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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1222/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI RD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1222 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Pa- CP_1 Parte_1 squale Vigliotti e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Giuseppe Pel- Controparte_2 legrino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
convenuta
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Germano Mar- Controparte_3 giotta e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
terza chiamata
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Mauro Di Controparte_4
Piano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
terza chiamata
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Matteo Controparte_5
ER e RE RI e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
terza chiamata
1
e
, rapp.ta e difesa, Controparte_6 come in atti, dagli Avv.ti Davide Magnolia e Giacomo Falsetta e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
28.04.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 20.6.2019, la Parte_2 conveniva in giudizio la addu-
[...] Controparte_7 cendo:
1. di aver dato incarico alla società convenuta di effettuare il traspor- to di kg.
1.600 di pinoli in sacchi dalla propria sede di produzione, in San
Felice a Cancello, al porto di Le Havre (Francia) alla Bolloré Logistic e con destinazione finale Los Angeles in California (USA) alla società Melissa's
World Variety Produce, Inc.; 2. che essendo la merce destinata al mercato extraeuropeo, era stata dotata del documento di accompagnamento delle esportazioni rilasciato dall'Ufficio doganale in data 2018/11/07; 3. che tra le prescrizioni di trasporto di cui all'incarico dato alla convenuta e annotate nei documenti a corredo della spedizione, vi era quella del trasporto della merce ad una temperatura media costante oscillante tra i + 5° ed i + 8° C;
4. che tale prescrizione era stata rappresentata anche a mezzo mail prima del con- ferimento dell'incarico e, avuta conferma della disponibilità al trasporto con consegna a destinazione (Francia) per il 14.11.2018, in data 06.11.2018
l'attrice predisponeva la spedizione e consegnava la merce alla convenuta unitamente ai documenti doganali;
5. che il valore della merce consegnata è pari ad euro 73.264,00; 6. che la società Bolloré Logistic, non ricevendo la consegna nel giorno stabilito, allertava l'attrice la quale a sua volta si rivolge- va alla convenuta per la conferma della spedizione e questa, solo in CP_2
Pt_ data 19.11.2018, comunicava che a seguito di un malfunzionamento del
[...
[...] [...]
[..
la merce era stata rovinata;
7. che con missiva del 29.11.2018 la
[...] denunciava formalmente all'attrice il danneggiamento della Controparte_2 merce e con successive raccomandate e pec questa chiedeva il risarcimento dei danni ivi inclusi i costi per regolarizzare la posizione con l'Ufficio doga- nale nonché i danni conseguenti alla perdita del rapporto commerciale con la società Melissa's World Variety Produce, Inc.; 8. che a seguito di indagini emergeva che l'evento dannoso si era verificato a causa di un'errata regola- zione della temperatura da parte del responsabile del trasporto e che il tra- sporto era stato delegato dalla a sub-vettori senza una preventiva CP_2 comunicazione alla mandante, così come la verifica dell'accaduto e la distru- zione della merce era avvenuto all'insaputa della società attrice;
9. la sussi- stenza della responsabilità risarcitoria della convenuta per i danni subiti dall'attrice, quantificati in euro 73.264,00 pari al valore della merce andata distrutta, riservandosi di chiedere in altra sede gli oneri economici derivanti dai provvedimenti ad emettersi da parte dell'autorità doganale ed i danni conseguenti alla perdita del rapporto commerciale con la società Melissa's
World Variety Produce, Inc.
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) ac- certata e dichiarata la colpa grave di parte convenuta nell'esecuzione della prestazione del trasporto oggetto della vertenza de qua;
b) per l'effetto, condannare essa parte convenuta, tenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €
73.264,00; oltre gli interessi nella prevista misura di legge e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo;
c) vinte le spese e le competenze di patrocinio per il giudi- zio e con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1. Controparte_2 che ricevuto in data 05/11/2018 l'incarico dalla Parte_2 del trasporto di n. 2 pedane di pinoli in sacchi con destinatario CP_8
, sita in Le Havre (Francia), in data 06/11/2018 affidava l'esecuzione
[...] del trasporto della detta merce alla società specificando i CP_3 dettagli della consegna concordata con l'attrice per il tramite del proprio operatore via mail;
2. che ricevuta la merce dalla Do- Controparte_9 menico De Lucia SpA, in data 09/11/2018 consegnava la merce, perfetta- mente in regola, a per l'esecuzione del trasporto;
3. che ai CP_3 sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., chiedeva di chiamare in causa la
[...] al fine di essere manlevata e tenuta indenne, da quest'ultima, da CP_3
3
tutte le pretese avanzate da parte attrice;
4. che nessun addebito può essere mosso alla convenuta perché il trasporto era stato affidato alla CP_2 [...] la quale ha aperto la pratica assicurativa con la propria compagnia CP_3 di assicurazione;
5. di aver inviato - in via cautelativa - in data 30/11/2018 a mezzo pec alla lettera di addebito responsabilità;
6. che non CP_3 vi è prova di alcun nesso di causalità relativamente ai danni subiti e alla di- namica dell'evento e che impugnava e contestava la documentazione pro- dotta da controparte in quanto inidonea a costituire elemento di prova;
7. di contestare il quantum richiesto poiché sfornito di prova, inoltre, ai sensi del- la Convenzione CMR, l'eventuale risarcimento non può, comunque, supera- re 8,33 DSP (Diritti speciali di prelievo), pari a € 10,00, per ogni chilogram- mo di merce mancante;
8. che in ogni caso dovrà esse- Parte_4 re manlevata e tenuta indenne dalla terza chiamata da tutte le CP_3 conseguenze sfavorevoli che possano derivare dagli esiti del presente pro- cesso.
Ciò posto, la convenuta chiedeva: di spostare l'udienza di prima comparizione fis- sata per il 24/06/2019, al fine di consentire alla concludente la chiamata in causa della precitata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di Controparte_3 sentire accogliere, anche nei confronti di quest'ultima, le seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la totale in- fondatezza, giuridica e sostanziale, di tutte le domande avanzate dalla società
[...]
nei confronti di per tutti i motivi esposti e per Parte_2 Controparte_2 tutti quelli ritenuti sussistenti, respingendo la pretesa di parte attrice di sentire condannare la concludente al pagamento in proprio favore della somma di Euro € 73.264,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, nei confronti di , di tutte o di parte delle domande svolte Controparte_2 dall'attrice piaccia disporre che, in ogni caso manlevi e tenga indenne Controparte_3 da qualunque conseguenza sfavorevole possa derivarle dall'emananda Controparte_2 pronuncia condannando la stessa terza chiamata in causa a rifondere alla CP_3 quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a pagare alla parte attri- Controparte_2 ce. Con vittoria di spese e corrispettivi professionali da porsi a carico della parte che, in via diretta o di manleva, risulterà soccombente.
Con ordinanza del 30.05.2019 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della società Controparte_3
Si costituiva in giudizio la terza chiamata adducendo: di Controparte_3
4
chiamare in causa di effettivo vettore incaricato del Controparte_4 trasporto, e la propria compagnia assicurativa Controparte_10
[... ;
2. che affidava l'incarico di organizzare il trasporto a CP_2 CP_3 che, a sua volta, si avvaleva del vettore effettivo
[...] Controparte_4
3. che in data 12.11.2018, informava
[...] Controparte_4 CP_3 dell'erroneo settaggio degli impianti di refrigeramento, spiegando che i pro- dotti freschi erano stati posizionati in luogo dei surgelati e viceversa;
4. che in pari data si vedeva costretta ad informare CP_3 CP_2 dell'accaduto e, contestualmente, a responsabilizzare formalmente
[...] per qualsiasi addebito avesse avuto a ricevere dai propri Controparte_4 clienti;
5. che in data 14.11.2019 il perito assicurativo incaricato dalla com- pagnia assicurativa per conto di Controparte_10 [...]
intervenuto il giorno successivo al perito incaricato per CP_3 [...]
confermava che l'intero carico di merci analizzato risultava Controparte_4
“compromesso a causa dell'errato settaggio di entrambi i set-point frigo da parte dell'autista della ” e autorizzava lo smaltimento di tutti i beni ogget- Parte_5 to della spedizione;
6. di aver comunicato alla le informazioni circa CP_2 la dinamica degli eventi e di aver formalizzato una nuova lettera di respon- sabilizzazione per conto di nei confronti di CP_3 Controparte_4 responsabile esclusiva del sinistro e conseguentemente tenuta a manlevare la prima da qualsiasi addebito avesse avuto a ricevere da 7. che CP_2 [...]
lungi dal respingere la responsabilità, contestava la richiesta di Parte_6 risarcimento danni formulata da in quanto, nello specifico, i CP_3 danni avrebbero dovuto essere calcolati sulla scorta dei limiti di indennizzo vettoriale previsti dalla Convenzione CMR, ovvero 8,33 DSP - € 10,00 per ogni kg di merce;
8. la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per via della clausola “Condition of sale: Ex Works” riportata nella fattura n. 3974 del 06.11.2018 di secondo la quale il venditore mette a disposi- Pt_2 zione la merce a terra in un suo stabilimento (o magazzino) predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e rischi del trasporto, pertanto, per parte attrice gli obblighi si sono esauriti con la messa a dispo- sizione della merce presso e da tale momento il rischio perdi- CP_2 ta/danno è passato integralmente in capo all'acquirente Parte_7
.
[...]
Ciò posto, la terza chiamata concludeva: In preliminare di rito Controparte_3
5
la necessità di consentire la chiamata in causa, ciascuno secondo il proprio titolo di respon- sabilità, della compagnia assicurativa (già Controparte_10 [...]
