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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8307/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8307/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, con assegnazione del solo termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia degli appellati, che è venuto a scadere il 17 febbraio
2025, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione di primo grado, dall' Avv. Gaetano Annunziata, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via dei Gracchi n. 32- Villaggio
Vesuvio;
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata ex RO art. 286 D.LGS. N. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le
Vittime della Strada”;
- APPELLATA CONTUMACE–
E
Procedimento N. 8307/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 1
(C.F.: ) residente in [...] C.F._2
Via Pace n. 28/2;
- APPELLATA CONTUMACE–
E
liquidazione coatta amministrativa, con sede in Torino alla Via RO
Pisa, 29;
- APPELLATA CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 2276/2018 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 8 maggio 2018.
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte appellante ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 17 dicembre 2024.
Svolgimento del processo.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di terzo trasportato, Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, F.G.V.S, la RO [...]
e , al fine di sentir condannare i convenuti, in solido tra Controparte_4 Controparte_2
loro, al risarcimento del danno per le lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data
14.11.2009, alle ore 21,15 circa, in Piazzola di Nola, all'incrocio tra via Castellamare e via
Costantinopoli.
A sostegno della domanda espose: di trovarsi in qualità di terzo trasportato a bordo dell'autoveicolo
Daiatsu Sirion TG. CZ119DT, assicurato con la che mentre il detto veicolo Controparte_5
procedeva regolarmente lungo Via Castellamare era stato urtato nella parte anteriore destra dall'autoveicolo Ford Fiesta TG. CZ762G, assicurato con la e di proprietà di RO
, il cui conducente nel provenire da Via Costantinopoli aveva omesso di fermarsi Controparte_2
allo stop;
di aver riportato, a seguito del sinistro, lesioni personali con conseguente trasporto al Pronto
Soccorso; di aver avanzato richiesta di risarcimento del danno alla RO
compagnia garante per la r.c. auto del veicolo danneggiante;
che detta compagnia assicurativa con
D.M. del 7.4.2011 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di aver pertanto provveduto ad inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla , alla Controparte_6 CP_7
F.G.V.S e alla Consap.
Procedimento N. 8307/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 2
1.2 Resistette alla domanda F.G.V.S. eccependo preliminarmente: la propria RO
carenza di legittimazione passiva non risultando provata la sussistenza all'epoca del sinistro della copertura assicurativa con la società ; la prescrizione del diritto azionato;
RO
l'improponibilità della domanda per mancata osservanza del disposto di cui agli artt. 145 e 148 D.Lgs.
n. 209/205; l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per inosservanza del disposto degli artt. 283 e 287 del D.lgs. n. 209/2005. Nel merito contestò la fondatezza della domanda.
1.3 Rimasero contumaci in primo grado e la . Controparte_2 RO
1.4 Espletata la prova testimoniale, e disposta CTU medico legale sulla persona di , Parte_1
il Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 2276/2018 – affermata la legittimazione attiva e passiva dell'attore e del responsabile civile convenuto - rigettò la domanda per carenza di legittimazione passiva della e, conseguentemente, del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, Controparte_4
ritenendo non provata la sussistenza della copertura assicurativa del veicolo danneggiante a carico della .. Pose a carico dell'attore le spese dell'espletata CTU, compensando tra le parti le CP_4
spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censurando la pronuncia Parte_1
di prime cure - per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., errata interpretazione delle risultanze istruttorie e insufficiente e carente motivazione – nella parte in cui ha affermato la carenza di legittimazione passiva della e del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. RO
3. Non si sono costituiti in giudizio gli appellati che sono stati dichiarati contumaci all'udienza del
14.5.2019.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.3.2021 ed è stata poi differita, per i medesimi incombenti al 15.11.2022 poi rinviata d'ufficio al 3.10.2023. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, ed è stata rinviata, per esigenze di ruolo, in prosieguo precisazione conclusioni all'udienza del 17.12.2024 e a tale ultima udienza, trattata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore costituito a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata posta in decisione con l'assegnazione del solo termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia degli appellati.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla
Procedimento N. 8307/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 3
modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge
7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere gravante sull'attore di provare che il veicolo danneggiante fosse assicurato con la Controparte_4
2. Va inoltre precisato che l'indagine devoluta al Tribunale, secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non investe la legittimazione attiva e passiva dell'attore/danneggiato e del responsabile civile, riconosciuta dal primo Giudice e in merito alla quale si è formato giudicato interno non essendo oggetto di gravame e non essendo stato proposto appello incidentale.
Tanto premesso, va rilevato che il gravame è basato sostanzialmente su un unico, sia pur articolato, motivo, inerente la prova della legittimazione passiva delle che è fondato e va Controparte_8
accolto.
Costituisce fatto notorio - pur compiutamente allegato dall'attore- che con D.M. del 7.4.2011 la
[...]
è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con successiva nomina del RO
Commissario liquidatore.
Procedimento N. 8307/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 4
Ora, la lett. c dell'art. 283 del d.lgs. 205/2009 prevede espressamente che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisca i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi sia l'obbligo di assicurazione nei casi in cui: "il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica (...) che al momento del sinistro si trovi in stato di l.c.a. o vi venga posta successivamente".
La ratio è quella di evitare che il danneggiato, dovendosi insinuare al passivo della liquidazione per poter beneficiare del risarcimento dovutogli, sia costretto a subire i tempi lunghi di quest'ultima ed anche il concorso con gli altri creditori dell'assicuratore.
Va dunque ribadita, preliminarmente, la proponibilità della domanda, avendo l'attore osservato il disposto di cui agli artt. 283 e segg . mediante l'invio di richiesta di risarcimento Controparte_9
danni a mezzo raccomandata a.r. sia nei confronti delle FGVS che della Consap e con il CP_1
rispetto dei termini di legge.
Quanto alla prova della legittimazione del Fondo, è stato ampiamente affermato in giurisprudenza che “qualora l'assicuratore contesti l'esistenza del rapporto assicurativo, il danneggiato, quale terzo estraneo al rapporto stesso, sia tenuto a provare l'esistenza della garanzia ed all'uopo (non avendo la disponibilità della relativa documentazione) può avvalersi anche di elementi presuntivi, indipendentemente dalla sufficienza di essi nei rapporti tra assicurato ed assicuratore;
mentre
l'assicuratore, dal canto suo, per paralizzare la domanda è tenuto a dimostrare l'inesistenza della copertura assicurativa” (cfr. Cass. 2007, n. 23313; Cass. 2003, n. 3275; Cass. 1998, n. 5194).
Ancora, va osservato che la giurisprudenza di legittimità (Ordinanza 3 settembre 2020, n. 18284) ha avuto modo di chiarire che la valutazione della prova della scopertura assicurativa - anche
“sopravvenuta” a causa di sottoposizione a procedimenti liquidatori della compagnia tenuta al risarcimento - è soggetta al principio del libero convincimento così come regolato dall'articolo 116
c.p.c., sicché assumono efficacia probatoria le eventuali dichiarazioni i rapporti di polizia, Pt_2
ma anche altri documenti o testimonianze: ne consegue che la legittimazione passiva del FGVS può provarsi con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni.
Tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, è da ritenersi che nel caso di specie da un lato i documenti ritualmente prodotti nel giudizio di primo grado risultano idonei a generare una presunzione di esistenza del rapporto assicurativo con la vincibile con prova CP_3 contraria, dall'altro, a fronte di ciò, le compagnie convenute/odierne appellate (con la CP_1
contumace in appello e la compagnia rimasta contumace in entrambi i gradi di Controparte_4
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giudizio) non hanno dimostrato che il veicolo del responsabile civile non godesse di copertura assicurativa stipulata con la predetta compagnia.
Infatti, pur non costituendo prova legale, la documentazione prodotta dall'appellante in primo grado
- ovvero il modulo cai in cui la responsabile civile fa dichiarazione di essere assicurata con la CP_3
indicando gli estremi della polizza assicurativa, nonché la nota della datata 19.7.2010 con la CP_3
quale la compagnia non contesta la sussistenza della copertura assicurativa limitandosi ad invitare il danneggiato/terzo trasportato a proporre la richiesta di risarcimento diretto ex art. 141 Cds - appare al Tribunale idonea a provare, almeno in via presuntiva, la legittimazione passiva del Fondo.
