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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di LE sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Troso, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 1.12.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione
VO con decorrenza 1.4.2011, ha domandato al giudice del lavoro adito di “Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riliquidata la pensione VO n. 10060022 ab origine, in quanto errata come indicato analiticamente nel testo del ricorso, relativamente al calcolo del numero di settimane di anzianità contributiva, come sopra rilevati e della contribuzione figurativa di maternità nell'anno 1981 e 1982, ai sensi del c.10 dell'art.7 della L.638/83 ed al calcolo della retribuzione media settimanale, relativamente alla retribuzione utilizzata nell'anno 2005, che non è quella stabilita per legge;
2. Condannare l al pagamento in favore della ricorrente, CP_1 dei ratei differenziali di pensione nei limiti di legge, oltre interessi legali”, con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi, ha così concluso: “in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso avversario per ne bis in idem, per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria;
in via preliminare, dichiarare la intervenuta prescrizione estintiva del diritto;
- in via gradata, nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine dichiarare cessata la materia del contendere, con esclusivo riferimento alla contribuzione per maternità dell'anno 1982 e nei limiti di quanto dichiarato in atti dall' . Spese compensate”. CP_2 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come già in parte anticipato, la ricorrente rivendica la riliquidazione del trattamento
CP_ pensionistico in godimento, assertivamente erogato in maniera errata dall' dolendosi, in particolare, del fatto che:
1- non è stato considerato il periodo di 122 gg. (22 settimane) nell'anno 1981 di contribuzione figurativa per maternità, … non è stato utilizzato come eccedenza negli anni successivi, in cui non si sono raggiunti tali limiti;
2- nell'anno 1980 non risultano considerate n. 180 gg. di disoccupazione agricola;
3- nell'anno 1982 non sono state considerate n. 31 gg. di maternità, pur essendovi capienza fino a 270 giornate annue
4- il calcolo della retribuzione media settimanale delle due quote risulta errato: nell'anno
2005 è stata utilizzata una retribuzione giornaliera di € 36,00, mentre la retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori agricoli in detto anno è di € 43,74 CP_ Dalla documentazione versata in atti dall' specificatamente risulta che il trattamento pensionistico di cui si discute sia stato già oggetto di una precedente controversia giudiziale, volta “al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, categoria
VOART, includendo nella base di calcolo della retribuzione pensionabile gli emolumenti
CP_ extramensili … con la condanna dell' alla riliquidazione della pensione in godimento e al pagamento dei ratei differenziali”, all'esito della quale la Corte di Appello di LE (con sentenza n. 1364/2019 resa nel p.n. 673/2017, pacificamente passata in giudicato), aveva così statuito:
Poste tali premesse, la domanda giudiziale al vaglio che specificatamente mira a conseguire un ricalcolo del trattamento pensionistico “per contributi agricoli di maternità e malattia e retribuzioni giornaliere agricole errate”, non può che risultare priva di sbocco, stante la preclusione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza dappresso richiamata. Secondo il condivisibile orientamento espresso in termini convincenti dalla Suprema Corte
(vds. Cass. n. 843/2024; Cass. n. 21653/2023), la riliquidazione del quantum del trattamento pensionistico sulla base dell'applicazione di circostanze non precedentemente dedotte nel giudizio conclusosi con la determinazione del quantum, è preclusa dal giudicato intervenuto, il quale copre anche il deducibile e, in particolare, tutte le questioni incidenti sulla quantificazione del diritto colà deducibili e non dedotte.
Nel momento in cui la precedente sentenza passata in giudicato ha acclarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi coperti da contribuzione figurativa, in tale rideterminazione sono, quindi, in ogni caso da includere le varie componenti del trattamento pensionistico dipendenti da fatti antecedenti alla quantificazione finale (quale quelli dedotto nella presente controversia) e incidenti sul contenuto del diritto e non in grado di modificarne la natura, sebbene non specificatamente dedotte.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul CP_ ricorso proposto da , con ricorso depositato il 2.12.2022, nei confronti dell' Parte_1
così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili.
