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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato CHIARA Parte_1 C.F._1
BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San
Romano n.14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_2 C.F._2
EMILIA FILIPPINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via V.
Veneto n.72, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« (…) Voglia accogliere la presente istanza di modifica del regime di mantenimento della FI economicamente non autosufficiente disponendo che il sig. versi a titolo Persona_1 Parte_2 di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della stessa, la somma di € 250,00 (di cui €
200,00 a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della FI ed € 50,00 a titolo di concorso forfettizzato per il suo mantenimento straordinario) e che tale somma venga versata direttamente alla FI, alle coordinate Iban che la stessa fornirà. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici forniti dall'I.S.T.A.T. Quando la FI reperirà un'occupazione Persona_1 lavorativa per la quale percepirà almeno € 500,00 al mese cesserà il dovere del padre di corrisponderle il contributo economico mensile, senza necessità di una ulteriore pronuncia
1 giudiziale. Nel caso in cui dovesse rifiutare in modo ingiustificato occasioni di lavoro o Persona_1 dimostrasse di non avere alcuna intenzione di trovare lavoro nell'arco di 18 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre comunque smetterà di versarle il contributo senza ricorrere nuovamente al Tribunale. La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico versato da Inps Parte_1 nell'interesse della FI . In ragione della raggiunta maggiore età, la FI Per_1 Persona_1 curerà in piena autonomia i rapporti e le visite con il padre».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della FI, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 25/3/2025 da
C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato CHIARA Parte_1 C.F._1
BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Piazza San
Romano n.14, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARIA Parte_2 C.F._2
EMILIA FILIPPINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via V.
Veneto n.72, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« (…) Voglia accogliere la presente istanza di modifica del regime di mantenimento della FI economicamente non autosufficiente disponendo che il sig. versi a titolo Persona_1 Parte_2 di contributo al mantenimento ordinario e straordinario della stessa, la somma di € 250,00 (di cui €
200,00 a titolo di concorso per il mantenimento ordinario della FI ed € 50,00 a titolo di concorso forfettizzato per il suo mantenimento straordinario) e che tale somma venga versata direttamente alla FI, alle coordinate Iban che la stessa fornirà. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici forniti dall'I.S.T.A.T. Quando la FI reperirà un'occupazione Persona_1 lavorativa per la quale percepirà almeno € 500,00 al mese cesserà il dovere del padre di corrisponderle il contributo economico mensile, senza necessità di una ulteriore pronuncia
1 giudiziale. Nel caso in cui dovesse rifiutare in modo ingiustificato occasioni di lavoro o Persona_1 dimostrasse di non avere alcuna intenzione di trovare lavoro nell'arco di 18 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il padre comunque smetterà di versarle il contributo senza ricorrere nuovamente al Tribunale. La sig.ra continuerà a percepire l'assegno unico versato da Inps Parte_1 nell'interesse della FI . In ragione della raggiunta maggiore età, la FI Per_1 Persona_1 curerà in piena autonomia i rapporti e le visite con il padre».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle parti sia rispondenti all'obiettivo interesse della FI, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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