Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1137 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, in persona del Presidente in Parte_1 carica legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro Via Milano n. 18, unitamente agli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott. Per_1
in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, raccolta n. 7131
[...]
appellante
E
, c.f. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Ida Francesca Ginori e dall'Avv. Antonino Matina, presso il cui studio, sito in Catanzaro, Viale De Filippis n. 26/B, è elettivamente domiciliato appellato
Avente ad oggetto: appello avvero sentenza del Tribunale di Catanzaro. Accertamento negativo di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<… disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 910/2023 del 09.11.2023, resa nel procedimento di RG n. 761/2022, depositata e pubblicata in data 09/11/2023, notificata a mezzo PEC in data 14/11/2023, del Giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro: 1) rigettare tutte le domande proposte in primo grado dal ricorrente, perché
2) in subordine, salvo gravame, condannare il ricorrente alle somme che risulteranno dovute in corso di giudizio. Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze del doppio grado del giudizio>>; per l'appellato: <rigettare il proposto appello per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede e l confermare sentenza. con vittoria spese competenze da distrarsi ex art. c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori le hanno interamente anticipate>>
FATTO E DIRITTO
§1
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, Giudice del lavoro, – premesso che: in data 23.11.2021 riceveva dall' la Controparte_1 Pt_1 comunicazione relativa alla rideterminazione dell'assegno di pensione categoria IO n. 15030756, del quale è titolare, secondo cui l'ente gli avrebbe corrisposto per il periodo gennaio 2020 / novembre 2021 un importo superiore a quanto dovuto, pari ad € 4.480,08 con conseguente richiesta di restituzione della suddetta somma;
in relazione all'assegno pensionistico n. 15030756 categoria IO dell'importo di € 328,91, l' gli Pt_1 corrispondeva l'integrazione al minimo di € 186,67, somma quest'ultima non più corrisposta a seguito della rideterminazione menzionata;
- contestava la legittimità di tale rideterminazione perché: egli non ha mai effettuato alcuna domanda né dichiarazione, né personalmente né mediante enti accreditati, al fine di richiedere all' la suddetta integrazione al minimo;
a pag. 1 del provvedimento suddetto, l' Pt_1 Pt_1 afferma che l'assegno pensionistico di cui sopra, erogato dal 01.03.2016, veniva rideterminato a far data dal 01.01.2019 per la variazione dei dati di calcolo rispetto alla decorrenza originaria della pensione, con conseguente rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo a seguito della comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2019 da lui resa all'istituto; ciò dimostra la sua totale buona fede, nonché il fatto che l' era in possesso dei dati sulla base dei quali ha ricalcolato Pt_1
l'integrazione al trattamento minimo sin dall'anno 2019 e nonostante ciò, per suo esclusivo errore, ha erogato dal mese di gennaio 2020 e sino al novembre 2021 somme che ora afferma non essere dovute;
la ripetizione è preclusa dal disposto dell'art. 52 comma secondo legge 88/86, in quanto, allorché l'ente gli corrispondeva le somme che oggi afferma essere non dovute, non avendo egli richiesto tale prestazione e pur essendo l'Ente in possesso dei dati di calcolo da lui comunicati, sulla base dei quali ha poi rideterminato la prestazione, l'erogazione dell'integrazione al minimo veniva posta in essere per esclusivo errore dell' e dunque non è ravvisabile né il dolo né la colpa Pt_1 da parte sua.
Chiedeva di “Accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve in relazione alla suddetta pretesa dell' per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede e, pertanto annullare Pt_1 il provvedimento di di cui sopra nella parte in cui è avanzata richiesta di ripetizione Pt_1
Pag. 2 di 6 da parte dell' condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze del Pt_1 presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei costituiti procuratori”.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. Pt_1
§2
Il tribunale, in accoglimento del ricorso, “dichiara l'insussistenza del diritto dell' di Pt_1 recuperare l'indebito previdenziale di cui è causa”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<L'art. 52 comma 2 L. 88/1986 statuisce che in caso di corresponsione di prestazioni previdenziali o assistenziali non dovute da parte di non è ammesso il recupero delle Pt_1 relative somme, fatta salva l'ipotesi del dolo del beneficiario;
pertanto, le somme percepite in buona fede non devono essere restituite dal titolare della prestazione assistenziale o previdenziale a seguito di rettifica, la quale varrà solo per il futuro. Emerge chiaramente, anche dalla memoria costitutiva che l'indebito sia stato originato a causa del superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, posseduti dal ricorrente, senza che sia stato specificato se sia stata omessa o meno da parte del ricorrente una circostanza incidente sulla misura del trattamento pensionistico di cui è titolare. Pertanto, alcun dolo dell'accipiens è rinvenibile nel caso in esame, risultando omessa ogni prova sul punto. In assenza di prove certe, del fatto che parte ricorrente abbia omesso di comunicare o che, addirittura, abbia comunicato, dati utili ad incidere sul diritto o sulla misura dei trattamenti pensionistici in esame, alcuna forma di dolo, è possibile ravvisare nel caso in esame;
ed in mancanza di prova del dolo, del percipiente, non può che affermarsi l'irripetibilità dell'indebito. Che non sussista alcuna ipotesi di dolo comprovato del ricorrente è facilmente desumibile dalla incontestata allegazione della avvenuta presentazione da parte del ricorrente, in tutto il periodo in esame, delle dichiarazioni reddituali all'amministrazione finanziaria;
ebbene, tanto basta ad escludere un'ipotesi di dolo nei limiti dei redditi dichiarati.
Non ricorrono i presupposti stabiliti dal comma 2 dell'art. 52 L. n. 88/1989, per come interpretato dall'art. 13 comma 1 L. n. 412/1991, per il legittimo recupero delle somme erogate dall'ente convenuto e non ricorrendo altresì, ulteriori ipotesi legittimanti la ripetibilità, delle somme erogate al ricorrente, deve essere affermata l'irripetibilità dell'indebito impugnato. Conseguentemente deve essere accolto il ricorso e dichiarata l'insussistenza del diritto dell' di recuperare l'indebito previdenziale, con Pt_1 condanna alla restituzione, in favore del ricorrente, di quanto eventualmente trattenuto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono poste a carico dell' da Pt_1 liquidarsi con applicazione dei valori medi di liquidazione- delle fasi di studio, introduttiva e decisionale-, dello scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali, ridotti della metà per natura, valore e non particolare complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014>>.
§3
Pag. 3 di 6 La sentenza è gravata d'appello dall' con atto depositato il 23 novembre 2023. Pt_1
Costituitosi in giudizio, ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
Con il proposto gravame, l' lamenta l'errata applicazione del disposto dell'art. 52 Pt_1 comma secondo legge 88/89.
La censura è fondata.
Orbene, è pacifico tra le parti che l'odierno appellato è titolare di pensione di categoria pensione cat. IO n. 150530756 con decorrenza marzo 2016.
È altrettanto non contestato che la riliquidazione del 4 novembre 2021 è scaturita dai maggiori redditi dichiarati per l'anno 2019 (v. dichiarazione reddituale del 03/11/2020) che l' ha potuto direttamente prelevare dal flusso informativo di Agenzia Entrate, in Pt_1 mancanza dell'apposita dichiarazione all' da parte del pensionato;
in particolare, è Pt_1 risultato superato il limite di legge per il diritto all'integrazione al minimo goduto sul trattamento di pensione n. 45001086 Cat. IO n. 150530756.
Di conseguenza, con il provvedimento menzionato, notificato il 23/11/2021, l' ha Pt_1 rideterminato il trattamento di pensione Cat. IO n. 150530756, accertando e ponendo a recupero le quote di integrazione al minimo di pensione percepite e non spettanti dal giugno 2020 a novembre 2021.
Il trattamento di integrazione al minimo, contrariamente a quanto afferma l'assistibile, spetta ex lege, sicché non occorre alcuna dichiarazione;
il superamento della soglia di reddito per l'anno 2019, ai fini della fruizione dell'integrazione al minimo è circostanza pacifica tra le parti;
è pure non contestato che l' abbia appreso della variazione del Pt_1 reddito, per la prima volta, con l'acquisizione della dichiarazione dei redditi presentata il 3.11.2020.
Il provvedimento di recupero è intervenuto entro l'anno successivo ai sensi dell'art. 13 legge 412/91, per cui è da reputare legittimo:
Art. 13 legge 412/1991
(Norme di interpretazione autentica).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
Pag. 4 di 6 dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. (3)
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati Pt_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Del resto, è noto che <L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato la ripetibilità di quanto indebitamente corrisposto dall Pt_1
a titolo di trattamento pensionistico di anzianità carente della relativa provvista contributiva - per effetto dell'annullamento dei contributi figurativi, accreditati per i periodi di mobilità, a cagione del contemporaneo svolgimento, da parte dell'assicurato, di attività lavorativa autonoma -, escludendo il dolo dell'assicurato medesimo, sul presupposto che quest'ultimo non avesse mai celato lo svolgimento della predetta attività nel periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, provvedendo anche al regolare versamento dei relativi contributi, ragion per cui lo stesso già prima della Pt_1 liquidazione della pensione e nel corso dell'erogazione dell'indennità in questione, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione professionale del lavoratore)>> (Cass., Sez. lav., Sentenza n. 10337 del 18/04/2023).
Nel caso di specie, non si versa in ipotesi di irripetibilità dell'indebito previdenziale, in considerazione dell'omessa tempestiva comunicazione di variazione del reddito rispetto ai dati iniziali, da parte dell'assistibile.
§5
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza va riformata nel senso del rigetto della domanda spiegata in primo grado da . Controparte_1
In difetto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con Pt_1 ricorso in data 23 novembre 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 910/23, resa in data 9 novembre 2023, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda spiegata in primo grado da;
Controparte_1
2. condanna l'appellato alla rifusione all'appellante delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 1312,00 per il primo grado ed in euro 1458,00 per il secondo grado, oltre accessori ove per legge dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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