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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/06/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
La Presidente delegata, dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 972 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024 promossa da:
C.F. e P.I. , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. e P.I. , qui rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in forza di procura speciale del 01.07.2020 con atto a firma autenticata Parte_2
Notaio in Milano, rep. 143010, racc. 36651, C.F. e P.I. , Persona_1 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Cagliari, Via Millelire n. 1, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Baghino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti,
Creditore procedente - Opponente
CONTRO
Ing. , residente in [...], CP_2 C.F._1
, Email_1
Opposto
E NEI CONFRONTI DI
(nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_3 C.F._2
P. I.V.A. domiciliato in Oristano via Rockefeller 8, titolare
[...] P.IVA_4 dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Oppo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano, Via Rockefeller n. 8,
Debitore esecutato
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
1 – PEC in persona del Controparte_4 Email_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Cagliari, viale Bonaria 33 (Cod. Fisc.
), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baghino, P.IVA_5
Creditore cedente
E
P. IVA Controparte_5 P.IVA_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Porcella 6 – CP_5
PEC rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Roberto Fozzi, Email_3
E
C.F. e P.I. rappresentata da CP_6 Controparte_7 P.IVA_1 [...]
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonina Accardi,
E
[...]
(c.f. , res. in Oristano, alla via Carpaccio 7a, Controparte_8 C.F._3 ed anche elettivamente domiciliato nella via Cagliari 165, rappresentato e difeso dall'Avv.
Piero Franceschi,
Creditori intervenuti
All'udienza del 10 giugno 2025 il Giudice ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia il Tribunale: IN VIA PRINCIPALE: in riforma del decreto di liquidazione del 24.09.2024 reso nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.E. 45/2019 dell'intestato Tribunale - Dott. Andrea Bonetti -, accogliere l'opposizione proposta e, per
l'effetto, liquidare il compenso del CTU nella misura minima meglio illustrata nell'espositiva in fatto ai par. 1.1, 1.2, 1.3 del presente atto, oltre oneri di legge;
IN VIA SUBORDINATA: in riforma del decreto di liquidazione del 24.09.2024 reso nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.E. 45/2019 dell'intestato Tribunale - Dott.
Andrea Bonetti -, accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquidare il compenso del CTU nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato con il decreto opposto, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
2 IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.11.2024, la cessionaria del credito del Parte_1
e per essa, quale mandataria, la a Controparte_4 Controparte_1
sua volta rappresentata dalla ha proposto opposizione Parte_2
avverso il decreto di liquidazione del 24.09.2024 reso nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R. Es. 45/2019, cui il G.E. aveva liquidato l'importo richiesto dall'Ing. per € 135.973,00, di cui € 135.129,52 per onorari ed € 843,48 per spese CP_2
vive, oltre gli oneri fiscali di legge, ponendo tale somma provvisoriamente a carico del creditore procedente, per l'attività svolta su incarico del medesimo G.E. avente ad oggetto la stima di una parte del compendio pignorato, e segnatamente i cespiti in Comune di
Oristano facenti parte del fabbricato in via Vittorio Veneto n. 119 (SEZ. A), distinti nel catasto al foglio 14, mappale 6976, subalterni 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, come da ordinanza del 29.10.2022, nonché ulteriori verifiche inerenti alla abusività dell'immobile, di cui alla successiva ordinanza del 05.05.2023.
L'opponente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento opposto per i seguenti motivi:
1.1) erronea liquidazione delle voci di tariffa a vacazione ex art. 1 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 30.05.2002 (Voce.
1.A dell'istanza di liquidazione), alla luce del principio di onnicomprensività degli onorari di cui all'art. 29 del DM 30.05.2002, non risultando legittima la richiesta del C.T.U. di calcolare, in aggiunta al compenso stabilito dall'art. 12 del D.M., un ulteriore compenso per attività (ad es. accesso agli uffici e analisi della documentazione) che ben risultava ricompresa nell'incarico complessivamente affidato all'Ing. CP_2
1.2) erronea liquidazione, per ogni singolo lotto, delle voci di tariffa ex art. 12, comma 1 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 30.05.2002 per la verifica di rispondenza urbanistica (Voce.
1.B dell'istanza di liquidazione), ex art. 12, comma 2 del predetto decreto per i rilievi (Voce.
1.C dell'istanza di liquidazione), ed ex art. 12, comma 2 del medesimo D.M. per la redazione di un'autonoma planimetria (Voce.
1.D dell'istanza di
3 liquidazione) per totali 59 lotti costituenti un palazzo residenziale di n. 29 appartamenti su
5 livelli, e n. 30 locali accessori tra magazzini, cantine e posti auto in autorimessa, oltre due spazi comuni, con applicazione del valore tabellare massimo di 970,42 per ciascun appartamento (29 beni) e un valore medio di 557,77 per ciascun accessorio (30 beni), il tutto per complessivi € 134.625,84 oltre accessori di legge (€ 44.875,28 x 3), trattandosi di cespiti costituenti un unico palazzo di cinque piani più uno interrato alla via Vittorio
Veneto n. 119, per cui sia le licenze edilizie che le pratiche disaminate dall'Ing. CP_2
erano le medesime per l'intero complesso immobiliare, e dunque l'indagine effettuata dal consulente si appalesava sostanzialmente unitaria, con conseguente unitarietà dell'onorario, da applicarsi una sola volta, per l'intero complesso immobiliare, al più da quantificarsi ai massimi visto il numero dei beni (in subordine, qualora fosse stata valorizzata una liquidazione per i singoli lotti, la liquidazione avrebbe dovuto essere parametrata al valore minimo di € 145,12 per ciascun lotto, e così per complessivi € 8.562,08, somma ben minore di quella liquidata di € 44.875,28);
1.3) era erronea infine la liquidazione delle spese esenti da I.V.A. per oneri di trasferta e indagini ipocatastali, con particolare riguardo a quelle di trasporto liquidate in € 798,88, sia perché la sede del professionista doveva essere considerata presso il Tribunale incaricante
(in Oristano, Piazza Aldo Moro) e da tale “sede” andavano calcolati gli spostamenti del consulente verso gli Uffici del Comune di Oristano, alla Piazza Eleonora 44 e alla Via
Vittorio Veneto 119 (luogo in cui è sito l'immobile periziato), non rilevando, invece, la sede dello studio dell'esperto in Cagliari, Via Argentiera 56, sia perché, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il costo chilometrico era pari a 1/5 del prezzo della benzina verde AGIP, non risultando utilizzabili le tariffe previste nelle tabelle ACI.
La parte ricorrente ha quindi concluso nei termini sopra integralmente ritrascritti in epigrafe.
2. Le parti convenute sono rimaste contumaci ed è stata quindi fissata l'odierna udienza per la decisione.
§§§
3. L'opposizione è fondata, nei limiti e per le ragioni esposte nel prosieguo.
3.1. Occorre premettere che dalla documentazione prodotta, relativa al fascicolo dell'esecuzione immobiliare r.g. es. n. 45/2019, risulta che, con decreto del 29.10.2022, il
4 G.E. ha nominato l'Ing. in qualità di esperto per la stima dei beni pignorati CP_2
siti in Oristano, identificati al catasto fabbricati al foglio 14, particella 6976, subalterni 5, 6,
7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (doc. 21). Con il medesimo decreto, è stata contestualmente fissata udienza ex art. 569 c.p.c. del 27.01.2023.
Con successiva ordinanza emessa all'udienza del 5.05.2023 (doc. 22), il G.E. ha ordinato all'esperto stimatore di procedere nella valutazione dei predetti immobili specificando:
“1) Se, ai fini della vendita, e della normativa attualmente vigente, effettuando una nuova ed autonoma valutazione a prescindere dalle sentenze del Tribunale Penale di Oristano e della Corte d'Appello Penale di Cagliari, l'abuso riguardi solo una parte dell'edificio o la sua totalità e se – comunque – lo stesso sia totalmente o solo parzialmente insanabile;
2) se il abbia o meno disposto provvedimenti di ingiunzione di cui all'art. 31 CP_9
d.P.R. n. 380/2001, se questi risultino inadempiuti nei termini di legge, e se l'Ente abbia emanato provvedimenti acquisitivi;
3) se si possa procedere alla demolizione parziale delle opere costruite in difformità, con conservazione delle opere preesistenti, con quantificazione dei costi di tali demolizioni. 4) se, in assenza di provvedimenti dell'amministrazione, possa procedersi a spese di terzi alla rimessione in pristino;
5) voglia il CTU, in ogni caso, valutare la sola area al netto dei costi di demolizione totale”.
In relazione ai medesimi immobili, con successiva ordinanza resa fuori udienza del
25.07.2023 (doc. 24), il G.E., dopo avere rilevato che il Comune di Oristano, con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'11.04.2023, aveva dichiarato la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001, dell'intero edificio oggetto di pignoramento e di tutte le relative pertinenze (nella delibera si fa riferimento all'ex Hotel
Ca.Ma, sito in Oristano, Via Veneto n. 119, immobile corrispondente al punto 24 dell'atto di pignoramento), deliberando, contestualmente, di procedere, a titolo gratuito, all'immissione al patrimonio comunale del suddetto immobile, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento limitatamente a tali immobili, ordinando al Conservatore dei Pubblici
Registri Immobiliari di Oristano di provvedere alla cancellazione del pignoramento
5 trascritto il 23.10.2019, registro generale 6121, registro particolare 4909, a favore di
[...]
e contro limitatamente agli stessi beni. Controparte_4 Controparte_3
In seguito alla comunicazione del giudice, l'attività peritale è stata pertanto interrotta in data 8.02.2024.
L'Ing. ha comunque pacificamente diritto alla liquidazione del compenso CP_2 spettantegli per l'attività effettivamente compiuta in risposta ai quesiti oggetto del provvedimento del 29.10.2022, come risultante dalla perizia depositata in giudizio del
2.02.2024 (doc. 24.1); attività consistita in:
a) accesso agli atti amministrativi presso il , Controparte_10 Controparte_11
, in merito agli accertamenti di conformità o meno della costruzione alle
[...]
autorizzazioni e/o concessioni amministrative, riscontrando la presenza della documentazione riportata alle pagine 19 e 20;
b) sopralluoghi presso gli immobili siti in Oristano via Vittorio Veneto n. 119, nelle date
27.03.2023, 04.04.2023, 07.04.2023;
c) elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, in risposta al quesito n. 1);
d) descrizione degli immobili in risposta al quesito n. 2);
e) verifica della conformità dell'immobile a quello descritto nel pignoramento (con la precisazione che i subalterni 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 risultano soppressi e hanno dato origine alle particelle di cui ai subalterni 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84 a loro volta risultanti soppresse che hanno originato e/o variato il sub74) e indicazione dei confini catastali, in risposta al quesito n. 3;
f) verifica di eventuali aggiornamenti e variazioni dei dati catastali (quesito n. 4);
g) indicazione dell'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale (quesito n.
5);
h) verifica della conformità urbanistica dell'immobile e dei costi dell'eventuale sanatoria
(quesito n. 6);
i) possibilità di frazionamento, divisibilità del bene ed eventuale formazione dei singoli lotti, in risposta ai quesiti nn. 7 e 8;
l) stato di occupazione, o meno, del bene, anche da parte del coniuge, in risposta ai quesiti nn. 9 e 10;
6 m) risposta al quesito n. 11: esistenza, sui beni pignorati, di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità, vincoli o oneri di natura condominiale, diritti demaniali, censi, livelli o usi civici, etc..
Il C.t.u. non ha invece risposto al quesito n. 12, relativo alla stima del bene, stante l'intervenuta sospensione delle operazioni peritali, né al quesito n. 13 (sconfinamento).
3.2. Premesso quanto sopra, innanzitutto deve ritenersi fondata l'opposizione nella parte in cui il compenso dell'esperto stimatore dovuto ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto del
Ministero della Giustizia del 30.05.2002 (recante l'Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale) è stato liquidato separatamente per ciascuno dei n. 59 lotti che compongono il compendio immobiliare considerato, giustificandosi, invece, l'applicazione dell'art. 12, comma primo, per una sola volta, presentando i beni medesima ubicazione, medesimi progetti e titoli abilitativi, come risulta per tabulas dalla documentazione allegata.
Difatti, alle pagine 36 e 37 della bozza di perizia, vengono elencati gli atti che riguardano il fabbricato il Comune di Oristano in via V. Veneto n. 119, nel suo complesso, comprendente “gli immobili dei 60 lotti (da n. 1 a n. 60)” oggetto di consulenza:
LICENZA EDILIZIA N 2841 del 21/06/1977 (Pratica Edilizia n 20/77);
C.E. n. 3030 del 24-11-1977;
C.E. n. 3030bis del 03-02-1978 prot. 362/UT Variante generale;
C.E. n. 3235 del 18-10-1978 prot. 79551/UT 9819 (prat. Edilizia n 130/78)
Ampliamento albergo;
C.E. n. 3324 del 31-1-1979 prot. N 4416 UT/11427 (prat. Edilizia n 3/78)
Variante in corso d Opera al progetto approvato in C.E. 21.9.1978;
C.E. n 3452 del 25-7-1979 prot. N 1583 UT/4692 (Prat. Edilizia n 195/79)
costruzione di cabina elettrica;
ABITABILITÀ LICENZA N. 2045 del
05/02/1980;
CONDONO EDILIZIO - C.E. IN SANATORIA n 68/96 del 04/01/1996; cambio d'uso per sala riunioni in seminterrato.
Pratiche LOCHI:
7 SUAP cartacea n 11 Prot. 25023 del 07/11/2008 (prat. Edilizia (719/2008)
Cambio d'Uso;
DUAAP 4395 dell'11/02/2010 riguardante la Riqualificazione dell'intero immobile con incremento volumetrico ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4;
DUAAP 1647 del 07/11/2008 riguardante la Variante in corso d opera al progetto di cambio d uso e Riqualificazione dell'intero immobile con incremento volumetrico ai sensi della L.R. 23 ottobre 2009 n. 4;
D.I.A. L.R. n 4/2009 Prat. Edilizia 112/2010 del 15/04/2010;
SUAPE n 3262 del 24/03/2014 VARIANTE N 2 in C.O. Ampliamento volumetrico (Dichiarazione di fine lavori del 11/05/2015);
SUAPE n 8972 del 18/05/2018 di assestamento Parte_3
urbanistico per ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ;
SUAPE n 233625 del 30/10/2020 (Prat. Edilizia N 864/2020)
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ;
PC n 16/2019 del 30/04/2019 rilasciato ai sensi del C. 3bis art. 16 LR 23/85 ss.mm.ii.;
DECRETO DI SEQUESTRO dell'immobile della Procura della Repubblica del
16/01/2016 emesso da GIP del Tribunale di Oristano n. 2389/15;
SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI n. 657 in data 1/7/2019, N
495/18 Reg. Gen. depositata in data 27/09/2019;
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 15 DEL 11/04/2023.
Anche la risposta al quesito si riferisce evidentemente all'edificio nel suo complesso, laddove l'Ing. a pagina 38 della bozza, afferma che “Dal confronto tra detta CP_2
progettazione e lo stato dei luoghi, si sono potute rilevare le difformità sancite dagli atti rilasciati dal e dalla Corte d'Appello di Cagliari, che con la sentenza n. 657 in CP_9
data 1-7-2019 R.Gen. n 495/B ha condannato il proprietario per opere abusive sull'intero immobile. È stata infatti eccepita l'illegittimità di realizzazione degli alloggi residenziali con l'aumento di cubatura illegittimo che ne ha determinato la richiesta di demolizione dell'Immobile ritenuto abusivo. In conseguenza di ciò, non essendo stata rispettata
8 l'Ordinanza di demolizione, il ha deliberato l'acquisizione dell'intero stabile al CP_9 patrimonio comunale con delibera del Consiglio comunale di Oristano n 15 dell'11.4.23”.
Deve pertanto ritenersi liquidabile il compenso per l'attività in oggetto una sola volta, nella misura massima prevista di euro 970,42, tenuto conto del numero dei lotti considerati.
3.3. Risulta invece giustificata la liquidazione per ciascun lotto ex art. 12, comma secondo, che così recita: “Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro
970,42”.
Come risulta dagli elaborati planimetrici prodotti in giudizio (doc. 24.1.4) i rilievi sono stati effettuati singolarmente per ciascuno dei n. 59 lotti.
Né può fondatamente sostenersi che tale attività fosse ultronea rispetto a quella oggetto di incarico o superflua, ove si consideri che i rilievi risultavano indispensabili al fine di rispondere ad alcuni quesiti, in particolare a quello avente ad oggetto la verifica della conformità dell'immobile ai progetti assentiti.
La liquidazione ex art. 12, comma 2 deve essere effettuata con applicazione degli onorari nella misura minima di euro 145,12 per ciascuno dei n. 30 immobili accessori e di euro
400,00 per ciascuno dei n. 29 appartamenti, importo ridotto di circa il 30% rispetto a quello medio, da reputarsi congruo considerato che trattasi di immobili comunque tra loro omogenei, per un totale di complessivi euro 15.953,6 (= 4.353,6 + 11.600,00).
Quanto alla rappresentazione planimetrica, deve ritenersi che anch'essa rientri nell'attività svolta ai sensi dell'art. 12, comma 2, non giustificandosi pertanto la duplicazione richiesta dal Consulente e riconosciuta nel decreto opposto.
3.4. Deve inoltre essere accolto l'ulteriore motivo di opposizione inerente alla liquidazione di un importo aggiuntivo calcolato a vacazioni, tenuto conto del principio di residualità della liquidazione degli onorari a vacazione, evincibile dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30.05.2002, e, soprattutto, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 29 del
D.M. cit., a mente del quale “tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”.
9 Sicché deve ritenersi che, nel caso qui esaminato, al tecnico nominato dal Tribunale non spettasse una ulteriore e distinta liquidazione per l'attività di verifica della documentazione, con onorario calcolato a vacazioni, dovendosi invece ritenere che l'attività espletata su incarico del giudice dell'esecuzione fosse comunque ricompresa in quella liquidabile ai sensi dell'art. 12 del D.M. 30.05.2002, nei termini esposti ai precedenti paragrafi 3.2. e 3.3., essendo prodromica, in particolare, alla risposta al quesito n. 1 e al quesito n. 6 del decreto del 29.10.2022.
3.5. Devono infine essere riconosciute le spese di viaggio, considerando i chilometri percorsi tra il luogo di residenza del C.t.u. (Cagliari) e i luoghi in cui l'Ing. si è CP_2
recato per svolgere l'attività peritale (Comune di Oristano e luogo in cui è ubicato il compendio oggetto dell'attività peritale), per un totale di 8 tratte Cagliari – Oristano e ritorno, ciascuna da 92 km.
Deve infatti ritenersi liquidabile anche il tragitto dallo studio o dal luogo di residenza del
C.t.u., quando questi sia distante dall'ufficio giudiziario, essendosi affermato in giurisprudenza che il consulente tecnico non è tenuto a depositare nota specifica e corredata della documentazione per i costi di trasporto, ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico, così ammettendosi che tali costi siano rimborsabili (Cass. n. 36344/2021 e Cass. n. 703/2024).
Per il calcolo dell'indennità chilometrica, però, il prezzo chilometrico esposto va ricalcolato in base al valore di un quinto del prezzo della benzina (0,40), ragguagliato alla data di redazione della nota spese.
Nel caso di specie, dunque, va riconosciuto l'importo di complessivi euro 588,80 per spese di viaggio (=736 + 736 X 0,40), cui si aggiungono le ulteriori spese documentate di euro
48,60 (doc. 24.4), per un totale di euro 637,40.
4. In conclusione, sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, in parziale riforma del decreto di liquidazione del 24.09.2024 reso nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.E. 45/2019, deve essere liquidato in favore dell'Ing. CP_2
l'importo di complessivi euro 17.561,42, di cui euro 16.924,02 per onorari ed euro 637,40 per spese vive, oltre accessori se dovuti nella misura di legge, al lordo del fondo spese già ricevuto.
10 5. La mancata opposizione e l'accoglimento parziale del ricorso giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) accoglie in parte l'opposizione e, in riforma del decreto di liquidazione del 24.09.2024 reso nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.E. 45/2019, liquida in favore dell'Ing.
l'importo di complessivi euro 17.561,42, di cui euro 16.924,02 per onorari CP_2
ed euro 637,40 per spese vive, oltre accessori (contributo per cassa previdenziale e I.V.A.) se dovuti nella misura di legge, somme al lordo del fondo spese già ricevuto, da porsi a carico provvisoriamente del creditore procedente;
2) compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Oristano, il 10 giugno 2025
La Presidente
(dott.ssa Consuelo Mighela)
11