CP_1
) C.F. e P. VA n. , con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 8, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, piazza Gae
Aulenti n.8, nonché di C.F. e P.IVA in per- Controparte_4 P.IVA_2 sona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Montoro Inferiore
(AV), via G.Marconi n.251, e, pertanto, fissare nuova udienza per consentire la chia- mata in causa del terzi di cui sopra a norma dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., obbligati a manlevare e tenere indenne CP_3
secondo i rispettivi titoli, di quanto fosse eventualmente riconosciuta responsabile ed
[...] obbligata nei confronti di Sempre in via preliminare, nel Parte_2 merito Rilevato che fattura n.3974 del 06.11.2018 prodotta da Parte_2 prevede espressamente “Condition of sale: , in virtù di quanto dedotto
[...] CP_12
e documentato, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire di con ogni conseguente statuizione di legge. Parte_2
In via principale, nel merito Accertato e rilevato che il sinistro per cui è causa, nella pro- spettazione offerta da parte attrice, non trova elementi a sostegno del dolo o della colpa grave a carico del vettore rilevata l'estraneità di Controparte_4 CP_3
mero spedizioniere nel caso concreto, per l'effetto, circoscrivere il risarcimento del
[...] danno richiesto da nei limiti dell'indennizzo vettoriale previ- Parte_2 sto dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali di merci su strada. Sempre in via principale, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eccezione prelimi- nare venisse disattesa, rilevata l'esclusiva responsabilità del vettore effettivo
[...] nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto, dichiarare quest'ultimo ob- Parte_8 bligato a manlevare e tenere indenne integralmente da qualsivoglia ad- Controparte_3 debito avesse a ricevere in virtù della domanda spiegata da Parte_2
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità, anche parziale, di avuto riguardo all'operatività Controparte_3 della polizza assicurativa n.IT00020664MA stipulata con per l'effetto, di- CP_11 chiarare quest'ultima obbligata a manlevare e tenere indenne di quanto Controparte_3 la terza chiamata fosse obbligata a risarcire a In via ancor Parte_2 più subordinata Dichiarare l'esistenza in capo a del diritto di rivalersi Controparte_3 contro nonché contro , secondo i rispettivi titoli di re- Controparte_4 CP_11 sponsabilità, nella denegata ipotesi in cui fosse condannata al pagamento delle somme eventualmente riconosciute in favore di Con vittoria di spese, Parte_2
6
diritti ed onorari del presente giudizio.
Con ordinanza del 18.01.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa
(già ) nonché di Controparte_10 CP_11 Controparte_13
[...]
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società Controparte_4 adducendo:
1. di aver ricevuto dalla ordine di carico avente CP_3 ad oggetto n. 37 pedane di merce da trasportare con un rimorchio bi- temperatura, di cui 33 pedane dovevano essere trasportate a +4 ° gradi, mentre 4 pedane dovevano essere trasportate a -20 ° gradi;
2. che l'operatore del traffico comunicava al conducente Persona_1 la corretta impostazione del frigo in base alla merce da tra- CP_14 sportare, nonostante ciò, quest'ultimo invertiva la temperatura, trasportando a + 4° gradi 4 pedane ed a -20° gradi n. 33 pedane;
3. che la Parte_8
all'epoca del sinistro, aveva sottoscritto una polizza assicurativa
[...] con la IA , volta a Controparte_15 garantire il risarcimento della merce trasportata nei limiti di 1 euro per ogni kilogrammo lordo in caso di viaggi nazionali, e di 8,33 DSP in caso di viaggi internazionali in regime di CMR, ivi incluse le ipotesi di dolo e/o colpa gra- ve;
4. che a seguito dell'evento, la denunciava tempe- Controparte_4 stivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa
[...]
, che provvedeva ad incaricare lo studio Controparte_16 peritale di Genova che accertava il totale danneggiamento della Per_2 merce, conseguentemente distrutta come da certificato di smaltimento alle- gato;
5. che in data 23.09.2019, la IA Assicurativa emetteva quie- tanza di pagamento in acconto di euro 60.162,99 (al netto della franchigia del 25 %), operando un risarcimento della merce danneggiata nei limiti della
Convezione CMR, ovvero 8,33 DSP (che equivale a circa 10,00 euro) per ogni kilogrammo di merce danneggiata;
7. che dal predetto risarcimento era esclusa la merce della stante la richiesta di un risarcimento Parte_1 per valore di euro 73.264,00, a fronte di un peso complessivo della merce di
1.600 kg;
8. il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice stante la clausola “Condition of sale: Ex Works” inserita nella fattura di vendita della merce trasportata;
9. che parte attrice non ha fornito alcuna prova relativa- mente alla presunta colpa grave invocata in capo alla Controparte_4
10. che alcuna colpa grave è invocabile in capo al vettore, il quale pur aven-
7
do fornito correttamente al proprio autista le istruzioni circa l'impostazione della doppia temperatura del rimorchio frigo, quest'ultimo per mero errore invertiva la temperatura;
11. di chiamare in causa la CP_17 [...]
è tenuta a manlevare integralmente Controparte_15
in virtù della polizza assicurativa n. NAVC0170IT18 Controparte_4 vigente alla data del sinistro de quo.
Ciò posto la terza chiamata concludeva: 1) In via pre- Controparte_4 liminare, alla luce dei fatti innanzi esposti e della documentazione prodotta, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_15
, operante in Italia attraverso lo stabilimento
[...] Controparte_18
P. VA n. , con sede in Milano, Via Aristide De Togni 30, in
[...] P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, pertanto, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo di cui sopra ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., in quanto obbligata a manle- vare e tenere indenne la laddove la stessa sia riconosciuta responsa- Controparte_4 bile del danneggiamento della merce e del suo risarcimento in favore di Parte_9
2) Sempre in via preliminare e senza alcuna rinuncia alla superiore richiesta,
[...] atteso che dalla documentazione prodotta da , in specie fattura n.3974 del Parte_1
06.11.2018, si evince chiaramente la dicitura “Condition of sale: , in virtù CP_12
CP_1 della quale ogni rischio connesso alla merce, alla luce dell'affidamento della stessa a ne, era trasferito al venditore Melissa's World Variety Produce, dichiarare il difetto di le- gittimazione attiva e/o carenza dell'interesse ad agire della , ri- Parte_2 gettando la richiesta di risarcimento avanzata da quest'ultima; 3) Nel merito in via prin- cipale, accertato che non vi è responsabilità per dolo o colpa grave della Controparte_4
[.. relativamente al danneggiamento della merce affidata durante l'esecuzione del traspor- to, determinare il risarcimento del danno richiesto da nei li- Parte_2 miti di quanto previsto dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali di merci su strada, ovvero 8,33 DSP (equivalenti a 10 euro circa) per ogni kilogrammo di merce danneggiata;
4) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del- la domanda attrice, con riconoscimento della responsabilità, anche per dolo o colpa grave, della stante l'operatività della polizza assicurativa n. Controparte_4
NAVC0170IT18 dichiarare la IA Assicurativa Controparte_20
, tenuta a garantire e manlevare la contro gli
[...] Controparte_4 effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarla al pa- gamento di quella somma eventualmente accertata e/o liquidata in corso di causa in favo-
8
re della;
5) Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribu- Parte_2 zione al sottoscritto difensore anticipatario, con sentenza munita di clausola come per leg- ge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la terza chiamata
[...] adducendo:
1. di asso- Controparte_21 ciarsi alla eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dall'Assicurata;
2. l'insussistenza di qualsiasi obbligo indennitario per insus- sistenza di qualsivoglia responsabilità dell'assicurata nella causazione dei danni lamentati;
3. che la responsabilità vettoriale nel caso in esame è disci- plinata ai sensi della Convenzione Internazionale CMR la quale stabilisce che solo per il caso di dolo o colpa grave imputabili al vettore, egli non po- trà beneficiare delle esclusioni e/o limitazioni di responsabilità ma, al con- trario, sarà tenuto all'integrale ristoro "ad valorem" della merce perita;
4. che parte attrice non risulta aver assolto l'onere della prova, pertanto, la doman- da dovrà essere respinta;
5. che in caso di accoglimento della domanda atto- rea la domanda di manleva/indennizzo formulata da dovrà essere CP_4 rigettata in quanto esclusa dal perimetro della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 4 lett. a) delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabi- lità del vettore stradale" che esclude la copertura per “errata regolazione del termostato…”;
6. che la clausola n.1/RCV 2006 all'art. 3 prevede che il limi- te dell'obbligazione della IA è costituito dall'ammontare del risar- cimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della
CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato nel fron- tespizio (i.e. € 250.000,00);
7. l'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice.
Ciò posto la terza chiamata concludeva:
1. In via Controparte_10 preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza d'inte- resse ad agire della e, per l'effetto, respingere le domande Parte_2 avanzate da quest'ultima perché improponibili, inammissibili, improcedibili e/o, comun- que, infondate;
2. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dalla
[...] nei confronti della e, conseguentemente, respingere Parte_10 Controparte_3 le domande di indennizzo e/o manleva proposte dalla stessa nei con- Controparte_3 fronti della per tut- Controparte_21 ti i motivi di cui in narrativa;
3. Nel merito, in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario in capo alla
[...]
[...
[...] [...]
escludere l'indennizzo dovuto dalla – Rappre- CP_22 Controparte_10 sentanza Generale per l'Italia per tutti i motivi di cui in narrativa;
4. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avanzate dalla e/o dalla Parte_2 [...]
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_2 Controparte_4 per tutti i motivi di cui in narrativa;
5. Sempre in via subordinata: nella denegata e
[...] non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario di
[...]
, contenere tale obbligo deducendo Controparte_21 lo scoperto ed, in ogni caso, entro il limite del massimale previsto nella Polizza. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Con decreto del 25.05.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della la quale, costituitasi tem- Controparte_15 pestivamente in giudizio eccepiva:
1. di associarsi all'eccezione di carenza di interesse ad agire e/o difetto di legittimazione attiva della società Pt_2 proposta da;
2. nel merito, l'infondatezza della pretesa di parte attri- CP_4 ce stante l'operatività della Convenzione CMR che prevede il limite alla re- sponsabilità del vettore stradale stabilendo che il risarcimento da esso even- tualmente dovuto per perdita o avaria del carico non possa superare gli 8,33
DSP – Diritti Speciali di Prelievo per ogni chilogrammo di merce mancante;
3. l'esonero di responsabilità di ex art. 17.4. lett. c) Convezione CP_4
CMR poiché la caricazione dell'autoarticolato della è avvenuta ad CP_4 opera di personale della presso il proprio stabilimento di Controparte_3
Brugnaro;
4. l'inammissibilità della domanda di garanzia azionata da CP_4 poiché l'autorizzazione del Giudice alla chiamata del terzo è limitata alle sole domande proposte dal convenuto/chiamante con la propria comparsa di ri- sposta;
5. la parziale carenza di legittimazione passiva di poiché CP_15 la Polizza NAVC0170IT18 è assunta in coassicurazione con altre compa- gnie nella percentuale del 30% con IT UA e 30% con , senza CP_23 vincolo di solidarietà, pertanto, è legittimata passiva a garantire CP_15
in relazione al valore del 40% del rischio assicurato;
6. l'applicazione CP_4 delle clausole contrattuali inerenti lo scoperto del 25% per le merci deperibi- li, del 10% per il caso di colpa grave e l'esclusione della garanzia per le spese legali.
Ciò posto la terza chiamata concludeva: in via preliminare di merito: accerta-
10
re e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, per Parte_2
l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti Controparte_4 dell'esponente; in subordine, nel merito: accertare e dichiarare la domanda proposta da infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa Controparte_24
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti Controparte_4 dell'esponente; in gradato subordine, nel merito: accertare e dichiarare la domanda propo- sta da nei confronti di infondata in fatto ed in Controparte_3 Controparte_4 diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti dell'esponente; in ulteriore subordine, in via prelimi- Controparte_4 nare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa proposta al numero 4) delle conclusioni rassegnate da con il proprio atto di citazione per CP_4 chiamata di terzo nei confronti di , in Controparte_15 quanto domanda nuova. nel medesimo grado di subordine, in via preliminare di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale accerti e dichiari
[...] avere diritto ad essere manlevata e/o tenuta indenne e/o a rivalersi nei Controparte_4 confronti dell'esponente in forza della Polizza NAVC0170IT18 in relazione al sinistro merci per cui è causa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in relazione al 60% del rischio assunto in Parte_11 polizza e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esponente tenuta a garantire, a termini di
Polizza, nel limite della quota di rischio del 40%; nel medesimo Controparte_4 grado di subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo indennitario in capo a Controparte_15
contenere tale obbligo nei limiti del rischio assunto dall'esponente e, in ogni caso, con
[...] applicazione degli scoperti, franchigie, massimali e, più in generale, termini come previsti dalla Polizza NAVC0170IT18. Con vittoria di compensi e spese.
Sulla domanda principale di risarcimento del danno.
In via preliminare va dichiarata la sussistenza della legittimazione attiva dell'attrice.
Nell'ambito di un trasporto terrestre internazionale, nelle controversie ine- renti la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal mittente nei con- fronti del vettore per aver smarrito un collo e consegnato un altro comple- tamente danneggiato, è principio consolidatosi nella giurisprudenza di legit- timità e di merito quello secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva ma alternativa rispetto a quella del mittente ed il criterio discretivo deve essere fondato sull'individuazione di quale sia la sfera patrimoniale sul-
11
la quale i danni esplicano i loro effetti (Cass. civ. 2440/2010). Secondo la
Corte tale principio trova applicazione anche con riguardo ai contratti di vendita con spedizione atteso che “nella vendita con spedizione disciplinata dall'ar- ticolo 1510, secondo comma, del codice civile, il contratto di trasporto concluso tra vendito- re-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 1683 e seguenti del codice civile, con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle co- se al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi com- preso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'articolo 1689, primo comma, del codice civile” (Cass. Civ., sez. III, 20/02/2024, n. 4519).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza anche con riferimento al dettato degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, secondo cui: “l'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pre- giudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne conse- gue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vet- tore” (Cass. Civ. 30.01.2014 n. 2075).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce tra- sportata ha il solo onere di provare la perdita del carico e il suo valore, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione;
spetta al vettore, onerato della prova del fat- to impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente abbia già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il de- stinatario gliene abbia chiesto la restituzione (cfr. Cass. 12 gennaio 2018, n.
702, ord.).
Nel caso di specie, è pacifico - oltre che provato - che parte attrice ha stipu- lato con la convenuta un contratto di trasporto della Controparte_2 merce per cui è causa ed è altresì provata la circostanza della distruzione del-
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la suddetta merce nonché il danno conseguente, verificatosi nella sfera pa- trimoniale della società attrice, con conseguente legittimazione della stessa a richiedere il ristoro del pregiudizio patito.
La conferma di tale interpretazione si ricava dalla mancata richiesta del ri- sarcimento da parte della società acquirente della merce;
nessuna delle con- venute ha fatto riferimento ad una richiesta in tal senso e, considera l'entità del danno, deve ritenersi che ciò sia dovuto al fatto che in realtà la stessa non è mai pervenuta.
Nel merito la domanda è fondata.
In diritto si rileva che la disciplina per il trasporto di cose pone come regola generale l'art. 1693 c.c. per la custodia delle cose trasportate (c.d. responsa- bilità ex recepto) in base al quale “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le ri- consegna al destinatario…” e può essere esentato da responsabilità solo nel ca- so in cui dia prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o se il danno deriva dalla natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o se il danno deriva da fatto del destinatario o del mittente.
Dunque, l'art. 1693 c.c. prevede una presunzione di responsabilità del vetto- re per la perdita o avaria delle cose trasportate che può essere superata sol- tanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricom- prendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo.
Inoltre, secondo concorde giurisprudenza di legittimità 'Il caso fortuito che, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico, comprende la forza maggiore e il fatto del terzo, soltanto qualora si tratti di eventi impre- vedibili o ai quali il vettore sia nell'impossibilità di opporsi' (Cass. 2009, n. 7533).
L'indagine circa il tipo e il grado di responsabilità addebitabile al vettore non
è questione di poco conto, atteso che la stessa ha conseguenze determinanti in punto di quantificazione dei danni risarcibili. Invero, il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasporta- te nel luogo e nel tempo della riconsegna (art. 1696 co. 1 c.c.) e il risarci- mento dovuto dal vettore non può essere superiore ad un euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e all'im- porto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al con- tratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960,
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n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri (art. 1696 co. 2 c.c.).
Tale limitazione non opera qualora sia fornita la prova che la perdita o l'ava- ria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia av- valso per l'esecuzione del trasporto (art. 1696 co. 4 c.c.).
La Corte di legittimità ha precisato che incombe al danneggiato l'onere di fornire la prova della colpa grave o del dolo del vettore o dei suoi ausiliari o incaricati (Cass. civ., sez. 3, 12.09.2013, n. 20896) e che è irrilevante che il vettore non abbia vinto la presunzione di responsabilità ex recepto stabilita dall'art. 1693 cc, ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto
- avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle co- se trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa
- che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti.
Per la prova della colpa grave del soggetto che esercita professionalmente una determinata attività si richiede, in linea generale, secondo la giurispru- denza di legittimità, non necessariamente la prova di “macroscopiche inosservan- ze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giac- ché si ha colpa grave anche quando l'agente non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionali esigibili in relazione al tipo di prestazione da svolgere” (ex multis: Cass. civ., sez. 1, 25.02.2009, n. 4587).
Circa la determinazione del quantum, la Corte di legittimità ha chiarito che l'art. 1696 cc offre un criterio di calcolo del danno univoco ed obiettivo: tut- tavia, tale disposizione non costituisce una limitazione di responsabilità, non essendo dunque preclusa al danneggiato la possibilità di dedurre e fornire prova della sussistenza di altri danni a termini dei principi generali di cui agli artt. 1223 e ss cc (cfr. Cass. civ., sez. 3, 10.04.2015 n. 7201; conf.: Cass. civ., sez. 3, 28.10.1980 n. 5793).
Nel caso in esame, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stes- sa gravante avendo dato prova della dinamica dell'evento dannoso, del dan- no riconducibile a colpa grave del vettore, del nesso di causalità tra tale col- pa grave e la verificazione del danneggiamento della merce nonché dell'entità effettiva del danno subito.
Nello specifico, la circostanza del congelamento e della conseguente distru- zione dei pinoli, oggetto del contratto di trasporto, avvenuta a causa della condotta imperita del trasportatore, dipendente del subvettore Parte_12
[...]
[...] [...]
è fatto pacifico tra le parti oltre che documentato nelle relazioni
[...]
(acquisite agli atti tramite ordine di esibizione) redatte nell'immediatezza dei fatti dai periti tecnici dalle compagnie assicurative, i quali hanno accertato che il congelamento della merce è avvenuto a causa dell'errato settaggio del- la refrigerazione della merce posizionata all'interno del vano di carico del mezzo di trasporto, in violazione alle specifiche direttive impartite da parte attrice.
Nello specifico, nelle suddette perizie si legge che “In considerazione degli accer- tamenti effettuati e in virtù della documentazione acquisti dai Soggetti coinvolti nella vi- cenda, rileviamo che le diverse spedizioni di prodotti freschi e di prodotti congelati si dete- rioravano rispettivamente, per via dell'errato settaggio di temperatura impostato dall'autista della ditta in occasione del trasporto del 09/11/2018 e CP_4
Commissionato a quest'ultimo dalla ditta Ribadiamo infatti che co- CP_3 me meglio indicato nei tracciati in allegato e ricevuti dal Trasportatore, il set-point frigo del vano di carico con a bordo la merce fresca (parte posteriore del trailer) veniva impostato
a -20°C anziché a +4°C mentre , la temperatura di set-point frigo relativa alla merce posizionata davanti e sotto l'impianto frigorifero veniva impostata +4°C invece a -20°C.
Tale anomalia secondo i dati rilevati dai tracciati delle temperature perdurava per più di
48 ore e per tutta la durata del trasporto – Francia”. CP_21
Inoltre, la prova testimoniale espletata ha confermato i fatti così come alle- gati da parte attrice e la esclusiva responsabilità dell'autista della
[...] nella causazione del sinistro. CP_4
Invero, il teste escusso all'udienza del 24 aprile 2023 Testimone_1 ha riferito “Adr sono dipendente della quale responsabile ac- Parte_2 quisti e logistica. Non ho seguito anche la vendita della merce di cui è causa, ma solo il suo trasporto. Adr posso confermare l'avvenuta consegna nel mese di novembre 2018 di un carico di kg 1.600,00 di pinoli dalla alla Parte_2 Controparte_2
Sono stato io a seguire la commissione in favore della per la spedizione Controparte_2 dei pinoli a Lehavre, per poi proseguire fino alla America. Preciso che io lavoro in ufficio
e seguo la documentazione amministrativa, non ho assistito fisicamente alla consegna.
Adr dopo qualche giorno dalla consegna dei pinoli ricevetti una email dal cliente finale del
Lehavre con cui mi riferiva di non aver ricevuto la merce. IO ho quindi dato seguito a tale informazione chiedendo informazioni alla per sapere della consegna. Dopo qual- CP_2 che giorno la mi rispose che la merce non era arrivata in quanto aveva subito CP_2 danni per un malfunzionamento del frigorifero. Adr non ricordo con esattezza se nel con-
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tratto di trasporto fossero state specificate le modalità di conservazione, se non erro era in- dicata la conservazione a temperatura di 4/8 gradi. Adr il cliente finale era Melissa'S negli Stati Uniti di America”.
Mentre il teste escusso all'udienza del 16 novembre Persona_1
2023, ha riferito “Adr sono dipendente della con la mansione di re- Controparte_4
Cont sponsabile della logistica posso confermare che nel novembre 2018 le operazioni di carico furono due, il primo doveva avvenire a +4 di temperatura e il secondo a meno ven- Pt_1 ti. Tali operazioni avvennero il primo presso il magazzino della e il secondo al ma- gazzino della Fresh Ways Adr non ho assistito a nessuno di tali carichi Adr non so dire il materiale che doveva essere caricato Adr il rimorchio era un bitemperatura e posso dire che l'autista si occupa di impostare la temperatura. Io non ho parlato con l'autista del ri- morchio ma fu la mia squadra operativa ad avvisarlo. La comunicazione avviene di rego- Cont la mediante trasmissione su di un palmare in uso all'autista a merce che doveva es- sere scaricata per prima era quella a meno venti poi quella a più quattro Adr noi non fummo avvisati di una inversione delle temperature dei carichi””.
La responsabilità dell'autista incaricato dalla nella Controparte_4 causazione dell'avaria della merce è stata confermata anche dal teste
[...]
impiegato della e responsabile del reparto Testimone_2 Controparte_3 spedizioni per la Francia, il quale escusso nel procedimento per assunzione della prova delegata iscritto al n. 9983/2022 P.D. del Tribunale di Monza, all'udienza del 23 gennaio 2023, confermava le circostanze allegate dall'attrice precisando: “… posso dire che il carico era stato effettuato dai magazzi- nieri su frigorifero spento. È a carico dell'autista settare la temperatura come da conferma carico che viene assegnata;
ADR il settaggio della temperatura è completamente a carico dell'autista essendo il mezzo di sua proprietà privata”.
Orbene, dall'analisi delle prove raccolte risulta configurabile una colpa grave del vettore, ricollegabile alla violazione delle più elementari norme di dili- genza nella predisposizione di tutti quegli accorgimenti pratici necessari a proteggere il carico da fonti di effettivo pericolo, nello specifico caso, per non aver rispettato le disposizioni impartite dal committente in ordine alla temperatura indicata per il trasporto della merce che sapeva essere deperibi- le e per non averla controllata per le oltre 48 ore di viaggio, determinandone così il danneggiamento.
Va precisato che nel caso di specie la diligenza nell'adempimento della pre- stazione deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del
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buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, quale deve considerarsi appunto un'impresa di trasporti in- ternazionale.
Per tali motivi, nel caso di specie non sono applicabili le limitazioni di re- sponsabilità di cui all'art. 1696, co.2 c.c., con conseguente riconduzione della domanda di risarcimento dei danni alla normativa di cui all'art 1223 c.c. e ss. in ordine al quantum della richiesta.
Sul punto è provato dalla fattura di vendita che il valore della merce andata distrutta (Kg. 1.600,00 di pinoli) ammontava ad € 73.264,00, essendo questo il prezzo di acquisto da parte della società californiana Melissa's World Va- riety Produce, Inc alla quale la merce era destinata e che, dunque, si identifi- ca con il danno emergente subito dall'attrice.
Trattandosi di obbligazione di valore, su detto importo va riconosciuta la ri- valutazione monetaria sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (14.11.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente senten- za;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo (Cfr. sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione).
Ciò posto, la domanda deve essere accolta e la convenuta Controparte_2 va condannata al pagamento della somma di € 73.264,00 oltre rivaluta-
[...] zione ed interessi.
Sulle domande di manleva
Nell'ambito della disciplina del trasporto di merci, la giurisprudenza ha pre- cisato che in caso di sub-trasporto, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude un separato contratto per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria im- putabili al proprio subvettore;
avendo lo stesso assunto, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, la qualità di submittente, in caso di per- dita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (così Cass. Sez. III ord. n. 13374 del 29.5.2018;
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conf. Cass. Sez. III sent. n. 2483 del 30/1/2009).
Pertanto, il vettore che si serva di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso nei confronti del sub vettore, per il risar- cimento dei danni conseguenti alla perdita o all'avaria della merce.
Nel caso in analisi le domande di chiamata in causa vanno senz'altro accolte atteso che è incontestato e provato che, per l'esecuzione del trasporto, la affidava la merce della al subvettore CP_2 Parte_2 [...] il quale a sua volta si avvaleva come ulteriore subvettore della so- CP_3 cietà Controparte_4
Come sopra detto, è altresì provato che il perimento della merce è addebita- bile esclusivamente alla condotta colposa dell'autista incaricato del trasporto dalla società Controparte_4
Conseguentemente, stante i principi di diritto sopra enunciati, la società va condannata a manlevare e tenere indenne la chiamante Controparte_3
e, a sua volta, la va condannata Controparte_2 Controparte_4
a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva Controparte_3 che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio.
Non può essere accolta la domanda di manleva proposta dalla CP_3 nei confronti della propria compagnia assicurativa
[...] Controparte_26
stante la clausola di esclusione della garanzia di cui all'art. 4 delle
[...]
“Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale” la quale prevede che “la IA non è comunque obbligata per i danni derivanti da: a) er- rata regolazione del termostato;
”.
In virtù del rigetto della domanda la va condannata al pa- Controparte_3 gamento delle spese sostenute dalla IA assicurativa per la chiamata in giudizio.
Va invece accolta la domanda di garanzia formulata dalla terza chiamata
[...] nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_27 [...]
, risultando infondate le eccezioni da Controparte_15 questa sollevate.
Nello specifico, in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda, si rileva che la stessa è stata tempestivamente proposta nella comparsa di co- stituzione e risposta.
Sulla eccepita parziale carenza di legittimazione passiva per il 60% del ri- schio, in virtù del contratto di co-assicurazione, dalla lettura del contratto di
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polizza in atti, emerge che la compagnia era delegataria delle al- CP_15 tre due Compagnie Coassicurative IT UA e e che il contraente CP_23 era tenuto ad avere rapporti unicamente con la delegata compagnia Naviga- tors (cfr. art.
3.46 polizza). Per tale motivo la deve ritenersi legit- CP_15 timata passivamente in ordine alla domanda avanzata dall'assicurata, salvo il diritto di regresso nei confronti delle altre compagnie.
Quanto alle eccepite limitazioni di indennizzabilità, stante l'accertata re- sponsabilità per colpa grave della , devono trovare applicazione sia la CP_4 limitazione dello scoperto supplementare del 10% di cui all'art.
3.9 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, sia la clausola di cui all'art. 3.27, la quale prevede che “eventuali danni e/o perdite conseguenti a errata regolazione del termostato o difettosa circolazione dell'aria, anche conseguente ad errato stivaggio, verran- no indennizzati previa applicazione dello scoperto del 25%” .
Infine, deve ritenersi esclusa la copertura per le spese legali sostenute per la difesa in giudizio dell'assicurata, stante la limitazione di cui all'art.
3.34 che esclude la contribuzione di per legali dalla stessa non designati, CP_15 essendo emerso che la designazione dei legali della non stata effet- CP_4 tuata dalla IA Assicurativa bensì direttamente dalla garantita.
Per quanto sopra, la va Controparte_15 condannata a tenere indenne l'assicurata della somma Controparte_4 complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ragione del presen- te giudizio, nei limiti dello scoperto del 25% + 10%.
Sulle spese di lite
Nei rapporti tra parte attrice e la convenuta le spese Controparte_2 seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Stante l'accoglimento delle domande di chiamata in causa, in applicazione del principio della soccombenza, la va condannata al pa- Controparte_3 gamento delle spese legali sostenute dalla mentre la Controparte_2 va condannata al pagamento delle spese legali soste- Controparte_4 nute dalla Controparte_3
In relazione alle spese di lite per la chiamata in garanzia delle compagnie as- sicurative, stante il principio della soccombenza, la va con- Controparte_3 dannata al pagamento delle spese sostenute dalla IA Assicurativa
per la chiamata in giudizio, mentre stante Controparte_10
l'accoglimento parziale delle domande si compensano le spese di lite tra la
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e Controparte_4 Controparte_15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e - per l'effetto - condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in fa- Controparte_28 vore della della somma di € 73.264,00, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi, per le causali di cui alla motivazione;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attri- ce, che liquida nella somma di € 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e - Controparte_2 per l'effetto - dichiara tenuta e conseguentemente condanna CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne ed a rivalere la
[...] della somma complessiva che quest'ultima società Controparte_2
è tenuta a corrispondere all'attrice in ragione del presente giudizio;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refu- Controparte_3 sione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_2 in € 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al di- fensore dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei con- Controparte_3 fronti di e - per l'effetto - dichiara tenuta e con- Controparte_4 seguentemente condanna in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., a tenere indenne ed a rivalere la della Controparte_3 somma complessiva che quest'ultima società è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio;
Controparte_2
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_4 refusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_3 in € 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di garanzia proposta dalla nei con- Controparte_3 fronti della compagnia assicurativa;
Controparte_10
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al paga- Controparte_3 mento delle spese di lite sostenute dalla IA Assicurativa CP_29
[...
per la chiamata in giudizio, che liquida in € Controparte_30
7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dalla e, Controparte_4 per l'effetto, condanna Controparte_15
, in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne l'assicurata
[...] [...] della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a Parte_14 corrispondere in ragione del presente giudizio, nei limiti dello scoperto del 25% + 10%;
- dichiara compensate le spese di lite tra Parte_15
[...] Controparte_15 CP_15
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. DI RD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI RD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1222 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Pa- CP_1 Parte_1 squale Vigliotti e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
attrice
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Giuseppe Pel- Controparte_2 legrino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
convenuta
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Germano Mar- Controparte_3 giotta e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
terza chiamata
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Mauro Di Controparte_4
Piano e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
terza chiamata
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Matteo Controparte_5
ER e RE RI e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
terza chiamata
1
e
, rapp.ta e difesa, Controparte_6 come in atti, dagli Avv.ti Davide Magnolia e Giacomo Falsetta e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
28.04.2025 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione per l'udienza del 20.6.2019, la Parte_2 conveniva in giudizio la addu-
[...] Controparte_7 cendo:
1. di aver dato incarico alla società convenuta di effettuare il traspor- to di kg.
1.600 di pinoli in sacchi dalla propria sede di produzione, in San
Felice a Cancello, al porto di Le Havre (Francia) alla Bolloré Logistic e con destinazione finale Los Angeles in California (USA) alla società Melissa's
World Variety Produce, Inc.; 2. che essendo la merce destinata al mercato extraeuropeo, era stata dotata del documento di accompagnamento delle esportazioni rilasciato dall'Ufficio doganale in data 2018/11/07; 3. che tra le prescrizioni di trasporto di cui all'incarico dato alla convenuta e annotate nei documenti a corredo della spedizione, vi era quella del trasporto della merce ad una temperatura media costante oscillante tra i + 5° ed i + 8° C;
4. che tale prescrizione era stata rappresentata anche a mezzo mail prima del con- ferimento dell'incarico e, avuta conferma della disponibilità al trasporto con consegna a destinazione (Francia) per il 14.11.2018, in data 06.11.2018
l'attrice predisponeva la spedizione e consegnava la merce alla convenuta unitamente ai documenti doganali;
5. che il valore della merce consegnata è pari ad euro 73.264,00; 6. che la società Bolloré Logistic, non ricevendo la consegna nel giorno stabilito, allertava l'attrice la quale a sua volta si rivolge- va alla convenuta per la conferma della spedizione e questa, solo in CP_2
Pt_ data 19.11.2018, comunicava che a seguito di un malfunzionamento del
[...
[...] [...]
[..
la merce era stata rovinata;
7. che con missiva del 29.11.2018 la
[...] denunciava formalmente all'attrice il danneggiamento della Controparte_2 merce e con successive raccomandate e pec questa chiedeva il risarcimento dei danni ivi inclusi i costi per regolarizzare la posizione con l'Ufficio doga- nale nonché i danni conseguenti alla perdita del rapporto commerciale con la società Melissa's World Variety Produce, Inc.; 8. che a seguito di indagini emergeva che l'evento dannoso si era verificato a causa di un'errata regola- zione della temperatura da parte del responsabile del trasporto e che il tra- sporto era stato delegato dalla a sub-vettori senza una preventiva CP_2 comunicazione alla mandante, così come la verifica dell'accaduto e la distru- zione della merce era avvenuto all'insaputa della società attrice;
9. la sussi- stenza della responsabilità risarcitoria della convenuta per i danni subiti dall'attrice, quantificati in euro 73.264,00 pari al valore della merce andata distrutta, riservandosi di chiedere in altra sede gli oneri economici derivanti dai provvedimenti ad emettersi da parte dell'autorità doganale ed i danni conseguenti alla perdita del rapporto commerciale con la società Melissa's
World Variety Produce, Inc.
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) ac- certata e dichiarata la colpa grave di parte convenuta nell'esecuzione della prestazione del trasporto oggetto della vertenza de qua;
b) per l'effetto, condannare essa parte convenuta, tenuta a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di €
73.264,00; oltre gli interessi nella prevista misura di legge e la rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto sino al saldo;
c) vinte le spese e le competenze di patrocinio per il giudi- zio e con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario.
Si costituiva in giudizio la convenuta adducendo: 1. Controparte_2 che ricevuto in data 05/11/2018 l'incarico dalla Parte_2 del trasporto di n. 2 pedane di pinoli in sacchi con destinatario CP_8
, sita in Le Havre (Francia), in data 06/11/2018 affidava l'esecuzione
[...] del trasporto della detta merce alla società specificando i CP_3 dettagli della consegna concordata con l'attrice per il tramite del proprio operatore via mail;
2. che ricevuta la merce dalla Do- Controparte_9 menico De Lucia SpA, in data 09/11/2018 consegnava la merce, perfetta- mente in regola, a per l'esecuzione del trasporto;
3. che ai CP_3 sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., chiedeva di chiamare in causa la
[...] al fine di essere manlevata e tenuta indenne, da quest'ultima, da CP_3
3
tutte le pretese avanzate da parte attrice;
4. che nessun addebito può essere mosso alla convenuta perché il trasporto era stato affidato alla CP_2 [...] la quale ha aperto la pratica assicurativa con la propria compagnia CP_3 di assicurazione;
5. di aver inviato - in via cautelativa - in data 30/11/2018 a mezzo pec alla lettera di addebito responsabilità;
6. che non CP_3 vi è prova di alcun nesso di causalità relativamente ai danni subiti e alla di- namica dell'evento e che impugnava e contestava la documentazione pro- dotta da controparte in quanto inidonea a costituire elemento di prova;
7. di contestare il quantum richiesto poiché sfornito di prova, inoltre, ai sensi del- la Convenzione CMR, l'eventuale risarcimento non può, comunque, supera- re 8,33 DSP (Diritti speciali di prelievo), pari a € 10,00, per ogni chilogram- mo di merce mancante;
8. che in ogni caso dovrà esse- Parte_4 re manlevata e tenuta indenne dalla terza chiamata da tutte le CP_3 conseguenze sfavorevoli che possano derivare dagli esiti del presente pro- cesso.
Ciò posto, la convenuta chiedeva: di spostare l'udienza di prima comparizione fis- sata per il 24/06/2019, al fine di consentire alla concludente la chiamata in causa della precitata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di Controparte_3 sentire accogliere, anche nei confronti di quest'ultima, le seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la totale in- fondatezza, giuridica e sostanziale, di tutte le domande avanzate dalla società
[...]
nei confronti di per tutti i motivi esposti e per Parte_2 Controparte_2 tutti quelli ritenuti sussistenti, respingendo la pretesa di parte attrice di sentire condannare la concludente al pagamento in proprio favore della somma di Euro € 73.264,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di accoglimento, nei confronti di , di tutte o di parte delle domande svolte Controparte_2 dall'attrice piaccia disporre che, in ogni caso manlevi e tenga indenne Controparte_3 da qualunque conseguenza sfavorevole possa derivarle dall'emananda Controparte_2 pronuncia condannando la stessa terza chiamata in causa a rifondere alla CP_3 quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a pagare alla parte attri- Controparte_2 ce. Con vittoria di spese e corrispettivi professionali da porsi a carico della parte che, in via diretta o di manleva, risulterà soccombente.
Con ordinanza del 30.05.2019 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della società Controparte_3
Si costituiva in giudizio la terza chiamata adducendo: di Controparte_3
4
chiamare in causa di effettivo vettore incaricato del Controparte_4 trasporto, e la propria compagnia assicurativa Controparte_10
[... ;
2. che affidava l'incarico di organizzare il trasporto a CP_2 CP_3 che, a sua volta, si avvaleva del vettore effettivo
[...] Controparte_4
3. che in data 12.11.2018, informava
[...] Controparte_4 CP_3 dell'erroneo settaggio degli impianti di refrigeramento, spiegando che i pro- dotti freschi erano stati posizionati in luogo dei surgelati e viceversa;
4. che in pari data si vedeva costretta ad informare CP_3 CP_2 dell'accaduto e, contestualmente, a responsabilizzare formalmente
[...] per qualsiasi addebito avesse avuto a ricevere dai propri Controparte_4 clienti;
5. che in data 14.11.2019 il perito assicurativo incaricato dalla com- pagnia assicurativa per conto di Controparte_10 [...]
intervenuto il giorno successivo al perito incaricato per CP_3 [...]
confermava che l'intero carico di merci analizzato risultava Controparte_4
“compromesso a causa dell'errato settaggio di entrambi i set-point frigo da parte dell'autista della ” e autorizzava lo smaltimento di tutti i beni ogget- Parte_5 to della spedizione;
6. di aver comunicato alla le informazioni circa CP_2 la dinamica degli eventi e di aver formalizzato una nuova lettera di respon- sabilizzazione per conto di nei confronti di CP_3 Controparte_4 responsabile esclusiva del sinistro e conseguentemente tenuta a manlevare la prima da qualsiasi addebito avesse avuto a ricevere da 7. che CP_2 [...]
lungi dal respingere la responsabilità, contestava la richiesta di Parte_6 risarcimento danni formulata da in quanto, nello specifico, i CP_3 danni avrebbero dovuto essere calcolati sulla scorta dei limiti di indennizzo vettoriale previsti dalla Convenzione CMR, ovvero 8,33 DSP - € 10,00 per ogni kg di merce;
8. la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice per via della clausola “Condition of sale: Ex Works” riportata nella fattura n. 3974 del 06.11.2018 di secondo la quale il venditore mette a disposi- Pt_2 zione la merce a terra in un suo stabilimento (o magazzino) predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e rischi del trasporto, pertanto, per parte attrice gli obblighi si sono esauriti con la messa a dispo- sizione della merce presso e da tale momento il rischio perdi- CP_2 ta/danno è passato integralmente in capo all'acquirente Parte_7
.
[...]
Ciò posto, la terza chiamata concludeva: In preliminare di rito Controparte_3
5
la necessità di consentire la chiamata in causa, ciascuno secondo il proprio titolo di respon- sabilità, della compagnia assicurativa (già Controparte_10 [...]
CP_1
) C.F. e P. VA n. , con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 8, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, piazza Gae
Aulenti n.8, nonché di C.F. e P.IVA in per- Controparte_4 P.IVA_2 sona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Montoro Inferiore
(AV), via G.Marconi n.251, e, pertanto, fissare nuova udienza per consentire la chia- mata in causa del terzi di cui sopra a norma dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., obbligati a manlevare e tenere indenne CP_3
secondo i rispettivi titoli, di quanto fosse eventualmente riconosciuta responsabile ed
[...] obbligata nei confronti di Sempre in via preliminare, nel Parte_2 merito Rilevato che fattura n.3974 del 06.11.2018 prodotta da Parte_2 prevede espressamente “Condition of sale: , in virtù di quanto dedotto
[...] CP_12
e documentato, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire di con ogni conseguente statuizione di legge. Parte_2
In via principale, nel merito Accertato e rilevato che il sinistro per cui è causa, nella pro- spettazione offerta da parte attrice, non trova elementi a sostegno del dolo o della colpa grave a carico del vettore rilevata l'estraneità di Controparte_4 CP_3
mero spedizioniere nel caso concreto, per l'effetto, circoscrivere il risarcimento del
[...] danno richiesto da nei limiti dell'indennizzo vettoriale previ- Parte_2 sto dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali di merci su strada. Sempre in via principale, nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eccezione prelimi- nare venisse disattesa, rilevata l'esclusiva responsabilità del vettore effettivo
[...] nella causazione del sinistro de quo, per l'effetto, dichiarare quest'ultimo ob- Parte_8 bligato a manlevare e tenere indenne integralmente da qualsivoglia ad- Controparte_3 debito avesse a ricevere in virtù della domanda spiegata da Parte_2
In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità, anche parziale, di avuto riguardo all'operatività Controparte_3 della polizza assicurativa n.IT00020664MA stipulata con per l'effetto, di- CP_11 chiarare quest'ultima obbligata a manlevare e tenere indenne di quanto Controparte_3 la terza chiamata fosse obbligata a risarcire a In via ancor Parte_2 più subordinata Dichiarare l'esistenza in capo a del diritto di rivalersi Controparte_3 contro nonché contro , secondo i rispettivi titoli di re- Controparte_4 CP_11 sponsabilità, nella denegata ipotesi in cui fosse condannata al pagamento delle somme eventualmente riconosciute in favore di Con vittoria di spese, Parte_2
6
diritti ed onorari del presente giudizio.
Con ordinanza del 18.01.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa
(già ) nonché di Controparte_10 CP_11 Controparte_13
[...]
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società Controparte_4 adducendo:
1. di aver ricevuto dalla ordine di carico avente CP_3 ad oggetto n. 37 pedane di merce da trasportare con un rimorchio bi- temperatura, di cui 33 pedane dovevano essere trasportate a +4 ° gradi, mentre 4 pedane dovevano essere trasportate a -20 ° gradi;
2. che l'operatore del traffico comunicava al conducente Persona_1 la corretta impostazione del frigo in base alla merce da tra- CP_14 sportare, nonostante ciò, quest'ultimo invertiva la temperatura, trasportando a + 4° gradi 4 pedane ed a -20° gradi n. 33 pedane;
3. che la Parte_8
all'epoca del sinistro, aveva sottoscritto una polizza assicurativa
[...] con la IA , volta a Controparte_15 garantire il risarcimento della merce trasportata nei limiti di 1 euro per ogni kilogrammo lordo in caso di viaggi nazionali, e di 8,33 DSP in caso di viaggi internazionali in regime di CMR, ivi incluse le ipotesi di dolo e/o colpa gra- ve;
4. che a seguito dell'evento, la denunciava tempe- Controparte_4 stivamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa
[...]
, che provvedeva ad incaricare lo studio Controparte_16 peritale di Genova che accertava il totale danneggiamento della Per_2 merce, conseguentemente distrutta come da certificato di smaltimento alle- gato;
5. che in data 23.09.2019, la IA Assicurativa emetteva quie- tanza di pagamento in acconto di euro 60.162,99 (al netto della franchigia del 25 %), operando un risarcimento della merce danneggiata nei limiti della
Convezione CMR, ovvero 8,33 DSP (che equivale a circa 10,00 euro) per ogni kilogrammo di merce danneggiata;
7. che dal predetto risarcimento era esclusa la merce della stante la richiesta di un risarcimento Parte_1 per valore di euro 73.264,00, a fronte di un peso complessivo della merce di
1.600 kg;
8. il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice stante la clausola “Condition of sale: Ex Works” inserita nella fattura di vendita della merce trasportata;
9. che parte attrice non ha fornito alcuna prova relativa- mente alla presunta colpa grave invocata in capo alla Controparte_4
10. che alcuna colpa grave è invocabile in capo al vettore, il quale pur aven-
7
do fornito correttamente al proprio autista le istruzioni circa l'impostazione della doppia temperatura del rimorchio frigo, quest'ultimo per mero errore invertiva la temperatura;
11. di chiamare in causa la CP_17 [...]
è tenuta a manlevare integralmente Controparte_15
in virtù della polizza assicurativa n. NAVC0170IT18 Controparte_4 vigente alla data del sinistro de quo.
Ciò posto la terza chiamata concludeva: 1) In via pre- Controparte_4 liminare, alla luce dei fatti innanzi esposti e della documentazione prodotta, autorizzare la chiamata in causa della compagnia assicurativa Controparte_15
, operante in Italia attraverso lo stabilimento
[...] Controparte_18
P. VA n. , con sede in Milano, Via Aristide De Togni 30, in
[...] P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, e, pertanto, fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo di cui sopra ai sensi dell'art. 269 c.p.c. nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., in quanto obbligata a manle- vare e tenere indenne la laddove la stessa sia riconosciuta responsa- Controparte_4 bile del danneggiamento della merce e del suo risarcimento in favore di Parte_9
2) Sempre in via preliminare e senza alcuna rinuncia alla superiore richiesta,
[...] atteso che dalla documentazione prodotta da , in specie fattura n.3974 del Parte_1
06.11.2018, si evince chiaramente la dicitura “Condition of sale: , in virtù CP_12
CP_1 della quale ogni rischio connesso alla merce, alla luce dell'affidamento della stessa a ne, era trasferito al venditore Melissa's World Variety Produce, dichiarare il difetto di le- gittimazione attiva e/o carenza dell'interesse ad agire della , ri- Parte_2 gettando la richiesta di risarcimento avanzata da quest'ultima; 3) Nel merito in via prin- cipale, accertato che non vi è responsabilità per dolo o colpa grave della Controparte_4
[.. relativamente al danneggiamento della merce affidata durante l'esecuzione del traspor- to, determinare il risarcimento del danno richiesto da nei li- Parte_2 miti di quanto previsto dalla Convenzione CMR per i trasporti internazionali di merci su strada, ovvero 8,33 DSP (equivalenti a 10 euro circa) per ogni kilogrammo di merce danneggiata;
4) Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del- la domanda attrice, con riconoscimento della responsabilità, anche per dolo o colpa grave, della stante l'operatività della polizza assicurativa n. Controparte_4
NAVC0170IT18 dichiarare la IA Assicurativa Controparte_20
, tenuta a garantire e manlevare la contro gli
[...] Controparte_4 effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea e, per l'effetto, condannarla al pa- gamento di quella somma eventualmente accertata e/o liquidata in corso di causa in favo-
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re della;
5) Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribu- Parte_2 zione al sottoscritto difensore anticipatario, con sentenza munita di clausola come per leg- ge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la terza chiamata
[...] adducendo:
1. di asso- Controparte_21 ciarsi alla eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice sollevata dall'Assicurata;
2. l'insussistenza di qualsiasi obbligo indennitario per insus- sistenza di qualsivoglia responsabilità dell'assicurata nella causazione dei danni lamentati;
3. che la responsabilità vettoriale nel caso in esame è disci- plinata ai sensi della Convenzione Internazionale CMR la quale stabilisce che solo per il caso di dolo o colpa grave imputabili al vettore, egli non po- trà beneficiare delle esclusioni e/o limitazioni di responsabilità ma, al con- trario, sarà tenuto all'integrale ristoro "ad valorem" della merce perita;
4. che parte attrice non risulta aver assolto l'onere della prova, pertanto, la doman- da dovrà essere respinta;
5. che in caso di accoglimento della domanda atto- rea la domanda di manleva/indennizzo formulata da dovrà essere CP_4 rigettata in quanto esclusa dal perimetro della garanzia assicurativa, ai sensi dell'art. 4 lett. a) delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabi- lità del vettore stradale" che esclude la copertura per “errata regolazione del termostato…”;
6. che la clausola n.1/RCV 2006 all'art. 3 prevede che il limi- te dell'obbligazione della IA è costituito dall'ammontare del risar- cimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'art. 25 della
CMR, sino a concorrenza, per ogni veicolo, del massimale indicato nel fron- tespizio (i.e. € 250.000,00);
7. l'inammissibilità delle prove richieste da parte attrice.
Ciò posto la terza chiamata concludeva:
1. In via Controparte_10 preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza d'inte- resse ad agire della e, per l'effetto, respingere le domande Parte_2 avanzate da quest'ultima perché improponibili, inammissibili, improcedibili e/o, comun- que, infondate;
2. Nel merito, in via principale: respingere le domande proposte dalla
[...] nei confronti della e, conseguentemente, respingere Parte_10 Controparte_3 le domande di indennizzo e/o manleva proposte dalla stessa nei con- Controparte_3 fronti della per tut- Controparte_21 ti i motivi di cui in narrativa;
3. Nel merito, in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario in capo alla
[...]
[...
[...] [...]
escludere l'indennizzo dovuto dalla – Rappre- CP_22 Controparte_10 sentanza Generale per l'Italia per tutti i motivi di cui in narrativa;
4. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avanzate dalla e/o dalla Parte_2 [...]
accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_2 Controparte_4 per tutti i motivi di cui in narrativa;
5. Sempre in via subordinata: nella denegata e
[...] non creduta ipotesi di accertamento di qualunque obbligo indennitario di
[...]
, contenere tale obbligo deducendo Controparte_21 lo scoperto ed, in ogni caso, entro il limite del massimale previsto nella Polizza. In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Con decreto del 25.05.2021, il Giudice autorizzava la chiamata in causa della la quale, costituitasi tem- Controparte_15 pestivamente in giudizio eccepiva:
1. di associarsi all'eccezione di carenza di interesse ad agire e/o difetto di legittimazione attiva della società Pt_2 proposta da;
2. nel merito, l'infondatezza della pretesa di parte attri- CP_4 ce stante l'operatività della Convenzione CMR che prevede il limite alla re- sponsabilità del vettore stradale stabilendo che il risarcimento da esso even- tualmente dovuto per perdita o avaria del carico non possa superare gli 8,33
DSP – Diritti Speciali di Prelievo per ogni chilogrammo di merce mancante;
3. l'esonero di responsabilità di ex art. 17.4. lett. c) Convezione CP_4
CMR poiché la caricazione dell'autoarticolato della è avvenuta ad CP_4 opera di personale della presso il proprio stabilimento di Controparte_3
Brugnaro;
4. l'inammissibilità della domanda di garanzia azionata da CP_4 poiché l'autorizzazione del Giudice alla chiamata del terzo è limitata alle sole domande proposte dal convenuto/chiamante con la propria comparsa di ri- sposta;
5. la parziale carenza di legittimazione passiva di poiché CP_15 la Polizza NAVC0170IT18 è assunta in coassicurazione con altre compa- gnie nella percentuale del 30% con IT UA e 30% con , senza CP_23 vincolo di solidarietà, pertanto, è legittimata passiva a garantire CP_15
in relazione al valore del 40% del rischio assicurato;
6. l'applicazione CP_4 delle clausole contrattuali inerenti lo scoperto del 25% per le merci deperibi- li, del 10% per il caso di colpa grave e l'esclusione della garanzia per le spese legali.
Ciò posto la terza chiamata concludeva: in via preliminare di merito: accerta-
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re e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, per Parte_2
l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti Controparte_4 dell'esponente; in subordine, nel merito: accertare e dichiarare la domanda proposta da infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa Controparte_24
e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti Controparte_4 dell'esponente; in gradato subordine, nel merito: accertare e dichiarare la domanda propo- sta da nei confronti di infondata in fatto ed in Controparte_3 Controparte_4 diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta da nei confronti dell'esponente; in ulteriore subordine, in via prelimi- Controparte_4 nare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di rivalsa proposta al numero 4) delle conclusioni rassegnate da con il proprio atto di citazione per CP_4 chiamata di terzo nei confronti di , in Controparte_15 quanto domanda nuova. nel medesimo grado di subordine, in via preliminare di merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale accerti e dichiari
[...] avere diritto ad essere manlevata e/o tenuta indenne e/o a rivalersi nei Controparte_4 confronti dell'esponente in forza della Polizza NAVC0170IT18 in relazione al sinistro merci per cui è causa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in relazione al 60% del rischio assunto in Parte_11 polizza e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esponente tenuta a garantire, a termini di
Polizza, nel limite della quota di rischio del 40%; nel medesimo Controparte_4 grado di subordine, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia obbligo indennitario in capo a Controparte_15
contenere tale obbligo nei limiti del rischio assunto dall'esponente e, in ogni caso, con
[...] applicazione degli scoperti, franchigie, massimali e, più in generale, termini come previsti dalla Polizza NAVC0170IT18. Con vittoria di compensi e spese.
Sulla domanda principale di risarcimento del danno.
In via preliminare va dichiarata la sussistenza della legittimazione attiva dell'attrice.
Nell'ambito di un trasporto terrestre internazionale, nelle controversie ine- renti la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal mittente nei con- fronti del vettore per aver smarrito un collo e consegnato un altro comple- tamente danneggiato, è principio consolidatosi nella giurisprudenza di legit- timità e di merito quello secondo cui la legittimazione del destinatario non è esclusiva ma alternativa rispetto a quella del mittente ed il criterio discretivo deve essere fondato sull'individuazione di quale sia la sfera patrimoniale sul-
11
la quale i danni esplicano i loro effetti (Cass. civ. 2440/2010). Secondo la
Corte tale principio trova applicazione anche con riguardo ai contratti di vendita con spedizione atteso che “nella vendita con spedizione disciplinata dall'ar- ticolo 1510, secondo comma, del codice civile, il contratto di trasporto concluso tra vendito- re-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 1683 e seguenti del codice civile, con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle co- se al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi com- preso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'articolo 1689, primo comma, del codice civile” (Cass. Civ., sez. III, 20/02/2024, n. 4519).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza anche con riferimento al dettato degli artt. 12 e 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, secondo cui: “l'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.) attribuisce, al pari dell'art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pre- giudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne conse- gue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vet- tore” (Cass. Civ. 30.01.2014 n. 2075).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce tra- sportata ha il solo onere di provare la perdita del carico e il suo valore, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione;
spetta al vettore, onerato della prova del fat- to impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente abbia già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il de- stinatario gliene abbia chiesto la restituzione (cfr. Cass. 12 gennaio 2018, n.
702, ord.).
Nel caso di specie, è pacifico - oltre che provato - che parte attrice ha stipu- lato con la convenuta un contratto di trasporto della Controparte_2 merce per cui è causa ed è altresì provata la circostanza della distruzione del-
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la suddetta merce nonché il danno conseguente, verificatosi nella sfera pa- trimoniale della società attrice, con conseguente legittimazione della stessa a richiedere il ristoro del pregiudizio patito.
La conferma di tale interpretazione si ricava dalla mancata richiesta del ri- sarcimento da parte della società acquirente della merce;
nessuna delle con- venute ha fatto riferimento ad una richiesta in tal senso e, considera l'entità del danno, deve ritenersi che ciò sia dovuto al fatto che in realtà la stessa non è mai pervenuta.
Nel merito la domanda è fondata.
In diritto si rileva che la disciplina per il trasporto di cose pone come regola generale l'art. 1693 c.c. per la custodia delle cose trasportate (c.d. responsa- bilità ex recepto) in base al quale “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le ri- consegna al destinatario…” e può essere esentato da responsabilità solo nel ca- so in cui dia prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o se il danno deriva dalla natura o dai vizi delle cose o dal loro imballaggio o se il danno deriva da fatto del destinatario o del mittente.
Dunque, l'art. 1693 c.c. prevede una presunzione di responsabilità del vetto- re per la perdita o avaria delle cose trasportate che può essere superata sol- tanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricom- prendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo.
Inoltre, secondo concorde giurisprudenza di legittimità 'Il caso fortuito che, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico, comprende la forza maggiore e il fatto del terzo, soltanto qualora si tratti di eventi impre- vedibili o ai quali il vettore sia nell'impossibilità di opporsi' (Cass. 2009, n. 7533).
L'indagine circa il tipo e il grado di responsabilità addebitabile al vettore non
è questione di poco conto, atteso che la stessa ha conseguenze determinanti in punto di quantificazione dei danni risarcibili. Invero, il danno derivante da perdita o avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasporta- te nel luogo e nel tempo della riconsegna (art. 1696 co. 1 c.c.) e il risarci- mento dovuto dal vettore non può essere superiore ad un euro per ogni kg di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e all'im- porto di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al con- tratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960,
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n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri (art. 1696 co. 2 c.c.).
Tale limitazione non opera qualora sia fornita la prova che la perdita o l'ava- ria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia av- valso per l'esecuzione del trasporto (art. 1696 co. 4 c.c.).
La Corte di legittimità ha precisato che incombe al danneggiato l'onere di fornire la prova della colpa grave o del dolo del vettore o dei suoi ausiliari o incaricati (Cass. civ., sez. 3, 12.09.2013, n. 20896) e che è irrilevante che il vettore non abbia vinto la presunzione di responsabilità ex recepto stabilita dall'art. 1693 cc, ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto
- avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle co- se trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa
- che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti.
Per la prova della colpa grave del soggetto che esercita professionalmente una determinata attività si richiede, in linea generale, secondo la giurispru- denza di legittimità, non necessariamente la prova di “macroscopiche inosservan- ze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento di fini personali, giac- ché si ha colpa grave anche quando l'agente non faccia uso della diligenza, della perizia e della prudenza professionali esigibili in relazione al tipo di prestazione da svolgere” (ex multis: Cass. civ., sez. 1, 25.02.2009, n. 4587).
Circa la determinazione del quantum, la Corte di legittimità ha chiarito che l'art. 1696 cc offre un criterio di calcolo del danno univoco ed obiettivo: tut- tavia, tale disposizione non costituisce una limitazione di responsabilità, non essendo dunque preclusa al danneggiato la possibilità di dedurre e fornire prova della sussistenza di altri danni a termini dei principi generali di cui agli artt. 1223 e ss cc (cfr. Cass. civ., sez. 3, 10.04.2015 n. 7201; conf.: Cass. civ., sez. 3, 28.10.1980 n. 5793).
Nel caso in esame, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stes- sa gravante avendo dato prova della dinamica dell'evento dannoso, del dan- no riconducibile a colpa grave del vettore, del nesso di causalità tra tale col- pa grave e la verificazione del danneggiamento della merce nonché dell'entità effettiva del danno subito.
Nello specifico, la circostanza del congelamento e della conseguente distru- zione dei pinoli, oggetto del contratto di trasporto, avvenuta a causa della condotta imperita del trasportatore, dipendente del subvettore Parte_12
[...]
[...] [...]
è fatto pacifico tra le parti oltre che documentato nelle relazioni
[...]
(acquisite agli atti tramite ordine di esibizione) redatte nell'immediatezza dei fatti dai periti tecnici dalle compagnie assicurative, i quali hanno accertato che il congelamento della merce è avvenuto a causa dell'errato settaggio del- la refrigerazione della merce posizionata all'interno del vano di carico del mezzo di trasporto, in violazione alle specifiche direttive impartite da parte attrice.
Nello specifico, nelle suddette perizie si legge che “In considerazione degli accer- tamenti effettuati e in virtù della documentazione acquisti dai Soggetti coinvolti nella vi- cenda, rileviamo che le diverse spedizioni di prodotti freschi e di prodotti congelati si dete- rioravano rispettivamente, per via dell'errato settaggio di temperatura impostato dall'autista della ditta in occasione del trasporto del 09/11/2018 e CP_4
Commissionato a quest'ultimo dalla ditta Ribadiamo infatti che co- CP_3 me meglio indicato nei tracciati in allegato e ricevuti dal Trasportatore, il set-point frigo del vano di carico con a bordo la merce fresca (parte posteriore del trailer) veniva impostato
a -20°C anziché a +4°C mentre , la temperatura di set-point frigo relativa alla merce posizionata davanti e sotto l'impianto frigorifero veniva impostata +4°C invece a -20°C.
Tale anomalia secondo i dati rilevati dai tracciati delle temperature perdurava per più di
48 ore e per tutta la durata del trasporto – Francia”. CP_21
Inoltre, la prova testimoniale espletata ha confermato i fatti così come alle- gati da parte attrice e la esclusiva responsabilità dell'autista della
[...] nella causazione del sinistro. CP_4
Invero, il teste escusso all'udienza del 24 aprile 2023 Testimone_1 ha riferito “Adr sono dipendente della quale responsabile ac- Parte_2 quisti e logistica. Non ho seguito anche la vendita della merce di cui è causa, ma solo il suo trasporto. Adr posso confermare l'avvenuta consegna nel mese di novembre 2018 di un carico di kg 1.600,00 di pinoli dalla alla Parte_2 Controparte_2
Sono stato io a seguire la commissione in favore della per la spedizione Controparte_2 dei pinoli a Lehavre, per poi proseguire fino alla America. Preciso che io lavoro in ufficio
e seguo la documentazione amministrativa, non ho assistito fisicamente alla consegna.
Adr dopo qualche giorno dalla consegna dei pinoli ricevetti una email dal cliente finale del
Lehavre con cui mi riferiva di non aver ricevuto la merce. IO ho quindi dato seguito a tale informazione chiedendo informazioni alla per sapere della consegna. Dopo qual- CP_2 che giorno la mi rispose che la merce non era arrivata in quanto aveva subito CP_2 danni per un malfunzionamento del frigorifero. Adr non ricordo con esattezza se nel con-
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tratto di trasporto fossero state specificate le modalità di conservazione, se non erro era in- dicata la conservazione a temperatura di 4/8 gradi. Adr il cliente finale era Melissa'S negli Stati Uniti di America”.
