Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.719 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.LUCA CECERE e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
PARRELLA SERGIO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA IANNACCONE C/O ENTE INAIL 83100 AVELLINO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 16/02/2024 Parte_1 conveniva in giudizio l' esponendo di essere dipendente CP_1 della Comunità Montana dell'Ufita dal 2003; di occuparsi, in particolare, della manutenzione dei boschi e delle strade interpoderali, della pulizia di torrenti, fossati, valloni e canali;
nonché della messa in sicurezza dei territori esposti a rischi naturali, con la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestali; che detta attività lavorativa veniva svolta, da un lato, con l'utilizzo, per diverse ore al giorno, di decespugliatori, motoseghe, falci, roncole, pale, picconi etc., mantenendo posture incongrue prolungate, con la schiena curva e frequenti passaggi posturali, con flessioni e torsioni del busto e, dall'altro, con la movimentazione manuale di carichi pesanti (spietramento manuale dei terreni, etc.), con l'impegno delle mani,
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di aver riportato, a seguito dello svolgimento di attività lavorativa una malattia professionale, “Ernie discali multiple in regione lombosacrale con impotenza funzionale aggravata – lombosciatalgia bilaterale…..”; che presentava domanda amministrativa per il riconoscimento ma i sanitari non CP_1 riconoscevano la prestazione richiesta. Concludeva chiedendo accertarsi la malattia professionale con postumi indennizzabili pari al 6% con condanna dell' al CP_1 pagamento della relativa indennità oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituitasi l' si opponeva al ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto. Ammessa ed espletata prova testi, disposta ed espletata CTU, la causa veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Ai sensi della L.n.38\2000 art.13, in materia di danno biologico,
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1) a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.” Ciò premesso , dalla relazione redatta dal CTU è emerso che la patologia lamentata, dev'essere qualificata come segni di spondilosi del rachide lombare RNM accertata con discopatie multiple senza
2 significative limitazioni funzionali e che, pur rientrando tra quelle indicate nella tabella approvata con DM. 9.4.2008 (G.U, N. 169 DEL 21.7.2008) 03 “ movimentazione manuale di carichi eseguite con continuità durante il turno lavorativo cod 12.03 M47.8 M51.2”, determina postumi permanenti minimi e valutabili nella misura del 2%, non indennizzabili. La valutazione operata dal C.T.U. va certamente condivisa in quanto intrinsecamente logica e coerente, scevra da vizi. Tanto premesso il ricorso va rigettato. Ricorrono gravi motivi, tenuto conto del reddito dichiarato dalla parte, per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
P.Q.M.
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Così deciso in Benevento il 11.06.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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