Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 10/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Felicione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roseto degli Abruzzi, Fonte della Marina;
contro
Questura di Teramo, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del decreto prot. n.-OMISSIS-, recante la data del -OMISSIS- e ritualmente notificato, con il quale il Questore della provincia di Teramo ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile uso caccia;
- del decreto Prefettizio prot. nr. -OMISSIS- in riferimento al Decreto Prefettizio nr. -OMISSIS-;
- nonché di tutti/ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
per la condanna:
- delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza degli illegittimi atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Teramo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il diniego del -OMISSIS- della Questura di Teramo di rinnovo del porto di fucile da caccia “ in quanto è destinatario di un provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto di Teramo in data -OMISSIS- ” e il successivo decreto del Prefetto di Teramo del -OMISSIS- che ha respinto l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi sul duplice presupposto che non sono decorsi cinque anni dalla data di emissione del provvedimento inibitorio e non sussistono nuovi elementi per disporre la modifica della precedente decisione.
Il ricorso espone vizi di “ violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 10 e 10 bis della Legge 7.8.1990 n. 241; artt. 10.11.42 e 43 del T.U.L.P.S; eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento per carenza istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ”; la Questura, nel respingere l’istanza di rinnovo del porto di fucile si è limitata a reiterare le motivazioni del diniego di revoca del divieto di detenzione di armi, parimenti illegittimo perché adottato senza dar conto delle osservazioni presentate su quanto riferito da un privato nella querela sporta nei confronti del ricorrente dal quale sarebbe stato minacciato con un’arma, che in realtà si era poi accertato essere un giocattolo e senza considerare che la querela è stato oggetto di rimessione.
Resistono le Amministrazioni intimate.
All’udienza del 12 giugno 2025 il ricorso è passato in decisione.
I provvedimenti impugnati non hanno il contenuto che il ricorrente censura con i motivi di ricorso.
Il diniego di rinnovo del porto di fucile infatti oppone, come ostativo all’accoglimento dell’istanza, il divieto di detenzione armi e munizioni emesso dal Prefetto di Teramo in data -OMISSIS- ed è questo l’atto, non impugnato, che il ricorrente censura, senza nulla opporre all’unica motivazione che sostiene il diniego, ovvero che si tratta di un atto vincolato imposto dal divieto prefettizio.
Analogamente, al provvedimento del Prefetto del -OMISSIS-, che si limita a respingere l’istanza di revoca del divieto di detenzione per difetto delle condizioni che a tal fine devono sussistere, non vengono opposti pertinenti profili di illegittimità, né viene allegata la sussistenza delle condizioni che avrebbero dovuto condurre all’accoglimento dell’istanza.
Il ricorso pertanto deve essere respinto perché manifestamente infondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte resistente in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.