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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 394 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Lo Parte_1
Bartolo Valentina
Ricorrente in riassunzione-appellata
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Luzi Marco
Resistente in riassunzione-appellante
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 85/2020, pubblicata in data 30.06.2022, il Tribunale di Pesaro ha accolto
(per maturata prescrizione quinquennale) il ricorso presentato da , Parte_1 professionista iscritta all'Albo degli Avvocati, teso ad accertare l'illegittimità della sua iscrizione CP_ CP_ d'ufficio alla gestione separata e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall' a titolo di contributi relativi all'anno 2011, avendo già versato alla Parte_2
la contribuzione integrativa (ma non anche il contributo soggettivo).
[...]
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.164/2022, pubblicata in data 30.06.2022, ha accolto l'appello CP CP_ proposto dall' sul presupposto che nessuna prescrizione estintiva fosse maturata in danno dell rispetto al credito di cui si discute, considerato che l'Istituto appellante è stato messo nella condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dalla nell'anno 2011 soltanto con la dichiarazione dei redditi 2012, dalla stessa Parte_1 presentata in data 14 settembre 2012, così che il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato utilmente CP interrotto alla data del 26.08.2017, di ricezione dell'avviso bonario con cui l' ha richiesto il pagamento dei contributi per il titolo in questione. Accogliendo il ricorso di , la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.1727 del 10.04.2024 Parte_1
(pubblicata in data 05.09.2024), ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), perché decidesse la causa in base al principio secondo cui “il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall'1.7.12 per il pagamento dei contributi per l'anno in questione” e
“né può dirsi che il decorso del termine prescrizionale sia stato sospeso per preteso occultamento del debito, avendo questa Corte già escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR ed occultamento doloso del debito
(Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01) e difettando la prova dell'allegato occultamento”.
Il giudizio è stato riassunto dalla la quale ha reiterato l'eccezione di Parte_1 prescrizione quinquennale, concludendo come segue: “1) in forza della cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello delle Marche di Ancona n. Cron. 164/2022 del 30.06.2022 nella causa n. 170/2020 R.G., non notificata, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. ricevuto dalla Ricorrente in data e nota del 17.08.2017 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
2) rigettare ogni avversa, diversa domanda. 3) Vittoria delle spese di lite di funzioni e degli onorari di tutti i gradi di giudizio, incluso quello avanti alla Suprema Corte e del presente grado di rinvio”.
L'Ente previdenziale si è costituito nel giudizio riassunto, chiedendo che la Corte disponga in conformità ai princìpi enunciati dalla Suprema Corte in materia di prescrizione del credito contributivo, come affermati nell'Ordinanza di rinvio.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'appello dell' avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, alla luce del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, non è fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione
(nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. CP_ Ciò premesso, il credito contributivo invocato dall' per l'anno 2011 deve ritenersi estinto per prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
L'Ordinanza della Corte di Cassazione n.1727 del 10.04.2024, accogliendo il primo motivo del ricorso, ha infatti affermato che “il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall'1.7.12 per il pagamento dei contributi per l'anno in questione”. Va altresì aggiunto che non può operare la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8
c.c., in correlazione con il fatto che la pur avendo riportato nella dichiarazione i Parte_1
redditi da lavoro autonomo, non aveva compilato il riquadro RR, non ritenendo dovuta la contribuzione alla Gestione separata, né risultando ancora coattivamente iscritta alla stessa.
Come è noto, l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resta sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera
e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. Civ.,
n.26355/2005). Tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede pur sempre di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.,
n.9113/2007), con la conseguenza che un comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione (Cass. n.2030/2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile una condotta ingannatrice e fraudolenta della debitrice, intenzionalmente diretta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, atteso che, come risulta evidente dalla sua complessiva condotta, la ha agito nella convinzione di non essere tenuta alla iscrizione nella Parte_1
Gestione Separata, per aver già versato il contributo integrativo alla Del resto, è Parte_2 pacifico tra le parti che l'appellata abbia regolarmente dichiarato a fini fiscali i redditi prodotti dall'attività professionale, che quindi non possono ritenersi occultati con modalità ingannatrici e CP_ fraudolente. Né, infine, può sostenersi che l' versasse in una situazione di assoluta impossibilità di agire, atteso che la fattispecie in esame appare più propriamente inquadrabile quale situazione di mera difficoltà di accertamento del credito contributivo.
