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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2007/2024
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 21/02/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA in persona del legale Parte_1
r he la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo de Marchis Controparte_1
Gomez e Flaminia Agostinelli come da procura in atti,
RECLAMATO
Oggetto: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7323/2024, pubblicata in data 21/06/2024
Corte di Appello di Roma
___________________
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 Parte_1
(d'ora in poi ha proposto reclamo avverso la
[...] Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato l'ordinanza del 19.12.2023 con cui era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato in data 13.7.2022 a e disposta la sua reintegrazione nel Controparte_1 posto di lavoro con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari alla retribuzione globale di fatto nel limite massimo di 12 mensilità, oltre contribuzioni, accessori e spese. La reclamante censura la gravata sentenza limitatamente al capo che ha respinto l'eccezione relativa all'aliunde perceptum per carenza di allegazione e prova. Svolte articolate considerazioni sulla specificità dell'eccezione formulata e delle conseguenti richieste istruttorie, immotivatamente disattese dal Tribunale, ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, di
“accertare e dichiarare l'entità della retribuzione percepita dal ricorrente successivamente all'intimato licenziamento e detrarla dalle somme eventualmente riconosciute a parte ricorrente a qualsiasi titolo anche di indennità risarcitoria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche relativamente ai precedenti gradi di giudizio”.
All'esito dell'ordine di esibizione nei confronti di e Controparte_1 dell'INPS delle buste paga e degli estratti contributivi degli anni 2022 e 2023, si è costituito il reclamato eccependo la violazione del termine a difesa fra la notifica del reclamo e la prima udienza;
ha comunque elaborato conteggi alternativi secondo cui dovrebbe restituire il solo importo di € 5.039,57, offrendo un assegno di pari importo all'udienza del 13.12.2014 che è stato ritirato dal procuratore di parte reclamante.
Disposta la remissione in termini del reclamato, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui alla legge n. 92/2012.
Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. E' documentato che ha percepito l'indennità Controparte_1 risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
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Corte di Appello di Roma
per un complessivo importo pari ad € 43.687,02, oltre accessori (vd. doc. D di parte reclamata). Tale indennità copre tutto l'arco temporale intercorso fra il licenziamento, avvenuto il 13.7.2022, e l'esercizio del diritto di opzione (4.1.2024). Dopo il licenziamento, il ha iniziato a lavorare alle CP_1 dipendenze della a decorrere dal 2.11.2022, percependo Controparte_2 le retribuzioni di cui alle buste paga da lui stesso prodotte in atti. Dall'esame delle buste paga emerge che il ha percepito i seguenti importi lordi: CP_1
€ 3.280,29 a novembre 2022
€ 3.830,61 a dicembre 2022
€ 409,62 per ratei 13^
€ 3.720,51 a gennaio 2023
€ 3.299,79 a febbraio 2023
€ 3.342,41 a marzo 2023
€ 3.527,10 ad aprile 2023
€ 3.321,10 a maggio 2023
€ 3.756,41 a giugno 2023
€ 3.832,13 a luglio 2023
€ 4.808,92 ad agosto 2023
€ 3.574,68 a settembre 2023
€ 3.627,68 a ottobre 2023
€ 4.190,35 a novembre 2023
€ 1.344,74 a dicembre 2023 (essendo stato trattenuto il preavviso)
€ 2.619,93 per 13^ mensilità, dunque complessivamente la somma di €
52.486,27. Anche a voler computare, come richiesto dalla società reclamante nelle note non autorizzate depositate il 20.2.2025, i soli importi percepiti risultanti dall'estratto contributivo dell'INPS, risulta che il ha percepito dalla CP_1
a titolo retributivo nel periodo dal 2.11.2022 al Controparte_2
31.12.2023 il complessivo importo di € 40.300,00. Tale somma indubbiamente costituisce aliunde perceptum e pertanto, in applicazione dei noti principi sanciti dalla S.C. in materia (vd. Cass. n. 32330 del 13/12/2018, Cass. n. 19163 del 14/06/2022 e Cass. n. 3824 del 07/02/2022, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.), vanno sottratti dal dovuto a titolo di indennità risarcitoria. Ne consegue che, in
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Corte di Appello di Roma
riforma della gravata sentenza, ferma la statuizione sull'illegittimità del licenziamento e sul conseguente ordine di reintegrazione, deve procedersi alla detrazione dall'indennità risarcitoria percepita dal dell'aliunde CP_1 perceptum. Pertanto, ammontando il danno derivante dalla perdita delle retribuzioni per effetto del licenziamento illegittimo al complessivo importo di
€ 71.185,50 (come concordemente affermato dalle parti) e detraendo l'importo di € 40.300,00 a titolo di aliunde perceptum, risulta un danno effettivo subito dal lavoratore pari ad € 30.885,50. Dalla busta paga prodotta in atti dal reclamato (doc. D allegato alla memoria di costituzione nel grado) risulta che l'indennità risarcitoria corrisposta ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 ammonta ad € 43.687,02 lordi. Dunque, rispetto ad un percepito di € 43.687,02 lordi, il danno effettivo, computando quanto percepito a titolo di aliunde perceptum, ammonta ad € 30.885,50 lordi. Ne consegue che la maggior somma corrisposta al lavoratore è pari ad € 12.801,52 lordi, ivi compresa la somma netta di € 5.039,57 già restituita con assegno circolare all'udienza del 13.12.2024.
Non avendo formulato la società reclamante alcuna specifica domanda restitutoria, ma solo di accertamento, in riforma della gravata sentenza deve essere dichiarato il diritto della società reclamante alla detrazione dell'aliunde perceptum nella misura sopra indicata.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali, liquidate per l'intero nella misura di cui in dispositivo in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n.
55/2014 e s.m., possono essere compensate per un quarto mentre i restanti tre quarti vanno posti a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma restando la declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, così provvede: dichiara che l'ammontare dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, detratto l'aliunde perceptum, ammonta a complessivi € 30.885,50 lordi;
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Corte di Appello di Roma
compensa per un quarto le spese processuali fra le parti, che liquida per l'intero quanto al primo grado in complessivi € 7.500,00 e quanto al reclamo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna la società reclamante al pagamento dei restanti tre quarti.
Così deciso in Roma, il 21/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA RE DOTT.SSA MARIA NT GA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 21/02/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA in persona del legale Parte_1
r he la rappresenta e difende giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo de Marchis Controparte_1
Gomez e Flaminia Agostinelli come da procura in atti,
RECLAMATO
Oggetto: reclamo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7323/2024, pubblicata in data 21/06/2024
Corte di Appello di Roma
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Con ricorso depositato in data 18/07/2024 Parte_1
(d'ora in poi ha proposto reclamo avverso la
[...] Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato l'ordinanza del 19.12.2023 con cui era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato in data 13.7.2022 a e disposta la sua reintegrazione nel Controparte_1 posto di lavoro con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari alla retribuzione globale di fatto nel limite massimo di 12 mensilità, oltre contribuzioni, accessori e spese. La reclamante censura la gravata sentenza limitatamente al capo che ha respinto l'eccezione relativa all'aliunde perceptum per carenza di allegazione e prova. Svolte articolate considerazioni sulla specificità dell'eccezione formulata e delle conseguenti richieste istruttorie, immotivatamente disattese dal Tribunale, ha concluso chiedendo, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, di
“accertare e dichiarare l'entità della retribuzione percepita dal ricorrente successivamente all'intimato licenziamento e detrarla dalle somme eventualmente riconosciute a parte ricorrente a qualsiasi titolo anche di indennità risarcitoria;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, anche relativamente ai precedenti gradi di giudizio”.
All'esito dell'ordine di esibizione nei confronti di e Controparte_1 dell'INPS delle buste paga e degli estratti contributivi degli anni 2022 e 2023, si è costituito il reclamato eccependo la violazione del termine a difesa fra la notifica del reclamo e la prima udienza;
ha comunque elaborato conteggi alternativi secondo cui dovrebbe restituire il solo importo di € 5.039,57, offrendo un assegno di pari importo all'udienza del 13.12.2014 che è stato ritirato dal procuratore di parte reclamante.
Disposta la remissione in termini del reclamato, la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui alla legge n. 92/2012.
Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento nei termini che seguono. E' documentato che ha percepito l'indennità Controparte_1 risarcitoria commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
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Corte di Appello di Roma
per un complessivo importo pari ad € 43.687,02, oltre accessori (vd. doc. D di parte reclamata). Tale indennità copre tutto l'arco temporale intercorso fra il licenziamento, avvenuto il 13.7.2022, e l'esercizio del diritto di opzione (4.1.2024). Dopo il licenziamento, il ha iniziato a lavorare alle CP_1 dipendenze della a decorrere dal 2.11.2022, percependo Controparte_2 le retribuzioni di cui alle buste paga da lui stesso prodotte in atti. Dall'esame delle buste paga emerge che il ha percepito i seguenti importi lordi: CP_1
€ 3.280,29 a novembre 2022
€ 3.830,61 a dicembre 2022
€ 409,62 per ratei 13^
€ 3.720,51 a gennaio 2023
€ 3.299,79 a febbraio 2023
€ 3.342,41 a marzo 2023
€ 3.527,10 ad aprile 2023
€ 3.321,10 a maggio 2023
€ 3.756,41 a giugno 2023
€ 3.832,13 a luglio 2023
€ 4.808,92 ad agosto 2023
€ 3.574,68 a settembre 2023
€ 3.627,68 a ottobre 2023
€ 4.190,35 a novembre 2023
€ 1.344,74 a dicembre 2023 (essendo stato trattenuto il preavviso)
€ 2.619,93 per 13^ mensilità, dunque complessivamente la somma di €
52.486,27. Anche a voler computare, come richiesto dalla società reclamante nelle note non autorizzate depositate il 20.2.2025, i soli importi percepiti risultanti dall'estratto contributivo dell'INPS, risulta che il ha percepito dalla CP_1
a titolo retributivo nel periodo dal 2.11.2022 al Controparte_2
31.12.2023 il complessivo importo di € 40.300,00. Tale somma indubbiamente costituisce aliunde perceptum e pertanto, in applicazione dei noti principi sanciti dalla S.C. in materia (vd. Cass. n. 32330 del 13/12/2018, Cass. n. 19163 del 14/06/2022 e Cass. n. 3824 del 07/02/2022, che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c.), vanno sottratti dal dovuto a titolo di indennità risarcitoria. Ne consegue che, in
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riforma della gravata sentenza, ferma la statuizione sull'illegittimità del licenziamento e sul conseguente ordine di reintegrazione, deve procedersi alla detrazione dall'indennità risarcitoria percepita dal dell'aliunde CP_1 perceptum. Pertanto, ammontando il danno derivante dalla perdita delle retribuzioni per effetto del licenziamento illegittimo al complessivo importo di
€ 71.185,50 (come concordemente affermato dalle parti) e detraendo l'importo di € 40.300,00 a titolo di aliunde perceptum, risulta un danno effettivo subito dal lavoratore pari ad € 30.885,50. Dalla busta paga prodotta in atti dal reclamato (doc. D allegato alla memoria di costituzione nel grado) risulta che l'indennità risarcitoria corrisposta ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970 ammonta ad € 43.687,02 lordi. Dunque, rispetto ad un percepito di € 43.687,02 lordi, il danno effettivo, computando quanto percepito a titolo di aliunde perceptum, ammonta ad € 30.885,50 lordi. Ne consegue che la maggior somma corrisposta al lavoratore è pari ad € 12.801,52 lordi, ivi compresa la somma netta di € 5.039,57 già restituita con assegno circolare all'udienza del 13.12.2024.
Non avendo formulato la società reclamante alcuna specifica domanda restitutoria, ma solo di accertamento, in riforma della gravata sentenza deve essere dichiarato il diritto della società reclamante alla detrazione dell'aliunde perceptum nella misura sopra indicata.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale soccombenza reciproca, le spese processuali, liquidate per l'intero nella misura di cui in dispositivo in applicazione dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n.
55/2014 e s.m., possono essere compensate per un quarto mentre i restanti tre quarti vanno posti a carico della società reclamante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma restando la declaratoria di illegittimità del licenziamento e di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro, così provvede: dichiara che l'ammontare dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, detratto l'aliunde perceptum, ammonta a complessivi € 30.885,50 lordi;
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Corte di Appello di Roma
compensa per un quarto le spese processuali fra le parti, che liquida per l'intero quanto al primo grado in complessivi € 7.500,00 e quanto al reclamo in € 3.500,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna la società reclamante al pagamento dei restanti tre quarti.
Così deciso in Roma, il 21/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA RE DOTT.SSA MARIA NT GA
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