Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 03/06/2025, n. 10662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10662 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05901/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5901 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Rocco Angelo Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale di selezione e reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, prot. n. -OMISSIS- del 2.05.2022, con il quale è stata dichiarata la non idoneità del ricorrente nell’ambito del pubblico concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di n. 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 10.07.2021;
- ove occorra, dell’art. 10, co. 8, del bando, nella parte in cui prevede che il giudizio emesso in sede di accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame;
- nonché dell’avviso di convocazione per gli accertamenti psicofisici e attitudinali pubblicato il 24.02.2022 sul sito internet indicato nel bando, nella parte in cui indica a pena di esclusione l’esibizione della documentazione prevista dall’art. 9, co. 1, del bando;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, pur se ignoto ed in quanto lesivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visto l’atto del 29.04.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso per il reclutamento di n. 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale indetto con decreto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 10.07.2021 e, dopo aver superato la prova scritta e le prove di efficienza fisica, è stato ritenuto non idoneo all’esito degli accertamenti di idoneità psico-fisica, essendo risultato affetto da -OMISSIS-.
2. – Con ricorso notificato e depositato il 27.05.2022, il sig. -OMISSIS- si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti che hanno determinato la sua esclusione dal concorso, così come meglio indicati in epigrafe.
3. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ma non ha svolto difese, salvo depositare una relazione dell’Ufficio concorsi e contenzioso del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la documentazione relativa alla posizione del ricorrente.
4. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 20 giugno 2022, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
5. – Con atto depositato il 29.04.2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto che lo stesso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese processuali.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. – Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della difesa di mero stile svolta dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.