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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1579/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 in data 28/05/2018 al numero 1579/2018 R.G., avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 197/2018 del Giudice di Pace di
Potenza, pubblicata in data 29/03/2018
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Luigi Lozzini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla
Via San Remo n. 154;
APPELLANTE
E residente in [...]
21;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Dario Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Mazzini n. 51;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 1579/2018 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e al fine di conseguire la riforma della CP Controparte_1 sentenza n. 197/2018 del Giudice di Pace di Potenza, pubblicata in data
29/03/2018, con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda attorea sulla scorta delle conclusioni della C.T.U. che aveva escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
1.1. Nello specifico, la controversia involgeva il sinistro stradale verificatosi in data 25/11/2016 in Potenza, allorquando l'autovettura Smat
Two tg. DE 118 NT, di proprietà dell'odierna appellante e assicurata per la r.c.a. con la mentre era ferma allo stop che immetteva Controparte_2 su via della Fisica, veniva tamponata dall'autovettura Alfa Romeo 159 tg.
DD 135 GG di proprietà del sig. e nell'occasione Controparte_1 condotta dal sig. . Parte_2
1.2. L'appellante, con un unico motivo, contestava l'avversa sentenza nella parte in cui aveva omesso ogni motivazione circa le puntuali contestazioni mosse alla CTU espletata.
1.3. In ragione di tanto, con l'appello venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e documentazione che tutte si impugnano e disconoscono, in riforma dell'impugnata sentenza n.197/18, resa dal
Giudice di Pace di Potenza, cosi provvedere: 1) Dichiarare e ritenere unico responsabile del sinistro de quo il sig. , conducente Parte_2
l'autovettura Alfa 159 tg. DD 135 GG e, per l'effetto, condannare CP
, in persona del legale rappresentante p.t, al risarcimento dei danni,
[...] in favore dell'istante, nella misura complessiva di € 3.734,56 come meglio specificato in premessa, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi nella misura legale sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo soddisfo, e comunque, in ogni caso, nei limiti di competenza del giudice adito. 2) Condannare, altresì, la
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convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_2 rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e la relativa infondatezza, concludendo per il relativo rigetto.
Rimaneva, invece, contumace l'appellato Controparte_1
3. Rinnovata l'istruttoria attraverso una nuova CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/04/2025 e, all'esito, rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Operata tale premessa in punto di fatto, è d'uopo anzitutto evidenziare come, a dispetto di quanto eccepito dall'appellato, l'impugnazione di cui si discute nella presente sede è da ritenersi rispettosa del dettame di cui all'art. 342 c.p.c. e, pertanto, è ammissibile.
4.1. È noto che la norma da ultimo citata prescrive, a pena appunto di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel ritenere che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015).
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Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali
è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017;
Cass. 24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
4.2. Orbene, calando i suesposti parametri al caso di specie, deve rilevarsi come emerga, in seno all'atto di citazione, una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e dei relativi motivi, perfettamente evincibili, questi ultimi, dal tenore delle doglianze mosse al provvedimento di primo grado;
onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass.
21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata (la quale, peraltro, non ha mancato di espletare attività difensive volte a contestare le ragioni dell'avverso gravame, dando conto, dunque,
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della sua piena comprensibilità) e, specularmente, l'ammissibilità della spiegata impugnazione sotto tale profilo.
5. Venendo al merito, l'appello si palesa fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Il primo giudice ha rigettato la domanda avanzata da – Parte_1 volta a conseguire il risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà – sul presupposto della mancata prova della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro, giungendo a tale conclusione in totale adesione delle risultanze della consulenza d'ufficio espletata.
6.1. Invero, è indubbio, che in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 06/06/2024, n. 15804), anche perché l'adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio è espressione della sua discrezionalità nella valutazione delle prove (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/04/2025, n.
9765).
È, però, altrettanto indubbio che, ove le censure all'elaborato peritale si rivelino puntuali e specifiche, ovvero evidenzino la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3957; Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 06/06/2024, n. 15804); altrimenti a dirsi, “Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (così, in massima, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/11/2023, n. 32069; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024).
5 Proc. n. 1579/2018 R.G.
6.2. Nel caso di specie, il primo giudice è incorso nel vizio motivazionale poc'anzi enucleato, avendo acriticamente aderito alle conclusioni rese dal
CTU senza offrire alcuno spunto motivazionale in merito alle puntuali e precise osservazioni rese nell'interesse della parte attrice (oggi appellante), volte fondatamente ad escludere il debito crisma di scientificità alle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata, che pertanto va riformata,
a ciò conseguendo la necessità di vagliare nuovamente la domanda attorea.
7. A tal fine, non è revocabile in dubbio, in ragione di quanto si desume dagli atti di causa, la responsabilità dell'appellato Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa, essendo stato dimostrato il tamponamento, da parte di quest'ultimo, del veicolo attoreo.
7.1. Tanto sia attraverso l'espletamento della prova testimoniale a mezzo del teste attoreo (il quale, all'udienza del 21/10/2017, Testimone_1 confermava l'intervenuto tamponamento, chiarendo di avervi assistito personalmente) sia in ragione di quanto desumibile dal modulo C.A.I., sottoscritto dai conducenti.
Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese nel contesto di un modulo C.A.I. a doppia firma, soccorre il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessita che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv.
647181 – 01)” [in tali termini Cass. sentenza n. 2438 del 25 gennaio 2024, in parte motiva].
In sostanza, qualora la parte controinteressata non dimostri una dinamica alternativa del sinistro, incompatibile con le dichiarazioni rese in seno al
CAI, queste ultime, lungi dal costituire una confessione (e dunque prova legale), assurgono al rango di elemento presuntivo oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733,
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terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(v. Cass. S.U. sentenza 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. Sez. 3, sent. n.
15881 del 2013; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Nel caso di specie, non solo le dichiarazioni rese nel modulo hanno trovato conferma in sede testimoniale, ma la stessa condotta processuale dell'assicurazione consente di ritenere provato l'an debeatur, essendosi la difesa dell'assicuratore limitata a contestare la compatibilità tra i danni pretesi con le modalità del sinistro e la relativa quantificazione, senza avversare, però, il fatto storico, che pertanto può ritenersi provato anche in ragione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
7.2. Sicché, raggiunta la prova dell'effettivo tamponamento, soccorre il consolidato principio per cui, in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 12663 del 09/05/2024), a ciò conseguendo che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il tamponante resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021; Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6193 del
18/03/2014).
7.3. Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova circa la sussistenza di cause non imputabili determinative del tamponamento, deve riconoscersi la sussistenza della responsabilità esclusiva a carico dell'appellato Controparte_1
8. Ciò chiarito quanto all'allocazione della responsabilità nella causazione del sinistro, l'accertamento della compatibilità del danno riportato dal veicolo dell'appellante con le modalità dell'evento può ritenersi raggiunto in ragione delle risultanze della CTU espletata nel
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presente grado di giudizio, che si condividono in quanto congruamente motivate e immuni da vizi logici, metodologici o giuridici.
In particolare, il consulente ha testualmente affermato che “dall'analisi della documentazione fotografica risulta che il veicolo smart fortwo targata DE 118 NT presenta dei danni ad un'altezza variabile fra i 50 cm
e i 60 cm, quindi compatibili con le dimensioni delle tracce di impatto sul veicolo Alfa Romeo 159 tg.DD 135 GG ad altezza variabile fra i 60 ed i 70 cm”, chiarendo – ad ulteriore avallo di tale conclusione – che: a) i danni presenti sulla Smart Fortwo riguardano la parte posteriore e sono perfettamente compatibili con un urto da tamponamento;
b) l'altezza dei danni (variabile fra i 50 e 60 cm sulla smart) è compatibile con le tracce di impatto riscontrate sull'Alfa Romeo 159 (altezza variabile fra i 60 e 70 cm);
c) le traiettorie di impatto ricostruite sono assolutamente compatibili con i danni riportati dal veicolo, come dimostrato nell'elaborato grafico allegato alla c.t.u. (“sono state individuate sul posto e riportate sulla foto aerea le traiettorie d'impatto che sono assolutamente compatibili con i danni riportati dal veicolo (allegato 1).”
Né tali conclusioni sono state smentite dalle osservazioni rese dal CTP della compagnia assicurativa, alla quale il CTU ha offerto puntuale riscontro osservando (condivisibilmente) come la documentazione in atti, anche a prescindere dalla ispezione dei veicoli, consentisse una puntuale valutazione sia della compatibilità che della misura dei danni (e tale asserzione può ritenersi corretta, essendo stata versata in atti ampia documentazione fotografica), altresì puntualizzando le voci di costo relative alla manodopera e documentando l'inoltro della bozza a tutte le parti in causa.
9. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, il CTU ha quantificato il danno (nella voce relativa ai costi di riparazione) nel complessivo importo di € 3.435,00, importo corrispondente con quello riportato dalla fattura depositata in primo grado dall'appellante.
9.1. Orbene, tale somma può ritenersi congrua in ragione del fatto che
(presenti agli atti le fotografie ritraenti l'effettivo danneggiamento riportato dall'autovettura) non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte dell'appellata, così come (anche nel giudizio di primo grado) non è stata
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mossa una puntuale e specifica contestazione alla fattura riportante il costo della riparazione.
9.2. Al riguardo, questo Tribunale condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, se non costituisce, di per sé, prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, nondimeno può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e/, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
9.3. Nel caso di specie, come detto, la fattura non è stata puntualmente contestata dalla parte a ciò onerata (l'appellante), è stata corroborata da documentazione fotografica ritraente il veicolo danneggiato ed è stata avvalorata, altresì, dall'espletata CTU, onde non può che ritenersi ampiamente provato il quantum debeatur.
9.4. Né risulta preclusivo al riconoscimento di tale somma il dato relativo al riscontrato valore del veicolo alla data del sinistro (quantificato dal CTU in circa € 2.500,00), superiore al costo di riparazione (€ 3.435,00).
9 Proc. n. 1579/2018 R.G.
Al riguardo, se è noto il principio per cui, ai sensi dell'art. 2058 co. 2 c.c., non può onerarsi il danneggiante della reintegrazione in forma specifica
(che, nell'ipotesi di risarcimento del danno patito da un veicolo in seno ad un sinistro stradale, è rappresentato dalla copertura dei costi per la relativa riparazione) «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e
Cass. n. 10196/2022), a ciò ostandovi il carattere della non eccessiva onerosità di cui alla citata norma, deve tenersi presente che non può ritenersi eccessivamente oneroso, nel senso poc'anzi indicato, il risarcimento in forma specifica solo perché il costo delle riparazioni superi il valore del veicolo prima del sinistro, dovendosi piuttosto verificare se il costo delle riparazioni superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo e anche “valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti
o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del
20/04/2023).
In sostanza, non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.
Nel caso di specie non si riscontra la sensibile sproporzione né il notevole distacco tra il valore di mercato del veicolo e i costi della relativa riparazione, onde può darsi corso al risarcimento nei termini anzidetti.
10. In definitiva, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro di causa, di l'appellata Controparte_1 compagnia assicurativa va condannata al risarcimento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 3.435,00, quale danno patrimoniale.
10.1. Nessun importo può, invece, essere riconosciuto a titolo di fermo tecnico: trattandosi di un danno conseguenza – e precisamente di un danno emergente – abbisogna di puntuale prova a carico della parte istante, non essendo un danno in re ipsa (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.
10 Proc. n. 1579/2018 R.G.
27389; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13173 del 15/05/2023), sicché occorre che il proprietario del veicolo alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio patito, consistente ad esempio nella spesa per un mezzo sostitutivo ovvero nella rinuncia forzata a proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Tribunale
Milano sez. X, 22/01/2021, n. 429; Tribunale Crotone, 18/05/2020, n. 428;
Cass. 5447/2020; Cass. 13718/2017; Cass. 20620/2015).
Essendo mancata, nel caso specifico, ogni dimostrazione di tal fatta, la relativa richiesta risarcitoria va disattesa.
10.2. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 3.435,00), devalutata alla data del sinistro
(25/11/2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 25/11/2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
11. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200), con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese delle CTU espletate nei due gradi di giudizio, come già liquidate con separati provvedimenti, possono porsi a carico solidale di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
11 Proc. n. 1579/2018 R.G.
1579/2018 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro di causa, di condanna la società Controparte_1 [...] al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € CP
3.435,00, a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
2. condanna la società e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per onorari ed € 435,75 per spese vive per il primo grado di giudizio, ed € 2.552,00 per onorari, oltre € 188,10 per spese vive, per il grado di appello, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese delle consulenze espletata in entrambi i gradi di giudizio, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 in data 28/05/2018 al numero 1579/2018 R.G., avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 197/2018 del Giudice di Pace di
Potenza, pubblicata in data 29/03/2018
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'Avv.
Luigi Lozzini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla
Via San Remo n. 154;
APPELLANTE
E residente in [...]
21;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Dario Bianchini, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla Via Mazzini n. 51;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 1579/2018 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e al fine di conseguire la riforma della CP Controparte_1 sentenza n. 197/2018 del Giudice di Pace di Potenza, pubblicata in data
29/03/2018, con la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda attorea sulla scorta delle conclusioni della C.T.U. che aveva escluso la compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
1.1. Nello specifico, la controversia involgeva il sinistro stradale verificatosi in data 25/11/2016 in Potenza, allorquando l'autovettura Smat
Two tg. DE 118 NT, di proprietà dell'odierna appellante e assicurata per la r.c.a. con la mentre era ferma allo stop che immetteva Controparte_2 su via della Fisica, veniva tamponata dall'autovettura Alfa Romeo 159 tg.
DD 135 GG di proprietà del sig. e nell'occasione Controparte_1 condotta dal sig. . Parte_2
1.2. L'appellante, con un unico motivo, contestava l'avversa sentenza nella parte in cui aveva omesso ogni motivazione circa le puntuali contestazioni mosse alla CTU espletata.
1.3. In ragione di tanto, con l'appello venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Potenza, respinta ogni contraria istanza, eccezione, difesa e documentazione che tutte si impugnano e disconoscono, in riforma dell'impugnata sentenza n.197/18, resa dal
Giudice di Pace di Potenza, cosi provvedere: 1) Dichiarare e ritenere unico responsabile del sinistro de quo il sig. , conducente Parte_2
l'autovettura Alfa 159 tg. DD 135 GG e, per l'effetto, condannare CP
, in persona del legale rappresentante p.t, al risarcimento dei danni,
[...] in favore dell'istante, nella misura complessiva di € 3.734,56 come meglio specificato in premessa, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi nella misura legale sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo soddisfo, e comunque, in ogni caso, nei limiti di competenza del giudice adito. 2) Condannare, altresì, la
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convenuta , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_2 rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 Controparte_2
c.p.c. e la relativa infondatezza, concludendo per il relativo rigetto.
Rimaneva, invece, contumace l'appellato Controparte_1
3. Rinnovata l'istruttoria attraverso una nuova CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/04/2025 e, all'esito, rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Operata tale premessa in punto di fatto, è d'uopo anzitutto evidenziare come, a dispetto di quanto eccepito dall'appellato, l'impugnazione di cui si discute nella presente sede è da ritenersi rispettosa del dettame di cui all'art. 342 c.p.c. e, pertanto, è ammissibile.
4.1. È noto che la norma da ultimo citata prescrive, a pena appunto di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende impugnare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel ritenere che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015).
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Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali
è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017;
Cass. 24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
4.2. Orbene, calando i suesposti parametri al caso di specie, deve rilevarsi come emerga, in seno all'atto di citazione, una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e dei relativi motivi, perfettamente evincibili, questi ultimi, dal tenore delle doglianze mosse al provvedimento di primo grado;
onde, anche in ragione degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, che nega la necessità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, dell'utilizzo di formule sacramentali o della redazione di un progetto alternativo di sentenza (Cass. sez. lav. 24604/20; S.U. 27199/17), affermando che le motivazioni del gravame possono trarsi dal contesto complessivo dell'atto (Cass.
21504/20), deriva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla parte appellata (la quale, peraltro, non ha mancato di espletare attività difensive volte a contestare le ragioni dell'avverso gravame, dando conto, dunque,
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della sua piena comprensibilità) e, specularmente, l'ammissibilità della spiegata impugnazione sotto tale profilo.
5. Venendo al merito, l'appello si palesa fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Il primo giudice ha rigettato la domanda avanzata da – Parte_1 volta a conseguire il risarcimento dei danni materiali riportati dal veicolo di sua proprietà – sul presupposto della mancata prova della compatibilità dei danni riportati dai veicoli coinvolti con la dinamica del sinistro, giungendo a tale conclusione in totale adesione delle risultanze della consulenza d'ufficio espletata.
6.1. Invero, è indubbio, che in via generale, il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 06/06/2024, n. 15804), anche perché l'adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio è espressione della sua discrezionalità nella valutazione delle prove (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/04/2025, n.
9765).
È, però, altrettanto indubbio che, ove le censure all'elaborato peritale si rivelino puntuali e specifiche, ovvero evidenzino la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/02/2024, n. 3957; Cass. civ.,
Sez. I, Sentenza, 06/06/2024, n. 15804); altrimenti a dirsi, “Qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione” (così, in massima, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/11/2023, n. 32069; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024).
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6.2. Nel caso di specie, il primo giudice è incorso nel vizio motivazionale poc'anzi enucleato, avendo acriticamente aderito alle conclusioni rese dal
CTU senza offrire alcuno spunto motivazionale in merito alle puntuali e precise osservazioni rese nell'interesse della parte attrice (oggi appellante), volte fondatamente ad escludere il debito crisma di scientificità alle conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio.
Ne consegue la nullità della sentenza impugnata, che pertanto va riformata,
a ciò conseguendo la necessità di vagliare nuovamente la domanda attorea.
7. A tal fine, non è revocabile in dubbio, in ragione di quanto si desume dagli atti di causa, la responsabilità dell'appellato Controparte_1 nella causazione del sinistro per cui è causa, essendo stato dimostrato il tamponamento, da parte di quest'ultimo, del veicolo attoreo.
7.1. Tanto sia attraverso l'espletamento della prova testimoniale a mezzo del teste attoreo (il quale, all'udienza del 21/10/2017, Testimone_1 confermava l'intervenuto tamponamento, chiarendo di avervi assistito personalmente) sia in ragione di quanto desumibile dal modulo C.A.I., sottoscritto dai conducenti.
Quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese nel contesto di un modulo C.A.I. a doppia firma, soccorre il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come già previsto dall'art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessita che il giudice del merito ne spieghi le ragioni (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 29146 del 06/12/2017, Rv.
647181 – 01)” [in tali termini Cass. sentenza n. 2438 del 25 gennaio 2024, in parte motiva].
In sostanza, qualora la parte controinteressata non dimostri una dinamica alternativa del sinistro, incompatibile con le dichiarazioni rese in seno al
CAI, queste ultime, lungi dal costituire una confessione (e dunque prova legale), assurgono al rango di elemento presuntivo oggetto, comunque, di libera valutazione nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 2733,
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terzo comma, cod. civ., e dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(v. Cass. S.U. sentenza 5 maggio 2006, n. 10311; Cass. Sez. 3, sent. n.
15881 del 2013; Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25468).
Nel caso di specie, non solo le dichiarazioni rese nel modulo hanno trovato conferma in sede testimoniale, ma la stessa condotta processuale dell'assicurazione consente di ritenere provato l'an debeatur, essendosi la difesa dell'assicuratore limitata a contestare la compatibilità tra i danni pretesi con le modalità del sinistro e la relativa quantificazione, senza avversare, però, il fatto storico, che pertanto può ritenersi provato anche in ragione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.
7.2. Sicché, raggiunta la prova dell'effettivo tamponamento, soccorre il consolidato principio per cui, in tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 12663 del 09/05/2024), a ciò conseguendo che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., il tamponante resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021; Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6193 del
18/03/2014).
7.3. Nel caso di specie, non essendo stata fornita alcuna prova circa la sussistenza di cause non imputabili determinative del tamponamento, deve riconoscersi la sussistenza della responsabilità esclusiva a carico dell'appellato Controparte_1
8. Ciò chiarito quanto all'allocazione della responsabilità nella causazione del sinistro, l'accertamento della compatibilità del danno riportato dal veicolo dell'appellante con le modalità dell'evento può ritenersi raggiunto in ragione delle risultanze della CTU espletata nel
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presente grado di giudizio, che si condividono in quanto congruamente motivate e immuni da vizi logici, metodologici o giuridici.
In particolare, il consulente ha testualmente affermato che “dall'analisi della documentazione fotografica risulta che il veicolo smart fortwo targata DE 118 NT presenta dei danni ad un'altezza variabile fra i 50 cm
e i 60 cm, quindi compatibili con le dimensioni delle tracce di impatto sul veicolo Alfa Romeo 159 tg.DD 135 GG ad altezza variabile fra i 60 ed i 70 cm”, chiarendo – ad ulteriore avallo di tale conclusione – che: a) i danni presenti sulla Smart Fortwo riguardano la parte posteriore e sono perfettamente compatibili con un urto da tamponamento;
b) l'altezza dei danni (variabile fra i 50 e 60 cm sulla smart) è compatibile con le tracce di impatto riscontrate sull'Alfa Romeo 159 (altezza variabile fra i 60 e 70 cm);
c) le traiettorie di impatto ricostruite sono assolutamente compatibili con i danni riportati dal veicolo, come dimostrato nell'elaborato grafico allegato alla c.t.u. (“sono state individuate sul posto e riportate sulla foto aerea le traiettorie d'impatto che sono assolutamente compatibili con i danni riportati dal veicolo (allegato 1).”
Né tali conclusioni sono state smentite dalle osservazioni rese dal CTP della compagnia assicurativa, alla quale il CTU ha offerto puntuale riscontro osservando (condivisibilmente) come la documentazione in atti, anche a prescindere dalla ispezione dei veicoli, consentisse una puntuale valutazione sia della compatibilità che della misura dei danni (e tale asserzione può ritenersi corretta, essendo stata versata in atti ampia documentazione fotografica), altresì puntualizzando le voci di costo relative alla manodopera e documentando l'inoltro della bozza a tutte le parti in causa.
9. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, il CTU ha quantificato il danno (nella voce relativa ai costi di riparazione) nel complessivo importo di € 3.435,00, importo corrispondente con quello riportato dalla fattura depositata in primo grado dall'appellante.
9.1. Orbene, tale somma può ritenersi congrua in ragione del fatto che
(presenti agli atti le fotografie ritraenti l'effettivo danneggiamento riportato dall'autovettura) non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte dell'appellata, così come (anche nel giudizio di primo grado) non è stata
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mossa una puntuale e specifica contestazione alla fattura riportante il costo della riparazione.
