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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
09/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1722/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
n.q. di erede di (Avv.ta SORGI Parte_1 Persona_1
ROBERTA)
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c.)
(CONTUMACE) Controparte_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_3
liquidate complessivamente in euro 4.637,00, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.ta
Roberta Sorgi ex art. 93 c.p.c.;
◊ compensa le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 14/02/2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio il e l' premettendo: che il defunto sig. era stato in CP_4 CP_3 Per_1
servizio presso l'Istituto Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia fino al
01/07/2018, anno di cessazione del rapporto di lavoro;
che lo stesso, in data
21/09/2018, presentava, tramite il Patronato domanda al fine di CP_5
ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi della L. 335/95; che con sentenza n. 120/2022 del 08/02/2022 la Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, gli riconosceva il diritto a percepire la suddetta pensione;
che, nonostante fossero trascorsi oltre ventiquattro mesi,
nulla era stato corrisposto a titolo di TFS e ne mancava ancora la quantificazione;
che, chiesti chiarimenti, in data 10/11/2022, per il tramite del Patronato CP_5
con comunicazione del 14/11/2022 l' la informava che non risultava CP_3
trasmessa da parte dell'amministrazione di appartenenza la documentazione necessaria per la liquidazione del TFS. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva di “…condannare il in persona del Controparte_1
suo Ministro pro tempore, a trasmettere all' la documentazione utile a CP_3
quest'ultimo al fine della liquidazione del TFS spettante al defunto Sig. , Per_1
oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
altresì condannare l' alla CP_3
liquidazione del TFS oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria così come
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro determinato dalla delibera dell'Amministrazione…”.
Il , in ottemperanza a quanto disposto dal Controparte_1
Giudice con ordinanze del 10/07/2023 e 21/03/2024, depositava in data
14/05/2024 corrispondenza intercorsa con l' CP_3
Successivamente, con le note ex art. 127 ter c.p.c del 14/05/2025, la ricorrente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere in ragione della liquidazione del TFS da parte dell' nel mese di ottobre 2024 e chiedeva la solidale CP_3
condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
◊
Alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente è evidentemente venuta meno nel corso del giudizio ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. 11/09/1996, n. 8219). Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Come precisato in giurisprudenza,
infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito
…” (cfr., ex multis, Cass. 22650/08).
Ma quanto meno ai fini del regolamento delle spese secondo soccombenza cd.
virtuale non può non tenersi conto, alla luce della documentazione acquisita nel corso del giudizio, della totale estraneità alla vicenda per cui è causa del
[...]
, poiché “il sig. non ha prestato alcun servizio Controparte_1 Per_1
con iscrizione alla cassa previdenziale EX ENPAS come dipendente CP_4
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro L'utente ha prestato servizio presso Parte_2
E CONTE VENTIMIGLIA come ultimo ente di appartenenza. Pertanto, è tale
ente che deve eventualmente provvedere a trasmettere i dati utili per il calcolo
della prestazione di fine servizio” (v. nota prodotta dal il CP_3 CP_4
14/05/2024).
Emerge, piuttosto, un comportamento negligente da parte dell' dal CP_3
momento che, all'udienza del 10/06/2024, il Funzionario responsabile dott.
chiariva che “la pec relativa alla fine servizio è pervenuta Persona_2
all'Istituto il 19/07/2019” e dichiarava tuttavia “di avere provveduto solo adesso
alla quantificazione del TFS…”. E se, nella precedente comunicazione del
14/11/2022 l' aveva già segnalato che ancora all'epoca “non risulta[va] CP_3
trasmessa da parte dell'amministrazione di appartenenza la documentazione
necessaria per la liquidazione del TFS”, non risulta che l' si sia in qualche CP_2
modo mai attivato per sollecitarne la trasmissione ed appare invece evidente che alla definizione della pratica si sia pervenuti solo dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Conseguentemente poste solo in carico all'istituto previdenziale le spese di lite e liquidatele avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 per le cause previdenziali di valore indeterminabile, la compensazione delle spese processuali relative al scaturisce dalla circostanza che questo non ha neppure CP_4
articolato difese ed eccezioni attraverso una memoria di costituzione ma si è
limitato a depositare una nota di accompagnamento ai documenti richiesti dal
Giudice.
◊
Così deciso in Palermo, il 10/06/2025.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
09/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 1722/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
n.q. di erede di (Avv.ta SORGI Parte_1 Persona_1
ROBERTA)
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO Controparte_1
ex art. 417 bis c.p.c.)