Mentre il teste escusso all'udienza del 16 novembre Persona_1
2023, ha riferito “Adr sono dipendente della con la mansione di re- Controparte_4
Cont sponsabile della logistica posso confermare che nel novembre 2018 le operazioni di carico furono due, il primo doveva avvenire a +4 di temperatura e il secondo a meno ven- Pt_1 ti. Tali operazioni avvennero il primo presso il magazzino della e il secondo al ma- gazzino della Fresh Ways Adr non ho assistito a nessuno di tali carichi Adr non so dire il materiale che doveva essere caricato Adr il rimorchio era un bitemperatura e posso dire che l'autista si occupa di impostare la temperatura. Io non ho parlato con l'autista del ri- morchio ma fu la mia squadra operativa ad avvisarlo. La comunicazione avviene di rego- Cont la mediante trasmissione su di un palmare in uso all'autista a merce che doveva es- sere scaricata per prima era quella a meno venti poi quella a più quattro Adr noi non fummo avvisati di una inversione delle temperature dei carichi””.
La responsabilità dell'autista incaricato dalla nella Controparte_4 causazione dell'avaria della merce è stata confermata anche dal teste
[...]
impiegato della e responsabile del reparto Testimone_2 Controparte_3 spedizioni per la Francia, il quale escusso nel procedimento per assunzione della prova delegata iscritto al n. 9983/2022 P.D. del Tribunale di Monza, all'udienza del 23 gennaio 2023, confermava le circostanze allegate dall'attrice precisando: “… posso dire che il carico era stato effettuato dai magazzi- nieri su frigorifero spento. È a carico dell'autista settare la temperatura come da conferma carico che viene assegnata;
ADR il settaggio della temperatura è completamente a carico dell'autista essendo il mezzo di sua proprietà privata”.
Orbene, dall'analisi delle prove raccolte risulta configurabile una colpa grave del vettore, ricollegabile alla violazione delle più elementari norme di dili- genza nella predisposizione di tutti quegli accorgimenti pratici necessari a proteggere il carico da fonti di effettivo pericolo, nello specifico caso, per non aver rispettato le disposizioni impartite dal committente in ordine alla temperatura indicata per il trasporto della merce che sapeva essere deperibi- le e per non averla controllata per le oltre 48 ore di viaggio, determinandone così il danneggiamento.
Va precisato che nel caso di specie la diligenza nell'adempimento della pre- stazione deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del
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buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, quale deve considerarsi appunto un'impresa di trasporti in- ternazionale.
Per tali motivi, nel caso di specie non sono applicabili le limitazioni di re- sponsabilità di cui all'art. 1696, co.2 c.c., con conseguente riconduzione della domanda di risarcimento dei danni alla normativa di cui all'art 1223 c.c. e ss. in ordine al quantum della richiesta.
Sul punto è provato dalla fattura di vendita che il valore della merce andata distrutta (Kg. 1.600,00 di pinoli) ammontava ad € 73.264,00, essendo questo il prezzo di acquisto da parte della società californiana Melissa's World Va- riety Produce, Inc alla quale la merce era destinata e che, dunque, si identifi- ca con il danno emergente subito dall'attrice.
Trattandosi di obbligazione di valore, su detto importo va riconosciuta la ri- valutazione monetaria sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (14.11.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente senten- za;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo (Cfr. sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione).
Ciò posto, la domanda deve essere accolta e la convenuta Controparte_2 va condannata al pagamento della somma di € 73.264,00 oltre rivaluta-
[...] zione ed interessi.
Sulle domande di manleva
Nell'ambito della disciplina del trasporto di merci, la giurisprudenza ha pre- cisato che in caso di sub-trasporto, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude un separato contratto per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria im- putabili al proprio subvettore;
avendo lo stesso assunto, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, la qualità di submittente, in caso di per- dita delle cose egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (così Cass. Sez. III ord. n. 13374 del 29.5.2018;
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conf. Cass. Sez. III sent. n. 2483 del 30/1/2009).
Pertanto, il vettore che si serva di altro vettore per l'esecuzione del trasporto ha azione diretta e non di regresso nei confronti del sub vettore, per il risar- cimento dei danni conseguenti alla perdita o all'avaria della merce.
Nel caso in analisi le domande di chiamata in causa vanno senz'altro accolte atteso che è incontestato e provato che, per l'esecuzione del trasporto, la affidava la merce della al subvettore CP_2 Parte_2 [...] il quale a sua volta si avvaleva come ulteriore subvettore della so- CP_3 cietà Controparte_4
Come sopra detto, è altresì provato che il perimento della merce è addebita- bile esclusivamente alla condotta colposa dell'autista incaricato del trasporto dalla società Controparte_4
Conseguentemente, stante i principi di diritto sopra enunciati, la società va condannata a manlevare e tenere indenne la chiamante Controparte_3
e, a sua volta, la va condannata Controparte_2 Controparte_4
a tenere indenne ed a rivalere la della somma complessiva Controparte_3 che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio.
Non può essere accolta la domanda di manleva proposta dalla CP_3 nei confronti della propria compagnia assicurativa
[...] Controparte_26
stante la clausola di esclusione della garanzia di cui all'art. 4 delle
[...]
“Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità del vettore stradale” la quale prevede che “la IA non è comunque obbligata per i danni derivanti da: a) er- rata regolazione del termostato;
”.
In virtù del rigetto della domanda la va condannata al pa- Controparte_3 gamento delle spese sostenute dalla IA assicurativa per la chiamata in giudizio.
Va invece accolta la domanda di garanzia formulata dalla terza chiamata
[...] nei confronti della compagnia assicurativa Controparte_27 [...]
, risultando infondate le eccezioni da Controparte_15 questa sollevate.
Nello specifico, in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda, si rileva che la stessa è stata tempestivamente proposta nella comparsa di co- stituzione e risposta.
Sulla eccepita parziale carenza di legittimazione passiva per il 60% del ri- schio, in virtù del contratto di co-assicurazione, dalla lettura del contratto di
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polizza in atti, emerge che la compagnia era delegataria delle al- CP_15 tre due Compagnie Coassicurative IT UA e e che il contraente CP_23 era tenuto ad avere rapporti unicamente con la delegata compagnia Naviga- tors (cfr. art.
3.46 polizza). Per tale motivo la deve ritenersi legit- CP_15 timata passivamente in ordine alla domanda avanzata dall'assicurata, salvo il diritto di regresso nei confronti delle altre compagnie.
Quanto alle eccepite limitazioni di indennizzabilità, stante l'accertata re- sponsabilità per colpa grave della , devono trovare applicazione sia la CP_4 limitazione dello scoperto supplementare del 10% di cui all'art.
3.9 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, sia la clausola di cui all'art. 3.27, la quale prevede che “eventuali danni e/o perdite conseguenti a errata regolazione del termostato o difettosa circolazione dell'aria, anche conseguente ad errato stivaggio, verran- no indennizzati previa applicazione dello scoperto del 25%” .
Infine, deve ritenersi esclusa la copertura per le spese legali sostenute per la difesa in giudizio dell'assicurata, stante la limitazione di cui all'art.
3.34 che esclude la contribuzione di per legali dalla stessa non designati, CP_15 essendo emerso che la designazione dei legali della non stata effet- CP_4 tuata dalla IA Assicurativa bensì direttamente dalla garantita.
Per quanto sopra, la va Controparte_15 condannata a tenere indenne l'assicurata della somma Controparte_4 complessiva che quest'ultima è tenuta a corrispondere in ragione del presen- te giudizio, nei limiti dello scoperto del 25% + 10%.
Sulle spese di lite
Nei rapporti tra parte attrice e la convenuta le spese Controparte_2 seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Stante l'accoglimento delle domande di chiamata in causa, in applicazione del principio della soccombenza, la va condannata al pa- Controparte_3 gamento delle spese legali sostenute dalla mentre la Controparte_2 va condannata al pagamento delle spese legali soste- Controparte_4 nute dalla Controparte_3
In relazione alle spese di lite per la chiamata in garanzia delle compagnie as- sicurative, stante il principio della soccombenza, la va con- Controparte_3 dannata al pagamento delle spese sostenute dalla IA Assicurativa
per la chiamata in giudizio, mentre stante Controparte_10
l'accoglimento parziale delle domande si compensano le spese di lite tra la
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e Controparte_4 Controparte_15
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e - per l'effetto - condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in fa- Controparte_28 vore della della somma di € 73.264,00, oltre Parte_2 rivalutazione ed interessi, per le causali di cui alla motivazione;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attri- ce, che liquida nella somma di € 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva proposta da e - Controparte_2 per l'effetto - dichiara tenuta e conseguentemente condanna CP_3
in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne ed a rivalere la
[...] della somma complessiva che quest'ultima società Controparte_2
è tenuta a corrispondere all'attrice in ragione del presente giudizio;
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla refu- Controparte_3 sione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_2 in € 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al di- fensore dichiaratosi antistatario;
- accoglie la domanda di manleva proposta da nei con- Controparte_3 fronti di e - per l'effetto - dichiara tenuta e con- Controparte_4 seguentemente condanna in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., a tenere indenne ed a rivalere la della Controparte_3 somma complessiva che quest'ultima società è tenuta a corrispondere in ragione del presente giudizio;
Controparte_2
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla Controparte_4 refusione delle spese di lite in favore della che liquida Controparte_3 in € 7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di garanzia proposta dalla nei con- Controparte_3 fronti della compagnia assicurativa;
Controparte_10
- condanna in persona del legale rapp.te p.t., al paga- Controparte_3 mento delle spese di lite sostenute dalla IA Assicurativa CP_29
[...
per la chiamata in giudizio, che liquida in € Controparte_30
7.052,00, oltre IVA e CPA come per legge;
- accoglie la domanda di garanzia proposta dalla e, Controparte_4 per l'effetto, condanna Controparte_15
, in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne l'assicurata
[...] [...] della somma complessiva che quest'ultima è tenuta a Parte_14 corrispondere in ragione del presente giudizio, nei limiti dello scoperto del 25% + 10%;
- dichiara compensate le spese di lite tra Parte_15
[...] Controparte_15 CP_15
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. DI RD
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