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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 04 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 420/16 R.G..
È comparso, per l'opponente, l'avv. Giovanni Maria SAITTA per delega dell'avv.
Silvano MARTELLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
da ultimo si riporta alle note del 18.03.2024.
Chiede che la causa venga decisa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Fabrizio FERRARO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, E_
p.i.v.a. con sede in Messina, Via F. Bisazza, n. 29, elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Messina, Via San Giovanni Bosco, n. 30, presso lo studio dell'avv. Silvano MARTELLA dal quale è rappresentata e difesa OPPONENTE
CONTRO
in persona del titolare Controparte_1 [...]
, p.i.v.a. con sede in Messina, Via F. Bisazza, n. 18, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Messina, Via Santa Cecilia, is. 115, n. 98, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
FERRARO dal quale è rappresentata e difesa OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02 febbraio 2016, la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1755 emesso E_
dal Tribunale di Messina in data 9 dicembre 2015, con il quale le era stato ingiunto, su ricorso monitorio dell' il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 56.917,01 oltre i.v.a., a titolo di compensi per lavori eseguiti per conto dell'opponente, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e spese del
2 TRIBUNALE di MESSINA procedimento monitorio liquidate in complessivi € 2.127,00, più spese generali, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente ha eccepito che la somma ingiunta a titolo di compensi per i lavori asseritamente svolti dall'opposta su suo incarico – nella specie, “… lavori di recupero del patrimonio edilizio prospetto e lucernario architettonico confinante Persona_1
con il Viale San Martino e Banco di Sicilia, agenzia;
prospetto e facciata fabbricato
Confraternita Azzurri in piazza San Vincenzo…” – non le spetterebbe in quanto fra tutti i lavori indicati soltanto quelli di recupero del patrimonio edilizio erano Persona_1
stati effettivamente da lei realizzati senza che, però, alcuna opera le fosse mai stata commissionata o subappaltata, trattandosi di opere oggetto di un appalto pubblico per il quale non era stata rilasciata dalla stazione appaltante alcuna autorizzazione in tal senso.
L'opponente, inoltre, rilevando che i lavori in questione si erano conclusi già alla data del 12 ottobre 2000, così come dimostrato dal certificato di ultimazione dei lavori che ha prodotto, ha eccepito la prescrizione del credito invocato.
Con comparsa di risposta, depositata in data 7 ottobre 2016, si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver Controparte_1 preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha argomentato sostenendo la fondatezza del credito invocato.
In particolare, ha rappresentato che, diversamente da quanto riferito dalla società opponente, tutti i lavori per cui è causa erano stati eseguiti per conto di questa;
ciò era avvenuto in quanto con l'opponente era stata creata una vera e propria società di fatto mediante un accordo che prevedeva che la E_
partecipasse alle gare di appalto e si aggiudicasse i lavori ricevendo i pagamenti dai committenti mentre l' di eseguiva i Controparte_1 Controparte_1
lavori con le proprie maestranze e con i propri materiali il cui costo gli veniva rimborsato dalla “socia” insieme al 50% del guadagno netto.
La somma ancora dovuta per tali lavori, pari ad € 56.917,01 – risultante dalla fattura del 6 settembre 2010 di € 36.250,51, dalla fattura del 7 settembre 2010 di € 10.333,25, e dalla fattura dell'8 settembre 2010 di € 10.33,25, oltre i.v.a. –non era stata corrisposta 3 TRIBUNALE di MESSINA nonostante i reiterati inviti;
nessuna prescrizione poteva, infine, ritenersi maturata atteso che le fatture erano state emesse e consegnate nel settembre 2010 nelle mani del rappresentante legale della società opponente, interrompendo così il termine prescrizionale.
In data 15 febbraio 2018 l'opponente ha depositato in giudizio una visura camerale dalla quale emerge che in data 27 giugno 2016 l' di Controparte_1
è stata cancellata dal registro delle imprese;
dal punto di vista processuale Controparte_1
tale cancellazione non incide sulla legittimazione e capacità processuale dell'imprenditore individuale – e, quindi, non determina l'interruzione del giudizio (v. massima Cass. Civ.,
Sez. 2, n. 35962/2021) – e, soprattutto, tale circostanza non è stata dichiarata dal procuratore della parte costituita ai fini dell'interruzione e non esplica, anche per questa ragione, alcuna efficacia interruttiva (v. massime Cass. Civ., Sez. 2, n. 2308/2023 e Cass. Civ. Sez. 3, n.
2439/2024).
In rito va dichiarata l'inammissibilità delle note difensive depositate dall'opponente in data 18.03.2024 in quanto non previamente autorizzate dal Tribunale e non previste dal modulo procedimentale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, in quanto tali, lesive del diritto di difesa della controparte che non si è avvalsa di analoga facoltà.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Si osserva preliminarmente che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 19944/23).
Inoltre, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto è, dal punto di vista sostanziale, il creditore mentre l'opponente è sostanzialmente il debitore, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio trova applicazione il principio generale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere 4 TRIBUNALE di MESSINA della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 13533/01).
Nel caso in esame è onere dell' Controparte_1
fornire la prova dell'esistenza del credito invocato e tale prova presuppone quella,
[...] logicamente prioritaria, non solo dell'effettiva esecuzione dei lavori ma anche della causa petendi, ovvero del titolo in virtù del quale questi lavori sarebbero stati eseguiti.
Orbene, l'opposta ha affermato di aver svolto i “… lavori di recupero del patrimonio edilizio prospetto e lucernario architettonico confinante con il Viale Persona_1
San Martino e Banco di Sicilia, agenzia;
prospetto e facciata fabbricato Confraternita
Azzurri in piazza San Vincenzo…”.
Quanto al titolo in base al quale l'opposta avrebbe effettuato i suddetti lavori ed in virtù del quale ne ha invocato il pagamento se, da un lato, ha genericamente rappresentato che i lavori erano stati eseguiti per conto dell'opponente nei cui confronti aveva emesso le relative fatture, dall'altro ha affermato che mediante accordi verbali era stata costituita una vera e propria società di fatto con l'opponente in virtù della quale quest'ultimo otteneva 5 TRIBUNALE di MESSINA direttamente, in nome proprio, l'affidamento di opere pubbliche e private mentre l'opposta eseguiva di fatto, mediante la propria manodopera ed i propri materiali, i lavori oggetto dei contratti di appalto stipulati dall'opponente.
L'opposta invece, pur negando di aver E_
eseguito sia il prospetto ed il lucernario architettonico confinante con il Viale San Martino ed il Banco di Sicilia che il prospetto e la facciata del fabbricato Confraternita Azzurri in piazza San Vincenzo, ha ammesso di aver effettuato i lavori di recupero del patrimonio edilizio rilevando, tuttavia, che questi erano stati oggetto di un Persona_1
contratto di appalto pubblico affidato dall' di Messina e che nell'ambito di tali CP_2 lavori l'opposta non aveva effettuato alcun tipo di intervento.
Tenuto conto del titolo invocato dall'opposta, è onere di quest'ultima provare l'effettiva costituzione di una società di fatto con l'opponente.
In merito agli elementi costitutivi del contratto sociale ed all'onere gravante sulla parte che intenda dimostrarne l'esistenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che “[…] La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale qualsiasi società non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società. (Cass 1961/00). La concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare (non richiesta, peraltro, dalla legge ai fini della sua validità), non impedisce al giudice del merito l'accertamento, "aliunde", della esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso 6 TRIBUNALE di MESSINA delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi. È peraltro sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società. (Cass 8187/97; cass 11957/03. Cass 3829/83, Cass 3712/83; Cass 3591/83, Cass
6471/82, Cass 5593/82, Cass 381/82, Cass 6397/81; Cass 1573/84). […]” (v. Cass. Civ.
Sez. 1, n. 6175/2010).
Avendo l'opposta sostenuto di aver stipulato con l'opponente un accordo con il quale era stata creata una vera e propria società di fatto, pur in mancanza della prova scritta del suddetto accordo – ben potendo, alla luce dei principi sopra richiamati, una società essere costituita anche mediante accordo verbale – questa avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa dell'effettiva costituzione di un fondo comune e della reciproca volontà delle parti di esercitare in comune la suddetta attività economica.
Questa prova non può ritenersi raggiunta.
Il teste – il quale, dopo aver dichiarato di aver lavorato sia alle Testimone_1
dipendenze della che di diverse imprese riferibili a E_
ha affermato che “…per quanto riferitomi dal sig. posso dire Controparte_1 CP_1
che questi era in società coi più precisamente era in società con al E_ CP_3
50% nel lavori privati e con al 33%, spettando il restante 66% ai due E_ [...]
” – ha riferito esclusivamente circostanze apprese direttamente dall'opposta, Parte_2
come tali irrilevanti dal punto di vista probatorio.
Il teste – il quale, dopo aver dichiarato di avere anch'egli Testimone_2 lavorato per la he per l E_ Controparte_1 di ha riferito che “…alla ditta De IC AN fu affidato
[...] Controparte_1
in esclusiva il lavoro di . Per tutti gli altri lavori da me elencati i rapporti tra Persona_2
Part le parti erano così conformati: per gli appalti pubblici alla E_
spettava 1/3 dei guadagni dell'opera, un altro terzo spettava all' Controparte_1
7 TRIBUNALE di MESSINA di e l'ultimo terzo spettava all'ingegnere . Per gli Controparte_1 Persona_3
appalti privati la ripartizione era al 50% all'impresa di ed il restante 50% se lo CP_1
sarebbero divisi i fratelli Infine, preciso che anche per il cantiere E_ [...]
, seppur formalmente affidato alla sola la ripartizione Per_2 E_ dei guadagni fu di 1/3 per ciascuna delle tre ditte…” – ha riferito della mera esistenza di accordi intercorsi non solo tra le parti del giudizio ma anche con un soggetto terzo, relativi alla ripartizione di utili derivanti dall'esecuzione di contratti di appalti pubblici o privati.
Tuttavia, tali utili potrebbero anche essere conseguenza dell'eventuale stipulazione di collegati contratti di subappalto piuttosto che della inequivocabile stipulazione di un contratto sociale, e cioè dell'esecuzione di conferimenti iniziali e della manifestazione dell'effettiva volontà delle parti di svolgere in comune l'attività economica, condividendone l'alea ed i rischi ad essa sottesi.
Né, d'altro canto, potrebbe assumere rilevanza, in punto di prova dell'esistenza di una società tra le parti, quanto dichiarato dai testi in merito alla circostanza secondo cui gli operai impiegati nei cantieri relativi ai lavori per cui è causa fossero retribuiti sia dalla
[...]
che dall' E_ Controparte_1
; infatti, anche laddove i lavori in questione fossero stati subappaltati, ben si
[...]
potrebbe immaginare sia che i medesimi operai potessero essere assunti, con o senza regolare contratto di lavoro, prima dall'appaltatore e dopo dal subappaltatore o da entrambi contemporaneamente, sia che potessero lavorare nei medesimi cantieri operai dell'appaltatore e del subappaltatore.
Escluso il raggiungimento della prova dell'esistenza di una società di fatto tra i contendenti ma acquisita la prova dell'esistenza di complessi e fumosi rapporti economici tra i contendenti, anche a voler ritenere che i titoli in ragione dei quali l'opposta ha invocato i crediti in contestazione siano contratti di subappalto – il che spiegherebbe la circostanza della consegna delle fatture dall'opposta all'opponente ripetutamente menzionata dai testimoni – anche in base a questa diversa ratio decidendi la domanda di pagamento non potrebbe trovare accoglimento.
Per In merito ai lavori di recupero del patrimonio edilizio Persona_1
esaminata la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente, emerge che questo 8 TRIBUNALE di MESSINA appalto era stato affidato alla – di cui Parte_3 E_
era rappresentante legale – e non alla nei
[...] E_
confronti della quale la domanda è stata proposta.
In ogni caso, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che questi erano oggetto di un appalto pubblico.
L'art. 21 della l. n. 646/82, nella versione vigente all'epoca di stipulazione del relativo contratto pubblico, al comma 1 e 2 prevedeva che “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ((e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.)). Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della "autorità competente", prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda.
Una tale disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., quando - come nella specie - non sia diversamente disposto dalla legge.” (massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 3950/08).
Orbene, l'opposta non ha né allegato né provato il preventivo rilascio, da parte dell'amministrazione, di un'autorizzazione alla loro esecuzione;
pertanto, 9 TRIBUNALE di MESSINA indipendentemente dalla prova dell'effettiva conclusione di un contratto di subappalto riguardante tali opere e della loro effettiva esecuzione, questo, ove effettivamente stipulato, sarebbe nullo ex art. 1418, comma 1, c.c. ed inidoneo a costituire il titolo per invocare il credito in oggetto.
Ciò senza contare che, non avendo il creditore opposto provato l'avvenuta stipulazione del contratto di subappalto in forma scritta, lo stesso sarebbe, anche in presenza della suddetta autorizzazione, comunque nullo alla luce del principio generale secondo cui
“Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.”
(massima Cass. Civ. Sez. 1, n. 7323/24).
Né, d'altra parte, la domanda di pagamento proposta dall'opposto potrebbe essere qualificata come domanda di ingiustificato arricchimento atteso che, come riconosciuto dalla Suprema Corte, “Il potere del giudice del merito di procedere alla qualificazione giuridica dell'Azione, anche a prescindere dalle denominazioni erronee eventualmente usate dalle parti, trova un limite nel divieto di sostituire un'Azione diversa da quella formalmente ed espressamente proposta. Tale principio trova applicazione anche per
l'Azione di indebito arricchimento che ha un suo proprio petitum e una sua propria causa petendi e che, essendo fondata su presupposti di fatto e di diritto aventi una propria particolare autonomia, anche in relazione al suo carattere sussidiario, deve essere proposta in modo esplicito dalla parte interessata e non può essere, quindi, sostituita d'ufficio alla diversa Azione che e stata proposta in base ad un diverso titolo, ritenuto inefficace dal giudice. (Conf 2902/74, mass n 371339; (Conf 2360/73, mass n 365703).” (massima Cass.
Civ. Sez. 3, n. 4222/81).
Per quanto concerne, invece, gli altri lavori, e cioè “…prospetto e lucernario architettonico confinante con il Viale San Martino e Banco di Sicilia, agenzia;
prospetto e 10 TRIBUNALE di MESSINA facciata fabbricato Confraternita Azzurri in piazza San Vincenzo…”, l'opponente ha affermato di non averli mai ricevuti in appalto e di non averli, conseguentemente, subappaltati all'opposta il che grava quest'ultima innanzitutto dell'onere di dimostrare che tali lavori siano stati effettivamente appaltati all'opponente e, successivamente, che siano stati subappaltati dall'opponente all'opposta.
I testi escussi di parte opposta, confermando la veridicità del capitolato a) della relativa comparsa di risposta, hanno affermato entrambi che i suddetti lavori erano stati eseguiti dall'impresa di con i propri operai per conto e nell'interesse Controparte_1
dell'impresa opponente.
In particolare, il teste dopo aver premesso “…in passato Testimone_1
all'incirca nel 2003-2004 ho lavorato alle dipendenze della ditta E_
[...
Potrebbe essere stato anche nel 2002… conosco da circa 50 anni e, in Controparte_1
passato, ho lavorato per la ditta Europa Lavoro riconducibile al sig. Non ricordo se CP_1
ho lavorato per una ditta di nome “ . Ho lavorato per altre ditte Controparte_1
del sig. anche in nero;
preciso che per le suddette ditte ho lavorato sia prima CP_1
dell'inizio del rapporto con la sia successivamente…”, ha rappresentato di E_
essere a conoscenza della circostanza che i lavori per cui è causa erano stati effettuati per conto della in quanto “… in quel periodo lavoravo E_
per la ditta in nero. Io non avevo mai visto i sig.ri prima del 2001 ma CP_1 E_ sapevo che i e erano in società…”. E_ CP_1
Inoltre, in risposta ad altri capitoli ha aggiunto che “…il Sig. era Controparte_1 sempre presente in cantiere a coordinare l'esecuzione dei lavori. Nei cantieri oggetto di causa non ho mai visto i legali rappresentanti della chiarisco che noi Parte_4
non sapevamo quale società dei avesse rapporti con il per noi operai E_ CP_1
del cantiere loro erano in senso generico i fratelli ”. Parte_2
Il teste invece, dopo aver premesso di aver “…prestato Testimone_2
attività lavorativa in favore della ditta come geometra di cantiere E_
per i lavori eseguiti in località . Se non ricordo male i lavori sono stati Persona_2
eseguiti tra il 1999 e il 2000. Ho conosciuto il sig. prima dei lavori E_
eseguiti in località in quanto precedentemente avevo lavorato per conto del Persona_2
11 TRIBUNALE di MESSINA fratello con la ditta Ingegneria e Costruzioni… Conosco il sig. per CP_3 Controparte_1
la cui impresa ho lavorato sia nel cantiere San Controparte_1
Jachiddu… ed anche un lavoro sul Viale San Martino, angolo opposto alla farmacia
Cannavò sempre lato monte ed infine l'arciconfraternita degli Azzurri in piazza San
Vincenzo… preciso che ho lavorato su incarico della ditta anche se ero Controparte_1 stato formalmente assunto dalla ditta De IC AN srl…”, ha dichiarato che i lavori per cui è causa erano stati effettuati per conto della E_
e ha aggiunto “…tutti gli operai erano di ”.
[...] Testimone_3
Inoltre, rispondendo ad altro capitolo, ha affermato: “…io personalmente non ho mai visto nei cantieri oggetto di causa i legali rappresentanti della ”; Parte_4
precisando poi che “…alla ditta fu affidato in esclusiva il lavoro di E_
. Per tutti gli altri lavori da me elencati i rapporti tra le parti erano così Persona_2
conformati: per gli appalti pubblici alla spettava 1/3 dei guadagni E_
dell'opera, un altro terzo spettava all'impresa costruzioni edili di e Controparte_1
l'ultimo terzo spettava all'ingegnere . Per gli appalti privati la Persona_3
ripartizione era al 50% all'impresa di ed il restante 50% se lo sarebbero divisi i CP_1
fratelli Infine, preciso che anche per il cantiere , seppur E_ Persona_2
formalmente affidato alla sola la ripartizione dei guadagni fu E_ di 1/3 per ciascuna delle tre ditte…”.
Il teste escusso di parte opponente dopo aver premesso di aver Tes_4
“…lavorato fino al 2020 per la ditta Ingegneria e Costruzioni srl il cui amministratore era il Sig. fratello di che pertanto ho Persona_3 E_ E_
conosciuto. Ho conosciuto altresì il Sig. che lavorava anch'egli presso la Controparte_1
”, ha riferito che “…i lavori di recupero del patrimonio Parte_5
edilizio San Jachiddu-Tremonti sono stati eseguiti dalla Ditta De IC AN;
gli altri due lavori di cui al punto a) sono stati eseguiti dalla ditta Ingegneria Parte_5
”: questa testimonianza corrobora la ricostruzione della ditta opponente incentrata sul
[...]
fatto che soltanto i lavori relativi al patrimonio edilizio le erano stati affidati. Persona_2
Tenuto conto del tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni, ritiene il Tribunale non Part raggiunta la prova che gli ulteriori lavori indicati siano stati subappaltati dall'opponente 12 TRIBUNALE di MESSINA ll'opposta di E_ Controparte_1 [...]
. CP_1
Al riguardo, si premette che, secondo il principio affermato dalla Corte di legittimità,
“Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.” (massima Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 4773/15).
Ebbene, i testi hanno fornito dichiarazioni di segno opposto: mentre i testi di parte opposta hanno dichiarato che i lavori per cui è causa erano stati effettuati dall'impresa di per conto della – il che Controparte_1 E_
presuppone che la abbia ricevuto l'affidamento dei E_
due appalti che ha sempre negato di aver ricevuto – il teste di parte opponente, invece, ha dichiarato che i lavori diversi da quelli di recupero del patrimonio edilizio Persona_2
erano stati eseguiti da altra impresa riferibile a fratello di Persona_3 [...]
E_
L'incompatibilità tra le deposizioni è significativa ma non necessariamente indice di un mendacio;
tale convincimento si giustifica in ragione dell'assoluta confusione sulla natura e consistenza dei rapporti esistenti non solo tra l'opposta e l'opponente ma anche tra le prime due e l'impresa terza riconducibile al fratello dell'opponente – confusione che l'odierno procedimento ha tutt'altro che dipanato – che impone di ritenere che i testi abbiano, ciascuno, in buona fede percepito quello che hanno ritenuto essere un dato reale, ovvero lo svolgimento dei lavori affidati all'impresa per la quale lavoravano.
Infatti, proprio i testi di parte opposta hanno precisato che aveva Controparte_1
rapporti economici con entrambi i fratelli , che non era chiaro agli operai E_
dei cantieri con quale impresa riferibile ai fratelli l'opposta avesse E_
13 TRIBUNALE di MESSINA rapporti (v. deposizione e che soltanto il lavoro di era stato affidato Tes_1 Persona_2
esclusivamente alla E_
In sostanza, è possibile – ma non assolutamente certo – che gli operai dell'opposta abbiano svolto lavori su carico dell'opponente ma anche dell'impresa terza riconducibile a ma non è dato sapere con certezza quali e quanti lavori, in Persona_3
relazione a quale appalto, in che periodo di tempo e con quali oneri, spese ed impiego di manodopera, il che rende impossibile qualsivoglia valutazione dell'attività eventualmente svolta dall'opposta e del corrispondente valore economico che dovrebbe esserle riconosciuto.
Inoltre, tenuto conto che i testimoni sono tutti soggetti che hanno prestato la propria attività lavorativa nei cantieri relativi ai lavori per cui è causa, che le dichiarazioni rese da ciascuno non presentano manifeste incongruenze e contraddittorietà intrinseche e che, in ogni caso, l'eventuale contraddittorietà tra le stesse trova giustificazione proprio in ragione del fatto che ciò che è emerso inequivocabilmente dall'istruttoria è che nel corso degli anni erano intercorsi plurimi rapporti economici non solo tra l'impresa riferibile a
[...]
e quella riferibile a ma anche tra queste due E_ Controparte_1
ed una terza riferibile a in mancanza di ulteriori elementi Persona_3
probatori idonei ad avvalorare la veridicità delle affermazioni di un teste piuttosto che quelle di altro testimone contrario, il contrasto deve essere ritenuto insanabile.
L'insufficienza ed incoerenza del quadro probatorio non può che ricadere sulla parte gravata dal relativo onere, ovvero l'opposto la cui posizione creditoria non può ritenersi in questa sede dimostrata.
In conclusione, in mancanza di prova dell'esistenza del credito invocato dall' l'opposizione proposta dalla Controparte_1
deve essere accolta;
il decreto ingiuntivo n. E_
1755/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 9 dicembre 2015, deve essere revocato.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'opposta e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore dell'opponente in complessivi € 14.429,85 di cui € 429,85 per spese vive 14 TRIBUNALE di MESSINA ed € 14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.800,00 per la fase istruttoria, € 4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. deve essere rigettata, stante la mancata allegazione e prova dei relativi presupposti (v. Cass. Civ., sent.
n. 9080/13).
Non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione del comma 3 della medesima norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla contro l' E_ [...]
di Controparte_1 Controparte_1
1) accoglie l'opposizione proposta dalla ontro E_
l' di;
Controparte_1 Controparte_1
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1755 emesso dal Tribunale di Messina in data 9 dicembre 2015;
3) condanna l' di alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio in favore della he liquida in E_ complessivi € 14.429,85 di cui € 429,85 per spese vive ed € 14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
5.800,00 per la fase istruttoria, € 4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 04.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
15
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 04 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 420/16 R.G..
È comparso, per l'opponente, l'avv. Giovanni Maria SAITTA per delega dell'avv.
Silvano MARTELLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
da ultimo si riporta alle note del 18.03.2024.
Chiede che la causa venga decisa.
È comparso, per l'opposta, l'avv. Fabrizio FERRARO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 420 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2016
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, E_
p.i.v.a. con sede in Messina, Via F. Bisazza, n. 29, elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Messina, Via San Giovanni Bosco, n. 30, presso lo studio dell'avv. Silvano MARTELLA dal quale è rappresentata e difesa OPPONENTE
CONTRO
in persona del titolare Controparte_1 [...]
, p.i.v.a. con sede in Messina, Via F. Bisazza, n. 18, elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliata in Messina, Via Santa Cecilia, is. 115, n. 98, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
FERRARO dal quale è rappresentata e difesa OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 02 febbraio 2016, la
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1755 emesso E_
dal Tribunale di Messina in data 9 dicembre 2015, con il quale le era stato ingiunto, su ricorso monitorio dell' il pagamento Controparte_1 della somma complessiva di € 56.917,01 oltre i.v.a., a titolo di compensi per lavori eseguiti per conto dell'opponente, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002 e spese del
2 TRIBUNALE di MESSINA procedimento monitorio liquidate in complessivi € 2.127,00, più spese generali, i.v.a. e c.p.a..
L'opponente ha eccepito che la somma ingiunta a titolo di compensi per i lavori asseritamente svolti dall'opposta su suo incarico – nella specie, “… lavori di recupero del patrimonio edilizio prospetto e lucernario architettonico confinante Persona_1
con il Viale San Martino e Banco di Sicilia, agenzia;
prospetto e facciata fabbricato
Confraternita Azzurri in piazza San Vincenzo…” – non le spetterebbe in quanto fra tutti i lavori indicati soltanto quelli di recupero del patrimonio edilizio erano Persona_1
stati effettivamente da lei realizzati senza che, però, alcuna opera le fosse mai stata commissionata o subappaltata, trattandosi di opere oggetto di un appalto pubblico per il quale non era stata rilasciata dalla stazione appaltante alcuna autorizzazione in tal senso.
L'opponente, inoltre, rilevando che i lavori in questione si erano conclusi già alla data del 12 ottobre 2000, così come dimostrato dal certificato di ultimazione dei lavori che ha prodotto, ha eccepito la prescrizione del credito invocato.
Con comparsa di risposta, depositata in data 7 ottobre 2016, si è costituita in giudizio l' la quale, dopo aver Controparte_1 preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha argomentato sostenendo la fondatezza del credito invocato.
In particolare, ha rappresentato che, diversamente da quanto riferito dalla società opponente, tutti i lavori per cui è causa erano stati eseguiti per conto di questa;
ciò era avvenuto in quanto con l'opponente era stata creata una vera e propria società di fatto mediante un accordo che prevedeva che la E_
partecipasse alle gare di appalto e si aggiudicasse i lavori ricevendo i pagamenti dai committenti mentre l' di eseguiva i Controparte_1 Controparte_1
lavori con le proprie maestranze e con i propri materiali il cui costo gli veniva rimborsato dalla “socia” insieme al 50% del guadagno netto.
La somma ancora dovuta per tali lavori, pari ad € 56.917,01 – risultante dalla fattura del 6 settembre 2010 di € 36.250,51, dalla fattura del 7 settembre 2010 di € 10.333,25, e dalla fattura dell'8 settembre 2010 di € 10.33,25, oltre i.v.a. –non era stata corrisposta 3 TRIBUNALE di MESSINA nonostante i reiterati inviti;
nessuna prescrizione poteva, infine, ritenersi maturata atteso che le fatture erano state emesse e consegnate nel settembre 2010 nelle mani del rappresentante legale della società opponente, interrompendo così il termine prescrizionale.
In data 15 febbraio 2018 l'opponente ha depositato in giudizio una visura camerale dalla quale emerge che in data 27 giugno 2016 l' di Controparte_1
è stata cancellata dal registro delle imprese;
dal punto di vista processuale Controparte_1
tale cancellazione non incide sulla legittimazione e capacità processuale dell'imprenditore individuale – e, quindi, non determina l'interruzione del giudizio (v. massima Cass. Civ.,
Sez. 2, n. 35962/2021) – e, soprattutto, tale circostanza non è stata dichiarata dal procuratore della parte costituita ai fini dell'interruzione e non esplica, anche per questa ragione, alcuna efficacia interruttiva (v. massime Cass. Civ., Sez. 2, n. 2308/2023 e Cass. Civ. Sez. 3, n.
2439/2024).
In rito va dichiarata l'inammissibilità delle note difensive depositate dall'opponente in data 18.03.2024 in quanto non previamente autorizzate dal Tribunale e non previste dal modulo procedimentale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, in quanto tali, lesive del diritto di difesa della controparte che non si è avvalsa di analoga facoltà.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Si osserva preliminarmente che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (massima Cass. Civ. Sez. 3, n. 19944/23).
Inoltre, tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto è, dal punto di vista sostanziale, il creditore mentre l'opponente è sostanzialmente il debitore, quanto alla ripartizione dell'onere probatorio trova applicazione il principio generale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere 4 TRIBUNALE di MESSINA della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 13533/01).
Nel caso in esame è onere dell' Controparte_1
fornire la prova dell'esistenza del credito invocato e tale prova presuppone quella,
[...] logicamente prioritaria, non solo dell'effettiva esecuzione dei lavori ma anche della causa petendi, ovvero del titolo in virtù del quale questi lavori sarebbero stati eseguiti.
Orbene, l'opposta ha affermato di aver svolto i “… lavori di recupero del patrimonio edilizio prospetto e lucernario architettonico confinante con il Viale Persona_1
San Martino e Banco di Sicilia, agenzia;
prospetto e facciata fabbricato Confraternita
Azzurri in piazza San Vincenzo…”.
Quanto al titolo in base al quale l'opposta avrebbe effettuato i suddetti lavori ed in virtù del quale ne ha invocato il pagamento se, da un lato, ha genericamente rappresentato che i lavori erano stati eseguiti per conto dell'opponente nei cui confronti aveva emesso le relative fatture, dall'altro ha affermato che mediante accordi verbali era stata costituita una vera e propria società di fatto con l'opponente in virtù della quale quest'ultimo otteneva 5 TRIBUNALE di MESSINA direttamente, in nome proprio, l'affidamento di opere pubbliche e private mentre l'opposta eseguiva di fatto, mediante la propria manodopera ed i propri materiali, i lavori oggetto dei contratti di appalto stipulati dall'opponente.
L'opposta invece, pur negando di aver E_
eseguito sia il prospetto ed il lucernario architettonico confinante con il Viale San Martino ed il Banco di Sicilia che il prospetto e la facciata del fabbricato Confraternita Azzurri in piazza San Vincenzo, ha ammesso di aver effettuato i lavori di recupero del patrimonio edilizio rilevando, tuttavia, che questi erano stati oggetto di un Persona_1
contratto di appalto pubblico affidato dall' di Messina e che nell'ambito di tali CP_2 lavori l'opposta non aveva effettuato alcun tipo di intervento.
Tenuto conto del titolo invocato dall'opposta, è onere di quest'ultima provare l'effettiva costituzione di una società di fatto con l'opponente.
In merito agli elementi costitutivi del contratto sociale ed all'onere gravante sulla parte che intenda dimostrarne l'esistenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che “[…] La giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che l'esistenza di una qualunque società, semplice, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e quindi anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo, costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale. Tale comune intenzione costituisce il contratto sociale, senza del quale qualsiasi società non può esistere. Quel che caratterizza la società di fatto, e la differenzia dalla società irregolare, non è dunque la mancanza del contratto sociale, ma il modo in cui questo si manifesta e si esteriorizza;
esso, infatti, può essere stipulato anche tacitamente, e risultare da manifestazioni esteriori dell'attività di gruppo, quando esse, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società. (Cass 1961/00). La concreta mancanza della prova scritta di un contratto societario relativo ad una società di fatto o irregolare (non richiesta, peraltro, dalla legge ai fini della sua validità), non impedisce al giudice del merito l'accertamento, "aliunde", della esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso 6 TRIBUNALE di MESSINA delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale quali il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, e l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi. È peraltro sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., la esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società. (Cass 8187/97; cass 11957/03. Cass 3829/83, Cass 3712/83; Cass 3591/83, Cass
6471/82, Cass 5593/82, Cass 381/82, Cass 6397/81; Cass 1573/84). […]” (v. Cass. Civ.
Sez. 1, n. 6175/2010).
Avendo l'opposta sostenuto di aver stipulato con l'opponente un accordo con il quale era stata creata una vera e propria società di fatto, pur in mancanza della prova scritta del suddetto accordo – ben potendo, alla luce dei principi sopra richiamati, una società essere costituita anche mediante accordo verbale – questa avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa dell'effettiva costituzione di un fondo comune e della reciproca volontà delle parti di esercitare in comune la suddetta attività economica.
Questa prova non può ritenersi raggiunta.
Il teste – il quale, dopo aver dichiarato di aver lavorato sia alle Testimone_1
dipendenze della che di diverse imprese riferibili a E_
ha affermato che “…per quanto riferitomi dal sig. posso dire Controparte_1 CP_1
che questi era in società coi più precisamente era in società con al E_ CP_3
50% nel lavori privati e con al 33%, spettando il restante 66% ai due E_ [...]
” – ha riferito esclusivamente circostanze apprese direttamente dall'opposta, Parte_2
come tali irrilevanti dal punto di vista probatorio.
Il teste – il quale, dopo aver dichiarato di avere anch'egli Testimone_2 lavorato per la he per l E_ Controparte_1 di ha riferito che “…alla ditta De IC AN fu affidato
[...] Controparte_1
in esclusiva il lavoro di . Per tutti gli altri lavori da me elencati i rapporti tra Persona_2
Part le parti erano così conformati: per gli appalti pubblici alla E_
spettava 1/3 dei guadagni dell'opera, un altro terzo spettava all' Controparte_1
7 TRIBUNALE di MESSINA di e l'ultimo terzo spettava all'ingegnere . Per gli Controparte_1 Persona_3
appalti privati la ripartizione era al 50% all'impresa di ed il restante 50% se lo CP_1
sarebbero divisi i fratelli Infine, preciso che anche per il cantiere E_ [...]
, seppur formalmente affidato alla sola la ripartizione Per_2 E_ dei guadagni fu di 1/3 per ciascuna delle tre ditte…” – ha riferito della mera esistenza di accordi intercorsi non solo tra le parti del giudizio ma anche con un soggetto terzo, relativi alla ripartizione di utili derivanti dall'esecuzione di contratti di appalti pubblici o privati.
Tuttavia, tali utili potrebbero anche essere conseguenza dell'eventuale stipulazione di collegati contratti di subappalto piuttosto che della inequivocabile stipulazione di un contratto sociale, e cioè dell'esecuzione di conferimenti iniziali e della manifestazione dell'effettiva volontà delle parti di svolgere in comune l'attività economica, condividendone l'alea ed i rischi ad essa sottesi.
Né, d'altro canto, potrebbe assumere rilevanza, in punto di prova dell'esistenza di una società tra le parti, quanto dichiarato dai testi in merito alla circostanza secondo cui gli operai impiegati nei cantieri relativi ai lavori per cui è causa fossero retribuiti sia dalla
[...]
che dall' E_ Controparte_1
; infatti, anche laddove i lavori in questione fossero stati subappaltati, ben si
[...]
potrebbe immaginare sia che i medesimi operai potessero essere assunti, con o senza regolare contratto di lavoro, prima dall'appaltatore e dopo dal subappaltatore o da entrambi contemporaneamente, sia che potessero lavorare nei medesimi cantieri operai dell'appaltatore e del subappaltatore.
Escluso il raggiungimento della prova dell'esistenza di una società di fatto tra i contendenti ma acquisita la prova dell'esistenza di complessi e fumosi rapporti economici tra i contendenti, anche a voler ritenere che i titoli in ragione dei quali l'opposta ha invocato i crediti in contestazione siano contratti di subappalto – il che spiegherebbe la circostanza della consegna delle fatture dall'opposta all'opponente ripetutamente menzionata dai testimoni – anche in base a questa diversa ratio decidendi la domanda di pagamento non potrebbe trovare accoglimento.
Per In merito ai lavori di recupero del patrimonio edilizio Persona_1
esaminata la documentazione prodotta in giudizio dall'opponente, emerge che questo 8 TRIBUNALE di MESSINA appalto era stato affidato alla – di cui Parte_3 E_
era rappresentante legale – e non alla nei
[...] E_
confronti della quale la domanda è stata proposta.
In ogni caso, risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che questi erano oggetto di un appalto pubblico.
L'art. 21 della l. n. 646/82, nella versione vigente all'epoca di stipulazione del relativo contratto pubblico, al comma 1 e 2 prevedeva che “Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ((e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto.)). Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.
L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 21 della legge n. 646 del 1982 vieta all'appaltatore di opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della "autorità competente", prevedendo, a carico del contravventore, la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda.
Una tale disposizione è finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata, nella esecuzione di opere pubbliche. In mancanza di una tale preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa, è in contrasto con norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., quando - come nella specie - non sia diversamente disposto dalla legge.” (massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 3950/08).
Orbene, l'opposta non ha né allegato né provato il preventivo rilascio, da parte dell'amministrazione, di un'autorizzazione alla loro esecuzione;
pertanto, 9 TRIBUNALE di MESSINA indipendentemente dalla prova dell'effettiva conclusione di un contratto di subappalto riguardante tali opere e della loro effettiva esecuzione, questo, ove effettivamente stipulato, sarebbe nullo ex art. 1418, comma 1, c.c. ed inidoneo a costituire il titolo per invocare il credito in oggetto.
Ciò senza contare che, non avendo il creditore opposto provato l'avvenuta stipulazione del contratto di subappalto in forma scritta, lo stesso sarebbe, anche in presenza della suddetta autorizzazione, comunque nullo alla luce del principio generale secondo cui
“Nel caso di collegamento negoziale tra un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" (nella specie, un appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di subappalto privatistico), deve ritenersi necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo, sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, dovendo comunque assicurarsi che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate per iscritto.”
(massima Cass. Civ. Sez. 1, n. 7323/24).
Né, d'altra parte, la domanda di pagamento proposta dall'opposto potrebbe essere qualificata come domanda di ingiustificato arricchimento atteso che, come riconosciuto dalla Suprema Corte, “Il potere del giudice del merito di procedere alla qualificazione giuridica dell'Azione, anche a prescindere dalle denominazioni erronee eventualmente usate dalle parti, trova un limite nel divieto di sostituire un'Azione diversa da quella formalmente ed espressamente proposta. Tale principio trova applicazione anche per
l'Azione di indebito arricchimento che ha un suo proprio petitum e una sua propria causa petendi e che, essendo fondata su presupposti di fatto e di diritto aventi una propria particolare autonomia, anche in relazione al suo carattere sussidiario, deve essere proposta in modo esplicito dalla parte interessata e non può essere, quindi, sostituita d'ufficio alla diversa Azione che e stata proposta in base ad un diverso titolo, ritenuto inefficace dal giudice. (Conf 2902/74, mass n 371339; (Conf 2360/73, mass n 365703).” (massima Cass.
Civ. Sez. 3, n. 4222/81).
Per quanto concerne, invece, gli altri lavori, e cioè “…prospetto e lucernario architettonico confinante con il Viale San Martino e Banco di Sicilia, agenzia;
prospetto e 10 TRIBUNALE di MESSINA facciata fabbricato Confraternita Azzurri in piazza San Vincenzo…”, l'opponente ha affermato di non averli mai ricevuti in appalto e di non averli, conseguentemente, subappaltati all'opposta il che grava quest'ultima innanzitutto dell'onere di dimostrare che tali lavori siano stati effettivamente appaltati all'opponente e, successivamente, che siano stati subappaltati dall'opponente all'opposta.
I testi escussi di parte opposta, confermando la veridicità del capitolato a) della relativa comparsa di risposta, hanno affermato entrambi che i suddetti lavori erano stati eseguiti dall'impresa di con i propri operai per conto e nell'interesse Controparte_1
dell'impresa opponente.
In particolare, il teste dopo aver premesso “…in passato Testimone_1
all'incirca nel 2003-2004 ho lavorato alle dipendenze della ditta E_
[...
Potrebbe essere stato anche nel 2002… conosco da circa 50 anni e, in Controparte_1
passato, ho lavorato per la ditta Europa Lavoro riconducibile al sig. Non ricordo se CP_1
ho lavorato per una ditta di nome “ . Ho lavorato per altre ditte Controparte_1
del sig. anche in nero;
preciso che per le suddette ditte ho lavorato sia prima CP_1
dell'inizio del rapporto con la sia successivamente…”, ha rappresentato di E_
essere a conoscenza della circostanza che i lavori per cui è causa erano stati effettuati per conto della in quanto “… in quel periodo lavoravo E_
per la ditta in nero. Io non avevo mai visto i sig.ri prima del 2001 ma CP_1 E_ sapevo che i e erano in società…”. E_ CP_1
Inoltre, in risposta ad altri capitoli ha aggiunto che “…il Sig. era Controparte_1 sempre presente in cantiere a coordinare l'esecuzione dei lavori. Nei cantieri oggetto di causa non ho mai visto i legali rappresentanti della chiarisco che noi Parte_4
non sapevamo quale società dei avesse rapporti con il per noi operai E_ CP_1
del cantiere loro erano in senso generico i fratelli ”. Parte_2
Il teste invece, dopo aver premesso di aver “…prestato Testimone_2
attività lavorativa in favore della ditta come geometra di cantiere E_
per i lavori eseguiti in località . Se non ricordo male i lavori sono stati Persona_2
eseguiti tra il 1999 e il 2000. Ho conosciuto il sig. prima dei lavori E_
eseguiti in località in quanto precedentemente avevo lavorato per conto del Persona_2
11 TRIBUNALE di MESSINA fratello con la ditta Ingegneria e Costruzioni… Conosco il sig. per CP_3 Controparte_1
la cui impresa ho lavorato sia nel cantiere San Controparte_1
Jachiddu… ed anche un lavoro sul Viale San Martino, angolo opposto alla farmacia
Cannavò sempre lato monte ed infine l'arciconfraternita degli Azzurri in piazza San
Vincenzo… preciso che ho lavorato su incarico della ditta anche se ero Controparte_1 stato formalmente assunto dalla ditta De IC AN srl…”, ha dichiarato che i lavori per cui è causa erano stati effettuati per conto della E_
e ha aggiunto “…tutti gli operai erano di ”.
[...] Testimone_3
Inoltre, rispondendo ad altro capitolo, ha affermato: “…io personalmente non ho mai visto nei cantieri oggetto di causa i legali rappresentanti della ”; Parte_4
precisando poi che “…alla ditta fu affidato in esclusiva il lavoro di E_
. Per tutti gli altri lavori da me elencati i rapporti tra le parti erano così Persona_2
conformati: per gli appalti pubblici alla spettava 1/3 dei guadagni E_
dell'opera, un altro terzo spettava all'impresa costruzioni edili di e Controparte_1
l'ultimo terzo spettava all'ingegnere . Per gli appalti privati la Persona_3
ripartizione era al 50% all'impresa di ed il restante 50% se lo sarebbero divisi i CP_1
fratelli Infine, preciso che anche per il cantiere , seppur E_ Persona_2
formalmente affidato alla sola la ripartizione dei guadagni fu E_ di 1/3 per ciascuna delle tre ditte…”.
Il teste escusso di parte opponente dopo aver premesso di aver Tes_4
“…lavorato fino al 2020 per la ditta Ingegneria e Costruzioni srl il cui amministratore era il Sig. fratello di che pertanto ho Persona_3 E_ E_
conosciuto. Ho conosciuto altresì il Sig. che lavorava anch'egli presso la Controparte_1
”, ha riferito che “…i lavori di recupero del patrimonio Parte_5
edilizio San Jachiddu-Tremonti sono stati eseguiti dalla Ditta De IC AN;
gli altri due lavori di cui al punto a) sono stati eseguiti dalla ditta Ingegneria Parte_5
”: questa testimonianza corrobora la ricostruzione della ditta opponente incentrata sul
[...]
fatto che soltanto i lavori relativi al patrimonio edilizio le erano stati affidati. Persona_2
Tenuto conto del tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni, ritiene il Tribunale non Part raggiunta la prova che gli ulteriori lavori indicati siano stati subappaltati dall'opponente 12 TRIBUNALE di MESSINA ll'opposta di E_ Controparte_1 [...]
. CP_1
Al riguardo, si premette che, secondo il principio affermato dalla Corte di legittimità,
“Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.” (massima Cass. Civ. Sez.
Lav., n. 4773/15).
Ebbene, i testi hanno fornito dichiarazioni di segno opposto: mentre i testi di parte opposta hanno dichiarato che i lavori per cui è causa erano stati effettuati dall'impresa di per conto della – il che Controparte_1 E_
presuppone che la abbia ricevuto l'affidamento dei E_
due appalti che ha sempre negato di aver ricevuto – il teste di parte opponente, invece, ha dichiarato che i lavori diversi da quelli di recupero del patrimonio edilizio Persona_2
erano stati eseguiti da altra impresa riferibile a fratello di Persona_3 [...]
E_
L'incompatibilità tra le deposizioni è significativa ma non necessariamente indice di un mendacio;
tale convincimento si giustifica in ragione dell'assoluta confusione sulla natura e consistenza dei rapporti esistenti non solo tra l'opposta e l'opponente ma anche tra le prime due e l'impresa terza riconducibile al fratello dell'opponente – confusione che l'odierno procedimento ha tutt'altro che dipanato – che impone di ritenere che i testi abbiano, ciascuno, in buona fede percepito quello che hanno ritenuto essere un dato reale, ovvero lo svolgimento dei lavori affidati all'impresa per la quale lavoravano.
Infatti, proprio i testi di parte opposta hanno precisato che aveva Controparte_1
rapporti economici con entrambi i fratelli , che non era chiaro agli operai E_
dei cantieri con quale impresa riferibile ai fratelli l'opposta avesse E_
13 TRIBUNALE di MESSINA rapporti (v. deposizione e che soltanto il lavoro di era stato affidato Tes_1 Persona_2
esclusivamente alla E_
In sostanza, è possibile – ma non assolutamente certo – che gli operai dell'opposta abbiano svolto lavori su carico dell'opponente ma anche dell'impresa terza riconducibile a ma non è dato sapere con certezza quali e quanti lavori, in Persona_3
relazione a quale appalto, in che periodo di tempo e con quali oneri, spese ed impiego di manodopera, il che rende impossibile qualsivoglia valutazione dell'attività eventualmente svolta dall'opposta e del corrispondente valore economico che dovrebbe esserle riconosciuto.
Inoltre, tenuto conto che i testimoni sono tutti soggetti che hanno prestato la propria attività lavorativa nei cantieri relativi ai lavori per cui è causa, che le dichiarazioni rese da ciascuno non presentano manifeste incongruenze e contraddittorietà intrinseche e che, in ogni caso, l'eventuale contraddittorietà tra le stesse trova giustificazione proprio in ragione del fatto che ciò che è emerso inequivocabilmente dall'istruttoria è che nel corso degli anni erano intercorsi plurimi rapporti economici non solo tra l'impresa riferibile a
[...]
e quella riferibile a ma anche tra queste due E_ Controparte_1
ed una terza riferibile a in mancanza di ulteriori elementi Persona_3
probatori idonei ad avvalorare la veridicità delle affermazioni di un teste piuttosto che quelle di altro testimone contrario, il contrasto deve essere ritenuto insanabile.
L'insufficienza ed incoerenza del quadro probatorio non può che ricadere sulla parte gravata dal relativo onere, ovvero l'opposto la cui posizione creditoria non può ritenersi in questa sede dimostrata.
In conclusione, in mancanza di prova dell'esistenza del credito invocato dall' l'opposizione proposta dalla Controparte_1
deve essere accolta;
il decreto ingiuntivo n. E_
1755/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 9 dicembre 2015, deve essere revocato.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell'opposta e, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e delle questioni trattate, liquidate in favore dell'opponente in complessivi € 14.429,85 di cui € 429,85 per spese vive 14 TRIBUNALE di MESSINA ed € 14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, € 5.800,00 per la fase istruttoria, € 4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 1, c.p.c. deve essere rigettata, stante la mancata allegazione e prova dei relativi presupposti (v. Cass. Civ., sent.
n. 9080/13).
Non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione del comma 3 della medesima norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla contro l' E_ [...]
di Controparte_1 Controparte_1
1) accoglie l'opposizione proposta dalla ontro E_
l' di;
Controparte_1 Controparte_1
2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1755 emesso dal Tribunale di Messina in data 9 dicembre 2015;
3) condanna l' di alla rifusione Controparte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio in favore della he liquida in E_ complessivi € 14.429,85 di cui € 429,85 per spese vive ed € 14.000,00 per compensi di avvocato di cui € 2.400,00 per la fase di studio, € 1.600,00 per la fase introduttiva, €
5.800,00 per la fase istruttoria, € 4.200,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 04.06.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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