Né può invocarsi l'ordinanza della Cassazione n.6677/2019, per sostenere la sussistenza di una condotta dolosa dell'appellata, atteso che la Suprema Corte ha chiarito che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione”. Nello specifico, nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che comunque la ha indicato nella dichiarazione il Parte_1
reddito derivante da lavoro autonomo.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va quindi accolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce del principio
CP_ di diritto espresso dalla Suprema Corte, l'appello dell' deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, sia pure con motivazione integrata.
Le spese di giudizio del primo e del secondo grado, della presente fase di rinvio, così come quelle relative al giudizio di legittimità seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione CP_ n.1727/2024, sull'appello proposto dall' nei confronti di ed avverso la Parte_1
sentenza n.85/2020 emessa dal Tribunale di Pesaro il 12 giugno 2020, così provvede: 1) rigetta
CP_ l'appello; 2) condanna l' al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida in favore di in euro 1.100 per il primo grado, in euro 1.300 per il secondo grado, in euro Parte_1
1.500,00 per il giudizio di Cassazione ed in euro 1.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre contributo unificato e rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 394 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Lo Parte_1
Bartolo Valentina
Ricorrente in riassunzione-appellata
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'Avv. Luzi Marco
Resistente in riassunzione-appellante
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 85/2020, pubblicata in data 30.06.2022, il Tribunale di Pesaro ha accolto
(per maturata prescrizione quinquennale) il ricorso presentato da , Parte_1 professionista iscritta all'Albo degli Avvocati, teso ad accertare l'illegittimità della sua iscrizione CP_ CP_ d'ufficio alla gestione separata e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall' a titolo di contributi relativi all'anno 2011, avendo già versato alla Parte_2
la contribuzione integrativa (ma non anche il contributo soggettivo).
[...]
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.164/2022, pubblicata in data 30.06.2022, ha accolto l'appello CP CP_ proposto dall' sul presupposto che nessuna prescrizione estintiva fosse maturata in danno dell rispetto al credito di cui si discute, considerato che l'Istituto appellante è stato messo nella condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dalla nell'anno 2011 soltanto con la dichiarazione dei redditi 2012, dalla stessa Parte_1 presentata in data 14 settembre 2012, così che il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato utilmente CP interrotto alla data del 26.08.2017, di ricezione dell'avviso bonario con cui l' ha richiesto il pagamento dei contributi per il titolo in questione. Accogliendo il ricorso di , la Corte di Cassazione, con Ordinanza n.1727 del 10.04.2024 Parte_1
(pubblicata in data 05.09.2024), ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), perché decidesse la causa in base al principio secondo cui “il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall'1.7.12 per il pagamento dei contributi per l'anno in questione” e
“né può dirsi che il decorso del termine prescrizionale sia stato sospeso per preteso occultamento del debito, avendo questa Corte già escluso ogni automatismo tra mancata compilazione del quadro RR ed occultamento doloso del debito
(Sez. 6 – L, Ordinanza n. 37529 del 30/11/2021, Rv. 663091 – 01) e difettando la prova dell'allegato occultamento”.
Il giudizio è stato riassunto dalla la quale ha reiterato l'eccezione di Parte_1 prescrizione quinquennale, concludendo come segue: “1) in forza della cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello delle Marche di Ancona n. Cron. 164/2022 del 30.06.2022 nella causa n. 170/2020 R.G., non notificata, accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso di addebito n. ricevuto dalla Ricorrente in data e nota del 17.08.2017 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
2) rigettare ogni avversa, diversa domanda. 3) Vittoria delle spese di lite di funzioni e degli onorari di tutti i gradi di giudizio, incluso quello avanti alla Suprema Corte e del presente grado di rinvio”.
L'Ente previdenziale si è costituito nel giudizio riassunto, chiedendo che la Corte disponga in conformità ai princìpi enunciati dalla Suprema Corte in materia di prescrizione del credito contributivo, come affermati nell'Ordinanza di rinvio.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ L'appello dell' avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, alla luce del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, non è fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione
(nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. CP_ Ciò premesso, il credito contributivo invocato dall' per l'anno 2011 deve ritenersi estinto per prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.
L'Ordinanza della Corte di Cassazione n.1727 del 10.04.2024, accogliendo il primo motivo del ricorso, ha infatti affermato che “il termine di prescrizione è decorso, essendo il 23.8.17 il primo atto interruttivo, e decorrendo il termine dall'1.7.12 per il pagamento dei contributi per l'anno in questione”. Va altresì aggiunto che non può operare la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8
c.c., in correlazione con il fatto che la pur avendo riportato nella dichiarazione i Parte_1
redditi da lavoro autonomo, non aveva compilato il riquadro RR, non ritenendo dovuta la contribuzione alla Gestione separata, né risultando ancora coattivamente iscritta alla stessa.
Come è noto, l'art. 2941 n. 8 c.c. prevede che la prescrizione resta sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
Sul punto la Cassazione ha avuto modo di affermare che “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera
e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (Cass. Civ.,
n.26355/2005). Tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede pur sempre di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass.,
n.9113/2007), con la conseguenza che un comportamento semplicemente omissivo del debitore non ha di regola efficacia sospensiva della prescrizione (Cass. n.2030/2010).
In quest'ordine di concetti, ritiene il Collegio che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile una condotta ingannatrice e fraudolenta della debitrice, intenzionalmente diretta ad occultare l'esistenza dell'obbligazione, atteso che, come risulta evidente dalla sua complessiva condotta, la ha agito nella convinzione di non essere tenuta alla iscrizione nella Parte_1
Gestione Separata, per aver già versato il contributo integrativo alla Del resto, è Parte_2 pacifico tra le parti che l'appellata abbia regolarmente dichiarato a fini fiscali i redditi prodotti dall'attività professionale, che quindi non possono ritenersi occultati con modalità ingannatrici e CP_ fraudolente. Né, infine, può sostenersi che l' versasse in una situazione di assoluta impossibilità di agire, atteso che la fattispecie in esame appare più propriamente inquadrabile quale situazione di mera difficoltà di accertamento del credito contributivo.
Né può invocarsi l'ordinanza della Cassazione n.6677/2019, per sostenere la sussistenza di una condotta dolosa dell'appellata, atteso che la Suprema Corte ha chiarito che “l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posto in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, dunque, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore
l'esistenza dell'obbligazione”. Nello specifico, nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che comunque la ha indicato nella dichiarazione il Parte_1
reddito derivante da lavoro autonomo.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va quindi accolta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce del principio
CP_ di diritto espresso dalla Suprema Corte, l'appello dell' deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado, sia pure con motivazione integrata.
Le spese di giudizio del primo e del secondo grado, della presente fase di rinvio, così come quelle relative al giudizio di legittimità seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione CP_ n.1727/2024, sull'appello proposto dall' nei confronti di ed avverso la Parte_1
sentenza n.85/2020 emessa dal Tribunale di Pesaro il 12 giugno 2020, così provvede: 1) rigetta
CP_ l'appello; 2) condanna l' al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida in favore di in euro 1.100 per il primo grado, in euro 1.300 per il secondo grado, in euro Parte_1
1.500,00 per il giudizio di Cassazione ed in euro 1.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre contributo unificato e rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Quitadamo dott. Luigi Santini
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte