TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3270/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3270/2023 promossa da:
, con sede in Roma, via Giuseppe Parte_1
Grezar n° 14, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bascià del foro di Lecce
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, residente in [...], in persona CP_1 dell'amministratore di sostegno avv. Controparte_2
il quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
con sede in Bolzano, via del Controparte_3
Macello n° 55, in persona del responsabile affari societari e legali rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mengoni
LITISCONOSRTE NECESSARIO
OGGETTO:
opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale di Trento, in riforma e/o revoca dell'Ordinanza del
25.09.2023 emessa dal Sig. G.E. a definizione del
Procedimento cautelare N.495/2023 R.G. Esec. Mob., statuire come di seguito
a) accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell' Controparte_4 accertata e dichiarata la pignorabilità delle somme staggite con l'atto di pignoramento presso terzi n.11284202300000818000, ex art.72 bis DPR 602/1973, notificato il
20.07.2023, rigettare l'avversa opposizione perché infondata e pretestuosa, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
conseguentemente revocare la sospensione concessa dal G.E. con Ordinanza del 25.09.2023 (Procedimento N.495/2023 R.G. Esec.
Mob.);
b) conseguentemente ordinare al Terzo pignorato - CP_3 Controparte_5 di versare ad le somme accantonate in
[...] Parte_1 virtù del pignoramento di cui in atti, pari ad € 20.636,15;
c) con condanna del convenuto in riassunzione al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
così conclude: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario di Trento, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione:
In via preliminare, dichiarare nullo e/o inefficace per violazione di legge l'atto di pignoramento presso terzi n. 11284202300000818/000, notificato in data 21.07.2023 con conseguente restituzione delle somme al signor e conseguentemente CP_1 ordinare ai terzi pignorati ( ed di rimettere nella disponibilità del CP_3 CP_6 correntista le somme ad oggi vincolate e trattenute.
Nel merito, dichiarare la nullità e/o l'infondatezza della procedura esecutiva avviata con atto di pignoramento presso terzi n. 11284202300000818/000, notificato in data
21.07.2023 con conseguente ordine alla restituzione delle somme all'avente diritto, anche quelle accantonate da . CP_7
In via istruttoria, disporre e ammettere prova testimoniale sulle circostanze esposte nella narrativa in fatto della comparsa di costituzione, ai punti dalla lettera a) alla lettera h), da intendersi qui integralmente ritrascritti, epurati di eventuali giudizi e frasi di congiunzione e preceduti dall'espressione “vero è che”, nonché sulle circostanze già precisate e articolate nella memoria ex art. 171ter n. 2) C.p.c., di seguito riportate, senza assumere oneri probatori che non competono:
“Vero che in data 28 ottobre 2022 ho personalmente acceso il C/C n. 1502654, presso la
filiale di Cles (TN) n.086, intestato al beneficiario Controparte_3 dell'amministrazione di sostegno signor . CP_1
“Vero che ho personalmente curato la presentazione e la pratica per il riconoscimento della invalidità civile e inabilità totale al lavoro di . CP_1
pagina 2 di 9 “Vero è che in riferimento alla pratica di cui al punto che precede il signor
[...] percepisce con decorrenza ottobre 2022 la pensione di invalidità con indennità CP_1 di accompagnamento”.
“Vero che ho personalmente curato la presentazione e la pratica per il riconoscimento in favore di dell'assegno di cura ex art. 10 legge provinciale 15/2012, per il CP_1 quale, sul conto corrente intestato a sono stati accreditati per errore € CP_1
3.512,90”.
“Vero è che ho personalmente curato la presentazione e la pratica per il riconoscimento in favore di dell'assegno unico provinciale ex art. 28 legge provinciale n. CP_1
20/2016, riconosciuto per il solo mese di ottobre 2022, rispetto al quale sono stati accreditati per errore sul medesimo conto corrente € 508,80”.
“Vero che il signor ha ricevuto mediante accredito sul medesimo conto CP_1 corrente il rimborso per le spese mediche di euro 690,00 da in virtù della CP_8 polizza sottoscritta”.
Si indica a teste la signora nata il [...] a [...], ivi Testimone_1 residente in [...], con riserva di ulteriormente argomentare in sede di successiva memoria nei termini di legge.
Con vittoria di spese diritti e onorari da liquidarsi al sottoscritto distrattario procuratore nel massimo dello scaglione di riferimento, maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, in virtù della particolare redazione dell'atto”
La così conclude: Controparte_3
“la come sopra rappresentata e difesa, richiamato Controparte_3 tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi e a verbale d'udienza, nel ribadire di aver agito correttamente, e comunque nei termini cui era tenuta in base al vincolo di indisponibilità generato dal pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n.
602/73 notificatole da in data 20.7.2023, conclude Parte_1 rimettendosi alla decisione che l'ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia e conforme a legge, con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, che in data 8.9.2022 era stato colpito da CP_1
“esteso focolaio emorragico intra-assiale con epicentro in regione nucleo capsulare sn con estensione tetraventricolare ed effetto massa associato”, a seguito del quale, dopo degenza ospedaliera, era stato collocato in una R.S.A., e che, in conseguenza della detta patologia, era stato dichiarato invalido civile e inabile al lavoro, di talché beneficiava mensilmente di pensione di invalidità civile di € 1.497,45, oltre ad aver ricevuto per quattro mesi un assegno di cura di € 4.187,10, l'assegno unico provinciale di € 120,00 per un solo mese e un rimborso di spese mediche per € 690,00 in virtù di polizza assicurativa, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c., depositato in nome e pagina 3 di 9 per conto del predetto dal suo amministratore di sostegno, l'avv. Controparte_2 si esponeva, in estrema sintesi, che:
- i suindicati importi erano stati incassati sul c/c n° 1502654 acceso presso la
[...]
filiale di Cles;
Controparte_9
- il 21.7.2023 tale istituto di credito aveva comunicato la ricezione dell'atto di pignoramento presso terzi n° 1128420230000818/000 ex art. 72 bis, D.P.R. n°
603/1972 notificatole dall di Trento e, per Parte_1
l'effetto, aveva bloccato il saldo di conto corrente di € 20.636,15, somma costituita per la quasi totalità da pensioni di invalidità e assegni di cura e versata all'amministrato prima del pignoramento;
- dal cedolino della pensione risultava pignorata anche la pensione di CP_6 invalidità nella misura di 1/5, pari a € 99,00;
- il pignoramento era illegittimo, avendo avuto a oggetto somme impignorabili ex art. 545, 2° co., c.p.c. perché quasi integralmente relative a pensioni di invalidità
e assistenziali;
- solo la somma di € 1.128,99 corrispondeva a provvigioni pagate dal datore di lavoro, unitamente al TFR di € 878,17.
Parte ricorrente richiedeva, quindi, in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e, di conseguenza, “lo sblocco immediato di tutte le somme pignorate nel conto corrente…ad eccezione di quelle eventualmente ritenute di giustizia” e, nel merito, declaratoria di nullità e infondatezza della procedura esecutiva, “con conseguente riaddebito delle somme pignorate presso l e presso il conto corrente”. CP_6
Con decreto dd. 31.8.2023 il giudice dell'esecuzione sospendeva inaudita altera parte l'esecuzione, fissando l'udienza del 25.9.2023 per la comparizione delle parti.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
l' chiedeva di dichiarare l'improcedibilità Parte_1 dell'opposizione per omessa vocatio in ius del terzo pignorato;
in subordine chiedeva di accertare l'infondatezza dell'opposizione (in difetto di limiti al pignoramento di somme rinvenute su rapporti bancari, ove pure derivanti da rapporti di lavoro, “ad eccezione dell'ultima mensilità del salario/pensione”) e l'inammissibilità della domanda di CP_ restituzione delle somme pignorate presso l'
All'esito della detta udienza il giudice procedente confermava il provvedimento di sospensione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A tale incombente provvedeva l' con l'atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato a , in persona del suo amministratore di CP_1 sostegno.
L'attrice in riassunzione chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità del proprio operato e la pignorabilità delle somme staggite con l'atto di pignoramento opposto e, quindi, di rigettare l'opposizione, revocare il provvedimento di sospensione pagina 4 di 9 dell'esecuzione e ordinare al terzo pignorato di versarle la somma accantonata di €
20.636,15.
Costituitosi in giudizio in persona del suo amministratore di sostegno, CP_1
chiedeva di dichiarare “la nullità e/o l'infondatezza” della procedura esecutiva,
[...]
“con conseguente ordine alla restituzione delle somme all'avente diritto, anche quelle accantonate da ”, eccependo, a sostegno di tali domande, anche la nullità CP_7 dell'atto di pignoramento per mancato avviso ex art. 26 D.P.R. n° 603/1972, come richiamato dal successivo art. 50, nonché l'omessa produzione di copie conformi delle cartelle esattoriali.
Con provvedimento dd.
7.3.2024 veniva disposta, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_9
da effettuarsi a cura della parte più diligente.
[...]
Nel costituirsi in giudizio, il detto istituto di credito evidenziava di aver
“effettuato correttamente il blocco del saldo di conto corrente e, comunque, nei termini cui era tenuta in base al vincolo di indisponibilità generato dal pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73 notificatole da Parte_1 in data 20.07.2023”, per poi concludere rimettendosi alla decisone del Tribunale.
Sulle eccezioni di nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento sollevate da CP_1
[...]
Nel costituirsi nel presente giudizio di merito successivo alla fase sommaria celebrata innanzi al giudice dell'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c., l'opponente ha eccepito per la prima volta la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di CP_1 pignoramento, per non essergli stato preventivamente notificato l'avviso recante l'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 D.P.R. n° 603/72 e per non essere state prodotte dalla parte esecutante le copie conformi delle cartelle esattoriali.
Tali eccezioni, essendo state formulate per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata nell'odierno giudizio ordinario a cognizione piena, devono essere ritenute tardive, dunque inammissibili, in applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che
l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza
n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv.
662368 - 01)” (così in motivazione Cass., n° 9226/2022).
Sulla impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente bancario intestato all'opponente
pagina 5 di 9 Come esposto in narrativa, nel ricorso introduttivo della fase sommaria e poi nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio è stata dedotta, ai sensi dell'art. 545, 2° co., c.p.c., l'impignorabilità assoluta delle somme di denaro depositate sul conto corrente bancario intestato a , in quanto asseritamente corrispondenti per la CP_1 quasi totalità a pensione di invalidità e indennità assistenziali di vario genere.
Tale motivo di opposizione non appare fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che:
➢ stando agli allegati cedolini , è titolare di una pensione CP_6 CP_1 categoria “IOCOM”, codice corrispondente alla “pensione invalidità esercenti attività commerciali”;
➢ trattasi verosimilmente di assegno ordinario d'invalidità (deponendo in tal senso l'assoggettamento a tassazione Irpef desumibile dagli stessi cedolini), che costituisce prestazione economica erogata, in base alle disposizioni della legge n°
222/1984, a lavoratori (dipendenti e autonomi) con una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 per infermità (fisica o mentale) e con un minimo di 5 anni di contribuzione;
➢ data la sua natura previdenziale (per non essere slegata dai contributi versati), deve escludersi la sua assoluta impignorabilità ai sensi del 2° co. dell'art. 545
c.p.c. che, essendo disposizione di carattere eccezionale, in quanto derogatoria della regola generale dettata dall'art. 2740 c.c., appare riferibile alle sole prestazioni assistenziali;
➢ peraltro, nel caso di specie il pignoramento non ha avuto a oggetto né la pensione erogata dall' all'opponente, né gli altri importi versatigli dall' CP_6 CP_10
( ), ma le somme Controparte_11 presenti sul c/c bancario a lui intestato.
Al riguardo il comma 8 dell'art 545 c.p.c. testualmente recita “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Tale disposizione e l'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 (recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) - il cui comma 2-bis dispone che “nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 [ossia le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, n.e.] sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi
pagina 6 di 9 del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”
- risultano interamente riportate nell'atto di pignoramento oggetto di causa, di talché in esse vanno individuati “i limiti di legge” entro i quali la parte esecutante ha ordinato al terzo, di pagare “le somme per le quali Controparte_9 il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data” di notifica dello stesso atto di pignoramento.
Per effetto delle disposizioni in questioni le somme erogate a titolo di retribuzione o pensione, una volta depositate sul conto corrente del beneficiario e, quindi, affluite nel suo patrimonio, non sono, dunque, assolutamente impignorabili in ragione delle cause giustificative dei relativi accrediti.
Del resto, prima ancora dell'entrata in vigore dell'attuale formulazione dell'art. 545 c.p.c., la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 85 del 2015, aveva già chiarito che
“con il versamento in conto si verifica, infatti, l'estinzione (pro rata) del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato ed il terzo debitore del trattamento economico. Il denaro versato in conto, seguendo l'ordinario regime dei beni fungibili, secondo le regole del deposito irregolare (art. 1782 cod. civ.), diviene di proprietà dell'istituto di credito (artt. 1834 e 1852 e seguenti cod. civ.), con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l'istituto di credito ed il depositario o correntista, che si compendia nel diritto a richiedere in ogni momento il saldo attivo risultante dal conto…”.
Il saldo delle rimesse effettuate sul conto, se originato da accrediti di stipendi, pensioni e indennità relative al rapporto di lavoro anteriori al pignoramento, non è però destinato nella sua interezza alla soddisfazione delle altrui pretese creditorie, essendo pignorabile entro i limiti stabiliti dalla citata disposizione del codice di rito oppure dalla sopra riportata norma che disciplina l'espropriazione presso terzi nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte sul reddito.
Tali limiti risultano rispettati nella fattispecie in esame.
Dall'allegato estratto di conto corrente si desume che alla data di notificazione dell'atto di pignoramento (21.7.2023) la quale terzo Controparte_3 pignorato, ha sottoposto a vincolo di indisponibilità l'importo di € 20.636,15, con ciò lasciando a disposizione del debitore esecutato, evidentemente in ragione del disposto dell'art. 72 ter D.P.R. n° 602/1973, l'intero ultimo rateo di pensione di € 1.397,96, somma peraltro maggiore del triplo della pensione sociale mensile (visto che nell'anno
2023 tale emolumento era pari a € 414,76, di talché il triplo ammontava a € 1.244,28).
A sostegno della spiegata opposizione non appare valorizzabile neppure il pregresso deposito, sul conto corrente intestato al di importi versati da CP_1 CP_10 asseritamente per assegno di cura e assegno unico provinciale, e del rimborso spese mediche da polizza assicurativa, che l'opponente riconduce nell'ambito applicativo dell'art. 545, 2° co., c.p.c..
pagina 7 di 9 Come detto, nel caso di specie non si tratta di pignoramento avente a oggetto importi compresi nel novero di quelli menzionati nella detta disposizione codicistica ed effettuato presso il soggetto erogatore, ma di pignoramento del saldo attivo di conto corrente, il che induce a fare riferimento all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in forza del quale le somme versate perdono la loro identità
e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che hanno dato origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c. (in tal senso, da ultimo, v. Cass., n° 10540/2024).
Né al riguardo possono venire ulteriormente in rilievo le sopra citate disposizioni di cui all'art. 545, 8° co., e all'art. 72 ter D.P.R. n° 603/1972, atteso che i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore costituiscono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, pertanto, non suscettibili di estensione analogica (così Cass., n° 26042/2018).
Tale considerazione appare ostativa anche a un'estensione della impignorabilità delle somme indicate nell'art. 545, 2° co., c.p.c. alla disciplina del pignoramento sul conto corrente di destinazione delle dette somme;
né sono ravvisabili le condizioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale, ove si consideri che un eventuale pronunciamento sul punto in questione non potrebbe essere “a rime obbligate”, come ha fatto intendere la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza n° 85/2915, laddove ha precisato che “il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente”, di talché “l'indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire l'emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l'automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso”, tant'è che nella circostanza ebbe a sollecitare l'intervento del legislatore, poi avvenuto con il D.L. 27 giugno 2015, n° 83.
Non appare meritevole di accoglimento neppure il motivo di opposizione con cui
è stata, di fatto, dedotta l'impignorabilità della pensione di invalidità per 1/5 in misura di
€ 99,49, non constando che l'accantonamento di tale somma effettuato dall' per tre CP_6 mensilità sia riconducibile al pignoramento oggetto di causa.
L'opponente non ha dimostrato neppure di aver ricevuto “per errore” la somma di € 3.512,90 a titolo di assegno di cura ex art. 10 legge provinciale n° 15/2012 e, pertanto, di essere tenuto a restituirla, non apparendo al riguardo sufficiente il solo documento n° 6 relativo alla somma di € 4.187,10, visto che non risultano documentate le causali effettive dell'accredito del maggior importo di € 8.551,40, non chiaramente desumibili neppure dall'allegato estratto di conto corrente;
né tale carenza probatoria può essere superata con la richiesta prova orale, e ciò per la ragione indicata nel provvedimento dd. 30.6.2024 e comunque perché il relativo capitolo è stato articolato in termini eccessivamente generici e sostanzialmente implicanti la formulazione di valutazioni e giudizi preclusi ai soggetti chiamati a deporre.
pagina 8 di 9 Peraltro, in parte qua l'opposizione, prima ancora che infondata, appare inammissibile, riguardando un motivo proposto per la prima volta nel corso del presente giudizio, di talché vengono in rilievo le stesse considerazioni sopra svolte in ordine alle eccezioni di nullità e di inefficacia dell'atto di pignoramento.
Per tutto quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
La controvertibilità della suesposta questione relativa all'art. 545, 2° co., c.p.c., che, per quanto consta, è oggetto di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito, appare valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra , in persona legale rappresentante, Parte_1 CP_1
e , con sede in Bolzano, via del Macello n° 55, in
[...] Controparte_3 persona del responsabile affari societari e legali, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 3.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3270/2023 promossa da:
, con sede in Roma, via Giuseppe Parte_1
Grezar n° 14, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bascià del foro di Lecce
PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, residente in [...], in persona CP_1 dell'amministratore di sostegno avv. Controparte_2
il quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
E
con sede in Bolzano, via del Controparte_3
Macello n° 55, in persona del responsabile affari societari e legali rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Mengoni
LITISCONOSRTE NECESSARIO
OGGETTO:
opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
così conclude: Parte_1
pagina 1 di 9 “Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale di Trento, in riforma e/o revoca dell'Ordinanza del
25.09.2023 emessa dal Sig. G.E. a definizione del
Procedimento cautelare N.495/2023 R.G. Esec. Mob., statuire come di seguito
a) accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell' Controparte_4 accertata e dichiarata la pignorabilità delle somme staggite con l'atto di pignoramento presso terzi n.11284202300000818000, ex art.72 bis DPR 602/1973, notificato il
20.07.2023, rigettare l'avversa opposizione perché infondata e pretestuosa, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
conseguentemente revocare la sospensione concessa dal G.E. con Ordinanza del 25.09.2023 (Procedimento N.495/2023 R.G. Esec.
Mob.);
b) conseguentemente ordinare al Terzo pignorato - CP_3 Controparte_5 di versare ad le somme accantonate in
[...] Parte_1 virtù del pignoramento di cui in atti, pari ad € 20.636,15;
c) con condanna del convenuto in riassunzione al pagamento delle spese e competenze di lite, da liquidarsi con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”
così conclude: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale ordinario di Trento, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione:
In via preliminare, dichiarare nullo e/o inefficace per violazione di legge l'atto di pignoramento presso terzi n. 11284202300000818/000, notificato in data 21.07.2023 con conseguente restituzione delle somme al signor e conseguentemente CP_1 ordinare ai terzi pignorati ( ed di rimettere nella disponibilità del CP_3 CP_6 correntista le somme ad oggi vincolate e trattenute.
Nel merito, dichiarare la nullità e/o l'infondatezza della procedura esecutiva avviata con atto di pignoramento presso terzi n. 11284202300000818/000, notificato in data
21.07.2023 con conseguente ordine alla restituzione delle somme all'avente diritto, anche quelle accantonate da . CP_7
In via istruttoria, disporre e ammettere prova testimoniale sulle circostanze esposte nella narrativa in fatto della comparsa di costituzione, ai punti dalla lettera a) alla lettera h), da intendersi qui integralmente ritrascritti, epurati di eventuali giudizi e frasi di congiunzione e preceduti dall'espressione “vero è che”, nonché sulle circostanze già precisate e articolate nella memoria ex art. 171ter n. 2) C.p.c., di seguito riportate, senza assumere oneri probatori che non competono:
“Vero che in data 28 ottobre 2022 ho personalmente acceso il C/C n. 1502654, presso la
filiale di Cles (TN) n.086, intestato al beneficiario Controparte_3 dell'amministrazione di sostegno signor . CP_1
“Vero che ho personalmente curato la presentazione e la pratica per il riconoscimento della invalidità civile e inabilità totale al lavoro di . CP_1
pagina 2 di 9 “Vero è che in riferimento alla pratica di cui al punto che precede il signor
[...] percepisce con decorrenza ottobre 2022 la pensione di invalidità con indennità CP_1 di accompagnamento”.
“Vero che ho personalmente curato la presentazione e la pratica per il riconoscimento in favore di dell'assegno di cura ex art. 10 legge provinciale 15/2012, per il CP_1 quale, sul conto corrente intestato a sono stati accreditati per errore € CP_1
3.512,90”.
“Vero è che ho personalmente curato la presentazione e la pratica per il riconoscimento in favore di dell'assegno unico provinciale ex art. 28 legge provinciale n. CP_1
20/2016, riconosciuto per il solo mese di ottobre 2022, rispetto al quale sono stati accreditati per errore sul medesimo conto corrente € 508,80”.
“Vero che il signor ha ricevuto mediante accredito sul medesimo conto CP_1 corrente il rimborso per le spese mediche di euro 690,00 da in virtù della CP_8 polizza sottoscritta”.
Si indica a teste la signora nata il [...] a [...], ivi Testimone_1 residente in [...], con riserva di ulteriormente argomentare in sede di successiva memoria nei termini di legge.
Con vittoria di spese diritti e onorari da liquidarsi al sottoscritto distrattario procuratore nel massimo dello scaglione di riferimento, maggiorati ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, in virtù della particolare redazione dell'atto”
La così conclude: Controparte_3
“la come sopra rappresentata e difesa, richiamato Controparte_3 tutto quanto dedotto nei propri atti difensivi e a verbale d'udienza, nel ribadire di aver agito correttamente, e comunque nei termini cui era tenuta in base al vincolo di indisponibilità generato dal pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n.
602/73 notificatole da in data 20.7.2023, conclude Parte_1 rimettendosi alla decisione che l'ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia e conforme a legge, con vittoria di spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso, fra l'altro, che in data 8.9.2022 era stato colpito da CP_1
“esteso focolaio emorragico intra-assiale con epicentro in regione nucleo capsulare sn con estensione tetraventricolare ed effetto massa associato”, a seguito del quale, dopo degenza ospedaliera, era stato collocato in una R.S.A., e che, in conseguenza della detta patologia, era stato dichiarato invalido civile e inabile al lavoro, di talché beneficiava mensilmente di pensione di invalidità civile di € 1.497,45, oltre ad aver ricevuto per quattro mesi un assegno di cura di € 4.187,10, l'assegno unico provinciale di € 120,00 per un solo mese e un rimborso di spese mediche per € 690,00 in virtù di polizza assicurativa, con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c., depositato in nome e pagina 3 di 9 per conto del predetto dal suo amministratore di sostegno, l'avv. Controparte_2 si esponeva, in estrema sintesi, che:
- i suindicati importi erano stati incassati sul c/c n° 1502654 acceso presso la
[...]
filiale di Cles;
Controparte_9
- il 21.7.2023 tale istituto di credito aveva comunicato la ricezione dell'atto di pignoramento presso terzi n° 1128420230000818/000 ex art. 72 bis, D.P.R. n°
603/1972 notificatole dall di Trento e, per Parte_1
l'effetto, aveva bloccato il saldo di conto corrente di € 20.636,15, somma costituita per la quasi totalità da pensioni di invalidità e assegni di cura e versata all'amministrato prima del pignoramento;
- dal cedolino della pensione risultava pignorata anche la pensione di CP_6 invalidità nella misura di 1/5, pari a € 99,00;
- il pignoramento era illegittimo, avendo avuto a oggetto somme impignorabili ex art. 545, 2° co., c.p.c. perché quasi integralmente relative a pensioni di invalidità
e assistenziali;
- solo la somma di € 1.128,99 corrispondeva a provvigioni pagate dal datore di lavoro, unitamente al TFR di € 878,17.
Parte ricorrente richiedeva, quindi, in via preliminare la sospensione dell'esecuzione e, di conseguenza, “lo sblocco immediato di tutte le somme pignorate nel conto corrente…ad eccezione di quelle eventualmente ritenute di giustizia” e, nel merito, declaratoria di nullità e infondatezza della procedura esecutiva, “con conseguente riaddebito delle somme pignorate presso l e presso il conto corrente”. CP_6
Con decreto dd. 31.8.2023 il giudice dell'esecuzione sospendeva inaudita altera parte l'esecuzione, fissando l'udienza del 25.9.2023 per la comparizione delle parti.
Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
l' chiedeva di dichiarare l'improcedibilità Parte_1 dell'opposizione per omessa vocatio in ius del terzo pignorato;
in subordine chiedeva di accertare l'infondatezza dell'opposizione (in difetto di limiti al pignoramento di somme rinvenute su rapporti bancari, ove pure derivanti da rapporti di lavoro, “ad eccezione dell'ultima mensilità del salario/pensione”) e l'inammissibilità della domanda di CP_ restituzione delle somme pignorate presso l'
All'esito della detta udienza il giudice procedente confermava il provvedimento di sospensione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
A tale incombente provvedeva l' con l'atto di Parte_1 citazione ritualmente notificato a , in persona del suo amministratore di CP_1 sostegno.
L'attrice in riassunzione chiedeva di accertare e dichiarare la legittimità del proprio operato e la pignorabilità delle somme staggite con l'atto di pignoramento opposto e, quindi, di rigettare l'opposizione, revocare il provvedimento di sospensione pagina 4 di 9 dell'esecuzione e ordinare al terzo pignorato di versarle la somma accantonata di €
20.636,15.
Costituitosi in giudizio in persona del suo amministratore di sostegno, CP_1
chiedeva di dichiarare “la nullità e/o l'infondatezza” della procedura esecutiva,
[...]
“con conseguente ordine alla restituzione delle somme all'avente diritto, anche quelle accantonate da ”, eccependo, a sostegno di tali domande, anche la nullità CP_7 dell'atto di pignoramento per mancato avviso ex art. 26 D.P.R. n° 603/1972, come richiamato dal successivo art. 50, nonché l'omessa produzione di copie conformi delle cartelle esattoriali.
Con provvedimento dd.
7.3.2024 veniva disposta, ex art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato Controparte_9
da effettuarsi a cura della parte più diligente.
[...]
Nel costituirsi in giudizio, il detto istituto di credito evidenziava di aver
“effettuato correttamente il blocco del saldo di conto corrente e, comunque, nei termini cui era tenuta in base al vincolo di indisponibilità generato dal pignoramento di crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/73 notificatole da Parte_1 in data 20.07.2023”, per poi concludere rimettendosi alla decisone del Tribunale.
Sulle eccezioni di nullità e/o inefficacia dell'atto di pignoramento sollevate da CP_1
[...]
Nel costituirsi nel presente giudizio di merito successivo alla fase sommaria celebrata innanzi al giudice dell'esecuzione ex art. 615, 2° co., c.p.c., l'opponente ha eccepito per la prima volta la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di CP_1 pignoramento, per non essergli stato preventivamente notificato l'avviso recante l'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 D.P.R. n° 603/72 e per non essere state prodotte dalla parte esecutante le copie conformi delle cartelle esattoriali.
Tali eccezioni, essendo state formulate per la prima volta nella comparsa di costituzione depositata nell'odierno giudizio ordinario a cognizione piena, devono essere ritenute tardive, dunque inammissibili, in applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui “non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l'atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che
l'opposizione all'esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell'opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U, Sentenza
n. 19889 del 23/07/2019, Rv. 654839 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv.
662368 - 01)” (così in motivazione Cass., n° 9226/2022).
Sulla impignorabilità delle somme depositate sul conto corrente bancario intestato all'opponente
pagina 5 di 9 Come esposto in narrativa, nel ricorso introduttivo della fase sommaria e poi nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio è stata dedotta, ai sensi dell'art. 545, 2° co., c.p.c., l'impignorabilità assoluta delle somme di denaro depositate sul conto corrente bancario intestato a , in quanto asseritamente corrispondenti per la CP_1 quasi totalità a pensione di invalidità e indennità assistenziali di vario genere.
Tale motivo di opposizione non appare fondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente rilevato che:
➢ stando agli allegati cedolini , è titolare di una pensione CP_6 CP_1 categoria “IOCOM”, codice corrispondente alla “pensione invalidità esercenti attività commerciali”;
➢ trattasi verosimilmente di assegno ordinario d'invalidità (deponendo in tal senso l'assoggettamento a tassazione Irpef desumibile dagli stessi cedolini), che costituisce prestazione economica erogata, in base alle disposizioni della legge n°
222/1984, a lavoratori (dipendenti e autonomi) con una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 per infermità (fisica o mentale) e con un minimo di 5 anni di contribuzione;
➢ data la sua natura previdenziale (per non essere slegata dai contributi versati), deve escludersi la sua assoluta impignorabilità ai sensi del 2° co. dell'art. 545
c.p.c. che, essendo disposizione di carattere eccezionale, in quanto derogatoria della regola generale dettata dall'art. 2740 c.c., appare riferibile alle sole prestazioni assistenziali;
➢ peraltro, nel caso di specie il pignoramento non ha avuto a oggetto né la pensione erogata dall' all'opponente, né gli altri importi versatigli dall' CP_6 CP_10
( ), ma le somme Controparte_11 presenti sul c/c bancario a lui intestato.
Al riguardo il comma 8 dell'art 545 c.p.c. testualmente recita “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Tale disposizione e l'art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 (recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) - il cui comma 2-bis dispone che “nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 [ossia le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, n.e.] sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi
pagina 6 di 9 del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”
- risultano interamente riportate nell'atto di pignoramento oggetto di causa, di talché in esse vanno individuati “i limiti di legge” entro i quali la parte esecutante ha ordinato al terzo, di pagare “le somme per le quali Controparte_9 il diritto alla percezione da parte del debitore sia maturato anteriormente alla data” di notifica dello stesso atto di pignoramento.
Per effetto delle disposizioni in questioni le somme erogate a titolo di retribuzione o pensione, una volta depositate sul conto corrente del beneficiario e, quindi, affluite nel suo patrimonio, non sono, dunque, assolutamente impignorabili in ragione delle cause giustificative dei relativi accrediti.
Del resto, prima ancora dell'entrata in vigore dell'attuale formulazione dell'art. 545 c.p.c., la Corte Costituzionale, con la sentenza n° 85 del 2015, aveva già chiarito che
“con il versamento in conto si verifica, infatti, l'estinzione (pro rata) del rapporto obbligatorio corrente tra il pensionato ed il terzo debitore del trattamento economico. Il denaro versato in conto, seguendo l'ordinario regime dei beni fungibili, secondo le regole del deposito irregolare (art. 1782 cod. civ.), diviene di proprietà dell'istituto di credito (artt. 1834 e 1852 e seguenti cod. civ.), con contestuale nascita di un diverso rapporto obbligatorio tra l'istituto di credito ed il depositario o correntista, che si compendia nel diritto a richiedere in ogni momento il saldo attivo risultante dal conto…”.
Il saldo delle rimesse effettuate sul conto, se originato da accrediti di stipendi, pensioni e indennità relative al rapporto di lavoro anteriori al pignoramento, non è però destinato nella sua interezza alla soddisfazione delle altrui pretese creditorie, essendo pignorabile entro i limiti stabiliti dalla citata disposizione del codice di rito oppure dalla sopra riportata norma che disciplina l'espropriazione presso terzi nell'ambito della riscossione coattiva delle imposte sul reddito.
Tali limiti risultano rispettati nella fattispecie in esame.
Dall'allegato estratto di conto corrente si desume che alla data di notificazione dell'atto di pignoramento (21.7.2023) la quale terzo Controparte_3 pignorato, ha sottoposto a vincolo di indisponibilità l'importo di € 20.636,15, con ciò lasciando a disposizione del debitore esecutato, evidentemente in ragione del disposto dell'art. 72 ter D.P.R. n° 602/1973, l'intero ultimo rateo di pensione di € 1.397,96, somma peraltro maggiore del triplo della pensione sociale mensile (visto che nell'anno
2023 tale emolumento era pari a € 414,76, di talché il triplo ammontava a € 1.244,28).
A sostegno della spiegata opposizione non appare valorizzabile neppure il pregresso deposito, sul conto corrente intestato al di importi versati da CP_1 CP_10 asseritamente per assegno di cura e assegno unico provinciale, e del rimborso spese mediche da polizza assicurativa, che l'opponente riconduce nell'ambito applicativo dell'art. 545, 2° co., c.p.c..
pagina 7 di 9 Come detto, nel caso di specie non si tratta di pignoramento avente a oggetto importi compresi nel novero di quelli menzionati nella detta disposizione codicistica ed effettuato presso il soggetto erogatore, ma di pignoramento del saldo attivo di conto corrente, il che induce a fare riferimento all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in forza del quale le somme versate perdono la loro identità
e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che hanno dato origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c. (in tal senso, da ultimo, v. Cass., n° 10540/2024).
Né al riguardo possono venire ulteriormente in rilievo le sopra citate disposizioni di cui all'art. 545, 8° co., e all'art. 72 ter D.P.R. n° 603/1972, atteso che i limiti alla pignorabilità dei beni del debitore costituiscono deroghe al principio generale della responsabilità patrimoniale, tassativamente previste dalla legge e, pertanto, non suscettibili di estensione analogica (così Cass., n° 26042/2018).
Tale considerazione appare ostativa anche a un'estensione della impignorabilità delle somme indicate nell'art. 545, 2° co., c.p.c. alla disciplina del pignoramento sul conto corrente di destinazione delle dette somme;
né sono ravvisabili le condizioni per sollevare una questione di legittimità costituzionale, ove si consideri che un eventuale pronunciamento sul punto in questione non potrebbe essere “a rime obbligate”, come ha fatto intendere la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza n° 85/2915, laddove ha precisato che “il credito da pensione è situazione giuridica profondamente diversa dal credito di conto corrente”, di talché “l'indefettibile principio costituzionale di tutela del fine solidaristico (di garantire l'emancipazione dal bisogno del pensionato) non può trovare soluzione obbligata attraverso l'automatica riproduzione di una norma appartenente ad un contesto giuridico diverso”, tant'è che nella circostanza ebbe a sollecitare l'intervento del legislatore, poi avvenuto con il D.L. 27 giugno 2015, n° 83.
Non appare meritevole di accoglimento neppure il motivo di opposizione con cui
è stata, di fatto, dedotta l'impignorabilità della pensione di invalidità per 1/5 in misura di
€ 99,49, non constando che l'accantonamento di tale somma effettuato dall' per tre CP_6 mensilità sia riconducibile al pignoramento oggetto di causa.
L'opponente non ha dimostrato neppure di aver ricevuto “per errore” la somma di € 3.512,90 a titolo di assegno di cura ex art. 10 legge provinciale n° 15/2012 e, pertanto, di essere tenuto a restituirla, non apparendo al riguardo sufficiente il solo documento n° 6 relativo alla somma di € 4.187,10, visto che non risultano documentate le causali effettive dell'accredito del maggior importo di € 8.551,40, non chiaramente desumibili neppure dall'allegato estratto di conto corrente;
né tale carenza probatoria può essere superata con la richiesta prova orale, e ciò per la ragione indicata nel provvedimento dd. 30.6.2024 e comunque perché il relativo capitolo è stato articolato in termini eccessivamente generici e sostanzialmente implicanti la formulazione di valutazioni e giudizi preclusi ai soggetti chiamati a deporre.
pagina 8 di 9 Peraltro, in parte qua l'opposizione, prima ancora che infondata, appare inammissibile, riguardando un motivo proposto per la prima volta nel corso del presente giudizio, di talché vengono in rilievo le stesse considerazioni sopra svolte in ordine alle eccezioni di nullità e di inefficacia dell'atto di pignoramento.
Per tutto quanto esposto l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
La controvertibilità della suesposta questione relativa all'art. 545, 2° co., c.p.c., che, per quanto consta, è oggetto di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito, appare valorizzabile ai fini di un'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra , in persona legale rappresentante, Parte_1 CP_1
e , con sede in Bolzano, via del Macello n° 55, in
[...] Controparte_3 persona del responsabile affari societari e legali, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trento in data 3.4.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 9 di 9