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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/03/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
19 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Eredi del Sig. ) Persona_1
rappr. e dif. Dall'avv. URSELLI DOMENICA
- Ricorrente –
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
COLETTA ELEONORA
- Convenuto –
OGGETTO: “riconoscimento indennizzo per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03.02.2021, l'originaria parte ricorrente sig. PE
, agiva nei confronti dell al fine di ottenere il riconoscimento della
[...] CP_1 natura professionale della patologia contratta, nella specie “K vescicale” con ogni conseguenza in materia di assistenza e prestazioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e D. Lgs 38/2000 come modificato dal decreto legislativo 202/2021 e D.M.
25/07/2000.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato, dal 1974 sino al 2001, alle dipendenze di CP_2
e in qualità di “addetto CRI, ovvero tappa buchi, addetto
[...] Controparte_3
bancali, gruista, addetto alla formattatura, ispezionatore”, rimanendo esposto ad un'alta concentrazione di fibre di amianto presenti in tutto lo stabilimento, ai fumi ed ai gas di saldatura.
In ragione di ciò, in data 21.11.2019 inoltrava domanda amministrativa all al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza, l'inammissibilità e improcedibilità CP_1
della domanda in quanto, a seguito di convocazione, il ricorrente non si presentava a visita medica, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, a seguito del sopravvenuto decesso dell'originaria parte ricorrente, si costituivano gli eredi, come in epigrafe indicati, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Superate le questioni di inammissibilità, improcedibilità sollevate dall ritenuta la CP_4
causa decidibile documentalmente e allo stato degli atti, espletata la prova testimoniale,
è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale, la causa, è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****** Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risultava affetta da malattia professionale, nella specie “carcinoma uroteliale papillare
a basso grado di malignità dellavescica infiltrante lo stroma recidivante sottoposto a
TURBT e chemioterapia endovescicale , Carcinoma neuroendocrino G3 a piccole cellule con metastasi scheletriche”.
Il CTU ha altresì accertato che il de cuius era affetto da menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 20%
(venti), a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che si può ragionevolmente ritenere nell'esposizione lavorativa una concausa efficiente nel determinismo dell'affezione de quo, specificando infatti che, le modalità con cui veniva svolta l'attività lavorativa dal ricorrente, confermate dalla prova testimoniale svolta, evidenziano come lo stesso fosse esposto nel corso della sua attività lavorativa a sostanze chimiche.
Dunque, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge (6 %), e dunque del 20%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n°
38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire la costituzione dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 20
(venti)%, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi CP_1
costituiti, nella spiegata qualità - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
**************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto degli eredi del de cuius a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 20 (venti) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l al pagamento CP_1
della relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv. DOMENICA URSELLI dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 31.03.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
19 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(Eredi del Sig. ) Persona_1
rappr. e dif. Dall'avv. URSELLI DOMENICA
- Ricorrente –
contro
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
COLETTA ELEONORA
- Convenuto –
OGGETTO: “riconoscimento indennizzo per Malattia Professionale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 03.02.2021, l'originaria parte ricorrente sig. PE
, agiva nei confronti dell al fine di ottenere il riconoscimento della
[...] CP_1 natura professionale della patologia contratta, nella specie “K vescicale” con ogni conseguenza in materia di assistenza e prestazioni ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 e D. Lgs 38/2000 come modificato dal decreto legislativo 202/2021 e D.M.
25/07/2000.
Assumeva il ricorrente di aver lavorato, dal 1974 sino al 2001, alle dipendenze di CP_2
e in qualità di “addetto CRI, ovvero tappa buchi, addetto
[...] Controparte_3
bancali, gruista, addetto alla formattatura, ispezionatore”, rimanendo esposto ad un'alta concentrazione di fibre di amianto presenti in tutto lo stabilimento, ai fumi ed ai gas di saldatura.
In ragione di ciò, in data 21.11.2019 inoltrava domanda amministrativa all al CP_1
fine di ottenere il riconoscimento della patologia riscontrata, che veniva rigettata.
Veniva altresì presentato ricorso amministrativo, ma senza esito.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza, l'inammissibilità e improcedibilità CP_1
della domanda in quanto, a seguito di convocazione, il ricorrente non si presentava a visita medica, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, a seguito del sopravvenuto decesso dell'originaria parte ricorrente, si costituivano gli eredi, come in epigrafe indicati, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Superate le questioni di inammissibilità, improcedibilità sollevate dall ritenuta la CP_4
causa decidibile documentalmente e allo stato degli atti, espletata la prova testimoniale,
è stata disposta consulenza tecnica in esito alla quale, la causa, è stata trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****** Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risultava affetta da malattia professionale, nella specie “carcinoma uroteliale papillare
a basso grado di malignità dellavescica infiltrante lo stroma recidivante sottoposto a
TURBT e chemioterapia endovescicale , Carcinoma neuroendocrino G3 a piccole cellule con metastasi scheletriche”.
Il CTU ha altresì accertato che il de cuius era affetto da menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 20%
(venti), a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Quanto alla relazione causale della malattia e, quindi, della menomazione con l'attività lavorativa svolta, il CTU ha osservato che si può ragionevolmente ritenere nell'esposizione lavorativa una concausa efficiente nel determinismo dell'affezione de quo, specificando infatti che, le modalità con cui veniva svolta l'attività lavorativa dal ricorrente, confermate dalla prova testimoniale svolta, evidenziano come lo stesso fosse esposto nel corso della sua attività lavorativa a sostanze chimiche.
Dunque, la tipologia stessa della malattia e dell'ambiente in cui il ricorrente ha espletato la propria attività lavorativa (secondo quanto è emerso in sede di indagine peritale nonché nella fase amministrativa ed anche a seguito della escussione testimoniale), costituiscono elementi - non contrastati da alcuna circostanza di segno contrario - in base ai quali può ragionevolmente riconoscersi l'origine “professionale” della patologia. Non sussistono, quindi, ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologia contratta.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore al minimo indennizzabile per legge (6 %), e dunque del 20%, (essendo la domanda amministrativa successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs. 23/2/2000 n°
38: cfr. Cass. Lav. 5 maggio 2005 n° 9353 e Cass. Lav. 8 ottobre 2007 n° 21022), la domanda può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del de cuius a conseguire la costituzione dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, fino alla misura del 20
(venti)%, con la decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Pertanto, l deve essere condannato al pagamento - in favore degli eredi CP_1
costituiti, nella spiegata qualità - dei relativi ratei maturati sino alla data del decesso, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalle date predette, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
**************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma
o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN., 11
SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta.
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' , che deve farne anticipazione CP_1
(art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 r.d.l. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. Cass. Lav. 6 maggio 1998 n° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto degli eredi del de cuius a conseguire il riconoscimento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, nella misura del 20 (venti) per cento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa fino all'exitus, condanna l al pagamento CP_1
della relativa prestazione, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell' avv. DOMENICA URSELLI dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 31.03.2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)