TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2675/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Mariangela BASCO presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in
Aprilia (LT) alla via Giuseppe di Vittorio n. 10
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario BOMPAN ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Latina via Carducci n.7;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 14 aprile 2025 e parte opposta come da note scritte in data 14 aprile 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 7 maggio 2018 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1071/2018 emesso dal
[...]
Tribunale di Latina con il quale veniva ingiunto alla società alla Sig.ra Parte_2 ed Sig. il pagamento della somma di € 134.409,25 in Parte_2 Parte_1 favore di deducendo: Controparte_1
a) nel 2012 la società concludeva un contratto di Parte_2
locazione finanziaria con la società EA (contratto n. 01037684/001) avente ad oggetto un capannone industriale sito in Aprilia, Via delle Valli. La signora
[...] rilasciava poi fideiussione personale così come anche l'opposto Sig. Pt_2
(socio fondatore e parte del collegio sindacale della Banca Controparte_1
Popolare di Aprilia poi divenuta Bper), la sig.ra moglie Persona_1 dell'opposto e figlio della Sig.ra e nipote Persona_2 Parte_2
dell'opposto;
b) a garanzia del debito, la banca Bper rilasciava fideiussione bancaria n. 06053567 per l'importo di € 200.000,00 e a garanzia di questa l'opposto costituiva in pegno alcuni titoli;
c) a seguito dell'inadempimento della la società EA escuteva la Pt_2
fideiussione ed in conseguenza la Bper disponeva la liquidazione dei titoli costituiti in pegno dal Sig. per € 134.409,25 il quale tentava poi di Controparte_1 recuperare dette somme ma senza esito ed agiva così in via monitoria;
d) l'acquisizione con atto notarile della carica di socio accomandante del Sig.
[...]
e di socio accomandatario da parte del il quale non aveva mai Pt_3 Parte_1 potuto esercitare tale ruolo poiché nonostante numerosi solleciti inviati alla signora essa non aveva dato informazione in ordine ai debiti societari, alle Parte_2
obbligazioni contrattuali ed alle inadempienze;
e) l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito giacché non vi era prova dell'esistenza della fideiussione bancaria né del presunto pegno in base al quale la banca Bper aveva operato l'escussione dei titoli, pertanto non era provata la pretesa creditoria e neppure il suo ammontare;
f) la contestazione del debito nei confronti della società EA e il suo ammontare giacché l'immobile oggetto di locazione finanziaria era stato restituito ed inoltre il documento n.2 proveniente dalla società EA allegato al ricorso in monitorio non dichiarava per quante mensilità la società era Parte_2
inadempiente ma indicava una generica somma di 124.808 €. Altresì il Sig. Parte_1 non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione né dalla società EA né dalla banca Bper;
g) il dolo e/o la colpa grave della banca Bper e del in quanto essi dovevano Parte_2 eccepire la nullità e/o l'inesistenza totale/parziale del credito e non adempiere all'obbligazione giacché agendo in tal modo avevano pregiudicato le difese della e dell'opponente; Pt_2
h) la richiesta di beneficium excussionis del credito d'iva della in ipotesi di Pt_2
accoglimento delle pretese dell' opposta;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Illustrissimo Sig. Giudice adito, contrariis reiectiis, 1) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1071/2018 RG 904/2018 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e Segg. c.p.c. per
i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, o annullarlo;
o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico;
2) Negare la provvisoria esecutività dell'opposto titolo essendo la presente opposizione infondata ed essendo il presunto credito-del tutto incerto. 3) Nel merito;
per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto, revocare, annullare e porre, nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1071/2018 RG 904/2018 'emesso dal
Tribunale di Latina in danno della società e del Sig. 4) ll tutto con Parte_2 Parte_1 vittoria di spese;
competenze e onorari di giudizio.”
Con comparsa del 26 novembre 2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: a) la contraddittorietà e lacunosità della domanda palesandosi l'atto introduttivo privo di motivi ed in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c ;
b) sulla mancata contestazione del credito della EA, il oltre a non Parte_2 aver alcun titolo per contestare il detto credito, era stato sempre tenuto all'oscuro dalla società e dal dell'azione di recupero coattivo del credito Parte_2 Parte_1
EA, vedendosi sottratta la somma escussa con la fideiussione;
c) l'assurdità della circostanza per la quale il aveva acquistato una quota pari Parte_1
al 33,3 % della società diventando anche socio accomandatario senza conoscere lo stato patrimoniale ed economico della Parte_2
d) la sottoscrizione della Sig.ra del contratto di leasing non in Parte_2
proprio bensì quale legale rappresentante della come si evinceva dalla Parte_2 lettura del contratto stesso allegato al fascicolo monitorio;
e) formulava richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. giacchè nell'opposizione non vi era alcuna contestazione del credito vantato dal né l'opponente promuoveva eccezioni che potevano far sorgere Parte_2
dubbi sulla revoca del decreto ingiuntivo, palesandosi l'opposizione quale meramente dilatoria ed altresì esisteva un pericolo per parte opposta di non veder ripristinato il suo patrimonio intaccato dalla malevola gestione delle attività di e del Pt_2 Parte_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ovvero rigettare nel merito la domanda avanzata da controparte per violazione degli articoli 163 e 164 cpc;
c) nel merito, confermare in toto il decreto ingiuntivo n.1071/2018 e per l'effetto rigettare le avverse e infondate domande;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare che la il Sig. e la Parte_2 Parte_4
Sig.ra sono debitori del Sig. della somma esposta nel Parte_2 Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 134.409,25, oltre quanto disposto nel titolo monitorio opposto
e oltre interessi legali e moratori, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del procedimento de quo;
e) con vittoria di spese e compensi professionali. Con riserva di articolazioni dei mezzi istruttori” All'udienza del 27 novembre 2018, parte opponente chiedeva l'accoglimento di tutte le domande, insistendo nei motivi di opposizione già formulati in atti, contestava la fondatezza delle eccezioni e difese articolate dall'opposto nella comparsa di costituzione;
parte opposta insisteva nelle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si riportavano agli scritti difensivi. Parte opposta insisteva nell'istanza ex art. 648
c.p.c. Parte opponente contestava la fondatezza della domanda ex art. 648 c.p.c., rappresentando che controparte non aveva depositato né il contratto di fideiussione né il contratto di pegno. Parte opposta rappresentava che la mancata produzione dei contratti era superata dalla ulteriore documentazione prodotta sia in sede monitoria che con comparsa di costituzione, proveniente dalla BP. Le parti chiedevano congiuntamente i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, si riservava.
Con ordinanza del 22 dicembre 2018 il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
rilevato che parte opposta aveva formulato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il giudice poteva concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, occorreva altresì verificare che sussistesse un ragionevole fumus del credito, essendo pertanto necessario indagare anche sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
ritenuto che
nel caso di specie i motivi di opposizione non erano fondati su prova scritta, considerato tuttavia che, anche alla luce delle contestazioni effettuate da parte opponente, le argomentazioni e le produzioni documentali di parte opposta non apparivano allo stato idonee ad integrare la presumibile fondatezza del diritto di credito nella misura riconosciuta nel provvedimento monitorio, ai fini e nei termini di cui all'art. 648 c.p.c.; ritenuto pertanto che non ricorrevano gli estremi per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dello stesso;
assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento;
rinviava poi all'udienza del 03/10/2019 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con memorie ex art. 183, comma VI°, c.p.c., primo termine del 23 gennaio 2019 parte opposta ribadiva quanto dedotto. Con memorie ex art. 183, comma VI°, c.p.c., primo termine del 23 gennaio 2019 parte opponente ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art. 183, comma VI°, c.p.c., secondo termine del 21 febbraio 2019 parte opposta ribadiva quanto dedotto e depositava i documenti attestanti le copie delle comunicazioni di variazione del pegno, la copia dell'escussione della garanzia fideiussoria, del contratto di fideiussione e delle variazioni contabili del netto ricavo.
Con memorie ex art 183 6° comma c.p.c. secondo termine del 22 febbraio 2019 parte opponente ribadiva quanto dedotto ed in via istruttoria, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale della Sig.ra sui capitoli di prova ivi indicati. Parte_2
Con memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. terzo termine del 12 marzo 2019 parte opposta precisava che la sig.ra non poteva essere considerata contumace in Parte_2
quanto non era parte del giudizio non essendo mai stata citata dalla avversa difesa che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1071/2018 pertanto era inammissibile la richiesta istruttoria di interpello della stessa.
Con memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. terzo termine del 14 marzo 2019 parte opponente precisava che l'opposto non aveva prodotto documentazione attestante i fatti costitutivi della propria pretesa e si opponeva pertanto all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc richiesto da questo.
All'udienza del 3 ottobre 2019 parte opponente si riportava integralmente alle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., evidenziando che per mero errore aveva richiesto l'interpello della Sig.ra non facente parte del giudizio. Parte opposta insisteva per Pt_2 Parte_2
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti riportandosi ai propri atti. Il Giudice sentite le parti, si riservava.
Con ordinanza del 19 ottobre 2019 il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2019, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, ritenutane la rilevanza, accoglieva l'istanza formulata dalla parte opposta e, per l'effetto, ordinava alla con sede in Modena, via San Carlo, B/20, P. IVA , in CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante P.T., Agenzia di Aprilia, l'esibizione, mediante deposito in cancelleria entro il 20 gennaio 2020, della seguente documentazione: - lettera di costituzione del pegno del 07.12.2012 indirizzata al Sig. e relativa al Controparte_1
rapporto a garanzia n. 480/8108846, comparto titoli, - atto di rilascio di garanzia personale da parte del Sig. in favore della , P.Iva Parte_2 Parte_2 , visto l'art. 95 disp. att. c.p.c., disponeva che la notifica al terzo della presente P.IVA_2
ordinanza fosse effettuata a cura della parte opposta entro il 5 novembre 2019; rinviava poi, per l'esame della documentazione, all'udienza del 6 febbraio 2020
All'udienza del 6 febbraio 2020 parte opposta rilevava che la documentazione acquisita dimostrava la fondatezza della domanda attivata in monitorio, insisteva pertanto nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e chiedeva altresì rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione e contestava la documentazione acquisita perché non vi era prova che la BP avesse escusso la garanzia e che il avesse effettivamente pagato. Parte_2
Inoltre dalla fideiussione del 15 ottobre 2013 si evinceva che il si era obbligato Parte_2
per la sola somma di € 10mila laddove aveva pagato € 134.000,00. Chiedeva pertanto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte opposta rilevava che vi era bonifico in data 14 marzo 2017 prodotto in allegato 9 alla memoria secondo termine 183 che dimostrava che la Banca aveva effettivamente pagato € 134.000,00 in favore di BA
Leasing. Vi era inoltre prova del disinvestimento dei titoli e che il controvalore era stato incassato dalla banca per disporre il predetto pagamento in favore di BA Leasing. Parte opposta rilevava che vi era un'ulteriore fideiussione con la quale il si obbligava Parte_2
fino all'importo di € 200mila in data 31 ottobre 2012. Il Giudice dato atto, si riservava sulla concessione della provvisoria esecuzione
Con ordinanza del 6 febbraio 2020 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, visto l'art. 648 c.p.c.; considerato che la documentazione acquisita con l'ordine di esibizione conferiva prova sufficiente al credito azionato in monitorio e che, nel contempo, l'opposizione spiegata non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava al 6 ottobre 2020 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta;
lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 2 ottobre
2024 e da parte opposta in data 2 ottobre 2024 rilevato che con decreto del Presidente del
Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre un rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 15 aprile 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza Con note di trattazione del 14 aprile 2025 parte opposta ribadiva quanto dedotto e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con note di trattazione del 14 aprile 2025 parte opponente ferma la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione e dell'ordinanza istruttoria, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 14 aprile 2025 e da parte opposta in data 14 aprile
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 12 giugno 2025 così concludendo: “Per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto, e segnatamente per la totale assenza di prova piena circa l'esistenza del diritto di credito azionato, revocare, annullare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1071/2018 RG 904/2018 emesso dal Tribunale di Latina in danno della società e del Sig. Il tutto Parte_2 Parte_1 con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 13 giugno 2025 così concludendo: “confermare in toto il decreto ingiuntivo n.1071/2018 e per l'effetto rigettare le avverse e infondate domande e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la il Sig. Parte_2
e la Sig.ra sono debitori del Sig. della Parte_4 Parte_2 Controparte_1 somma esposta nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 134.409,25, oltre quanto disposto nel titolo monitorio opposto e oltre interessi legali e moratori, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del procedimento de quo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 4 luglio 2025 ribadendo le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta va chiarito che ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, 4° comma, e dall'art.163 c.p.c. l'atto di citazione è nullo se è omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo la giurisprudenza prevalente, l'atto introduttivo privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 163, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione;
tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto (Cassazione civile, sez. lav., 1 luglio 1999,
n. 6714; Cass. civ., Sez. II, 07/03/2006, n.4828). Ad ogni modo “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza
n. 8077 del 22/05/2012)
Va rilevato, infatti, che la nullità dell'atto di citazione deve essere dichiarata nei casi in cui risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015 conf.
Tribunale Trani, 04/12/2018, n.2448). Orbene, nel caso di specie non sussistono i vizi lamentati dal convenuto opposto in ordine agli elementi indicati negli artt. 163 - 164 cpc avendo argomentato controdeduzioni a quanto sostenuto da parte attrice nell'atto di citazione, essendo innegabile che se fossero stati omessi l'oggetto e le ragioni della domanda attorea, il convenuto non avrebbe potuto controdedurre alle avverse prospettazioni Deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente circa il quantum del credito dovuto nei confronti dell'EA giacché con pec del 24 febbraio 2017 indirizzata alla
Bper e all'opponente, EA indicava chiaramente le mensilità non pagate dalla ditta a partire dall'1 ottobre del 2015 allegando documentazione a sostegno di quanto Pt_2
sostenuto.
Risulta infondata inoltre l'eccezione sollevata dall'opponente di dolo o colpa grave della
Bper e dell'opposto per non aver questi eccepito la nullità e/o l'inesistenza totale o parziale del credito poiché, come si evince dal contenuto della fideiussione stipulata dalla banca, all'articolo uno si prevedeva l'adempimento a semplice richiesta scritta senza possibilità di sollevare eccezioni ed anche in caso di opposizione da parte dell'utilizzatore al pagamento fino alla concorrenza dell'importo previsto dall'impegno fideiussorio di ogni somma non puntualmente corrisposta dalla società debitrice, ed espressamente in essa si rinunciava agli effetti degli articoli 1957 cc e alla clausola di sopravvivenza che, in deroga all'art. 1939 c.c., sancisce la validità dell'obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale. Allo stesso modo nella fideiussione omnibus stipulata dall'opposto in data 15 ottobre 2013 vi era contenuta la clausola di pagamento a semplice richiesta e la dispensa della banca dall'agire nei termini di cui all'art 1957 cc. . Sul punto tali condizioni contenute nei due contratti appaiono adeguatamente indicative della volontà dei contraenti di svincolare l'obbligazione principale da quella di garanzia con rinuncia alla facoltà, prevista dall'art. 1945 c.c., di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale. Tali clausole, infatti, assumono rilievo decisivo per la qualificazione del negozio di garanzia come "contratto autonomo di garanzia", riferendosi, tali espressioni, a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) e non a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Pertanto in tal modo si viene a recidere il rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale a favore della costituzione di quel carattere di indipendenza e di autonomia della prestazione di garanzia rispetto a quella garantita, proprio del contratto autonomo in conformità al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del 18/02/2010), sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass., n. 4717/2019).
La clausola di pagamento “ a semplice richiesta”, presente nel testo delle garanzie recede il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale è quella di garanzia e per quanto detto sopra ha l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, di una deroga all'art. 1957 c.c. (nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta, cfr Cass. Civ., sent. 22346/2017, o di una clausola cosiddetta solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c., che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento, cfr Cass. Civ., sent. n. 4446/2008)
In conclusione, in applicazione dei su menzionati principi e tenuto conto delle concordanti indicazioni emergenti dall'interpretazione letterale del contenuto complessivo del contratto, la previsione dell'esplicito obbligo di pagamento da parte del garante “a prima richiesta” vale a qualificare la garanzia prestata non come comune fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia, essendo chiara la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
Continuando nell'esame del merito giova preliminarmente precisare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n.10704; Cass., 14 aprile 1999
n.3671; Cass., 29 gennaio 1999 n.807). Con l'atto di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art.2697 c.c.: la quale si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente al contrario di parte opposta la quale ha dimostrato l'esistenza del credito giacché essa ha prodotto in giudizio lettera di costituzione del pegno del 07.12.2012 a lei indirizzata e relativa al rapporto a garanzia n. 480/8108846, comparto titoli, le copie delle comunicazioni di variazione del pegno del 04/07/2014 e del 14/05/2015 e l'atto di rilascio di garanzia personale in favore della Parte opposta ha inoltre allegato a Pt_2 sostegno della sua pretesa creditoria un bonifico datato 14 marzo 2017 che prova il pagamento da parte della banca della somma richiesta in monitorio di € 134.000,00 in favore EA altresì la banca con nota del 16.03.2017 comunicava alla e ai Pt_2 garanti il pagamento della somma di € 200.000,00 all'EA e intimava agli stessi il versamento della predetta somma, avvertendo che, in mancanza, avrebbe provveduto ad escutere i pegni a garanzia. Oltre a ciò parte opposta produceva nota della BP del
07.03.2017 con la quale essa comunicava ai soggetti summenzionati la ricezione della richiesta di escussione della fideiussione di € 200.000,00 da parte dell'BA Leasing ed infine allegava nota del 06.07.2017 della BP, con la quale questa comunicava la chiusura del conto corrente intestato a e intimava il versamento immediato della Parte_2
residua somma ancora dovuta dopo l'incasso dei titoli in pegno.
Oltre a quanto sopra esposto si aggiunge che anche l'eccezione sollevata dall'opponente con riferimento al dedotto beneficuim excussionis è infondata. Infatti sul punto l'art. 2304
c.c. – dettato in tema di società in nome collettivo ma applicabile anche alle società in accomandita semplice sempre in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c. – prevede che i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale. Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (v. Cass. civ. Sez. I, 16-01- 2009, n. 1040 e in senso conforme Cass. civ. Sez. II, 17-12-2013, n. 28146). Al fine di poter superare il beneficium excussionis, il creditore della società di persone deve provare di aver vanamente esperito azione esecutiva contro la società o dimostrare che il patrimonio sociale è inesistente o insufficiente per soddisfare il suo credito (Cfr. Cass. Sez. III 8 novembre 2002 n. 15700 e Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 16-06-2016, n. 12494). Nella fattispecie in esame, l'opposto agendo in via monitoria, ha intrapreso un'azione di cognizione e non esecutiva e, pertanto, il beneficium excussionis non può essere opposto, essendo operativo solo nell'eventuale e futura fase esecutiva.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1071/2018 del 13/03/2020;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, CPA come per legge.
Lì 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2675/2018 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Mariangela BASCO presso lo studio della quale sono elettivamente domiciliati in
Aprilia (LT) alla via Giuseppe di Vittorio n. 10
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentato e difeso dall'avvocato Mario BOMPAN ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Latina via Carducci n.7;
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 14 aprile 2025 e parte opposta come da note scritte in data 14 aprile 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 7 maggio 2018 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1071/2018 emesso dal
[...]
Tribunale di Latina con il quale veniva ingiunto alla società alla Sig.ra Parte_2 ed Sig. il pagamento della somma di € 134.409,25 in Parte_2 Parte_1 favore di deducendo: Controparte_1
a) nel 2012 la società concludeva un contratto di Parte_2
locazione finanziaria con la società EA (contratto n. 01037684/001) avente ad oggetto un capannone industriale sito in Aprilia, Via delle Valli. La signora
[...] rilasciava poi fideiussione personale così come anche l'opposto Sig. Pt_2
(socio fondatore e parte del collegio sindacale della Banca Controparte_1
Popolare di Aprilia poi divenuta Bper), la sig.ra moglie Persona_1 dell'opposto e figlio della Sig.ra e nipote Persona_2 Parte_2
dell'opposto;
b) a garanzia del debito, la banca Bper rilasciava fideiussione bancaria n. 06053567 per l'importo di € 200.000,00 e a garanzia di questa l'opposto costituiva in pegno alcuni titoli;
c) a seguito dell'inadempimento della la società EA escuteva la Pt_2
fideiussione ed in conseguenza la Bper disponeva la liquidazione dei titoli costituiti in pegno dal Sig. per € 134.409,25 il quale tentava poi di Controparte_1 recuperare dette somme ma senza esito ed agiva così in via monitoria;
d) l'acquisizione con atto notarile della carica di socio accomandante del Sig.
[...]
e di socio accomandatario da parte del il quale non aveva mai Pt_3 Parte_1 potuto esercitare tale ruolo poiché nonostante numerosi solleciti inviati alla signora essa non aveva dato informazione in ordine ai debiti societari, alle Parte_2
obbligazioni contrattuali ed alle inadempienze;
e) l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito giacché non vi era prova dell'esistenza della fideiussione bancaria né del presunto pegno in base al quale la banca Bper aveva operato l'escussione dei titoli, pertanto non era provata la pretesa creditoria e neppure il suo ammontare;
f) la contestazione del debito nei confronti della società EA e il suo ammontare giacché l'immobile oggetto di locazione finanziaria era stato restituito ed inoltre il documento n.2 proveniente dalla società EA allegato al ricorso in monitorio non dichiarava per quante mensilità la società era Parte_2
inadempiente ma indicava una generica somma di 124.808 €. Altresì il Sig. Parte_1 non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione né dalla società EA né dalla banca Bper;
g) il dolo e/o la colpa grave della banca Bper e del in quanto essi dovevano Parte_2 eccepire la nullità e/o l'inesistenza totale/parziale del credito e non adempiere all'obbligazione giacché agendo in tal modo avevano pregiudicato le difese della e dell'opponente; Pt_2
h) la richiesta di beneficium excussionis del credito d'iva della in ipotesi di Pt_2
accoglimento delle pretese dell' opposta;
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Illustrissimo Sig. Giudice adito, contrariis reiectiis, 1) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 1071/2018 RG 904/2018 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e Segg. c.p.c. per
i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, o annullarlo;
o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico;
2) Negare la provvisoria esecutività dell'opposto titolo essendo la presente opposizione infondata ed essendo il presunto credito-del tutto incerto. 3) Nel merito;
per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto, revocare, annullare e porre, nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1071/2018 RG 904/2018 'emesso dal
Tribunale di Latina in danno della società e del Sig. 4) ll tutto con Parte_2 Parte_1 vittoria di spese;
competenze e onorari di giudizio.”
Con comparsa del 26 novembre 2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: a) la contraddittorietà e lacunosità della domanda palesandosi l'atto introduttivo privo di motivi ed in violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c ;
b) sulla mancata contestazione del credito della EA, il oltre a non Parte_2 aver alcun titolo per contestare il detto credito, era stato sempre tenuto all'oscuro dalla società e dal dell'azione di recupero coattivo del credito Parte_2 Parte_1
EA, vedendosi sottratta la somma escussa con la fideiussione;
c) l'assurdità della circostanza per la quale il aveva acquistato una quota pari Parte_1
al 33,3 % della società diventando anche socio accomandatario senza conoscere lo stato patrimoniale ed economico della Parte_2
d) la sottoscrizione della Sig.ra del contratto di leasing non in Parte_2
proprio bensì quale legale rappresentante della come si evinceva dalla Parte_2 lettura del contratto stesso allegato al fascicolo monitorio;
e) formulava richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. giacchè nell'opposizione non vi era alcuna contestazione del credito vantato dal né l'opponente promuoveva eccezioni che potevano far sorgere Parte_2
dubbi sulla revoca del decreto ingiuntivo, palesandosi l'opposizione quale meramente dilatoria ed altresì esisteva un pericolo per parte opposta di non veder ripristinato il suo patrimonio intaccato dalla malevola gestione delle attività di e del Pt_2 Parte_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a) in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione;
b) in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ovvero rigettare nel merito la domanda avanzata da controparte per violazione degli articoli 163 e 164 cpc;
c) nel merito, confermare in toto il decreto ingiuntivo n.1071/2018 e per l'effetto rigettare le avverse e infondate domande;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare che la il Sig. e la Parte_2 Parte_4
Sig.ra sono debitori del Sig. della somma esposta nel Parte_2 Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 134.409,25, oltre quanto disposto nel titolo monitorio opposto
e oltre interessi legali e moratori, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del procedimento de quo;
e) con vittoria di spese e compensi professionali. Con riserva di articolazioni dei mezzi istruttori” All'udienza del 27 novembre 2018, parte opponente chiedeva l'accoglimento di tutte le domande, insistendo nei motivi di opposizione già formulati in atti, contestava la fondatezza delle eccezioni e difese articolate dall'opposto nella comparsa di costituzione;
parte opposta insisteva nelle eccezioni sollevate nella comparsa di costituzione e risposta.
Le parti si riportavano agli scritti difensivi. Parte opposta insisteva nell'istanza ex art. 648
c.p.c. Parte opponente contestava la fondatezza della domanda ex art. 648 c.p.c., rappresentando che controparte non aveva depositato né il contratto di fideiussione né il contratto di pegno. Parte opposta rappresentava che la mancata produzione dei contratti era superata dalla ulteriore documentazione prodotta sia in sede monitoria che con comparsa di costituzione, proveniente dalla BP. Le parti chiedevano congiuntamente i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto di quanto sopra, si riservava.
Con ordinanza del 22 dicembre 2018 il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
rilevato che parte opposta aveva formulato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il giudice poteva concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e che, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, occorreva altresì verificare che sussistesse un ragionevole fumus del credito, essendo pertanto necessario indagare anche sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
ritenuto che
nel caso di specie i motivi di opposizione non erano fondati su prova scritta, considerato tuttavia che, anche alla luce delle contestazioni effettuate da parte opponente, le argomentazioni e le produzioni documentali di parte opposta non apparivano allo stato idonee ad integrare la presumibile fondatezza del diritto di credito nella misura riconosciuta nel provvedimento monitorio, ai fini e nei termini di cui all'art. 648 c.p.c.; ritenuto pertanto che non ricorrevano gli estremi per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dello stesso;
assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento;
rinviava poi all'udienza del 03/10/2019 per l'ammissione dei mezzi di prova.
Con memorie ex art. 183, comma VI°, c.p.c., primo termine del 23 gennaio 2019 parte opposta ribadiva quanto dedotto. Con memorie ex art. 183, comma VI°, c.p.c., primo termine del 23 gennaio 2019 parte opponente ribadiva quanto dedotto.
Con memorie ex art. 183, comma VI°, c.p.c., secondo termine del 21 febbraio 2019 parte opposta ribadiva quanto dedotto e depositava i documenti attestanti le copie delle comunicazioni di variazione del pegno, la copia dell'escussione della garanzia fideiussoria, del contratto di fideiussione e delle variazioni contabili del netto ricavo.
Con memorie ex art 183 6° comma c.p.c. secondo termine del 22 febbraio 2019 parte opponente ribadiva quanto dedotto ed in via istruttoria, chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale della Sig.ra sui capitoli di prova ivi indicati. Parte_2
Con memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. terzo termine del 12 marzo 2019 parte opposta precisava che la sig.ra non poteva essere considerata contumace in Parte_2
quanto non era parte del giudizio non essendo mai stata citata dalla avversa difesa che aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1071/2018 pertanto era inammissibile la richiesta istruttoria di interpello della stessa.
Con memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c. terzo termine del 14 marzo 2019 parte opponente precisava che l'opposto non aveva prodotto documentazione attestante i fatti costitutivi della propria pretesa e si opponeva pertanto all'ordine di esibizione ex art. 210 cpc richiesto da questo.
All'udienza del 3 ottobre 2019 parte opponente si riportava integralmente alle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., evidenziando che per mero errore aveva richiesto l'interpello della Sig.ra non facente parte del giudizio. Parte opposta insisteva per Pt_2 Parte_2
l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti riportandosi ai propri atti. Il Giudice sentite le parti, si riservava.
Con ordinanza del 19 ottobre 2019 il Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2019, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta, ritenutane la rilevanza, accoglieva l'istanza formulata dalla parte opposta e, per l'effetto, ordinava alla con sede in Modena, via San Carlo, B/20, P. IVA , in CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante P.T., Agenzia di Aprilia, l'esibizione, mediante deposito in cancelleria entro il 20 gennaio 2020, della seguente documentazione: - lettera di costituzione del pegno del 07.12.2012 indirizzata al Sig. e relativa al Controparte_1
rapporto a garanzia n. 480/8108846, comparto titoli, - atto di rilascio di garanzia personale da parte del Sig. in favore della , P.Iva Parte_2 Parte_2 , visto l'art. 95 disp. att. c.p.c., disponeva che la notifica al terzo della presente P.IVA_2
ordinanza fosse effettuata a cura della parte opposta entro il 5 novembre 2019; rinviava poi, per l'esame della documentazione, all'udienza del 6 febbraio 2020
All'udienza del 6 febbraio 2020 parte opposta rilevava che la documentazione acquisita dimostrava la fondatezza della domanda attivata in monitorio, insisteva pertanto nella richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e chiedeva altresì rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione e contestava la documentazione acquisita perché non vi era prova che la BP avesse escusso la garanzia e che il avesse effettivamente pagato. Parte_2
Inoltre dalla fideiussione del 15 ottobre 2013 si evinceva che il si era obbligato Parte_2
per la sola somma di € 10mila laddove aveva pagato € 134.000,00. Chiedeva pertanto rinvio per la precisazione delle conclusioni. Parte opposta rilevava che vi era bonifico in data 14 marzo 2017 prodotto in allegato 9 alla memoria secondo termine 183 che dimostrava che la Banca aveva effettivamente pagato € 134.000,00 in favore di BA
Leasing. Vi era inoltre prova del disinvestimento dei titoli e che il controvalore era stato incassato dalla banca per disporre il predetto pagamento in favore di BA Leasing. Parte opposta rilevava che vi era un'ulteriore fideiussione con la quale il si obbligava Parte_2
fino all'importo di € 200mila in data 31 ottobre 2012. Il Giudice dato atto, si riservava sulla concessione della provvisoria esecuzione
Con ordinanza del 6 febbraio 2020 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, visto l'art. 648 c.p.c.; considerato che la documentazione acquisita con l'ordine di esibizione conferiva prova sufficiente al credito azionato in monitorio e che, nel contempo, l'opposizione spiegata non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedeva provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava al 6 ottobre 2020 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta;
lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 2 ottobre
2024 e da parte opposta in data 2 ottobre 2024 rilevato che con decreto del Presidente del
Tribunale del 3 settembre 2024 era necessario disporre un rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione, rinviava la causa per i medesimi incombenti all'udienza del 15 aprile 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza Con note di trattazione del 14 aprile 2025 parte opposta ribadiva quanto dedotto e chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con note di trattazione del 14 aprile 2025 parte opponente ferma la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione e dell'ordinanza istruttoria, chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 14 aprile 2025 e da parte opposta in data 14 aprile
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 12 giugno 2025 così concludendo: “Per tutti i motivi esposti nel corpo dell'atto, e segnatamente per la totale assenza di prova piena circa l'esistenza del diritto di credito azionato, revocare, annullare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1071/2018 RG 904/2018 emesso dal Tribunale di Latina in danno della società e del Sig. Il tutto Parte_2 Parte_1 con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 13 giugno 2025 così concludendo: “confermare in toto il decreto ingiuntivo n.1071/2018 e per l'effetto rigettare le avverse e infondate domande e, in ogni caso, accertare e dichiarare che la il Sig. Parte_2
e la Sig.ra sono debitori del Sig. della Parte_4 Parte_2 Controparte_1 somma esposta nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro 134.409,25, oltre quanto disposto nel titolo monitorio opposto e oltre interessi legali e moratori, ovvero nella somma maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del procedimento de quo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Parte opposta depositava memoria di replica in data 4 luglio 2025 ribadendo le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da parte opposta va chiarito che ai sensi di quanto disposto dall'art. 164, 4° comma, e dall'art.163 c.p.c. l'atto di citazione è nullo se è omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo la giurisprudenza prevalente, l'atto introduttivo privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità ai sensi degli art. 163, 164 e 156 c.p.c., sempre che non si tratti di un'omissione formale, ma si verifichi la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione;
tale nullità opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell'ipotesi di costituzione del convenuto (Cassazione civile, sez. lav., 1 luglio 1999,
n. 6714; Cass. civ., Sez. II, 07/03/2006, n.4828). Ad ogni modo “La nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza
n. 8077 del 22/05/2012)
Va rilevato, infatti, che la nullità dell'atto di citazione deve essere dichiarata nei casi in cui risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, la nullità dell'atto di citazione per "petitum" omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1681 del 29 gennaio 2015 conf.
Tribunale Trani, 04/12/2018, n.2448). Orbene, nel caso di specie non sussistono i vizi lamentati dal convenuto opposto in ordine agli elementi indicati negli artt. 163 - 164 cpc avendo argomentato controdeduzioni a quanto sostenuto da parte attrice nell'atto di citazione, essendo innegabile che se fossero stati omessi l'oggetto e le ragioni della domanda attorea, il convenuto non avrebbe potuto controdedurre alle avverse prospettazioni Deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente circa il quantum del credito dovuto nei confronti dell'EA giacché con pec del 24 febbraio 2017 indirizzata alla
Bper e all'opponente, EA indicava chiaramente le mensilità non pagate dalla ditta a partire dall'1 ottobre del 2015 allegando documentazione a sostegno di quanto Pt_2
sostenuto.
Risulta infondata inoltre l'eccezione sollevata dall'opponente di dolo o colpa grave della
Bper e dell'opposto per non aver questi eccepito la nullità e/o l'inesistenza totale o parziale del credito poiché, come si evince dal contenuto della fideiussione stipulata dalla banca, all'articolo uno si prevedeva l'adempimento a semplice richiesta scritta senza possibilità di sollevare eccezioni ed anche in caso di opposizione da parte dell'utilizzatore al pagamento fino alla concorrenza dell'importo previsto dall'impegno fideiussorio di ogni somma non puntualmente corrisposta dalla società debitrice, ed espressamente in essa si rinunciava agli effetti degli articoli 1957 cc e alla clausola di sopravvivenza che, in deroga all'art. 1939 c.c., sancisce la validità dell'obbligazione di garanzia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale. Allo stesso modo nella fideiussione omnibus stipulata dall'opposto in data 15 ottobre 2013 vi era contenuta la clausola di pagamento a semplice richiesta e la dispensa della banca dall'agire nei termini di cui all'art 1957 cc. . Sul punto tali condizioni contenute nei due contratti appaiono adeguatamente indicative della volontà dei contraenti di svincolare l'obbligazione principale da quella di garanzia con rinuncia alla facoltà, prevista dall'art. 1945 c.c., di sollevare le eccezioni spettanti al debitore principale. Tali clausole, infatti, assumono rilievo decisivo per la qualificazione del negozio di garanzia come "contratto autonomo di garanzia", riferendosi, tali espressioni, a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) e non a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita. Pertanto in tal modo si viene a recidere il rapporto di accessorietà rispetto all'obbligazione principale a favore della costituzione di quel carattere di indipendenza e di autonomia della prestazione di garanzia rispetto a quella garantita, proprio del contratto autonomo in conformità al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, “salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del 18/02/2010), sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto” (Cass., n. 4717/2019).
La clausola di pagamento “ a semplice richiesta”, presente nel testo delle garanzie recede il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale è quella di garanzia e per quanto detto sopra ha l'effetto di un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, di una deroga all'art. 1957 c.c. (nel senso di escludere la necessità di un'azione giudiziale per evitare la decadenza prevista dalla norma, essendo sufficiente una richiesta in forma scritta, cfr Cass. Civ., sent. 22346/2017, o di una clausola cosiddetta solve et repete, sul modello dell'art. 1462 c.c., che impone al garante l'obbligo del pagamento immediato della somma richiesta dal beneficiario, ma con riserva della sua facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore dopo il pagamento, cfr Cass. Civ., sent. n. 4446/2008)
In conclusione, in applicazione dei su menzionati principi e tenuto conto delle concordanti indicazioni emergenti dall'interpretazione letterale del contenuto complessivo del contratto, la previsione dell'esplicito obbligo di pagamento da parte del garante “a prima richiesta” vale a qualificare la garanzia prestata non come comune fideiussione, ma come contratto autonomo di garanzia, essendo chiara la volontà delle parti di recidere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia.
Continuando nell'esame del merito giova preliminarmente precisare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n.10704; Cass., 14 aprile 1999
n.3671; Cass., 29 gennaio 1999 n.807). Con l'atto di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art.2697 c.c.: la quale si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente al contrario di parte opposta la quale ha dimostrato l'esistenza del credito giacché essa ha prodotto in giudizio lettera di costituzione del pegno del 07.12.2012 a lei indirizzata e relativa al rapporto a garanzia n. 480/8108846, comparto titoli, le copie delle comunicazioni di variazione del pegno del 04/07/2014 e del 14/05/2015 e l'atto di rilascio di garanzia personale in favore della Parte opposta ha inoltre allegato a Pt_2 sostegno della sua pretesa creditoria un bonifico datato 14 marzo 2017 che prova il pagamento da parte della banca della somma richiesta in monitorio di € 134.000,00 in favore EA altresì la banca con nota del 16.03.2017 comunicava alla e ai Pt_2 garanti il pagamento della somma di € 200.000,00 all'EA e intimava agli stessi il versamento della predetta somma, avvertendo che, in mancanza, avrebbe provveduto ad escutere i pegni a garanzia. Oltre a ciò parte opposta produceva nota della BP del
07.03.2017 con la quale essa comunicava ai soggetti summenzionati la ricezione della richiesta di escussione della fideiussione di € 200.000,00 da parte dell'BA Leasing ed infine allegava nota del 06.07.2017 della BP, con la quale questa comunicava la chiusura del conto corrente intestato a e intimava il versamento immediato della Parte_2
residua somma ancora dovuta dopo l'incasso dei titoli in pegno.
Oltre a quanto sopra esposto si aggiunge che anche l'eccezione sollevata dall'opponente con riferimento al dedotto beneficuim excussionis è infondata. Infatti sul punto l'art. 2304
c.c. – dettato in tema di società in nome collettivo ma applicabile anche alle società in accomandita semplice sempre in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 c.c. – prevede che i creditori della società non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo aver escusso il patrimonio sociale. Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio (v. Cass. civ. Sez. I, 16-01- 2009, n. 1040 e in senso conforme Cass. civ. Sez. II, 17-12-2013, n. 28146). Al fine di poter superare il beneficium excussionis, il creditore della società di persone deve provare di aver vanamente esperito azione esecutiva contro la società o dimostrare che il patrimonio sociale è inesistente o insufficiente per soddisfare il suo credito (Cfr. Cass. Sez. III 8 novembre 2002 n. 15700 e Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 16-06-2016, n. 12494). Nella fattispecie in esame, l'opposto agendo in via monitoria, ha intrapreso un'azione di cognizione e non esecutiva e, pertanto, il beneficium excussionis non può essere opposto, essendo operativo solo nell'eventuale e futura fase esecutiva.
Pertanto, alla luce di quanto sovraesposto ne consegue che l'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
PQM
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1071/2018 del 13/03/2020;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta che liquida in € 8.433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, CPA come per legge.
Lì 10 luglio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava