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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 27.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. D. Rotunno CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.7.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (lesione completa cuffia rotatori dx e sx).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva che fosse accertata l'origine professionale della suddetta patologia, con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
, costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo CP_1 riconosciuto l'eziologia della malattia denunciata con attribuzione di una percentuale di menomazione dell'integrità fisica pari all'8%. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cmc.
***
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L.,
12.11.2020, ordinanza n. 25625). Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto, nelle more del giudizio e a seguito di giudizio di opposizione, – come risulta dalla CP_1 documentazione depositata unitamente alla memoria e come è pacifico tra le parti - ha riconosciuto la natura professionale della patologia indicata in ricorso, attribuendo una percentuale di danno pari all'8%. Trattasi di valutazione che l'istante ha condiviso, con la conseguenza che, essendo stata interamente regolata la res litigiosa, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. La regolamentazione delle spese di lite- liquidate tenuto conto del valore della controversia
(desumibile dall'entità del credito derivante dalla percentuale riconosciuta), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni complesse – segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida per compensi in € 1800,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 27.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere