Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 368/2025, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio”, promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GRAZIA NIEDDA Pt_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata e (C.f. CP_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTO COCCIU presso il cui studio C.F._2
è elettivamente domiciliato
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e nelle
Note di trattazione scritta depositate in data 26/03/2025 di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Per_ 2. Affidare il minore figlio a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento pagina 1 di 5
3. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Le decisioni di maggior interesse saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
Per_ 4. Il minore figlio resterà collocato anagraficamente e in via preferenziale presso la dimora materna in Sassari alla via Giuseppe Giusti n. 11 e il padre, potrà vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita, determinato in base al piano genitoriale allegato, qui integralmente
Per_ richiamato: - il padre potrà vedere e tenere con sé il minore figlio con cadenza CP_1 infrasettimanale nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 16,00, coincidente con l'uscita da scuola del minore, per ricondurlo presso il luogo di lavoro della madre in Sassari alla Pt_1 via Carlo Felice alle ore 19,00 o alle ore 20.00 presso l'abitazione materna in via Giuseppe Giusti
n. 11 (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale) e secondo il principio del fine settimana alternato, dalle ore 16.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica (ore 21 nei periodi di vigenza della c.d. ora legale);
Per_
-in occasione delle principali festività dell'anno, il minore , sempre tenendo conto del principio dell'alternanza, trascorrerà sei giorni a Natale e tre a Pasqua, comprensivi di una delle giornate di festa, con i rispettivi genitori;
per le altre festività religiose e civili dell'anno il minore starà con i genitori secondo il principio dell'alternanza; - durante le vacanze estive, coincidenti con le vacanze scolastiche, il minore potrà trascorrere 15 giorni con la madre e 15 giorni con il padre, anche non consecutivi, concordati con congruo anticipo (entro il 30 maggio di ogni anno) e compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi i coniugi e nell'interesse del figlio.
5. Nel corso dell'anno, durante il periodo di permanenza del figlio presso uno dei genitori, ciascuno di essi potrà sentire telefonicamente il minore sul dispositivo in uso ai genitori, almeno due volte al giorno, una al mattino al risveglio, prima di andare a scuola e una alla sera prima di cena, salvo diversa richiesta da parte del minore.
6. Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra quale contributo per il CP_1 Pt_1
Per_ mantenimento in favore del minore figlio l'importo mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) da rivalutarsi, solo in aumento, secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in forma anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c sul c/c intestato a al seguente IBAN: [...]. Pt_1
pagina 2 di 5 7. Le spese straordinarie afferenti al minore figlio, come da linee guida del CNF, sostenute da ciascun genitore, saranno rimborsate all'altro, per il caso di anticipazione, nella misura del 50%, entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate.
8. L'assegno unico verrà percepito totalmente dalla sig.ra quale genitore collocatario del Pt_1
Per_ minore figlio . Part
9. La sig.ra ede a titolo gratuito al signor , che accetta, la propria quota societaria, CP_1 detenuta nella misura del 20%, della “COCCIU'S DI MARCO COCCIU E C S.A.S.”. Part
10. La signora si obbliga a recedere dalla società “COCCIU'S DI MARCO COCCIU E C
S.A.S.” mediante atto notarile da sottoscriversi entro il mese di ottobre 2025, successivo alla firma del presente accordo.
Part 11. La signora dichiara di non aver nulla a pretendere dalla “COCCIU'S DI MARCO
COCCIU E C S.A.S.” per qualsivoglia ragione o titolo. Il sig. si obbliga a sollevare CP_1
la sig.ra da qualsivoglia responsabilità relativa a obblighi precedenti e futuri, di Pt_1
qualsiasi natura, assunti in nome e per conto della società.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
13. I coniugi, a totale definizione di ogni reciproco rapporto di ordine economico/ patrimoniale dichiarano che: non sussistono debiti della comunione nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con i beni della comunione;
non sussistono ragioni di credito della comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione. Dichiarano, inoltre, che non sussistono ragioni personali di debito/credito che intendono definire mediante reciproche attribuzioni.
14. I signori e danno atto di aver regolato ogni questione di qualsivoglia CP_1 Pt_1 natura e di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altra.
15. I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
16. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
17. Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c., in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo pagina 3 di 5 manifesta allo stato l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti, che prevede l'assunzione di reciproche obbligazioni, come riportato in epigrafe.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2° comma c.p.c..
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando rispetto solo alla fase della separazione, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Pt_1 CP_1 autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari Anno 2017, Atto Numero 29, Parte I) pagina 4 di 5 2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di Trattazione scritta depositate 26/03/2025 e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
3) Spese di lite al definitivo
4) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari il 7.04.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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