Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 839/2025
Corte D'Appello di Milano
Sezione Terza Civile
Il collegio composto da:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 839-1/2025 promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marcello Parte_1 C.F._1
Lazzati e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 1, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
Attore in revocazione e ricorrente ex artt. 398 e 401 c.p.c.
CONTRO già , in persona Controparte_1 NT
del Responsabile Antifrode e Contenzioso dott.ssa (giusti poteri a lei Persona_1
conferiti con procura Notaio Dott. del 15.09.2023, rep. Persona_2
28871, racc. 12718), con il patrocinio dell'avv. Filippo Maria Corbò e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana n. 122, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
convenuta in revocazione e resistente ex artt. 398 e 401 c.p.c.
E CONTRO
C.F. ; Controparte_3 C.F._2
E
(C.F. ) in persona del sindaco pro tempore; Controparte_4 P.IVA_1
convenuti in revocazione e resistenti ex artt. 398 e 401 c.p.c. non costituiti ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
La Corte, a scioglimento della riserva assunta in data 15 aprile 2025,
1
ha chiesto di pronunciare la revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 Parte_2
c.p.c., della sentenza n. 375/2025 emessa da questa Corte d'Appello in data 17 febbraio 2025.
Con la suddetta sentenza: - è stato rigettato l'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1287/2023 che lo aveva riconosciuto corresponsabile del sinistro stradale avvenuto in data 4 giugno 2019 e che, conseguentemente, aveva accolto solo parzialmente la sua domanda risarcitoria;
- è stata disposta la condanna di Parte_1
a rifondere le spese del grado in favore di (ad oggi denominata NT
, unica convenuta costituita. Controparte_5
A sostegno dell'istanza di revocazione, Parte_1
- ha evidenziato la presenza nella sentenza di secondo grado di un travisamento dei fatti rilevante ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., osservando, in particolare, che la Corte d'Appello ha dichiarato espressamente di avere basato la propria decisione, oltre che sui documenti depositati dalle parti e sulla relazione di TU, anche sulle dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, nonostante nessuna istruttoria testimoniale sia stata espletata innanzi al Tribunale;
- ha segnalato che nella sentenza della Corte d'Appello le velocità dei due mezzi coinvolti nel sinistro sono state invertite rispetto alle risultanze della TU (essendo stata attribuita al mezzo condotto da la velocità di 41 km/h e al proprio mezzo la velocità di 45 Controparte_3
km/h);
- ha eccepito il travisamento da parte della Corte d'Appello degli artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att.
c.p.c. (in materia di TU) e l'applicazione dello scaglione di valore errato per la liquidazione delle spese legali.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di revocazione, ha anche Parte_1 chiesto di sospendere, ai sensi degli artt. 373 e 401 c.p.c., l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 398 ultimo comma c.p.c., il termine per la proposizione del ricorso per cassazione.
Dei tre convenuti, la sola si è costituita nel presente Controparte_5
subprocedimento incidentale e ha chiesto il rigetto di entrambe le domande di sospensione.
***
La sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata per revocazione presuppone – a norma dell'art. 401 c.p.c. che richiama espressamente il precedente art. 373 – che dall'esecuzione possa derivare un grave e irreparabile danno, del quale devono essere offerti riscontri obiettivamente verificabili, ai fini della valutazione della sua sussistenza.
2 Il requisito della gravità si ravvisa qualora ricorra una eccezionale sproporzione tra il vantaggio del creditore derivante dall'esecuzione e il pregiudizio che il debitore sarebbe destinato a subire a seguito della esecuzione stessa;
il requisito della irreparabilità è correlato all'impossibilità di restituzione in pristino e di reintegrazione per equivalente, nell'ipotesi in cui il debitore risulti vittorioso al termine del giudizio di revocazione.
Nella fattispecie concreta, nella quale, peraltro, l'unico capo della sentenza suscettibile di sospensione è quello riferito alla condanna alle spese (liquidate in euro 8.469,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA), si è limitato ad allegare genericamente la propria Parte_1
condizione di pensionato in difficoltà economiche, senza argomentare sui danni che potrebbero derivargli dalla esecuzione della sentenza.
Pertanto, la richiesta di sospensione ex artt. 401 e 373 c.p.c. della sentenza n. 375/2025 della
Corte d'Appello di Milano deve essere disattesa.
Neppure l'istanza ex art. 398 comma 4 c.p.c. è meritevole di accoglimento.
All'esito della valutazione sommaria propria della presente fase, le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione per revocazione della sentenza n. 375/2025 di questa Corte d'Appello non appaiono riconducibili alla fattispecie invocata di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., venendo in considerazione non errori su fatti da valutarsi nella loro dimensione storica, ma errori inerenti alla qualificazione di taluni elementi probatori, o meri errori materiali (peraltro non decisivi), o errori riguardanti la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto.
PQM
- rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.
375/2025 della Corte d'Appello di Milano;
- rigetta l'istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per Cassazione avverso la medesima sentenza n. 375/2025 della Corte d'Appello di Milano.
Manda in Cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Milano, così deciso nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto
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