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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 7742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7742 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- DODICESIMA SEZIONE CIVILE -
In composizione monocratica e nella persona EL GOP, dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 26680 EL Ruolo Generale Affari
Contenziosi ELl'anno 2018
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe Summo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via Santa Lucia n. 15, come da mandato in atti
ATTORE
E
(P.I. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 EL legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Salvatore
Arciuolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Acerra (NA), al Corso
Italia n. 59, come da mandato in atti
CONVENUTA
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza EL 27 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio deducendo: Controparte_1
1. di esercitare la libera professione di geometra e di avere eseguito prestazioni professionali in favore ELla società Controparte_2
[...]
2. che quest'ultima, con due distinti atti, datati rispettivamente 20 luglio
2011 e 11 aprile 2012, nominava l'attore “Direttore Tecnico di
Cantiere e Responsabile di Commessa” per la gestione dei seguenti contatti: A) appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di
“ampliamento ELl'impianto di depurazione di Pisa Nord–San jacopo” (di seguito per brevità “appalto ampliamento di Pisa Nord”) il cui cantiere era posto a Pisa, in Via San Jacopo, per un importo complessivo di € 12.964.417,84 oltre iva al 10%; B) Appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di “Restauro consolidamento statico e realizzazione di un parcheggio interrato multipiano quale struttura annessa al Convento degli Zoccolanti”, con cantiere posto in TO EL RE, per un importo complessivo di € 5.820.000,00 oltre iva al
10%;
3. di avere svolto per entrambi i richiamati contratti di appalto, le seguenti attività: I. studio ed elaborazione di tutta la documentazione operativa di cantiere implicante: a) lo studio EL progetto da realizzare;
b) la realizzazione EL programma dei lavori;
c) la determinazione dei budget necessari;
d) la redazione EL piano finanziario per la realizzazione di lavori;
e) la pianificazione dei singoli interventi in dettaglio;
f) la determinazione ELle disposizioni da impartire ai due capi cantieri;
II. lo studio ed elaborazione di tutta la
- 2 - 4.
documentazione per la sicurezza di entrambi i cantieri;
III. la tenuta ELla corrispondenza con i Committenti, con le ditte subappaltatrici e i fornitori;
IV. l'esecuzione di visite sul cantiere, con cadenza settimanale per il cantiere di Pisa e per il cantiere di TO EL RE, con esecuzione ELle seguenti attività: a) il controllo ELla documentazione tecnica;
b) la redazione dei verbali;
c) l'esecuzione dei controlli con le direzioni dei lavori;
d) l'esecuzione dei controlli insieme al Coordinatore ELla Sicurezza in esecuzione (CSE); e) gli incontri con i fornitori e loro valutazione;
f) l'analisi dei costi;
g) le revisioni dei budget;
h) le revisioni EL programma dei lavori;
i) la revisione ELle singole attività per il CSE;
l) controlli con il D.O: strutture e impianti. V. riunioni di coordinamento con il Direttore dei
LAVORI; VI. riunioni di coordinamento con il C.S.E.; VII. trattative per l'acquisto di materiali;
VIII. trattative contrattuali con i subappaltatori;
IX. gestione tecnico-economica e legale dei subappaltatori;
X. analisi ELla produzione e ELla contabilità industriale;
XI: verifica ELla documentazione dei subappaltatori e controllo ELla contabilità lavori;
XII. discussione ELla contabilità con il Direttore dei lavori;
XIII. relazioni tecniche al geom.
e al geom. ( legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante ELla;
XIV. Controparte_5 partecipazione e varie riunioni aziendali;
che nel corso di tali rapporti l'attore svolgeva ulteriori attività, quali: almeno due riunioni settimanali, trasferte a Pisa anche di diversi giorni consecutivi, continuo lavoro di ricerca di nuovi fornitori e/o subappaltatori, nuova preparazione – anche per due o tre alla volta – di tutti gli studi di budget, ELla pianificazione e programmazione dei lavori, per adattarli alle offerte che pervenivano dalle nuove ditte subappaltatrici e dai nuovi fornitori;
- 3 - 5.
6.
7.
8.
