Art. 1.
E' autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A.
In relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766 .
Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione a favore della Societa' carbonifera sarda.
E' autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato del bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con l'Alta Autorita' della C.E.C.A.
In relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766 .
Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilira' la misura del contributo medesimo e ne disporra' l'erogazione a favore della Societa' carbonifera sarda.