banca d'Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali. Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarebbe dunque sufficiente sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Da qui l'affermazione del principio di diritto per cui “…nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura 12
il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”;
- ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista;
- in caso si riscontrata usurarietà si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti3;
- nondimeno, il rilievo dell'usurarietà è altresì condizionato dal concreto andamento del rapporto atteso che, se anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento;
- nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del
2005, già artt. 1469 bis e 1469 quinquies c.c.;
- l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
3.3.1. Da ultimo, si osserva, sempre quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta.
l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)…”. 3 Con ciò superando l'orientamento espresso da S.C. 27422/2018, che non aveva negato la possibilità di un confronto con il tasso soglia del tasso di mora eventualmente eccedente, ma interveniva solo sull'apparato sanzionatorio, precludendo l'operatività dell'art. 1815, c. 2, ed ipotizzando una sostituzione con il tasso legale.
13
L'ipotesi di usura sopravvenuta rispetto al momento della stipula del contratto deve oggi ritenersi definitivamente superata in seguito alla definizione del contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la sentenza della Suprema Corte (Cass.
S.U. n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p.
e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che, in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di pattuizione degli interessi non è né nulla, né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede e correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie non prospettate.
Sicché, alla luce della suindicata pronuncia, non dovrà tenersi conto dell'usura sopravvenuta.
3.3.2. A tale ultimo riguardo, reputa il Tribunale di dover ulteriormente precisare quanto segue.
Per il vero, in diritto Cass., S.U., n. 19597 del 2020 ha osservato come la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Si è ivi pure precisato che dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. (cfr. anche Cass. n. 31615 del 2021; Cass. n.
14214 2022; Cass. n. 8103 del 2023).
La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, al fine dell'individuazione della soglia di usura, ha precisato che l'applicazione della disciplina antiusura anche agli interessi moratori comporta che la mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della
L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
14
invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.
Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
In altre parole, la pattuizione di tassi di interessi moratori usurari non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, cod. civ. si applica ai soli interessi moratori, e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. (cfr. Cass. n. 8103 del 21/03/2023).
3.3.3. Nella medesima sentenza vengono, invero, indicati quali parametri per la determinazione del tasso di mora i D.M.
Le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda.
La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca
d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti del controlli e della vigilanza ad esso propria.
Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga fuori dal mercato, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate.
Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.
15
Dal D.M. 21 dicembre 2017, inoltre, si è cominciato a distinguere all'interno di tale tasso, individuandone tre diversi (mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti).
Dunque, nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno;
è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali;
si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.
Così, ad esempio, con le maggiorazioni secondo la seguente formula matematica valida per i mutui stipulati dopo il 2011 risulta quanto segue: (T.e.g.m. più 1,9) per 1,25 più 4, che sta ad indicare il tasso effettivo globale medio rilevato per gli interessi corrispettivi, maggiorato dell'1,9%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nei D.M., con un ulteriore spread del 25% e di quattro punti ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996, così come modificato dal D.L. n.
70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011,) in vigore dal 14 maggio
2011.
La formula può essere più sinteticamente espressa: (T.e.g.m. + 1,9) x 1,25 + 4.
4. Ebbene, come chiaramente può evincersi dalla documentazione versata in atti, per quanto concerne il conto corrente affidato n. 3649, è stato convenuto il tasso del
15,39782% (oltre i limiti dell'importo affidato) che risulta sotto il tasso soglia (di cui alla legge 108/1996, rilevati trimestralmente dal Ministero dell'Economia e pubblicati in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e valevoli trimestralmente) previsto per il quarto trimestre 2014 (cfr. doc. E della parte opposta), per le aperture di credito in conto corrente, del 18,5250% (fino a 5.000,00 euro) e del 16,6000% (oltre euro 5000,00) e del
24,1800% (per scoperti senza affidamento fino a euro 1500,00) e 22,9125% (per scoperti senza affidamento oltre euro 1500,00).
Il mutuo chirografario n. 22383 dalla somma di originari Euro 21.000,00 recava la convenzione di interessi calcolati al tasso del 5,63510 % anch'essi sotto il tasso soglia previsto per il primo trimestre 2020 (cfr. doc. F di parte opposta) del 14,90% per questa tipologia di finanziamenti.
Da ultimo, il mutuo chirografario n. 22508 di originari Euro 17.445,00 reca la pattuizione di interessi calcolati al tasso del 0,70240% che risulta al di sotto del tasso soglia
16
previsto per il primo trimestre 2021 (cfr. doc. G) del 16,1875% per questa tipologia di finanziamenti.
Sicché, posto che l'usura sopravvenuta non è destinata a venire in rilievo, l'eccezione risulta destituita di fondamento.
5. L'opposizione deve, dunque, rigettata, previo rigetto anche della richiesta di CTU contabile dal contenuto inevitabilmente esplorativo.
6. Ciò che occorre fare è, tuttavia, la revoca del decreto ingiuntivo in ragione della rideterminazione del credito, in ragione degli importi percepiti per effetto dell'escussione della garanzia da parte di Medio Credito Centrale, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme qui accertate.
Si ricorda che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass.
28660/2013).
Inoltre, si osserva che nel giudizio di opposizione “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (Cass. Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020).
7. L'opposizione è dunque rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite, qui conclusivamente accertato, dell'assenza di attività istruttoria e dell'assenza di questioni particolari questioni in fatto.
17
Si osserva che, essendo la revoca del decreto ingiuntivo conseguenza del pagamento Parte degli importi per effetto dell'esecuzione della garanzia da parte di che, tuttavia, non incide sulle ragioni dell'opposizione, vengono nella presente sede anche regolate le spese della procedura monitoria, che altrimenti risulterebbero caducate dalla revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ revoca il decreto ingiuntivo opposto;
➢ condanna parte opponente al pagamento della somma di Euro 5.515,49, (di cui € 2.882,81 dall' esposizione del c/c affidato n. 3649 ed € 2.632,68 relativi mutuo chirografario n. 22283, oltre interessi come da domanda monitoria;
➢ condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 286,00 per esborsi ed in € 1370,00 per compensi oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. relativamente alla fase monitoria ed in € 3.397,00 per compensi oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. relativamente al giudizio di opposizione.
Perugia, li 25 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
18