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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/11/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 758 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. BONANNO ANTONINO e per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO i quali hanno insistito nei rispettivi atti introduttivi,
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto della natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. BONANNO ANTONINO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di Naspi presentata dalla sig. in Parte_1
data 08.01.2025, con conseguente diritto della ricorrente al beneficio richiesto;
- Conseguentemente condannare l'istituto convenuto a riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di Naspi per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art.152 disp.
Att.cpc.”
Parte ricorrente premetteva a detta domanda di aver “lavorato alle dipendenze della CP_2
con sede in Ragusa, presso la sede di Castelvetrano, via Caduti di Nassirya, dal 31.12.2022 al
[...] 31.12.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato”; che in data 08.01.2025, il datore di lavoro le “comunicava …. il trasferimento presso la sede di Palermo presso il punto vendita Ard di via Marturaro” e che essa “tenuto conto che il trasferimento proposto superava di 50 KM e 80 minuti di distanza rispetto alla sede lavorativa iniziale, rassegnava dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., con effetto immediato”; che “in data 15.01.2025, presentava domanda di
Naspi tramite il Patronato Inca di Castelvetrano” che l rigettava “per mancata presentazione CP_1
della documentazione a sostegno delle dimissioni giusta causa”.
Allegando il possesso di tutti i requisiti prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, incardinava il presente giudizio rassegnando le su indicate conclusioni.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva la “improcedibilità del ricorso” per “assenza ricorso CP_1
amministrativo” e nel merito contestava quanto dedotto e richiesto dalla ricorrente evidenziando la mancanza di prova circa la sussistenza della giusta causa delle rassegnate dimissioni
Chiedeva pertanto “disporre la sospensione del giudizio, mancando la condizione di procedibilità (ricorso amministrativo) - rigettare nel merito il ricorso perché infondato - con vittoria di spese”
Instaurato il contraddittorio ed avveratasi la condizione di procedibilità, il giudizio -istruito con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti, all'udienza odierna è stato posto in decisione.
La domanda merita accoglimento.
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), oggetto del presente giudizio, è una misura a sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Essa è disciplinata dall'art 3 del D.Lgs 22/2015 il quale prevede nel testo vigente che “1. La
NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Ciò posto in punto di diritto, con riferimento al caso specifico si osserva quanto segue.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-
6-2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Ebbene nel caso che ci occupa, parte resistente non contesta la sussistenza del rapporto di lavoro cessato né la sussistenza del requisito contributivo né la circostanza che nel caso specifico, la sede di lavoro presso la quale la ricorrente era stata trasferita fosse “distante di oltre 50 km dalla sede abituale di impiego e/o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici” né che tale circostanza costituisca “giusta causa” per le dimissioni della lavoratrice
CP_
L' ha eccepito invero la sola assenza di “una documentazione da cui risulti almeno la
… volontà (della ricorrente) di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo
700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale” (cfr. memoria di costituzione a seguito di riassunzione).
Gli assunti difensivi del resistente non appaiono condivisibili.
Ed invero in punto di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, l'Istituto previdenziale ha fornito chiarimenti operativi in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.
Nella specie la circolare (163/2003) ed il messaggio (369/2018) richiamati dalla parte resistente devono essere letti nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) ovvero non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cc il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di
Naspi con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale.
Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla Naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Di conseguenza, irragionevole ed illegittima risulta la posizione dell'Ente, laddove richiede, per l'erogazione dell'indennità richiesta, la produzione di documentazione da cui risulti la volontà del dipendente di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro pur allorquando non possa ritenersi, come nel caso di specie, la condotta datoriale illecita.
Detta condotta ritenuta legittima (e dunque non implicante la necessità di essere impugnata in giudizio o stragiudizialmente) comportava tuttavia una variazione delle condizioni di lavoro di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto (per accordo tra le parti o per dimissioni del lavoratore), risoluzione a fronte della quale il lavoratore matura il diritto alla Naspi.
Diversamente argomentando, del resto, si consentirebbe all' di subordinare in via CP_1
amministrativa il riconoscimento della chiesta prestazione alla sussistenza e prova di presupposti non richiesti dalla specifica normativa di riferimento.
In conclusione, le dimissioni rassegnate dall'odierna ricorrente devono ritenersi involontarie perché determinate da una condotta datoriale che seppur legittima, ha reso obbligata la scelta della dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell'occupazione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con consequenziale condanna dell al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della chiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (indeterminabile), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della fase istruttoria, si liquidano visti i DDMM 55/2014 e 147/22 in € 2.200,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- dichiara il diritto di alla percezione del trattamento di disoccupazione Naspi Parte_1 richiesto con domanda del 15.01.2025 e, per l'effetto,
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di detta indennità con la decorrenza e nella misura di legge oltre interessi legali dalla data di detta decorrenza;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle spese legali che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre accessori da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 758 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 26/11/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate per parte ricorrente dall'Avv. BONANNO ANTONINO e per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO i quali hanno insistito nei rispettivi atti introduttivi,
Visti gli atti del fascicolo,
Preso atto della natura documentale della controversia, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758 /2025 R.G.L. oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in Parte_1 C.F._1
giudizio con l'avv. BONANNO ANTONINO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di Naspi presentata dalla sig. in Parte_1
data 08.01.2025, con conseguente diritto della ricorrente al beneficio richiesto;
- Conseguentemente condannare l'istituto convenuto a riconoscere e corrispondere alla ricorrente quanto dovuto a titolo di Naspi per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art.152 disp.
Att.cpc.”
