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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 24.3.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14559/2024 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A
rapp.to e difeso dall'avv. Stefano Pannone con cui elett. dom. come in Parte_1
atti, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente – titolare di assegno ordinario di invalidita' ex legge 222/84 con decorrenza 1/4/2016 nonché di pensione di inabilita' civile ex legge 118/71 con decorrenza 1/12/2019 - esponeva che con nota del
3.7.2024, le veniva notificato un provvedimento di riliquidazione del beneficio in godimento, a causa della revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001, e contestualmente le veniva richiesta la restituzione a tale titolo di euro 3.259,60, indebitamente percepiti per il periodo dal 1/1/22 al 1/12/2024.
Eccepiva l'irripetibilità dell'indebito, avendo quale unico reddito soltanto le predette due prestazioni pensionistiche ed avendo sempre presentato regolarmente la dichiarazione reddituale, e concludeva, pertanto, affinché fosse accertata e dichiarata l'assoluta irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall nei suoi confronti. CP_1 Chiedeva, inoltre, la restituzione da parte dell' degli importi trattenuti nelle more a tale CP_1
titolo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle CP_1
spese.
Alla odierna udienza cartolare, letti gli atti e le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indebito assistenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Trattandosi di indebito c.d. assistenziale, l' non avrebbe potuto e dovuto chiedere la CP_1
restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Cass. n. Per_1
17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 ecc.).
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. , e che anche le Sez. Unite della Per_1
Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. 13223/2020 ha dettato il seguente principio di diritto: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”(Cass. 13223/2020).
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, è documentato che parte ricorrente è percettrice di assegno ordinario di invalidita' ex legge
222/84 con decorrenza 1/4/2016 nonché di pensione di inabilita' civile ex legge 118/71 con decorrenza 1/12/2019.
In data 3.7.2024, poi, l' emetteva un provvedimento di riliquidazione della prestazione CP_1
dal quale emergeva un indebito a carico del ricorrente di euro 3.259,60 per aver ricevuto la maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001 poi revocata.
Orbene, questi essendo i fatti di causa per come risultanti dalla ricostruzione proposta in ricorso, deve concludersi per la irripetibilità da parte dell'istituto resistente delle somme erogate in favore dell'odierno ricorrente nell'arco temporale dal 1/1/2022 al 1/12/2024.
Ed invero, facendo applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi sussistente nel caso di specie la buona fede del percipiente odierno ricorrente, che risulta titolare dei soli redditi provenienti dalle due prestazioni pensionistiche erogate dall' , e CP_1
dunque conosciute dall'istituto.
E' provato, inoltre, (cfr. dichiarazioni reddituali in produzione parte ricorrente) che l'istante ha adempiuto ogni anni all'obbligo di comunicare i propri redditi, attraverso la presentazione delle relative dichiarazioni.
Ne consegue la irripetibilità' dell'indebito non ravvisandosi alcun comportamento colposo o doloso da parte del percipiente.
Del resto, la revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 legge 448/2001 – evidentemente liquidate in favore dell'istante senza che ricorressero i relativi presupposti - deve ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, frutto di un errore di calcolo commesso dall'istituto resistente in alcun modo imputabile al ricorrente.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 3.7.2024, non sussistendo, per le ragioni innanzi CP_1 esposte, nell'arco temporale dal 1/1/2022 al 1/12/2024erogazioni indebite.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta che, con riferimento alla somma di euro 3.259,60 di cui alla comunicazione del 3.7.2024, non sussistono pagamenti indebiti da parte CP_1
dell' -per le causali esposte in parte motiva e per l'effetto condanna l' alla CP_1 CP_1
restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.800,00, CP_1
oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 25.3.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli