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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/10/2025, n. 1974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1974 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5683/2024 avente ad oggetto: indennità di accompagnamento ha pronunciato, ex artt. 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], quale erede di Parte_1
, deceduto in Cerignola l'11.02.2024, Persona_1 rappresentata e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in
Bisceglie, alla via Ruvo n. 118, elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 19.07.2024, parte ricorrente, quale erede dell'originario ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art.
445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa, riconosciuto dal c.t.u. nominato nella fase sommaria con decorrenza dalla visita geriatrica del 14.09.2023.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980,
a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato, dott. , Persona_2 specializzato in medicina legale, le cui conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, dal
31.05.2023 (data della domanda amministrativa) all'11.02.2024 (data del decesso), in una situazione di inabilità totale, che lo rendevano del tutto incapace
(nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver premesso che il dante causa dell'odierna ricorrente era affetto da “decadimento cognitivo ipoacusia neurosensoriale bilaterale, cardiopatia ipertensiva, esiti TEA arteria carotide interna destra, esiti di nefrectomia destra per carcinoma uroteliale, esiti di asportazione carcinoma spino cellulare tempia destra, adenoma pleomorfo parotide destra, paralisi VII nervo cranico destro, IPB”, ha osservato che “Dall'esame della documentazione esibita in visione si rileva che il Sig. in data 23.05.2023 Per_1 nel corso di un controllo clinico presso l'ambulatorio di Neurologia del DSSS n°3 Contr della fu riscontrato affetto da: “deficit mnesico prevalenti a carico delle informazioni recenti. Declino cognitivo”. Tale condizione trovava poi conferma del
3 successivo rilievo TC cerebrale del 09.06.2023 presso la UO di Radiologia dell'Ospedale “S Nicola Pellegrino” di Trani ove nel relativo referto fu segnalato:
“…marcato ampliamento degli spazi liquorali periencefalici e delle camere ventricolari nell'ambito di una condizione di severa atrofia cerebrale cui si associa accentuata ipodensità della sb. periventricolare da sofferenza cronica”. In data Contr 14.09.2023 presso il DSS n°4 della all'esito di una visita geriatrica fu giudicato affetto da “sindrome ipocinetica, deterioramento cognitivo su verosimile base mista di grado severo (stadio 6 della global deterioration scale-gds). Lo stadio 6 della
Global Deterioration Scale (GDS) indica una fase moderata-grave di demenza, dove il paziente mostra un declino cognitivo significativo con difficoltà nella vita quotidiana, compreso il mantenimento dell'autonomia in casa”.
Infine, il consulente d'ufficio ha replicato alle osservazioni poste dal consulente di parte dell' , evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto da CP_2 quest'ultimo, “diversamente da quanto osservato è invece attestato presso struttura pubblica il declino cognitivo nel quale versava il Sig. . Dall'esame Per_1 della documentazione esibita in visione si rileva che in data 23.05.2023 nel corso di Contr un controllo clinico presso l'ambulatorio di Neurologia del DSSS n°3 della il
[...] fu riscontrato affetto da: “deficit mnesico prevalenti a carico delle Per_3 informazioni. ecenti. Declino cognitivo”. Successivi accertamenti, tutti presso struttura pubblica (09.06.23; 04.07.23; 14.09.23) confermarono la diagnosi di
“sindrome ipocinetica deterioramento cognitivo su verosimile base mista di grado severo (stadio 6 della global deterioration scale-gds…)”. Non appare quindi sostenibile l'ipotesi adombrata dalla dott.ssa secondo la quale il Sig. Per_4
non si trovasse in condizioni meritevoli dell'indennità di Per_1 accompagnamento al momento della domanda presso la Commissione Invalidi ma che tale stato sia intervenuto solo successivamente in seguito al peggioramento delle condizioni cliniche. In verità, mentre vi è assoluta evidenza di certificazione attestante una condizione di declino cognitivo grave già al momento della domanda, non vi è alcun elemento che documenti un successivo peggioramento”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, anche in riferimento alla risposta alle osservazioni di parte, risultano pienamente condivisibili anche alla luce della condizione di grave declino cognitivo del già al momento della Per_1 presentazione della domanda amministrativa, che lo rendeva certamente incapace
4 di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana, grave declino che risulta documentata dalle certificazioni prodotte.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.06.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) all'11.02.2024 (data del decesso).
Spese processuali
Le spese processuale seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in considerazione del valore effettivo della controversia (scaglione fino ad € 5.200,00 considerato che si tratta di 9 mensilità circa di indennità di accompagnamento riconosciuta), della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n.
19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro che ne hanno fatto richiesta.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente e integralmente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5683/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a Per_1
, e per esso dell'erede per percepire l'indennità di
[...] Parte_1 accompagnamento dall'1.06.2023 (data della visita di revisione) all'11.02.2024
(data indicata dal c.t.u.);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 (di cui € 1.500,00 per la fase di merito ed € 700,00 per la fase sommaria) per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 8.10.2025 Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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