Tardiva ed inammissibile, in quanto prodotta unicamente in appello, è invece la comunicazione della
Consip che attesta la copertura assicurativa da parte della . RO
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, la sentenza di primo grado, va riformata dovendosi ritenere la sussistenza tanto della legittimazione passiva della compagnia RO0
, quanto quella della compagnia , quale impresa
[...] RO1
designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada per la regione Campania ex art. 283 comma 1 lett.
c) D.lgs 209/05.
Sul punto si evidenzia che l'art. 287 Cds espressamente prevede la legittimazione passiva anche della compagnia assicurativa in liquidazione allorché stabilisce che – fermo che “L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata”
(comma 3) – “Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione o altro soggetto che gestisce la procedura cui è soggetta l'impresa” (comma 5).
3. L'affermazione, in riforma della sentenza gravata, della legittimazione passiva delle compagnie assicurative convenute implica la necessità di esaminare il merito della domanda.
3.1 Giova, in diritto, premettere che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, secondo costante giurisprudenza di legittimità, l'intervento del detto Fondo di garanzia al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il
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quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo.
La speciale procedura risarcitoria prevista dagli artt. 283 e ss. del D. lgs. n. 209/2005 - nata dalla necessità sociale di non lasciare prive di risarcimento le vittime di incidenti stradali nelle specifiche ipotesi contemplate nei menzionati articoli, fra cui quelle da sinistro causato da veicolo, soggetto all'obbligo assicurativo e non assicurato - non importa, difatti, alcuna deroga all'ordinario regime probatorio che onera colui che agisce della prova dell'effettivo verificarsi del sinistro e delle sue modalità, della sua derivazione causale dal comportamento colposo del conducente dell'altro veicolo e delle conseguenze lesive subite. La disciplina in esame si collega a quella codicistica concernente la responsabilità aquilana in tema di circolazione dei veicoli, lasciandola immutata, anche per quanto attiene alla prova di siffatta responsabilità, sicché l'obbligo del Fondo di risarcire i danni derivati da sinistro, cagionato da veicolo rimasto sconosciuto o sprovvisto di assicurazione, può essere affermato anche in base alle presunzioni di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. civ. 3237/1995).
Nel caso di specie, pertanto, sull'attore – che non ha esercitato azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 del Codice delle assicurazioni– grava l'onere di provare: il fatto storico dell'incidente, la condotta dolosa o colposa del conducente, il nesso eziologico tra i danni riportati e l'evento.
3.2 Ciò posto, all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, è da ritenersi che l'attore/appellante abbia adempiuto al proprio onere probatorio così come sopra delimitato, dovendo ritenersi provata la prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio che è stata confermata dalla prova testimoniale espletata.
Difatti l'unico teste escusso in primo grado, indifferente ai fatti di causa ha Testimone_1
dichiarato di aver assistito al sinistro confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attuale appellante.
In merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, ha ricostruito: di trovarsi fuori al
Bar che si trova all'incrocio tra Via Costantinopoli e via Castellamare e di aver assistito all'incidente; che l'autovettura a bordo della quale si trovava l'appellante/terzo trasportato (autovettura Sirion) procedeva lungo via Castellammare allorquando veniva urtata alla parte anteriore destra dalla Ford
Fiesta che, proveniente da Via Costantinopoli, non si fermava allo stop;
che l'impatto era avvenuto tra la parte anteriore della Ford Fiesta e la parte anteriore destra della;
che a bordo della Pt_3 Pt_3
vi erano dei ragazzi tutti con le cinture allacciate;
che il terzo trasportato lamentava dolori vari al
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corpo e in particolare alla spalla e al collo;
che il conducente della Ford Fiesta si era fermato ammettendo la propria responsabilità.
Tale deposizione testimoniale risulta sufficientemente circostanziata ed attendibile avendo il teste riferito particolari che consentono di affermare, con ragionevole certezza, che l'incidente si sia verificato e proprio con le modalità raccontate, e avendo anche fornito informazioni sulle lesioni subite dal danneggiato (almeno quelle esterne e visibili) nell'immediatezza dell'incidente.
A conforto di tale ricostruzione, inoltre, militano: il modulo cai prodotto in atti nella quale è riportata la medesima dinamica del sinistro con ammissione di responsabilità da parte del conducente della
Ford Fiesta e sono indicate le generalità di quale terzo trasportato;
il referto del Parte_1 pronto soccorso della “Casa Santa Lucia” di San Giuseppe Vesuviano il quale attesta che l'accesso presso il medesimo avveniva ad un orario (22.00), compatibile con la circostanza di tempo in cui, secondo l'allegazione operata dalla parte e la deposizione dei testi, si verificava l'evento e nel quale viene riportato che le lesioni riscontrate (distorsione rachide cervicale e contusioni al polso e gomito destro) erano state cagionate da un incidente stradale.
La dinamica del sinistro e le lesioni subite così come rappresentate dall'attore/appellante, e confermate dal teste escusso, sono poi conformi alle conclusioni della CTU espletata in corso di causa.
Infatti, il nominato CTU medico-legale, nell'elaborato peritale svolto in primo grado - le cui conclusioni questo Tribunale intende far proprie siccome immuni da vizi logici e congruamente motivate - ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra le lesioni riportate da e la Parte_1 dinamica dell'evento dannoso, quale emergente dagli atti, confermando anche l'assoluta compatibilità tra le lesioni subite e il corretto utilizzo dei presidi di protezione obbligatori (cintura di sicurezza).
3.3 Ebbene, a fronte di tale compendio istruttorio, è da ritenersi provato che la responsabilità del sinistro verificatosi in data 14.11.2009, alle ore 21,15 circa, in Piazzola di Nola, all'incrocio tra via
Castellamare e via Costantinopoli, sia da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autovettura
Ford Fiesta TG. CZ762G.
Basti a tal fine osservare come l'autovettura in questione proveniente da Via Costantinopoli ha omesso di fermarsi allo stop urtando nella parte anteriore destra l'autovettura su cui si trovava l'attuale appellante, quale terzo trasportato, che procedeva regolarmente lungo Via Castellamare.
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A tal proposito, giova sottolineare come, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass.
Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).
Così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass.
07/06/2011, n. 12277).
Deve, inoltre, essere richiamato in diritto il principio pacifico secondo il quale “il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma
2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità; detta presunzione, infatti, è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale
(v. Cass. 30993/2018, 4055/2009 e 15434/2004).
Sul punto va osservato che l'art. 145 de Codice della strada impone (al comma 1) ai conducenti,
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approssimandosi ad un'intersezione, di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. La stessa norma codicistica (al comma 5) fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale.
La norma anzidetta, in altri termini, richiede che il conducente adoperi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza onde evitare collisione tra veicoli.
Ciò significa, come è stato giustamente sostenuto in passato (Cass., sez. III, 12.1.1973, n. 106), che il segnale di "stop" ad un incrocio stradale non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia - di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra.
Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza di merito (Trib. Salerno, 10.2.1994, in Giur. Merito,
1994, 617, nonché Tribunale Bari sez. III, 07/11/2019, n.4136), a differenza dell'obbligo imposto al conducente che s'immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito o dell'obbligo di dare la precedenza, in area d'incrocio, alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di "stop" ha contenuto esteso all'arresto del veicolo, che ha un significato preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. Il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marcia, ha dunque l'obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra (in tal senso ex plurimus Cass., n, 4055/2009). Infatti l'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di "stop" in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. Cass. Pen. 24.02.1984, Canini;
Cass.
CP_ Pen. 28.11.1988, Lo;
Cass. Pen. 21.03.1986, Armoni;
Cass. Pen. 10.12.1985, . CP_13
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, nel caso di specie, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, debba concludersi per il superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 c.c., atteso che vi è prova della esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo Ford Fiesta ove si consideri che risulta provato che il conducente dello stesso non ha rispettato il segnale di stop e ha urtato
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l'autovettura a bordo della quale si trovava l'appellante, il quale peraltro – come emerso dall'istruttoria – indossava la cintura di sicurezza.