9.2. Al riguardo, questo Tribunale condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, se non costituisce, di per sé, prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, nondimeno può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e/, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
9.3. Nel caso di specie, come detto, la fattura non è stata puntualmente contestata dalla parte a ciò onerata (l'appellante), è stata corroborata da documentazione fotografica ritraente il veicolo danneggiato ed è stata avvalorata, altresì, dall'espletata CTU, onde non può che ritenersi ampiamente provato il quantum debeatur.
9.4. Né risulta preclusivo al riconoscimento di tale somma il dato relativo al riscontrato valore del veicolo alla data del sinistro (quantificato dal CTU in circa € 2.500,00), superiore al costo di riparazione (€ 3.435,00).
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Al riguardo, se è noto il principio per cui, ai sensi dell'art. 2058 co. 2 c.c., non può onerarsi il danneggiante della reintegrazione in forma specifica
(che, nell'ipotesi di risarcimento del danno patito da un veicolo in seno ad un sinistro stradale, è rappresentato dalla copertura dei costi per la relativa riparazione) «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo» (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e
Cass. n. 10196/2022), a ciò ostandovi il carattere della non eccessiva onerosità di cui alla citata norma, deve tenersi presente che non può ritenersi eccessivamente oneroso, nel senso poc'anzi indicato, il risarcimento in forma specifica solo perché il costo delle riparazioni superi il valore del veicolo prima del sinistro, dovendosi piuttosto verificare se il costo delle riparazioni superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo e anche “valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti
o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del
20/04/2023).
In sostanza, non basta una semplice riparazione antieconomica per giustificare il risarcimento per equivalente, ma è necessaria una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.
Nel caso di specie non si riscontra la sensibile sproporzione né il notevole distacco tra il valore di mercato del veicolo e i costi della relativa riparazione, onde può darsi corso al risarcimento nei termini anzidetti.
10. In definitiva, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro di causa, di l'appellata Controparte_1 compagnia assicurativa va condannata al risarcimento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 3.435,00, quale danno patrimoniale.
10.1. Nessun importo può, invece, essere riconosciuto a titolo di fermo tecnico: trattandosi di un danno conseguenza – e precisamente di un danno emergente – abbisogna di puntuale prova a carico della parte istante, non essendo un danno in re ipsa (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.
10 Proc. n. 1579/2018 R.G.
27389; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13173 del 15/05/2023), sicché occorre che il proprietario del veicolo alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio patito, consistente ad esempio nella spesa per un mezzo sostitutivo ovvero nella rinuncia forzata a proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Tribunale
Milano sez. X, 22/01/2021, n. 429; Tribunale Crotone, 18/05/2020, n. 428;
Cass. 5447/2020; Cass. 13718/2017; Cass. 20620/2015).
Essendo mancata, nel caso specifico, ogni dimostrazione di tal fatta, la relativa richiesta risarcitoria va disattesa.
10.2. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 3.435,00), devalutata alla data del sinistro
(25/11/2016) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 25/11/2016 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
11. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum
(scaglione da € 1.101 a € 5.200), con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese delle CTU espletate nei due gradi di giudizio, come già liquidate con separati provvedimenti, possono porsi a carico solidale di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
11 Proc. n. 1579/2018 R.G.
1579/2018 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro di causa, di condanna la società Controparte_1 [...] al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € CP
3.435,00, a titolo di risarcimento del danno subito, oltre interessi legali su tale importo, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre i soli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;
2. condanna la società e in Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per onorari ed € 435,75 per spese vive per il primo grado di giudizio, ed € 2.552,00 per onorari, oltre € 188,10 per spese vive, per il grado di appello, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. pone le spese delle consulenze espletata in entrambi i gradi di giudizio, come già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 08/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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