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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10660/2023 promossa da:
(nato a [...] il [...]) nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sul figlio minore nato a [...] il [...] con il patrocinio dell' Avv. Persona_1
Anna Rizzi
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. ti Paolo CP_1
Sedda e Amodio Marzocchella)
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento e status di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva, nell'interesse del figlio minore, all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3
L104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso solo in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, stante il riconoscimento in fase di ATPO dello status di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.1743/2023, disposto ed espletato il rinnovo delle operazioni peritali , al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico - sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs
n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive
o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sost egno è intensivo
e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Occorre precisare che il ricorrente ha proposto dissenso avverso il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento supportandolo con nuova documentazione medica specialistica del Policlinico di Foggia attestante, a conferma di quanto già precedentemente dedotto, la grave disabilità intellettiva da cui è affetto il piccolo . Per_1
Pertanto è stato ritenuto opportuno disporre il rinnovo peritale con nomina di uno specialista in psichiatria infantile stante la patologia diagnosticata ( disturbo delle spettro autistico) al fine giungere ad una idonea valutazione .
Ciò posto il II CTU, dott. , specialista in neurologia e psichiatria infantile, ha Persona_2 confermato in capo al minore, , la sussistenza dei requisiti sanitari per la Persona_1 disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.2.2022 ( come detto già riconosciuti in fase di ATPO ) e riconosciuto altresì
i requisiti per l'indennità di accompagnamento sempre con la medesima decorrenza.
Segnatamente il II CTU ha così concluso: “…Storia clinica documentata:Disturbo dello spettro autistico grave,. disturbo ipercinetico, disturbo del linguaggio, disabilità intellettiva di grado marcato. Quadro clinico attuale:Deambulazione autonoma presente ma goffa con disturbo delle rassie fini.Ritardo intellettivo grave, marcato disturbo delle dinamiche relazionali.Compromissione marcata delle condotte scolastiche. Disturbi a carico della personalità con note di aggressività e utolesionismo. Concetti di spazio e di tempo non strutturati.Conclusioni medico legali: Dalla documentazione presente agli atti e dal quadro clinico attualmente presente, il minore affetto da grave forma di disturbo dello Parte_1
spettro autistico, versa in una condizione psico fisica marcatamente compromessa. Non è autonomo nelle prassie per gli atti quotidiani della vita, in relazione all'età e necessita di continua sorveglianza in quanto può essere di pericolo per sé e per gli altri. Pertanto si riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla legge 104/92, art. 3 comma 3, dalla data di presentazione della domanda amministrativa..”(cfr elaborato peritale depositato in data 7.10.2024).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di disabilità grave ex art 3 comma 3 L104/92 in capo al minore dal 27.2.2022 (data della domanda Persona_1 amministrativa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente che l'ammontare riviene dalla somma di quanto spettante per la fase di ATPO, pari ad €1.528,00, per lo status di disabilità grave, riconosciuto già in tale fase dalla data delle domanda amministrativa, ed € 3.865,00, oltre maggiorazione del 10% per collegamento ipertestuale (utilizzabile solo in questa fase), spettanti per il riconoscimento in fase di merito di prestazione assistenziale con decorrenza dalla data delle domanda amministrativa .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che il minore, , è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Persona_1 dell' indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dal 27.2.2022 (data della domanda amministrativa); CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.684,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 9.1.2025 ore 14.50 Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 9.1.2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 10660/2023 promossa da:
(nato a [...] il [...]) nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1 sul figlio minore nato a [...] il [...] con il patrocinio dell' Avv. Persona_1
Anna Rizzi
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. ti Paolo CP_1
Sedda e Amodio Marzocchella)
RESISTENTE Oggetto: indennità di accompagnamento e status di disabilità ex art 3 comma 3 L104/92
CONCLUSIONI
Come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.11.2023 il ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva, nell'interesse del figlio minore, all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento, negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3
L104/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
instando altresì per la condanna CP_ dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso solo in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, stante il riconoscimento in fase di ATPO dello status di disabilità di cui all'art 3 comma 3 L104/92, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.1743/2023, disposto ed espletato il rinnovo delle operazioni peritali , al fine di meglio calibrare le risultanze della relazione depositata nella precedente fase sommaria, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile». Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico - sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs
n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive
o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sost egno è intensivo
e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.” Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Occorre precisare che il ricorrente ha proposto dissenso avverso il mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento supportandolo con nuova documentazione medica specialistica del Policlinico di Foggia attestante, a conferma di quanto già precedentemente dedotto, la grave disabilità intellettiva da cui è affetto il piccolo . Per_1
Pertanto è stato ritenuto opportuno disporre il rinnovo peritale con nomina di uno specialista in psichiatria infantile stante la patologia diagnosticata ( disturbo delle spettro autistico) al fine giungere ad una idonea valutazione .
Ciò posto il II CTU, dott. , specialista in neurologia e psichiatria infantile, ha Persona_2 confermato in capo al minore, , la sussistenza dei requisiti sanitari per la Persona_1 disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 27.2.2022 ( come detto già riconosciuti in fase di ATPO ) e riconosciuto altresì
i requisiti per l'indennità di accompagnamento sempre con la medesima decorrenza.
Segnatamente il II CTU ha così concluso: “…Storia clinica documentata:Disturbo dello spettro autistico grave,. disturbo ipercinetico, disturbo del linguaggio, disabilità intellettiva di grado marcato. Quadro clinico attuale:Deambulazione autonoma presente ma goffa con disturbo delle rassie fini.Ritardo intellettivo grave, marcato disturbo delle dinamiche relazionali.Compromissione marcata delle condotte scolastiche. Disturbi a carico della personalità con note di aggressività e utolesionismo. Concetti di spazio e di tempo non strutturati.Conclusioni medico legali: Dalla documentazione presente agli atti e dal quadro clinico attualmente presente, il minore affetto da grave forma di disturbo dello Parte_1
spettro autistico, versa in una condizione psico fisica marcatamente compromessa. Non è autonomo nelle prassie per gli atti quotidiani della vita, in relazione all'età e necessita di continua sorveglianza in quanto può essere di pericolo per sé e per gli altri. Pertanto si riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla legge 104/92, art. 3 comma 3, dalla data di presentazione della domanda amministrativa..”(cfr elaborato peritale depositato in data 7.10.2024).
Le conclusioni cui giunge il II C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ.
Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav.,
n23413/2011).
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per lo status di disabilità grave ex art 3 comma 3 L104/92 in capo al minore dal 27.2.2022 (data della domanda Persona_1 amministrativa).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo presente che l'ammontare riviene dalla somma di quanto spettante per la fase di ATPO, pari ad €1.528,00, per lo status di disabilità grave, riconosciuto già in tale fase dalla data delle domanda amministrativa, ed € 3.865,00, oltre maggiorazione del 10% per collegamento ipertestuale (utilizzabile solo in questa fase), spettanti per il riconoscimento in fase di merito di prestazione assistenziale con decorrenza dalla data delle domanda amministrativa .
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara che il minore, , è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento Persona_1 dell' indennità di accompagnamento e dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dal 27.2.2022 (data della domanda amministrativa); CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 5.684,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell CP_1
Foggia, 9.1.2025 ore 14.50 Il Giudice
Rosa Maria Rella