4. In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, ha chiesto il ristoro delle lesioni Parte_1
personali riportate in occasione del sinistro per cui è causa in relazione alle quali vi è in atti documentazione medica (verbale di pronto soccorso, ecografia, certificazione medica) che attestano un trauma distorsivo del rachide cervicale e una contusione del polso destro.
Inoltre, a seguito della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, affidata alle cure della dott. Tommaso Murano – che questo giudice fa propria perché adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici, condividendone le conclusioni in quanto fondate su retti criteri tecnici e congruamente motivate - è rimasto accertato che l'attore/appellante in conseguenza del sinistro per cui è causa, riportò “trauma distorsivo del rachide cervicale e contusivo del polso destro” con postumi invalidanti.
4.1 Secondo la condivisibile CTU svolta in primo grado, dunque, lesioni subite dall'attuale appellante hanno determinato postumi risarcibili, in termini di danno biologico, nella misura del 3%. L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata dal ctu nella misura di 5 giorni di invalidità temporanea assoluta, 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% ed ulteriori 15 giorni di invalidità temporanea parziale nella misura del 25%.
Circa la quantificazione del danno, secondo il più recente insegnamento delle Sezioni Unite Cass. SU
11 novembre 2008, n. 26972), occorre procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico-fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva, salva la possibilità di applicare incrementi in percentuale per “personalizzare”, in presenza di alcune particolari condizioni soggettive, la valutazione standardizzata operata dalla tabella.
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Nel caso di specie, la liquidazione va eseguita secondo i criteri fissati nelle tabelle in materia di micropermanenti di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, che dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali di lieve entità concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo.
Nei casi in cui è la legge a dettare i criteri di liquidazione del danno alla persona (artt. 138 e 139 cod. ass.), essa detta anche i criteri in base ai quali è possibile personalizzare il risarcimento.
In particolare, nel caso di danni che abbiano prodotto postumi permanenti non superiori al 9% - come nella fattispecie de quo- l'art. 139, comma 3, cod. ass., stabilisce che l'ammontare del danno biologico, risultante dall'applicazione automatica dei criteri legali, “può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Nel caso di specie, in considerazione della complessiva incidenza del fatto sulla persona ed in assenza di evidenziate peculiari circostanze, non sussistono i presupposti per incrementare ulteriormente tale importo standardizzato.
Peraltro, la più recente giurisprudenza, pur riconoscendo la considerazione del danno morale nell'ambito delle lesioni cosiddette micropermanenti, ha precisato che il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito;
e ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare
(Cassazione civile, sez. III 18 aprile 2019 n. 10816; Cass. civile, Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513;
Cassazione civile, sez. III, 13/01/2016, n. 339).
4.2 Quindi, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (18 anni, essendo nato il
08.05.1991), della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate – aggiornate all'attualità - deve liquidarsi in favore dell'attuale appellante:
- € 897,65 per invalidità temporanea parziale;
- € 3.273,87 per danno non patrimoniale, ragguagliato ad una percentuale del 3%.
Il complessivo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta pertanto, all'attualità, ad € 4.171,52.
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In ordine, poi, alla liquidazione degli interessi da cosiddetto lucro cessante, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre
1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (14.11.2009) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma di € 4.171,52 devalutata alla data del sinistro e pari ad € 3.181,94 di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, per euro 1.726,71.
Sulla scorta di tali parametri, il credito complessivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi compensativi, ammonta ad euro
4.908,65. Sulla somma così liquidata per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
4.3 Al relativo pagamento vanno condannati, in solido tra loro, e la Controparte_2 [...]
nella qualità di impresa designata. RO4
Nessuna pronuncia di condanna può invece essere emessa nei confronti della . Controparte_6
Difatti, per i sinistri stradali causati dalla circolazione di veicoli a motore, quando il veicolo risulti assicurato con una compagnia che venga posta in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere promosso, se non ancora iniziato, direttamente contro l'impresa designata dal fondo, nonché contro il commissario liquidatore.
In questi casi, l'impresa designata evocata in giudizio dal danneggiato è debitrice nei confronti della
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vittima di una obbligazione coincidente con quella che avrebbe avuto il debito dell'assicuratore privato della r.c.a., ed è quindi il soggetto nei confronti del quale va esercitata l'azione di risarcimento dei danni, mentre il commissario liquidatore dell'impresa in l.c.a. è litisconsorte necessario (art. 287, comma 5, cod. ass.).
La pronuncia di condanna deve, dunque, essere rivolta direttamente nei confronti dell'impresa designata, e non dell'impresa in liquidazione. Infatti, per legge l'impresa designata anticipa il pagamento e poi si insinua per la somma pagata nella procedura di liquidazione;
per questa ragione deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore, il quale può impugnare anche la sentenza di primo grado, perché comunque la sentenza spiega i suoi effetti anche nei confronti della liquidazione, sebbene non direttamente. Per giurisprudenza consolidata, infatti “Nel caso in cui
l'assicuratore della r.c.a., nel corso del giudizio contro di lui promosso da parte della vittima di un sinistro stradale, venga sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, ed il giudizio, previa riassunzione, prosegua nei confronti del commissario liquidatore, nei confronti di quest'ultimo il giudice non potrà che pronunciare una sentenza di mero accertamento del credito, in quanto per effetto della liquidazione coatta tenuta al risarcimento del danno in luogo dell'assicuratore decotto
è l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei cui confronti, invece, la sentenza produce gli effetti di una condanna, senza che, a tal fine, abbia alcuna rilevanza che lo stesso commissario liquidatore sia stato autorizzato a procedere alla liquidazione dei sinistri per conto del suddetto Fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. III,20/08/2009,n. 18525).
Donde, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza gravata, Controparte_2
e la nella qualità di impresa designata, vanno condannati, in solido, RO4
al pagamento in favore di dell'importo di euro 4.908,65, oltre interessi al tasso legale Parte_1
dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al soddisfo.
Va dichiarato che la è debitrice nei confronti di parte RO5
attrice/appellante delle somme indicate.
5.1 All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del 01/06/2016;
n. 19122 del 28/09/2015).
Che il giudice d'appello debba liquidare le spese tanto del primo, quanto del secondo grado di giudizio, in base "all'esito complessivo" della lite vuol dire che egli, ai fini dell'applicazione del
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criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve prendere in considerazione non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, stante l'accoglimento della domanda, secondo il principio della soccombenza le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico di e della Controparte_2 [...]
nella qualità, in solido tra loro, e la relativa liquidazione viene operata, in RO4
difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, determinata per il primo grado in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, vigenti al momento della pronuncia di primo grado, per i giudizi innanzi al giudice di pace di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro
5.200,00 (così individuato in base all'importo in concreto riconosciuto), e per il secondo grado in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale e valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021,
n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
Il tutto con attribuzione al procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
5.2 Vanno poi poste sempre a carico di e della Controparte_2 RO4
nella qualità, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado come liquidate in corso di giudizio, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato.
5.3 L'accoglimento sia pur parziale dell'appello esclude la sussistenza delle condizioni per dare atto
– ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2276/2018, così provvede:
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1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente dall'autoveicolo Ford Fiesta TG. CZ762G, nella causazione del sinistro verificatosi in data 14.11.2009;
2. condanna e la nella qualità di impresa Controparte_2 RO4
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno della somma complessiva di euro Parte_1
4.908,65, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
3. dichiara che la è debitrice nei confronti di RO5 Parte_1
delle somme indicate;
4. condanna e la nella qualità di impresa Controparte_2 RO4
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere in favore del difensore antistatario di parte appellante, avv. Gaetano Annunziata, le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado di giudizio, nell'importo di euro 125,00 per esborsi ed euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge,
e quanto al presente grado di giudizio, in euro 200,92 per esborsi ed euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, a definitivo carico di e della nella qualità, in Controparte_2 RO4
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, che condanna al rimborso in favore della parte appellante di quanto quest'ultima documenti di aver anticipato a tale titolo.
Nola, 5.03.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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