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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1511/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. PECCI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO
OPPONENTE contro
C.F. - P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
C.F. e Partita IVA , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_2
PESENTI MARCO e avv. MONIA MANGANI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), si espone quanto segue.
Rilevava e depositava parte opposta - il contratto di finanziamento finalizzato nr.
800003210831 sottoscritto con l'allora - l'estratto conto analitico e CP_2
certificato ex art. 50 TUB - la lettera con la comunicazione della cessione del credito e la contestuale diffida correttamente notificata al - la documentazione Parte_1
attestante la legittimazione ad agire - le condizioni economiche applicate - l'importo finanziato - le rate convenute - la sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. delle condizioni contrattuali convenute con ogni conseguenza in ordine all'accettazione delle stesse - l'autorizzazione all'addebito delle rate convenute per il rimborso del finanziamento mediante addebito in c/c - la descrizione del bene finanziato “Audi- Modello A4SW
TDI -Cilindrata 1.9 – Telaio Motore 036464” (cfr. doc. 3 e 10 fascicolo monitorio).
Sottolineava che - il è stato legale rappresentante e socio Parte_1
accomandatario della pertanto, in quanto Controparte_3
tale, risponde illimitatamente e in via solidale dei debiti contratti dalla società – dalla estrazione della visura camerale della predetta società, quest'ultima è stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 23.03.10 (cfr. doc. 5) – il ha dichiarato di Pt_1 approvare specificatamente “per iscritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342
c.c. le seguenti clausole…:5) Pagamenti;
6) Ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine;
9) Oneri;
…etc” (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) – il ha, Pt_1 altresì, autorizzato all'addebito delle rate convenute per il rimborso del prestito finalizzato per cui è causa e in ossequio alle obbligazioni assunte ha provveduto al rimborso delle stesse per un protratto periodo di tempo - in particolare, è possibile verificare addebiti su conto corrente dal mese di dicembre 2004 fino al mese di giugno
2006 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) - è lo stesso a confermare la ricezione Pt_1
del bene oggetto di finanziamento, ovvero il veicolo Audi- Modello A4SW TDI -
Cilindrata 1.9 – 036464 mediante la produzione della visura PRA (cfr. CP_4
2_visura pra veicolo Audi”, atto di citazione in opposizione).
Evidenziava inoltre - che, se davvero il non avesse sottoscritto il contratto Pt_1
azionato, non si comprenderebbe per quale motivo avrebbe sottoscritto un piano di rientro con Banca Ifis S.p.A. avente ad oggetto il pagamento saldo e stralcio del debito relativo al contratto per cui è causa, che non è stato adempiuto integralmente (cfr. doc.
9-10).
Ciò posto, giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del
Pag. 2 di 7 decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La stessa richiesta ctu è esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune con la consulenza.
Si rileva che nelle controversie in tema di contratti di tale specie, l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali.
Tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente
Pag. 3 di 7 esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate
(cfr. Cass. n.30218/17).
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
Vi è peraltro generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi valida censura in ordine ai rapporti contrattuali posti in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in
Pag. 4 di 7 estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Legittime in tal senso le deduzioni di parte opposta.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La ctu, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti,
e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n.
212).
Né le generiche doglianze effettuate da parte opponente, la cui incidenza non è neanche specificata, possono portare alla solo ipotizzato disconoscimento.
Al riguardo l'aspetto fondamentale dell'inammissibilità del disconoscimento operato è che l'opponente, prima ancora di avviare il giudizio di opposizione, non aveva mai sollevato eccezioni e/o contestazioni sul punto, neanche a seguito della comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, regolarmente ricevuta.
Parte opponente non ha negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, provvedendo al pagamento di talune delle rate pattuite né dall'opponente è stata mai stata formalizzata, antecedentemente al giudizio di
Pag. 5 di 7 opposizione, alcuna contestazione sia in ordine ai superiori pagamenti sia a fronte delle diffide ricevute e all'atto di intervenuta cessione del credito comunicagli.
La ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente - qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente – il pagamento dei primi ratei e l'assenza di contestazione rendono evidente che i contratti, sia quello di prestito che quello di conto corrente siano stati effettivamente firmati dall'odierna opponente.
Il disconoscimento è inammissibile perché non vengono indicati gli elementi di differenza tra le copie prodotte e gli originali;
il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
I contratti sono stati stipulati;
parte opponente ha ricevuto la somma.
Ciò posto appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta nel rispetto delle anzidette argomentazioni.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui agli atti di causa
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 25/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 1511/2022
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. PECCI Parte_1 C.F._1
GIAMPAOLO
OPPONENTE contro
C.F. - P.IVA e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
C.F. e Partita IVA , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_2
PESENTI MARCO e avv. MONIA MANGANI
OPPOSTA
Conclusioni:
Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), si espone quanto segue.
Rilevava e depositava parte opposta - il contratto di finanziamento finalizzato nr.
800003210831 sottoscritto con l'allora - l'estratto conto analitico e CP_2
certificato ex art. 50 TUB - la lettera con la comunicazione della cessione del credito e la contestuale diffida correttamente notificata al - la documentazione Parte_1
attestante la legittimazione ad agire - le condizioni economiche applicate - l'importo finanziato - le rate convenute - la sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. delle condizioni contrattuali convenute con ogni conseguenza in ordine all'accettazione delle stesse - l'autorizzazione all'addebito delle rate convenute per il rimborso del finanziamento mediante addebito in c/c - la descrizione del bene finanziato “Audi- Modello A4SW
TDI -Cilindrata 1.9 – Telaio Motore 036464” (cfr. doc. 3 e 10 fascicolo monitorio).
Sottolineava che - il è stato legale rappresentante e socio Parte_1
accomandatario della pertanto, in quanto Controparte_3
tale, risponde illimitatamente e in via solidale dei debiti contratti dalla società – dalla estrazione della visura camerale della predetta società, quest'ultima è stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 23.03.10 (cfr. doc. 5) – il ha dichiarato di Pt_1 approvare specificatamente “per iscritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342
c.c. le seguenti clausole…:5) Pagamenti;
6) Ritardi nei pagamenti e decadenza dal beneficio del termine;
9) Oneri;
…etc” (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) – il ha, Pt_1 altresì, autorizzato all'addebito delle rate convenute per il rimborso del prestito finalizzato per cui è causa e in ossequio alle obbligazioni assunte ha provveduto al rimborso delle stesse per un protratto periodo di tempo - in particolare, è possibile verificare addebiti su conto corrente dal mese di dicembre 2004 fino al mese di giugno
2006 (cfr. doc. 10 fascicolo monitorio) - è lo stesso a confermare la ricezione Pt_1
del bene oggetto di finanziamento, ovvero il veicolo Audi- Modello A4SW TDI -
Cilindrata 1.9 – 036464 mediante la produzione della visura PRA (cfr. CP_4
2_visura pra veicolo Audi”, atto di citazione in opposizione).
Evidenziava inoltre - che, se davvero il non avesse sottoscritto il contratto Pt_1
azionato, non si comprenderebbe per quale motivo avrebbe sottoscritto un piano di rientro con Banca Ifis S.p.A. avente ad oggetto il pagamento saldo e stralcio del debito relativo al contratto per cui è causa, che non è stato adempiuto integralmente (cfr. doc.
9-10).
Ciò posto, giova osservare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione ed apertosi un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al riparto del carico probatorio (cfr. art. 2697 c.c.), è necessario che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) sia adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge, p.es., in ordine alla 'prova scritta', richiesti per l'emissione del
Pag. 2 di 7 decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1690/89; Cass. 7224/87; Cass. 4571/81: “Con la promozione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale....il giudice .... valuta ..... l'intero materiale probatorio acquisito in causa.....”).
Pertanto, oggetto del giudizio di opposizione non è la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, ma la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente fatta valere con ricorso in via monitoria (cfr. Cass. 7892/94;
Cass. 9708/94).
In ogni caso, ogni deduzione in ordine alla idoneità probatoria della documentazione depositata in sede monitoria risulta assorbita dal rilievo che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si è instaurato un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto ha legittimamente prodotto nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice deve valutare non soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma anche e soprattutto la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass.
n. 9927/04).
La stessa richiesta ctu è esplorativa per genericità delle allegazioni e impossibilità di colmare le lacune con la consulenza.
Si rileva che nelle controversie in tema di contratti di tale specie, l'atto introduttivo redatto in assenza del supporto documentale necessario a suffragare la fondatezza delle affermazioni ivi contenute e quindi, la genericità delle allegazioni, unitamente alle omissioni documentali, rendono l'azione proposta meramente "esplorativa", limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali.
Tali gravi lacune difensive non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità; essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente
Pag. 3 di 7 esplorative, non potendo valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate
(cfr. Cass. n.30218/17).
La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;
Vi è peraltro generica contestazione dell'entità del credito, non essendovi valida censura in ordine ai rapporti contrattuali posti in essere.
Tanto premesso si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e pertanto deve essere respinta atteso che il credito risulta provato e parte opponente, in modo del tutto generico, ha contestato la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
Avverso tale documentazione non sono state mosse contestazioni specifiche.
Per completezza espositiva si evidenzia che mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l'estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, quest'ultime assenti nel caso in esame.
La sussistenza e l'ammontare del credito vantato sono state correttamente fornite dall'opposta mentre le contestazioni di parte opponente sono risultate carenti sul fonte probatorio.
È consolidato in materia il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in
Pag. 4 di 7 estratto, per cui tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (v. Cass. n. 14849/00).
Legittime in tal senso le deduzioni di parte opposta.
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata.
Parte opponente non ha, pertanto, assolto l'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può essere in ciò alleviata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica, posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La ctu, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti,
e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n.
212).
Né le generiche doglianze effettuate da parte opponente, la cui incidenza non è neanche specificata, possono portare alla solo ipotizzato disconoscimento.
Al riguardo l'aspetto fondamentale dell'inammissibilità del disconoscimento operato è che l'opponente, prima ancora di avviare il giudizio di opposizione, non aveva mai sollevato eccezioni e/o contestazioni sul punto, neanche a seguito della comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, regolarmente ricevuta.
Parte opponente non ha negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto per cui è causa, provvedendo al pagamento di talune delle rate pattuite né dall'opponente è stata mai stata formalizzata, antecedentemente al giudizio di
Pag. 5 di 7 opposizione, alcuna contestazione sia in ordine ai superiori pagamenti sia a fronte delle diffide ricevute e all'atto di intervenuta cessione del credito comunicagli.
La ratio del potere conferito alla parte dall'art. 214 c.p.c. di disconoscere la scrittura prevista, presuppone che la stessa non sia già stata riconosciuta, sia pure tacitamente - qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al documento, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente – il pagamento dei primi ratei e l'assenza di contestazione rendono evidente che i contratti, sia quello di prestito che quello di conto corrente siano stati effettivamente firmati dall'odierna opponente.
Il disconoscimento è inammissibile perché non vengono indicati gli elementi di differenza tra le copie prodotte e gli originali;
il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
I contratti sono stati stipulati;
parte opponente ha ricevuto la somma.
Ciò posto appare opportuno evidenziare, peraltro, sotto il profilo della buona fede, che quest'ultima assume in questo ambito il significato oggettivo di correttezza e lealtà, divergendo quindi nettamente dallo stato soggettivo di buona fede in materia di possesso, di invalidità del contratto e di simulazione: qui si esprime il dovere di comportarsi secondo correttezza e lealtà; là si indica lo stato soggettivo di ignoranza di ledere l'altrui diritto (cfr. art. 1147 c.c.).
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Legittime e condivisibili le argomentazioni dell'opposta nel rispetto delle anzidette argomentazioni.
Resta assorbita ogni altra questione, nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. e delle conclusioni di cui agli atti di causa
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.700 per competenze, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 25/03/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7