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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15466/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15466/2021
Il giudice , lette le note conclusionali e quelle di trattazione scritta;
Ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dalla Curatale, la prova ammessa con ordinanza del
20.1.23 ( ritenute ammissibili e rilevanti le prove orali articolate dalla in memoria Controparte_1
ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 sui capitoli 6 e 7 ivi formulati col teste ivi indicato e la prova
contraria articolata in memoria n.3 da controparte con i testi ivi indicati;
ritenute inammissibili le
prove articolate dalla in me-moria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 sui cap.1,2,3, Controparte_1
4,5 perché generi-che e contrastanti con le previsioni dell'art. 2722 cc ) è stata compiutamente assunta all'udienza del 12.4.23 ( cgr verbale in atti);
Ritenuta la causa matura per la decisione ,
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. all'esito della quale dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo dott.ssa Cristina Denaro in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato a seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15466/2021 ( e quella riassunta R.G. 1508/2021 triB Pt_1
promossa da
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_2 P.IVA_1
, , rappresentata e difesa dall'avv. Walter Giuffrida presso il cui Studio, sito in Parte_3
Troina, via Nazionale n. 187, ha eletto domicilio, giusta procura IN ATTI
Contro
Controparte_2
(n. 5/2024 Tribunale di Palermo) (P. IVA n. ), in persona del Curatore,
[...] P.IVA_2
avvocato , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Di Cristina, giusta Controparte_3
procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in virtù del provvedimento di autorizzazione e nomina del 10/05/2024 del G.D., , con contestuale attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 D.P.R. 115/2002, ai fini dell'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato
2 Opposto
oggetto: vendita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4955/2021, emesso dal Tribunale Di Palermo, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 38.076,93, ( Controparte_1
oltre accessori), a titolo di corrispettivo della vendita di tubi in acciaio ( così determinato : saldo
fattura n. 40/2021 del 02/08/2021 (cfr. doc. 1) per € 21.806,01 (residuo), saldo fattura n. 43/2021
del 30/08/2021 (cfr. doc. 2) per € 23.954,55, saldo fattura n. 44/2021 del 31/08/2021 (cfr. doc. 3)
per € 19.898,37 (cfr. doc 10) (cfr.doc.11), per un totale ammontante ad € 65.658,93 da cui
detrarre la quota residuale della cauzione a suo tempo versata pari a € 27.582,00 e pertanto il
credito vantato ammonta ad euro € 38.076,93).
In via preliminare, parte opponente eccepiva la continenza dell'odierno giudizio con quello da essa azionato innanzi Tribunale Civile di Enna ( RG ruolo n 1508/21 ) avente ad oggetto condanna del venditore al risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali,
sia sotto il profilo della ritardata consegna dei beni che della presenza di difetti di una parte della merce consegnata, in attuazione degli obblighi nascenti dai medesimi contratti del 12.4.2021 e del
13.03.2021, aventi ad oggetto la vendita di n° 272 tubi in acciaio al carbonio senza saldature, per un importo complessivo di € 263.235,40.
Nel merito, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'esistenza del credito e, a tal fine, rappresentando che:
- con nota del 12.04.2021 la società aveva formulato offerta di vendita avente ad CP_1
oggetto n° 272 tubi in acciaio al carbonio senza saldature, per un importo complessivo di €
263.235,40 (allegato n. 1);
- con successiva nota del 13.04.2021, la aveva formulato una controproposta Parte_2
che prevedeva l'acquisto della merce al prezzo ulteriormente scontato di € 215.762,20; detta
3 proposta veniva accettata dal venditore che si dichiarava di essere pronto ad effettuare la fornitura con “Resa: Franco vs magazzino”;
- secondo gli accordi, conclusi a mezzo corrispondenza, la consegna del primo carico doveva essere effettuata “nel più breve tempo possibile”, la consegna del secondo carico entro “fine mese
di aprile” e, per le restanti consegne, “come da programma che ci comunicherete”;
- in data 14/04/2021 veniva emessa fattura relativa all'acconto, per € 53.941,68 + iva, che aveva pagato lo stesso giorno (allegato n. 5); Pt_2
- in data 30/04/2021 veniva effettuata la prima consegna (18 tubi KG 13.508) e veniva detratto il 25% dall'acconto già versato (€ 3.816,01); la fattura veniva pagata, in anticipo, lo stesso giorno (allegato n. 6).;
- le successive consegne registravano gravi ritardi, prontamente segnalati da;
nella Pt_2
specie : la seconda consegna veniva effettuata solamente in data 18/06/21 (16 tubi Kg 12.814)
(allegato n. 7) e la fattura veniva integralmente pagata ben prima della scadenza;
la 3° e la 4°
consegna avvenivano solamente in data 02/08/21 (allegato n. 9); dall'importo fatturato veniva detratto il 25% di acconto ( € 11.915,85) e la relativa fattura n. 40, con scadenza contrattuale 30/60
gg, veniva pagata al 50%, in anticipo, per € 21.806,01; in data 30/08/2021 veniva effettuata, sempre in grave ritardo rispetto alla tempistica concordata, la consegna del 5° carico (30 tubi KG 23168)
(allegato n. 10) dal cui importo veniva detratto il 25% di acconto già pagato ( € 6.544,96); in data
07.09.2021 veniva effettuata la consegna del 6° carico che, oltre a pervenire in grave ritardo,
presentava difetti (allegato n.11), contestati con pec del 18.09.2021, con espresso invito al ritiro della merce difettosa ed allo storno della fattura n. 44 ;
- in data 13 settembre 2021 e, dunque, a tempi di consegna abbondantemente scaduti, il venditore, per la prima volta, aveva comunicato di non poter rispettare i tempi per i quali si era impegnato in data 2 luglio;
- in data 23/09/2021, ben 13 giorni dopo l'ultima scadenza contrattualmente prevista per il piano delle consegne, essa aveva messo in mora , intimando la consegna di tutti i tubi CP_1
4 entro 15 gg e, dunque, entro l'8.10.2021 (allegati n. 17), concedendo ulteriore tempo per l'adempimento;
- nel frattempo, dovendo proseguire nel programma di produzione, essa era stata costretta ad acquistare i tubi mancanti da altro fornitore, con un costo aggiuntivo (per acquisto e trasporto) di complessivi € 25.865,50 (allegati n. 18, 18.1, 18.2, 18.3);
- nonostante le successive interlocuzioni tese a ottenere la pronta consegna della merca, essa,
avendo atteso vanamente l'adempimento di per ulteriori 13 giorni, con pec del 21 CP_1
ottobre 2021, aveva contestato l'ennesimo mancato adempimento, chiedendo il risarcimento dei danni (allegato n. 21);
- nelle more, dovendo provvedere all'approvvigionamento dei tubi in questione, essa aveva
“acquisito un preventivo dal quale si evinceva che per l'acquisto dei soli tubi non ancora consegnati, sarebbe stato necessario pagare un sovrapprezzo di € 0,55/kg 67.000, maggiorato della spesa di trasporto di € 1.750,00 per n. 3 consegne (allegati n. 21); di talché, ad oggi, i danni causati dall'inadempimento della convenuta potevano essere quantificati in:
- -€ 25.865,5 per sovrapprezzo e oneri di trasporto per tubi già acquistati;
- euro 7.000,00 penale applicata da cliente;
- € 42.100 sovrapprezzo e oneri di trasporto per tubi da acquistare.
Sulla base di tali premesse, deducendo un duplice profilo di inadempimento da parte della
, sub specie ritardo nella consegna della merce e consegna di merce difettosa , parte CP_1
opponente chiedeva :
nel rito, in accoglimento dell'eccezione formulata da parte opponente, ritenuta la continenza tra il
giudizio in questione con il giudizio iscritto al n. 1508/2021 RGAC Tribunale di Enna e,
conseguentemente, fissare un termine perentorio per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Enna,
adito preventivamente;
- in subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto della superiore eccezione, nel merito, accertare e
dichiarare e dichiarare il mancato adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla
5 convenuta società (p. Iva ), pec: Controparte_4 P.IVA_2
Email_1
- per l'effetto, accertare che, per le ragioni dianzi esposte, non vanta alcun credito nei CP_1
confronti di e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Con compara di risposta del 25.1.22 si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'opposizione e a tale fine rilevando che :
- la competenza per entrambi i giudizi era del Tribunale di Palermo stante l'anteriorità della domanda azionata in via monitoria;
- l'ordine relativo alla fornitura oggetto dell'odierno giudizio non prevedeva penali mentre la cauzione versata in acconto era stata scontata con le forniture effettuate, nonché correttamente detratta dall'importo ingiunto;
- non vi erano stati ritardi di consegne;
per converso, ogni consegna era stata concordata con in considerazione anche della chiusura estiva dell'attività durante il mese di Parte_2
agosto. Nello specifico : 1) con nota del 22.09.2021 essa aveva comunicato a mezzo e-mail alla che la merce era disponibile per la consegna;
2) tale nota era rimasta priva di riscontro. 3) Pt_2
con successiva nota del 04.10.2021 essa aveva nuovamente sollecitato la società acquirente a chiarire i propri intendimenti circa la consegna della merce disponibile presso il proprio ( della
) deposito , invitandola al contempo a regolarizzare i pagamenti;
CP_1
- proprio in considerazione delle difficoltà manifestate dalla nei pagamenti, connesse Pt_2
all'aumento dei prezzi dell'acciaio , essa aveva, invano, manifestato la disponibilità a ritirare i tubi esistenti presso lo stabilimento della debitrice ed emettere le note di credito a storno delle fatture impagate, così da definire bonariamente la vicenda.
Pertanto, alcun inadempimento era a sé addebitabile sub specie tardiva consegna della merce ,
essendo inadempiente la società acquirente dell'obbligazione di pagare il prezzo della merce venduta.
6 Quanto ai presunti vizi relativi al sesto carico parte opposta deduceva che la cui consegna era avvenuta non già, come dedotto da controparte, in data 07.09.2021 ma, come emerge dal DDT n
39 versato in atti, il 26.08.2021 mentre la contestazione dei vizi sarebbe avvenuta, secondo quanto dedotto dalla , a mezzo pec o in data 18.09.2021 ovvero 15.09.2021 (date contrastanti Pt_2
inserite, la prima in atto di opposizione e l'altra in atto di citazione):
Parte opposta , sulla base di dette premesse, eccepiva la decadenza prevista dal combinato disposto degli artt. 1497, secondo comma, e 1495, primo comma, c.c., avendo la trascurato Parte_2
di denunziare alla la (pretesa) mancanza di qualità dei tubi entro il termine di 8 Controparte_1
giorni, il quale – trattandosi nella fattispecie di una vendita di cose da trasportare – a norma dell'art. 1511 c.c. decorre dal momento della consegna dei tubi all'acquirente , su cui grava uno specifico dovere di esaminare la merce acquistata.
Con ordinanza del 27.2.2022 il Tribunale di Enna dichiarava la continenza tra la causa iscritta al
R.G n 1508/2021 e la causa pendente davanti al Tribunale di Palermo, iscritta al n. R.G.
15466/2021, assegnando alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione per riassumere la causa dinnanzi al giudice della causa anteriormente iscritta.
La causa risarcitoria proposta della veniva, quindi, riassunta con rituale comparsa innanzi Pt_2
al Tribunale di Palermo , con la quale la società , in particolare, sulla base delle medesime Pt_2
premesse di cui al giudizio di opposizione chiedeva di :
- accertare e dichiarare e dichiarare il mancato adempimento degli obblighi contrattualmente
assunti dalla convenuta (p. Iva ), pec: Controparte_5 P.IVA_2
Email_1
- per l'effetto condannare la predetta convenuta a pagare tutti i danni, da lucro cessante, da danno
emergente, causati alla attrice per le causali e nella misura meglio indicati in Parte_2
narrativa e, comunque, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
7 Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c. , concessi i termini ex art 183 c 6 cpc , con ordinanze 20.1.23
venivano ammesse e espletate le prove orali richieste da parte opposta e si disponeva inoltre CT
tecnica.
Con ordinanza del 26.1.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art 143
codice crisi di impresa a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di ( cfr Controparte_1
decreto versato in atti).
Riassunto il giudizio, con comparsa del 15.5.24 , si costituiva in giudizio la
[...]
facendo “ proprie tutte le domande, Controparte_6
richieste, argomentazioni, ragioni e difese formulate negli atti depositati in giudizio dai precedenti procuratori ed eccependo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva posto che nell'atto di riassunzione l'opponente non aveva formulato alcuna domanda nei riguardi dalla curatela :
- L'improseguibilità della domanda di condanna al risarcimento dei danni spiegata dalla nei confronti della , derivante dalla apertura della procedura concorsuale con Pt_2 CP_1
conseguente competenza funzione all'accertamento dei crediti da parte del giudice delegato;
La Curatela, dunque, riportandosi nel merito alle precedenti difese e rilevando, in ogni caso, la carenza di prova del danno, rassegnava le seguenti conclusioni
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Curatela della
n. 5/2024 Tribunale di Palermo;
Controparte_2
- sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile e, in ogni caso, rigettare la domanda
risarcitoria avversaria di cui al ricorso in riassunzione notificata alla Curatela in data 31/1/2024
alla luce delle difese spiegate dalla Curatela nel corpo della presente comparsa sulla competenza
funzionale del Giudice Concorsuale in materia di accertamento dei crediti, nonché delle difese
spiegate dalla società in bonis nei propri scritti difensivi e delle ulteriori argomentazioni esposte;
- nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione di parte avversaria, nonché dichiarare nulla,
inammissibile o rigettare l'azione risarcitoria promossa da inizialmente innanzi al Pt_2
8 Tribunale di Enna (R.G. 1508/2021) e riassunta, a seguito di declaratoria di continenza, nel
presente giudizio, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto, nonché negli atti depositati
in giudizio dai precedenti procuratori di in bonis, ivi comprese la comparsa di Controparte_1
costituzione e di risposta a firma dell'Avv. Germana Lo Faso, le memorie ex art. 183, VI comma
nn. 1 e 2 c.p.c., la comparsa di costituzione dei nuovi procuratori Avv.ti Salvatore Virgone e
Rosalia Bottaro del 7/10/2022, la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1508/2021
del Tribunale di Enna, la comparsa integrativa in riassunzione del 12/5/2023 depositata nel
presente giudizio, le note di trattazione scritta, ivi incluse le istanze, anche istruttorie, avanzate
negli atti difensivi versati agli atti, che quivi devono ritenersi integralmente trascritti;
- per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo numero 4955/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 10.11.2021;
- sempre nel merito, in via subordinata, condannare al pagamento in favore Parte_2
dell'esponente all'importo di euro 38.076,93 ovvero di quella diversa maggiore somma che dovesse
risultare come dovuta, in ogni caso oltre agli interessi nella misura del tasso stabilito dall'art. 5 del
D.lgs numero 231 del 09.10.2002, calcolati dalla scadenza delle fatture azionate in via monitoria
sino al soddisfo;
- ancora nel merito, in ulteriore e/o estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della tesi dell'opponente:
- accertare e dichiarare l'indebito pagamento ex art. 2033 c.c. della somma di Euro 38.076,93
ovvero, in via residuale e di estremo subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto arricchimento
senza causa ex art. 2041 c.c. della società opponente nei confronti dell'opposto, atteso quanto
esposto in atti;
- per l'effetto condannare la società ex art. 2033 c.c. ovvero in via residuale e di Parte_2
estremo subordine ex art. 2041 c.c. al pagamento a favore di della somma di Euro Controparte_1
38.076,93, computando anche gli interessi ex art. 1224 c.c. o di quella diversa somma ritenuta di
giustizia e /o di equità, oltre gli interessi dal dovuto al saldo;
9 La causa all'udienza del 20.3.25 è stata assunta in decisione.
In via preliminare , deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata , nell'ambito del giudizio incardinato presso il Tribunale di Enna e riassunto innanzi a questo giudice, dalla società nei confronti della . Pt_2 CP_1
Ed invero, come è noto, ai sensi dell'art 15 codice della crisi delle imprese” la liquidazione
giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se
munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo
diverse disposizioni della legge”
La Suprema Corte nella vigenza delle legge fallimentare, affermando con principi del tutto sovrapponibili alla procedura di liquidazione giudiziale, ha invero precisato che “ qualora, nel
giudizio promosso da un soggetto "in bonis" per il recupero di un credito e proseguito dal curatore,
il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei
confronti del fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli
artt. 93 e ss. legge fall. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o
improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria;
al contrario, la domanda proseguita dal
curatore resta davanti al giudice adito, non operando per la stessa la "vis actractiva" del tribunale
fallimentare, né in forza dell'art.36 cod. proc. civ., né dell'art. 24 legge fall., - in quanto
l'applicazione dell'art. 52, secondo comma, legge fall., non pone una questione di competenza, ma
di rito - e neppure in virtù del principio del "simultaneus processus", il quale, non costituendo un
principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad
una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse. ( Cass. Civ Sez. 1, Sentenza n.
24847 del 24/11/2011):
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria azionata dalla . Pt_2
Si impone, tuttavia, sia l'esame della domanda azionata in via monitoria sia l'esame della eccezione di inadempimento proposta dalla al fine di paralizzare l'intera pretesa azionata con ricorso. Pt_2
10 Al riguardo occorre precisare che :
- “ nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito,
il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in
quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o
in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di
verifica dello stato passivo. ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9787 del 25/03/2022 ( in termini cass. Civ Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 (Rv. 606197 - 01) “ Nel giudizio
proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo
nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso
il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata
fatta valere come eccezione riconvenzionale;
solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo
verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento,
ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo. (Nel ribadire
detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio al medesimo tribunale la sentenza con cui era
stata erroneamente disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., avendo la
debitrice sollevato nei confronti della curatela una eccezione di compensazione con un
proprio contrapposto credito risarcitorio per l'inadempimento del contratto di
somministrazione da cui derivava la pretesa della curatela).
- quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché
complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad
un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla
reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione
di parte o la domanda riconvenzionale ( z. 3 - , Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024; cfr in termini Sez. 3, Sentenza n. 16994 del 20/08/2015 n materia di compensazione, il principio
che ne subordina l'operatività alla condizione che le contrapposte ragioni di credito delle
parti derivino da autonomi rapporti giuridici, non esclude che il giudice debba procedere,
11 anche quando i crediti abbiano origine da un'unica, ancorché complessa, relazione
negoziale, ad una valutazione delle reciproche ragioni di credito ed al consequenziale
accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti
dal rapporto, salvi, solamente, i limiti di carattere sostanziale e processuale stabiliti
dall'ordinamento per l'operatività della compensazione quale regolata, in senso tecnico-
giuridico, negli artt. 1241 e segg. c.c.)
Sicché , pure in assenza di una esplicita eccezione di compensazione, i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria possono essere vagliati al fine di stabilire l'entità dei crediti reciproci ,
che nascono certamente dall'unica complessa vicenda negoziale .
Ciò detto è incontestato sia il titolo sia il mancato pagamento degli importi di cui alle su citate fatture.
Parte opponente ha, tuttavia, giustificato il mancato pagamento tenuto conto di vizi di cui risultava inficiata la merce di cui alla fattura n 44 , oggetto del ricorso monitorio, e della ritardata consegna della merce, produttiva di danni derivanti dalla necessità di rivolgersi ad un altro fornitore ad un prezzo maggiorato .
Ora, in punto di diritto, occorre premettere che come è noto in tema di eccezione di
inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve
verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del
contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i
rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in
relazione alla situazione oggettiva (cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025).
Ciò detto , quanto al primo profilo , quello attinente ai vizi della merce fornita di cui alla fattura n
44, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza proposta dalla difesa della società
venditrice.
12 Invero , dalla prova orale assunta si evince che la consegna è avvenuta il 7.9.21 con conseguente tempestività della denuncia effettuata il 18.09.2021.
In particolare, sia il teste che il teste hanno dichiarato che il 26.8.21 era la data Tes_1 Tes_2
Cont di spedizione dall'estero dei Tubi , pervenuti in consegna il 7.9.21 ( cfr dep. c “i tubi Tes_1
dovevano essere forniti dalla ” Cap. 7 “non so dire di preciso, credo che sia partita il CP_1
26.8. da paese stra-niero e che sia arrivata il 7.9.21, anzi preciso la data del documento di viaggio
era del 26.8.21”; dep : Cap. 7 “non è vero abbiamo un sistema di controllo di Tes_3
accettazione del ma-teriale e ricordo che la consegna avvenne il 7.9.21” Adr “ se non ricordo
male il prodotto veniva dall'estero Viene esibito doc.11 dell'atto di opposizione “lo riconosco la
Cont firma è mia è scritta la data di scarico dl materiale che è il 7.9.21” “ nel momento in cui
finiamo di scaricare il mezzo annotiamo la data di consegna, le operazioni di scarico generalmente
sono di qualche ora”).
Sicché deve ritenersi che la data del 26.8.21 indicata nel documento di trasporto è quella di spedizione della merce .
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce della deposizione del teste il quale ha Tes_4
precisato di non essere stato presente alla consegna - ma di avere esaminato la documentazione versata in atti da cui aveva tratto il dato dell'avvenuta consegna;
(cap. 7 “ è vero” adr “ io non
ero presente, ma giunse la documentazione dell'avvenuta consegna con le relative firme e venne
presa in carico come consegna av-venuta regolarmente”) ; invero, il teste, non avendo presenziato alla consegna ma solo esaminato il DDT, ben avrebbe potuto confondere la data di emissione del documento di trasporto con quella di effettiva consegna.
Ciò detto, in ordine alla sussistenza dei vizi, denunciati con nota del 18.09.2021 , il CT , con condivisibile disamina fondata su dati tecnici, sull' ispezione dei tubi e sull'analisi della normativa di settore ha concluso che :
- dall'ordine di fornitura risulta che oggetto di contestazione sono “Tubi in ac-ciaio al
carbonio senza saldatura A106 Gr. B 20'' (508,0*9,52)”;
13 - risulta evidente che tutti i tubi presentano sulla loro superficie interna un'anomalia
geometrica osservabile anche ad occhio nudo, ripresa anche foto-graficamente (cfr.
Allegato B Documentazione Fotografica), che consiste in una morfologia della superficie
interna non liscia, che presenta un rilievo di forma elicoidale che si estende
longitudinalmente su tutta la superficie interna del tubo.
Per altro, durante le operazioni peritali i tubi sono stati numerati e sono stati oggetto di rilievi
metrici volti alla misurazione della lunghezza longitudinale dei tubi;
con l'ausilio di un calibro si
sono effettuati due rilievi di spessore, uno per ogni lato del tubo, ovvero in totale 34 rilievi a
campione, volti ad apprezzare la variazione dello spessore dei tubi, sintomatiche del profilo
elicoidale visibile a occhio nudo.
Pertanto, il CT , sulla base dei rilievi di spessore effettuati, ha i riscontrato variazioni massime di
spessore di circa 3 mm (si veda tabella dei rilievi nell'Allegato A, operazioni peritali), rispetto ai
9,52 mm nominali.
In ordine alle caratteristiche che dovrebbero avere di tubi in contestazione il tecnico ha precisato che “ i tubi in acciaio al carbonio senza saldatura A106 Grado B sono soggetti alla normativa
ASTM A106 (ASTM - American Society for Testing and Materials.
Questa norma stabilisce i requisiti specifici per i tubi in acciaio al carbonio senza saldatura
utilizzati in applicazioni a temperature elevate, come il trasporto di fluidi e gas. Essa definisce le
proprietà chimiche e meccaniche dei tubi, coprendo tre gradi di materiale (Grado A, B, e C), con il
Grado B il più comunemente utilizzato.
Durante l'ispezione visiva e strumentale, è stato riscontrato che la superficie interna dei tubi
presenta un avvallamento elicoidale lungo l'intera lunghezza del tubo, risultando irregolare e non
liscia. Questo difetto è riconducibile a un difetto del processo produttivo e controllo di qualità in
fase di fabbricazione.
14 La normativa ASTM A106, per i requisiti generali di produzione e tolleranze dimensionali,
stabilisce che i tubi devono essere privi di difetti che possano compromettere la loro resistenza
meccanica e integrità strutturale.
La presenza di irregolarità nella superficie interna, come l'avvallamento elicoidale osservato,
comporta:
- Aree di concentrazione degli sforzi, che aumentano il rischio di cedi-menti meccanici localizzati
durante il funzionamento, soprattutto in applica-zioni soggette a pressioni elevate o alte
temperature.
- Riduzione della resistenza meccanica complessiva del tubo rispetto ai requisiti prestazionali
previsti dalle specifiche ASTM A106 Grado B, compro-mettendo la capacità del tubo di resistere a
sollecitazioni statiche e dinamiche.
Pertanto, tale difformità è da considerarsi come un difetto di produzione, che rende i tubi della
consegna contestata non conformi alle specifiche tecniche dell'ordine di acquisto e alle norme
applicabili.
La combinazione di spessore non uniforme e difetti geometrici interni rende i tubi non conformi alle
normative ASTM A106, qualificandoli come scarto di produzione.
Non colgono nel segno le osservazioni rese dal CTP di parte opposta secondo cui :
- “lo spessore dei tubi non è rilevabile con il calibro bensì con uno spessimetro a pinza:
- le caratteristiche meccaniche e chimiche non sono rilevabili “ad occhio nudo” ma
necessitano di idonea analisi chimico fisica da eseguirsi presso un laboratorio specializzato
su provini prelevati in contraddittorio ... omissis..
Invero, come esaustivamente chiarito dal CT “ per la misurazione della variazione di spessore dei
tubi, si è proceduto, come sopra specificato, a 34 rilievi in presenza dei tecnici di parte presenti
alle operazioni peritali, che non hanno contestato le rilevazioni metri-che effettuate;
dal campione
rilevato è emerso evidente che lo spessore dei tubi non è costante, fenomeno altresì osservato ad
15 occhio nudo ed osservabile dalla documentazione fotografica. Il quesito sulla conformità della
fornitura ed eventuali vizi è stato approfondito nel paragrafo che precede e nelle conclusioni
facendo riferimento alla normativa applicabile alla produzione dei tubi oggetto del contenzioso.
Non è stata fatta alcuna osservazione chimica o meccanica ad occhio nudo, piuttosto le variazioni
di spessore sono un elemento di mancata conformità alla normativa vigente che regolamenta la
produzione dei tubi oggetto della fornitura. E 'evidente, dalla letteratura dell'ingegneria e della
tecnologia dei materiali, che la variazione di spessore longitudinale di un tubo porta a
sovraccarichi negli spessori più sottili, per una mancata distribuzione uni-forme degli sforzi, che
non solo diminuisce la resistenza a carichi di trazione ma anche la resistenza a fatica (durata del
tubo). Da qui si spiega la ratio della normativa che stabilisce per i tubi oggetto della perizia
spessori costanti. I tubi non soltanto non sono conformi, ma soprattutto sono scarti di produzione,
osservabili da ogni tipo di controllo della qualità di produzione: la variazione di spessore si
apprezza anche ad occhio nudo e dalla documentazione fotografica.
Ne consegue la radicale inutilizzabilità della merce venduta e la conseguente fondatezza dell'eccezione di inadempimento tesa a paralizzare la pretesa azionata ex adverso, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 19.898,37 – di cui alla fattura n 44/2021 del 31/08/2021 -, relativa ai prodotti risultati , in esito all'analisi tecnica , viziati.
L' eccezione di inadempimento deve ritenersi, invero, legittimamente sollevata stante che :
- a fronte della consegna di merce radicalmente inutilizzabile la aveva già Pt_2
provveduto al pagamento di cospicui acconti;
- non rileva affatto che la non avesse provveduto alla restituzione della merce , posto Pt_2
a fronte della richiesta della di riconsegnare la merce , la aveva opposto il CP_1 Pt_2
diniego chiedendo , legittimamente , la sostituzione della merce viziata ( sicché è evidente che quest'ultima sarebbe stata restituita dopo la consegna della merce nuova data in sostituzione) ;
pertanto, è del tutto incoerente anche il richiamo effettuato da parte opposta all'art 1206 cc;
16 - contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta la non ha affatto utilizzato i tubi Pt_2
che, infatti, sono stati rinvenuti dal CCTTUU in sede di operazioni peritali.
Quanto al secondo profilo, quello inerente al ritardo nella consegna va premesso in fatto che:
- nell'offerta commerciale n.225/21 del 12/4/2021 i tempi e i pagamenti erano da concordare;
- nell' ordine n. 21/00643 del 13/4/2021, , sulla base della conferma d'ordine n. Parte_2
209/21 ricevuta dalla nella stessa data (13/4/2021), specificava, come richiesto, il Controparte_1
piano consegne, ripartendolo in 10 carichi distribuiti in sette consegne: Prima consegna: subito, max
30/4/2021, pari a un carico;
Seconda consegna: 10/5/2021 pari a un carico;
Terza consegna:
10/6/2021 pari a un carico;
Quarta consegna: 10/7/2021 pari a un carico;
Quinta consegna:
10/8/2021 pari a due carichi;
Sesta consegna: 10/9 pari a tre carichi;
Settima consegna: 10/10 pari a un carico ( Il concetto di carico riportato nell'ordine indica che l'intero ordine viene suddiviso in
10 carichi e in sette consegne, ogni carico è pari a circa il 10% del totale, e dovrà essere consegnato con le tempistiche sopra indicate (cfr. Allegato 3 – Conferma ordine parte acquirente);
- detto piano di consegna era stato accettato da che , in data 15/4/2021, Controparte_1
trasmetteva una lettera di conferma dell'ordine alla (cfr. Allegato 4 – Missiva Parte_2
conferma ordine) ;
- in data 14.4.2021 la emetteva una fattura per il pagamento dell'anticipo Controparte_1
pattuito, pari al 25% del totale dell'ordine ovvero un totale di € 65.508,85 (iva inclusa), imponibile
53.941,68 € (iva esclusa cfr. Allegato 5 Fattura Acconto ordine);
- il piano di consegne sin dalle prime fasi non era stato rispettato ( cfr tabella ritardo cumulato pag 8 CT), cumulandosi nel tempo un costante ritardo nelle consegne: in particolare:
al 10.8.2021 il ritardo cumulato era di circa 46.000 KG e al 10.9.2021 di 60.931 KG, al 10.10.2021
di 80.025 KG (cui vanno sommati i 19.245 KG della fornitura contestata e non a norma).
Appare, quindi, indiscusso il ritardo nella consegna della merce oggetto dell'accordo.
Non rileva ,poi, che i termini di consegna previsti non fossero essenziali posto che parte opponente non ha chiesto , come era sua facoltà (Cass civ sez. 1 - , Sentenza n. 11348 del 12/06/2020 ) la
17 risoluzione del contratto ma ha allegato un ritardo nell'adempimento produttivo di un danno, da cui sarebbe sorto un controcredito che la egli ha opposto in compensazione. Pt_2
Per le stesse ragioni non rileva la gravità del ritardo stante che
- L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti
richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito
specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale
definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto,
pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto
correttamente sollevata l'eccezione di inadempimento a opera della curatela fallimentare
nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui si contestava la mancata ammissione del
credito di un professionista che aveva eseguito prestazioni relative a un concordato
preventivo dichiarato inammissibile e seguito da fallimento.) Cass, Civ Sez. 1 - , Ordinanza
n. 18587 del 08/07/2024)
- anche un inadempimento -o un tardivo adempimento - anche se inidoneo ai fini risolutori
- può aver cagionato un danno risarcibile. ( Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 16/06/2016) .
Né la ritardata consegna può dirsi giustificata , come vorrebbe la parte opposta, alla luce della condotta asseritamente inadempiente della in ordine al pagamento del saldo delle fatture. Pt_2
Ed invero ( cfr schema a pag. 8 CT):
- -la in data 14/04/2021 aveva pagato l'acconto pari ad € 53.941,68 + iva;
Pt_2
- gli accordi prevedevano la fatturazione per singoli carichi con scad. 30/60 gg, e quindi il pagamento doveva avvenire dopo 30/60 gg la consegna della merce;
- in data 30/04/2021 veniva parzialmente effettuata la prima consegna (18 tubi per KG
13.508 a fronte di un carico pattuito pari a 19. 094kg); veniva detratto il 25% dall'acconto
18 già versato (€ 3.816,01) e la fattura veniva pagata, in anticipo, lo stesso giorno (allegato n.
6);
- la seconda consegna veniva effettuata tardivamente ( rispetto alla data del 10.5.21) e anche parzialmente solamente in data 18/06/21 (16 tubi Kg 12.814 a fronte di un carico pattuito pari a 19. 094kg ) (allegato n. 7); la fattura veniva integralmente pagata ben prima della scadenza;
- la terza e la quarta consegna avvenivano solamente in data 02/08/21 ( e quindi in ritardo rispetto alla data pattuita del 10.6.e 10.7 – cfr allegato n. 9); dall'importo fatturato veniva detratto il 25% di acconto ( € 11.915,85) e la relativa fattura n. 40, con scadenza contrattuale
30/60 gg, veniva pagata al 50%, in anticipo, per € 21.806,01;
- la quinta avveniva con ritardo ( il 30.8.in luogo del 10.8.21) e aveva ad oggetto solo una parte del carico ( kg 23,168 in luogo di kg 38,188 pattuiti)
- In data 07.09.2021 veniva effettuata la consegna del 6° carico che riguardava un minore quantitativo di merce e presentava difetti (allegato n.11), contestati con pec del 18.09.2021
con espresso invito al ritiro della merce difettosa ed allo storno della fattura n. 44 (allegato n.12).
- la Settima consegna ( da effettuarsi entro il 10/10 ) pari a un carico non era stata mai effettuata
Ciò premesso va ricordato che , come è noto la disposizione di cui all'art 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per
l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto – come nel caso di
specie stante che il pagamento doveva avvenire 30/60 gg dalla consegna ) , dev'essere interpretata
nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione va consentita o quando sia già evidente che la
controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale
da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della
19 normalità secondo un'interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di
perdere la controprestazione.(Cass. Civ S z. 2 - , Sentenza n. 20939 del 08/09/2017)
Ora, nel caso di specie, la tardiva o mancata consegna non appare affatto giustificata dal timore dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte della che, sin dal Pt_2
principio, era stata puntale nei pagamenti, mentre il mancato o l'omesso integrale pagamento della merce di cui alla 4°, 5° 6° consegna erano dovuto, nel primo caso ( quarta e quinta consegna) al considerevole ritardo nella consegna , e nel secondo caso ( sesta consegna) , alla consegna di un prodotto del tutto inutilizzabile.
Acclarato l'inesatto inadempimento della anche rispetto ai temi di consegna , deve CP_1
evidenziarsi, come detto ,inesatto adempimento sia stato produttivo di danni per la . Pt_2
In particolare, la prova dell'esistenza del danno lamentato da controparte - derivante dal maggior prezzo di vendita corrisposto ad altro fornitore in conseguenza della tardiva consegna della merce –
si trae sia dalla documentazione versata in atti che dalla prova orale assunta.
Nelle specie, è documentalmente provato che:
- La sesta consegna ( pari a 3 carichi kg 57.282) , avvenuta il 07.09.2021. aveva ad oggetto un minore quantità di merce pari a kg 19.245,00, per altro, del tutto inutilizzabile perché viziata;
- La settima consegna ( pari a un carico KG 19.094) che doveva avvenire il 10/10/21, non
è mai stata effettuata;
- sicchè alla data del 10. 09 21 mancava la consegna di kg 60.931 KG, ( cui vanno sommati i
19.245 KG della fornitura contestata e non a norma) ;
- in data 13.9.24 la comunicava che, a causa dele mutate condizioni del mercato CP_1
dell'acciaio e della sfavorevole congiuntura internazionale, le condizioni di pagamento precedentemente concordate non potevano essere confermate;
- i ritardi nella consegna della merce avevano determinato, a loro volta, il ritardo da parte della società nella consegna di prodotti finiti ai propri clienti, taluno dei quali aveva ( con Pt_2
nota del 15-9-21 – all. 15 ) minacciato l'applicazione di penali;
20 - in data 24.9.21, la aveva provveduto ad effettuare ad altro fornitore due ordini di Pt_2
kg 22.361 ( ordine 321002293) e di kg 21.072 ( ordine n 21/01500) al prezzo di 1,63 al kg ,
corrispondendo la somma di euro 44.484,98 € e di 44.467,08 per un totale di euro - ( cfr allegati 16, 16.1, 16.2, 18, 18.1.,18.2. )
La necessità di effettuare un nuovo carico era derivata proprio dai ritardi nella consegna che avevano già determinato , a loro volta, il rischio di applicazione di penali. .
Tale prova di asserzione è desumibile:
- dalla tempistica degli avvenimenti come sopra riportata: mancata ( e in parte difettosa)
consegna al 10.9.21 , data contrattualmente pattuita, di 57.282 kg di merce;
nota della CP_1
con cui si rappresentava l'impossibilità di consegnare i tubi al prezzo pattuito;
nota di diffida con un cui tale società lamentava alla il ritardo nella consegna, minacciando la CP_8 Pt_2
applicazione di penali;
acquisto della merce della da parte di altro fornitore;
Pt_2
- dalla prova orale assunta : in particolare, sia il teste il teste che il teste Tes_1 [...]
, dipendenti della e, quindi, come tali a conoscenza diretta dei fatti, hanno chiarito Tes_5 Pt_2
che il ritardo nella consegna del sistema di accumulo secondario alla era stato CP_8
determinato dal ritardo nella consegna dei tubi da parte della e non già da presunti CP_1
ritardi derivanti dai fornitori delle flange e della graniglia;
né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi valorizzando la deposizione del il quale ha affermato di avere appreso da Tes_4
e da che il ritardo nella consegna del sistema di accumulo secondario CP_9 CP_10
alla era conseguente a ritardi derivanti dai fornitori delle flange e della graniglia;
CP_8
invero ha radicalmente smentito detta circostanza . CP_9
Ed ancora, non coglie nel segno il rilievo di parte opposta teso a negare la esistenza del danno valorizzando la circostanza che l'ordine del 24.9.21 era precedente al termine concesso dalla per la consegna ovvero, come da ultima dilazione, il 08.10.21 .. Pt_2
Invero:
21 - Il termine del 8.10.21 era stato intimato in sede di diffida ad adempiere con nota del
23.9.21, inviata anche ai fini risarcitori;
- la nuova fornitura, del 24.9.21 come detto si era necessaria a seguito dei problemi connessi alle precedenti consegne ( 10.8.2021 il ritardo cumulato era di cica 46.000 KG e al 10.9.2021 di
60.931 KG ) per ovviare con urgenza alla carenza di materia prima che rendeva impossibile fornire i prodotti finali ai clienti;
tale ordine non privava comunque la dell'interesse a ottenere la Pt_2
residua fornitura dei tubi a un prezzo più vantaggioso .
Passando alla quantificazione del danno, esso è dato dal maggior prezzo ( 1,63 a fronte di 1,13 )
della merce che la ha dovuto acquistare da altro fornitore per far fronte ai suoi impegni Pt_2
contrattuali ed è dunque pari a euro 21.716 , IVA esclusa ( kg 43.433X 1,63 = Euro 70.795,79 - (
kg 43.433x 1,13) = 49.079,26= 21.716 )
Sicché dovendosi scomputare, dalla somma oggetto dell'ingiunzione, pari euro € 38.076,93 ,
l'importo di € 19.898,37 oggetto della fattura n. 44/2021 del 31/08/2021 inerente a merce totalmente difettosa, residuerebbe un credito di euro 18.178,56 che è interamente compensato ( per compensazione c.d. impropria) con il controcredito risarcitorio di euro 21.716 ( senza IVA ) come sopra determinato ( il che rende superfluo l'esame della sussistenza delle altre voci di danno richieste da parte opponente)..
In ultimo va dichiarata l'inammissibilità delle domande ex art 2033 e 2041 cc proposta dalla opposta tardivamente nella prima memoria istruttoria .
Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite “ chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha
facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda
presentare, non potendo invece riservarle fino all'"ultimo giro" offerto dall'art. 183, sesto comma,
c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore
alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa,
anche se non stricto sensu riconvenzionali”. (Cass. Civ. Sezioni Unite, con la sentenza n.
26727/2024)
22 Ora, le spese del giudizio seguono la soccombenza della ( non ravvisandosi una CP_1
soccombenza della rispetto alla domanda risarcitoria tenuto conto delle ragioni Pt_2
sopravvenute della improseguibilità ) sono liquidate in euro 7.616,00 sulla base dei parametri medi scaglione sino a 52.000 ( in ragione del petitum).
Le spese di CT vanno poste a carico della . CP_1
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In accoglimento della opposizione proposta da , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore , revoca il decreto ingiuntivo n. 4955/2021, emesso dal Tribunale Di
Palermo, in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Dichiara improseguibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
Dichiara inammissibili le domande ex art 2033 cc e 2041 cc proposta da in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore nei confronti della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore
Condanna da in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del Parte_2
giudizio di opposizione che liquida in euro 286 ,00 per spese vive e euro 7.616,00 per compensi ,
oltre a spese generali , cpa e via nella misura di legge
Pone definitivamente le spese di CT liquidate come da separato decreto a carico di CP_1
( e per essa dell'Erario) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Palermo 20.3.25
Il Giudice
Cristina Denaro
23 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011,
24
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15466/2021
Il giudice , lette le note conclusionali e quelle di trattazione scritta;
Ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dalla Curatale, la prova ammessa con ordinanza del
20.1.23 ( ritenute ammissibili e rilevanti le prove orali articolate dalla in memoria Controparte_1
ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 sui capitoli 6 e 7 ivi formulati col teste ivi indicato e la prova
contraria articolata in memoria n.3 da controparte con i testi ivi indicati;
ritenute inammissibili le
prove articolate dalla in me-moria ex art. 183 sesto comma cpc n. 2 sui cap.1,2,3, Controparte_1
4,5 perché generi-che e contrastanti con le previsioni dell'art. 2722 cc ) è stata compiutamente assunta all'udienza del 12.4.23 ( cgr verbale in atti);
Ritenuta la causa matura per la decisione ,
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. all'esito della quale dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE III CIVILE
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo dott.ssa Cristina Denaro in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato a seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15466/2021 ( e quella riassunta R.G. 1508/2021 triB Pt_1
promossa da
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Parte_2 P.IVA_1
, , rappresentata e difesa dall'avv. Walter Giuffrida presso il cui Studio, sito in Parte_3
Troina, via Nazionale n. 187, ha eletto domicilio, giusta procura IN ATTI
Contro
Controparte_2
(n. 5/2024 Tribunale di Palermo) (P. IVA n. ), in persona del Curatore,
[...] P.IVA_2
avvocato , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Di Cristina, giusta Controparte_3
procura in calce alla comparsa di costituzione, rilasciata in virtù del provvedimento di autorizzazione e nomina del 10/05/2024 del G.D., , con contestuale attestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144 D.P.R. 115/2002, ai fini dell'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato
2 Opposto
oggetto: vendita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la società proponeva Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4955/2021, emesso dal Tribunale Di Palermo, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore della società la somma di € 38.076,93, ( Controparte_1
oltre accessori), a titolo di corrispettivo della vendita di tubi in acciaio ( così determinato : saldo
fattura n. 40/2021 del 02/08/2021 (cfr. doc. 1) per € 21.806,01 (residuo), saldo fattura n. 43/2021
del 30/08/2021 (cfr. doc. 2) per € 23.954,55, saldo fattura n. 44/2021 del 31/08/2021 (cfr. doc. 3)
per € 19.898,37 (cfr. doc 10) (cfr.doc.11), per un totale ammontante ad € 65.658,93 da cui
detrarre la quota residuale della cauzione a suo tempo versata pari a € 27.582,00 e pertanto il
credito vantato ammonta ad euro € 38.076,93).
In via preliminare, parte opponente eccepiva la continenza dell'odierno giudizio con quello da essa azionato innanzi Tribunale Civile di Enna ( RG ruolo n 1508/21 ) avente ad oggetto condanna del venditore al risarcimento dei danni causati dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali,
sia sotto il profilo della ritardata consegna dei beni che della presenza di difetti di una parte della merce consegnata, in attuazione degli obblighi nascenti dai medesimi contratti del 12.4.2021 e del
13.03.2021, aventi ad oggetto la vendita di n° 272 tubi in acciaio al carbonio senza saldature, per un importo complessivo di € 263.235,40.
Nel merito, parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo contestando l'esistenza del credito e, a tal fine, rappresentando che:
- con nota del 12.04.2021 la società aveva formulato offerta di vendita avente ad CP_1
oggetto n° 272 tubi in acciaio al carbonio senza saldature, per un importo complessivo di €
263.235,40 (allegato n. 1);
- con successiva nota del 13.04.2021, la aveva formulato una controproposta Parte_2
che prevedeva l'acquisto della merce al prezzo ulteriormente scontato di € 215.762,20; detta
3 proposta veniva accettata dal venditore che si dichiarava di essere pronto ad effettuare la fornitura con “Resa: Franco vs magazzino”;
- secondo gli accordi, conclusi a mezzo corrispondenza, la consegna del primo carico doveva essere effettuata “nel più breve tempo possibile”, la consegna del secondo carico entro “fine mese
di aprile” e, per le restanti consegne, “come da programma che ci comunicherete”;
- in data 14/04/2021 veniva emessa fattura relativa all'acconto, per € 53.941,68 + iva, che aveva pagato lo stesso giorno (allegato n. 5); Pt_2
- in data 30/04/2021 veniva effettuata la prima consegna (18 tubi KG 13.508) e veniva detratto il 25% dall'acconto già versato (€ 3.816,01); la fattura veniva pagata, in anticipo, lo stesso giorno (allegato n. 6).;
- le successive consegne registravano gravi ritardi, prontamente segnalati da;
nella Pt_2
specie : la seconda consegna veniva effettuata solamente in data 18/06/21 (16 tubi Kg 12.814)
(allegato n. 7) e la fattura veniva integralmente pagata ben prima della scadenza;
la 3° e la 4°
consegna avvenivano solamente in data 02/08/21 (allegato n. 9); dall'importo fatturato veniva detratto il 25% di acconto ( € 11.915,85) e la relativa fattura n. 40, con scadenza contrattuale 30/60
gg, veniva pagata al 50%, in anticipo, per € 21.806,01; in data 30/08/2021 veniva effettuata, sempre in grave ritardo rispetto alla tempistica concordata, la consegna del 5° carico (30 tubi KG 23168)
(allegato n. 10) dal cui importo veniva detratto il 25% di acconto già pagato ( € 6.544,96); in data
07.09.2021 veniva effettuata la consegna del 6° carico che, oltre a pervenire in grave ritardo,
presentava difetti (allegato n.11), contestati con pec del 18.09.2021, con espresso invito al ritiro della merce difettosa ed allo storno della fattura n. 44 ;
- in data 13 settembre 2021 e, dunque, a tempi di consegna abbondantemente scaduti, il venditore, per la prima volta, aveva comunicato di non poter rispettare i tempi per i quali si era impegnato in data 2 luglio;
- in data 23/09/2021, ben 13 giorni dopo l'ultima scadenza contrattualmente prevista per il piano delle consegne, essa aveva messo in mora , intimando la consegna di tutti i tubi CP_1
4 entro 15 gg e, dunque, entro l'8.10.2021 (allegati n. 17), concedendo ulteriore tempo per l'adempimento;
- nel frattempo, dovendo proseguire nel programma di produzione, essa era stata costretta ad acquistare i tubi mancanti da altro fornitore, con un costo aggiuntivo (per acquisto e trasporto) di complessivi € 25.865,50 (allegati n. 18, 18.1, 18.2, 18.3);
- nonostante le successive interlocuzioni tese a ottenere la pronta consegna della merca, essa,
avendo atteso vanamente l'adempimento di per ulteriori 13 giorni, con pec del 21 CP_1
ottobre 2021, aveva contestato l'ennesimo mancato adempimento, chiedendo il risarcimento dei danni (allegato n. 21);
- nelle more, dovendo provvedere all'approvvigionamento dei tubi in questione, essa aveva
“acquisito un preventivo dal quale si evinceva che per l'acquisto dei soli tubi non ancora consegnati, sarebbe stato necessario pagare un sovrapprezzo di € 0,55/kg 67.000, maggiorato della spesa di trasporto di € 1.750,00 per n. 3 consegne (allegati n. 21); di talché, ad oggi, i danni causati dall'inadempimento della convenuta potevano essere quantificati in:
- -€ 25.865,5 per sovrapprezzo e oneri di trasporto per tubi già acquistati;
- euro 7.000,00 penale applicata da cliente;
- € 42.100 sovrapprezzo e oneri di trasporto per tubi da acquistare.
Sulla base di tali premesse, deducendo un duplice profilo di inadempimento da parte della
, sub specie ritardo nella consegna della merce e consegna di merce difettosa , parte CP_1
opponente chiedeva :
nel rito, in accoglimento dell'eccezione formulata da parte opponente, ritenuta la continenza tra il
giudizio in questione con il giudizio iscritto al n. 1508/2021 RGAC Tribunale di Enna e,
conseguentemente, fissare un termine perentorio per la riassunzione dinanzi il Tribunale di Enna,
adito preventivamente;
- in subordine, nella non temuta ipotesi di rigetto della superiore eccezione, nel merito, accertare e
dichiarare e dichiarare il mancato adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla
5 convenuta società (p. Iva ), pec: Controparte_4 P.IVA_2
Email_1
- per l'effetto, accertare che, per le ragioni dianzi esposte, non vanta alcun credito nei CP_1
confronti di e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Parte_2
Con compara di risposta del 25.1.22 si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'opposizione e a tale fine rilevando che :
- la competenza per entrambi i giudizi era del Tribunale di Palermo stante l'anteriorità della domanda azionata in via monitoria;
- l'ordine relativo alla fornitura oggetto dell'odierno giudizio non prevedeva penali mentre la cauzione versata in acconto era stata scontata con le forniture effettuate, nonché correttamente detratta dall'importo ingiunto;
- non vi erano stati ritardi di consegne;
per converso, ogni consegna era stata concordata con in considerazione anche della chiusura estiva dell'attività durante il mese di Parte_2
agosto. Nello specifico : 1) con nota del 22.09.2021 essa aveva comunicato a mezzo e-mail alla che la merce era disponibile per la consegna;
2) tale nota era rimasta priva di riscontro. 3) Pt_2
con successiva nota del 04.10.2021 essa aveva nuovamente sollecitato la società acquirente a chiarire i propri intendimenti circa la consegna della merce disponibile presso il proprio ( della
) deposito , invitandola al contempo a regolarizzare i pagamenti;
CP_1
- proprio in considerazione delle difficoltà manifestate dalla nei pagamenti, connesse Pt_2
all'aumento dei prezzi dell'acciaio , essa aveva, invano, manifestato la disponibilità a ritirare i tubi esistenti presso lo stabilimento della debitrice ed emettere le note di credito a storno delle fatture impagate, così da definire bonariamente la vicenda.
Pertanto, alcun inadempimento era a sé addebitabile sub specie tardiva consegna della merce ,
essendo inadempiente la società acquirente dell'obbligazione di pagare il prezzo della merce venduta.
6 Quanto ai presunti vizi relativi al sesto carico parte opposta deduceva che la cui consegna era avvenuta non già, come dedotto da controparte, in data 07.09.2021 ma, come emerge dal DDT n
39 versato in atti, il 26.08.2021 mentre la contestazione dei vizi sarebbe avvenuta, secondo quanto dedotto dalla , a mezzo pec o in data 18.09.2021 ovvero 15.09.2021 (date contrastanti Pt_2
inserite, la prima in atto di opposizione e l'altra in atto di citazione):
Parte opposta , sulla base di dette premesse, eccepiva la decadenza prevista dal combinato disposto degli artt. 1497, secondo comma, e 1495, primo comma, c.c., avendo la trascurato Parte_2
di denunziare alla la (pretesa) mancanza di qualità dei tubi entro il termine di 8 Controparte_1
giorni, il quale – trattandosi nella fattispecie di una vendita di cose da trasportare – a norma dell'art. 1511 c.c. decorre dal momento della consegna dei tubi all'acquirente , su cui grava uno specifico dovere di esaminare la merce acquistata.
Con ordinanza del 27.2.2022 il Tribunale di Enna dichiarava la continenza tra la causa iscritta al
R.G n 1508/2021 e la causa pendente davanti al Tribunale di Palermo, iscritta al n. R.G.
