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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/10/2024, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1497/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2024, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (ratione temporis applicabile), senza l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., per la rinuncia delle parti agli stessi, vertente tra
(CF. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tiziana Fiorini e Francesco Falco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Pomezia, Largo Catone n. 3, come in atti;
Parte opponente e
Controparte_1
(CF. , P.IVA , in sigla “ , a
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 mezzo della sua procuratrice in virtù di procura speciale a rogito del Controparte_1 notaio del 09.05.2013, rep. n. 32357, racc. n. 15182, a sua volta in persona del suo procuratore Persona_1
giusta procura per atto del notaio del 18.06.2020, rep. n. 38890, racc. n. 19691, Controparte_3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via A. Bertoloni n. 29, come in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari o finanziari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.07.24 (per l'opponente: “si riporta alle note conclusive depositate, insistendo per la sottoposizione al CTU dei chiarimenti indicati, soltanto parzialmente oggetto di risposta nell'elaborato peritale. Precisa dunque le proprie conclusioni insistendo nella integrazione istruttoria ora indicata e per il resto riportandosi ai propri difensivi e alle richieste di merito come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per l'opposta:
“si riporta alle note conclusive depositate in data 28.06.2024, rilevando che i chiarimenti richiesti dalla controparte sono inammissibili in quanto il CTU ha già risposto a tutti i rilievi e la relazione è completa. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.02.2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2202/2020, emesso da questo Tribunale in data 28.12.2020 e notificato il 14.01.2021, con il quale, in accoglimento del ricorso monitorio presentato dalla
[...]
[.
[...] [
in sigla Parte_2 [...] Contr
(nel prosieguo, per brevità, soltanto “ ), gli è stato ingiunto il pagamento della Controparte_2 somma di € 40.326,29, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione, chiedendo di: “1) Revocare il Decreto Ingiuntivo in ogni sua parte, attesa la sua insanabile genericità e quindi inammissibilità, non supplita nemmeno dalla documentazione offerta dal ricorrente;
2) Nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2202/2020, R.G. n. 6402/2020, del Tribunale di Velletri in quanto il contratto di leasing sottostante allo stesso non ha rispettato i limiti previsti dalla L. 108/96 ed ogni altra Legge applicabile in materia di leasing;
3) In via ulteriormente subordinata, rigettare ogni avversa domanda, con revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2202/20, R.G. n. 6402/20 del Tribunale Ordinario di Velletri, perché indimostrata, oltre ad essere infondata tanto in fatto che in diritto;
4) In via subordinata, ed in ogni caso non appena vi sarà deposito della procedura di sovraindebitamento, sospendere ogni avversa pretesa in quanto improcedibile, inammissibile e vietata dalla stessa procedura;
5) Fin da ora rigettare ogni e qualsivoglia richiesta eventuale di provvisoria esecuzione, anche solo parziale, in quanto l'avversa pretesa viene contestata in ogni sua parte;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: Pt_1
- che il decreto ingiuntivo è stato, anzitutto, illegittimamente emesso, nonostante la genericità ed indeterminatezza dell'avversa domanda;
- che il contratto di leasing da cui trae origine la pretesa creditoria avversaria non è, poi, conforme alla L. n. 108/1996, dal momento che non appaiono rispettate le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di rilevazione del tasso effettivo globale e il tasso effettivamente applicato è superiore al tasso soglia, donde la necessità di disporre CTU contabile al fine di accertare il tasso effettivamente praticato, a fronte di quanto pattuito, ed il rispetto da parte dell'istituto di credito del divieto d'usura;
- che, in subordine, vi è comunque da rilevare che a seguito di richiesta avanzata da esso opponente, la Contr Agenzia Italia, per conto della ha accettato una rimodulazione delle rate ancora dovute in virtù del contratto di leasing, a far data dal 01.07.2013, con un importo da versare, pertanto, da parte del di € Pt_1
610,00/mese, in luogo di € 1.372,50, a fronte di un saldo dovuto di € 37.236,00, e quest'ultimo ha poi provveduto, effettivamente, a pagare € 9.197,66, sicché residua un ammontare di € 28.038,34, con la conseguente assoluta erroneità dell'avversa pretesa di € 40.326,29; Contr
- che, inoltre, la non ha rispettato la rinegoziazione suddetta e ha continuato a richiedere il pagamento delle rate mensili di € 1.372,50, a dispetto dell'accordo concluso, e comunque dal semplice riscontro Contr tra i bonifici effettuati da esso esponente e l'estratto conto emerge che quest'ultima non ha contabilizzato i pagamenti ricevuti, continuando a pretendere anche la mora, talché l'opposta richiede un importo che è comunque superiore al dovuto. Contr Si è costituita in giudizio la contestando l'avversa opposizione e chiedendo, nel merito, di:
“rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2202/2020 (n.r.g. 6402/2020) emesso dal Tribunale di Velletri il 28 dicembre 2020 e comunque condannare il Signor a pagare all'esponente l'importo di Euro 40.326,29 oltre interessi maturati Parte_1
e maturandi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di giudizio”, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Ha dedotto l'opposta, in sintesi:
- che il credito azionato è provato dalla documentazione depositata, costituita dal contratto concluso tra le parti e dalla certificazione ex art. 50 TUB, qui integrata dall'estratto conto aggiornato al 22.09.2021, da cui risultano tutte le rate pagate e non pagate dall'opponente nel corso del rapporto, estratto che è coerente, inoltre, con l'entità delle rate pattuite come da contratto, ossia € 938,62 quale prima rata, € 570,00 + iva per n. 23 rate dal 01.06.2009 al 01.04.2011, € 1.120,75 + iva per le successive rate, oltre spese e oneri eventuali previsti nel
2 contratto stesso;
- che l'avversa eccezione in ordine all'asserito avvenuto superamento del tasso soglia d'usura è assolutamente generica, priva di supporto probatorio e infondata;
- che, con riferimento alle trattative intercorse tra le parti, le stesse sono state avviate in quanto il Pt_1 non è stato più in grado di rispettare quanto contrattualmente pattuito a partire dalla rata in scadenza al 01.07.13, sicché era stato previsto, come da delibera di rimodulazione del piano finanziario del 25.01.2014, che l'opponente avrebbe dovuto provvedere anzitutto al pagamento dei canoni insoluti dal luglio 2013 al gennaio 2014, per un importo come da rimodulazione, oltre alla mora maturata, ed avrebbe dovuto spedire alla
[...]
la documentazione richiestagli attestante tale pagamento, oltre agli originali delle scritture private, CP_4 cosa che, tuttavia, non è avvenuta;
tenuto conto di ciò, essa opposta non ha pertanto dato corso alla rimodulazione, continuando legittimamente a richiedere il pagamento delle rate secondo il contratto originario;
- che non è vero, poi, che i pagamenti effettuati dall'opponente non siano stati tutti contabilizzati, così Contr come risulta dalla documentazione contabile depositata dalla sicché l'importo di € 40.326,29 è da lui dovuto, equivalendo alla somma calcolata alla data 06.11.2020, mentre dall'estratto conto versato in atti in questa sede da essa istante risulta l'ammontare calcolato al 22.09.2021, considerato l'ulteriore intervallo temporale di circa un anno medio tempore trascorso.
Così radicatosi il contraddittorio, denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi è stata depositata una memoria dal con la quale, richiamando quanto già dedotto anche in sede di prima udienza, ha ribadito Pt_1
e ulteriormente argomentato la sua doglianza in punto di usurarietà del leasing, considerato che l'opposta ha richiesto, in definitiva, oltre il doppio della somma erogata, ed aggiungendo, altresì, che il contratto neppure riporta il TAEG e il TAN, ma prevede soltanto un “Tasso leasing” del 6,9540%, che non è quello applicato. Ha quindi rassegnato, in tale memoria, le conclusioni che seguono (poi richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni): “1) Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2202/2020, R.G. n. 6402/2020, del Tribunale di Velletri in quanto il contratto di leasing sottostante allo stesso non ha rispettato i limiti previsti dalla L. 108/96 ed ogni altra Legge applicabile in materia di leasing, con conseguente non debenza degli interessi e/o di altre somme aggiuntive, rigettando così ogni avversa domanda di pagamento a carico del;
2) Accertare e dichiarare che, anche in applicazione dell'art. 1815 Parte_1
c.c., il Sig. null'altro deve versare alla banca in aggiunta di quanto già corrisposto, avendo già versato l'intero Parte_1 capitale erogato ed alla luce della non debenza degli interessi;
3) In via subordinata, revocare il Decreto Ingiuntivo in ogni sua parte, attesa la sua insanabile genericità e quindi inammissibilità, non supplita nemmeno dalla documentazione offerta dal ricorrente;
4) In via ulteriormente subordinata, rigettare ogni avversa domanda, con revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2202/20, R.G. n. 6402/20 del Tribunale Ordinario di Velletri, perché indimostrata, oltre ad essere infondata tanto in fatto che in diritto;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei difensori antistatari”. Contr
Anche la ha presentato, inoltre, una propria memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., con la quale ha richiamato le deduzioni ed eccezioni della comparsa di costituzione e insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella stessa (poi richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni).
Depositate dai contendenti le memorie di cui all'art. 1836 n. 2 e 3 c.p.c., nell'ambito delle quali l'opponente ha lamentato anche la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per la mancata indicazione del TAN, del TAEG e del TEG, nonché la correttezza dei conteggi effettuati dall'opposta in relazione ai pagamenti già effettuati, la causa è stata, quindi, istruita mediante i documenti versati in atti, nonché con l'espletamento di CTU contabile, come da ordinanza del 15.11.2022.
Esaurite le oo.pp. con la presentazione, a cura del CTU nominato dott. , della relazione Persona_2 definitiva del 09.09.2023, il giudizio è stato rinviato, dunque, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine assegnato alle parti per il deposito di memorie
3 difensive conclusive. All'udienza fissata per l'incombente del 09.07.2024, infine, previa modifica dell'ordinanza già resa, i contendenti sono stati invitati a rassegnare le loro conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e la causa è stata trattenuta in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia manifestata agli stessi dalle parti, come da verbale in atti.
Tanto premesso, in sintesi, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dal possa trovare soltanto limitato accoglimento, nei termini e per le ragioni che Pt_1 si vengono ad illustrare.
In via generale, occorre innanzi tutto rammentare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce in una mera impugnazione del provvedimento monitorio, ma determina l'instaurarsi di un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con l'originaria domanda dell'opposta anche nell'eventualità in cui il decreto sia stato emesso, in tesi, al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge. Pertanto, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, anche in sede d'opposizione, sia da parte del creditore per dimostrare la fondatezza della sua pretesa, sia dall'opponente per confutarla, e ciò persino nel caso in cui l'opposto non formuli un'espressa e specifica domanda volta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa, essendo sufficiente che resista all'opposizione, chiedendo la conferma del decreto d'ingiunzione (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 14486/2019, Cass. civ. n. 7020/2019).
Già in virtù di tanto, deve quindi escludersi, in primo luogo, con riferimento all'odierna fattispecie, che l'asserita genericità ed indeterminatezza della domanda monitoria, lamentata dal quale primo Pt_1 motivo d'opposizione (e peraltro fatta valere poi, nelle conclusioni rassegnate con la sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e all'udienza del 09.07.24, soltanto in via subordinata), valga a far concludere per il rigetto della Contr pretesa azionata dalla dovendo la stessa essere esaminata, evidentemente, anche alla luce di quanto allegato e documentato dall'opposta nella presente sede, in conformità con i principi appena richiamati.
In aggiunta a quanto precede, osserva poi il giudicante che è, peraltro, da escludere che l'originario Contr ricorso d'ingiunzione si presenti - come si opina - generico e indeterminato, avendo la chiaramente individuato, in realtà, la fonte della propria pretesa, costituita dal contratto di locazione finanziaria (leasing) concluso con il in data 02.10.2008 e giunto a scadenza nel termine concordato senza l'esercizio Pt_1 dell'opzione d'acquisto ivi prevista, allegando, inoltre, che l'opponente, quale utilizzatore finanziato, si sia reso inadempiente nel pagamento dei canoni via via dovuti in costanza di rapporto, per un importo specificato sia per canoni e spese insoluti, sia per interessi moratori maturati, come da propria “certificazione” al 06.11.2020 (si v. ricorso in atti, nonché doc. 3, 7, 8 fasc. monitorio) . Contr
È stata, così, sufficientemente individuata, sin dalla fase monitoria, la domanda formulata dalla con l'individuazione della relativa causa petendi, nonché del petitum costituito dal pagamento ad opera del di tutto quanto ancora dovutole alla data del ricorso, e tale pretesa è stata, poi, soltanto ulteriormente Pt_1 dettagliata nella presente sede a fronte dell'opposizione del limitatosi, d'altro canto, nel suo atto Pt_1
d'opposizione, ad affermare, sbrigativamente, di non essere “in grado di difendersi compiutamente rispetto alle avverse pretese”, per poi articolare, peraltro, le proprie eccezioni di merito in ordine all'an e al quantum del credito avversario, fondate sull'asserita violazione da parte dell'opposta del divieto d'usura e sui pagamenti da lui già effettuati nel tempo (cfr. in proposito, anche Cass. civ. n. 1681/2015, la quale, pronunciandosi sul tema della nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi, ha evidenziato, condivisibilmente, con affermazioni di portata generale, che neppure può prescindersi, nella verifica della determinatezza del contenuto della domanda, dal contegno concretamente assunto dal convenuto, in particolare ove quest'ultimo abbia comunque preso posizione sul merito delle avverse prospettazioni, ciò 4 contribuendo a far escludere che siano risultati realmente indeterminati l'oggetto e/o la ragione della pretesa avversaria).
Nessun seguito può darsi, pertanto, alla suddetta doglianza, che senz'altro deve essere disattesa.
Ciò chiarito, preliminarmente, per ragioni di ordine logico giuridico e passando, ora, alla compiuta disamina della pretesa creditoria dell'opposta, occorre poi evidenziare che è risultato anzitutto pacifico, e Contr comunque è stato dimostrato per tabulas, che in data 02.10.08 il abbia stipulato con la n contratto Pt_1 di leasing, identificato con il n. 9042/001 e relativo a un “chiosco metallico per vendita giornali”, acquistato da quest'ultima presso la fornitrice Asteco Industria S.r.l., su richiesta e indicazione dell'opponente, per un corrispettivo di € 60.000,00 + iva, poi ceduto in godimento al erso il pagamento di un canone periodico Pt_1
e con facoltà per lo stesso di acquistare il bene al termine del periodo di locazione, mediante il versamento di un prezzo prestabilito (cfr. doc. 3, 4, 5, 6 fasc. monitorio, recanti anche copia dell'ordine di acquisto del bene, n. 10038 del 2.10.2008, con la relativa fattura emessa dalla società fornitrice e il verbale di consegna effettuato al del 05.05.2009). Pt_1
La durata del rapporto di locazione finanziaria è stato concordato inter partes per n. 80 mesi, con il pagamento da parte dell'opponente di un primo importo, dovuto in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, di € 570,00, oltre alle spese per l'istruttoria di € 200,00, all'iva di legge e all'imposta di bollo e, per il periodo decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna del bene (maggio 2009), di canoni mensili di ammortare pari, dapprima, a € 570,00 oltre iva di legge e dal n. 56° canone a € 1.120,75 oltre iva, mentre l'ultimo versamento che l'utilizzatore avrebbe dovuto effettuare, in caso di esercizio del diritto d'opzione d'acquisto, sarebbe stato di € 600,00 oltre iva (cfr. doc. 3 cit.).
Risulta poi dal contratto sottoscritto inter partes il “tasso leasing” del 6,9540%, nonché le spese ulteriori dovute dal diverse dai canoni suindicati (segnatamente, oltre a quelle iniziali della pratica, già sopra Pt_1 menzionate, le spese fisse periodiche relative all'incasso dei canoni, pattuite in misura pari a € 4,00 oltre iva, quelle per l'assicurazione del bene locato di € 9,55/mese oltre iva, quelle di € 30,00 oltre iva per l'invio delle comunicazioni), ed inoltre - sempre per quel che interessa in questa sede - è stata pattuita una specifica regolamentazione per l'ipotesi del ritardato o mancato pagamento del dovuto alle scadenze concordate, con la previsione di un tasso di mora, applicabile su qualsiasi somma dovuta e non versata dall'utilizzatore, pari a un saggio corrispondente alla media del mese solare precedente del parametro Euribor a 3 mesi + uno spread di 6 punti percentuali, ferma la clausola di salvaguardia della non eccedenza di tale tasso rispetto ai limiti di cui alla L. 108/1996 (si v. ancora doc. 3 cit.). Contr
Ebbene, poste tali previsioni contrattuali, si è anticipato che, con il suo ricorso monitorio, la ha lamentato che il rapporto sia giunto a scadenza senza che il abbia provveduto al pagamento integrale Pt_1 dei canoni mensili dovuti, avendo dunque diffidato lo stesso, già con propria missiva del luglio 2020, a provvedere al loro versamento, per un importo complessivo poi maturato al 06.11.2020 di € 40.326,29, comprensivo degli interessi moratori sino a quella data, e tale sua pretesa è stata successivamente dettagliata in questa sede, con la produzione in allegato alla sua comparsa di risposta di un “estratto conto al 22/09/2021”, da cui risulta la puntuale indicazione di ogni somma computata, di tempo in tempo, e dei pagamenti operati o non dal alle scadenze concordate, sino all'ultimo canone dovuto da quest'ultimo (in assenza di Pt_1 esercizio dell'opzione d'acquisto) al 01.12.2015, unitamente agli interessi moratori conteggiati per tali ritardati o mancati pagamenti (cfr. ancora doc. 7, 8 cit., nonché 6 fasc. opposta). Contr
Per parte sua, l'opponente ha sostenuto, invece, che le condizioni praticate dalla si porrebbero, per un verso, in contrasto con il divieto d'usura, donde la non debenza, a suo dire, di ogni somma pretesa dalla stessa a titolo di interessi e altre spese e che, per altro verso, sarebbero comunque intervenuti ulteriori pagamenti non contabilizzati dall'opposta, oltre al fatto che quest'ultima non avrebbe neppure rispettato l'accordo che - sempre secondo il - sarebbe stato concluso inter partes, in virtù del quale i canoni Pt_1
5 rimasti impagati successivamente al luglio 2013 avrebbero dovuto essere rimodulati, avendo continuato, di contro, a richiedergli il versamento di un importo superiore rispetto a quello previsto con tale accordo. Ed ancora, stando a quanto paventato dall'opponente, sia pure in maniera alquanto sbrigativa, sarebbero stati conteggiati, in ogni caso, importi differenti da quanto dovuto e il contratto non recherebbe, altresì, né il TAN, né il TAEG, né il TEG, bensì soltanto un “generico tasso leasing” che, però, “non è quello applicato alla fattispecie”, il che - secondo quanto genericamente sostenuto dal nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. - non Pt_1 gli avrebbe consentito di “accertarsi se la richiesta dell'opposta sia stata o meno conforme alla legge” o determinerebbe
- così come poi soggiunto, altrettanto genericamente, nella sua memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c. - la nullità del contratto ex art. 117 TUB.
Con riferimento alla prima di tali contestazioni, inerente l'asserita violazione del divieto d'usura, invocata in principalità dall'opponente nell'ambito delle conclusioni rassegnate nella sua prima memoria ex art. 1836 cit. e all'udienza del 09.07.24, ritiene il giudicante che la stessa si sia rivelata, peraltro, del tutto infondata all'esito dell'istruttoria espletata.
Ed invero, alla luce della CTU espletata in corso di causa, è emerso, in primo luogo, che con riferimento agli interessi corrispettivi e ad ogni altra spesa, fissa e periodica, correlata fisiologicamente al prestito accordato Contr dalla al non vi è stato, in realtà, alcun superamento della soglia d'usura ratione temporis Pt_1 applicabile al rapporto in base alla L. n. 108/1996, avendo provveduto il consulente a calcolare puntualmente il TEG di tale rapporto, che ha indicato nel 7,78558%, così come da rilievi e conteggi effettuati nella sua relazione del 09.09.23. Tenuto conto della soglia d'usura risultante dal D.M. 24.09.2008, recante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo dal 01.10.2008 al 31.12.2008, con riferimento alla categoria delle operazioni di “leasing”, pari all'11,22% (considerato il TEGM del 7,48%, aumentato del 50% ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/96 cit. ante D.L. n. 70/2011), deve escludersi, pertanto, che il contratto oggetto di causa abbia previsto condizioni economiche in contrasto con il divieto di cd. usura oggettiva (cfr. rel. CTU del 09.09.23).
Né le risultanze della CTU assunta sono state specificamente contestate e confutate, d'altro canto, dall'opponente con riferimento al profilo che occupa, sia in corso di oo.pp., sia nell'ambito della memoria conclusiva depositata in data 26.06.2024, ove il si è, piuttosto, limitato a lamentare (come di seguito si Pt_1 dirà) soltanto un'asserita “incompletezza” di quanto relazionato dal consulente con riferimento alla questione Cont dell'indicazione in contratto del e una pretesa erroneità dei rilievi operati nella relazione peritale in punto di interessi moratori (si v. osservazioni in allegato alla rel. CTU cit., nonché memoria conclusiva opponente del 26.06.24).
L'esattezza e la piena condivisibilità dei rilievi e delle conclusioni elaborati dal CTU in tema d'usura non trovano, poi, alcuna smentita neppure considerando le originarie deduzioni svolte sul punto dall'opponente nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., considerato che è di tutta evidenza che quest'ultimo si sia riferito, in tali scritti, a un tasso soglia (asseritamente “pari al 7,48%”) che non trova riscontro nella L. n. 108/96 cit. e nel decreto ministeriale sopra citato, vigente all'epoca della conclusione del contratto (poiché individuato, in verità, dal unicamente avendo riguardo al TEGM e non al TSU), ed abbia preteso, Pt_1 altresì, di ricavare un'asserita violazione del divieto d'usura sulla base di una “tabella” che in nessun modo riporta le modalità con le quali lo stesso sarebbe pervenuto al “totale leasing”, a suo dire corrispondente Contr all'importo massimo che la avrebbe potuto da lui pretendere (peraltro, non è dato comprendere se al lordo o al netto dell'iva di legge) in virtù della locazione finanziaria tra loro stipulata (si v. pag. 1 memoria opponente ex art. 1836 n. 1 c.p.c.).
Di contro, il CTU ha analiticamente illustrato, per parte sua, le modalità con le quali è pervenuto all'individuazione del TEG del rapporto, considerando anche le ulteriori spese (iniziali e periodiche) ordinariamente collegate al finanziamento in virtù del contratto di cui si discute, unitamente al prezzo finale di riscatto e al canone anticipato che è stato pagato contestualmente alla stipula, mentre, con riferimento ad altre 6 spese, è stato persuasivamente osservato dal consulente che trattasi di voci “…comunque legate a prestazioni ulteriori rispetto all'andamento fisiologico del rapporto e riconducibili o alla volontà o all'inadempimento del cliente utilizzatore, configurandosi quindi come meramente eventuali”, sicché - ha proseguito il CTU - “…risulta impossibile inserirle all'interno dei flussi finanziari ai fini del calcolo del TEG in quanto, qualora se ne volesse comunque ipotizzare il sostenimento, risulterebbe del tutto arbitraria la tempistica della loro manifestazione, pur fondamentale ai fini del calcolo. Ciò considerato, anche volendo ipotizzare un'ipotesi di worst-case scenario in cui tutte le predette spese vengano sostenute all'inizio del rapporto, il risultato a cui si giungerebbe risulterebbe assolutamente illogico oltre che insignificante dal punto di vista finanziario” e, così, altrettanto correttamente, il CTU ha escluso che possano essere considerati nel TEG suindicato, unitamente ai canoni e alle altre spese ordinarie del rapporto, gli interessi di mora (cfr. rel. CTU cit.).
Al riguardo, occorre infatti evidenziare che se è vero che il legislatore ha dato rilevanza, nel sancire il divieto d'usura di cui all'art. 644 c.p. (quale previsione a cui deve farsi riferimento, ai fini della definizione dell'usura cd. oggettiva, tanto ai fini penali, quanto ai fini civilistici e agli effetti di cui all'art. 18152 c.c.), a tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (cfr. art. 6445 cit.), nondimeno, ciò non implica che possa anche postularsi la praticabilità di una generalizzata e indiscriminata “sommatoria” di qualsiasi voce economica comunque prevista a carico del finanziato nel singolo rapporto di volta in volta oggetto d'esame, onde sostenere, su tale scorta, che sia stata perpetrata una violazione delle soglie d'usura.
È anzitutto lo stesso dettato legislativo ad esigere, difatti, che si tratti di voci di spesa che si presentino, pur sempre, “collegate all'erogazione del credito”, sicché è da escludere, in virtù di tanto, che possano rilevare anche oneri e spese che non siano destinati, direttamente o indirettamente, a remunerare la concessione di un prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato) o che non siano intesi, quantomeno, a garantirne il rimborso, contribuendo così a delineare il complessivo peso economico del prestito che grava su colui che ne fruisce e che è tenuto alla restituzione. Restano escluse, dunque, tutte quelle condizioni economiche che, sebbene contemplate nel contratto quali oneri a carico del cliente, tuttavia non sono destinate, per loro natura e/o per funzione, ad assicurare la remunerazione o la restituzione del finanziamento.
In secondo luogo, deve poi osservarsi che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il doveroso assoggettamento al divieto d'usura di determinate voci di spesa anche diverse dagli interessi corrispettivi o da altri oneri correlati con certezza alla concessione di un prestito (quali sono, per esempio, gli interessi di mora e/o le penali o altri analoghi oneri previsti a carico del finanziato in ipotesi di ritardato/mancato pagamento del dovuto alle scadenze concordate) non implichi, di per sé, che tali spese possano e debbano essere senz'altro “sommate” ai costi che, fisiologicamente, sono correlati al finanziamento, nell'ambito di un ordinario svolgimento del rapporto (ovverosia, con regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto dal finanziato alle scadenze pattuite, sino alla naturale estinzione del debito secondo i termini contrattualmente previsti), dovendosi tenere conto, anche qui, della specifica funzione e del meccanismo applicativo di tali ulteriori voci, ove le stesse si atteggino, in particolare, come meramente eventuali, o non siano comunque destinate a trovare applicazione unitamente agli interessi corrispettivi e alle altre spese senz'altro correlate alla concessione del prestito (arg. tra le più recenti, Cass. civ. n. 7352/2022, con riferimento all'esclusione di una “sommatoria” tra il tasso d'interesse corrispettivo e la cd. commissione d'estinzione anticipata prevista in relazione a un finanziamento quale voce di costo che assolve a una propria specifica funzione e che presenta presupposti applicativi ben distinti dagli interessi corrispettivi).
In particolare, con specifico riguardo - per quel che qui interessa - agli interessi di mora, osserva il decidente che è ben vero che anche tali interessi devono soggiacere, in quanto tali, al divieto d'usura, deponendo in questo senso sia il dato normativo dell'art. 1 D.L. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001 (il quale non distingue tra le varie tipologie degli interessi applicabili), sia la considerazione che ricorre anche per gli
7 interessi moratori la medesima finalità che è sottesa al divieto in parola, volto a evitare che vengano poste in essere pratiche inique in danno della clientela del settore creditizio mediante l'applicazione da parte della banca di condizioni economiche “fuori mercato” (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. n. 19597/2020). Come appena evidenziato, però, ciò non consente anche di prospettare una “sommatoria” del tasso moratorio con il tasso degli interessi corrispettivi e le altre condizioni economiche previste dal contratto in funzione dell'erogazione e della remunerazione del prestito, per poi confrontare il “tasso complessivo” così ottenuto alle soglie previste dal legislatore per l'usura, “sommatoria” che, per la verità, non è stata mai affermata neppure dalla giurisprudenza di legittimità, così come chiarito, di recente, anche da parte di quest'ultima (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 14214/2022, che ha evidenziato, per l'appunto, che il principio della “sommatoria” di tasso corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto delle soglie antiusura non è stato, in realtà, mai sancito, neppure nel precedente costituito da Cass. civ. n. 350/2013, sebbene lo stesso venga, di frequente, impropriamente invocato in tal senso;
si v. inoltre, sempre di recente, Cass. civ. n. 7352/2022, nonché Cass. S.U. n. 19597/20 cit., e già Cass. civ. n. 26286/2019, che ha rimarcato, del pari, che “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”).
Gli interessi moratori vengono in rilievo, invero, soltanto in una fase meramente eventuale e
“patologica” del rapporto di finanziamento, e cioè nel solo caso in cui il finanziato non versi quanto dovuto alle scadenze pattuite, svolgendo la funzione di liquidare forfettariamente il danno causato dal ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Tali interessi, inoltre, sono destinati a trovare applicazione non in aggiunta, ma in sostituzione degli interessi corrispettivi, e una loro sommatoria non può prospettarsi, a ben guardare, neppure sul rilievo che i primi vengano conteggiati sull'intera rata dovuta dal finanziato, che sia scaduta e sia rimasta impagata, e non invece sulla sola quota della stessa riferibile al capitale da restituire, tenuto conto che la clausola contrattuale che prevede l'applicazione del tasso di mora su ogni somma dovuta e non pagata dal finanziato comporta soltanto la possibilità che sull'importo della singola rata si applichi, appunto, la mora per il ritardato o mancato pagamento. La base di calcolo dei due tassi, corrispettivo e moratorio, resta tuttavia diversa, poiché il tasso corrispettivo è riferito all'intero capitale mutuato e copre il periodo contrattualmente previsto per l'ammortamento del prestito, mentre quello moratorio è riferito alla sola rata scaduta ed è dovuto sulla stessa per il periodo successivo alla sua scadenza, sino al relativo pagamento, sicché è evidente che il finanziato non è mai chiamato a corrispondere un tasso d'interesse periodale corrispondente alla somma del tasso corrispettivo e di quello moratorio, il primo applicandosi, periodo per periodo, al capitale a scadere e l'altro al capitale scaduto, per il periodo della mora (si v. tra le altre, nella giurisprudenza di merito, anche Trib. Roma n. 7667/2023, Trib. Roma n. 2372/2023, Trib. Roma n. 11495/2021, App. Torino n. 756/2021, App. Milano n. 707/2021, Trib. Roma n. 17015/2020, Trib. Roma n. 19039/2019, App. Torino n. 1036/2019).
Per quanto concerne, inoltre, le modalità con le quali effettuare la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, è d'uopo rammentare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le stesse debbano essere, comunque, individuate tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto è possibile, un'omogeneità tra i dati da porre a raffronto ai fini dell'accertamento dell'usura, avuto riguardo al TEGM rilevato trimestralmente in applicazione del già citato art. 2 L. n. 108/96 e al TEG afferente lo specifico rapporto oggetto d'esame. Rilevano, infatti, in questo senso, le disposizioni che disciplinano il TEGM e il TEG, considerato che la normativa dettata in materia “…definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia -all'art. 644, comma quarto, cod. pen.- gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia -all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui
8 rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen.- gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto… con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi…”, secondo un razionale principio di “simmetria” che impone che i due dati da confrontare siano, tendenzialmente, omogenei tra loro (cfr. già Cass. S.U. n. 16303/2018, sia pure in materia diversa da quella degli interessi moratori, e per questi ultimi, di recente, Cass. S.U. n. 19597/20 cit.).
Tenuto conto di tanto, è stato quindi osservato che, al fine di individuare il tasso soglia con cui confrontare gli interessi moratori, può e deve farsi riferimento, ragionevolmente, ai criteri oggettivi contenuti nelle rilevazioni periodiche demandate dalla L. n. 108/96 alla Banca d'Italia, a far data dal momento in cui le stesse hanno cominciato a indicare, sia pure soltanto ai fini “statistici”, quale sia la maggiorazione mediamente praticata sul mercato dagli istituti di credito nella determinazione del tasso degli interessi di mora, trattandosi di un dato oggettivo che consente, comunque, di soddisfare la logica che è sottesa alla disciplina antiusura, ovverosia di verificare se il tasso moratorio applicato nel singolo caso possa considerarsi “fuori dal mercato” (e quindi usurario) perché determinato in eccesso rispetto alla soglia ricavata sulla base delle condizioni economiche generalmente praticate su di esso dagli istituti creditizi. La verifica dell'usurarietà del tasso di mora deve effettuarsi, pertanto, prendendo in considerazione una soglia ricavata avendo riguardo al TEGM temporalmente applicabile, incrementato dell'entità della maggiorazione media rilevata in relazione agli interessi moratori, il tutto aumentato, poi, con il coefficiente previsto quale ulteriore “margine di tolleranza” dall'art. 2 L. n. 108/96 (pari al 50% sino alla novella di cui al citato D.L. n. 70/11 e, successivamente a quest'ultima, pari a un quarto, oltre a un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con il limite tra tale entità e il tasso medio non superiore a otto punti). Soltanto nel caso in cui il rapporto sia stato instaurato, invece, in data antecedente alle prime rilevazioni con le quali, nel corso del 2003, la Banca d'Italia ha iniziato a indicare, ai fini “statistici”, la suddetta maggiorazione media di mercato dei tassi di mora (e dunque in un periodo in cui i decreti trimestrali sul TEGM non riportavano ancora tale dato), si dovrà avere riguardo, di contro, all'unico TEGM ratione temporis applicabile, considerata l'esigenza comunque imposta legislativamente di verificare se anche il tasso di mora sia stato previsto in coerenza con il divieto d'usura (si v. Cass. S.U. n. 19597/20 cit.).
Sempre la più recente giurisprudenza ha altresì chiarito, peraltro, che l'usurarietà del tasso di mora, ove accertata, non dà luogo a una conversione del contratto di mutuo (o di finanziamento in genere) da oneroso a gratuito, ai sensi dell'art. 1815 cit., determinando la non debenza anche degli interessi corrispettivi, considerato che è evidente che un'eventuale violazione del divieto d'usura da parte del tasso di mora conduce, semmai, a far rilevare un'invalidità della specifica clausola negoziale relativa a tale tasso, mentre resta ferma quella relativa agli interessi corrispettivi e alle altre spese, che continuerà a trovare applicazione, anche ai fini della mora, ai sensi dell'art. 1224 c.c. Ed ancora, e sotto ulteriore profilo, è stato coerentemente chiarito che, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso moratorio lamentata dal cliente, ciò che rileva è che tale tasso non solo sia stato previsto nel contratto in violazione del divieto d'usura, ma sia stato anche concretamente applicato nel corso del rapporto, atteso che, nel caso in cui si tratti di un rapporto già cessato, non è comunque ravvisabile un interesse del medesimo a far accertare e dichiarare la nullità di una clausola che non ha comunque trovato applicazione e che non potrà essere applicata neppure in futuro. Soltanto ove si tratti di un rapporto ancora in corso, invece, potrà profilarsi un interesse del mutuatario a far accertare la nullità lamentata onde ottenere, se non altro, che tale clausola non abbia applicazione nel corso del successivo svolgimento del rapporto (cfr. ancora Cass. S.U. n. 19597/20 cit.).
Ebbene, ciò chiarito in linea generale e tornando al rapporto per cui è causa, si è detto come il CTU abbia puntualmente evidenziato quale sia il TEG dello stesso, considerando, a tale fine, sia l'importo finanziato di € 60.000,00, sia le spese dovute dall'opponente alla sottoscrizione del contratto di € 200,00 e il canone
9 anticipato di € 570,00, sia, ancora, le spese periodiche d'incasso canoni di € 4,00 e quelle di assicurazione di € 9,55, come detto aggiunte ai canoni via via dovuti dal come da contratto, ed includendo poi nel Pt_1 conteggio anche le spese d'invio delle comunicazioni di € 30,00, per quanto queste ultime non siano state mai Contr neppure addebitate dalla alla luce della disamina effettuata dal consulente anche sui costi effettivamente praticati da quest'ultima nel corso del rapporto, e tali rilievi senz'altro devono essere condivisi e recepiti da questo giudicante, alla luce di quanto sin qui osservato, valendo a far escludere che possa ravvisarsi, nella specie, la violazione del divieto d'usura apoditticamente sostenuta dal a fondamento della sua Pt_1 opposizione.
Parimenti da recepire sono, poi, le risultanze della CTU in merito alla non usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali il consulente ha provveduto, pure qui, del tutto correttamente, alle verifiche affidategli, sia considerando i dati contrattuali, sia avendo riguardo, per completezza, agli interessi di mora Contr concretamente conteggiati dalla escludendo per entrambi un superamento del divieto d'usura.
Segnatamente, con riferimento ai primi, il CTU ha evidenziato che “Per ciò che riguarda il predetto tasso di mora l'art. 5, comma 11, delle condizioni generali di contratto prevede che: “l'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente…, sarà tenuto… a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi in misura pari alla media del mese solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di 6 punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96”. Accertato che la media del mese di settembre 2008 (mese precedente alla stipula del contratto) del parametro Euribor 3M è stata rilevata pari al 4,992%, il tasso di mora al momento della stipula contrattuale si determinava quindi come segue: Tmora = 4,992% + 6% = 10,992%, sicché è di tutta evidenza che lo stesso non ha superato il tasso soglia…”, quest'ultimo individuato, in tal caso, dal consulente, in aderenza ai principi sopra richiamati, anche tenendo conto della maggiorazione mediamente praticata sul mercato per il trimestre durante il quale è stato concluso il contratto (pari, in particolare, a 2,1 punti percentuali in più rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, secondo quanto rilevato dal D.M. 24.09.08), da cui deriva, dunque, un tasso soglia d'usura rilevante del 14,37% (così correttamente ricavato dal CTU osservando che, per l'appunto, “…posto che il contratto in esame è stato stipulato nel 2008, in ossequio alle indicazioni del quesito e visto l'art. 3, comma 4, del citato D.M. 24.9.2008 di riferimento per la presente consulenza, tale maggiorazione è stata individuata in 2,1 punti percentuali… considerando il TEGM rilevato nel predetto D.M. pari al 7,48%, il tasso soglia da confrontare con il tasso di mora pattuito in contratto può essere quindi calcolato come segue: TSmora = (7,48% + 2,1%) x 1,5 = 14,37%”, si v. ancora rel. CTU cit.).
Inoltre, per quel che riguarda gli interessi moratori applicati in concreto dall'opposta, ha rilevato il Contr consulente, sulla scorta del già citato “estratto conto” depositato dalla recante la quantificazione della sua pretesa al 22.09.21 (cfr. ancora doc. 6 cit., nonché già doc. 8 fasc. monitorio), che quest'ultima abbia, in realtà, praticato tassi moratori sempre inferiori a quello contrattualmente previsto e mai superiori ai tassi soglia di volta in volta ricavati dai decreti trimestrali di cui all'art. 2 cit. L. n. 108/96, risultando, così, tanto più rispettato il divieto d'usura sancito da tale disposizione, oltre che la cd. clausola di salvaguardia che è stata al riguardo prevista, si è detto, nell'ambito del contratto concluso inter partes (cfr. rel. cit. e doc. 3 cit., art. 5 co. 11).
Né può darsi seguito, a tale ultimo proposito, alle contestazioni che sono state sollevate dal in Pt_1 sede di oo.pp. e nella sua memoria conclusiva in merito agli interessi moratori, presentandosi le deduzioni dell'opponente, per un verso, del tutto generiche (poiché prive, oltre che di un serio ed effettivo confronto con quanto osservato dal CTU nella sua relazione, anche dell'indicazione di quale sarebbe, ad avviso del il “tasso di interesse effettivamente applicato”, in tesi superiore alle soglie d'usura, e delle ragioni di un Pt_1 simile, eventuale, suo assunto in tal senso) e, per altro verso, erronee ed inconferenti là dove sottendono che ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto possa e debba ricavarsi un “tasso complessivo”, costituito da un'impropria e arbitraria sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di quello moratorio, come detto esclusa, in realtà, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in argomento.
10 Tenuto conto di quanto precede, ogni doglianza avanzata dall'opponente in merito all'asserita violazione del divieto d'usura deve essere, quindi, integralmente rigettata.
Non meritano, inoltre, miglior sorte le contestazioni genericamente formulate dal in corso di Pt_1 causa circa la pretesa mancanza, nell'ambito del contratto di leasing, del TAN, nonché del TAEG o del TEG del rapporto.
Infatti, per quel che attiene il tasso d'interesse nominale annuo, osserva il decidente che è corretto, in line di principio, il rilievo che tale tasso può non corrispondere al tasso effettivo del leasing, considerato che il primo esprime, appunto, soltanto un tasso nominale, che non tiene conto, come tale, del tipo di rateizzazione e, dunque, se il corrispettivo della locazione finanziaria debba essere versato, una tantum, per il suo intero ammontare, o se (come normalmente accade) l'utilizzatore debba corrisponderlo mediante canoni periodici e con scadenze inferiori all'anno. Va escluso, però, che la circostanza che nel contratto non sia stato indicato, oltre che il tasso nominale del leasing, anche il corrispondente tasso effettivo, risultante dalla considerazione di tale periodicità infrannuale dei pagamenti, conduca, senz'altro, a far concludere per la nullità della relativa clausola negoziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB. Come è stato chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale sanzione può venire in rilievo, difatti, secondo il dettato dell'art. 117 cit., soltanto nell'eventualità in cui il contratto non contempli realmente il tasso d'interesse e gli altri
“prezzi” e le condizioni praticate, così come previsto dal comma 4 di tale disposizione e, con specifico riferimento al contratto di leasing, la mancata previsione del tasso leasing “effettivo”, se del caso diverso da quello nominale, può dirsi, in realtà, ricorrente soltanto nel caso in cui tale tasso, oltre a non essere stato indicato numericamente in contratto, non risulti neppure individuabile, indirettamente, avendo riguardo ad altri elementi obiettivi, pur sempre previsti nel contratto stesso e tali da assicurare che sia, comunque, sottratta alla società di leasing la possibilità di determinare la concreta entità del tasso in maniera unilaterale e variabile nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. per tutte, Cass. civ. n. 12889/2021, pronunciatasi, a ben guardare, proprio sull'impugnazione proposta avverso la sentenza di cui a App. Torino n. 699/2018, invocata dal Pt_1 in sede di osservazioni critiche alle oo.pp. e nella sua memoria conclusiva).
In altre parole, quel che si desume dall'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità
- al quale questo decidente ritiene certamente di doversi uniformare, anche tenuto conto della ratio che è sottesa alla disciplina di cui all'art. 117 TUB - è che ai fini della validità della clausola del contratto in punto di tasso d'interesse non rileva, in realtà, se il tasso leasing, quale risultante dal pagamento periodico dei canoni da parte dell'utilizzatore, sia stato o meno indicato in contratto anche nella sua entità numerica, ovvero se lo stesso, riportato nella documentazione negoziale quale tasso annuale, corrisponda o meno, in termini di tasso periodale, alla semplice divisione per dodici del primo. Occorre, invece, che il tasso d'interesse risulti convenuto inter partes anche soltanto per relationem, tenendo conto di tutti gli elementi obiettivi del rapporto pattuiti tra la società di leasing e il finanziato e dai quali tale tasso risulti, appunto, comunque desumibile in maniera univoca, in modo da garantire che la sua quantificazione resti sottratta a un'unilaterale e arbitraria scelta della società finanziatrice e che sia applicato, pertanto, all'utilizzatore un tasso diverso da quello sul quale si è formata, in definitiva, la sua volontà negoziale (cfr. ancora Cass. 12889/21 cit., ove è stato evidenziato, così, che “…Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infraannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere…”, ipotesi che, tuttavia, per poter condurre a un'invalidità ex art. 117 TUB e all'applicabilità della sanzione sostitutiva ivi prevista, impone di “…verificare, non bastando a tale scopo l'avere escluso che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla
11 difficoltà”; si v. inoltre, nello stesso senso, Cass. civ. n. 28824/2023, la quale, nel richiamare e ribadire tali principi, ha confermato la decisione resa, in quella fattispecie, dal giudice del merito, nel senso dell'esclusione della nullità contrattuale per la mancata indicazione del tasso leasing “effettivo”, a fronte di una compiuta previsione, nel contratto concluso tra le parti, di tutti i dati che ne consentivano, comunque, un'univoca quantificazione e, segnatamente, delle modalità di rimborso del finanziamento, dell'ammontare dei canoni da corrispondere, del loro numero, della scadenza, del prezzo di riscatto, e nella giurisprudenza di merito, tra le ultime, Trib. Milano n. 2221/2024, Trib. Milano n. 5602/2023).
Sotto ulteriore e concorrente profilo, deve poi anche rammentarsi, al contempo, che - così come è stato ripetutamente evidenziato dal giudice di legittimità - per poter ritenere soddisfatto il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto (e dunque, per quel che qui interessa, del tasso d'interesse) ciò che rileva è che lo stesso risulti desumibile dal negozio “senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante…”, nel senso che devono risultare a priori dalla convenzione, direttamente o indirettamente, i dati e i criteri da impiegare per pervenire all'individuazione di quanto dovuto dal finanziato a titolo di interessi, “mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”, considerato che queste ultime non tolgono, comunque, che il contenuto negoziale sia pur sempre determinabile, sia pure con l'impiego di competenze tecniche (cfr. in questo senso, Cass. civ. n. 16907/2019, nonché Cass. civ. n. 25205/ 2014, relative a fattispecie diverse da quella che occupa ma recanti, al riguardo, principi di portata generale, riferiti alla disciplina di cui all'art. 1284 c.c.; si v. inoltre, Cass. 12889/21 cit., che ha rimarcato, non a caso, proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella di cui si discute, che ciò che rileva è se il tasso sia “…comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”).
Ed ancora, è d'uopo evidenziare che resta, altresì, del tutto diversa l'ipotesi in cui non si controverta, nel singolo caso, della mancata pattuizione (risultante, nei termini anzidetti, nell'ambito del contratto concluso tra le parti) del tasso d'interesse o delle altre condizioni applicabili al rapporto, ma si tratti, piuttosto, della lamentata avvenuta applicazione, nel corso di tale rapporto, di condizioni differenti da quelle contrattualmente pattuite, ipotesi che, a ben vedere, è del tutto estranea alla disciplina di cui all'art. 117 TUB e non può dar luogo, pertanto, alla sanzione dell'applicabilità, in luogo del tasso previsto contrattualmente, del tasso sostitutivo ex lege, dovendosi semmai assicurare, ove risultino effettivamente applicati dal finanziatore tassi o altre condizioni difformi da quelle sulle quali si sia formato il consenso del finanziato, che il rapporto venga invece fatto oggetto di tali ultime condizioni, in conformità con quanto concordato in contratto con quest'ultimo (si v. ancora Cass. n. 12889/21 cit.).
Ebbene, ciò detto, osserva il giudicante, con riferimento al caso che occupa, che è stata riportata, in Contr realtà, nell'ambito del contratto concluso tra la e il l'entità del tasso applicabile al leasing, ivi Pt_1 espressa, numericamente, in termini di tasso annuo nominale al 6,9540%, e tale entità è risultata, altresì, pienamente coerente con le ulteriori previsioni negoziali, nonché - come di seguito si dirà - con quanto concretamente applicato dall'opposta nel corso del rapporto.
Posto il tasso leasing contrattualmente previsto nel 6,9540% annuo, ha proceduto, infatti, il CTU a verificare, con proprio autonomo ricalcolo, quale sia il tasso risultante dal contratto stesso, considerando l'ammontare del capitale finanziato di € 60.000,00, quello del primo canone iniziale, quello dei flussi periodici rappresentati dai canoni mensili dovuti dal dal n. 1 al n. 79, nell'entità al netto dell'iva di legge Pt_1 chiaramente pattuita inter partes (e pari, come già rilevato, per i primi canoni a € 570,00 e, dal canone n. 56, a
€ 1.120,75), quello dell'ultimo pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato dall'opponente a titolo di prezzo d'opzione di € 600,00, e sulla base di tali dati, ricavato il tasso periodale e tradotto quest'ultimo in termini di tasso annuo nominale, il consulente ha riscontrato che l'entità che ne risulta corrisponde, esattamente, a quella indicata in contratto del 6,9540% (cfr. rel. CTU cit., pag. 10 e ss., ove il consulente, ben lungi dal ricavare e 12 determinare il TAN calcolando il TIR, secondo quanto opinato sbrigativamente dall'opponente nella sua memoria conclusiva, ha provveduto, per l'appunto, a considerare il tasso leasing numericamente indicato nel Contr contratto concluso tra il la e a riscontrarne la coerenza con le condizioni economiche del rapporto, Pt_1 così come concordate inter partes).
Alla luce di tali risultanze, il CTU ha osservato, del tutto condivisibilmente, che “Le condizioni economiche del rapporto possono quindi definirsi determinate nelle relative pattuizioni ed il tasso leasing indicato coerente con le stesse”, tenuto conto che - lo si ripete - quello riportato in contratto è esattamente il tasso annuo nominale del rapporto che risulta anche dalla considerazione di tali condizioni economiche, a dispetto ai quanto lamentato, in maniera assolutamente astratta e generica, dal anche nell'ambito della sua memoria del 26.06.24 (si v. pag. 1 di Pt_1 tale memoria).
Per quel che attiene, invece, il corrispondente tasso leasing effettivo, ha soggiunto il consulente che, sebbene il suddetto tasso annuo nominale, indicato in contratto, non coincida con il TAE, a fronte di pagamenti per canoni che non sono convenuti con periodicità annuale ma mensile, nondimeno, anche quest'ultimo, per quanto non riportato numericamente nel contratto stesso, resta pur sempre determinabile sulla base del contenuto negoziale, in maniera chiara e inequivoca (e, dunque, senza quelle incertezze e variabilità che la disciplina di cui agli artt. 1284 c.c. e 117 TUB è intesa, come detto, a scongiurare), equivalendo a un tasso effettivo del 7,1800% che è ricavabile dall'univoca relazione matematica che lega gli elementi previsti nell'ambito della documentazione negoziale sottoscritta inter partes, costituiti dall'ammontare finanziato, dall'importo fisso dei canoni periodici via via dovuti dall'opponente, dalla loro periodicità e dal prezzo finale d'acquisto, con l'esclusione, quindi, di qualsivoglia indeterminatezza o indeterminabilità ravvisabile, nell'odierna fattispecie, rispetto al contenuto negoziale (cfr. ancora rel. CTU cit., pag. 14-15, dove il CTU ha motivatamente e condivisibilmente rilevato, sul punto, come “…la puntuale indicazione in contratto del numero, importo e periodicità dei canoni di leasing, come anche del prezzo di opzione finale, così come l'univoca relazione matematica che lega tali elementi al tasso leasing pattuito, sia pure espresso in termini nominali e non effettivi, siano condizioni sufficientemente valide per poter ritenere il costo dell'operazione perfettamente determinato e non suscettibile di variazioni”, aggiungendo, altresì, che è altrettanto univoca, e immediatamente ricavabile con l'applicazione di una formula di comune applicazione, la traduzione del tasso nominale nel suddetto tasso effettivo del leasing).
Né i rilievi sin qui richiamati possono dirsi, del resto, contraddetti o superati da quanto dedotto dall'opponente nelle osservazioni critiche presentate nel corso delle oo.pp. o nella già menzionata memoria conclusiva, dove lo stesso si è limitato, a ben vedere, a sostenere che la CTU sarebbe rimasta “carente” su profili che hanno trovato, in verità, precisa ed esaustiva risposta nella relazione peritale (quali sono la richiesta se “il contratto oggetto di causa prevede una rata unica annuale o prevede invece delle rate mensili” e se “in caso di rate mensili, effettivamente il TAN coincide con il TIR”), ovvero a ribadire, in termini meramente astratti, che a fronte di una rata mensile i due valori del TAN e del TIR (o TAE) non coincidono o, ancora, a lamentare (rectius, richiedere se) il contratto consenta agevolmente al finanziato di determinare il primo o il secondo di tali tassi, anche qui, peraltro, senza alcun effettivo e concreto confronto con le risultanze della CTU espletata, che il non ha confutato, in alcun modo, con allegazioni motivatamente riferite agli elementi dello Pt_1 specifico rapporto oggetto di causa.
Tenuto conto di quanto precede, anche le doglianze introdotte in corso di causa dall'opponente con riferimento al TAN (e/o al TIR o TAE) del contratto di cui trattasi, devono essere, quindi, disattese.
Altresì da respingere è - come anticipato - la contestazione in punto di TEG e TAEG, peraltro avanzata dal senza farne derivare, per la verità, alcuna concreta conseguenza sull'avversa pretesa creditoria e Pt_1 neppure espressamente richiamata, da ultimo, nell'ambito della memoria presentata in sede conclusiva.
Ebbene, anche a volersi prescindere dall'assoluta astrattezza della contestazione svolta sul punto dall'opponente - ed ipotizzando che la stessa sia stata sollevata onde farne conseguire, anche qui, una nullità
13 Contr delle clausole del contratto posto dalla a base della sua domanda - osserva il decidente che nessuna disposizione impone, in realtà, che venga contrattualmente riportato anche il TEG del rapporto, costituendo lo stesso la risultante delle condizioni economiche previste, queste sì, nel contratto concluso tra le parti e rilevando, come è ben noto, ai soli fini della verifica della loro conformità con il divieto d'usura, della quale si è già ampiamente dato conto con riferimento al caso in disamina.
Per quanto concerne, poi, il tasso annuo effettivo globale, cd. TAEG (o, che è lo stesso, l'indice sintetico di costo, cd. ISC), quest'ultimo rappresenta soltanto un indicatore che è funzionale ad esprimere, appunto in forma sintetica e riassuntiva, quale sia l'entità, su base annua e in percentuale, del costo complessivo di una determinata operazione di finanziamento, tenendo conto, a tale fine, degli interessi e delle altre condizioni economiche correlate a tale operazione secondo un regolare e fisiologico svolgimento del rapporto (con pagamento del dovuto alle scadenze concordate), allo scopo di consentire al cliente di apprezzare, così, prima della stipula, quale sarà la spesa che dovrà sostenere, comprensiva anche di imposte e tasse (diversamente dal TEG), e di effettuarne una comparazione con eventuali prodotti alternativi, disponibili sul mercato.
Considerata la natura e la funzione di tale indicatore, non può pertanto sostenersi - come è stato evidenziato, ripetutamente, dalla giurisprudenza di merito che qui si condivide e, da ultimo, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità - che l' sia assimilabile a un tasso d'interesse, a un CP_6
“prezzo” o a un'altra condizione o voce di spesa applicabile al prestito ex art. 117 TUB, proprio in quanto lo stesso mira soltanto a fornire un'indicazione complessiva e riassuntiva del costo dell'operazione (costo che è pur sempre ricavato dai singoli elementi già previsti nel contratto), con la conseguenza che la sua mancata o errata quantificazione, nell'ambito della documentazione negoziale, non integra affatto un'ipotesi di nullità delle clausole in punto di tasso di interesse o di altre spese applicabili, ai sensi dell'art. 117 cit. (cfr. tra le molte, Trib. Roma n. 11344/2022, Trib. Milano n. 7886/2020, App. Torino n. 1047/2020 e, da ultimo, anche Cass. civ. n. 39169/2021, Cass. civ. n. 4597/2023, nonché Cass. civ. S.U. n. 15130/2024).
Non vale, inoltre, a far concludere in diverso senso il riferimento alla disciplina dettata in tema di cd. credito al consumo dagli artt. 121 e ss. TUB, dove l'indicazione del TAEG del finanziamento nell'ambito del contratto concluso con il consumatore è stata, invece, specificamente imposta e sanzionata, significativamente, con la nullità delle corrispondenti clausole negoziali, da sostituire, in tal caso, con l'applicazione del tasso previsto ex lege dall'art. 125 bis TUB.
Sotto un primo profilo, tale disciplina rileva infatti, semmai, quale ulteriore elemento di conferma, a contrario, dell'esclusione di una simile sanzione anche al di fuori dell'ambito della categoria del credito ai consumatori, sul rilievo che un'analoga invalidità, ove effettivamente voluta dal legislatore, sarebbe stata prevista, in maniera espressa, anche per contratti diversi da quelli di cui agli artt. 121 e ss. cit., venendo, poi, necessariamente accompagnata anche dalla regolamentazione delle conseguenze di tale invalidità e delle condizioni applicabili al rapporto in presenza di un ISC/TAEG mancante o errato, non diversamente da quanto già previsto, appunto, per il cd. credito al consumo.
Sotto un secondo profilo, neppure può prospettarsi, inoltre, che il rapporto che occupa sia riconducibile all'ambito applicativo delle norme appena richiamate, risultando per tabulas che il leasing sia stato concluso Contr dal con la per la locazione di un bene destinato alla “rivendita di giornali” (e dunque, non già per Pt_1 scopi di privato consumo, ma per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, in atto o ancora in fieri). Né è stato mai sostenuto motivatamente il contrario da parte dell'opponente, essendosi limitato il a ben guardare, Pt_1 ad operare un riferimento, del tutto astratto e apodittico, al concetto di “consumatore”, soltanto nella sua memoria conclusiva, richiamo che, oltre a non essere stato accompagnato da alcuna ulteriore deduzione idonea a superare le risultanze dello stesso contratto da lui sottoscritto, è stato effettuato, peraltro, a tutt'altro fine, venendo riferito, sia pure in maniera assolutamente generica, alle contestazioni sollevate, e già sopra 14 esaminate, in punto di TAN e di TIR del leasing.
Neppure le contestazioni suindicate possono avere, dunque, alcun seguito.
Come già detto in premessa, il ha poi lamentato, quali ulteriori motivi d'opposizione, che la Pt_1 Contr pretesa creditoria della non potrebbe dirsi, comunque, corrispondente a quanto effettivamente dovutole in virtù del contratto e sarebbe stata, altresì, conteggiata trascurando l'accordo di “rimodulazione” dei canoni, intervenuto - a dire dell'opponente - a far tempo dalla mensilità del luglio 2013, nonché omettendo di contabilizzare tutti i pagamenti da lui effettuati nel corso del tempo. Inoltre, ha aggiunto l'opponente nell'ambito delle prospettazioni avanzate in sede di osservazioni critiche alla CTU e nella sua memoria conclusiva, che gli interessi moratori sarebbero stati conteggiati dall'opposta - e recepiti dal consulente officiato - con un'indebita applicazione sull'intero importo dei canoni scaduti, comprensivi anche della quota riferibile agli interessi corrispettivi, mentre - a suo dire - gli interessi moratori e quelli corrispettivi non si potrebbero tra loro “cumulare”.
Ora, per quel che concerne la prima di tali ulteriori contestazioni, ritiene il decidente che vadano richiamate, anche qui, le risultanze della CTU espletata, avendo il consulente provveduto, con rilievi motivati, logici e aderenti alla documentazione presente in atti, a verificare se vi sia stata l'effettiva applicazione delle condizioni economiche contrattualmente previste, applicazione che è stata puntualmente riscontrata, in Contr particolare, nella sua relazione, con riferimento agli importi conteggiati dalla in relazione ai canoni periodici e ai pagamenti da lei ricevuti, come da “estratto conto” al 22.09.21 (cfr. ancora doc. 6 cit. fasc. opposta).
Nel dettaglio, il CTU ha evidenziato che: i) l'importo iniziale richiesto a titolo di anticipo per € 938,62 è conforme alle condizioni economiche pattuite, equivalendo al pagamento che è stato concordato, si è detto, in via anticipata, all'atto della sottoscrizione del contratto, di € 570,00 + le spese di pratica dovute alla sottoscrizione di € 200,00 + le spese di bollo di € 14,62, il tutto oltre iva del 20%, [(€ 570,00 + € 200,00) x 1,20] +
€ 14,62 = € 938,62; ii) l'importo addebitato di € 700,26 sino al 01.03.2011 è coerente poi, anch'esso, con le condizioni pattuite, corrispondendo alla somma del canone concordato di € 570,00 + le spese di incasso di € 4,00 per ciascun canone + le spese di assicurazione di € 9,55, il tutto oltre all'iva del 20%, per un totale di € 700,26; iii) la somma computata di € 1.361,16 sino al 01.10.2011 corrisponde, come da condizioni concordate, al maggior canone previsto per il corrispondente periodo di € 1.120,75/mese + le spese di incasso di € 4,00 per ogni rateo + le spese di assicurazione di € 9,55, il tutto oltre iva del 20%, per un totale di € 1.361,16; iv) l'importo addebitato di € 1.372,50 sino al 01.10.2013 è conforme, anch'esso, alle condizioni pattuite, equivalendo alla sommatoria del canone già indicato di € 1.120,75/mese + le spese di incasso di € 4,00 + le spese di assicurazione di € 9,55, oltre iva al 21% per tale periodo, con un conseguente importo per ciascuna mensilità di € 1.372,50; v) l'importo computato di € 1.383,85/mese sino al 01.12.2015 trova giustificazione, infine, nell'avvenuto aumento dell'iva di legge, corrispondendo al canone mensile di periodo sempre per € 1.120,75 + spese di incasso di € 4,00 + spese di assicurazione di € 9,55, il tutto oltre l'iva del 22%, per un totale dovuto per ciascuna mensilità, appunto, di € 1.383,85 (cfr. rel. CTU e doc. 3 cit. fasc. monitorio).
Tenuto conto di tali rilievi, ha quindi osservato il consulente che l'ammontare via via conteggiato dall'opposta non risulta, in realtà, difforme, quanto all'ammontare dei canoni e delle spese suindicate, rispetto alle condizioni contrattuali, e tale conclusione, persuasivamente elaborata dal CTU e in alcun modo contestata e confutata dall'opponente, senz'altro va recepita in questa sede, con la conseguente infondatezza della doglianza sollevata dal in merito all'asserita difformità tra i costi praticati in corso di rapporto e Pt_1
l'ammontare dei canoni previsti contrattualmente.
Inoltre, deve escludersi, sotto ulteriore profilo, che possa darsi seguito a quanto originariamente opinato dall'opponente in ordine all'accordo che sarebbe stato concluso, a suo dire, con l'opposta, nel corso dello svolgimento del rapporto, avente ad oggetto una rimodulazione e riduzione dei canoni mensili da lui dovuti rispetto all'ammontare inizialmente previsto nel contratto. 15 Contr
Infatti, è stato specificamente evidenziato dalla sin dalla sua comparsa di costituzione, ed è rimasto privo di alcuna specifica contestazione poi avanzata, al riguardo, dal che, sebbene Pt_1 quest'ultimo, dopo essersi reso moroso nel pagamento dei canoni con scadenza dal luglio 2013, abbia richiesto una simile rimodulazione del piano finanziario ed in data 25.01.2014 vi sia stata una manifestazione di disponibilità espressa in tal senso dall'opposta, nondimeno, tale rimodulazione era stata specificamente condizionata da quest'ultima alla circostanza che l'utilizzatore provvedesse, nei successivi venti giorni, al versamento dell'intero importo rimodulato per i canoni già scaduti dal luglio 2013 al gennaio 2014, per complessivi € 4.568,76, e a documentare tale pagamento, e tali condizioni trovano, a ben vedere, riscontro nei documenti versati in atti, mentre non risulta che l'opponente si sia uniformato alle stesse, con la conseguente Contr legittimità della pretesa coltivata dalla ad ottenere, anche per il periodo successivo, i versamenti a lei dovuti secondo gli importi e le scadenze contrattualmente pattuite (cfr. doc. 2 fasc. opponente, da cui emerge, Contr appunto, l'adesione espressa per la in data 25.01.14 con la condizione che il provvedesse, però, Pt_1 al pagamento appena indicato, e doc. 7, 8, 9, 5, 10 e ss., recanti le richieste avanzate dal i “sospensione” Pt_1
o rideterminazione dell'entità dei canoni, peraltro antecedenti alla suddetta comunicazione e di per sé, pertanto, inconferenti ai fini che occupano, nonché i pagamenti poi effettuati dall'opponente in date e per un ammontare nient'affatto corrispondenti a quanto richiesto nella comunicazione anzidetta, oltre che riconducibili, parzialmente, a bonifici disposti dal medesimo sul suo conto corrente e poi fatti oggetto, in realtà, di “storno”, come tali non effettuati dunque, e per questo non contabilizzati, come subito si dirà nel prosieguo, da parte Contr della .
Alla luce di tali evidenze documentali e considerato che alcuna specifica e conducente allegazione, né prova, è stata offerta dall'opponente a tal proposito (e ciò, pur essendo questi onerato, evidentemente, di dedurre e dimostrare la ricorrenza di un fatto modificativo quale quello di cui si tratta, ai sensi dell'art. 26972 c.c.), ne deriva, quindi, che è privo di pregio quanto da lui lamentato, originariamente, in ordine all'asserita Contr mancata osservanza, da parte della dell'accordo di rimodulazione del piano finanziario.
Inoltre, per quel che attiene i pagamenti che il a allegato di avere già effettuato, ha provveduto Pt_1 il CTU a riscontrarne, analiticamente, l'avvenuto effettivo compimento, in uno al loro complessivo ammontare, che ha indicato, in realtà, come inferiore e pari, nello specifico, a € 65.276,23 (di cui € 65.211,97 in conto canoni, comprensivi di spese di incasso, assicurazione e iva, e € 64,26 per interessi di mora), ed anche tali rilievi, oltre a non essere stati oggetto di alcuna motivata confutazione dell'opponente, si presentano coerenti con la documentazione depositata, da cui emerge, in particolare, che gli addebiti riportati sugli estratti del c/c a lui intestato nel luglio, agosto, settembre e ottobre 2013 e nel gennaio, febbraio e marzo 2014 e che sarebbero Contr corrispondenti, a suo dire, a pagamenti destinati alla sono stati, in verità, fatti oggetto di una corrispondente annotazione di segno opposto sul c/c (uno “storno”, appunto), dovendo gli stessi ritenersi, pertanto, privi di sufficiente dimostrazione ai fini che occupano, ex art. 26972 cit. (cfr. ancora rel. CTU, pag. 9 e ss., nonché doc. cit. fasc. opponente).
Ha inoltre rilevato il consulente che i pagamenti effettivamente operati sono stati tutti contabilizzati dall'opposta, riscontrando soltanto talune lievi discordanze in punto d'imputazione, quest'ultima effettuata, Contr in alcuni casi, dalla in difformità dal criterio previsto all'art. 5 del contratto e dagli artt. 1193 e 1194 c.c., ed evidenziando, altresì, che risultano anzi computati dall'opposta anche alcuni versamenti ulteriori, neppure allegati e documentati in atti dal Di talché, avuto riguardo a tali rilievi e non risultando alcuna minima Pt_1 censura sollevata al riguardo da quest'ultimo, deve ritenersi infondata, ad avviso del decidente, anche la sua Contr doglianza secondo cui non vi sarebbe stata da parte della una contabilizzazione di tutti i pagamenti effettuati nel corso del tempo.
Per converso, quel che è emerso dalla CTU assunta è che soltanto per alcuni addebiti, di entità per lo Contr più assai esigua, ricavabili dall'anzidetto “estratto conto” ed afferenti a somme conteggiate, 16 episodicamente, da quest'ultima in misura eccedente o in aggiunta rispetto al canone e alle spese mensili dovute, non trovano, in effetti, giustificazione alla luce delle previsioni contrattuali (e tali sono, in particolare, la somma calcolata in più di € 72,00 in occasione della scadenza del 01.04.2010, l'eccedenza di € 2,04 con riferimento all'addebito del 01.04.2011, l'addebito di € 3,21 in più del 01.06.2012 a fronte del canone di € 1.372,50, l'addebito al 01.05.13 di € 3,88 in più sul corrispondente canone mensile, l'addebito al 25.06.13 di
€ 95,59 a titolo di “spese di ctr”, non meglio specificate, l'addebito al 01.05.14 di € 247,90 in più, l'addebito al 28.04.14 di € 88,21 sempre per “spese di ctr”, l'addebito di € 4,27 rispetto al canone del 01.04.15: cfr. ancora rel. CTU cit., pag. 15 e ss., e doc. 6 cit. fasc. opposta).
Avuto riguardo a tale risultanza, analiticamente illustrata dal consulente nel suo elaborato, e tenuto Contr conto che non è dato ricavare, effettivamente, nelle allegazioni (anche successive) operate dalla o nella documentazione da lei prodotta, una qualche specificazione ulteriore, idonea a suffragare la debenza anche di tali importi, ne consegue, dunque, che gli stessi devono scomputati dall'ammontare ancora dovutole, così come condivisibilmente evidenziato dal CTU nel suo elaborato.
Infine, nessuna decurtazione è praticabile, ad avviso del giudicante, con riferimento agli interessi moratori, contrariamente a quanto genericamente sostenuto, da ultimo, dall'opponente nell'ambito delle osservazioni critiche presentate in sede di oo.pp. e nella memoria conclusiva, ove quest'ultimo ha lamentato
- si è detto - un'asserita erroneità dell'elaborato peritale, giacché “…non separa affatto le due cifre contenute nelle rate, andando a calcolare gli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi” (si v. pag. 1 memoria conclusiva).
Come già evidenziato in sede di disamina del contenuto del contratto concluso inter partes, emerge infatti che le parti abbiano puntualmente pattuito, nel caso che occupa, che “L'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente, tanto a titolo di canoni, quanto per qualsiasi altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell'anticipata risoluzione totale o parziale del contratto ovvero di scioglimento dello stesso per mutuo consenso o di recesso dell'Utilizzatore ai sensi della successiva clausola n. 19, sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere gli interessi moratori calcolati in misura pari alla media del mese solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla L. n. 108/1996” (si v. ancora doc. 3 cit. fasc. monitorio, art. 5, co. 11), e tale clausola, a ben vedere, è del tutto in linea con quanto previsto, in tema di interessi moratori, dalla delibera CICR 09.02.2000, la quale ha consentito all'art. 3, per i finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 01.07.2000, che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, fermo il divieto che su tali interessi di mora non è consentita, poi, la capitalizzazione periodica ex art. 1283 c.c. (cfr. art. 3 cit., comma 1, ed analogamente il comma 2 per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento;
si v. tra le molte, di recente, Trib. Roma n. 7667/23 cit., Trib. Roma n. 2372/23 cit., e già Cass. civ. n. 11400/2014, con riferimento alla legittimità di quanto sopra alla stregua di cui all'art. 3 cit. delibera CICR 09.02.2000).
Né tale previsione può ridondare, nel caso che occupa, sul piano della conformità del contratto al divieto d'usura, alla luce di quanto sopra già evidenziato sull'argomento (si v. ancora, in questo senso, tra le più recenti, Trib. Roma 7667/23 cit., Trib. Roma 2372/23 cit.), considerato che la stessa non comporta affatto una
“sommatoria” dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori (i quali restano, pur sempre, distinti nella natura, nella funzione e nelle relative modalità di computo), e tantomeno sul punto è stato dedotto, del resto, alcunché di specifico da parte del essendosi limitato quest'ultimo, in memoria conclusiva, ad avanzare Pt_1 prospettazioni meramente astratte e apodittiche, prive di alcun elemento, concreto e specifico, idoneo a far dubitare che nella presente fattispecie vi sia stata una violazione del divieto in parola, puntualmente esclusa dalla CTU espletata, con il conseguente necessario rigetto, anche a tal riguardo, di una “integrazione” di tale
17 consulenza, quale quella genericamente pretesa dall'opponente nella memoria suindicata.
Conclusivamente, alla luce di quanto evidenziato, l'opposizione spiegata dal può trovare, Pt_1 pertanto, solo limitato accoglimento, in ragione della decurtazione che, come detto, deve essere operata degli Contr addebiti che la isulta avere effettuato, nell'ambito dei suoi conteggi, per importi che non trovano riscontro e giustificazione alla luce della documentazione contrattuale, addebiti pari, complessivamente, a € 517,10, così come da analitica ricostruzione del CTU, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per una pretesa comprensiva anche di questi ultimi.
Considerata l'acclarata esistenza del residuo credito dell'opposta per canoni e spese pari a € 29.018,35 complessivi (€ 29.535,45 - € 517,10; cfr. già doc. 8 fasc. monitorio), cui si aggiungono gli interessi moratori calcolati sino al 06.11.2020 di € 10.790,84 (ancora doc. 8 cit.), il va invece condannato al pagamento di Pt_1 tali somme a favore della predetta, alle quali si aggiungono gli ulteriori interessi moratori da calcolare al tasso convenzionale a far data dal 07.11.2020 e sino al soddisfo, così come già richiesti nel ricorso monitorio.
La regolamentazione delle spese processuali va infine operata come segue.
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, che ha comunque condotto a far escludere la fondatezza Contr dell'intero importo preteso in pagamento dalla con il suo originario ricorso monitorio, si giustifica l'irripetibilità delle spese relative alla fase d'ingiunzione sostenute dall'opposta.
Le spese dell'odierno giudizio d'opposizione vanno invece poste a carico del quale convenuto Pt_1 in senso sostanziale risultato soccombente, stante la fondatezza, sia pure per il minor importo sopra indicato, Contr della domanda proposta e coltivata nei suoi confronti dalla Tali spese vanno, inoltre, liquidate in € 5.261,00 complessivi per compensi, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, applicabili ratione temporis in ragione dell'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre, già Cass. civ. n. 17577/2018), con una decurtazione del 50% per la fase istruttoria e per quella decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria espletata, per lo più di carattere documentale, e dalla minore entità dell'attività difensiva resasi necessaria, conseguentemente, anche in fase conclusiva, e all'importo suindicato vanno aggiunti, poi, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. n. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Le spese della CTU assunta, tenuto conto delle ragioni per le quali la stessa è stata disposta e del suo esito, vanno poste, invece, per la quota di 1/4 a carico dell'opposta e per i restanti 3/4 a carico dell'opponente, nell'ambito dei loro rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2202/2020, emesso da questo Tribunale in data 28.12.2020;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 29.018,35 a titolo di canoni e spese ancora dovuti per
[...] CP_1 il contratto di locazione finanziaria di cui in parte motiva, oltre a € 10.790,84 per interessi moratori maturati sino al 06.11.2020 ed oltre agli ulteriori interessi moratori da calcolare al tasso convenzionale come richiesto a far data dal 07.11.2020 e sino al soddisfo;
Condanna al rimborso delle spese del presente giudizio d'opposizione in favore di Parte_1 [...]
ex art. 91 c.p.c., che Controparte_1 liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge;
18 Pone definitivamente le spese della CTU assunta, così come già liquidate, nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, a carico dell'opposta per la quota di ¼ e per la restante quota di ¾ a carico dell'opponente. Così deciso in Velletri in data 28.10.2024.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
19
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1497/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 09.07.2024, ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (ratione temporis applicabile), senza l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., per la rinuncia delle parti agli stessi, vertente tra
(CF. ), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Tiziana Fiorini e Francesco Falco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Pomezia, Largo Catone n. 3, come in atti;
Parte opponente e
Controparte_1
(CF. , P.IVA , in sigla “ , a
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 mezzo della sua procuratrice in virtù di procura speciale a rogito del Controparte_1 notaio del 09.05.2013, rep. n. 32357, racc. n. 15182, a sua volta in persona del suo procuratore Persona_1
giusta procura per atto del notaio del 18.06.2020, rep. n. 38890, racc. n. 19691, Controparte_3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via A. Bertoloni n. 29, come in atti;
Parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari o finanziari.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.07.24 (per l'opponente: “si riporta alle note conclusive depositate, insistendo per la sottoposizione al CTU dei chiarimenti indicati, soltanto parzialmente oggetto di risposta nell'elaborato peritale. Precisa dunque le proprie conclusioni insistendo nella integrazione istruttoria ora indicata e per il resto riportandosi ai propri difensivi e alle richieste di merito come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”; per l'opposta:
“si riporta alle note conclusive depositate in data 28.06.2024, rilevando che i chiarimenti richiesti dalla controparte sono inammissibili in quanto il CTU ha già risposto a tutti i rilievi e la relazione è completa. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.”).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.02.2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2202/2020, emesso da questo Tribunale in data 28.12.2020 e notificato il 14.01.2021, con il quale, in accoglimento del ricorso monitorio presentato dalla
[...]
[.
[...] [
in sigla Parte_2 [...] Contr
(nel prosieguo, per brevità, soltanto “ ), gli è stato ingiunto il pagamento della Controparte_2 somma di € 40.326,29, oltre interessi e spese della procedura d'ingiunzione, chiedendo di: “1) Revocare il Decreto Ingiuntivo in ogni sua parte, attesa la sua insanabile genericità e quindi inammissibilità, non supplita nemmeno dalla documentazione offerta dal ricorrente;
2) Nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2202/2020, R.G. n. 6402/2020, del Tribunale di Velletri in quanto il contratto di leasing sottostante allo stesso non ha rispettato i limiti previsti dalla L. 108/96 ed ogni altra Legge applicabile in materia di leasing;
3) In via ulteriormente subordinata, rigettare ogni avversa domanda, con revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2202/20, R.G. n. 6402/20 del Tribunale Ordinario di Velletri, perché indimostrata, oltre ad essere infondata tanto in fatto che in diritto;
4) In via subordinata, ed in ogni caso non appena vi sarà deposito della procedura di sovraindebitamento, sospendere ogni avversa pretesa in quanto improcedibile, inammissibile e vietata dalla stessa procedura;
5) Fin da ora rigettare ogni e qualsivoglia richiesta eventuale di provvisoria esecuzione, anche solo parziale, in quanto l'avversa pretesa viene contestata in ogni sua parte;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto, in sintesi: Pt_1
- che il decreto ingiuntivo è stato, anzitutto, illegittimamente emesso, nonostante la genericità ed indeterminatezza dell'avversa domanda;
- che il contratto di leasing da cui trae origine la pretesa creditoria avversaria non è, poi, conforme alla L. n. 108/1996, dal momento che non appaiono rispettate le formule indicate nelle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di rilevazione del tasso effettivo globale e il tasso effettivamente applicato è superiore al tasso soglia, donde la necessità di disporre CTU contabile al fine di accertare il tasso effettivamente praticato, a fronte di quanto pattuito, ed il rispetto da parte dell'istituto di credito del divieto d'usura;
- che, in subordine, vi è comunque da rilevare che a seguito di richiesta avanzata da esso opponente, la Contr Agenzia Italia, per conto della ha accettato una rimodulazione delle rate ancora dovute in virtù del contratto di leasing, a far data dal 01.07.2013, con un importo da versare, pertanto, da parte del di € Pt_1
610,00/mese, in luogo di € 1.372,50, a fronte di un saldo dovuto di € 37.236,00, e quest'ultimo ha poi provveduto, effettivamente, a pagare € 9.197,66, sicché residua un ammontare di € 28.038,34, con la conseguente assoluta erroneità dell'avversa pretesa di € 40.326,29; Contr
- che, inoltre, la non ha rispettato la rinegoziazione suddetta e ha continuato a richiedere il pagamento delle rate mensili di € 1.372,50, a dispetto dell'accordo concluso, e comunque dal semplice riscontro Contr tra i bonifici effettuati da esso esponente e l'estratto conto emerge che quest'ultima non ha contabilizzato i pagamenti ricevuti, continuando a pretendere anche la mora, talché l'opposta richiede un importo che è comunque superiore al dovuto. Contr Si è costituita in giudizio la contestando l'avversa opposizione e chiedendo, nel merito, di:
“rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2202/2020 (n.r.g. 6402/2020) emesso dal Tribunale di Velletri il 28 dicembre 2020 e comunque condannare il Signor a pagare all'esponente l'importo di Euro 40.326,29 oltre interessi maturati Parte_1
e maturandi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero quell'importo maggiore o minore che sarà accertato in corso di giudizio”, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Ha dedotto l'opposta, in sintesi:
- che il credito azionato è provato dalla documentazione depositata, costituita dal contratto concluso tra le parti e dalla certificazione ex art. 50 TUB, qui integrata dall'estratto conto aggiornato al 22.09.2021, da cui risultano tutte le rate pagate e non pagate dall'opponente nel corso del rapporto, estratto che è coerente, inoltre, con l'entità delle rate pattuite come da contratto, ossia € 938,62 quale prima rata, € 570,00 + iva per n. 23 rate dal 01.06.2009 al 01.04.2011, € 1.120,75 + iva per le successive rate, oltre spese e oneri eventuali previsti nel
2 contratto stesso;
- che l'avversa eccezione in ordine all'asserito avvenuto superamento del tasso soglia d'usura è assolutamente generica, priva di supporto probatorio e infondata;
- che, con riferimento alle trattative intercorse tra le parti, le stesse sono state avviate in quanto il Pt_1 non è stato più in grado di rispettare quanto contrattualmente pattuito a partire dalla rata in scadenza al 01.07.13, sicché era stato previsto, come da delibera di rimodulazione del piano finanziario del 25.01.2014, che l'opponente avrebbe dovuto provvedere anzitutto al pagamento dei canoni insoluti dal luglio 2013 al gennaio 2014, per un importo come da rimodulazione, oltre alla mora maturata, ed avrebbe dovuto spedire alla
[...]
la documentazione richiestagli attestante tale pagamento, oltre agli originali delle scritture private, CP_4 cosa che, tuttavia, non è avvenuta;
tenuto conto di ciò, essa opposta non ha pertanto dato corso alla rimodulazione, continuando legittimamente a richiedere il pagamento delle rate secondo il contratto originario;
- che non è vero, poi, che i pagamenti effettuati dall'opponente non siano stati tutti contabilizzati, così Contr come risulta dalla documentazione contabile depositata dalla sicché l'importo di € 40.326,29 è da lui dovuto, equivalendo alla somma calcolata alla data 06.11.2020, mentre dall'estratto conto versato in atti in questa sede da essa istante risulta l'ammontare calcolato al 22.09.2021, considerato l'ulteriore intervallo temporale di circa un anno medio tempore trascorso.
Così radicatosi il contraddittorio, denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disposto ed espletato con esito negativo il procedimento di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010, sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo degli stessi è stata depositata una memoria dal con la quale, richiamando quanto già dedotto anche in sede di prima udienza, ha ribadito Pt_1
e ulteriormente argomentato la sua doglianza in punto di usurarietà del leasing, considerato che l'opposta ha richiesto, in definitiva, oltre il doppio della somma erogata, ed aggiungendo, altresì, che il contratto neppure riporta il TAEG e il TAN, ma prevede soltanto un “Tasso leasing” del 6,9540%, che non è quello applicato. Ha quindi rassegnato, in tale memoria, le conclusioni che seguono (poi richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni): “1) Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2202/2020, R.G. n. 6402/2020, del Tribunale di Velletri in quanto il contratto di leasing sottostante allo stesso non ha rispettato i limiti previsti dalla L. 108/96 ed ogni altra Legge applicabile in materia di leasing, con conseguente non debenza degli interessi e/o di altre somme aggiuntive, rigettando così ogni avversa domanda di pagamento a carico del;
2) Accertare e dichiarare che, anche in applicazione dell'art. 1815 Parte_1
c.c., il Sig. null'altro deve versare alla banca in aggiunta di quanto già corrisposto, avendo già versato l'intero Parte_1 capitale erogato ed alla luce della non debenza degli interessi;
3) In via subordinata, revocare il Decreto Ingiuntivo in ogni sua parte, attesa la sua insanabile genericità e quindi inammissibilità, non supplita nemmeno dalla documentazione offerta dal ricorrente;
4) In via ulteriormente subordinata, rigettare ogni avversa domanda, con revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2202/20, R.G. n. 6402/20 del Tribunale Ordinario di Velletri, perché indimostrata, oltre ad essere infondata tanto in fatto che in diritto;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore dei difensori antistatari”. Contr
Anche la ha presentato, inoltre, una propria memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., con la quale ha richiamato le deduzioni ed eccezioni della comparsa di costituzione e insistito nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella stessa (poi richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni).
Depositate dai contendenti le memorie di cui all'art. 1836 n. 2 e 3 c.p.c., nell'ambito delle quali l'opponente ha lamentato anche la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB per la mancata indicazione del TAN, del TAEG e del TEG, nonché la correttezza dei conteggi effettuati dall'opposta in relazione ai pagamenti già effettuati, la causa è stata, quindi, istruita mediante i documenti versati in atti, nonché con l'espletamento di CTU contabile, come da ordinanza del 15.11.2022.
Esaurite le oo.pp. con la presentazione, a cura del CTU nominato dott. , della relazione Persona_2 definitiva del 09.09.2023, il giudizio è stato rinviato, dunque, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine assegnato alle parti per il deposito di memorie
3 difensive conclusive. All'udienza fissata per l'incombente del 09.07.2024, infine, previa modifica dell'ordinanza già resa, i contendenti sono stati invitati a rassegnare le loro conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 1 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile) e la causa è stata trattenuta in decisione, senza l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia manifestata agli stessi dalle parti, come da verbale in atti.
Tanto premesso, in sintesi, sullo svolgimento del giudizio e il tema della lite, ritiene il decidente che l'opposizione proposta dal possa trovare soltanto limitato accoglimento, nei termini e per le ragioni che Pt_1 si vengono ad illustrare.
In via generale, occorre innanzi tutto rammentare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non si esaurisce in una mera impugnazione del provvedimento monitorio, ma determina l'instaurarsi di un ordinario giudizio di cognizione che, sovrapponendosi al procedimento sommario ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con l'originaria domanda dell'opposta anche nell'eventualità in cui il decreto sia stato emesso, in tesi, al di fuori delle condizioni stabilite dalla legge. Pertanto, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti, anche in sede d'opposizione, sia da parte del creditore per dimostrare la fondatezza della sua pretesa, sia dall'opponente per confutarla, e ciò persino nel caso in cui l'opposto non formuli un'espressa e specifica domanda volta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa, essendo sufficiente che resista all'opposizione, chiedendo la conferma del decreto d'ingiunzione (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 14486/2019, Cass. civ. n. 7020/2019).
Già in virtù di tanto, deve quindi escludersi, in primo luogo, con riferimento all'odierna fattispecie, che l'asserita genericità ed indeterminatezza della domanda monitoria, lamentata dal quale primo Pt_1 motivo d'opposizione (e peraltro fatta valere poi, nelle conclusioni rassegnate con la sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. e all'udienza del 09.07.24, soltanto in via subordinata), valga a far concludere per il rigetto della Contr pretesa azionata dalla dovendo la stessa essere esaminata, evidentemente, anche alla luce di quanto allegato e documentato dall'opposta nella presente sede, in conformità con i principi appena richiamati.
In aggiunta a quanto precede, osserva poi il giudicante che è, peraltro, da escludere che l'originario Contr ricorso d'ingiunzione si presenti - come si opina - generico e indeterminato, avendo la chiaramente individuato, in realtà, la fonte della propria pretesa, costituita dal contratto di locazione finanziaria (leasing) concluso con il in data 02.10.2008 e giunto a scadenza nel termine concordato senza l'esercizio Pt_1 dell'opzione d'acquisto ivi prevista, allegando, inoltre, che l'opponente, quale utilizzatore finanziato, si sia reso inadempiente nel pagamento dei canoni via via dovuti in costanza di rapporto, per un importo specificato sia per canoni e spese insoluti, sia per interessi moratori maturati, come da propria “certificazione” al 06.11.2020 (si v. ricorso in atti, nonché doc. 3, 7, 8 fasc. monitorio) . Contr
È stata, così, sufficientemente individuata, sin dalla fase monitoria, la domanda formulata dalla con l'individuazione della relativa causa petendi, nonché del petitum costituito dal pagamento ad opera del di tutto quanto ancora dovutole alla data del ricorso, e tale pretesa è stata, poi, soltanto ulteriormente Pt_1 dettagliata nella presente sede a fronte dell'opposizione del limitatosi, d'altro canto, nel suo atto Pt_1
d'opposizione, ad affermare, sbrigativamente, di non essere “in grado di difendersi compiutamente rispetto alle avverse pretese”, per poi articolare, peraltro, le proprie eccezioni di merito in ordine all'an e al quantum del credito avversario, fondate sull'asserita violazione da parte dell'opposta del divieto d'usura e sui pagamenti da lui già effettuati nel tempo (cfr. in proposito, anche Cass. civ. n. 1681/2015, la quale, pronunciandosi sul tema della nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi, ha evidenziato, condivisibilmente, con affermazioni di portata generale, che neppure può prescindersi, nella verifica della determinatezza del contenuto della domanda, dal contegno concretamente assunto dal convenuto, in particolare ove quest'ultimo abbia comunque preso posizione sul merito delle avverse prospettazioni, ciò 4 contribuendo a far escludere che siano risultati realmente indeterminati l'oggetto e/o la ragione della pretesa avversaria).
Nessun seguito può darsi, pertanto, alla suddetta doglianza, che senz'altro deve essere disattesa.
Ciò chiarito, preliminarmente, per ragioni di ordine logico giuridico e passando, ora, alla compiuta disamina della pretesa creditoria dell'opposta, occorre poi evidenziare che è risultato anzitutto pacifico, e Contr comunque è stato dimostrato per tabulas, che in data 02.10.08 il abbia stipulato con la n contratto Pt_1 di leasing, identificato con il n. 9042/001 e relativo a un “chiosco metallico per vendita giornali”, acquistato da quest'ultima presso la fornitrice Asteco Industria S.r.l., su richiesta e indicazione dell'opponente, per un corrispettivo di € 60.000,00 + iva, poi ceduto in godimento al erso il pagamento di un canone periodico Pt_1
e con facoltà per lo stesso di acquistare il bene al termine del periodo di locazione, mediante il versamento di un prezzo prestabilito (cfr. doc. 3, 4, 5, 6 fasc. monitorio, recanti anche copia dell'ordine di acquisto del bene, n. 10038 del 2.10.2008, con la relativa fattura emessa dalla società fornitrice e il verbale di consegna effettuato al del 05.05.2009). Pt_1
La durata del rapporto di locazione finanziaria è stato concordato inter partes per n. 80 mesi, con il pagamento da parte dell'opponente di un primo importo, dovuto in via anticipata al momento della sottoscrizione del contratto, di € 570,00, oltre alle spese per l'istruttoria di € 200,00, all'iva di legge e all'imposta di bollo e, per il periodo decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna del bene (maggio 2009), di canoni mensili di ammortare pari, dapprima, a € 570,00 oltre iva di legge e dal n. 56° canone a € 1.120,75 oltre iva, mentre l'ultimo versamento che l'utilizzatore avrebbe dovuto effettuare, in caso di esercizio del diritto d'opzione d'acquisto, sarebbe stato di € 600,00 oltre iva (cfr. doc. 3 cit.).
Risulta poi dal contratto sottoscritto inter partes il “tasso leasing” del 6,9540%, nonché le spese ulteriori dovute dal diverse dai canoni suindicati (segnatamente, oltre a quelle iniziali della pratica, già sopra Pt_1 menzionate, le spese fisse periodiche relative all'incasso dei canoni, pattuite in misura pari a € 4,00 oltre iva, quelle per l'assicurazione del bene locato di € 9,55/mese oltre iva, quelle di € 30,00 oltre iva per l'invio delle comunicazioni), ed inoltre - sempre per quel che interessa in questa sede - è stata pattuita una specifica regolamentazione per l'ipotesi del ritardato o mancato pagamento del dovuto alle scadenze concordate, con la previsione di un tasso di mora, applicabile su qualsiasi somma dovuta e non versata dall'utilizzatore, pari a un saggio corrispondente alla media del mese solare precedente del parametro Euribor a 3 mesi + uno spread di 6 punti percentuali, ferma la clausola di salvaguardia della non eccedenza di tale tasso rispetto ai limiti di cui alla L. 108/1996 (si v. ancora doc. 3 cit.). Contr
Ebbene, poste tali previsioni contrattuali, si è anticipato che, con il suo ricorso monitorio, la ha lamentato che il rapporto sia giunto a scadenza senza che il abbia provveduto al pagamento integrale Pt_1 dei canoni mensili dovuti, avendo dunque diffidato lo stesso, già con propria missiva del luglio 2020, a provvedere al loro versamento, per un importo complessivo poi maturato al 06.11.2020 di € 40.326,29, comprensivo degli interessi moratori sino a quella data, e tale sua pretesa è stata successivamente dettagliata in questa sede, con la produzione in allegato alla sua comparsa di risposta di un “estratto conto al 22/09/2021”, da cui risulta la puntuale indicazione di ogni somma computata, di tempo in tempo, e dei pagamenti operati o non dal alle scadenze concordate, sino all'ultimo canone dovuto da quest'ultimo (in assenza di Pt_1 esercizio dell'opzione d'acquisto) al 01.12.2015, unitamente agli interessi moratori conteggiati per tali ritardati o mancati pagamenti (cfr. ancora doc. 7, 8 cit., nonché 6 fasc. opposta). Contr
Per parte sua, l'opponente ha sostenuto, invece, che le condizioni praticate dalla si porrebbero, per un verso, in contrasto con il divieto d'usura, donde la non debenza, a suo dire, di ogni somma pretesa dalla stessa a titolo di interessi e altre spese e che, per altro verso, sarebbero comunque intervenuti ulteriori pagamenti non contabilizzati dall'opposta, oltre al fatto che quest'ultima non avrebbe neppure rispettato l'accordo che - sempre secondo il - sarebbe stato concluso inter partes, in virtù del quale i canoni Pt_1
5 rimasti impagati successivamente al luglio 2013 avrebbero dovuto essere rimodulati, avendo continuato, di contro, a richiedergli il versamento di un importo superiore rispetto a quello previsto con tale accordo. Ed ancora, stando a quanto paventato dall'opponente, sia pure in maniera alquanto sbrigativa, sarebbero stati conteggiati, in ogni caso, importi differenti da quanto dovuto e il contratto non recherebbe, altresì, né il TAN, né il TAEG, né il TEG, bensì soltanto un “generico tasso leasing” che, però, “non è quello applicato alla fattispecie”, il che - secondo quanto genericamente sostenuto dal nella sua memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. - non Pt_1 gli avrebbe consentito di “accertarsi se la richiesta dell'opposta sia stata o meno conforme alla legge” o determinerebbe
- così come poi soggiunto, altrettanto genericamente, nella sua memoria ex art. 1836 n. 2 c.p.c. - la nullità del contratto ex art. 117 TUB.
Con riferimento alla prima di tali contestazioni, inerente l'asserita violazione del divieto d'usura, invocata in principalità dall'opponente nell'ambito delle conclusioni rassegnate nella sua prima memoria ex art. 1836 cit. e all'udienza del 09.07.24, ritiene il giudicante che la stessa si sia rivelata, peraltro, del tutto infondata all'esito dell'istruttoria espletata.
Ed invero, alla luce della CTU espletata in corso di causa, è emerso, in primo luogo, che con riferimento agli interessi corrispettivi e ad ogni altra spesa, fissa e periodica, correlata fisiologicamente al prestito accordato Contr dalla al non vi è stato, in realtà, alcun superamento della soglia d'usura ratione temporis Pt_1 applicabile al rapporto in base alla L. n. 108/1996, avendo provveduto il consulente a calcolare puntualmente il TEG di tale rapporto, che ha indicato nel 7,78558%, così come da rilievi e conteggi effettuati nella sua relazione del 09.09.23. Tenuto conto della soglia d'usura risultante dal D.M. 24.09.2008, recante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo dal 01.10.2008 al 31.12.2008, con riferimento alla categoria delle operazioni di “leasing”, pari all'11,22% (considerato il TEGM del 7,48%, aumentato del 50% ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/96 cit. ante D.L. n. 70/2011), deve escludersi, pertanto, che il contratto oggetto di causa abbia previsto condizioni economiche in contrasto con il divieto di cd. usura oggettiva (cfr. rel. CTU del 09.09.23).
Né le risultanze della CTU assunta sono state specificamente contestate e confutate, d'altro canto, dall'opponente con riferimento al profilo che occupa, sia in corso di oo.pp., sia nell'ambito della memoria conclusiva depositata in data 26.06.2024, ove il si è, piuttosto, limitato a lamentare (come di seguito si Pt_1 dirà) soltanto un'asserita “incompletezza” di quanto relazionato dal consulente con riferimento alla questione Cont dell'indicazione in contratto del e una pretesa erroneità dei rilievi operati nella relazione peritale in punto di interessi moratori (si v. osservazioni in allegato alla rel. CTU cit., nonché memoria conclusiva opponente del 26.06.24).
L'esattezza e la piena condivisibilità dei rilievi e delle conclusioni elaborati dal CTU in tema d'usura non trovano, poi, alcuna smentita neppure considerando le originarie deduzioni svolte sul punto dall'opponente nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., considerato che è di tutta evidenza che quest'ultimo si sia riferito, in tali scritti, a un tasso soglia (asseritamente “pari al 7,48%”) che non trova riscontro nella L. n. 108/96 cit. e nel decreto ministeriale sopra citato, vigente all'epoca della conclusione del contratto (poiché individuato, in verità, dal unicamente avendo riguardo al TEGM e non al TSU), ed abbia preteso, Pt_1 altresì, di ricavare un'asserita violazione del divieto d'usura sulla base di una “tabella” che in nessun modo riporta le modalità con le quali lo stesso sarebbe pervenuto al “totale leasing”, a suo dire corrispondente Contr all'importo massimo che la avrebbe potuto da lui pretendere (peraltro, non è dato comprendere se al lordo o al netto dell'iva di legge) in virtù della locazione finanziaria tra loro stipulata (si v. pag. 1 memoria opponente ex art. 1836 n. 1 c.p.c.).
Di contro, il CTU ha analiticamente illustrato, per parte sua, le modalità con le quali è pervenuto all'individuazione del TEG del rapporto, considerando anche le ulteriori spese (iniziali e periodiche) ordinariamente collegate al finanziamento in virtù del contratto di cui si discute, unitamente al prezzo finale di riscatto e al canone anticipato che è stato pagato contestualmente alla stipula, mentre, con riferimento ad altre 6 spese, è stato persuasivamente osservato dal consulente che trattasi di voci “…comunque legate a prestazioni ulteriori rispetto all'andamento fisiologico del rapporto e riconducibili o alla volontà o all'inadempimento del cliente utilizzatore, configurandosi quindi come meramente eventuali”, sicché - ha proseguito il CTU - “…risulta impossibile inserirle all'interno dei flussi finanziari ai fini del calcolo del TEG in quanto, qualora se ne volesse comunque ipotizzare il sostenimento, risulterebbe del tutto arbitraria la tempistica della loro manifestazione, pur fondamentale ai fini del calcolo. Ciò considerato, anche volendo ipotizzare un'ipotesi di worst-case scenario in cui tutte le predette spese vengano sostenute all'inizio del rapporto, il risultato a cui si giungerebbe risulterebbe assolutamente illogico oltre che insignificante dal punto di vista finanziario” e, così, altrettanto correttamente, il CTU ha escluso che possano essere considerati nel TEG suindicato, unitamente ai canoni e alle altre spese ordinarie del rapporto, gli interessi di mora (cfr. rel. CTU cit.).
Al riguardo, occorre infatti evidenziare che se è vero che il legislatore ha dato rilevanza, nel sancire il divieto d'usura di cui all'art. 644 c.p. (quale previsione a cui deve farsi riferimento, ai fini della definizione dell'usura cd. oggettiva, tanto ai fini penali, quanto ai fini civilistici e agli effetti di cui all'art. 18152 c.c.), a tutte le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito” (cfr. art. 6445 cit.), nondimeno, ciò non implica che possa anche postularsi la praticabilità di una generalizzata e indiscriminata “sommatoria” di qualsiasi voce economica comunque prevista a carico del finanziato nel singolo rapporto di volta in volta oggetto d'esame, onde sostenere, su tale scorta, che sia stata perpetrata una violazione delle soglie d'usura.
È anzitutto lo stesso dettato legislativo ad esigere, difatti, che si tratti di voci di spesa che si presentino, pur sempre, “collegate all'erogazione del credito”, sicché è da escludere, in virtù di tanto, che possano rilevare anche oneri e spese che non siano destinati, direttamente o indirettamente, a remunerare la concessione di un prestito (in qualunque forma lo stesso venga accordato) o che non siano intesi, quantomeno, a garantirne il rimborso, contribuendo così a delineare il complessivo peso economico del prestito che grava su colui che ne fruisce e che è tenuto alla restituzione. Restano escluse, dunque, tutte quelle condizioni economiche che, sebbene contemplate nel contratto quali oneri a carico del cliente, tuttavia non sono destinate, per loro natura e/o per funzione, ad assicurare la remunerazione o la restituzione del finanziamento.
In secondo luogo, deve poi osservarsi che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il doveroso assoggettamento al divieto d'usura di determinate voci di spesa anche diverse dagli interessi corrispettivi o da altri oneri correlati con certezza alla concessione di un prestito (quali sono, per esempio, gli interessi di mora e/o le penali o altri analoghi oneri previsti a carico del finanziato in ipotesi di ritardato/mancato pagamento del dovuto alle scadenze concordate) non implichi, di per sé, che tali spese possano e debbano essere senz'altro “sommate” ai costi che, fisiologicamente, sono correlati al finanziamento, nell'ambito di un ordinario svolgimento del rapporto (ovverosia, con regolare e tempestivo pagamento di quanto dovuto dal finanziato alle scadenze pattuite, sino alla naturale estinzione del debito secondo i termini contrattualmente previsti), dovendosi tenere conto, anche qui, della specifica funzione e del meccanismo applicativo di tali ulteriori voci, ove le stesse si atteggino, in particolare, come meramente eventuali, o non siano comunque destinate a trovare applicazione unitamente agli interessi corrispettivi e alle altre spese senz'altro correlate alla concessione del prestito (arg. tra le più recenti, Cass. civ. n. 7352/2022, con riferimento all'esclusione di una “sommatoria” tra il tasso d'interesse corrispettivo e la cd. commissione d'estinzione anticipata prevista in relazione a un finanziamento quale voce di costo che assolve a una propria specifica funzione e che presenta presupposti applicativi ben distinti dagli interessi corrispettivi).
In particolare, con specifico riguardo - per quel che qui interessa - agli interessi di mora, osserva il decidente che è ben vero che anche tali interessi devono soggiacere, in quanto tali, al divieto d'usura, deponendo in questo senso sia il dato normativo dell'art. 1 D.L. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001 (il quale non distingue tra le varie tipologie degli interessi applicabili), sia la considerazione che ricorre anche per gli
7 interessi moratori la medesima finalità che è sottesa al divieto in parola, volto a evitare che vengano poste in essere pratiche inique in danno della clientela del settore creditizio mediante l'applicazione da parte della banca di condizioni economiche “fuori mercato” (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. n. 19597/2020). Come appena evidenziato, però, ciò non consente anche di prospettare una “sommatoria” del tasso moratorio con il tasso degli interessi corrispettivi e le altre condizioni economiche previste dal contratto in funzione dell'erogazione e della remunerazione del prestito, per poi confrontare il “tasso complessivo” così ottenuto alle soglie previste dal legislatore per l'usura, “sommatoria” che, per la verità, non è stata mai affermata neppure dalla giurisprudenza di legittimità, così come chiarito, di recente, anche da parte di quest'ultima (cfr. tra le altre, Cass. civ. n. 14214/2022, che ha evidenziato, per l'appunto, che il principio della “sommatoria” di tasso corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto delle soglie antiusura non è stato, in realtà, mai sancito, neppure nel precedente costituito da Cass. civ. n. 350/2013, sebbene lo stesso venga, di frequente, impropriamente invocato in tal senso;
si v. inoltre, sempre di recente, Cass. civ. n. 7352/2022, nonché Cass. S.U. n. 19597/20 cit., e già Cass. civ. n. 26286/2019, che ha rimarcato, del pari, che “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare”).
Gli interessi moratori vengono in rilievo, invero, soltanto in una fase meramente eventuale e
“patologica” del rapporto di finanziamento, e cioè nel solo caso in cui il finanziato non versi quanto dovuto alle scadenze pattuite, svolgendo la funzione di liquidare forfettariamente il danno causato dal ritardato adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Tali interessi, inoltre, sono destinati a trovare applicazione non in aggiunta, ma in sostituzione degli interessi corrispettivi, e una loro sommatoria non può prospettarsi, a ben guardare, neppure sul rilievo che i primi vengano conteggiati sull'intera rata dovuta dal finanziato, che sia scaduta e sia rimasta impagata, e non invece sulla sola quota della stessa riferibile al capitale da restituire, tenuto conto che la clausola contrattuale che prevede l'applicazione del tasso di mora su ogni somma dovuta e non pagata dal finanziato comporta soltanto la possibilità che sull'importo della singola rata si applichi, appunto, la mora per il ritardato o mancato pagamento. La base di calcolo dei due tassi, corrispettivo e moratorio, resta tuttavia diversa, poiché il tasso corrispettivo è riferito all'intero capitale mutuato e copre il periodo contrattualmente previsto per l'ammortamento del prestito, mentre quello moratorio è riferito alla sola rata scaduta ed è dovuto sulla stessa per il periodo successivo alla sua scadenza, sino al relativo pagamento, sicché è evidente che il finanziato non è mai chiamato a corrispondere un tasso d'interesse periodale corrispondente alla somma del tasso corrispettivo e di quello moratorio, il primo applicandosi, periodo per periodo, al capitale a scadere e l'altro al capitale scaduto, per il periodo della mora (si v. tra le altre, nella giurisprudenza di merito, anche Trib. Roma n. 7667/2023, Trib. Roma n. 2372/2023, Trib. Roma n. 11495/2021, App. Torino n. 756/2021, App. Milano n. 707/2021, Trib. Roma n. 17015/2020, Trib. Roma n. 19039/2019, App. Torino n. 1036/2019).
Per quanto concerne, inoltre, le modalità con le quali effettuare la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, è d'uopo rammentare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le stesse debbano essere, comunque, individuate tenendo conto dell'esigenza di garantire, per quanto è possibile, un'omogeneità tra i dati da porre a raffronto ai fini dell'accertamento dell'usura, avuto riguardo al TEGM rilevato trimestralmente in applicazione del già citato art. 2 L. n. 108/96 e al TEG afferente lo specifico rapporto oggetto d'esame. Rilevano, infatti, in questo senso, le disposizioni che disciplinano il TEGM e il TEG, considerato che la normativa dettata in materia “…definisce alla stessa maniera (usando le medesime parole: «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo», «spese, escluse quelle per imposte e tasse») sia -all'art. 644, comma quarto, cod. pen.- gli elementi da considerare per la determinazione del tasso in concreto applicato, sia -all'art. 2, comma 1, legge n. 108, cui
8 rinvia l'art. 644, terzo comma, primo periodo, cod. pen.- gli elementi da prendere in considerazione nella rilevazione trimestrale, con appositi decreti ministeriali, del TEGM e, conseguentemente, per la determinazione del tasso soglia con cui va confrontato il tasso applicato in concreto… con ciò indicando con chiarezza che gli elementi rilevanti sia agli uni che agli altri effetti sono gli stessi…”, secondo un razionale principio di “simmetria” che impone che i due dati da confrontare siano, tendenzialmente, omogenei tra loro (cfr. già Cass. S.U. n. 16303/2018, sia pure in materia diversa da quella degli interessi moratori, e per questi ultimi, di recente, Cass. S.U. n. 19597/20 cit.).
Tenuto conto di tanto, è stato quindi osservato che, al fine di individuare il tasso soglia con cui confrontare gli interessi moratori, può e deve farsi riferimento, ragionevolmente, ai criteri oggettivi contenuti nelle rilevazioni periodiche demandate dalla L. n. 108/96 alla Banca d'Italia, a far data dal momento in cui le stesse hanno cominciato a indicare, sia pure soltanto ai fini “statistici”, quale sia la maggiorazione mediamente praticata sul mercato dagli istituti di credito nella determinazione del tasso degli interessi di mora, trattandosi di un dato oggettivo che consente, comunque, di soddisfare la logica che è sottesa alla disciplina antiusura, ovverosia di verificare se il tasso moratorio applicato nel singolo caso possa considerarsi “fuori dal mercato” (e quindi usurario) perché determinato in eccesso rispetto alla soglia ricavata sulla base delle condizioni economiche generalmente praticate su di esso dagli istituti creditizi. La verifica dell'usurarietà del tasso di mora deve effettuarsi, pertanto, prendendo in considerazione una soglia ricavata avendo riguardo al TEGM temporalmente applicabile, incrementato dell'entità della maggiorazione media rilevata in relazione agli interessi moratori, il tutto aumentato, poi, con il coefficiente previsto quale ulteriore “margine di tolleranza” dall'art. 2 L. n. 108/96 (pari al 50% sino alla novella di cui al citato D.L. n. 70/11 e, successivamente a quest'ultima, pari a un quarto, oltre a un margine di ulteriori quattro punti percentuali, con il limite tra tale entità e il tasso medio non superiore a otto punti). Soltanto nel caso in cui il rapporto sia stato instaurato, invece, in data antecedente alle prime rilevazioni con le quali, nel corso del 2003, la Banca d'Italia ha iniziato a indicare, ai fini “statistici”, la suddetta maggiorazione media di mercato dei tassi di mora (e dunque in un periodo in cui i decreti trimestrali sul TEGM non riportavano ancora tale dato), si dovrà avere riguardo, di contro, all'unico TEGM ratione temporis applicabile, considerata l'esigenza comunque imposta legislativamente di verificare se anche il tasso di mora sia stato previsto in coerenza con il divieto d'usura (si v. Cass. S.U. n. 19597/20 cit.).
Sempre la più recente giurisprudenza ha altresì chiarito, peraltro, che l'usurarietà del tasso di mora, ove accertata, non dà luogo a una conversione del contratto di mutuo (o di finanziamento in genere) da oneroso a gratuito, ai sensi dell'art. 1815 cit., determinando la non debenza anche degli interessi corrispettivi, considerato che è evidente che un'eventuale violazione del divieto d'usura da parte del tasso di mora conduce, semmai, a far rilevare un'invalidità della specifica clausola negoziale relativa a tale tasso, mentre resta ferma quella relativa agli interessi corrispettivi e alle altre spese, che continuerà a trovare applicazione, anche ai fini della mora, ai sensi dell'art. 1224 c.c. Ed ancora, e sotto ulteriore profilo, è stato coerentemente chiarito che, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso moratorio lamentata dal cliente, ciò che rileva è che tale tasso non solo sia stato previsto nel contratto in violazione del divieto d'usura, ma sia stato anche concretamente applicato nel corso del rapporto, atteso che, nel caso in cui si tratti di un rapporto già cessato, non è comunque ravvisabile un interesse del medesimo a far accertare e dichiarare la nullità di una clausola che non ha comunque trovato applicazione e che non potrà essere applicata neppure in futuro. Soltanto ove si tratti di un rapporto ancora in corso, invece, potrà profilarsi un interesse del mutuatario a far accertare la nullità lamentata onde ottenere, se non altro, che tale clausola non abbia applicazione nel corso del successivo svolgimento del rapporto (cfr. ancora Cass. S.U. n. 19597/20 cit.).
Ebbene, ciò chiarito in linea generale e tornando al rapporto per cui è causa, si è detto come il CTU abbia puntualmente evidenziato quale sia il TEG dello stesso, considerando, a tale fine, sia l'importo finanziato di € 60.000,00, sia le spese dovute dall'opponente alla sottoscrizione del contratto di € 200,00 e il canone
9 anticipato di € 570,00, sia, ancora, le spese periodiche d'incasso canoni di € 4,00 e quelle di assicurazione di € 9,55, come detto aggiunte ai canoni via via dovuti dal come da contratto, ed includendo poi nel Pt_1 conteggio anche le spese d'invio delle comunicazioni di € 30,00, per quanto queste ultime non siano state mai Contr neppure addebitate dalla alla luce della disamina effettuata dal consulente anche sui costi effettivamente praticati da quest'ultima nel corso del rapporto, e tali rilievi senz'altro devono essere condivisi e recepiti da questo giudicante, alla luce di quanto sin qui osservato, valendo a far escludere che possa ravvisarsi, nella specie, la violazione del divieto d'usura apoditticamente sostenuta dal a fondamento della sua Pt_1 opposizione.
Parimenti da recepire sono, poi, le risultanze della CTU in merito alla non usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali il consulente ha provveduto, pure qui, del tutto correttamente, alle verifiche affidategli, sia considerando i dati contrattuali, sia avendo riguardo, per completezza, agli interessi di mora Contr concretamente conteggiati dalla escludendo per entrambi un superamento del divieto d'usura.
Segnatamente, con riferimento ai primi, il CTU ha evidenziato che “Per ciò che riguarda il predetto tasso di mora l'art. 5, comma 11, delle condizioni generali di contratto prevede che: “l'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente…, sarà tenuto… a corrispondere gli interessi moratori da calcolarsi in misura pari alla media del mese solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di 6 punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla L. 108/96”. Accertato che la media del mese di settembre 2008 (mese precedente alla stipula del contratto) del parametro Euribor 3M è stata rilevata pari al 4,992%, il tasso di mora al momento della stipula contrattuale si determinava quindi come segue: Tmora = 4,992% + 6% = 10,992%, sicché è di tutta evidenza che lo stesso non ha superato il tasso soglia…”, quest'ultimo individuato, in tal caso, dal consulente, in aderenza ai principi sopra richiamati, anche tenendo conto della maggiorazione mediamente praticata sul mercato per il trimestre durante il quale è stato concluso il contratto (pari, in particolare, a 2,1 punti percentuali in più rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, secondo quanto rilevato dal D.M. 24.09.08), da cui deriva, dunque, un tasso soglia d'usura rilevante del 14,37% (così correttamente ricavato dal CTU osservando che, per l'appunto, “…posto che il contratto in esame è stato stipulato nel 2008, in ossequio alle indicazioni del quesito e visto l'art. 3, comma 4, del citato D.M. 24.9.2008 di riferimento per la presente consulenza, tale maggiorazione è stata individuata in 2,1 punti percentuali… considerando il TEGM rilevato nel predetto D.M. pari al 7,48%, il tasso soglia da confrontare con il tasso di mora pattuito in contratto può essere quindi calcolato come segue: TSmora = (7,48% + 2,1%) x 1,5 = 14,37%”, si v. ancora rel. CTU cit.).
Inoltre, per quel che riguarda gli interessi moratori applicati in concreto dall'opposta, ha rilevato il Contr consulente, sulla scorta del già citato “estratto conto” depositato dalla recante la quantificazione della sua pretesa al 22.09.21 (cfr. ancora doc. 6 cit., nonché già doc. 8 fasc. monitorio), che quest'ultima abbia, in realtà, praticato tassi moratori sempre inferiori a quello contrattualmente previsto e mai superiori ai tassi soglia di volta in volta ricavati dai decreti trimestrali di cui all'art. 2 cit. L. n. 108/96, risultando, così, tanto più rispettato il divieto d'usura sancito da tale disposizione, oltre che la cd. clausola di salvaguardia che è stata al riguardo prevista, si è detto, nell'ambito del contratto concluso inter partes (cfr. rel. cit. e doc. 3 cit., art. 5 co. 11).
Né può darsi seguito, a tale ultimo proposito, alle contestazioni che sono state sollevate dal in Pt_1 sede di oo.pp. e nella sua memoria conclusiva in merito agli interessi moratori, presentandosi le deduzioni dell'opponente, per un verso, del tutto generiche (poiché prive, oltre che di un serio ed effettivo confronto con quanto osservato dal CTU nella sua relazione, anche dell'indicazione di quale sarebbe, ad avviso del il “tasso di interesse effettivamente applicato”, in tesi superiore alle soglie d'usura, e delle ragioni di un Pt_1 simile, eventuale, suo assunto in tal senso) e, per altro verso, erronee ed inconferenti là dove sottendono che ai fini della verifica dell'usurarietà del rapporto possa e debba ricavarsi un “tasso complessivo”, costituito da un'impropria e arbitraria sommatoria del tasso d'interesse corrispettivo e di quello moratorio, come detto esclusa, in realtà, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in argomento.
10 Tenuto conto di quanto precede, ogni doglianza avanzata dall'opponente in merito all'asserita violazione del divieto d'usura deve essere, quindi, integralmente rigettata.
Non meritano, inoltre, miglior sorte le contestazioni genericamente formulate dal in corso di Pt_1 causa circa la pretesa mancanza, nell'ambito del contratto di leasing, del TAN, nonché del TAEG o del TEG del rapporto.
Infatti, per quel che attiene il tasso d'interesse nominale annuo, osserva il decidente che è corretto, in line di principio, il rilievo che tale tasso può non corrispondere al tasso effettivo del leasing, considerato che il primo esprime, appunto, soltanto un tasso nominale, che non tiene conto, come tale, del tipo di rateizzazione e, dunque, se il corrispettivo della locazione finanziaria debba essere versato, una tantum, per il suo intero ammontare, o se (come normalmente accade) l'utilizzatore debba corrisponderlo mediante canoni periodici e con scadenze inferiori all'anno. Va escluso, però, che la circostanza che nel contratto non sia stato indicato, oltre che il tasso nominale del leasing, anche il corrispondente tasso effettivo, risultante dalla considerazione di tale periodicità infrannuale dei pagamenti, conduca, senz'altro, a far concludere per la nullità della relativa clausola negoziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 TUB. Come è stato chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, tale sanzione può venire in rilievo, difatti, secondo il dettato dell'art. 117 cit., soltanto nell'eventualità in cui il contratto non contempli realmente il tasso d'interesse e gli altri
“prezzi” e le condizioni praticate, così come previsto dal comma 4 di tale disposizione e, con specifico riferimento al contratto di leasing, la mancata previsione del tasso leasing “effettivo”, se del caso diverso da quello nominale, può dirsi, in realtà, ricorrente soltanto nel caso in cui tale tasso, oltre a non essere stato indicato numericamente in contratto, non risulti neppure individuabile, indirettamente, avendo riguardo ad altri elementi obiettivi, pur sempre previsti nel contratto stesso e tali da assicurare che sia, comunque, sottratta alla società di leasing la possibilità di determinare la concreta entità del tasso in maniera unilaterale e variabile nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. per tutte, Cass. civ. n. 12889/2021, pronunciatasi, a ben guardare, proprio sull'impugnazione proposta avverso la sentenza di cui a App. Torino n. 699/2018, invocata dal Pt_1 in sede di osservazioni critiche alle oo.pp. e nella sua memoria conclusiva).
In altre parole, quel che si desume dall'orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità
- al quale questo decidente ritiene certamente di doversi uniformare, anche tenuto conto della ratio che è sottesa alla disciplina di cui all'art. 117 TUB - è che ai fini della validità della clausola del contratto in punto di tasso d'interesse non rileva, in realtà, se il tasso leasing, quale risultante dal pagamento periodico dei canoni da parte dell'utilizzatore, sia stato o meno indicato in contratto anche nella sua entità numerica, ovvero se lo stesso, riportato nella documentazione negoziale quale tasso annuale, corrisponda o meno, in termini di tasso periodale, alla semplice divisione per dodici del primo. Occorre, invece, che il tasso d'interesse risulti convenuto inter partes anche soltanto per relationem, tenendo conto di tutti gli elementi obiettivi del rapporto pattuiti tra la società di leasing e il finanziato e dai quali tale tasso risulti, appunto, comunque desumibile in maniera univoca, in modo da garantire che la sua quantificazione resti sottratta a un'unilaterale e arbitraria scelta della società finanziatrice e che sia applicato, pertanto, all'utilizzatore un tasso diverso da quello sul quale si è formata, in definitiva, la sua volontà negoziale (cfr. ancora Cass. 12889/21 cit., ove è stato evidenziato, così, che “…Se il problema riscontrato fosse quello della divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infraannuale, si porrebbe un problema non di mancata indicazione del tasso di leasing, cioè di parte del contenuto obbligatorio del contratto, ma di opacità dell'operazione, non in grado di mettere l'utilizzatore nella condizione di conoscere l'effettivo costo dell'operazione posta in essere…”, ipotesi che, tuttavia, per poter condurre a un'invalidità ex art. 117 TUB e all'applicabilità della sanzione sostitutiva ivi prevista, impone di “…verificare, non bastando a tale scopo l'avere escluso che il tasso di leasing effettivo potesse ricavarsi semplicemente dividendo per dodici il tasso annuo nominale indicato nel contratto, se il tasso di leasing fosse comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla
11 difficoltà”; si v. inoltre, nello stesso senso, Cass. civ. n. 28824/2023, la quale, nel richiamare e ribadire tali principi, ha confermato la decisione resa, in quella fattispecie, dal giudice del merito, nel senso dell'esclusione della nullità contrattuale per la mancata indicazione del tasso leasing “effettivo”, a fronte di una compiuta previsione, nel contratto concluso tra le parti, di tutti i dati che ne consentivano, comunque, un'univoca quantificazione e, segnatamente, delle modalità di rimborso del finanziamento, dell'ammontare dei canoni da corrispondere, del loro numero, della scadenza, del prezzo di riscatto, e nella giurisprudenza di merito, tra le ultime, Trib. Milano n. 2221/2024, Trib. Milano n. 5602/2023).
Sotto ulteriore e concorrente profilo, deve poi anche rammentarsi, al contempo, che - così come è stato ripetutamente evidenziato dal giudice di legittimità - per poter ritenere soddisfatto il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto (e dunque, per quel che qui interessa, del tasso d'interesse) ciò che rileva è che lo stesso risulti desumibile dal negozio “senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante…”, nel senso che devono risultare a priori dalla convenzione, direttamente o indirettamente, i dati e i criteri da impiegare per pervenire all'individuazione di quanto dovuto dal finanziato a titolo di interessi, “mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”, considerato che queste ultime non tolgono, comunque, che il contenuto negoziale sia pur sempre determinabile, sia pure con l'impiego di competenze tecniche (cfr. in questo senso, Cass. civ. n. 16907/2019, nonché Cass. civ. n. 25205/ 2014, relative a fattispecie diverse da quella che occupa ma recanti, al riguardo, principi di portata generale, riferiti alla disciplina di cui all'art. 1284 c.c.; si v. inoltre, Cass. 12889/21 cit., che ha rimarcato, non a caso, proprio con riferimento a fattispecie analoghe a quella di cui si discute, che ciò che rileva è se il tasso sia “…comunque determinabile, anche mediante ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà”).
Ed ancora, è d'uopo evidenziare che resta, altresì, del tutto diversa l'ipotesi in cui non si controverta, nel singolo caso, della mancata pattuizione (risultante, nei termini anzidetti, nell'ambito del contratto concluso tra le parti) del tasso d'interesse o delle altre condizioni applicabili al rapporto, ma si tratti, piuttosto, della lamentata avvenuta applicazione, nel corso di tale rapporto, di condizioni differenti da quelle contrattualmente pattuite, ipotesi che, a ben vedere, è del tutto estranea alla disciplina di cui all'art. 117 TUB e non può dar luogo, pertanto, alla sanzione dell'applicabilità, in luogo del tasso previsto contrattualmente, del tasso sostitutivo ex lege, dovendosi semmai assicurare, ove risultino effettivamente applicati dal finanziatore tassi o altre condizioni difformi da quelle sulle quali si sia formato il consenso del finanziato, che il rapporto venga invece fatto oggetto di tali ultime condizioni, in conformità con quanto concordato in contratto con quest'ultimo (si v. ancora Cass. n. 12889/21 cit.).
Ebbene, ciò detto, osserva il giudicante, con riferimento al caso che occupa, che è stata riportata, in Contr realtà, nell'ambito del contratto concluso tra la e il l'entità del tasso applicabile al leasing, ivi Pt_1 espressa, numericamente, in termini di tasso annuo nominale al 6,9540%, e tale entità è risultata, altresì, pienamente coerente con le ulteriori previsioni negoziali, nonché - come di seguito si dirà - con quanto concretamente applicato dall'opposta nel corso del rapporto.
Posto il tasso leasing contrattualmente previsto nel 6,9540% annuo, ha proceduto, infatti, il CTU a verificare, con proprio autonomo ricalcolo, quale sia il tasso risultante dal contratto stesso, considerando l'ammontare del capitale finanziato di € 60.000,00, quello del primo canone iniziale, quello dei flussi periodici rappresentati dai canoni mensili dovuti dal dal n. 1 al n. 79, nell'entità al netto dell'iva di legge Pt_1 chiaramente pattuita inter partes (e pari, come già rilevato, per i primi canoni a € 570,00 e, dal canone n. 56, a
€ 1.120,75), quello dell'ultimo pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato dall'opponente a titolo di prezzo d'opzione di € 600,00, e sulla base di tali dati, ricavato il tasso periodale e tradotto quest'ultimo in termini di tasso annuo nominale, il consulente ha riscontrato che l'entità che ne risulta corrisponde, esattamente, a quella indicata in contratto del 6,9540% (cfr. rel. CTU cit., pag. 10 e ss., ove il consulente, ben lungi dal ricavare e 12 determinare il TAN calcolando il TIR, secondo quanto opinato sbrigativamente dall'opponente nella sua memoria conclusiva, ha provveduto, per l'appunto, a considerare il tasso leasing numericamente indicato nel Contr contratto concluso tra il la e a riscontrarne la coerenza con le condizioni economiche del rapporto, Pt_1 così come concordate inter partes).
Alla luce di tali risultanze, il CTU ha osservato, del tutto condivisibilmente, che “Le condizioni economiche del rapporto possono quindi definirsi determinate nelle relative pattuizioni ed il tasso leasing indicato coerente con le stesse”, tenuto conto che - lo si ripete - quello riportato in contratto è esattamente il tasso annuo nominale del rapporto che risulta anche dalla considerazione di tali condizioni economiche, a dispetto ai quanto lamentato, in maniera assolutamente astratta e generica, dal anche nell'ambito della sua memoria del 26.06.24 (si v. pag. 1 di Pt_1 tale memoria).
Per quel che attiene, invece, il corrispondente tasso leasing effettivo, ha soggiunto il consulente che, sebbene il suddetto tasso annuo nominale, indicato in contratto, non coincida con il TAE, a fronte di pagamenti per canoni che non sono convenuti con periodicità annuale ma mensile, nondimeno, anche quest'ultimo, per quanto non riportato numericamente nel contratto stesso, resta pur sempre determinabile sulla base del contenuto negoziale, in maniera chiara e inequivoca (e, dunque, senza quelle incertezze e variabilità che la disciplina di cui agli artt. 1284 c.c. e 117 TUB è intesa, come detto, a scongiurare), equivalendo a un tasso effettivo del 7,1800% che è ricavabile dall'univoca relazione matematica che lega gli elementi previsti nell'ambito della documentazione negoziale sottoscritta inter partes, costituiti dall'ammontare finanziato, dall'importo fisso dei canoni periodici via via dovuti dall'opponente, dalla loro periodicità e dal prezzo finale d'acquisto, con l'esclusione, quindi, di qualsivoglia indeterminatezza o indeterminabilità ravvisabile, nell'odierna fattispecie, rispetto al contenuto negoziale (cfr. ancora rel. CTU cit., pag. 14-15, dove il CTU ha motivatamente e condivisibilmente rilevato, sul punto, come “…la puntuale indicazione in contratto del numero, importo e periodicità dei canoni di leasing, come anche del prezzo di opzione finale, così come l'univoca relazione matematica che lega tali elementi al tasso leasing pattuito, sia pure espresso in termini nominali e non effettivi, siano condizioni sufficientemente valide per poter ritenere il costo dell'operazione perfettamente determinato e non suscettibile di variazioni”, aggiungendo, altresì, che è altrettanto univoca, e immediatamente ricavabile con l'applicazione di una formula di comune applicazione, la traduzione del tasso nominale nel suddetto tasso effettivo del leasing).
Né i rilievi sin qui richiamati possono dirsi, del resto, contraddetti o superati da quanto dedotto dall'opponente nelle osservazioni critiche presentate nel corso delle oo.pp. o nella già menzionata memoria conclusiva, dove lo stesso si è limitato, a ben vedere, a sostenere che la CTU sarebbe rimasta “carente” su profili che hanno trovato, in verità, precisa ed esaustiva risposta nella relazione peritale (quali sono la richiesta se “il contratto oggetto di causa prevede una rata unica annuale o prevede invece delle rate mensili” e se “in caso di rate mensili, effettivamente il TAN coincide con il TIR”), ovvero a ribadire, in termini meramente astratti, che a fronte di una rata mensile i due valori del TAN e del TIR (o TAE) non coincidono o, ancora, a lamentare (rectius, richiedere se) il contratto consenta agevolmente al finanziato di determinare il primo o il secondo di tali tassi, anche qui, peraltro, senza alcun effettivo e concreto confronto con le risultanze della CTU espletata, che il non ha confutato, in alcun modo, con allegazioni motivatamente riferite agli elementi dello Pt_1 specifico rapporto oggetto di causa.
Tenuto conto di quanto precede, anche le doglianze introdotte in corso di causa dall'opponente con riferimento al TAN (e/o al TIR o TAE) del contratto di cui trattasi, devono essere, quindi, disattese.
Altresì da respingere è - come anticipato - la contestazione in punto di TEG e TAEG, peraltro avanzata dal senza farne derivare, per la verità, alcuna concreta conseguenza sull'avversa pretesa creditoria e Pt_1 neppure espressamente richiamata, da ultimo, nell'ambito della memoria presentata in sede conclusiva.
Ebbene, anche a volersi prescindere dall'assoluta astrattezza della contestazione svolta sul punto dall'opponente - ed ipotizzando che la stessa sia stata sollevata onde farne conseguire, anche qui, una nullità
13 Contr delle clausole del contratto posto dalla a base della sua domanda - osserva il decidente che nessuna disposizione impone, in realtà, che venga contrattualmente riportato anche il TEG del rapporto, costituendo lo stesso la risultante delle condizioni economiche previste, queste sì, nel contratto concluso tra le parti e rilevando, come è ben noto, ai soli fini della verifica della loro conformità con il divieto d'usura, della quale si è già ampiamente dato conto con riferimento al caso in disamina.
Per quanto concerne, poi, il tasso annuo effettivo globale, cd. TAEG (o, che è lo stesso, l'indice sintetico di costo, cd. ISC), quest'ultimo rappresenta soltanto un indicatore che è funzionale ad esprimere, appunto in forma sintetica e riassuntiva, quale sia l'entità, su base annua e in percentuale, del costo complessivo di una determinata operazione di finanziamento, tenendo conto, a tale fine, degli interessi e delle altre condizioni economiche correlate a tale operazione secondo un regolare e fisiologico svolgimento del rapporto (con pagamento del dovuto alle scadenze concordate), allo scopo di consentire al cliente di apprezzare, così, prima della stipula, quale sarà la spesa che dovrà sostenere, comprensiva anche di imposte e tasse (diversamente dal TEG), e di effettuarne una comparazione con eventuali prodotti alternativi, disponibili sul mercato.
Considerata la natura e la funzione di tale indicatore, non può pertanto sostenersi - come è stato evidenziato, ripetutamente, dalla giurisprudenza di merito che qui si condivide e, da ultimo, anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità - che l' sia assimilabile a un tasso d'interesse, a un CP_6
“prezzo” o a un'altra condizione o voce di spesa applicabile al prestito ex art. 117 TUB, proprio in quanto lo stesso mira soltanto a fornire un'indicazione complessiva e riassuntiva del costo dell'operazione (costo che è pur sempre ricavato dai singoli elementi già previsti nel contratto), con la conseguenza che la sua mancata o errata quantificazione, nell'ambito della documentazione negoziale, non integra affatto un'ipotesi di nullità delle clausole in punto di tasso di interesse o di altre spese applicabili, ai sensi dell'art. 117 cit. (cfr. tra le molte, Trib. Roma n. 11344/2022, Trib. Milano n. 7886/2020, App. Torino n. 1047/2020 e, da ultimo, anche Cass. civ. n. 39169/2021, Cass. civ. n. 4597/2023, nonché Cass. civ. S.U. n. 15130/2024).
Non vale, inoltre, a far concludere in diverso senso il riferimento alla disciplina dettata in tema di cd. credito al consumo dagli artt. 121 e ss. TUB, dove l'indicazione del TAEG del finanziamento nell'ambito del contratto concluso con il consumatore è stata, invece, specificamente imposta e sanzionata, significativamente, con la nullità delle corrispondenti clausole negoziali, da sostituire, in tal caso, con l'applicazione del tasso previsto ex lege dall'art. 125 bis TUB.
Sotto un primo profilo, tale disciplina rileva infatti, semmai, quale ulteriore elemento di conferma, a contrario, dell'esclusione di una simile sanzione anche al di fuori dell'ambito della categoria del credito ai consumatori, sul rilievo che un'analoga invalidità, ove effettivamente voluta dal legislatore, sarebbe stata prevista, in maniera espressa, anche per contratti diversi da quelli di cui agli artt. 121 e ss. cit., venendo, poi, necessariamente accompagnata anche dalla regolamentazione delle conseguenze di tale invalidità e delle condizioni applicabili al rapporto in presenza di un ISC/TAEG mancante o errato, non diversamente da quanto già previsto, appunto, per il cd. credito al consumo.
Sotto un secondo profilo, neppure può prospettarsi, inoltre, che il rapporto che occupa sia riconducibile all'ambito applicativo delle norme appena richiamate, risultando per tabulas che il leasing sia stato concluso Contr dal con la per la locazione di un bene destinato alla “rivendita di giornali” (e dunque, non già per Pt_1 scopi di privato consumo, ma per l'esercizio di un'attività imprenditoriale, in atto o ancora in fieri). Né è stato mai sostenuto motivatamente il contrario da parte dell'opponente, essendosi limitato il a ben guardare, Pt_1 ad operare un riferimento, del tutto astratto e apodittico, al concetto di “consumatore”, soltanto nella sua memoria conclusiva, richiamo che, oltre a non essere stato accompagnato da alcuna ulteriore deduzione idonea a superare le risultanze dello stesso contratto da lui sottoscritto, è stato effettuato, peraltro, a tutt'altro fine, venendo riferito, sia pure in maniera assolutamente generica, alle contestazioni sollevate, e già sopra 14 esaminate, in punto di TAN e di TIR del leasing.
Neppure le contestazioni suindicate possono avere, dunque, alcun seguito.
Come già detto in premessa, il ha poi lamentato, quali ulteriori motivi d'opposizione, che la Pt_1 Contr pretesa creditoria della non potrebbe dirsi, comunque, corrispondente a quanto effettivamente dovutole in virtù del contratto e sarebbe stata, altresì, conteggiata trascurando l'accordo di “rimodulazione” dei canoni, intervenuto - a dire dell'opponente - a far tempo dalla mensilità del luglio 2013, nonché omettendo di contabilizzare tutti i pagamenti da lui effettuati nel corso del tempo. Inoltre, ha aggiunto l'opponente nell'ambito delle prospettazioni avanzate in sede di osservazioni critiche alla CTU e nella sua memoria conclusiva, che gli interessi moratori sarebbero stati conteggiati dall'opposta - e recepiti dal consulente officiato - con un'indebita applicazione sull'intero importo dei canoni scaduti, comprensivi anche della quota riferibile agli interessi corrispettivi, mentre - a suo dire - gli interessi moratori e quelli corrispettivi non si potrebbero tra loro “cumulare”.
Ora, per quel che concerne la prima di tali ulteriori contestazioni, ritiene il decidente che vadano richiamate, anche qui, le risultanze della CTU espletata, avendo il consulente provveduto, con rilievi motivati, logici e aderenti alla documentazione presente in atti, a verificare se vi sia stata l'effettiva applicazione delle condizioni economiche contrattualmente previste, applicazione che è stata puntualmente riscontrata, in Contr particolare, nella sua relazione, con riferimento agli importi conteggiati dalla in relazione ai canoni periodici e ai pagamenti da lei ricevuti, come da “estratto conto” al 22.09.21 (cfr. ancora doc. 6 cit. fasc. opposta).
Nel dettaglio, il CTU ha evidenziato che: i) l'importo iniziale richiesto a titolo di anticipo per € 938,62 è conforme alle condizioni economiche pattuite, equivalendo al pagamento che è stato concordato, si è detto, in via anticipata, all'atto della sottoscrizione del contratto, di € 570,00 + le spese di pratica dovute alla sottoscrizione di € 200,00 + le spese di bollo di € 14,62, il tutto oltre iva del 20%, [(€ 570,00 + € 200,00) x 1,20] +
€ 14,62 = € 938,62; ii) l'importo addebitato di € 700,26 sino al 01.03.2011 è coerente poi, anch'esso, con le condizioni pattuite, corrispondendo alla somma del canone concordato di € 570,00 + le spese di incasso di € 4,00 per ciascun canone + le spese di assicurazione di € 9,55, il tutto oltre all'iva del 20%, per un totale di € 700,26; iii) la somma computata di € 1.361,16 sino al 01.10.2011 corrisponde, come da condizioni concordate, al maggior canone previsto per il corrispondente periodo di € 1.120,75/mese + le spese di incasso di € 4,00 per ogni rateo + le spese di assicurazione di € 9,55, il tutto oltre iva del 20%, per un totale di € 1.361,16; iv) l'importo addebitato di € 1.372,50 sino al 01.10.2013 è conforme, anch'esso, alle condizioni pattuite, equivalendo alla sommatoria del canone già indicato di € 1.120,75/mese + le spese di incasso di € 4,00 + le spese di assicurazione di € 9,55, oltre iva al 21% per tale periodo, con un conseguente importo per ciascuna mensilità di € 1.372,50; v) l'importo computato di € 1.383,85/mese sino al 01.12.2015 trova giustificazione, infine, nell'avvenuto aumento dell'iva di legge, corrispondendo al canone mensile di periodo sempre per € 1.120,75 + spese di incasso di € 4,00 + spese di assicurazione di € 9,55, il tutto oltre l'iva del 22%, per un totale dovuto per ciascuna mensilità, appunto, di € 1.383,85 (cfr. rel. CTU e doc. 3 cit. fasc. monitorio).
Tenuto conto di tali rilievi, ha quindi osservato il consulente che l'ammontare via via conteggiato dall'opposta non risulta, in realtà, difforme, quanto all'ammontare dei canoni e delle spese suindicate, rispetto alle condizioni contrattuali, e tale conclusione, persuasivamente elaborata dal CTU e in alcun modo contestata e confutata dall'opponente, senz'altro va recepita in questa sede, con la conseguente infondatezza della doglianza sollevata dal in merito all'asserita difformità tra i costi praticati in corso di rapporto e Pt_1
l'ammontare dei canoni previsti contrattualmente.
Inoltre, deve escludersi, sotto ulteriore profilo, che possa darsi seguito a quanto originariamente opinato dall'opponente in ordine all'accordo che sarebbe stato concluso, a suo dire, con l'opposta, nel corso dello svolgimento del rapporto, avente ad oggetto una rimodulazione e riduzione dei canoni mensili da lui dovuti rispetto all'ammontare inizialmente previsto nel contratto. 15 Contr
Infatti, è stato specificamente evidenziato dalla sin dalla sua comparsa di costituzione, ed è rimasto privo di alcuna specifica contestazione poi avanzata, al riguardo, dal che, sebbene Pt_1 quest'ultimo, dopo essersi reso moroso nel pagamento dei canoni con scadenza dal luglio 2013, abbia richiesto una simile rimodulazione del piano finanziario ed in data 25.01.2014 vi sia stata una manifestazione di disponibilità espressa in tal senso dall'opposta, nondimeno, tale rimodulazione era stata specificamente condizionata da quest'ultima alla circostanza che l'utilizzatore provvedesse, nei successivi venti giorni, al versamento dell'intero importo rimodulato per i canoni già scaduti dal luglio 2013 al gennaio 2014, per complessivi € 4.568,76, e a documentare tale pagamento, e tali condizioni trovano, a ben vedere, riscontro nei documenti versati in atti, mentre non risulta che l'opponente si sia uniformato alle stesse, con la conseguente Contr legittimità della pretesa coltivata dalla ad ottenere, anche per il periodo successivo, i versamenti a lei dovuti secondo gli importi e le scadenze contrattualmente pattuite (cfr. doc. 2 fasc. opponente, da cui emerge, Contr appunto, l'adesione espressa per la in data 25.01.14 con la condizione che il provvedesse, però, Pt_1 al pagamento appena indicato, e doc. 7, 8, 9, 5, 10 e ss., recanti le richieste avanzate dal i “sospensione” Pt_1
o rideterminazione dell'entità dei canoni, peraltro antecedenti alla suddetta comunicazione e di per sé, pertanto, inconferenti ai fini che occupano, nonché i pagamenti poi effettuati dall'opponente in date e per un ammontare nient'affatto corrispondenti a quanto richiesto nella comunicazione anzidetta, oltre che riconducibili, parzialmente, a bonifici disposti dal medesimo sul suo conto corrente e poi fatti oggetto, in realtà, di “storno”, come tali non effettuati dunque, e per questo non contabilizzati, come subito si dirà nel prosieguo, da parte Contr della .
Alla luce di tali evidenze documentali e considerato che alcuna specifica e conducente allegazione, né prova, è stata offerta dall'opponente a tal proposito (e ciò, pur essendo questi onerato, evidentemente, di dedurre e dimostrare la ricorrenza di un fatto modificativo quale quello di cui si tratta, ai sensi dell'art. 26972 c.c.), ne deriva, quindi, che è privo di pregio quanto da lui lamentato, originariamente, in ordine all'asserita Contr mancata osservanza, da parte della dell'accordo di rimodulazione del piano finanziario.
Inoltre, per quel che attiene i pagamenti che il a allegato di avere già effettuato, ha provveduto Pt_1 il CTU a riscontrarne, analiticamente, l'avvenuto effettivo compimento, in uno al loro complessivo ammontare, che ha indicato, in realtà, come inferiore e pari, nello specifico, a € 65.276,23 (di cui € 65.211,97 in conto canoni, comprensivi di spese di incasso, assicurazione e iva, e € 64,26 per interessi di mora), ed anche tali rilievi, oltre a non essere stati oggetto di alcuna motivata confutazione dell'opponente, si presentano coerenti con la documentazione depositata, da cui emerge, in particolare, che gli addebiti riportati sugli estratti del c/c a lui intestato nel luglio, agosto, settembre e ottobre 2013 e nel gennaio, febbraio e marzo 2014 e che sarebbero Contr corrispondenti, a suo dire, a pagamenti destinati alla sono stati, in verità, fatti oggetto di una corrispondente annotazione di segno opposto sul c/c (uno “storno”, appunto), dovendo gli stessi ritenersi, pertanto, privi di sufficiente dimostrazione ai fini che occupano, ex art. 26972 cit. (cfr. ancora rel. CTU, pag. 9 e ss., nonché doc. cit. fasc. opponente).
Ha inoltre rilevato il consulente che i pagamenti effettivamente operati sono stati tutti contabilizzati dall'opposta, riscontrando soltanto talune lievi discordanze in punto d'imputazione, quest'ultima effettuata, Contr in alcuni casi, dalla in difformità dal criterio previsto all'art. 5 del contratto e dagli artt. 1193 e 1194 c.c., ed evidenziando, altresì, che risultano anzi computati dall'opposta anche alcuni versamenti ulteriori, neppure allegati e documentati in atti dal Di talché, avuto riguardo a tali rilievi e non risultando alcuna minima Pt_1 censura sollevata al riguardo da quest'ultimo, deve ritenersi infondata, ad avviso del decidente, anche la sua Contr doglianza secondo cui non vi sarebbe stata da parte della una contabilizzazione di tutti i pagamenti effettuati nel corso del tempo.
Per converso, quel che è emerso dalla CTU assunta è che soltanto per alcuni addebiti, di entità per lo Contr più assai esigua, ricavabili dall'anzidetto “estratto conto” ed afferenti a somme conteggiate, 16 episodicamente, da quest'ultima in misura eccedente o in aggiunta rispetto al canone e alle spese mensili dovute, non trovano, in effetti, giustificazione alla luce delle previsioni contrattuali (e tali sono, in particolare, la somma calcolata in più di € 72,00 in occasione della scadenza del 01.04.2010, l'eccedenza di € 2,04 con riferimento all'addebito del 01.04.2011, l'addebito di € 3,21 in più del 01.06.2012 a fronte del canone di € 1.372,50, l'addebito al 01.05.13 di € 3,88 in più sul corrispondente canone mensile, l'addebito al 25.06.13 di
€ 95,59 a titolo di “spese di ctr”, non meglio specificate, l'addebito al 01.05.14 di € 247,90 in più, l'addebito al 28.04.14 di € 88,21 sempre per “spese di ctr”, l'addebito di € 4,27 rispetto al canone del 01.04.15: cfr. ancora rel. CTU cit., pag. 15 e ss., e doc. 6 cit. fasc. opposta).
Avuto riguardo a tale risultanza, analiticamente illustrata dal consulente nel suo elaborato, e tenuto Contr conto che non è dato ricavare, effettivamente, nelle allegazioni (anche successive) operate dalla o nella documentazione da lei prodotta, una qualche specificazione ulteriore, idonea a suffragare la debenza anche di tali importi, ne consegue, dunque, che gli stessi devono scomputati dall'ammontare ancora dovutole, così come condivisibilmente evidenziato dal CTU nel suo elaborato.
Infine, nessuna decurtazione è praticabile, ad avviso del giudicante, con riferimento agli interessi moratori, contrariamente a quanto genericamente sostenuto, da ultimo, dall'opponente nell'ambito delle osservazioni critiche presentate in sede di oo.pp. e nella memoria conclusiva, ove quest'ultimo ha lamentato
- si è detto - un'asserita erroneità dell'elaborato peritale, giacché “…non separa affatto le due cifre contenute nelle rate, andando a calcolare gli interessi moratori anche sugli interessi corrispettivi” (si v. pag. 1 memoria conclusiva).
Come già evidenziato in sede di disamina del contenuto del contratto concluso inter partes, emerge infatti che le parti abbiano puntualmente pattuito, nel caso che occupa, che “L'Utilizzatore, in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Concedente, tanto a titolo di canoni, quanto per qualsiasi altro titolo, ivi comprese anche le somme dovute in conseguenza dell'anticipata risoluzione totale o parziale del contratto ovvero di scioglimento dello stesso per mutuo consenso o di recesso dell'Utilizzatore ai sensi della successiva clausola n. 19, sarà tenuto, senza necessità di costituzione in mora, a corrispondere gli interessi moratori calcolati in misura pari alla media del mese solare precedente del tasso Euribor 3 mesi, maggiorata di sei punti percentuali e comunque nei limiti di cui alla L. n. 108/1996” (si v. ancora doc. 3 cit. fasc. monitorio, art. 5, co. 11), e tale clausola, a ben vedere, è del tutto in linea con quanto previsto, in tema di interessi moratori, dalla delibera CICR 09.02.2000, la quale ha consentito all'art. 3, per i finanziamenti con piano di rimborso rateale stipulati successivamente al 01.07.2000, che “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”, fermo il divieto che su tali interessi di mora non è consentita, poi, la capitalizzazione periodica ex art. 1283 c.c. (cfr. art. 3 cit., comma 1, ed analogamente il comma 2 per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento;
si v. tra le molte, di recente, Trib. Roma n. 7667/23 cit., Trib. Roma n. 2372/23 cit., e già Cass. civ. n. 11400/2014, con riferimento alla legittimità di quanto sopra alla stregua di cui all'art. 3 cit. delibera CICR 09.02.2000).
Né tale previsione può ridondare, nel caso che occupa, sul piano della conformità del contratto al divieto d'usura, alla luce di quanto sopra già evidenziato sull'argomento (si v. ancora, in questo senso, tra le più recenti, Trib. Roma 7667/23 cit., Trib. Roma 2372/23 cit.), considerato che la stessa non comporta affatto una
“sommatoria” dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori (i quali restano, pur sempre, distinti nella natura, nella funzione e nelle relative modalità di computo), e tantomeno sul punto è stato dedotto, del resto, alcunché di specifico da parte del essendosi limitato quest'ultimo, in memoria conclusiva, ad avanzare Pt_1 prospettazioni meramente astratte e apodittiche, prive di alcun elemento, concreto e specifico, idoneo a far dubitare che nella presente fattispecie vi sia stata una violazione del divieto in parola, puntualmente esclusa dalla CTU espletata, con il conseguente necessario rigetto, anche a tal riguardo, di una “integrazione” di tale
17 consulenza, quale quella genericamente pretesa dall'opponente nella memoria suindicata.
Conclusivamente, alla luce di quanto evidenziato, l'opposizione spiegata dal può trovare, Pt_1 pertanto, solo limitato accoglimento, in ragione della decurtazione che, come detto, deve essere operata degli Contr addebiti che la isulta avere effettuato, nell'ambito dei suoi conteggi, per importi che non trovano riscontro e giustificazione alla luce della documentazione contrattuale, addebiti pari, complessivamente, a € 517,10, così come da analitica ricostruzione del CTU, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, emesso per una pretesa comprensiva anche di questi ultimi.
Considerata l'acclarata esistenza del residuo credito dell'opposta per canoni e spese pari a € 29.018,35 complessivi (€ 29.535,45 - € 517,10; cfr. già doc. 8 fasc. monitorio), cui si aggiungono gli interessi moratori calcolati sino al 06.11.2020 di € 10.790,84 (ancora doc. 8 cit.), il va invece condannato al pagamento di Pt_1 tali somme a favore della predetta, alle quali si aggiungono gli ulteriori interessi moratori da calcolare al tasso convenzionale a far data dal 07.11.2020 e sino al soddisfo, così come già richiesti nel ricorso monitorio.
La regolamentazione delle spese processuali va infine operata come segue.
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, che ha comunque condotto a far escludere la fondatezza Contr dell'intero importo preteso in pagamento dalla con il suo originario ricorso monitorio, si giustifica l'irripetibilità delle spese relative alla fase d'ingiunzione sostenute dall'opposta.
Le spese dell'odierno giudizio d'opposizione vanno invece poste a carico del quale convenuto Pt_1 in senso sostanziale risultato soccombente, stante la fondatezza, sia pure per il minor importo sopra indicato, Contr della domanda proposta e coltivata nei suoi confronti dalla Tali spese vanno, inoltre, liquidate in € 5.261,00 complessivi per compensi, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. (nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. n. 147/2022, applicabili ratione temporis in ragione dell'art. 6 di tale decreto;
si v. inoltre, già Cass. civ. n. 17577/2018), con una decurtazione del 50% per la fase istruttoria e per quella decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria espletata, per lo più di carattere documentale, e dalla minore entità dell'attività difensiva resasi necessaria, conseguentemente, anche in fase conclusiva, e all'importo suindicato vanno aggiunti, poi, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 22 D.M. n. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Le spese della CTU assunta, tenuto conto delle ragioni per le quali la stessa è stata disposta e del suo esito, vanno poste, invece, per la quota di 1/4 a carico dell'opposta e per i restanti 3/4 a carico dell'opponente, nell'ambito dei loro rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accoglie, per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva, l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2202/2020, emesso da questo Tribunale in data 28.12.2020;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 29.018,35 a titolo di canoni e spese ancora dovuti per
[...] CP_1 il contratto di locazione finanziaria di cui in parte motiva, oltre a € 10.790,84 per interessi moratori maturati sino al 06.11.2020 ed oltre agli ulteriori interessi moratori da calcolare al tasso convenzionale come richiesto a far data dal 07.11.2020 e sino al soddisfo;
Condanna al rimborso delle spese del presente giudizio d'opposizione in favore di Parte_1 [...]
ex art. 91 c.p.c., che Controparte_1 liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e a iva e cpa come per legge;
18 Pone definitivamente le spese della CTU assunta, così come già liquidate, nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, a carico dell'opposta per la quota di ¼ e per la restante quota di ¾ a carico dell'opponente. Così deciso in Velletri in data 28.10.2024.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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