LE, il 29 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di LE sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Troso e Ugo Troso, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Maria Teresa Petrucci, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 1.12.2022, la ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione
VO con decorrenza 1.4.2011, ha domandato al giudice del lavoro adito di “Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riliquidata la pensione VO n. 10060022 ab origine, in quanto errata come indicato analiticamente nel testo del ricorso, relativamente al calcolo del numero di settimane di anzianità contributiva, come sopra rilevati e della contribuzione figurativa di maternità nell'anno 1981 e 1982, ai sensi del c.10 dell'art.7 della L.638/83 ed al calcolo della retribuzione media settimanale, relativamente alla retribuzione utilizzata nell'anno 2005, che non è quella stabilita per legge;
2. Condannare l al pagamento in favore della ricorrente, CP_1 dei ratei differenziali di pensione nei limiti di legge, oltre interessi legali”, con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi, ha così concluso: “in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile il ricorso avversario per ne bis in idem, per intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria;
in via preliminare, dichiarare la intervenuta prescrizione estintiva del diritto;
- in via gradata, nel merito, rigettare il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;
in subordine dichiarare cessata la materia del contendere, con esclusivo riferimento alla contribuzione per maternità dell'anno 1982 e nei limiti di quanto dichiarato in atti dall' . Spese compensate”. CP_2 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come già in parte anticipato, la ricorrente rivendica la riliquidazione del trattamento
CP_ pensionistico in godimento, assertivamente erogato in maniera errata dall' dolendosi, in particolare, del fatto che:
1- non è stato considerato il periodo di 122 gg. (22 settimane) nell'anno 1981 di contribuzione figurativa per maternità, … non è stato utilizzato come eccedenza negli anni successivi, in cui non si sono raggiunti tali limiti;
2- nell'anno 1980 non risultano considerate n. 180 gg. di disoccupazione agricola;
3- nell'anno 1982 non sono state considerate n. 31 gg. di maternità, pur essendovi capienza fino a 270 giornate annue
4- il calcolo della retribuzione media settimanale delle due quote risulta errato: nell'anno
2005 è stata utilizzata una retribuzione giornaliera di € 36,00, mentre la retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori agricoli in detto anno è di € 43,74 CP_ Dalla documentazione versata in atti dall' specificatamente risulta che il trattamento pensionistico di cui si discute sia stato già oggetto di una precedente controversia giudiziale, volta “al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione di vecchiaia, categoria
VOART, includendo nella base di calcolo della retribuzione pensionabile gli emolumenti
CP_ extramensili … con la condanna dell' alla riliquidazione della pensione in godimento e al pagamento dei ratei differenziali”, all'esito della quale la Corte di Appello di LE (con sentenza n. 1364/2019 resa nel p.n. 673/2017, pacificamente passata in giudicato), aveva così statuito:
Poste tali premesse, la domanda giudiziale al vaglio che specificatamente mira a conseguire un ricalcolo del trattamento pensionistico “per contributi agricoli di maternità e malattia e retribuzioni giornaliere agricole errate”, non può che risultare priva di sbocco, stante la preclusione conseguente al passaggio in giudicato della sentenza dappresso richiamata. Secondo il condivisibile orientamento espresso in termini convincenti dalla Suprema Corte
(vds. Cass. n. 843/2024; Cass. n. 21653/2023), la riliquidazione del quantum del trattamento pensionistico sulla base dell'applicazione di circostanze non precedentemente dedotte nel giudizio conclusosi con la determinazione del quantum, è preclusa dal giudicato intervenuto, il quale copre anche il deducibile e, in particolare, tutte le questioni incidenti sulla quantificazione del diritto colà deducibili e non dedotte.
Nel momento in cui la precedente sentenza passata in giudicato ha acclarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione degli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi coperti da contribuzione figurativa, in tale rideterminazione sono, quindi, in ogni caso da includere le varie componenti del trattamento pensionistico dipendenti da fatti antecedenti alla quantificazione finale (quale quelli dedotto nella presente controversia) e incidenti sul contenuto del diritto e non in grado di modificarne la natura, sebbene non specificatamente dedotte.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di LE, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul CP_ ricorso proposto da , con ricorso depositato il 2.12.2022, nei confronti dell' Parte_1
così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite irripetibili.
LE, il 29 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma