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Ordinanza 18 aprile 2025
Ordinanza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, ordinanza 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
La Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 538/2025 promossa da:
e , (C.F.: , Parte_1 Parte_2 C.F._1 c i min Persona_1 ( ) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Alessandra Casula e dall'avv. Gianluigi Bonifati;
- ricorrenti -
nei confronti di:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Controparte_1 C.F._4 Cattaneo;
- resistente -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.04.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.1. Con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in data 25.03.2025 e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] i e hanno chiesto che il Tribunale disponga il sequestro Persona_1 Parte_3 conservativ lla misura di € 225.000,00. Controparte_1
A fondamento del ricorso sono state rappresentate le seguenti circostanze di fatto:
- con sentenza n. 3534/2024, passata in giudicato il 25.07.2024, la Corte d'Appello di Milano ha condannato il sig. per il reato di incendio doloso aggravato, alla pena di 3 anni di reclusione;
Per_1 inoltre con sente 156/2023 il Tribunale di Lodi ha riconosciuto in favore delle parti civili e una provvisionale di € 12.500,00 ciascuno;
Parte_2 Parte_1
- a garanzia del credito risarcitorio, e hanno iscritto ipoteca sull'unico Pt_1 Parte_2 bene immobile di proprietà del sig sit coniugale, assegnata in sede di Per_1 separazione alla sig.ra ; Parte_2
- in data 21.12.2022, dopo la commissione del reato, il sig. ha alienato l'altro immobile di cui Per_1 era proprietario, sito in Zelo Buon Persico (doc. 3);
- la sig.ra ritenendo di dover aiutare i minori a superare il trauma legato all'incendio, nel Parte_2 2024 ha all'assegnazione della casa coniugale e ha deciso di trasferirsi in un altro immobile;
- il sig. rientrato nella disponibilità dell'immobile di Arcagna, omettendo di notiziare i propri Per_1 credito eciso di porlo in vendita, immettendo nella detenzione i promissari acquirenti;
- in data 13.03.2025, il sig. ha formalmente invitato i sig.ri a ricevere il pagamento Per_1 Parte_2 di € 36.000,00 per il titol to dalla sentenza n. 156 dell'0 messa dal Tribunale di
Pagina 1 Lodi con contestuale richiesta di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile;
- l'importo offerto in pagamento non copre gli ulteriori crediti per i quali vi è già titolo esecutivo (spese legali in appello, interessi;
arretrati dovuti per il mancato adeguamento ISTAT del contributo per il mantenimento ordinario).
Ciò premesso, i ricorrenti rappresentano che il sequestro conservativo richiesto è strumentale all'azione per il risarcimento dei danni che verrà instaurata nei confronti del sig. Per_1
Quanto al fumus boni iuris, i ricorrenti deducono che, oltre al danno già liquidato in via provvisionale, il sig. dovrà risarcire il maggior danno subito da e Per_1 Parte_2 Parte_1 da liq in separato giudizio, nella misura di € 2 n e per il trauma subito a seguito dell'incendio, nella misura di € 50.000,00 Per_1 Parte_3
.
Quanto al periculum in mora, i ricorrenti rappresentano che (i) nel dicembre 2022 il sig. ha già Per_1 alienato un bene di sua proprietà; (ii) il sig. sta tentando di alienare l'unico b cui è Per_1 ancora proprietario;
(iii) il debitore non è titolare di un patrimonio sufficiente a soddisfare i credit vantati nei suoi confronti.
1.2. Con memoria depositata in data 10.04.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c. in ragione del ricorso per sequestro conservativo ex art. 473bis.36 c.p.c. promosso nel giudizio di divorzio. In particolare, parte resistente osserva che la misura chiesta a garanzia del pagamento del mantenimento della prole, quantificato in € 150.000,00 si pone in conflitto con la misura cautelare richiesta in questa sede, finalizzata a liquidare il bene immobile.
Nel merito, il sig. chiede il rigetto della domanda ex art. 671 c.p.c. essendo infondata in fatto e Per_1 in diritto.
In particolare, quanto alla carenza del fumus boni iuris parte resistente rileva quanto segue:
- i ricorrenti non hanno indicato la domanda di merito che intende coltivare nel giudizio di merito e, in ogni caso, la causa petendi è indeterminata rispetto alla natura del danno asseritamente patito dai bambini e alla natura del maggior danno richiesto dai signori;
Parte_2
- i ricorrenti non hanno prodotto documentazione idonea a far presumere che i sig.ri Parte_2 abbiano subito un danno maggiore rispetto a quello già liquidato in sede penale;
- il danno subito dai minori non trova alcun riscontro nelle sentenze penali prodotte, sicché manca la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'incendio delle vetture e la lesione della loro sfera patrimoniale/personale; in particolare, lo stato di sofferenza dei minori è riconducibile alla disgregazione del nucleo familiare;
- i ricorrenti non hanno prodotto documentazione idonea a quantificare in questa sede l'entità del danno asseritamente patito.
Quanto al periculum in mora, parte resistente osserva che:
- la decisione di cambiare casa è maturata in capo al sig. alla luce delle relazioni dei Servizi Per_1 sociali e della necessità di ricostruire una nuova vita con i figli;
- di non avere capitali da parte ma di poter soddisfare i debiti maturandi attingendo al proprio reddito da lavoro;
- in assenza dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca da parte dei signori il bene non Parte_2 può essere trasferito ai promissari acquirenti;
- sotto il profilo soggettivo non vi sono elementi idonei a fondare il sospetto che il sig. Parte_2 voglia sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni civili future;
- di aver offerto ai propri creditori di scaldare tutti i debiti scaduti in sede di compravendita.
Pagina 2 1.3. All'udienza dell'11.04.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e la Giudice si è riservata di provvedere.
2. Preliminarmente, dev'essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art. 671 c.p.c.
Il sequestro disciplinato dall'art. 473bis.36 c.p.c. assolve allo scopo di indurre il debitore al rispetto delle obbligazioni poste a suo carico nell'ambito dei rapporti familiari. Esso ha quindi funzione coercitiva e presuppone unicamente l'inadempimento del soggetto obbligato non essendo necessario il verificarsi né del fumus boni juris né periculum in mora. Inoltre, il sequestro ex art. 473bis.36 c.p.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni e non si converte in pignoramento.
Di contro, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. mira ad evitare il c.d. pericolo da infruttuosità, conservando l'integrità del patrimonio del debitore e garantendo la fruttuosità della futura esecuzione forzata quando atti di disposizione potrebbero pregiudicare la futura soddisfazione del credito.
In ragione della diversità di natura e di presupposti che caratterizzano i due sequestri, astrattamente le due misure cautelari possono tra di loro concorrere. Si osserva, infatti, che anche ove il sequestro ex art. 473bis.22 c.p.c. ed il sequestro ex art. 671 c.p.c. vengano richiesti dallo stesso soggetto è rimessa alla volontà di quest'ultimo la decisione di procedere in via esecutiva o di conservare il vincolo di destinazione sul bene in funzione della soddisfazione degli interessi economici dei minori.
3. Ai fini della concessione della misura cautelare in oggetto devono ricorrere cumulativamente i presupposti del fumus boni juris, ovvero della probabile sussistenza del diritto che si intende far valere, e del periculum in mora, ossia del timore di perdere la garanzia del credito vantato.
3.1. In considerazione della natura sommaria della cognizione propria dei procedimenti cautelari, il fumus boni iuris è inteso come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico la probabile fondatezza della pretesa creditoria. Il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve quindi essere attuale, ossia non meramente ipotetico o valutativo.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda cautelare dev'essere rigettata per carenza del presupposto del fumus boni iuris.
e hanno rappresentato di aver sofferto un maggior danno, pari a € Parte_2 Parte_1 ci uanto già liquidato in via provvisionale del giudizio penale. Si osserva, tuttavia, che i ricorrenti non hanno specificato la natura del danno sofferto né hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'incendio dei veicoli, avvenuto il 17.03.2022, abbia loro cagionato un danno patrimoniale di entità superiore a quello liquidato.
In particolare, il sig. ha documentato che il veicolo DA era stato acquistato dalla sig.ra Per_1 017 al prezzo di € 9.791,45 e che il veicolo Dacia ER era stato Parte_2 acquistato dal sig. nel 2016 al prezzo di € 10.900,00. Con sentenza n. 156/2023 Parte_1 è stata riconosciut rovvisionale di € 12.500,00 ciascuno e alla sig.ra la Parte_2 propria compagnia assicurativa ha riconosciuto un indennizzo di € 6.400,00, importo pari al valore commerciale del veicolo alla data dell'evento. Alla luce di tali circostanze, in mancanza di specifiche allegazioni e di elementi in senso contrario, non è possibile ritenere in questa sede, neppure in via presuntiva, che i sig.ri abbiano subito danni di natura patrimoniae in misura superiore a Parte_2 quelli già liquidati.
Quanto ad un eventuale danno di natura non patrimoniale, si osserva che il sig. Parte_1 neppure ha allegato di aver patito un turbamento dell'animo o di aver soffe propria integrità psicofisica come conseguenza della condotta criminosa del sig. Per_1
Quanto al danno non patrimoniale eventualmente sofferto dalla sig.ra e dai figli minori Parte_2 come conseguenza dell'incendio appiccato dal sig. la ricorre ta a rinviare alla Per_1 comparsa di costituzione depositata nel giugno 2022 nel giudizio di divorzio. Nell'atto in oggetto si legge che “Successivamente all'incendio doloso delle autovetture … i minori sono rimasti fortemente traumatizzati
Pagina 3 ed entrano, tuttora, in fortissima angoscia all'idea di incontrare il padre e i nonni paterni. Particolarmente pesante è stato infatti il trauma per quanto accaduto quella notte … Immediatamente dopo i fatti la signora Parte_2 precipitava in gravissimo stato d'angoscia …” (p. 10 -11). Ebbene, la genericità delle allegazioni e la carenza probatoria in punto di gravità del turbamento arrecato alla ricorrente e ai figli non consentono di quantificare il danno. Si osserva, infatti, che la quantificazione prospettata dalla parte non risulta ancorata a elementi obiettivi suscettibili di valutazione sommaria in questa sede.
La carenza assertiva e probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 10607/2010).
3. In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono tenuti a rifondere a controparte le spese di lite che liquida come da dispositivo applicati i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022 per i giudizi cautelari di valore compreso nello scaglione € 52.001,00 – 260.000,00, esclusa la fase istruttoria non avendo avuto luogo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.217,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Lodi, 18 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
La Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 538/2025 promossa da:
e , (C.F.: , Parte_1 Parte_2 C.F._1 c i min Persona_1 ( ) e ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'avv. Alessandra Casula e dall'avv. Gianluigi Bonifati;
- ricorrenti -
nei confronti di:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Lorenza Controparte_1 C.F._4 Cattaneo;
- resistente -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.04.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1.1. Con ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in data 25.03.2025 e Parte_1 Parte_2
, quest'ultima in proprio e in qualità di genitrice esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] i e hanno chiesto che il Tribunale disponga il sequestro Persona_1 Parte_3 conservativ lla misura di € 225.000,00. Controparte_1
A fondamento del ricorso sono state rappresentate le seguenti circostanze di fatto:
- con sentenza n. 3534/2024, passata in giudicato il 25.07.2024, la Corte d'Appello di Milano ha condannato il sig. per il reato di incendio doloso aggravato, alla pena di 3 anni di reclusione;
Per_1 inoltre con sente 156/2023 il Tribunale di Lodi ha riconosciuto in favore delle parti civili e una provvisionale di € 12.500,00 ciascuno;
Parte_2 Parte_1
- a garanzia del credito risarcitorio, e hanno iscritto ipoteca sull'unico Pt_1 Parte_2 bene immobile di proprietà del sig sit coniugale, assegnata in sede di Per_1 separazione alla sig.ra ; Parte_2
- in data 21.12.2022, dopo la commissione del reato, il sig. ha alienato l'altro immobile di cui Per_1 era proprietario, sito in Zelo Buon Persico (doc. 3);
- la sig.ra ritenendo di dover aiutare i minori a superare il trauma legato all'incendio, nel Parte_2 2024 ha all'assegnazione della casa coniugale e ha deciso di trasferirsi in un altro immobile;
- il sig. rientrato nella disponibilità dell'immobile di Arcagna, omettendo di notiziare i propri Per_1 credito eciso di porlo in vendita, immettendo nella detenzione i promissari acquirenti;
- in data 13.03.2025, il sig. ha formalmente invitato i sig.ri a ricevere il pagamento Per_1 Parte_2 di € 36.000,00 per il titol to dalla sentenza n. 156 dell'0 messa dal Tribunale di
Pagina 1 Lodi con contestuale richiesta di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile;
- l'importo offerto in pagamento non copre gli ulteriori crediti per i quali vi è già titolo esecutivo (spese legali in appello, interessi;
arretrati dovuti per il mancato adeguamento ISTAT del contributo per il mantenimento ordinario).
Ciò premesso, i ricorrenti rappresentano che il sequestro conservativo richiesto è strumentale all'azione per il risarcimento dei danni che verrà instaurata nei confronti del sig. Per_1
Quanto al fumus boni iuris, i ricorrenti deducono che, oltre al danno già liquidato in via provvisionale, il sig. dovrà risarcire il maggior danno subito da e Per_1 Parte_2 Parte_1 da liq in separato giudizio, nella misura di € 2 n e per il trauma subito a seguito dell'incendio, nella misura di € 50.000,00 Per_1 Parte_3
.
Quanto al periculum in mora, i ricorrenti rappresentano che (i) nel dicembre 2022 il sig. ha già Per_1 alienato un bene di sua proprietà; (ii) il sig. sta tentando di alienare l'unico b cui è Per_1 ancora proprietario;
(iii) il debitore non è titolare di un patrimonio sufficiente a soddisfare i credit vantati nei suoi confronti.
1.2. Con memoria depositata in data 10.04.2024 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso cautelare ex art. 671 c.p.c. in ragione del ricorso per sequestro conservativo ex art. 473bis.36 c.p.c. promosso nel giudizio di divorzio. In particolare, parte resistente osserva che la misura chiesta a garanzia del pagamento del mantenimento della prole, quantificato in € 150.000,00 si pone in conflitto con la misura cautelare richiesta in questa sede, finalizzata a liquidare il bene immobile.
Nel merito, il sig. chiede il rigetto della domanda ex art. 671 c.p.c. essendo infondata in fatto e Per_1 in diritto.
In particolare, quanto alla carenza del fumus boni iuris parte resistente rileva quanto segue:
- i ricorrenti non hanno indicato la domanda di merito che intende coltivare nel giudizio di merito e, in ogni caso, la causa petendi è indeterminata rispetto alla natura del danno asseritamente patito dai bambini e alla natura del maggior danno richiesto dai signori;
Parte_2
- i ricorrenti non hanno prodotto documentazione idonea a far presumere che i sig.ri Parte_2 abbiano subito un danno maggiore rispetto a quello già liquidato in sede penale;
- il danno subito dai minori non trova alcun riscontro nelle sentenze penali prodotte, sicché manca la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'incendio delle vetture e la lesione della loro sfera patrimoniale/personale; in particolare, lo stato di sofferenza dei minori è riconducibile alla disgregazione del nucleo familiare;
- i ricorrenti non hanno prodotto documentazione idonea a quantificare in questa sede l'entità del danno asseritamente patito.
Quanto al periculum in mora, parte resistente osserva che:
- la decisione di cambiare casa è maturata in capo al sig. alla luce delle relazioni dei Servizi Per_1 sociali e della necessità di ricostruire una nuova vita con i figli;
- di non avere capitali da parte ma di poter soddisfare i debiti maturandi attingendo al proprio reddito da lavoro;
- in assenza dell'assenso alla cancellazione dell'ipoteca da parte dei signori il bene non Parte_2 può essere trasferito ai promissari acquirenti;
- sotto il profilo soggettivo non vi sono elementi idonei a fondare il sospetto che il sig. Parte_2 voglia sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni civili future;
- di aver offerto ai propri creditori di scaldare tutti i debiti scaduti in sede di compravendita.
Pagina 2 1.3. All'udienza dell'11.04.2025 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate in atti e la Giudice si è riservata di provvedere.
2. Preliminarmente, dev'essere dichiarata l'ammissibilità del ricorso ex art. 671 c.p.c.
Il sequestro disciplinato dall'art. 473bis.36 c.p.c. assolve allo scopo di indurre il debitore al rispetto delle obbligazioni poste a suo carico nell'ambito dei rapporti familiari. Esso ha quindi funzione coercitiva e presuppone unicamente l'inadempimento del soggetto obbligato non essendo necessario il verificarsi né del fumus boni juris né periculum in mora. Inoltre, il sequestro ex art. 473bis.36 c.p.c. impone un vincolo di destinazione su determinati beni e non si converte in pignoramento.
Di contro, il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. mira ad evitare il c.d. pericolo da infruttuosità, conservando l'integrità del patrimonio del debitore e garantendo la fruttuosità della futura esecuzione forzata quando atti di disposizione potrebbero pregiudicare la futura soddisfazione del credito.
In ragione della diversità di natura e di presupposti che caratterizzano i due sequestri, astrattamente le due misure cautelari possono tra di loro concorrere. Si osserva, infatti, che anche ove il sequestro ex art. 473bis.22 c.p.c. ed il sequestro ex art. 671 c.p.c. vengano richiesti dallo stesso soggetto è rimessa alla volontà di quest'ultimo la decisione di procedere in via esecutiva o di conservare il vincolo di destinazione sul bene in funzione della soddisfazione degli interessi economici dei minori.
3. Ai fini della concessione della misura cautelare in oggetto devono ricorrere cumulativamente i presupposti del fumus boni juris, ovvero della probabile sussistenza del diritto che si intende far valere, e del periculum in mora, ossia del timore di perdere la garanzia del credito vantato.
3.1. In considerazione della natura sommaria della cognizione propria dei procedimenti cautelari, il fumus boni iuris è inteso come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico la probabile fondatezza della pretesa creditoria. Il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve quindi essere attuale, ossia non meramente ipotetico o valutativo.
Ebbene, nel caso in esame, la domanda cautelare dev'essere rigettata per carenza del presupposto del fumus boni iuris.
e hanno rappresentato di aver sofferto un maggior danno, pari a € Parte_2 Parte_1 ci uanto già liquidato in via provvisionale del giudizio penale. Si osserva, tuttavia, che i ricorrenti non hanno specificato la natura del danno sofferto né hanno prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'incendio dei veicoli, avvenuto il 17.03.2022, abbia loro cagionato un danno patrimoniale di entità superiore a quello liquidato.
In particolare, il sig. ha documentato che il veicolo DA era stato acquistato dalla sig.ra Per_1 017 al prezzo di € 9.791,45 e che il veicolo Dacia ER era stato Parte_2 acquistato dal sig. nel 2016 al prezzo di € 10.900,00. Con sentenza n. 156/2023 Parte_1 è stata riconosciut rovvisionale di € 12.500,00 ciascuno e alla sig.ra la Parte_2 propria compagnia assicurativa ha riconosciuto un indennizzo di € 6.400,00, importo pari al valore commerciale del veicolo alla data dell'evento. Alla luce di tali circostanze, in mancanza di specifiche allegazioni e di elementi in senso contrario, non è possibile ritenere in questa sede, neppure in via presuntiva, che i sig.ri abbiano subito danni di natura patrimoniae in misura superiore a Parte_2 quelli già liquidati.
Quanto ad un eventuale danno di natura non patrimoniale, si osserva che il sig. Parte_1 neppure ha allegato di aver patito un turbamento dell'animo o di aver soffe propria integrità psicofisica come conseguenza della condotta criminosa del sig. Per_1
Quanto al danno non patrimoniale eventualmente sofferto dalla sig.ra e dai figli minori Parte_2 come conseguenza dell'incendio appiccato dal sig. la ricorre ta a rinviare alla Per_1 comparsa di costituzione depositata nel giugno 2022 nel giudizio di divorzio. Nell'atto in oggetto si legge che “Successivamente all'incendio doloso delle autovetture … i minori sono rimasti fortemente traumatizzati
Pagina 3 ed entrano, tuttora, in fortissima angoscia all'idea di incontrare il padre e i nonni paterni. Particolarmente pesante è stato infatti il trauma per quanto accaduto quella notte … Immediatamente dopo i fatti la signora Parte_2 precipitava in gravissimo stato d'angoscia …” (p. 10 -11). Ebbene, la genericità delle allegazioni e la carenza probatoria in punto di gravità del turbamento arrecato alla ricorrente e ai figli non consentono di quantificare il danno. Si osserva, infatti, che la quantificazione prospettata dalla parte non risulta ancorata a elementi obiettivi suscettibili di valutazione sommaria in questa sede.
La carenza assertiva e probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. n. 10607/2010).
3. In applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti sono tenuti a rifondere a controparte le spese di lite che liquida come da dispositivo applicati i valori minimi previsti dal DM n. 147/2022 per i giudizi cautelari di valore compreso nello scaglione € 52.001,00 – 260.000,00, esclusa la fase istruttoria non avendo avuto luogo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi € 4.217,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali iva e cpa come per legge.
Lodi, 18 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca
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