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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 novembre 2024 ed iscritta al n. 1503 del Ruolo Generale Affari Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bulciago, Via Lombardia n. 14
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Bulciago, via Lombardia n. 14
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Mentana n. 75, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 13.01.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Chiedono a codesto Ill.mo Sig. Giudice, previ gli incombenti di legge, Voglia accogliere le seguenti congiunte
conclusioni:
1) L'abitazione coniugale sita in Bulciago, Via Lombardia 14, in comproprietà tra i coniugi, viene definitivamente posta in
uso agli stessi come segue:
l'unità distinta sotto la lettera A alla pagina 3 dell'atto notarile a firma del Dott. datato 7/10/2002 rep. Persona_1
191852: continuerà ad essere abitata dal Sig. unitamente alla figlia , oggi maggiorenne ed Parte_1 Per_2
indipendente economicamente;
l'unità distinta sotto la lettera B alla pagina 4 dell'atto notarile a firma del Dott. datato 7/10/2002 rep. Persona_1
191852: continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra senza termine. Controparte_1
2) Si dà atto che il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale è stato estinto.
3) Allo stato i coniugi risiedono ancora attualmente nell'unità immobiliari designate in separazione e, non avendo la
possibilità economica di trasferirsi altrove, revocano il proprio reciproco impegno morale, assunto in sede di separazione
personale, alla donazione dell'abitazione coniugale alle cinque figlie. Sarà naturalmente in futuro valutata tra i genitori, se
ritenuto, la possibilità e opportunità di donazione alle figlie.
4) Si dà atto che la figlia , attualmente di anni 27, è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_2
prestando attività lavorativa quale operaia presso TMC Srl corrente in Cesana Brianza. Pertanto vengono meno gli accordi
assunti dai genitori in sede di separazione circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita madre/figlia.
5) Stante l'attuale mutata situazione economica della Sig.ra come rappresentata ut supra, allo stato, il Sig. CP_1
si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento economico personale della moglie la somma pari a Parte_1
Euro 100,00=, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Quale ulteriore contributo si impegna altresì al totale pagamento delle utenze domestiche e di ogni spesa, tassa ed imposta
riferita all'unità abitativa dell'immobile coniugale ove risiede la moglie.
6) Spese competenze e onorari di giudizio compensati tra le Parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.11.2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate dal Tribunale di Lecco
[...]
con decreto del 25.1.2012, dando atto del mutamento delle condizioni economiche dei coniugi e del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di tutte le figlie. Le parti hanno esposto di pagina 2 di 3 essersi accordate affinchè entrambi i ricorrenti continuino a permanere nell'abitazione famigliare, in comproprietà tra i due, e hanno previsto a carico del un contributo al mensile al Parte_1
mantenimento della pari ad euro 100,00, rivalutabili secondo indice ISTAT. CP_1
2. - Le parti hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione in presenza innanzi al Giudice e hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte congiunte. La causa è dunque passata in decisione, previo ottenimento del parere favorevole da parte del PM.
3. - Il Collegio valuta positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, con riguardo alla revoca del mantenimento in favore delle figlie, che hanno tutte raggiunto l'indipendenza economica, e prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi per la regolamentazione economica dei loro rapporti.
4. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DISPONE
la modifica del decreto di omologa n. 666/2012 r.g. 3854/2011 del 25.1.2012 del Tribunale di Lecco di separazione personale fra (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.10.1953 e (c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
omologando le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21 novembre 2024 ed iscritta al n. 1503 del Ruolo Generale Affari Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bulciago, Via Lombardia n. 14
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Bulciago, via Lombardia n. 14
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Carolina Boghi del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Mentana n. 75, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 13.01.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Chiedono a codesto Ill.mo Sig. Giudice, previ gli incombenti di legge, Voglia accogliere le seguenti congiunte
conclusioni:
1) L'abitazione coniugale sita in Bulciago, Via Lombardia 14, in comproprietà tra i coniugi, viene definitivamente posta in
uso agli stessi come segue:
l'unità distinta sotto la lettera A alla pagina 3 dell'atto notarile a firma del Dott. datato 7/10/2002 rep. Persona_1
191852: continuerà ad essere abitata dal Sig. unitamente alla figlia , oggi maggiorenne ed Parte_1 Per_2
indipendente economicamente;
l'unità distinta sotto la lettera B alla pagina 4 dell'atto notarile a firma del Dott. datato 7/10/2002 rep. Persona_1
191852: continuerà ad essere abitata dalla Sig.ra senza termine. Controparte_1
2) Si dà atto che il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione coniugale è stato estinto.
3) Allo stato i coniugi risiedono ancora attualmente nell'unità immobiliari designate in separazione e, non avendo la
possibilità economica di trasferirsi altrove, revocano il proprio reciproco impegno morale, assunto in sede di separazione
personale, alla donazione dell'abitazione coniugale alle cinque figlie. Sarà naturalmente in futuro valutata tra i genitori, se
ritenuto, la possibilità e opportunità di donazione alle figlie.
4) Si dà atto che la figlia , attualmente di anni 27, è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente Per_2
prestando attività lavorativa quale operaia presso TMC Srl corrente in Cesana Brianza. Pertanto vengono meno gli accordi
assunti dai genitori in sede di separazione circa l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita madre/figlia.
5) Stante l'attuale mutata situazione economica della Sig.ra come rappresentata ut supra, allo stato, il Sig. CP_1
si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento economico personale della moglie la somma pari a Parte_1
Euro 100,00=, per dodici mensilità annue, rivalutabile ex indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
Quale ulteriore contributo si impegna altresì al totale pagamento delle utenze domestiche e di ogni spesa, tassa ed imposta
riferita all'unità abitativa dell'immobile coniugale ove risiede la moglie.
6) Spese competenze e onorari di giudizio compensati tra le Parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.11.2024, e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate dal Tribunale di Lecco
[...]
con decreto del 25.1.2012, dando atto del mutamento delle condizioni economiche dei coniugi e del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di tutte le figlie. Le parti hanno esposto di pagina 2 di 3 essersi accordate affinchè entrambi i ricorrenti continuino a permanere nell'abitazione famigliare, in comproprietà tra i due, e hanno previsto a carico del un contributo al mensile al Parte_1
mantenimento della pari ad euro 100,00, rivalutabili secondo indice ISTAT. CP_1
2. - Le parti hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione in presenza innanzi al Giudice e hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte congiunte. La causa è dunque passata in decisione, previo ottenimento del parere favorevole da parte del PM.
3. - Il Collegio valuta positivamente l'accordo raggiunto dalle parti, con riguardo alla revoca del mantenimento in favore delle figlie, che hanno tutte raggiunto l'indipendenza economica, e prende atto degli accordi intervenuti tra i coniugi per la regolamentazione economica dei loro rapporti.
4. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DISPONE
la modifica del decreto di omologa n. 666/2012 r.g. 3854/2011 del 25.1.2012 del Tribunale di Lecco di separazione personale fra (c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.10.1953 e (c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
omologando le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di 15 gennaio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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