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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/10/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7108/2024 R.G. promossa da:
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...]6, C.F. , e nato a [...] C.F._2 Parte_3 (CT) il 30.11.1973, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Sinatra C.F._3 (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, Via Conte Ruggero n. 4, sono C.F._4 elettivamente domiciliati.
Attori/Opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da , in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Fede Maci, P.IVA_2 C.F. , presso il cui studio sito in Catania, Viale della Libertà n. 221, è C.F._5 elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il precetto con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di
€ 200.620,13 in virtù della sentenza n. 1666/2020 resa dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 90300407/2012.
pagina 1 di 5 Gli attori in opposizione, invero, contestavano la legittimità del precetto in esame eccependo il difetto di legittimazione attiva della creditrice in quanto non vi era prova dell'avvenuta cessione del credito e, conseguentemente, mancava la prova della sussistenza del diritto di credito in capo alla stessa. Allegavano, inoltre, l'esistenza di una sproporzione tra la somma precettata e il costo sostenuto dalla cessionaria del credito per acquistarlo dalla cedente, il quale non era allo stato determinabile, ma era verosimilmente di entità minore rispetto a quanto preteso. Ragion per cui si configurava un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ai danni di parte opponente.
Chiedevano, essendo stata la sentenza in parola impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Catania, la sospensione dell'esecutività del precetto opposto e, così, concludevano: “Voglia l'On. Tribunale di Catania, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, a monte, della e che nulla è CP_2 Controparte_4 dovuto alla stessa dai Sig.ri , e nonché, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
- accogliere la presente opposizione per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e che nulla è dovuto dai Sig.ri e alla e, Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 conseguentemente, alla - in subordine, ordinare alla Controparte_4 CP_2 l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla cessione del credito oggetto del giudizio e, qualora fosse accertata la minore entità del costo della cessione rispetto alla somma precettata, disporre la nullità e/o inefficacia parziale del precetto con proporzionale riduzione del credito;
- condannare al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari di CP_2 giudizio, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge. Salvo ogni altro diritto.”.
Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2 (già , questa confutava le avverse doglianze, sostenendo in via preliminare il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva in merito a eventuali richieste risarcitorie e/o restitutorie degli opponenti. Deduceva l'inammissibilità, l'illegittimità e la tardività dell'eccepito difetto di legittimazione attiva della creditrice, in quanto la cessionaria sin dal Controparte_1 20.03.2018, si era costituita in prosecuzione di nel giudizio di opposizione a D.I. Controparte_5 iscritto al n. RG 7347/2015 e in data 9.10.2020 si era costituita nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 1189/2020, promosso dagli odierni opponenti avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1666/2020, con comparsa di costituzione e risposta nella quale aveva spiegato e comprovato documentalmente la sua legittimazione ad agire in prosecuzione di senza che i Controparte_5 debitori avessero mai sollevato alcuna eccezione e/o contestazione in relazione al difetto di legittimazione attiva della con ciò implicitamente riconoscendone la piena Controparte_1 titolarità del credito.
L'opposta confutava, poi, l'eccezione di difetto di proporzionalità tra il credito vantato e il costo della cessione per la sua genericità e infondatezza rilevando, comunque, come l'assetto economico che le parti avevano inteso realizzare attraverso la cessione del credito non riguardava il debitore ceduto che non era stato parte del contratto di cessione.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del precetto opposto, attesa l'inesistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
e perché inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto e Pt_2 Parte_3 temeraria e riconoscere la legittimazione attiva di - Condannare parte Controparte_1
pagina 2 di 5 opponente ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c. per la proposizione di opposizione del tutto pretestuosa e dilatoria;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 07.01.2025 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche.
Depositata la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. da parte della sola opposta, all'udienza del 03.03.2025 la causa andava in riserva sulle istanze delle parti, al cui esito veniva, quindi, rigettata la richiesta di sospensione del precetto opposto, rinviandosi per discussione al 22.09.2025 e concedendosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il 22.09.2025 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
**************************
Tanto premesso, la spiegata opposizione è infondata e va rigettata.
Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a e Parte_1 Parte_2 [...] per la somma di € 200.620,13, in virtù della sentenza n. 1666/2020 resa dal Tribunale di Pt_3 Catania nel giudizio n. r.g. 90300407/2012 promosso dagli odierni attori per opporsi al decreto ingiuntivo n. 63/2012, con la quale in parziale accoglimento dell'opposizione proposta si revocava il decreto e condannavano i fideiussori in solido al pagamento della somma di € 628.045,24 (v. all.ti 5-6 fasc. convenuta).
Gli odierni opponenti contestano la pretesa creditoria avanzata, affermando in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva della creditrice in quanto non vi sarebbe prova dell'avvenuta cessione del credito e, conseguentemente, della sussistenza del diritto di credito in capo alla stessa.
Or, quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva della si Controparte_1 osserva come, sul punto, si sia espressa la Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte.
Ciò posto, ne consegue che la doglianza proposta dagli intimati in relazione a detto difetto di legittimazione a procedere in capo alla creditrice attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta in opposizione fornirne la prova.
Nondimeno, contrariamente all'opinato degli attori, la produzione documentale versata in atti dimostra la piena legittimazione di parte opposta e l'avvenuta cessione dei crediti in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.
Nella fattispecie la costituitasi per mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2 CP_
per dimostrare detta titolarità ha versato in atti: la procura speciale 2-doBanK (v. all. 4
[...] fasc. opposta); l'estratto del contratto di cessione tra e del Controparte_5 Controparte_1
pagina 3 di 5 14.07.2017 relativo a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_5 credito o d finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificate come attività finanziarie deteriorate”, con certificazione notarile di conformità dell'estratto all'originale (v. all. 17 fasc. convenuta); la Gazzetta Ufficiale- Parte seconda - n. 93 dell'08.09.2017 con l'indicazione per categoria dei crediti ceduti e il sito internet sul quale reperire in dati indicativi dei crediti ceduti (v. all. 3 fasc. opposta); l'elenco delle posizioni cedute come rinvenibili dalla pagina web indicata nell'avviso della Gazzetta Ufficiale dove è evidenziato a pag. 71 il numero identificativo della posizione intestata alla debitrice principale (v. all.ti 18-19 fasc. opposta); la comunicazione Controparte_6 di intervenuta cessione effettuata attraverso la notifica di un primo atto di precetto in data 30.06- 3.07.2020 a cui è seguita una procedura esecutiva con assegnazione di parte delle somme (v. all.ti da 8 a 11 fasc. opposta); il titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo n. 63/2012 nonché l'ulteriore sentenza resa in appello n. 1358/2024 (v. all.ti 5-6-7 fasc. opposta).
Di talché, a fronte di tali emergenze documentali -non contestate dagli opponenti- e dovendosi valorizzare anche la disponibilità da parte dell'intimante dei documenti riconducibili alla dante causa oltre che la condotta tenuta dagli opponenti medesimi, l'eccezione in parola può trovare accoglimento. Questi, infatti, in altri giudizi -nonché da ultimo nel gravame proposto avverso la sentenza su cui si fonda il precetto in esame e nel quale parte processuale è stata per l'appunto la Controparte_1
non hanno contestato né la legittimazione processuale della né la titolarità del credito, con
[...] CP_1 ciò implicitamente riconoscendola, come si evince dalla lettura della predetta sentenza (v. all. 7 oltre che all.ti 14-15-16 fasc. opposta).
Peraltro, la notificazione al debitore dell'avventa cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c., comunque non necessaria ai sensi dell'art. 58 TUB e che ha il solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto (Cfr. Cass. n. 5869/2014), è un atto a forma libera e, pertanto, ben “può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cfr. Cass. n. 12734/2021); e tale può certamente essere considerato il precetto notificato dalla Fino 2 ai debitori già nel 2020 (v. all. 8 fasc. opposta).
Per l'effetto, risulta infondata e da respingere la censura mossa dagli opponenti alla legittimazione e alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, così come destituita di fondamento risulta pure la censura inerente a un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. operato ai danni della parte opponente per un'asserita sproporzione tra la somma precettata e il costo sostenuto dalla cessionaria del credito per acquistarlo dal cedente.
La stessa si staglia, infatti, per la sua estrema genericità, non essendo stata né meglio articolata e/o dedotta sul piano assertivo né in alcun modo dimostrata dagli opponenti, i quali -pur essendo gravati dell'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa- non si sono neppure avvalsi della possibilità di ulteriormente precisare e documentare la propria posizione processuale utilizzando i poteri di cui all'art. 171 ter c.p.c. e non hanno financo articolato comparse conclusionali e/o repliche.
Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione al precetto qui proposta va rigettata.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta in opposizione, si osserva come sussistano, nel caso alla mano, i presupposti per l'emissione di una condanna ai sensi del comma III. E invero, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la pagina 4 di 5 condotta processuale della parte che proponga opposizione a precetto svolgendo allegazioni assolutamente infondate e generiche, non supportate da adeguata prospettazione e da riscontri probatori. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, da ultima, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento di ulteriori € 1.763,00 per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c..
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7108/2024 R.G. promossa da:
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...] il [...]6, C.F. , e nato a [...] C.F._2 Parte_3 (CT) il 30.11.1973, C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Sinatra C.F._3 (C.F. ), presso il cui studio sito in Catania, Via Conte Ruggero n. 4, sono C.F._4 elettivamente domiciliati.
Attori/Opponenti
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria, (nuova denominazione assunta da , in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante p.t., C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonina Fede Maci, P.IVA_2 C.F. , presso il cui studio sito in Catania, Viale della Libertà n. 221, è C.F._5 elettivamente domiciliata.
Convenuta/Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22.09.2025 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione avverso il precetto con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di
€ 200.620,13 in virtù della sentenza n. 1666/2020 resa dal Tribunale di Catania nel giudizio n. r.g. 90300407/2012.
pagina 1 di 5 Gli attori in opposizione, invero, contestavano la legittimità del precetto in esame eccependo il difetto di legittimazione attiva della creditrice in quanto non vi era prova dell'avvenuta cessione del credito e, conseguentemente, mancava la prova della sussistenza del diritto di credito in capo alla stessa. Allegavano, inoltre, l'esistenza di una sproporzione tra la somma precettata e il costo sostenuto dalla cessionaria del credito per acquistarlo dalla cedente, il quale non era allo stato determinabile, ma era verosimilmente di entità minore rispetto a quanto preteso. Ragion per cui si configurava un'ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. ai danni di parte opponente.
Chiedevano, essendo stata la sentenza in parola impugnata innanzi alla Corte d'Appello di Catania, la sospensione dell'esecutività del precetto opposto e, così, concludevano: “Voglia l'On. Tribunale di Catania, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della e, a monte, della e che nulla è CP_2 Controparte_4 dovuto alla stessa dai Sig.ri , e nonché, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 Parte_3 dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto;
- accogliere la presente opposizione per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e che nulla è dovuto dai Sig.ri e alla e, Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 conseguentemente, alla - in subordine, ordinare alla Controparte_4 CP_2 l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa alla cessione del credito oggetto del giudizio e, qualora fosse accertata la minore entità del costo della cessione rispetto alla somma precettata, disporre la nullità e/o inefficacia parziale del precetto con proporzionale riduzione del credito;
- condannare al pagamento delle spese, dei compensi e degli onorari di CP_2 giudizio, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a. come per legge. Salvo ogni altro diritto.”.
Costituitasi in giudizio per mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2 (già , questa confutava le avverse doglianze, sostenendo in via preliminare il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva in merito a eventuali richieste risarcitorie e/o restitutorie degli opponenti. Deduceva l'inammissibilità, l'illegittimità e la tardività dell'eccepito difetto di legittimazione attiva della creditrice, in quanto la cessionaria sin dal Controparte_1 20.03.2018, si era costituita in prosecuzione di nel giudizio di opposizione a D.I. Controparte_5 iscritto al n. RG 7347/2015 e in data 9.10.2020 si era costituita nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 1189/2020, promosso dagli odierni opponenti avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 1666/2020, con comparsa di costituzione e risposta nella quale aveva spiegato e comprovato documentalmente la sua legittimazione ad agire in prosecuzione di senza che i Controparte_5 debitori avessero mai sollevato alcuna eccezione e/o contestazione in relazione al difetto di legittimazione attiva della con ciò implicitamente riconoscendone la piena Controparte_1 titolarità del credito.
L'opposta confutava, poi, l'eccezione di difetto di proporzionalità tra il credito vantato e il costo della cessione per la sua genericità e infondatezza rilevando, comunque, come l'assetto economico che le parti avevano inteso realizzare attraverso la cessione del credito non riguardava il debitore ceduto che non era stato parte del contratto di cessione.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, - rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del precetto opposto, attesa l'inesistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
e perché inammissibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto e Pt_2 Parte_3 temeraria e riconoscere la legittimazione attiva di - Condannare parte Controparte_1
pagina 2 di 5 opponente ai sensi dell'art. 96, 3° co., c.p.c. per la proposizione di opposizione del tutto pretestuosa e dilatoria;
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Posto che non andava adottato alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 171 bis, comma 1 c.p.c., con decreto del 07.01.2025 si confermava l'udienza indicata in citazione per la comparizione delle parti, assegnandosi i termini per memorie e repliche.
Depositata la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. da parte della sola opposta, all'udienza del 03.03.2025 la causa andava in riserva sulle istanze delle parti, al cui esito veniva, quindi, rigettata la richiesta di sospensione del precetto opposto, rinviandosi per discussione al 22.09.2025 e concedendosi i termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il 22.09.2025 la causa andava, infine, a sentenza come da relativo verbale.
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Tanto premesso, la spiegata opposizione è infondata e va rigettata.
Il procedimento ha ad oggetto il precetto notificato a e Parte_1 Parte_2 [...] per la somma di € 200.620,13, in virtù della sentenza n. 1666/2020 resa dal Tribunale di Pt_3 Catania nel giudizio n. r.g. 90300407/2012 promosso dagli odierni attori per opporsi al decreto ingiuntivo n. 63/2012, con la quale in parziale accoglimento dell'opposizione proposta si revocava il decreto e condannavano i fideiussori in solido al pagamento della somma di € 628.045,24 (v. all.ti 5-6 fasc. convenuta).
Gli odierni opponenti contestano la pretesa creditoria avanzata, affermando in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva della creditrice in quanto non vi sarebbe prova dell'avvenuta cessione del credito e, conseguentemente, della sussistenza del diritto di credito in capo alla stessa.
Or, quanto all'asserito difetto di legittimazione attiva della si Controparte_1 osserva come, sul punto, si sia espressa la Suprema Corte (Cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016) distinguendo tra la legittimazione ad agire, che -attenendo al diritto di azione- spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare, e la titolarità del diritto ad agire che rappresenta invece la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio la quale attiene al merito della causa ed è, quindi, un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'opposta ha l'onere di allegare e di provare in positivo ovvero anche in forza del comportamento processuale della controparte.
Ciò posto, ne consegue che la doglianza proposta dagli intimati in relazione a detto difetto di legittimazione a procedere in capo alla creditrice attiene non già alla sua legittimazione processuale bensì alla di lei titolarità del rapporto giuridico controverso e spetta alla medesima convenuta in opposizione fornirne la prova.
Nondimeno, contrariamente all'opinato degli attori, la produzione documentale versata in atti dimostra la piena legittimazione di parte opposta e l'avvenuta cessione dei crediti in suo favore da parte della cedente e la consequenziale successione nella titolarità dei rapporti attraverso la procedura prevista dall'art. 58 TUB.
Nella fattispecie la costituitasi per mezzo della mandataria Controparte_1 CP_2 CP_
per dimostrare detta titolarità ha versato in atti: la procura speciale 2-doBanK (v. all. 4
[...] fasc. opposta); l'estratto del contratto di cessione tra e del Controparte_5 Controparte_1
pagina 3 di 5 14.07.2017 relativo a “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_5 credito o d finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificate come attività finanziarie deteriorate”, con certificazione notarile di conformità dell'estratto all'originale (v. all. 17 fasc. convenuta); la Gazzetta Ufficiale- Parte seconda - n. 93 dell'08.09.2017 con l'indicazione per categoria dei crediti ceduti e il sito internet sul quale reperire in dati indicativi dei crediti ceduti (v. all. 3 fasc. opposta); l'elenco delle posizioni cedute come rinvenibili dalla pagina web indicata nell'avviso della Gazzetta Ufficiale dove è evidenziato a pag. 71 il numero identificativo della posizione intestata alla debitrice principale (v. all.ti 18-19 fasc. opposta); la comunicazione Controparte_6 di intervenuta cessione effettuata attraverso la notifica di un primo atto di precetto in data 30.06- 3.07.2020 a cui è seguita una procedura esecutiva con assegnazione di parte delle somme (v. all.ti da 8 a 11 fasc. opposta); il titolo esecutivo, il decreto ingiuntivo n. 63/2012 nonché l'ulteriore sentenza resa in appello n. 1358/2024 (v. all.ti 5-6-7 fasc. opposta).
Di talché, a fronte di tali emergenze documentali -non contestate dagli opponenti- e dovendosi valorizzare anche la disponibilità da parte dell'intimante dei documenti riconducibili alla dante causa oltre che la condotta tenuta dagli opponenti medesimi, l'eccezione in parola può trovare accoglimento. Questi, infatti, in altri giudizi -nonché da ultimo nel gravame proposto avverso la sentenza su cui si fonda il precetto in esame e nel quale parte processuale è stata per l'appunto la Controparte_1
non hanno contestato né la legittimazione processuale della né la titolarità del credito, con
[...] CP_1 ciò implicitamente riconoscendola, come si evince dalla lettura della predetta sentenza (v. all. 7 oltre che all.ti 14-15-16 fasc. opposta).
Peraltro, la notificazione al debitore dell'avventa cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c., comunque non necessaria ai sensi dell'art. 58 TUB e che ha il solo effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto (Cfr. Cass. n. 5869/2014), è un atto a forma libera e, pertanto, ben “può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (Cfr. Cass. n. 12734/2021); e tale può certamente essere considerato il precetto notificato dalla Fino 2 ai debitori già nel 2020 (v. all. 8 fasc. opposta).
Per l'effetto, risulta infondata e da respingere la censura mossa dagli opponenti alla legittimazione e alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, così come destituita di fondamento risulta pure la censura inerente a un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. operato ai danni della parte opponente per un'asserita sproporzione tra la somma precettata e il costo sostenuto dalla cessionaria del credito per acquistarlo dal cedente.
La stessa si staglia, infatti, per la sua estrema genericità, non essendo stata né meglio articolata e/o dedotta sul piano assertivo né in alcun modo dimostrata dagli opponenti, i quali -pur essendo gravati dell'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa- non si sono neppure avvalsi della possibilità di ulteriormente precisare e documentare la propria posizione processuale utilizzando i poteri di cui all'art. 171 ter c.p.c. e non hanno financo articolato comparse conclusionali e/o repliche.
Per l'effetto, assorbita ogni altra questione, l'opposizione al precetto qui proposta va rigettata.
Quanto, infine, alla domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta in opposizione, si osserva come sussistano, nel caso alla mano, i presupposti per l'emissione di una condanna ai sensi del comma III. E invero, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la pagina 4 di 5 condotta processuale della parte che proponga opposizione a precetto svolgendo allegazioni assolutamente infondate e generiche, non supportate da adeguata prospettazione e da riscontri probatori. La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari ad un terzo delle spese di lite (si rinvia, da ultima, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrata all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione a precetto proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
- Condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore della convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento di ulteriori € 1.763,00 per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c..
Così deciso in Catania, il 16.10.2025.
Il Presidente di sezione
(Dott. Mariano Sciacca)
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