15466/2021, assegnando alle parti termine di sessanta giorni dalla comunicazione per riassumere la causa dinnanzi al giudice della causa anteriormente iscritta.
La causa risarcitoria proposta della veniva, quindi, riassunta con rituale comparsa innanzi Pt_2
al Tribunale di Palermo , con la quale la società , in particolare, sulla base delle medesime Pt_2
premesse di cui al giudizio di opposizione chiedeva di :
- accertare e dichiarare e dichiarare il mancato adempimento degli obblighi contrattualmente
assunti dalla convenuta (p. Iva ), pec: Controparte_5 P.IVA_2
Email_1
- per l'effetto condannare la predetta convenuta a pagare tutti i danni, da lucro cessante, da danno
emergente, causati alla attrice per le causali e nella misura meglio indicati in Parte_2
narrativa e, comunque, nella misura che sarà accertata in corso di causa;
7 Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c. , concessi i termini ex art 183 c 6 cpc , con ordinanze 20.1.23
venivano ammesse e espletate le prove orali richieste da parte opposta e si disponeva inoltre CT
tecnica.
Con ordinanza del 26.1.2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art 143
codice crisi di impresa a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale di ( cfr Controparte_1
decreto versato in atti).
Riassunto il giudizio, con comparsa del 15.5.24 , si costituiva in giudizio la
[...]
facendo “ proprie tutte le domande, Controparte_6
richieste, argomentazioni, ragioni e difese formulate negli atti depositati in giudizio dai precedenti procuratori ed eccependo:
- il proprio difetto di legittimazione passiva posto che nell'atto di riassunzione l'opponente non aveva formulato alcuna domanda nei riguardi dalla curatela :
- L'improseguibilità della domanda di condanna al risarcimento dei danni spiegata dalla nei confronti della , derivante dalla apertura della procedura concorsuale con Pt_2 CP_1
conseguente competenza funzione all'accertamento dei crediti da parte del giudice delegato;
La Curatela, dunque, riportandosi nel merito alle precedenti difese e rilevando, in ogni caso, la carenza di prova del danno, rassegnava le seguenti conclusioni
in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Curatela della
n. 5/2024 Tribunale di Palermo;
Controparte_2
- sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile e, in ogni caso, rigettare la domanda
risarcitoria avversaria di cui al ricorso in riassunzione notificata alla Curatela in data 31/1/2024
alla luce delle difese spiegate dalla Curatela nel corpo della presente comparsa sulla competenza
funzionale del Giudice Concorsuale in materia di accertamento dei crediti, nonché delle difese
spiegate dalla società in bonis nei propri scritti difensivi e delle ulteriori argomentazioni esposte;
- nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione di parte avversaria, nonché dichiarare nulla,
inammissibile o rigettare l'azione risarcitoria promossa da inizialmente innanzi al Pt_2
8 Tribunale di Enna (R.G. 1508/2021) e riassunta, a seguito di declaratoria di continenza, nel
presente giudizio, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto, nonché negli atti depositati
in giudizio dai precedenti procuratori di in bonis, ivi comprese la comparsa di Controparte_1
costituzione e di risposta a firma dell'Avv. Germana Lo Faso, le memorie ex art. 183, VI comma
nn. 1 e 2 c.p.c., la comparsa di costituzione dei nuovi procuratori Avv.ti Salvatore Virgone e
Rosalia Bottaro del 7/10/2022, la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio R.G. 1508/2021
del Tribunale di Enna, la comparsa integrativa in riassunzione del 12/5/2023 depositata nel
presente giudizio, le note di trattazione scritta, ivi incluse le istanze, anche istruttorie, avanzate
negli atti difensivi versati agli atti, che quivi devono ritenersi integralmente trascritti;
- per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo numero 4955/2021 emesso dal
Tribunale di Palermo in data 10.11.2021;
- sempre nel merito, in via subordinata, condannare al pagamento in favore Parte_2
dell'esponente all'importo di euro 38.076,93 ovvero di quella diversa maggiore somma che dovesse
risultare come dovuta, in ogni caso oltre agli interessi nella misura del tasso stabilito dall'art. 5 del
D.lgs numero 231 del 09.10.2002, calcolati dalla scadenza delle fatture azionate in via monitoria
sino al soddisfo;
- ancora nel merito, in ulteriore e/o estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della tesi dell'opponente:
- accertare e dichiarare l'indebito pagamento ex art. 2033 c.c. della somma di Euro 38.076,93
ovvero, in via residuale e di estremo subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto arricchimento
senza causa ex art. 2041 c.c. della società opponente nei confronti dell'opposto, atteso quanto
esposto in atti;
- per l'effetto condannare la società ex art. 2033 c.c. ovvero in via residuale e di Parte_2
estremo subordine ex art. 2041 c.c. al pagamento a favore di della somma di Euro Controparte_1
38.076,93, computando anche gli interessi ex art. 1224 c.c. o di quella diversa somma ritenuta di
giustizia e /o di equità, oltre gli interessi dal dovuto al saldo;
9 La causa all'udienza del 20.3.25 è stata assunta in decisione.
In via preliminare , deve essere dichiarata la improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni avanzata , nell'ambito del giudizio incardinato presso il Tribunale di Enna e riassunto innanzi a questo giudice, dalla società nei confronti della . Pt_2 CP_1
Ed invero, come è noto, ai sensi dell'art 15 codice della crisi delle imprese” la liquidazione
giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se
munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo
diverse disposizioni della legge”
La Suprema Corte nella vigenza delle legge fallimentare, affermando con principi del tutto sovrapponibili alla procedura di liquidazione giudiziale, ha invero precisato che “ qualora, nel
giudizio promosso da un soggetto "in bonis" per il recupero di un credito e proseguito dal curatore,
il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento del proprio credito nei
confronti del fallimento, detta riconvenzionale, in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli
artt. 93 e ss. legge fall. per l'accertamento del passivo, deve essere dichiarata inammissibile o
improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria;
al contrario, la domanda proseguita dal
curatore resta davanti al giudice adito, non operando per la stessa la "vis actractiva" del tribunale
fallimentare, né in forza dell'art.36 cod. proc. civ., né dell'art. 24 legge fall., - in quanto
l'applicazione dell'art. 52, secondo comma, legge fall., non pone una questione di competenza, ma
di rito - e neppure in virtù del principio del "simultaneus processus", il quale, non costituendo un
principio di carattere assoluto, incontra un limite nella previsione di un rito speciale ancorato ad
una competenza esclusiva applicabile ad una delle cause connesse. ( Cass. Civ Sez. 1, Sentenza n.
24847 del 24/11/2011):
Ne consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria azionata dalla . Pt_2
Si impone, tuttavia, sia l'esame della domanda azionata in via monitoria sia l'esame della eccezione di inadempimento proposta dalla al fine di paralizzare l'intera pretesa azionata con ricorso. Pt_2
10 Al riguardo occorre precisare che :
- “ nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito,
il terzo può proporre ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa di tale diritto, in
quanto rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad ottenerne, in tutto o
in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di
verifica dello stato passivo. ( Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9787 del 25/03/2022 ( in termini cass. Civ Sez. 1, Sentenza n. 287 del 09/01/2009 (Rv. 606197 - 01) “ Nel giudizio
proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo
nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso
il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata
fatta valere come eccezione riconvenzionale;
solo l'eventuale eccedenza del credito del terzo
verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento,
ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo. (Nel ribadire
detto principio, la S.C. ha cassato con rinvio al medesimo tribunale la sentenza con cui era
stata erroneamente disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., avendo la
debitrice sollevato nei confronti della curatela una eccezione di compensazione con un
proprio contrapposto credito risarcitorio per l'inadempimento del contratto di
somministrazione da cui derivava la pretesa della curatela).
- quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché
complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad
un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla
reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione
di parte o la domanda riconvenzionale ( z. 3 - , Ordinanza n. 26365 del 09/10/2024; cfr in termini Sez. 3, Sentenza n. 16994 del 20/08/2015 n materia di compensazione, il principio
che ne subordina l'operatività alla condizione che le contrapposte ragioni di credito delle
parti derivino da autonomi rapporti giuridici, non esclude che il giudice debba procedere,
11 anche quando i crediti abbiano origine da un'unica, ancorché complessa, relazione
negoziale, ad una valutazione delle reciproche ragioni di credito ed al consequenziale
accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare-avere derivanti
dal rapporto, salvi, solamente, i limiti di carattere sostanziale e processuale stabiliti
dall'ordinamento per l'operatività della compensazione quale regolata, in senso tecnico-
giuridico, negli artt. 1241 e segg. c.c.)
Sicché , pure in assenza di una esplicita eccezione di compensazione, i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria possono essere vagliati al fine di stabilire l'entità dei crediti reciproci ,
che nascono certamente dall'unica complessa vicenda negoziale .
Ciò detto è incontestato sia il titolo sia il mancato pagamento degli importi di cui alle su citate fatture.
Parte opponente ha, tuttavia, giustificato il mancato pagamento tenuto conto di vizi di cui risultava inficiata la merce di cui alla fattura n 44 , oggetto del ricorso monitorio, e della ritardata consegna della merce, produttiva di danni derivanti dalla necessità di rivolgersi ad un altro fornitore ad un prezzo maggiorato .
Ora, in punto di diritto, occorre premettere che come è noto in tema di eccezione di
inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve
verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del
contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i
rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in
relazione alla situazione oggettiva (cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4134 del 18/02/2025).
Ciò detto , quanto al primo profilo , quello attinente ai vizi della merce fornita di cui alla fattura n
44, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di decadenza proposta dalla difesa della società
venditrice.
12 Invero , dalla prova orale assunta si evince che la consegna è avvenuta il 7.9.21 con conseguente tempestività della denuncia effettuata il 18.09.2021.
In particolare, sia il teste che il teste hanno dichiarato che il 26.8.21 era la data Tes_1 Tes_2
Cont di spedizione dall'estero dei Tubi , pervenuti in consegna il 7.9.21 ( cfr dep. c “i tubi Tes_1
dovevano essere forniti dalla ” Cap. 7 “non so dire di preciso, credo che sia partita il CP_1
26.8. da paese stra-niero e che sia arrivata il 7.9.21, anzi preciso la data del documento di viaggio
era del 26.8.21”; dep : Cap. 7 “non è vero abbiamo un sistema di controllo di Tes_3
accettazione del ma-teriale e ricordo che la consegna avvenne il 7.9.21” Adr “ se non ricordo
male il prodotto veniva dall'estero Viene esibito doc.11 dell'atto di opposizione “lo riconosco la
Cont firma è mia è scritta la data di scarico dl materiale che è il 7.9.21” “ nel momento in cui
finiamo di scaricare il mezzo annotiamo la data di consegna, le operazioni di scarico generalmente
sono di qualche ora”).
Sicché deve ritenersi che la data del 26.8.21 indicata nel documento di trasporto è quella di spedizione della merce .
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce della deposizione del teste il quale ha Tes_4
precisato di non essere stato presente alla consegna - ma di avere esaminato la documentazione versata in atti da cui aveva tratto il dato dell'avvenuta consegna;
(cap. 7 “ è vero” adr “ io non
ero presente, ma giunse la documentazione dell'avvenuta consegna con le relative firme e venne
presa in carico come consegna av-venuta regolarmente”) ; invero, il teste, non avendo presenziato alla consegna ma solo esaminato il DDT, ben avrebbe potuto confondere la data di emissione del documento di trasporto con quella di effettiva consegna.
Ciò detto, in ordine alla sussistenza dei vizi, denunciati con nota del 18.09.2021 , il CT , con condivisibile disamina fondata su dati tecnici, sull' ispezione dei tubi e sull'analisi della normativa di settore ha concluso che :
- dall'ordine di fornitura risulta che oggetto di contestazione sono “Tubi in ac-ciaio al
carbonio senza saldatura A106 Gr. B 20'' (508,0*9,52)”;
13 - risulta evidente che tutti i tubi presentano sulla loro superficie interna un'anomalia
geometrica osservabile anche ad occhio nudo, ripresa anche foto-graficamente (cfr.
Allegato B Documentazione Fotografica), che consiste in una morfologia della superficie
interna non liscia, che presenta un rilievo di forma elicoidale che si estende
longitudinalmente su tutta la superficie interna del tubo.
Per altro, durante le operazioni peritali i tubi sono stati numerati e sono stati oggetto di rilievi
metrici volti alla misurazione della lunghezza longitudinale dei tubi;
con l'ausilio di un calibro si
sono effettuati due rilievi di spessore, uno per ogni lato del tubo, ovvero in totale 34 rilievi a
campione, volti ad apprezzare la variazione dello spessore dei tubi, sintomatiche del profilo
elicoidale visibile a occhio nudo.
Pertanto, il CT , sulla base dei rilievi di spessore effettuati, ha i riscontrato variazioni massime di
spessore di circa 3 mm (si veda tabella dei rilievi nell'Allegato A, operazioni peritali), rispetto ai
9,52 mm nominali.
In ordine alle caratteristiche che dovrebbero avere di tubi in contestazione il tecnico ha precisato che “ i tubi in acciaio al carbonio senza saldatura A106 Grado B sono soggetti alla normativa
ASTM A106 (ASTM - American Society for Testing and Materials.
Questa norma stabilisce i requisiti specifici per i tubi in acciaio al carbonio senza saldatura
utilizzati in applicazioni a temperature elevate, come il trasporto di fluidi e gas. Essa definisce le
proprietà chimiche e meccaniche dei tubi, coprendo tre gradi di materiale (Grado A, B, e C), con il
Grado B il più comunemente utilizzato.
Durante l'ispezione visiva e strumentale, è stato riscontrato che la superficie interna dei tubi
presenta un avvallamento elicoidale lungo l'intera lunghezza del tubo, risultando irregolare e non
liscia. Questo difetto è riconducibile a un difetto del processo produttivo e controllo di qualità in
fase di fabbricazione.
14 La normativa ASTM A106, per i requisiti generali di produzione e tolleranze dimensionali,
stabilisce che i tubi devono essere privi di difetti che possano compromettere la loro resistenza
meccanica e integrità strutturale.
La presenza di irregolarità nella superficie interna, come l'avvallamento elicoidale osservato,
comporta:
- Aree di concentrazione degli sforzi, che aumentano il rischio di cedi-menti meccanici localizzati
durante il funzionamento, soprattutto in applica-zioni soggette a pressioni elevate o alte
temperature.
- Riduzione della resistenza meccanica complessiva del tubo rispetto ai requisiti prestazionali
previsti dalle specifiche ASTM A106 Grado B, compro-mettendo la capacità del tubo di resistere a
sollecitazioni statiche e dinamiche.
Pertanto, tale difformità è da considerarsi come un difetto di produzione, che rende i tubi della
consegna contestata non conformi alle specifiche tecniche dell'ordine di acquisto e alle norme
applicabili.
La combinazione di spessore non uniforme e difetti geometrici interni rende i tubi non conformi alle
normative ASTM A106, qualificandoli come scarto di produzione.
Non colgono nel segno le osservazioni rese dal CTP di parte opposta secondo cui :
- “lo spessore dei tubi non è rilevabile con il calibro bensì con uno spessimetro a pinza:
- le caratteristiche meccaniche e chimiche non sono rilevabili “ad occhio nudo” ma
necessitano di idonea analisi chimico fisica da eseguirsi presso un laboratorio specializzato
su provini prelevati in contraddittorio ... omissis..
Invero, come esaustivamente chiarito dal CT “ per la misurazione della variazione di spessore dei
tubi, si è proceduto, come sopra specificato, a 34 rilievi in presenza dei tecnici di parte presenti
alle operazioni peritali, che non hanno contestato le rilevazioni metri-che effettuate;
dal campione
rilevato è emerso evidente che lo spessore dei tubi non è costante, fenomeno altresì osservato ad
15 occhio nudo ed osservabile dalla documentazione fotografica. Il quesito sulla conformità della
fornitura ed eventuali vizi è stato approfondito nel paragrafo che precede e nelle conclusioni
facendo riferimento alla normativa applicabile alla produzione dei tubi oggetto del contenzioso.
Non è stata fatta alcuna osservazione chimica o meccanica ad occhio nudo, piuttosto le variazioni
di spessore sono un elemento di mancata conformità alla normativa vigente che regolamenta la
produzione dei tubi oggetto della fornitura. E 'evidente, dalla letteratura dell'ingegneria e della
tecnologia dei materiali, che la variazione di spessore longitudinale di un tubo porta a
sovraccarichi negli spessori più sottili, per una mancata distribuzione uni-forme degli sforzi, che
non solo diminuisce la resistenza a carichi di trazione ma anche la resistenza a fatica (durata del
tubo). Da qui si spiega la ratio della normativa che stabilisce per i tubi oggetto della perizia
spessori costanti. I tubi non soltanto non sono conformi, ma soprattutto sono scarti di produzione,
osservabili da ogni tipo di controllo della qualità di produzione: la variazione di spessore si
apprezza anche ad occhio nudo e dalla documentazione fotografica.
Ne consegue la radicale inutilizzabilità della merce venduta e la conseguente fondatezza dell'eccezione di inadempimento tesa a paralizzare la pretesa azionata ex adverso, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 19.898,37 – di cui alla fattura n 44/2021 del 31/08/2021 -, relativa ai prodotti risultati , in esito all'analisi tecnica , viziati.
L' eccezione di inadempimento deve ritenersi, invero, legittimamente sollevata stante che :
- a fronte della consegna di merce radicalmente inutilizzabile la aveva già Pt_2
provveduto al pagamento di cospicui acconti;
- non rileva affatto che la non avesse provveduto alla restituzione della merce , posto Pt_2
a fronte della richiesta della di riconsegnare la merce , la aveva opposto il CP_1 Pt_2
diniego chiedendo , legittimamente , la sostituzione della merce viziata ( sicché è evidente che quest'ultima sarebbe stata restituita dopo la consegna della merce nuova data in sostituzione) ;
pertanto, è del tutto incoerente anche il richiamo effettuato da parte opposta all'art 1206 cc;
16 - contrariamente a quanto sostenuto da parte opposta la non ha affatto utilizzato i tubi Pt_2
che, infatti, sono stati rinvenuti dal CCTTUU in sede di operazioni peritali.
Quanto al secondo profilo, quello inerente al ritardo nella consegna va premesso in fatto che:
- nell'offerta commerciale n.225/21 del 12/4/2021 i tempi e i pagamenti erano da concordare;
- nell' ordine n. 21/00643 del 13/4/2021, , sulla base della conferma d'ordine n. Parte_2
209/21 ricevuta dalla nella stessa data (13/4/2021), specificava, come richiesto, il Controparte_1
piano consegne, ripartendolo in 10 carichi distribuiti in sette consegne: Prima consegna: subito, max
30/4/2021, pari a un carico;
Seconda consegna: 10/5/2021 pari a un carico;
Terza consegna:
10/6/2021 pari a un carico;
Quarta consegna: 10/7/2021 pari a un carico;
Quinta consegna:
10/8/2021 pari a due carichi;
Sesta consegna: 10/9 pari a tre carichi;
Settima consegna: 10/10 pari a un carico ( Il concetto di carico riportato nell'ordine indica che l'intero ordine viene suddiviso in
10 carichi e in sette consegne, ogni carico è pari a circa il 10% del totale, e dovrà essere consegnato con le tempistiche sopra indicate (cfr. Allegato 3 – Conferma ordine parte acquirente);
- detto piano di consegna era stato accettato da che , in data 15/4/2021, Controparte_1
trasmetteva una lettera di conferma dell'ordine alla (cfr. Allegato 4 – Missiva Parte_2
conferma ordine) ;
- in data 14.4.2021 la emetteva una fattura per il pagamento dell'anticipo Controparte_1
pattuito, pari al 25% del totale dell'ordine ovvero un totale di € 65.508,85 (iva inclusa), imponibile
53.941,68 € (iva esclusa cfr. Allegato 5 Fattura Acconto ordine);
- il piano di consegne sin dalle prime fasi non era stato rispettato ( cfr tabella ritardo cumulato pag 8 CT), cumulandosi nel tempo un costante ritardo nelle consegne: in particolare:
al 10.8.2021 il ritardo cumulato era di circa 46.000 KG e al 10.9.2021 di 60.931 KG, al 10.10.2021
di 80.025 KG (cui vanno sommati i 19.245 KG della fornitura contestata e non a norma).
Appare, quindi, indiscusso il ritardo nella consegna della merce oggetto dell'accordo.
Non rileva ,poi, che i termini di consegna previsti non fossero essenziali posto che parte opponente non ha chiesto , come era sua facoltà (Cass civ sez. 1 - , Sentenza n. 11348 del 12/06/2020 ) la
17 risoluzione del contratto ma ha allegato un ritardo nell'adempimento produttivo di un danno, da cui sarebbe sorto un controcredito che la egli ha opposto in compensazione. Pt_2
Per le stesse ragioni non rileva la gravità del ritardo stante che
- L'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti
richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell'inadempimento è un requisito
specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale
definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estingue il contratto,
pur potendo il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto
correttamente sollevata l'eccezione di inadempimento a opera della curatela fallimentare
nel giudizio di opposizione allo stato passivo in cui si contestava la mancata ammissione del
credito di un professionista che aveva eseguito prestazioni relative a un concordato
preventivo dichiarato inammissibile e seguito da fallimento.) Cass, Civ Sez. 1 - , Ordinanza
n. 18587 del 08/07/2024)
- anche un inadempimento -o un tardivo adempimento - anche se inidoneo ai fini risolutori
- può aver cagionato un danno risarcibile. ( Sez. 2, Sentenza n. 12466 del 16/06/2016) .
Né la ritardata consegna può dirsi giustificata , come vorrebbe la parte opposta, alla luce della condotta asseritamente inadempiente della in ordine al pagamento del saldo delle fatture. Pt_2
Ed invero ( cfr schema a pag. 8 CT):
- -la in data 14/04/2021 aveva pagato l'acconto pari ad € 53.941,68 + iva;
Pt_2
- gli accordi prevedevano la fatturazione per singoli carichi con scad. 30/60 gg, e quindi il pagamento doveva avvenire dopo 30/60 gg la consegna della merce;
- in data 30/04/2021 veniva parzialmente effettuata la prima consegna (18 tubi per KG
13.508 a fronte di un carico pattuito pari a 19. 094kg); veniva detratto il 25% dall'acconto
18 già versato (€ 3.816,01) e la fattura veniva pagata, in anticipo, lo stesso giorno (allegato n.
6);
- la seconda consegna veniva effettuata tardivamente ( rispetto alla data del 10.5.21) e anche parzialmente solamente in data 18/06/21 (16 tubi Kg 12.814 a fronte di un carico pattuito pari a 19. 094kg ) (allegato n. 7); la fattura veniva integralmente pagata ben prima della scadenza;
- la terza e la quarta consegna avvenivano solamente in data 02/08/21 ( e quindi in ritardo rispetto alla data pattuita del 10.6.e 10.7 – cfr allegato n. 9); dall'importo fatturato veniva detratto il 25% di acconto ( € 11.915,85) e la relativa fattura n. 40, con scadenza contrattuale
30/60 gg, veniva pagata al 50%, in anticipo, per € 21.806,01;
- la quinta avveniva con ritardo ( il 30.8.in luogo del 10.8.21) e aveva ad oggetto solo una parte del carico ( kg 23,168 in luogo di kg 38,188 pattuiti)
- In data 07.09.2021 veniva effettuata la consegna del 6° carico che riguardava un minore quantitativo di merce e presentava difetti (allegato n.11), contestati con pec del 18.09.2021
con espresso invito al ritiro della merce difettosa ed allo storno della fattura n. 44 (allegato n.12).
- la Settima consegna ( da effettuarsi entro il 10/10 ) pari a un carico non era stata mai effettuata
Ciò premesso va ricordato che , come è noto la disposizione di cui all'art 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per
l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto – come nel caso di
specie stante che il pagamento doveva avvenire 30/60 gg dalla consegna ) , dev'essere interpretata
nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione va consentita o quando sia già evidente che la
controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale
da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della
19 normalità secondo un'interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di
perdere la controprestazione.(Cass. Civ S z. 2 - , Sentenza n. 20939 del 08/09/2017)
Ora, nel caso di specie, la tardiva o mancata consegna non appare affatto giustificata dal timore dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte della che, sin dal Pt_2
principio, era stata puntale nei pagamenti, mentre il mancato o l'omesso integrale pagamento della merce di cui alla 4°, 5° 6° consegna erano dovuto, nel primo caso ( quarta e quinta consegna) al considerevole ritardo nella consegna , e nel secondo caso ( sesta consegna) , alla consegna di un prodotto del tutto inutilizzabile.
Acclarato l'inesatto inadempimento della anche rispetto ai temi di consegna , deve CP_1
evidenziarsi, come detto ,inesatto adempimento sia stato produttivo di danni per la . Pt_2
In particolare, la prova dell'esistenza del danno lamentato da controparte - derivante dal maggior prezzo di vendita corrisposto ad altro fornitore in conseguenza della tardiva consegna della merce –
si trae sia dalla documentazione versata in atti che dalla prova orale assunta.
Nelle specie, è documentalmente provato che:
- La sesta consegna ( pari a 3 carichi kg 57.282) , avvenuta il 07.09.2021. aveva ad oggetto un minore quantità di merce pari a kg 19.245,00, per altro, del tutto inutilizzabile perché viziata;
- La settima consegna ( pari a un carico KG 19.094) che doveva avvenire il 10/10/21, non
è mai stata effettuata;
- sicchè alla data del 10. 09 21 mancava la consegna di kg 60.931 KG, ( cui vanno sommati i
19.245 KG della fornitura contestata e non a norma) ;
- in data 13.9.24 la comunicava che, a causa dele mutate condizioni del mercato CP_1
dell'acciaio e della sfavorevole congiuntura internazionale, le condizioni di pagamento precedentemente concordate non potevano essere confermate;
- i ritardi nella consegna della merce avevano determinato, a loro volta, il ritardo da parte della società nella consegna di prodotti finiti ai propri clienti, taluno dei quali aveva ( con Pt_2
nota del 15-9-21 – all. 15 ) minacciato l'applicazione di penali;
20 - in data 24.9.21, la aveva provveduto ad effettuare ad altro fornitore due ordini di Pt_2
kg 22.361 ( ordine 321002293) e di kg 21.072 ( ordine n 21/01500) al prezzo di 1,63 al kg ,
corrispondendo la somma di euro 44.484,98 € e di 44.467,08 per un totale di euro - ( cfr allegati 16, 16.1, 16.2, 18, 18.1.,18.2. )
La necessità di effettuare un nuovo carico era derivata proprio dai ritardi nella consegna che avevano già determinato , a loro volta, il rischio di applicazione di penali. .
Tale prova di asserzione è desumibile:
- dalla tempistica degli avvenimenti come sopra riportata: mancata ( e in parte difettosa)
consegna al 10.9.21 , data contrattualmente pattuita, di 57.282 kg di merce;
nota della CP_1
con cui si rappresentava l'impossibilità di consegnare i tubi al prezzo pattuito;
nota di diffida con un cui tale società lamentava alla il ritardo nella consegna, minacciando la CP_8 Pt_2
applicazione di penali;
acquisto della merce della da parte di altro fornitore;
Pt_2
- dalla prova orale assunta : in particolare, sia il teste il teste che il teste Tes_1 [...]
, dipendenti della e, quindi, come tali a conoscenza diretta dei fatti, hanno chiarito Tes_5 Pt_2
che il ritardo nella consegna del sistema di accumulo secondario alla era stato CP_8
determinato dal ritardo nella consegna dei tubi da parte della e non già da presunti CP_1
ritardi derivanti dai fornitori delle flange e della graniglia;
né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi valorizzando la deposizione del il quale ha affermato di avere appreso da Tes_4
e da che il ritardo nella consegna del sistema di accumulo secondario CP_9 CP_10
alla era conseguente a ritardi derivanti dai fornitori delle flange e della graniglia;
CP_8
invero ha radicalmente smentito detta circostanza . CP_9
Ed ancora, non coglie nel segno il rilievo di parte opposta teso a negare la esistenza del danno valorizzando la circostanza che l'ordine del 24.9.21 era precedente al termine concesso dalla per la consegna ovvero, come da ultima dilazione, il 08.10.21 .. Pt_2
Invero:
21 - Il termine del 8.10.21 era stato intimato in sede di diffida ad adempiere con nota del
23.9.21, inviata anche ai fini risarcitori;
- la nuova fornitura, del 24.9.21 come detto si era necessaria a seguito dei problemi connessi alle precedenti consegne ( 10.8.2021 il ritardo cumulato era di cica 46.000 KG e al 10.9.2021 di
60.931 KG ) per ovviare con urgenza alla carenza di materia prima che rendeva impossibile fornire i prodotti finali ai clienti;
tale ordine non privava comunque la dell'interesse a ottenere la Pt_2
residua fornitura dei tubi a un prezzo più vantaggioso .
Passando alla quantificazione del danno, esso è dato dal maggior prezzo ( 1,63 a fronte di 1,13 )
della merce che la ha dovuto acquistare da altro fornitore per far fronte ai suoi impegni Pt_2
contrattuali ed è dunque pari a euro 21.716 , IVA esclusa ( kg 43.433X 1,63 = Euro 70.795,79 - (
kg 43.433x 1,13) = 49.079,26= 21.716 )
Sicché dovendosi scomputare, dalla somma oggetto dell'ingiunzione, pari euro € 38.076,93 ,
l'importo di € 19.898,37 oggetto della fattura n. 44/2021 del 31/08/2021 inerente a merce totalmente difettosa, residuerebbe un credito di euro 18.178,56 che è interamente compensato ( per compensazione c.d. impropria) con il controcredito risarcitorio di euro 21.716 ( senza IVA ) come sopra determinato ( il che rende superfluo l'esame della sussistenza delle altre voci di danno richieste da parte opponente)..
In ultimo va dichiarata l'inammissibilità delle domande ex art 2033 e 2041 cc proposta dalla opposta tardivamente nella prima memoria istruttoria .
Ed invero, come chiarito dalle Sezioni Unite “ chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha
facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda
presentare, non potendo invece riservarle fino all'"ultimo giro" offerto dall'art. 183, sesto comma,
c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore
alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa,
anche se non stricto sensu riconvenzionali”. (Cass. Civ. Sezioni Unite, con la sentenza n.
26727/2024)
22 Ora, le spese del giudizio seguono la soccombenza della ( non ravvisandosi una CP_1
soccombenza della rispetto alla domanda risarcitoria tenuto conto delle ragioni Pt_2
sopravvenute della improseguibilità ) sono liquidate in euro 7.616,00 sulla base dei parametri medi scaglione sino a 52.000 ( in ragione del petitum).
Le spese di CT vanno poste a carico della . CP_1
PQM
IL Tribunale di Palermo – sezione terza civile - definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa
In accoglimento della opposizione proposta da , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore , revoca il decreto ingiuntivo n. 4955/2021, emesso dal Tribunale Di
Palermo, in favore della società in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Dichiara improseguibile la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla in Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore;
Dichiara inammissibili le domande ex art 2033 cc e 2041 cc proposta da in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore nei confronti della in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore
Condanna da in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in Controparte_1
favore della in persona del legale rappresentante pro tempore delle spese del Parte_2
giudizio di opposizione che liquida in euro 286 ,00 per spese vive e euro 7.616,00 per compensi ,
oltre a spese generali , cpa e via nella misura di legge
Pone definitivamente le spese di CT liquidate come da separato decreto a carico di CP_1
( e per essa dell'Erario) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Palermo 20.3.25
Il Giudice
Cristina Denaro
23 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011,
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