(CONTUMACE) Controparte_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_3
liquidate complessivamente in euro 4.637,00, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.ta
Roberta Sorgi ex art. 93 c.p.c.;
◊ compensa le restanti spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 14/02/2023 la ricorrente ha convenuto in giudizio il e l' premettendo: che il defunto sig. era stato in CP_4 CP_3 Per_1
servizio presso l'Istituto Principe di Palagonia e Conte Ventimiglia fino al
01/07/2018, anno di cessazione del rapporto di lavoro;
che lo stesso, in data
21/09/2018, presentava, tramite il Patronato domanda al fine di CP_5
ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ai sensi della L. 335/95; che con sentenza n. 120/2022 del 08/02/2022 la Corte dei Conti,
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, gli riconosceva il diritto a percepire la suddetta pensione;
che, nonostante fossero trascorsi oltre ventiquattro mesi,
nulla era stato corrisposto a titolo di TFS e ne mancava ancora la quantificazione;
che, chiesti chiarimenti, in data 10/11/2022, per il tramite del Patronato CP_5
con comunicazione del 14/11/2022 l' la informava che non risultava CP_3
trasmessa da parte dell'amministrazione di appartenenza la documentazione necessaria per la liquidazione del TFS. Sulla scorta di tali premesse la ricorrente chiedeva di “…condannare il in persona del Controparte_1
suo Ministro pro tempore, a trasmettere all' la documentazione utile a CP_3
quest'ultimo al fine della liquidazione del TFS spettante al defunto Sig. , Per_1
oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria;
altresì condannare l' alla CP_3
liquidazione del TFS oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria così come
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro determinato dalla delibera dell'Amministrazione…”.
Il , in ottemperanza a quanto disposto dal Controparte_1
Giudice con ordinanze del 10/07/2023 e 21/03/2024, depositava in data
14/05/2024 corrispondenza intercorsa con l' CP_3
Successivamente, con le note ex art. 127 ter c.p.c del 14/05/2025, la ricorrente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere in ragione della liquidazione del TFS da parte dell' nel mese di ottobre 2024 e chiedeva la solidale CP_3
condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
◊
Alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente è evidentemente venuta meno nel corso del giudizio ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. 11/09/1996, n. 8219). Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Come precisato in giurisprudenza,
infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della
sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio,
postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il
venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito
…” (cfr., ex multis, Cass. 22650/08).
Ma quanto meno ai fini del regolamento delle spese secondo soccombenza cd.
virtuale non può non tenersi conto, alla luce della documentazione acquisita nel corso del giudizio, della totale estraneità alla vicenda per cui è causa del
[...]
, poiché “il sig. non ha prestato alcun servizio Controparte_1 Per_1
con iscrizione alla cassa previdenziale EX ENPAS come dipendente CP_4
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro L'utente ha prestato servizio presso Parte_2
E CONTE VENTIMIGLIA come ultimo ente di appartenenza. Pertanto, è tale
ente che deve eventualmente provvedere a trasmettere i dati utili per il calcolo
della prestazione di fine servizio” (v. nota prodotta dal il CP_3 CP_4
14/05/2024).
Emerge, piuttosto, un comportamento negligente da parte dell' dal CP_3
momento che, all'udienza del 10/06/2024, il Funzionario responsabile dott.
chiariva che “la pec relativa alla fine servizio è pervenuta Persona_2
all'Istituto il 19/07/2019” e dichiarava tuttavia “di avere provveduto solo adesso
alla quantificazione del TFS…”. E se, nella precedente comunicazione del
14/11/2022 l' aveva già segnalato che ancora all'epoca “non risulta[va] CP_3
trasmessa da parte dell'amministrazione di appartenenza la documentazione
necessaria per la liquidazione del TFS”, non risulta che l' si sia in qualche CP_2
modo mai attivato per sollecitarne la trasmissione ed appare invece evidente che alla definizione della pratica si sia pervenuti solo dopo l'instaurazione del presente giudizio.
Conseguentemente poste solo in carico all'istituto previdenziale le spese di lite e liquidatele avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 per le cause previdenziali di valore indeterminabile, la compensazione delle spese processuali relative al scaturisce dalla circostanza che questo non ha neppure CP_4
articolato difese ed eccezioni attraverso una memoria di costituzione ma si è
limitato a depositare una nota di accompagnamento ai documenti richiesti dal
Giudice.
◊
Così deciso in Palermo, il 10/06/2025.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro