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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20.5.2025
Causa n. 2593/2024
Ad ore 10 compare per la parte convenuta l'avv. Ferrarello
Nessuno compare per la parte ricorrente
Il procuratore della parte discute la causa e conclude come in atti,
insistendo in particolare nella declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione, nonché in tutte le altre eccezioni istanze e deduzioni di cui alla memoria.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 20.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2593 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 06/11/2024 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANATO Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico Email_1
contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio del funzionario avv. FERRARELLO ELENA, ex lege domiciliato a , Via CP_1
Filopanti , 3 presso l' t) Controparte_1 Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 6.11.2024 ha proposto opposizione all'ordinanza- Parte_1
ingiunzione n. 430/2024 con la quale è stato ingiunto ad il pagamento quale Parte_1
sanzione amministrativa di Euro 60.738,17.
Con
2.Si è costituito l' di eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in CP_1 quanto tardivo e l'infondatezza nel merito dell'opposizione.
3.All'udienza del 20.5.2025, in assenza del difensore di parte ricorrente, il giudice ha invitato la parte resistente a precisare le conclusioni e si è ritirato in camera di consiglio, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente. Con
4. L'eccezione preliminare dell' è fondata.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso (deve presumersi che la data di notifica indicata nell'atto introduttivo del 7.10.2024 sia quella dell'effettivo ritiro del plico raccomandato),
l'ordinanza ingiunzione opposta risulta essere stata notificata a mezzo del servizio postale con plico spedito il 9.9.2024, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza il 24.9.2024, all'esito del decorso di dieci giorni (art. 8 L. 890/1982) dal deposito nell'ufficio postale e dalla spedizione
1 della comunicazione del predetto avvenuto deposito (CAD), con raccomandata del 13.9.2024,
Con debitamente documentato (doc. 11 ).
Il ricorso, come rilevato è stato depositato il 6.11.2024, ossia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma 6, L. 150/2011 e quindi ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, il giudice deve dichiarare il ricorso inammissibile con sentenza, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in ragione della natura
(giudizio di cognizione innanzi al tribunale) e del valore della controversia (scaglione 52.000-
260.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale senza istruttoria in unica udienza, su questioni preliminari), secondo i parametri di cui al DM
55/14 s.m.i. Deve applicarsi la riduzione di cui all'art. 9 Dlgs 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in Euro 3.374,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, già ridotti del 20%.
Verona, 20.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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