Ordinanza cautelare 4 aprile 2012
Sentenza 27 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 04/04/2012, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00312/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2012, proposto da:
Azienda Agricola Babilu', in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Piacenza ed Alessandra Carozzo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Stampatori, 9;
contro
Provincia di Torino, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicoletta Bugalla e Silvana Gallo, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
Regione Piemonte;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento della Provincia di Torino, Area Attività Produttive, Servizio Agricoltura, a firma del Dirigente del Servizio Antonio Parrini, prot. n. 1083076 Strutt. MD4 - Tit. Class. 09.03.03 del 28/12/2011 avente ad oggetto "Reg. (CE) n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale per il Piemonte 2007-2013 Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole - Domanda n. prot. 790507/2008", notificato in data 3 gennaio 2012 nella parte in cui si comunica che la domanda della ricorrente di ammissione ai finanziamenti di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 Misura 121 - Ammodernamento delle Aziende Agricole, "viene parzialmente archiviata, in modo definitivo, a tutti gli effetti di legge e .... irrevocabilmente declassata da 36 a 22 punti e quindi, allo stato attuale, non può essere ulteriormente istruita";
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso il pre-provvedimento, non noto, di ripulsa parziale e declassamento della domanda, in data 23/11/2010, prot. Gen. 951116, a firma del medesimo dirigente della Provincia di Torino, Area Attività Produttive, Servizio Agricoltura ed il verbale di istruttoria del 18/10/2010, menzionati nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Torino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso, a prescindere dall’esistenza del fumus boni iuris, non sia assistito dal requisito del periculum in mora, essendo gli interventi di cui alla domanda di finanziamento già stati, per ammissione della stessa ricorrente, interamente realizzati;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
- rigetta l’istanza cautelare;
- compensa le spese della presente fase
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Ofelia Fratamico, Referendario, Estensore
Manuela Sinigoi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2012
IL SEGRETARIO