Parte ricorrente premetteva a detta domanda di aver “lavorato alle dipendenze della CP_2
con sede in Ragusa, presso la sede di Castelvetrano, via Caduti di Nassirya, dal 31.12.2022 al
[...] 31.12.2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato”; che in data 08.01.2025, il datore di lavoro le “comunicava …. il trasferimento presso la sede di Palermo presso il punto vendita Ard di via Marturaro” e che essa “tenuto conto che il trasferimento proposto superava di 50 KM e 80 minuti di distanza rispetto alla sede lavorativa iniziale, rassegnava dimissioni per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., con effetto immediato”; che “in data 15.01.2025, presentava domanda di
Naspi tramite il Patronato Inca di Castelvetrano” che l rigettava “per mancata presentazione CP_1
della documentazione a sostegno delle dimissioni giusta causa”.
Allegando il possesso di tutti i requisiti prevista dal D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 22, incardinava il presente giudizio rassegnando le su indicate conclusioni.
Costituitosi in giudizio l' eccepiva la “improcedibilità del ricorso” per “assenza ricorso CP_1
amministrativo” e nel merito contestava quanto dedotto e richiesto dalla ricorrente evidenziando la mancanza di prova circa la sussistenza della giusta causa delle rassegnate dimissioni
Chiedeva pertanto “disporre la sospensione del giudizio, mancando la condizione di procedibilità (ricorso amministrativo) - rigettare nel merito il ricorso perché infondato - con vittoria di spese”
Instaurato il contraddittorio ed avveratasi la condizione di procedibilità, il giudizio -istruito con la sola acquisizione dei documenti depositati dalle parti, all'udienza odierna è stato posto in decisione.
La domanda merita accoglimento.
La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), oggetto del presente giudizio, è una misura a sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Essa è disciplinata dall'art 3 del D.Lgs 22/2015 il quale prevede nel testo vigente che “1. La
NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Ciò posto in punto di diritto, con riferimento al caso specifico si osserva quanto segue.
Come è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. 17-
6-2004 n. 11353, Cass. 9-2-2012 n. 1878, Cass. 4-10-2013 n. 22738), “nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”.
Ebbene nel caso che ci occupa, parte resistente non contesta la sussistenza del rapporto di lavoro cessato né la sussistenza del requisito contributivo né la circostanza che nel caso specifico, la sede di lavoro presso la quale la ricorrente era stata trasferita fosse “distante di oltre 50 km dalla sede abituale di impiego e/o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici” né che tale circostanza costituisca “giusta causa” per le dimissioni della lavoratrice
CP_
L' ha eccepito invero la sola assenza di “una documentazione da cui risulti almeno la
… volontà (della ricorrente) di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo
700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale” (cfr. memoria di costituzione a seguito di riassunzione).
Gli assunti difensivi del resistente non appaiono condivisibili.
Ed invero in punto di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni, l'Istituto previdenziale ha fornito chiarimenti operativi in merito alle dimissioni conseguenti a notevoli variazioni delle condizioni di lavoro.
Nella specie la circolare (163/2003) ed il messaggio (369/2018) richiamati dalla parte resistente devono essere letti nel senso che solo nell'ipotesi di trasferimento illegittimo (perché non corredato da comprovate ragioni organizzative o produttive) ovvero non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 cc il lavoratore che si dimetta (a prescindere dalla distanza tra la nuova sede di lavoro e la residenza del lavoratore) è tenuto a corredare la propria domanda di
Naspi con la documentazione da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito della parte datoriale.
Nel caso, invece, in cui tale trasferimento sia legittimo (perché sorretto da ragioni tecniche o organizzative) e tuttavia la nuova sede di lavoro sia ad una distanza tale (oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o in un luogo che non sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti) da comportare una notevole variazione delle condizioni di lavoro, la risoluzione consensuale del rapporto dà diritto alla Naspi ed altrettanto deve logicamente valere per il caso di dimissioni del lavoratore basate sulle medesime ragioni.
Di conseguenza, irragionevole ed illegittima risulta la posizione dell'Ente, laddove richiede, per l'erogazione dell'indennità richiesta, la produzione di documentazione da cui risulti la volontà del dipendente di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro pur allorquando non possa ritenersi, come nel caso di specie, la condotta datoriale illecita.
Detta condotta ritenuta legittima (e dunque non implicante la necessità di essere impugnata in giudizio o stragiudizialmente) comportava tuttavia una variazione delle condizioni di lavoro di importanza tale da giustificare la risoluzione del rapporto (per accordo tra le parti o per dimissioni del lavoratore), risoluzione a fronte della quale il lavoratore matura il diritto alla Naspi.
Diversamente argomentando, del resto, si consentirebbe all' di subordinare in via CP_1
amministrativa il riconoscimento della chiesta prestazione alla sussistenza e prova di presupposti non richiesti dalla specifica normativa di riferimento.
In conclusione, le dimissioni rassegnate dall'odierna ricorrente devono ritenersi involontarie perché determinate da una condotta datoriale che seppur legittima, ha reso obbligata la scelta della dipendente, di qui la ricorrenza nella fattispecie in esame del requisito della “perdita involontaria” dell'occupazione.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con consequenziale condanna dell al CP_1
pagamento in favore della ricorrente della chiesta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (indeterminabile), applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto in considerazione dell'attività effettivamente posta in essere, della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della fase istruttoria, si liquidano visti i DDMM 55/2014 e 147/22 in € 2.200,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed Iva nella misura di legge se dovuti.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- dichiara il diritto di alla percezione del trattamento di disoccupazione Naspi Parte_1 richiesto con domanda del 15.01.2025 e, per l'effetto,
-condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di detta indennità con la decorrenza e nella misura di legge oltre interessi legali dalla data di detta decorrenza;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle spese legali che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre accessori da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo