Articolo 22 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 21Articolo 23
Versione
12 novembre 1967
Art. 22.
All' articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' aggiunto infine il seguente comma:
"Ai fini della determinazione dell'indennizzo per i danni subiti dai titolari di brevetti di invenzioni industriali in conseguenza di uno dei fatti di guerra di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , o all'articolo 2 della presente legge, la base di commisurazione e' data dalla valutazione dei compensi convenuti nei contratti di sfruttamento, limitatamente al minimo garantito.
L'indennizzo e' concesso con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 ".
Entrata in vigore il 12 novembre 1967