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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3906/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Simone Labonia, presso il cui studio, sito in Salerno alla via Francesco Gaeta n. 7, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Tecla Bianco, presso il cui studio, sito in Salerno al corso Garibaldi n. 153, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 24/10/2024 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la IG.ra Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza ha convenuto in giudizio la deducendo: di Pt_1 Controparte_1
avere, nella qualità di “consumatore”, intrattenuto con la CP_2
convenuta, presso la filiale di Salerno, i seguenti rapporti bancari: a)
Contratto di “Carta prepagata nominativa ricaricabile della gamma Genius
Card”, con numero (di carta) 8315 e dotata del seguente IBAN:
[...]; b) dal 24/5/2012 al 17/8/2015, n. 7 contratti di finanziamento e segnatamente: 1) Contratto di finanziamento n.
2672367, del 24/5/2012, 2) Contratto di finanziamento n. 3251427, del
19/3/2013, 3) Contratto di finanziamento n. 3704292, del 07/1/2014, 4)
Contratto di finanziamento n. 3995440 del 31/7/2014, 5) Contratto di finanziamento n. 4164031 del 18/12/2014, 6) Contratto di finanziamento n. 4343747, del 22/4/2015 e 7) Contratto di finanziamento n. 6402939, del
17/8/2015; che in tutti i sette contratti di finanziamento il T.A.E.G. contrattualmente indicato è inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente nullità della clausola che prevede il T.A.E.G. ai sensi dell'articolo 125 bis, commi 6 e 7, T.U.B. e rideterminazione dei piani di ammortamento con il tasso sostitutivo “B.O.T.”. in luogo di quello ultralegale pattuito;
che sussiste anche la responsabilità della Banca convenuta per avere tenuto una condotta scorretta, consistente nell'avere concesso alla IG.ra gli innumerevoli (sette) finanziamenti - tutti Pt_1
sprovvisti della prescritta dichiarazione di consenso al trattamento dei dati - in un ristretto ambito temporale (4 anni) a fronte dei quali non è stato minimamente valutato il merito creditizio della medesima attrice, ex art. 124 T.U.B., ed in particolare del comma 5, secondo il quale “Il finanziatore o
l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue eIGenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1
e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.”; che, in particolare le rate dei numerosi finanziamenti concessi dall'istituto di credito convenuto, accavallandosi tra di loro, hanno impedito all'attrice di beneficiare mensilmente di quanto necessario per soddisfare i bisogni primari, provocando, indiscutibilmente il c.d. “sovraindebitamento”, consequenzialmente innescando - tali continui finanziamenti - una reazione a catena “incontrollata”, con l'inevitabile, sofferta sospensione del pagamento delle rate;
che contesta altresì concessione, da parte della dei finanziamenti Controparte_1
destinati a “consolidamento debiti”, atteso che gli stessi hanno unicamente aggravato la debitoria dell'attrice, senza ricevere alcun valido beneficio, ma, all'opposto, solo consistenti svantaggi;
che la debitoria veniva incrementata non solo di sorta capitale, ma anche di notevoli ulteriori costi e spese, che da soli avrebbero dovuto dissuadere - su indicazione della
Banca, essendo l'attrice mero “consumatore” - parte attrice a richiederli e/o accettarli;
che, infatti, come si evince dagli elaborati peritali prodotti, solo a titolo di spese assicurative è stata addebitata la complessiva somma di €
8.265,19, del tutto spropositata e svantaggiosa, tenuto conto del valore delle singole operazioni, nonché, dell'intera esposizione debitoria dell'attrice.
In virtù di quanto innanzi esposto la IG.ra Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: 1) accogliere la domanda e, per l'effetto, per ciascun contratto di finanziamento oggetto di causa, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità parziale delle singole clausole contrattuale relativa al (TAEG) e, per l'effetto, a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo indicato nell'art. 125 bis t.u.b., comma 7, accertare l'effettiva e complessiva debitoria dell'attrice, vista l'avvenuta estinzione prima della naturale scadenza di alcuni contratti di finanziamento per cui è causa, con espressa richiesta di intervento dell'adita Autorità in senso modificativo o integrativo sul contenuto dei
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza singoli contratti oggetto di causa, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti;
2) in subordine, accogliere la domanda e per ciascun contratto di finanziamento oggetto di causa, accertare, in ragione delle causali dedotte, l'abuso del diritto (rectius: abuso del credito) da parte della banca convenuta e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia degli stessi (contratti), nonché, accertare l'effettiva e complessiva debitoria dell'attrice, vista l'avvenuta estinzione prima della naturale scadenza di alcuni contratti di finanziamento per cui è causa, con espressa richiesta di intervento dell'adita Autorità in senso modificativo o integrativo sul contenuto dei singoli contratti oggetto di causa, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti;
3) condannare, in ogni caso e previa declaratoria della violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e solidarietà (artt. 1175 e
1375 c.c., art. 47 Cost.), la banca convenuta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice, così come accertati in corso di causa, anche a mezzo CTU, ovvero, nella misura equitativa ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi comprese spese di mediazione ed esborsi correlati alla CTP, oltre rimborso S.G., CPA e Iva, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che la domanda Controparte_1
attorea è improcedibile, per non avere l'attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis,
D.Lgs. n. 28/2010; che essendosi la IG.ra resa morosa nel Pt_1
pagamento di numerose rate, essa con raccomandate a/r del 08/8/2017 le comunicò la decadenza dal beneficio del termine, indicando le debitorie dei singoli contratti di finanziamento: n. 4164031 del 18/12/2014 € 27.818,27,
n. 4343747 del 22/4/2015 € 19.122,83 e n. 6402939 del 17/8/2015 €
3.675,62; che il suo credito è stato poi ceduto alla Controparte_3
che soltanto dopo la risoluzione dei contratti di finanziamento e
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza l'intimazione di pagamento la IG.ra , che nulla aveva rilevato o Pt_1
eccepito fino a quel momento, ha poi deciso, per sottrarsi all'adempimento, di intraprendere la presente azione giudiziaria;
che non sussiste alcuna divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello concretamente applicato;
che, infatti, le verifiche del T.A.E.G. compiute dal consulente tecnico di parte attrice sono il frutto di un errore di fondo, poiché non è stato considerato che in ognuno dei finanziamenti nel capitale è stato già compreso il premio assicurativo, per cui includere nuovamente il premio nelle spese rappresenta un'indebita duplicazione di costi;
che, peraltro, il premio assicurativo non va calcolato nel T.A.E.G., poiché le polizze assicurative sono “facoltative” e, come tali, non rientranti nello stesso, come peraltro risulta anche dalla documentazione agli atti di causa e viene altresì riportato l'indicatore del costo totale del credito includendo anche le polizze
“facoltative” – per i contratti, indipendentemente dal fatto che la copertura assicurativa sia richiesta oppure no, al solo fine di rendere la mutuataria consapevole del costo del finanziamento anche in caso di sottoscrizione di tale copertura;
che nel T.A.E.G. vanno incluse, in base all'articolo 2 del
Decreto del Ministero del Tesoro dell'8/7/1992, le spese per le assicurazioni o garanzie “imposte” dal creditore, come ribadito anche dal provvedimento della Banca d'Italia del 27/9/2009 in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari finanziari”; che, di contro, nella vicenda in esame le polizze assicurative sono state spontaneamente sottoscritte dalla IG.ra ed hanno quindi carattere opzionale, come Pt_1
anticipatamente rappresentato alla cliente nelle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori;
che essa non è incorsa in violazione dei principi di buona fede e correttezza;
che, infatti, non è contestato che la IG.ra chiese liberamente e spontaneamente i finanziamenti per Pt_1
l'estinzione di precedenti debiti, cioè per “consolidamento” e contestuale eIGenza di liquidità, ovvero per eIGenze familiari ed essa, per venire
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza incontro alle eIGenze dell'attrice, dopo attenta valutazione del merito creditizio sulla base della situazione patrimoniale e reddituale della mutuataria, ha erogato i prestiti;
che, peraltro, l'eventuale violazione dei principi di correttezza e buona fede oggettiva non inficia la validità del contratto, ma può dare luogo soltanto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno;
che, inoltre, la domanda risarcitoria va altresì rigettata per assenza di prova dell'esistenza ed ammontare degli stessi.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto e, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 24/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
In via del tutto preliminare va rilevato che la domanda attorea è procedibile, avendo parte attrice provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione del 15/6/2018 depositato telematicamente da parte attrice il 05/1/2021).
Fermo quanto innanzi esposto, la IG.ra ha introdotto il presente Pt_1
giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e declaratoria di nullità parziale dei contratti di finanziamento n. 2872367 del 24/5/2012, n.
3521427 del 21/3/2012, n. 3794292 del 07/1/2014, n. 3995440 del
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza 31/7/2014, n. 4164031 del 18/12/2014, n. 4343747 del 21/4/2015 e n.
6402939 del 17/8/2015, , a causa dell'asserita divergenza tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello, maggiore, effettivamente applicato, nel cui computo non sarebbe stato incluso il costo dei premi delle polizze assicurative da lei stipulate contestualmente al finanziamento;
per l'effetto,
l'attrice ha chiesto, in applicazione del disposto dell'articolo 125 bis T.U.B., commi 6 e 7, rideterminarsi il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso sostitutivo . CP_4
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre rilevare che nel caso di specie la normativa
“ratione temporis” applicabile è quella di cui all'articolo 125 bis T.U.B., atteso che il contratto oggetto di causa è stato sottoscritto nel 2013 – dunque dopo l'entrata in vigore della predetta norma – e che esso è un
“finanziamento al consumo” (cfr. all. 2 della produzione di parte attrice).
Dunque ad esso si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 125 bis T.U.B. che, rispettivamente, stabiliscono: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.” e “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito è di trentasei mesi.”.
Fatta questa premessa, deve poi rilevarsi che, come chiarito dalla
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Decisioni nn.
10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11870/2017, 11871/2017,
13316/2017 e 11869/2017), in tema di riparto dell'onere probatorio e di prova liberatoria, con riguardo ai finanziamenti al consumo ed alla natura
“facoltativa” oppure “obbligatoria” delle polizze assicurative ai fini del loro computo nel T.A.E.G. “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
Con riferimento poi al contenuto della prova liberatoria che il mutuante è tenuto a fornire, i Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che “per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una IGnificativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”. La pronuncia dell'anno successivo del
Collegio di Coordinamento (decisione n. 16291/2018) ha consentito ai
Collegi territoriali di raggiungere una sostanziale omogeneità interpretativa della casistica specifica, consentendo di individuare i parametri comparativi in presenza dei quali possa dirsi integrata la prova liberatoria posta a carico dell'intermediario, precisando che “per quanto attiene alla prova “di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio: - è sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti;
-
è necessario che l'intermediario produca almeno due contratti;
- i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal benchmark da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta prova sono:
1. TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (quest'ultima specificata nel senso che, se il benchmark è senza coobbligati e l'intermediario ha prodotto due contratti “comparativi”, almeno uno di questi deve essere anch'esso senza coobbligati). La verifica dei suddetti “scostamenti” non deve essere atomistica, ma implica una verifica globale, ossia non bisogna considerare separatamente i singoli parametri, ma occorre valutarne l'impatto complessivo
(ad esempio: un parametro in eccesso può essere compensato da altro in difetto;
il raggiungimento dei valori limite per tutti i parametri induce a ritenere la sostanziale difformità del contratto prodotto a comparazione).”.
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche sopra tracciate ne deriva, in primo luogo, che deve ritenersi assolto l'onere della prova, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., in capo alla parte attrice, circa la natura “obbligatoria” delle polizze stipulate dal IG. , avendo questi Pt_2
allegato e dimostrato:
- la contestualità cronologica della sottoscrizione dei due contratti, di
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza finanziamento ed assicurazione, che secondo larga parte della giurisprudenza sussiste un'ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, che mirano a realizzare un risultato economico unitario. Costituisce peraltro opinione consolidata in giurisprudenza quella (“ex multis” Trib. Milano
n. 11209/2019) secondo cui, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la contestualità di stipulazione dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” di collegamento negoziale;
- la coincidenza tra la durata dei contratti di finanziamento e delle coperture assicurative.
A fronte di una siffatta presunzione relativa di collegamento negoziale tra i due contratti e, quindi, della obbligatorietà della stipulazione del contratto di assicurazione il cui costo, come tale, andrebbe ricompreso nel T.A.E.G. concretamente ed effettivamente applicato, incombe quindi sulla Banca mutuante, convenuta, l'onere di fornire la prova liberatoria circa la natura
“non obbligatoria” della polizza;
prova che può essere fornita, alternativamente, tra l'altro, dimostrando di avere proposto al cliente una comparazione dei costi (e del T.A.E.G.) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza.
Orbene, nel caso concreto la ha fornito tale prova in Controparte_1
relazione ai contratti di finanziamento n. 3995440 del 31/7/2014 (cfr. pag.
4 all. 6 della produzione di parte convenuta), n. 4164031 del
18/12/2014 (cfr. pag. 4 all. 7 della produzione di parte convenuta) e n.
6402939 del 17/8/2015 (cfr. pag. 4 all. 9 della produzione di parte convenuta), nei quali viene indicato il T.A.E.G. senza inclusione della polizza assicurativa ed includendo la stessa.
Dunque, alla luce della produzione documentale dell'odierna convenuta e della giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, dalla quale non vi è
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza ragione di discostarsi, deve ritenersi che la abbia Controparte_1
assolto all'onere, su di essa gravante ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2697 c.c., di fornire la prova contraria circa la natura “non obbligatoria” delle polizze sottoscritte dalla IG.ra soltanto Pt_1
avuto riguardo ai contratti di finanziamento nn. 3995440 del
31/7/2014, 4164031 del 18/12/2014 e 6402939 del 17/8/2015. Con riguardo a quest'ultimo, tuttavia, la circostanza che il T.A.E.G. concretamente applicato, come accertato dal C.T.U. nominato, sia comunque maggiore rispetto a quello indicato contrattualmente per il caso in cui nel relativo calcolo si includesse anche il costo della polizza (14,85% in luogo di quello del 14,46% - cfr. pag. 28 relazione peritale) implica che vada comunque assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 125 bis, commi 6 e 7, T.U.B.
Ciò posto, in considerazione delle argomentazioni di cui sopra, questo
Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il
C.T.U. nominato, in quanto esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose della documentazione agli atti di causa e delle norme “ratione temporis” applicabili alla vicenda in esame.
Pertanto il C.T.U., avendo ravvisato la discrasia tra il T.A.E.G. contrattualmente indicato e quello, maggiore, effettivamente applicato, includendo nel computo anche il costo delle polizze assicurative
“obbligatorie” (come risultante documentalmente e dalle allegazioni di parte attrice, non superate da alcuna prova contraria, non fornita dalla Banca), in relazione ai contratti di finanziamento n. 2872367 del 24/5/2012, n.
3521427 del 21/3/2013, n. 3704292 del 07/1/2014, n. 4343747 del
22/4/2015 e n. 6402939 del 17/8/2015 ha provveduto a rideterminarne i piani di ammortamento mediante sostituzione del tasso degli interessi contrattualmente pattuito con quello “ e, dunque, a ridurre la CP_4
debitoria complessiva della IG.ra , rinveniente dai saldi di tutti i Pt_1
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza n. 7 finanziamenti, pari ad € 50.616,62, in complessivi € 28.877,81 a debito dell'attrice.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento n. 2872367 del 24/5/2012, n. 3521427 del
21/3/2013, n. 3704292 del 07/1/2014, n. 4343747 del 22/4/2015 e n.
6402939 del 17/8/2015 ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 6, T.U.B. e sostituzione del T.A.E.G. con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, la debitoria complessiva della IG.ra , Pt_1
rinveniente dai saldi di tutti i n. 7 finanziamenti, pari ad € 50.616,62, in complessivi € 28.877,81 a debito dell'attrice.
La IG.ra ha poi chiesto condannarsi la per Pt_1 Controparte_1
avere concesso abusivamente credito in suo favore, in violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e solidarietà, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da essa asseritamente subiti.
La domanda attorea è infondata e va respinta: invero, la parte attrice non risulta avere allegato, né tanto meno provato, le ragioni per cui la avrebbe concesso abusivamente i finanziamenti per cui è Controparte_1
causa in suo favore.
L'attrice, infatti, nulla ha dedotto né tanto meno provato in ordine alla sua situazione reddituale/patrimoniale, fin dall'origine e poi successivamente, che non sarebbe stata correttamente considerata dalla Banca, né con riferimento alle specifiche ragioni che hanno condotto alla stipula dei plurimi finanziamenti ed al sovraindebitamento, né tantomeno – e ciò in sede concorsuale rappresenta il presupposto stesso del c.d.
“sovraindebitamento” – la sussistenza di una IGnificativa diminuzione della propria capacità reddituale per fatti o eventi sopraggiunti, imprevedibili ed
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza eccezionali tali da determinare l'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.
Ne deriva l'infondatezza della suddetta domanda.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, atteso che la domanda di accertamento negativo del credito è stata accolta solo in parte (con riduzione della debitoria della IG.ra da € 50.616,62 in € 28.877,81) e che la domanda di condanna Pt_1
della convenuta al risarcimento dei danni è stata rigettata, vi è
“soccombenza reciproca” ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c. e, pertanto, esse vengono integralmente compensate.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico di
[...]
e per ½ a carico di Parte_1 Controparte_1
Inoltre, stante il disposto dell'articolo 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte convenuta partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte attrice il 05/1/2021), la va Controparte_1
condannata al pagamento al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie la domanda attorea come in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità parziale dei contratti di finanziamento n.
2872367 del 24/5/2012, n. 3521427 del 21/3/2013, n. 3704292 del
07/1/2014, n. 4343747 del 22/4/2015 e n. 6402939 del 17/8/2015 ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 6, T.U.B., previa rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del T.A.E.G. con il tasso
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ridetermina il saldo complessivo di tutti i finanziamenti oggetto di causa, pari ad € 50.616,62, come risultanti dalle scritture contabili a debito dell'attrice, in complessivi € 28.877,81 a debito della IG.ra
; Parte_1
2) Rigetta la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico di
[...]
e per ½ Parte_1 Controparte_1
5) Condanna al versamento, in favore dell'entrata del Controparte_1
bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 07/2/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3906/2018 – sentenza