9.
che la nel corso ELl'esecuzione dei Controparte_2 contratti d'appalto, interrompeva più volte l'esecuzione dei lavori a causa ELla propria incapacità finanziaria a far fronte alle obbligazioni contrattuali assunte, tanto da subire, a causa ELla propria condotta, la rescissione di entrambi i contratti di appalto;
che nel cantiere di ampliamento EL depuratore di Pisa Nord la CP_ società ha eseguito lavori per complessivi € 1.614.052,00 – rispetto all'importo complessivo degli stessi di € 12.964.417,84 – ed essi sono stati interrotti il 31 luglio 2012, mentre nel cantiere di TO EL greco l'appaltatrice he eseguito lavori per complessivi €
500.000,00 – rispetto all'importo complessivo degli stessi di €
5.860.000,84 – ed essi sono stati interrotti il 310 dicembre 2012; che per le prestazioni professionali rese in favore ELla
[...] in qualità di Direttore di Cantiere e Controparte_2
Responsabile ELla Commessa, ai sensi EL vigente D.M. 140/2012, ha maturato un compenso pari a € 136.180,00 (oltre oneri accessori e fiscali) per cantiere di Pisa Nord/ San Jacopo (committente Acque
S.p.a.) ed un compenso pari a € 64.559,00 (oltre oneri accessori e fiscali) per il cantiere di torre EL RE, per complessivi € 200.739,00
(oltre oneri accessori e fiscali); che la ha eseguito pagamenti in Controparte_2 acconto ELla predetta somma per totali € 80.000,00 (oltre oneri accessori e fiscali) di cui € 60.000,00 (oltre oneri accessori e fiscali) per l'incarico di Direttore Tecnico di Cantiere e Responsabile di
Commessa EL cantiere di Pisa Nord/San Jacopo ed € 20.000,00
(oltre oneri accessori e fiscali) per il medesimo incarico svolto per il cantiere di TO EL RE (Appalto Convento degli Zoccolanti); che ad oggi il OM. è, dunque, creditore nei Parte_1 confronti ELla ELla somma di € Controparte_2
- 4 - 120.739,00 (oltre oneri accessori e fiscali), oltre agli interessi di mora dalla data ELla formale messa in mora all'effettivo soddisfo;
10. che trattandosi di prestazioni rese in regime di libera professione il compenso suddetto è stato determinato ai sensi EL DM n. 140/12, tenuto conto ELla complessità dei cantieri da gestire e ELle numerose attività da svolgersi;
11. che, richiesto il pagamento ELle proprie prestazioni professionali, non essendo pagato nulla, era costretto a introdurre il giudizio civile n. 38037/2016 RG, innanzi il Tribunale di Napoli (Giudice Unico
Dott. Pignata), per ivi sentire condannare la società odierna convenuta al pagamento ELla suddetta somma di € 120.739,00;
12. che successivamente alla notificazione ELl'atto introduttivo, in data
20 marzo 2017 le parti autonomamente sottoscrivevano un accordo transattivo con il quale la Controparte_2
a transazione saldo e stralcio di ogni pretesa comunque
[...] dipendente dai rapporti professionali intercorsi tra le parti, si riconosceva debitrice EL di una somma pari a € 40.000,00, da Pt_1 pagarsi secondo i termini stabiliti nell'art. 3 ELl'atto transattivo sopra indicato;
13. che, nonostante la dilazione accordata dal , la debitrice si è Pt_1 resa inadempiente rispetto all'obbligazione assunta in ragione ELle intese conciliative raggiunte, che si configurano indubbiamente come riconoscimento EL debito;
14. che nell'atto transattivo (non avente natura novativa), espressamente le parti hanno previsto la possibilità per il OM. , in caso di Pt_1 inadempimento, di riproporre l'azione;
15. che l'importo di € 40.000,00 quale riconosciuto dalla nell'atto CP_2 transattivo deve intendersi come un vero e proprio parziale riconoscimento di debito.
Pertanto, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
- 5 - “nel merito: accertato e dichiarato che il OM. e la Parte_1 [...] hanno concluso due contratti d'opera professionale aventi Controparte_2 ad oggetto la nomina ELl'attore a “Direttore Tecnico di Cantiere e Responsabile di
Commessa ” per i cantieri “Restauro, consolidamento statico e realizzazione di un parcheggio interrato multipiano quale struttura annessa al Convento degli
Zoccolanti”(contratto d'appalto Convento degli Zoccolanti) e “ampliamento ELl'impianti di depurazione di Pisa Nord – San Jacopo”, nonché, l'effettiva esecuzione ELle prestazioni professionali analiticamente indicate in narrativa, qui da intendersi per integralmente richiamate e trascritte, condannarsi la Controparte_2 al pagamento in favore ELl'attore ELla somma di € 120.739,00 (oltre
[...]
a oneri accessori e fiscali di legge) ed oltre agli interessi di mora calcolati dal giorno di messa in mora all'effettivo soddisfo, o la diversa somma, minore o anche maggiore, che sarà accertata in corso di causa all'esito ELl'espletanda istruttoria.
Sempre nel merito: rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dalla società, evidentemente inammissibile e comunque infondata anche nel merito per tutte le motivazioni esposte nella memoria ex art. 183 c.p.c., I termine.
Con vittoria di spese e competenze EL presente giudizio oltre al rimborso ELle spese generali di studio di cui all'art 2 EL D.M. 55/2014, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che ne hanno fatto anticipo”.
Si costituiva la quale impugnava e contestava l'atto Controparte_1 di citazione, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità ELla domanda per il mancato esperimento ELla procedura di negoziazione assistita nonché
l'inammissibilità ELla stessa in ragione ELla natura novativa ELla transazione stipulata tra le parti. Nel merito, la convenuta deduceva che: (i) l'attore si è limitato a svolgere solo alcune ELle innumerevoli attività dallo stesso menzionate e, per tali attività, è stato interamente retribuito, avendo la convenuta corrisposto allo stesso la somma di euro 107.578,43, come pattuita e come riconosciuto dal
; (ii) più precisamente, e con riferimento ad entrambe le commesse Pt_1 richiamate, l'attore ha eseguito esclusivamente la direzione dei lavori,
- 6 - intendendosi per tale le attività di coordinamento e/o supervisione legate alla esecuzione dei lavori, e null'atro; (iii) inoltre, per l'esecuzione dei contratti di appalto, oltre che ELla collaborazione EL OM. , la convenuta si è Pt_1 avvalsa ELla collaborazione di professionisti esperti, tra cui l'Ing. e l'ing. Per_1
oltre ad essersi avvalsa EL costante supporto EL OM. CP_6 [...]
(iv) dunque, le ulteriori somme richieste non sono dovute, così Controparte_3 come errati sono i criteri di calcolo e le tabelle utilizzate;
(v) peraltro, con specifico riguardo all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di
“Ampliamento ELl'impianto di depurazione di Pisa Nord–San Jacopo”, l'attore ha commesso una serie di inadempienze a causa ELle quali la convenuta è risultata destinataria di alcune contestazioni che l'avrebbero costretta, successivamente, alla risoluzione EL contratto di appalto;
(vi) all'attore devono ascriversi anche i ritardi accumulati dalla committente nella erogazione EL primo pagamento;
(vii) per tali ragioni, la convenuta ha subito numerosi danni, sia in termini economici che di immagine, di cui chiede il risarcimento.
Pertanto, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. Preliminarmente, dichiarare la improcedibilità e/o improponibilità ELla domanda.
2. In via gradata e preliminare, accertata e dichiarata la natura novativa ELl'atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 20.3.2017, dichiarare la improponibilità
e/o inammissibilità ELla domanda.
3. Nel merito, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
4. In via riconvenzionale, accertate le responsabilità a carico EL OM. Pt_1
CP
per l'effetto, condannarlo al risarcimento EL danno subito dalla
[...]
oltre che in termini di danno emergente e lucro cessante, Controparte_1 anche in termini di danno all'immagine, da determinarsi secondo giustizia mediante conferimento di incarico ad un CTU, che sin da ora si richiede.
5. Condanna l'attore, anche ai sensi ELl'art. 96 cpc, al pagamento ELle spese di lite gravate di accessori di legge, spese forfetarie, oltre CPA ed IVA come per legge”.
- 7 - Alla prima udienza di comparizione ELle parti, il Giudice allora assegnatario EL ruolo, rigettando la preliminare eccezione di improcedibilità ELla domanda per mancato esperimento ELla procedura di negoziazione assistita, concedeva i termini per il deposito ELle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza EL 10 ottobre 2019, ove veniva ammessa la prova testimoniale e l'interrogatorio formale EL legale rappresentante ELla convenuta. Escussi i testi e interrogato il legale rappresentante ELla convenuta, la causa subiva numerosi rinvii onde consentire alle parti di trovare un accordo. All'esito, dunque, la stessa veniva rinviata per la precisazione ELle conclusioni e, quindi, riservata in decisione all'udienza EL 28.02.2025, previa concessione dei termini per il deposito ELle memorie ex art 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva.
La controversia in esame trae origine dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in forza EL quale l'attore veniva nominato dalla convenuta, con due distinti atti, datati rispettivamente 20 luglio 2011 e 11 aprile 2012, quale
“Direttore Tecnico di Cantiere e Responsabile di Commessa” per la gestione dei seguenti contatti: A) appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di
“ampliamento ELl'impianto di depurazione di Pisa Nord–San jacopo” (di seguito per brevità “appalto ampliamento di Pisa Nord”) il cui cantiere era posto a Pisa, in Via San Jacopo, per un importo complessivo di € 12.964.417,84 oltre iva al
10%; B) Appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di “Restauro consolidamento statico e realizzazione di un parcheggio interrato multipiano quale struttura annessa al Convento degli Zoccolanti”, con cantiere posto in
TO EL RE, per un importo complessivo di € 5.820.000,00 oltre iva al 10%.
Non è, dunque, oggetto di contestazione, essendo appunto provata per tabulas, la circostanza che tra le parti sia intercorso il suddetto rapporto contrattuale e che in forza EL medesimo, a fronte ELl'attività espletata, l'attore abbia ricevuto il pagamento ELla somma complessiva di euro 80.000,00 (oltre oneri accessori e fiscali), di cui euro 60.000,00 (oltre oneri accessori e fiscali) per
- 8 - l'incarico di Direttore Tecnico di Cantiere e Responsabile di Commessa EL cantiere di Pisa Nord/San Jacopo ed euro 20.000,00 (oltre oneri accessori e fiscali) per il medesimo incarico svolto per il cantiere di TO EL RE
(Appalto Convento degli Zoccolanti);
È piuttosto oggetto di contestazione se al OM. spettino o CP_7 meno gli ulteriori compensi richiesti nel presente giudizio, pari ad euro
120.739,00, tenuto conto ELle contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine all'attività effettivamente espletata dall'attore.
Più precisamente, l'attore asserisce di aver svolto, con riferimento ad entrambe le commesse e presso i due cantieri di Pisa e di TO EL RE, le seguenti attività: (i) studio ed elaborazione di tutta la documentazione operativa di cantiere implicante: a) lo studio EL progetto da realizzare;
b) la realizzazione EL programma dei lavori;
c) la determinazione dei budget necessari;
d) la redazione EL piano finanziario per la realizzazione dei lavori;
e) la pianificazione dei singoli interventi in dettaglio;
f) la determinazione ELle disposizioni da impartire ai due capi cantiere;
(ii) lo studio ed elaborazione di tutta la documentazione per la sicurezza di entrambi i cantieri;
(iii) tenuta ELla corrispondenza con i Committenti, con le ditte subappaltatrici e i fornitori;
(iv) visite, con cadenza settimanale, presso il cantiere di Pisa e presso il cantiere di
TO EL RE, ove eseguiva le seguenti attività: a) il controllo ELla documentazione tecnica;
b) la redazione dei verbali;
c) l'esecuzione dei controlli con le direzioni dei lavori;
d) l'esecuzione dei controlli insieme al Coordinatore ELla Sicurezza in Esecuzione (CSE); e) gli incontri con i fornitori e loro valutazione;
f) l'analisi dei costi;
g) le revisioni dei budget;
h) le revisioni EL programma dei lavori;
i) la revisione ELle singole attività per il CSE;
f) controlli con il D.O. strutture e impianti;
(v) riunioni di coordinamento con il Direttore dei Lavori e con il C.S.E.; (vi) trattative per l'acquisto di materiali e trattative contrattuali con i subappaltatori;
(vii) gestione tecnico-economica e legale dei subappaltatori ovvero analisi ELla produzione e ELla contabilità industriale, verificando tutta la documentazione dei subappaltatori ed il controllo ELla
- 9 - contabilità lavori;
(viii) discussione ELla contabilità EL cantiere e ELla commessa;
(ix) riunioni settimanali.
A sostegno di ciò, l'attore depositava gli atti di nomina relativi ad entrambi i contratti di appalto nonché documenti attestanti la sua partecipazione a varie riunioni (cfr. doc. da 3 a 9 prod. parte attrice), ordini effettuati nell'espletamento di tali incarichi (cfr. doc. da 11 a 20 prod. parte attrice) ed ulteriore documentazione, come certificati di pagamento, registri di contabilità, stato avanzamento lavori e comunicazioni tra il e i subappaltatori nel Pt_1 corso ELl'esecuzione ELl'incarico.
A fronte di tanto, l'attore procedeva a calcolare le proprie competenze professionali, come sopra quantificate, ai sensi EL D.M. n. 140/2012, tenuto conto ELla complessità dei cantieri da gestire e ELle numerose attività da svolgersi.
Dal canto suo, replicava che: (i) come Controparte_1 dedotto dallo stesso attore, tra le parti era intervenuto un accordo transattivo (in forza EL quale la convenuta si impegnava a versare al l'importo di euro Pt_1
40.000,00) avente natura novativa, con conseguente inammissibilità ELla domanda;
(ii) l'attore aveva svolto unicamente l'attività di direzione generale, intendendosi per tale le attività di coordinamento e/o supervisione legate alla esecuzione dei lavori, e null'atro (iii) il , dunque, aveva svolto solo alcune Pt_1 ELle attività dal medesimo richiamate, con la conseguenza che a costui è stato interamente corrisposto quanto dovuto in ragione ELl'attività effettivamente espletata;
(iv) l'attore era risultato inadempiente nel corso ELl'esecuzione di tali lavori.
Orbene, rileva anzitutto il Tribunale come l'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 20 marzo 2017, intervenuto durante la pendenza EL giudizio recante R.G. n. 38037/2016 (poi estinto), non ha carattere novativo.
Ed invero, come sottolineato dallo stesso attore, l'art. 6 EL predetto accordo prevede espressamente che “In caso di mancato e/o ritardato pagamento, anche di una soltanto ELle rate previste al precedente art. 3, le Parti ritorneranno automaticamente
- 10 - nelle rispettive posizioni giuridiche che avevano precedentemente alla sottoscrizione ELla presente scrittura, non avendo la stessa alcun effetto novativo, con facoltà EL di Parte_2 promuovere una nuova azione giudiziaria nei confronti ELla A'” (cfr. doc. 30 prod. parte attrice).
Alla luce di quanto esposto, stante l'omesso adempimento da parte ELla convenuta al suddetto accordo, il OM. , in conformità alla suddetta Pt_1 pattuizione, ha correttamente dato avvio al presente giudizio, onde ottenere il pagamento integrale dei compensi allo stesso spettanti.
Analogo accordo conciliativo, sempre privo di natura novativa, interveniva anche nel corso EL presente giudizio. Tuttavia, anche rispetto a tale scrittura la convenuta risultava inadempiente, essendosi limitata a versare, a fronte ELl'importo complessivamente pattuito di euro 40.000,00, esclusivamente la prima ELle quattro rate convenute, per una somma di euro 10.000,00 (cfr. documenti allegati alle note di trattazione scritte ELl'attore depositate per l'udienza EL 9 settembre 2024).
Chiarito ciò, venendo alle contestazioni sollevate dalla convenuta in ordine alle attività effettivamente espletate dall'attore, fermo restando quanto rilevato con riguardo alla produzione documentale fornita sul punto dal OM.
, esse appaiono assolutamente generiche, essendosi Pt_1 Controparte_1 limitata a rilevare che talune attività non sarebbero mai state
[...] espletate dall'attore nonché ad eccepire l'inadempimento di quest'ultimo nell'esecuzione ELle stesse.
Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro né sul piano documentale né tantomeno nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. Con Ed invero, entrambi i testi di parte convenuta (OM. CP_3
e Sig. hanno dichiarato che le attività svolte dal
[...] Testimone_1
ed oggetto di contabilizzazione riguardassero solo il cantiere di Pisa e Pt_1 non anche quello di TO EL RE (cfr. verbale di udienza EL 20.09.2021).
Tali dichiarazioni trovano espressa smentita, oltre che nelle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, di cui si dirà in prosieguo, in una una serie di
- 11 - circostanze, sia documentali che fattuali, come emergenti dalla stessa ricostruzione dei fatti di parte convenuta.
Ed invero, in primo luogo l'attore ha depositato i due atti di nomina ricevuti, relativi ad entrambi i contratti di appalto, sottoscritti dalla stessa
[...]
CP_ e mai contestati. Quest'ultima, peraltro, prima ELle dichiarazioni rese da tali testi, non aveva mai contestato l'espletamento di tale incarico con riferimento al cantiere di TO EL RE, rispetto al quale ha espressamente ammesso di aver provveduto, seppur parzialmente, al pagamento ELle spettanze in favore ELl'attore. A ciò si aggiunga che l'attore ha prodotto in giudizio due ordini relativi al contratto di appalto con cantiere a TO EL RE (cfr. doc. 18 e 19 prod. parte attrice), e ciò ad ulteriore riprova ELl'espletamento ELl'incarico ricevuto.
Ad ogni modo, e più in generale, la convenuta non ha mai specificamente contestato le attività che l'attore asserisce di aver espletato, né tantomeno la documentazione prodotta a supporto, essendosi limitata, in maniera EL tutto vaga e generica, a rilevare come non tutte le attività indicate dal OM. Pt_1 siano state da quest'ultimo effettivamente svolte, omettendo di indicare quali.
Soprattutto, nulla è mai stato eccepito in ordine al mancato svolgimento di attività con riferimento al cantiere di TO EL RE. Sul punto, difatti, anche i capitoli di prova articolati dalla convenuta risultavano piuttosto generici, e nessuno di questi conteneva un elenco ELle attività espletate, né tantomeno i testi hanno fornito opportuni chiarimenti e ELucidazioni in ordine a tale aspetto.
Con riferimento, poi, alle dichiarazioni rese dal teste sig. _1
, quale ex dipendente ELla convenuta, esse non appaiono in alcun modo
[...] attendibili, avendo questi iniziato a lavorare per la società alla fine EL 2012, mentre i fatti di causa riguardano periodi antecedenti.
Viceversa, appaiono maggiormente attendibili, in quanto in linea con la documentazione e con la ricostruzione dei fatti risultante agli atti EL presente giudizio, le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice, OM. il Testimone_2 quale ha confermato, tra le altre cose, che l'attore ha svolto tutte le attività dal
- 12 - medesimo indicate e portate a fondamento ELla pretesa creditoria azionata. Più precisamente, il teste ha dichiarato che l'attore, in qualità di capo commessa e di direttore, ha svolte tutte le attività dal medesimo indicate, riferendo di aver constatato direttamente la presenza ELl'attore presso entrambi i cantieri e nel corso di varie riunioni nonché di essersi continuamente interfacciato con lo stesso nel corso ELl'esecuzione dei lavori di cui ai contratti di appalto (cfr. verbale di udienza EL 28.01.2021).
Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento ai presunti inadempimenti ELl'attore, così come eccepiti dalla convenuta, stante la genericità di tale eccezione e l'assenza di prova a supporto, non potendo considerarsi sufficiente quanto dichiarato dal teste di quest'ultima, che si pone, in ogni caso, in contraddizione con quanto asserito dal teste di parte attrice.
A ciò si aggiunga che, in merito a tali inadempienze o difetti nell'espletamento ELl'attività commissionata, mai alcuna contestazione è stata sollevata dalla convenuta nei confronti ELl'attore, né nel corso EL rapporto contrattuale né tantomeno successivamente, se non direttamente e solo a seguito ELl'introduzione EL presente giudizio.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto ELla genericità ELle contestazioni sollevate dalla convenuta e dei relativi capitoli di prova dalla stessa articolati nonché EL comportamento ELle parti, e considerata, per le suesposte ragioni, l'inattendibilità ELle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte convenuta, a differenza di quelle rese dal teste di parte attrice, che trovano riscontro anche sul piano probatorio documentale (da cui si evince che l'attore abbia posto in essere una serie di attività che vanno oltre la mera direzione dei lavori, altresì attestanti un rapporto continuo con i subappaltatori nel corso ELl'esecuzione ELl'incarico), è da ritenersi fondata la domanda ELl'attore volta ad ottenere la corresponsione degli ulteriori compensi professionali dal medesimo maturati.
Pertanto, in assenza di più specifiche deduzioni e prove contrarie, anche in merito ai parametri utilizzati dall'attore ai fini EL calcolo dei propri compensi
- 13 - professionali, quest'ultimo ha diritto alla corresponsione ELl'importo di euro
120.739,00, cui andrà detratta la somma di euro 10.000,00 (già versata in forza ELl'accordo conciliativo EL 16 aprile 2024 intervenuto tra le parti, poi disatteso dalla convenuta), per un totale di euro 110.739,00, oltre oneri accessori di legge, ed oltre interessi di mora decorrenti dal giorno di ricezione ELla messa in mora
(13.05.2015) sino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene, invece, alla domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, questa è infondata e, pertanto, andrà rigettata.
Ed invero, chiedeva il risarcimento dei Controparte_1 danni patiti a causa di una serie di inadempienze commesse dall'attore con specifico riguardo all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di
“Ampliamento ELl'impianto di depurazione di Pisa Nord–San Jacopo”, per le quali la convenuta sarebbe risultata destinataria di alcune contestazioni che l'avrebbero costretta, successivamente, alla risoluzione EL contratto di appalto nonché a causa di taluni ritardi accumulati dalla committente nella erogazione EL primo pagamento, imputabili al OM. . Pt_1
Ribadisce, anzitutto, il Tribunale come non vi sia prova, agli atti EL presente giudizio, circa la sussistenza di dette inadempienze, in alcun modo specificate, se non dedotte in maniera assolutamente generica.
Peraltro, neppure è stata fornita prova circa l'imputabilità di detti ritardi e contestazioni (e ELla conseguente risoluzione EL contratto di appalto) a negligenze ELl'attore nell'esecuzione ELl'incarico commissionatogli, non potendo considerarsi a tal fine sufficienti le lettere di contestazione indirizzate unicamente alla convenuta, in assenza di qualsivoglia elemento da cui ricavare tale nesso.
Ad ogni buon conto, la convenuta non ha provato né tantomeno quantificato i danni asseritamente subiti, con la conseguenza che la richiesta
C.T.U. non poteva che essere respinta, stante il carattere meramente esplorativo ELla stessa.
- 14 - Il mancato deposito, da parte ELla convenuta, tanto ELle conclusionali quanto ELle memorie di replica, comporta, peraltro, la mancata riproposizione ELle richieste istruttorie, che devono intendersi come rinunciate dalla convenuta.
Per quanto concerne le spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore ELla causa, e ritenuta la stessa di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore;
2) Per l'effetto, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di , ELla somma di euro 110.739,00, oltre Parte_1 oneri e accessori di legge, ed oltre interessi di mora decorrenti dal giorno di ricezione ELla messa in mora (13.05.2015) sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna al pagamento ELle spese di Controparte_1 lite, in favore ELl'attore, che si liquidano in euro 786,00, per spese, ed euro 14.103,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura EL 15% di detto compenso, da distrarsi in favore ELl'avv.to Giuseppe Summo per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli,01/09/ 2025
Il GOP
dott. Paolo Madonna
- 15 -