Nota all' art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art. 163. Contenuto della citazione La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2 il nome, il cognome, la residenza e il …
Leggi di più…La sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2024 affronta il complesso tema del bilanciamento tra la protezione della funzione pubblica e i limiti della potestà punitiva statale. La decisione si colloca nel solco dei principi di tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, una dimensione di matrice costituzionale (art. 97 Cost.) che impone l'imperativo dell'imparzialità e dell'efficacia nell'esercizio delle funzioni pubbliche. L'operato di un pubblico ufficiale, in quanto portatore e rappresentante di interessi pubblici, non può essere sottoposto a offese o attacchi di natura verbale che, sminuendone l'autorità e il decoro, rischiano di minare la stessa percezione …
Leggi di più…Titolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZA Art. 194. Oggetto e limiti della testimonianza 1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale. 2. L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il …
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