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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/12/2024, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 1046/24 Registro generale Appello Lavoro n. 877/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott. Andrea TRENTIN GIUDICE AUSILIARIO
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Varese, est. Dott.ssa Manzo, discussa all'udienza collegiale del 19 novembre 2024 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Gravallese e Parte_1
Pierenrico Belluzzo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, n. 86
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avv. Emanuele Poretti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Via Dalmazia, n. 51 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al risarcimento del danno biologico patito causatogli dalle gravissime Pt_1 condotte poste in essere dall'Amministrazione Comunale di , descritte e documentate in atti, e, per l'effetto, CP_1 condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la somma complessiva Controparte_1 di € 62.106,00, o, in subordine, di € 43.129,00, senza personalizzazione massima, ovvero la diversa somma che il Giudicante riterrà equa e di giustizia, anche all'esito di disponenda CTU;
2) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale, Pt_1 causatogli dall' per le ragioni descritte e documentate in atti, e, per l'effetto, Parte_2 CP_1 condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la somma complessiva Controparte_1 di € 22.000,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di legge o di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende e, per l'effetto, Pt_1 condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la somma di € Controparte_1 8.021,06 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di legge o di giustizia, nonché a rimborsargli
[1] l'ulteriore esborso che egli sosterrà a far tempo dalla data di deposito del presente Ricorso sino alla completa guarigione clinica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo esborso al dì di effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
PER L'APPELLATO:
“rigettare l'appello proposto dal Dott. e le domande tutte così come formulate, confermando integralmente Parte_1 l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 312/2023 il Tribunale di Varese (dott.ssa Manzo) accoglieva parzialmente il ricorso proposto da , condannando il Parte_1 CP_1
a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione di risultato nella
[...] misura massima del 10% del monte salari dell'anno di riferimento, pari al residuo importo di € 1.143,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1°.
9.2015 al saldo. Il Tribunale, rigettando per il resto il ricorso, condannava il CP_1 resistente a rifondere le spese processuali, quantificate nell'importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il sig. segretario comunale del , adiva il Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Varese al fine di -vedersi riconoscere come raggiunti gli obiettivi a lui assegnati per l'anno 2015 con condanna alla conseguente retribuzione di risultato;
- ottenere il risarcimento del danno biologico, all'immagine ed alla reputazione professionale, anche a titolo di perdita di chance, in seguito alle gravi condotte poste in essere dal oltre a rimborso di tutte le spese Controparte_1 mediche. Il sig. ha dedotto di essere stato segretario comunale del Pt_1 CP_1
dall'agosto 2014 all'agosto 2015, quando è stato costretto a chiedere lo
[...] scioglimento anticipato della convenzione di segreteria stipulata a causa dell'irrimediabile venir meno del rapporto di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale. Negli ultimi mesi di servizio il ricorrente era stato destinatario di una serie di condotte gravemente illegittime, che gli avevano arrecato pesanti danni alla salute, all'immagine e alla reputazione professionale: condotte culminate, successivamente alla cessazione del rapporto, in una valutazione di risultato contraddittoria e negativa, con una valutazione di insufficienza a causa dell'asserito mancato raggiungimento di alcuni obbiettivi, a cui è seguito il mancato riconoscimento dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 16/05/2001. Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, dichiarava dovuto al ricorrente, in seguito ad un errore, a titolo di retribuzione di risultato, il solo importo di € 1.143,39, pari al 5% del 3 monte salari complessivo, contestando per il resto tutto quanto ex adverso dedotto. Il giudice, rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto provato, sulla base dei regolamenti, delle delibere comunali e delle note del Sindaco, il conseguimento da parte del ricorrente degli obiettivi per l'anno 2015 di cui al Decreto n. 4 del 02.02.2015, rigettando però le domande risarcitorie per mancata allegazione del danno patito in concreto, non essendo stato dimostrato il
[2] necessario nesso causale tra il dedotto stato psicofisico e l'ambiente lavorativo descritto, essendo stata prodotta solo documentazione medica di parte. In ultimo, per quanto specificamente concerne il danno da perdita di chance in ordine alla non partecipazione al concorso di Segretario della Parte_3
, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato in
[...] giudizio che, con ogni probabilità, avrebbe potuto vincere la selezione, non essendo a tal uopo sufficiente aver dedotto il venir meno della mera possibilità di parteciparvi.
Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello con ricorso depositato in Pt_1 data 1.08.2024, per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria del danno biologico, patito dal dott. , sotto forma di d.p.t.s. Parte_1
Erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure circa l'insussistenza del nesso causale tra le situazioni lavorative stressogene, registratesi nel comune di ai danni del dott. e l'insorgenza CP_1 Parte_1 nell'attore del d.p.t.s. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la parte della sentenza che non ha ritenuto provato il danno alla salute, statuendo che “con riguardo alle domande risarcitorie in esame, [è] sufficiente evidenziare che il ricorrente nulla ha allegato con riguardo al danno in concreto (asseritamente) patito, né in relazione ad esso si è offerto di fornire alcuna prova, non avendo formulato idonei capitoli istruttori a tal fine, e non avendo altresì in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato il (necessario) nesso causale – ai fini dell'accoglimento della domanda – tra il dedotto stato psicofisico e l'ambiente lavorativo descritto, essendosi a rigore limitato a produrre documentazione di natura medica di parte”. L'appellante ha contestato la decisione, facendo riferimento alla copiosa documentazione medica prodotta da cui si evincerebbe l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress (DPTS) con quantificazione del danno psicofisico nella misura del 15% circa (come da relazione del medico legale, dott.ssa Per_1
).
[...]
2) vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della ctu, richiesta dal dott. con il proprio ricorso e ripetutamente dai Pt_1 propri legali, nel corso del giudizio di I grado. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la mancata pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di CTU.
3) mancato rimborso spese mediche, fondato su statuizioni errate del giudice di prime cure ed in assenza di ctu sia pure richiesta dal dott. Pt_1 oltre che in sede di costituzione anche, in piu' occasioni, durante lo svolgimento del giudizio di I grado. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato il mancato rimborso delle spese mediche sopportate dal sig. nel corso del giudizio di primo grado. Pt_1
[3] 4) carente istruttoria del giudice di prime cure in ordine al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, per il danno all'immagine ed alla reputazione professionale, conseguente alla violazione della normativa sul trattamento dei dati personali. Mancato rilevo assegnato dal giudice di prime cure ai parametri della “diffusione dello scritto”, della “rilevanza dell'offesa” e della “posizione sociale della vittima”. Con riferimento al danno all'immagine ed alla reputazione personale, l'appellante ha contestato la statuizione del Tribunale secondo cui la domanda di risarcimento sarebbe infondata. Nello specifico, l'appellante richiama i vari comportamenti posti in essere dall'amministrazione comunale, tra cui la comunicazione prot. 2013 del 14 aprile 2016, attraverso la quale il sindaco ha valutato come “insufficiente” l'operato del segretario comunale, pubblicata sull'Albo on-line dell'Ente qualche giorno. Parte_4
5) errata applicazione dell'art. 92, comma 2 del c.p.c.: illogicità e contraddittorietà delle motivazioni addotte dal giudice di prime cure in ordine alla compensazione parziale delle spese di lite, riconosciute al dott.
. Parte_1
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato la compensazione parziale delle spese di lite. Tale statuizione non tiene conto che il grossolano errore, peraltro ribadito in sede giudiziale, commesso dal sindaco di nella compilazione CP_1 della scheda di valutazione del Dott. - tradottosi nell'assegnazione al Dott. Pt_1 del punteggio di (39/100) trentanove/centesimi in luogo di (49/100) Pt_1 quarantanove/centesimi - era stato già rappresentato al , in Controparte_1 sede di conciliazione stragiudiziale, avviata, senza successo, ad iniziativa ed a spese del segretario comunale. In merito a tali circostanze l'appellante insiste sul fatto che il se avesse voluto, avrebbe provveduto in autotutela alla CP_1 rettifica dell'errore contenuto nella scheda di valutazione, per di più il sig.
con nota del 24 aprile 2016, aveva fatto presente questo errore senza Pt_1 ottenere alcun riscontro. Inoltre, secondo l'appellante, la statuizione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese “in considerazione, da un lato, dell'accoglimento non integrale del ricorso” sarebbe del tutto errata poiché il riconoscimento di € 2.000,00 al Dott. a titolo di rimborso spese Pt_1 legali, non compensa neanche il 30% delle spese dallo stesso già sostenute (quasi 6.000,00 euro) alle quali devono aggiungersi altri 3.000,00 euro;
che sono ancora da saldare per l'assistenza ricevuta dai propri legali, per tutto il I° grado di giudizio;
durato oltre sei anni.
Con costituzione depositata il 08.11.2024 il comune di si oppone al CP_1 contenuto dell'atto di appello tramite le seguenti contestazioni. Con riferimento al primo motivo di appello, in relazione al mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Varese della richiesta risarcitoria del danno biologico patito dall'appellante, il Comune ritiene di dover avvalorare le
[4] conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui la domanda non ha trovato accoglimento per l'assenza di idonei capitoli istruttori e soprattutto in assenza della prova del nesso causale tra lo stato psicofisico del Dott. e Pt_1
l'ambiente lavorativo all'interno del quale lo stesso ha operato presso il Comune di . CP_1
Con riferimento al secondo motivo di appello si contesta come il materiale istruttorio fornito in primo grado non fosse tale da far emergere il benché minimo nesso di causalità tra gli eventi e la sindrome di cui sarebbe stato vittima il Dott.
sicché il Tribunale di Varese ha ragionevolmente respinto la richiesta di Pt_1
CTU medico legale. Ed infatti l'accertamento medico-legale sarebbe stato finalizzato a valutare asserite condizioni psico-patologiche in cui versava il segretario comunale e comunque non avrebbe potuto minimamente incidere sul presupposto inerente il nesso causale tra la denunciata patologia e la situazione lavorativa presso il Comune di . CP_1
Con riguardo al terzo motivo di appello si contesta la richiesta di rimborso delle spese mediche che, ad avviso dell'appellato, è infondata non essendo stato provato il nesso causale tra la denunciata patologia e la situazione lavorativa presso il Comune di . CP_1
Passando ad esaminare il quarto motivo di appello e l'asserito danno all'immagine e reputazione professionale di cui il Dott. sarebbe stato vittima, Pt_1
l'appellato insiste nell'assenza di prova che il ricorrente abbia avuto ripercussioni negative conseguenti al periodo in cui è stato segretario del Comune di . CP_1
Con riguardo, da ultimo, al quinto motivo di appello, la statuizione in punto di spese è ritenuta fondata in virtù del fatto che solo la domanda relativa alla retribuzione di risultato è stata accolta, mentre quelle relative all'asserito danno biologico, al rimborso delle spese mediche, alla perdita di chanche ed al rimborso del danno all'immagine ed alla reputazione professionale sono state respinte.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le prime quattro censure, che per la loro stretta connessione possono essere trattate congiuntamente, sono infondate. La principale lamentela dell'appellante alla sentenza impugnata si incentra sull'asserito erroneo mancato riconoscimento dei danni non patrimoniali derivati dalle condotte illecite del Comune. La decisione cui è giunto il primo Giudice appare pienamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, alla stregua del quale il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 7818/2014; 5237/2011). Pacificamente, infatti, va distinto il
[5] momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, la Suprema Corte (vedi, ad es., Cass., 23/04/2021, n.10868) ha sottolineato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonchè il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013 citt.; 14158/2011; 29832/2008); onere al quale l'appellante non ha assolto. In particolare, nella specie, non vengono delineate le asserite condotte illecite poste in atto dal in grado di far sorgere nel lavoratore i pregiudizi CP_1 lamentati. Le condotte illecite, idonee ad incidere negativamente sulla salute psico-fisica del lavoratore non possono configurarsi come semplici inadempimenti ovvero come situazioni conflittuali tipiche di ogni contesto lavorativo, ma devono assumere i connotati di veri e propri atti vessatori. Le allegazioni sul danno si limitano alle seguenti deduzioni in fatto:
“… nel luglio 2015 il Sindaco del di , Sig. , ha CP_1 CP_1 Persona_2 indebitamente richiesto al Segretario Comunale di completare – anche con l'apposizione del parere favorevole di regolarità tecnica - l'istruttoria sottesa alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'esame e l'approvazione dello schema di Accordo Bonario atipico per la costituzione del diritto di servitù fognaria sul terreno di proprietà dei Sig.ri in sostituzione dell'Ing. Parte_5
Il legittimo rifiuto prestato dal Dott. ha determinato il divamparsi Per_3 Pt_1 di una conflittualità già latente, insorta a seguito delle criticità sollevate dal Dott. in ordine alla carente istruttoria condotta sulla pratica de qua, Pt_1 progressivamente accentuatasi nel tempo e sfociata in condotte vessatorie (basti pensare alla richiesta di modifica del Regolamento di disciplina delle bacheche comunali, avanzata dal Sindaco a poche ore dalla Convocazione della seduta consiliare) o comunque pregiudizievoli poste in essere in danno del Ricorrente (su tutte l'erronea valutazione espressa dal Sindaco di e la sua illegittima CP_1 pubblicazione;
l'impedimento oggettivo per il Dott. di controdedurre alle Pt_1
[6] critiche rivolte al proprio operato con la nota prot. 2013/2016; le dichiarazioni mendaci rese dal Sindaco in occasione della pubblica seduta consiliare nonché del 1° aprile 2016) che ne hanno irrimediabilmente compromesso l'equilibrio psico-fisico”. Dalla semplice lettura di tali generiche allegazioni emerge l'assenza di una precisa delineazione delle condotte asseritamente illecite in grado di incidere negativamente sulle condizioni di salute del lavoratore. Con riferimento alla pratica , la pretesa del Sindaco di evadere la Parte_5 sua richiesta non può determinare ex se una compromissione della salute del lavoratore in assenza di ulteriori deduzioni (completamente omesse) circa eventuali gravi ed intollerabili pressioni psicologiche caratterizzate da minacce, ricatti e/o condotte ritorsive e vessatorie. Così come non integra di per sé un atto vessatorio la richiesta del Sindaco effettuata “a poche ore” dalla riunione consiliare di apportare le modifiche al Regolamento di disciplina delle bacheche comunali. Né possono assumere rilievo in tema di insorgenza di un clima stressogeno in costanza di lavoro le affermazioni rese dal Sindaco nell'aprile 2016, in epoca, cioè, successiva alla cessazione dell'incarico in oggetto. Per costante giurisprudenza, infatti, l'esistenza di una accesa conflittualità, se non alimentata da una condotta vessatoria, non configura mobbing. Parimenti una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro non è idonea, di per sé, a generare un ambiente di lavoro nocivo: pertanto, non vi è responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e ci si colloca al di fuori del c.d. straining. Quando la conflittualità interpersonale sorta tra le parti non è esorbitante, non vi è violazione dei doveri datoriali (così Cass., 6/10/2022, n.29059). Nella specie, quello che con certezza risulta emergere dagli atti è – tutt'al più – una situazione di accesa conflittualità tra le parti, di cui non v'è la prova che sia trasmodata in una condotta vessatoria da parte dell'Amministrazione. Sul punto, assume rilevanza il verbale della delibera n. 33 del 4-8-2015 (doc.2) dove si legge che il Sindaco ha motivato lo scioglimento anticipato della convenzione poiché erano “venute meno le condizioni per una serena e proficua collaborazione”. In quell'occasione il Segretario, dopo aver chiarito i motivi che avevano portato allo scioglimento anticipato (rappresentati dalle “dovute distanze che fin da subito ho preso in ordine all'istruttoria della pratica inserita al punto n. 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna” poiché “condotta in modo non corretto”), ha ricevuto pubblici elogi dagli stessi consiglieri, essendo pubblicamente definito come “persona specchiata ed ottimo conoscitore del diritto”. Ciò dimostra che la reputazione dell'appellante non ha ricevuto dalle vicende narrate alcun significativo vulnus. Come correttamente sostenuto dall'amministrazione comunale, “appare incredibile che il mancato conseguimento della retribuzione di risultato abbia potuto causare al ricorrente un benché minimo danno biologico”, considerato altresì che l'appellante, “mentre svolgeva il proprio incarico presso il Comune di
[7] era anche segretario nei comuni di Cremenaga e Marzio. CP_1
Successivamente lo è stato anche nei comuni di Brusimpiano oltre che di Vergiate, con il quale ha persino instaurato un contenzioso”. Pertanto, quandanche la situazione psicofisica del Dott. fosse confermata, Pt_1
“non sarebbe dato capire, …, da quale causa sarebbe derivata tale situazione”, tenuto conto che “in nessuna delle quattro relazioni redatte in occasione delle visite specialistiche cui si è sottoposto il Dott. si fa il benché minimo Pt_1 riferimento alla realtà da questi vissuta all'interno del Comune di . Solo il CP_1
Dott. nella relazione del 27 settembre 2016 ne fa riferimento, ma Per_4 unicamente in relazione alla seduta consiliare del 1° aprile 2016, quindi molto dopo che il ricorrente aveva cessato il suo incarico presso il Comune di . CP_1
Seduta consiliare nella quale il Sindaco si era limitato ad affermare che '…il segretario precedente ci ha detto che se si portava avanti questa pratica creavo un danno all'ente senza mai spiegarne la ragione'”. Il Collegio ritiene che queste ultime espressioni proferite dal Sindaco (senza espressa menzione dell'appellante), non possano considerarsi “fortemente svalutanti della sua persona e professionalità” tanto da poter determinare nel Dott. una condizione di grave sofferenza psicologica e fisica. Pt_1
Parimenti sforniti di prova sono i lamentati pregiudizi derivati dall'appellante dalla pubblicazione nell'Albo (per qualche giorno) del mancato raggiungimento degli obiettivi. Nessuna prova, infatti, è stata formulata circa la diffusione di tale valutazione negativa (ad es. quante persone hanno visionato tale informazione) e la concreta incidenza sulla reputazione dell'appellante (se, ad es., qualche altra Amministrazione ha chiesto all'appellante di rendere conto di tale valutazione negativa). Parimenti infondate sono le pretese risarcitorie da perdita di chanche in assenza di precise deduzioni e allegazioni circa la probabilità da parte dell'appellante di risultare vincitore del concorso. Sotto tale profilo, si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad una procedura di selezione, il ricorrente che lamenta danni da perdita di chance ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la probabilità che avrebbe avuto di risultare vincitore, atteso che la valutazione equitativa del danno da risarcire ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852). La prova dell'esistenza di consistenti probabilità di successo per conseguire il risarcimento del danno per perdita di chance deve ritenersi necessaria, non potendosi ammettere che diventino ristorabili anche mere possibilità di successo statisticamente non significative. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance non può essere accolta qualora il danneggiato non dimostri anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, l'esistenza dei concreti presupposti per la
[8] realizzazione del risultato sperato, ossia una probabilità di successo maggiore del 50%, statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante, in base agli elementi di fatto forniti dal danneggiato (ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25910). Nella specie, in assenza di puntuali deduzioni, la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non può che essere rigettata.
Risulta, infine, infondata anche l'ultima censura, atteso che il Tribunale, a fronte della reciproca soccombenza, ha correttamente esercitato la propria facoltà discrezionale di compensare parzialmente le spese processuali. Per consolidata giurisprudenza, mentre nel caso di processo con domanda unica, il parziale accoglimento dell'unica domanda e la conseguente esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, ove si ritenga di non compensare le spese (o di compensarle solo parzialmente), non fa venir meno la rilevanza del principio di causalità ai fini della individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese (questa dovendosi sempre individuare nel convenuto, salvo il solo caso di cui al secondo inciso dell'articolo 91, comma 1, del Cpc e anzi proprio argomentando a contrario da esso), nel caso invece [che nella specie ricorre] di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale). Si osserva, infatti, che, in tal caso, poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell'articolo 92 implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda (vedi, ex plurimis, 25/07/2023, n.22392). Nella specie, quindi, in assenza di precise e dettagliate censure circa la corretta applicazione della tariffa professionale, il Tribunale ha correttamente disposto la parziale compensazione delle spese processuali, ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di rifondere le spese processuali nella misura del 50% (in quanto ritenuta parte maggiormente soccombente) a favore del ricorrente (risultato vincitore sulla domanda retributiva, ma soccombente in relazione alle domande risarcitorie).
[9] Per tutte le ragioni sopra esposte, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante, quale parte totalmente soccombente, e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Varese;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 19 novembre 2024
IL PRESIDENTE REL. (dott. Giovanni Casella)
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott. Andrea TRENTIN GIUDICE AUSILIARIO
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Varese, est. Dott.ssa Manzo, discussa all'udienza collegiale del 19 novembre 2024 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Gravallese e Parte_1
Pierenrico Belluzzo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bergamo, Viale Papa Giovanni XXIII, n. 86
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avv. Emanuele Poretti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Varese, Via Dalmazia, n. 51 APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al risarcimento del danno biologico patito causatogli dalle gravissime Pt_1 condotte poste in essere dall'Amministrazione Comunale di , descritte e documentate in atti, e, per l'effetto, CP_1 condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la somma complessiva Controparte_1 di € 62.106,00, o, in subordine, di € 43.129,00, senza personalizzazione massima, ovvero la diversa somma che il Giudicante riterrà equa e di giustizia, anche all'esito di disponenda CTU;
2) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione professionale, Pt_1 causatogli dall' per le ragioni descritte e documentate in atti, e, per l'effetto, Parte_2 CP_1 condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la somma complessiva Controparte_1 di € 22.000,00, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di legge o di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa;
3) Accertare e dichiarare il diritto del Dott. al rimborso delle spese mediche sostenute e sostenende e, per l'effetto, Pt_1 condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli la somma di € Controparte_1 8.021,06 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di legge o di giustizia, nonché a rimborsargli
[1] l'ulteriore esborso che egli sosterrà a far tempo dalla data di deposito del presente Ricorso sino alla completa guarigione clinica, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal singolo esborso al dì di effettivo soddisfo;
4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
PER L'APPELLATO:
“rigettare l'appello proposto dal Dott. e le domande tutte così come formulate, confermando integralmente Parte_1 l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza n. 312/2023 il Tribunale di Varese (dott.ssa Manzo) accoglieva parzialmente il ricorso proposto da , condannando il Parte_1 CP_1
a corrispondere in favore del lavoratore la retribuzione di risultato nella
[...] misura massima del 10% del monte salari dell'anno di riferimento, pari al residuo importo di € 1.143,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1°.
9.2015 al saldo. Il Tribunale, rigettando per il resto il ricorso, condannava il CP_1 resistente a rifondere le spese processuali, quantificate nell'importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori di legge. Il sig. segretario comunale del , adiva il Tribunale di Pt_1 Controparte_1
Varese al fine di -vedersi riconoscere come raggiunti gli obiettivi a lui assegnati per l'anno 2015 con condanna alla conseguente retribuzione di risultato;
- ottenere il risarcimento del danno biologico, all'immagine ed alla reputazione professionale, anche a titolo di perdita di chance, in seguito alle gravi condotte poste in essere dal oltre a rimborso di tutte le spese Controparte_1 mediche. Il sig. ha dedotto di essere stato segretario comunale del Pt_1 CP_1
dall'agosto 2014 all'agosto 2015, quando è stato costretto a chiedere lo
[...] scioglimento anticipato della convenzione di segreteria stipulata a causa dell'irrimediabile venir meno del rapporto di fiducia nei confronti dell'amministrazione comunale. Negli ultimi mesi di servizio il ricorrente era stato destinatario di una serie di condotte gravemente illegittime, che gli avevano arrecato pesanti danni alla salute, all'immagine e alla reputazione professionale: condotte culminate, successivamente alla cessazione del rapporto, in una valutazione di risultato contraddittoria e negativa, con una valutazione di insufficienza a causa dell'asserito mancato raggiungimento di alcuni obbiettivi, a cui è seguito il mancato riconoscimento dell'indennità di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 16/05/2001. Si costituiva in giudizio il che, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, dichiarava dovuto al ricorrente, in seguito ad un errore, a titolo di retribuzione di risultato, il solo importo di € 1.143,39, pari al 5% del 3 monte salari complessivo, contestando per il resto tutto quanto ex adverso dedotto. Il giudice, rigettata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto provato, sulla base dei regolamenti, delle delibere comunali e delle note del Sindaco, il conseguimento da parte del ricorrente degli obiettivi per l'anno 2015 di cui al Decreto n. 4 del 02.02.2015, rigettando però le domande risarcitorie per mancata allegazione del danno patito in concreto, non essendo stato dimostrato il
[2] necessario nesso causale tra il dedotto stato psicofisico e l'ambiente lavorativo descritto, essendo stata prodotta solo documentazione medica di parte. In ultimo, per quanto specificamente concerne il danno da perdita di chance in ordine alla non partecipazione al concorso di Segretario della Parte_3
, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato in
[...] giudizio che, con ogni probabilità, avrebbe potuto vincere la selezione, non essendo a tal uopo sufficiente aver dedotto il venir meno della mera possibilità di parteciparvi.
Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello con ricorso depositato in Pt_1 data 1.08.2024, per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria del danno biologico, patito dal dott. , sotto forma di d.p.t.s. Parte_1
Erroneità delle statuizioni del giudice di prime cure circa l'insussistenza del nesso causale tra le situazioni lavorative stressogene, registratesi nel comune di ai danni del dott. e l'insorgenza CP_1 Parte_1 nell'attore del d.p.t.s. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la parte della sentenza che non ha ritenuto provato il danno alla salute, statuendo che “con riguardo alle domande risarcitorie in esame, [è] sufficiente evidenziare che il ricorrente nulla ha allegato con riguardo al danno in concreto (asseritamente) patito, né in relazione ad esso si è offerto di fornire alcuna prova, non avendo formulato idonei capitoli istruttori a tal fine, e non avendo altresì in alcun modo allegato, né tantomeno dimostrato il (necessario) nesso causale – ai fini dell'accoglimento della domanda – tra il dedotto stato psicofisico e l'ambiente lavorativo descritto, essendosi a rigore limitato a produrre documentazione di natura medica di parte”. L'appellante ha contestato la decisione, facendo riferimento alla copiosa documentazione medica prodotta da cui si evincerebbe l'esistenza di un disturbo post traumatico da stress (DPTS) con quantificazione del danno psicofisico nella misura del 15% circa (come da relazione del medico legale, dott.ssa Per_1
).
[...]
2) vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione della ctu, richiesta dal dott. con il proprio ricorso e ripetutamente dai Pt_1 propri legali, nel corso del giudizio di I grado. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la mancata pronuncia del giudice di primo grado sulla richiesta di CTU.
3) mancato rimborso spese mediche, fondato su statuizioni errate del giudice di prime cure ed in assenza di ctu sia pure richiesta dal dott. Pt_1 oltre che in sede di costituzione anche, in piu' occasioni, durante lo svolgimento del giudizio di I grado. Con il terzo motivo l'appellante ha contestato il mancato rimborso delle spese mediche sopportate dal sig. nel corso del giudizio di primo grado. Pt_1
[3] 4) carente istruttoria del giudice di prime cure in ordine al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, per il danno all'immagine ed alla reputazione professionale, conseguente alla violazione della normativa sul trattamento dei dati personali. Mancato rilevo assegnato dal giudice di prime cure ai parametri della “diffusione dello scritto”, della “rilevanza dell'offesa” e della “posizione sociale della vittima”. Con riferimento al danno all'immagine ed alla reputazione personale, l'appellante ha contestato la statuizione del Tribunale secondo cui la domanda di risarcimento sarebbe infondata. Nello specifico, l'appellante richiama i vari comportamenti posti in essere dall'amministrazione comunale, tra cui la comunicazione prot. 2013 del 14 aprile 2016, attraverso la quale il sindaco ha valutato come “insufficiente” l'operato del segretario comunale, pubblicata sull'Albo on-line dell'Ente qualche giorno. Parte_4
5) errata applicazione dell'art. 92, comma 2 del c.p.c.: illogicità e contraddittorietà delle motivazioni addotte dal giudice di prime cure in ordine alla compensazione parziale delle spese di lite, riconosciute al dott.
. Parte_1
Con il quinto motivo l'appellante ha contestato la compensazione parziale delle spese di lite. Tale statuizione non tiene conto che il grossolano errore, peraltro ribadito in sede giudiziale, commesso dal sindaco di nella compilazione CP_1 della scheda di valutazione del Dott. - tradottosi nell'assegnazione al Dott. Pt_1 del punteggio di (39/100) trentanove/centesimi in luogo di (49/100) Pt_1 quarantanove/centesimi - era stato già rappresentato al , in Controparte_1 sede di conciliazione stragiudiziale, avviata, senza successo, ad iniziativa ed a spese del segretario comunale. In merito a tali circostanze l'appellante insiste sul fatto che il se avesse voluto, avrebbe provveduto in autotutela alla CP_1 rettifica dell'errore contenuto nella scheda di valutazione, per di più il sig.
con nota del 24 aprile 2016, aveva fatto presente questo errore senza Pt_1 ottenere alcun riscontro. Inoltre, secondo l'appellante, la statuizione del giudice di primo grado, nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese “in considerazione, da un lato, dell'accoglimento non integrale del ricorso” sarebbe del tutto errata poiché il riconoscimento di € 2.000,00 al Dott. a titolo di rimborso spese Pt_1 legali, non compensa neanche il 30% delle spese dallo stesso già sostenute (quasi 6.000,00 euro) alle quali devono aggiungersi altri 3.000,00 euro;
che sono ancora da saldare per l'assistenza ricevuta dai propri legali, per tutto il I° grado di giudizio;
durato oltre sei anni.
Con costituzione depositata il 08.11.2024 il comune di si oppone al CP_1 contenuto dell'atto di appello tramite le seguenti contestazioni. Con riferimento al primo motivo di appello, in relazione al mancato riconoscimento da parte del Tribunale di Varese della richiesta risarcitoria del danno biologico patito dall'appellante, il Comune ritiene di dover avvalorare le
[4] conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui la domanda non ha trovato accoglimento per l'assenza di idonei capitoli istruttori e soprattutto in assenza della prova del nesso causale tra lo stato psicofisico del Dott. e Pt_1
l'ambiente lavorativo all'interno del quale lo stesso ha operato presso il Comune di . CP_1
Con riferimento al secondo motivo di appello si contesta come il materiale istruttorio fornito in primo grado non fosse tale da far emergere il benché minimo nesso di causalità tra gli eventi e la sindrome di cui sarebbe stato vittima il Dott.
sicché il Tribunale di Varese ha ragionevolmente respinto la richiesta di Pt_1
CTU medico legale. Ed infatti l'accertamento medico-legale sarebbe stato finalizzato a valutare asserite condizioni psico-patologiche in cui versava il segretario comunale e comunque non avrebbe potuto minimamente incidere sul presupposto inerente il nesso causale tra la denunciata patologia e la situazione lavorativa presso il Comune di . CP_1
Con riguardo al terzo motivo di appello si contesta la richiesta di rimborso delle spese mediche che, ad avviso dell'appellato, è infondata non essendo stato provato il nesso causale tra la denunciata patologia e la situazione lavorativa presso il Comune di . CP_1
Passando ad esaminare il quarto motivo di appello e l'asserito danno all'immagine e reputazione professionale di cui il Dott. sarebbe stato vittima, Pt_1
l'appellato insiste nell'assenza di prova che il ricorrente abbia avuto ripercussioni negative conseguenti al periodo in cui è stato segretario del Comune di . CP_1
Con riguardo, da ultimo, al quinto motivo di appello, la statuizione in punto di spese è ritenuta fondata in virtù del fatto che solo la domanda relativa alla retribuzione di risultato è stata accolta, mentre quelle relative all'asserito danno biologico, al rimborso delle spese mediche, alla perdita di chanche ed al rimborso del danno all'immagine ed alla reputazione professionale sono state respinte.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le prime quattro censure, che per la loro stretta connessione possono essere trattate congiuntamente, sono infondate. La principale lamentela dell'appellante alla sentenza impugnata si incentra sull'asserito erroneo mancato riconoscimento dei danni non patrimoniali derivati dalle condotte illecite del Comune. La decisione cui è giunto il primo Giudice appare pienamente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, alla stregua del quale il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale in genere non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 7818/2014; 5237/2011). Pacificamente, infatti, va distinto il
[5] momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale, in quanto il danno non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere. In base ai principi generali dettati dagli artt. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene perchè possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, la Suprema Corte (vedi, ad es., Cass., 23/04/2021, n.10868) ha sottolineato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta datoriale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo. Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del danno lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonchè il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. nn. 2886/2014; 11527/2013 citt.; 14158/2011; 29832/2008); onere al quale l'appellante non ha assolto. In particolare, nella specie, non vengono delineate le asserite condotte illecite poste in atto dal in grado di far sorgere nel lavoratore i pregiudizi CP_1 lamentati. Le condotte illecite, idonee ad incidere negativamente sulla salute psico-fisica del lavoratore non possono configurarsi come semplici inadempimenti ovvero come situazioni conflittuali tipiche di ogni contesto lavorativo, ma devono assumere i connotati di veri e propri atti vessatori. Le allegazioni sul danno si limitano alle seguenti deduzioni in fatto:
“… nel luglio 2015 il Sindaco del di , Sig. , ha CP_1 CP_1 Persona_2 indebitamente richiesto al Segretario Comunale di completare – anche con l'apposizione del parere favorevole di regolarità tecnica - l'istruttoria sottesa alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto l'esame e l'approvazione dello schema di Accordo Bonario atipico per la costituzione del diritto di servitù fognaria sul terreno di proprietà dei Sig.ri in sostituzione dell'Ing. Parte_5
Il legittimo rifiuto prestato dal Dott. ha determinato il divamparsi Per_3 Pt_1 di una conflittualità già latente, insorta a seguito delle criticità sollevate dal Dott. in ordine alla carente istruttoria condotta sulla pratica de qua, Pt_1 progressivamente accentuatasi nel tempo e sfociata in condotte vessatorie (basti pensare alla richiesta di modifica del Regolamento di disciplina delle bacheche comunali, avanzata dal Sindaco a poche ore dalla Convocazione della seduta consiliare) o comunque pregiudizievoli poste in essere in danno del Ricorrente (su tutte l'erronea valutazione espressa dal Sindaco di e la sua illegittima CP_1 pubblicazione;
l'impedimento oggettivo per il Dott. di controdedurre alle Pt_1
[6] critiche rivolte al proprio operato con la nota prot. 2013/2016; le dichiarazioni mendaci rese dal Sindaco in occasione della pubblica seduta consiliare nonché del 1° aprile 2016) che ne hanno irrimediabilmente compromesso l'equilibrio psico-fisico”. Dalla semplice lettura di tali generiche allegazioni emerge l'assenza di una precisa delineazione delle condotte asseritamente illecite in grado di incidere negativamente sulle condizioni di salute del lavoratore. Con riferimento alla pratica , la pretesa del Sindaco di evadere la Parte_5 sua richiesta non può determinare ex se una compromissione della salute del lavoratore in assenza di ulteriori deduzioni (completamente omesse) circa eventuali gravi ed intollerabili pressioni psicologiche caratterizzate da minacce, ricatti e/o condotte ritorsive e vessatorie. Così come non integra di per sé un atto vessatorio la richiesta del Sindaco effettuata “a poche ore” dalla riunione consiliare di apportare le modifiche al Regolamento di disciplina delle bacheche comunali. Né possono assumere rilievo in tema di insorgenza di un clima stressogeno in costanza di lavoro le affermazioni rese dal Sindaco nell'aprile 2016, in epoca, cioè, successiva alla cessazione dell'incarico in oggetto. Per costante giurisprudenza, infatti, l'esistenza di una accesa conflittualità, se non alimentata da una condotta vessatoria, non configura mobbing. Parimenti una situazione di forti divergenze sul luogo di lavoro non è idonea, di per sé, a generare un ambiente di lavoro nocivo: pertanto, non vi è responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. e ci si colloca al di fuori del c.d. straining. Quando la conflittualità interpersonale sorta tra le parti non è esorbitante, non vi è violazione dei doveri datoriali (così Cass., 6/10/2022, n.29059). Nella specie, quello che con certezza risulta emergere dagli atti è – tutt'al più – una situazione di accesa conflittualità tra le parti, di cui non v'è la prova che sia trasmodata in una condotta vessatoria da parte dell'Amministrazione. Sul punto, assume rilevanza il verbale della delibera n. 33 del 4-8-2015 (doc.2) dove si legge che il Sindaco ha motivato lo scioglimento anticipato della convenzione poiché erano “venute meno le condizioni per una serena e proficua collaborazione”. In quell'occasione il Segretario, dopo aver chiarito i motivi che avevano portato allo scioglimento anticipato (rappresentati dalle “dovute distanze che fin da subito ho preso in ordine all'istruttoria della pratica inserita al punto n. 2 dell'ordine del giorno della seduta odierna” poiché “condotta in modo non corretto”), ha ricevuto pubblici elogi dagli stessi consiglieri, essendo pubblicamente definito come “persona specchiata ed ottimo conoscitore del diritto”. Ciò dimostra che la reputazione dell'appellante non ha ricevuto dalle vicende narrate alcun significativo vulnus. Come correttamente sostenuto dall'amministrazione comunale, “appare incredibile che il mancato conseguimento della retribuzione di risultato abbia potuto causare al ricorrente un benché minimo danno biologico”, considerato altresì che l'appellante, “mentre svolgeva il proprio incarico presso il Comune di
[7] era anche segretario nei comuni di Cremenaga e Marzio. CP_1
Successivamente lo è stato anche nei comuni di Brusimpiano oltre che di Vergiate, con il quale ha persino instaurato un contenzioso”. Pertanto, quandanche la situazione psicofisica del Dott. fosse confermata, Pt_1
“non sarebbe dato capire, …, da quale causa sarebbe derivata tale situazione”, tenuto conto che “in nessuna delle quattro relazioni redatte in occasione delle visite specialistiche cui si è sottoposto il Dott. si fa il benché minimo Pt_1 riferimento alla realtà da questi vissuta all'interno del Comune di . Solo il CP_1
Dott. nella relazione del 27 settembre 2016 ne fa riferimento, ma Per_4 unicamente in relazione alla seduta consiliare del 1° aprile 2016, quindi molto dopo che il ricorrente aveva cessato il suo incarico presso il Comune di . CP_1
Seduta consiliare nella quale il Sindaco si era limitato ad affermare che '…il segretario precedente ci ha detto che se si portava avanti questa pratica creavo un danno all'ente senza mai spiegarne la ragione'”. Il Collegio ritiene che queste ultime espressioni proferite dal Sindaco (senza espressa menzione dell'appellante), non possano considerarsi “fortemente svalutanti della sua persona e professionalità” tanto da poter determinare nel Dott. una condizione di grave sofferenza psicologica e fisica. Pt_1
Parimenti sforniti di prova sono i lamentati pregiudizi derivati dall'appellante dalla pubblicazione nell'Albo (per qualche giorno) del mancato raggiungimento degli obiettivi. Nessuna prova, infatti, è stata formulata circa la diffusione di tale valutazione negativa (ad es. quante persone hanno visionato tale informazione) e la concreta incidenza sulla reputazione dell'appellante (se, ad es., qualche altra Amministrazione ha chiesto all'appellante di rendere conto di tale valutazione negativa). Parimenti infondate sono le pretese risarcitorie da perdita di chanche in assenza di precise deduzioni e allegazioni circa la probabilità da parte dell'appellante di risultare vincitore del concorso. Sotto tale profilo, si deve rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad una procedura di selezione, il ricorrente che lamenta danni da perdita di chance ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, soltanto la probabilità che avrebbe avuto di risultare vincitore, atteso che la valutazione equitativa del danno da risarcire ex art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852). La prova dell'esistenza di consistenti probabilità di successo per conseguire il risarcimento del danno per perdita di chance deve ritenersi necessaria, non potendosi ammettere che diventino ristorabili anche mere possibilità di successo statisticamente non significative. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance non può essere accolta qualora il danneggiato non dimostri anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, l'esistenza dei concreti presupposti per la
[8] realizzazione del risultato sperato, ossia una probabilità di successo maggiore del 50%, statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante, in base agli elementi di fatto forniti dal danneggiato (ex multis, Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25910). Nella specie, in assenza di puntuali deduzioni, la domanda risarcitoria formulata dall'appellante non può che essere rigettata.
Risulta, infine, infondata anche l'ultima censura, atteso che il Tribunale, a fronte della reciproca soccombenza, ha correttamente esercitato la propria facoltà discrezionale di compensare parzialmente le spese processuali. Per consolidata giurisprudenza, mentre nel caso di processo con domanda unica, il parziale accoglimento dell'unica domanda e la conseguente esistenza di una soccombenza reciproca di entrambe le parti, ove si ritenga di non compensare le spese (o di compensarle solo parzialmente), non fa venir meno la rilevanza del principio di causalità ai fini della individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese (questa dovendosi sempre individuare nel convenuto, salvo il solo caso di cui al secondo inciso dell'articolo 91, comma 1, del Cpc e anzi proprio argomentando a contrario da esso), nel caso invece [che nella specie ricorre] di pluralità di domande contrapposte, il loro parziale accoglimento, con reciproca parziale soccombenza, non rende possibile il ricorso al principio di causalità per individuare la parte cui porre a carico le spese, in tutto (in caso di non compensazione) o in parte (in caso di compensazione solo parziale). Si osserva, infatti, che, in tal caso, poiché l'applicazione pura e semplice del principio di causalità, cioè la responsabilità della introduzione della domanda, implicherebbe che essa debba riferirsi per ognuna a chi l'ha proposta e che, dunque, dovrebbe farsi luogo a due contrapposte condanne, il secondo comma dell'articolo 92 implica invece il potere del giudice di regolare le spese o facendo luogo alla compensazione totale o facendo luogo ad una compensazione parziale. In questo secondo caso, la condanna parziale alle spese può avere luogo a carico di quella parte la cui domanda, pur accolta, si presenta sostanzialmente di minor valore rispetto a quella accolta a favore dell'altra parte. Nell'ipotesi di pluralità di domande, le due causalità ricollegate all'introduzione delle due domande possono dal giudice in sostanza essere confrontate fra loro ed allo stesso giudice è commesso di individuare quella più importante in relazione al valore della domanda (vedi, ex plurimis, 25/07/2023, n.22392). Nella specie, quindi, in assenza di precise e dettagliate censure circa la corretta applicazione della tariffa professionale, il Tribunale ha correttamente disposto la parziale compensazione delle spese processuali, ponendo a carico del CP_1
l'obbligo di rifondere le spese processuali nella misura del 50% (in quanto ritenuta parte maggiormente soccombente) a favore del ricorrente (risultato vincitore sulla domanda retributiva, ma soccombente in relazione alle domande risarcitorie).
[9] Per tutte le ragioni sopra esposte, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico dell'appellante, quale parte totalmente soccombente, e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 312/2023 del Tribunale di Varese;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 19 novembre 2024
IL PRESIDENTE REL. (dott. Giovanni Casella)
[10]