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1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
Art. 194. Disposizioni di carattere generale 1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.
Nota all' art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Nota all' art. 194:
- La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale.
Commentari • 10
- 1. Posto di blocco: cosa chiedono, cosa controllano e cosa si rischia se non ci si fermaChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 3 ottobre 2024 · 7.594032
[…]
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Giurisprudenza • 148
- 1. Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/01/2023, n. 58Provvedimento: […] del richiamo operato dall'art. 194, Codice della strada), deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso,Leggi di più...
- art. 201 Codice della strada·
- responsabilità amministrativa·
- art. 434 c.p.c.·
- art. 193 Codice della strada·
- art. 429 c.p.c.·
- notifica verbale·
- buona fede·
- opposizione a verbale di accertamento·
- onere della prova·
- art. 348 bis c.p.c.·
- legittimazione ad agire