Articolo 194 del Codice della strada
Articolo 182Articolo 186
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1 gennaio 1993
Art. 194. Disposizioni di carattere generale 1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Nota all' art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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