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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1277/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1277/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 giugno 2025 dinanzi alla dott. DE FR sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. De Nicola Vincenzo per parte resistente l'avv. Chiesara Marco e l'avv. Maria Chiara Ramella E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Persona_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. DE Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DE Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESARA MARCO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO ALFIO e dell'avv. RAMELLA MARIA CHIARA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
<< - accertare la nullità del licenziamento e condannare la società datrice a reintegrare la lavoratrice nel
proprio posto di lavoro ed a disporre in suo favore il pagamento delle mensilità maturate dalla data del recesso a quella di effettivo ripristino del rapporto, nonché al versamento dei contributi previdenziali;
- accertare l'insussistenza del fatto posto a base del recesso e condannare la società datrice a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a pagare a favore di quest'ultima 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o della retribuzione utile ai fini del tfr, nonché al versamento dei contributi dalla data del recesso all'effettivo ripristino del rapporto;
- accertare l'illegittimità del recesso per i motivi sopra esposti, e condannare la società convenuta a pagare alla lavoratrice 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr;
- in ulteriore ipotesi condannare la società datrice al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per violazione dell'art.
7 l. 604/66; - O, ancora, in ulteriore denegata ipotesi condannare la convenuta, ex art. 8 l. 604/66, al pagamento delle mensilità massime della retribuzione globale di fatto previste da tale articolo Con vittoria di spese funzioni ed onorari>>.
2. La ricorrente ha allegato che: il 18.07.2000 è stata assunta dalla Farmacia Centrale snc quale commessa di 4 livello, con orario settimanale di 40 ore ed applicazione del CCNL Farmacie Private;
ha iniziato
1 dunque a svolgere le mansioni di commessa di vendita a , in via Pasubio, 33, occupandosi del CP_1 reparto di cosmetica e svolgendo anche attività di supporto al banco ai farmacisti, di contabilità di prima nota, di magazziniera, nonché di organizzazione di giornate di cosmetica con le beauty;
ha inoltre partecipato a vari corsi (primo soccorso con defibrillatore, corsi di cosmetica, di marketing e sicurezza sul lavoro); il 2 novembre 2016 è stata trasferita presso l'unità produttiva di via Galliano per svolgere l'attività di magazziniera, unità dove ha prestato servizio fino a dicembre 2022; successivamente, dopo l'affidamento delle mansioni di magazziniera a è stata di nuovo adibita a mansioni di Testimone_1 commessa addetta alla vendita e di supporto al centro estetico “Al femminile”, dove all'occorrenza subentrava anche al personale addetto alle vendite al banco;
a dicembre 2023 la collega è Parte_2 stata trasferita presso la sede centrale di via Pasubio, di talché era nuovamente incaricata di svolgere sia l'attività di magazziniera nonché all'occorrenza quella di commessa addetta alla vendita;
nel febbraio 2024
è subentrata nel rapporto di lavoro ed ella, che fino a quel momento figurava assunta Controparte_1 ed era indicata in busta quale commessa di vendita, è stata indicata come magazziniera e in data
24.4.2024 è stata licenziata per soppressione del posto di lavoro, senza esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art 7 legge 604/1966; immediatamente dopo è stata Testimone_1 inviata a svolgere l'attività di magazziniera in via Galliano al suo posto e sono rimaste in forza alla società commesse alla vendita e magazziniere molto più giovani e con minore anzianità di servizio di lei;
successivamente al recesso ha provveduto ad assumere altre persone, senza Controparte_1 cercare di (ri)occuparla.
3. Tanto premesso la ricorrente deduce il carattere discriminatorio o comunque ritorsivo del licenziamento, con conseguente nullità.
4. Il recesso datoriale sarebbe in ogni caso pretestuoso e/o illegittimo per difetto di un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo realizzatosi con la soppressione del suo posto di lavoro, nonché per la violazione dei criteri di scelta della persona da licenziare e per la mancata effettuazione del c.d. repechage.
5. Infine il licenziamento è affetto da un grave vizio procedurale in quanto non è stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 7 legge 604/1966.
6. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
7. La causa, istruita per documenti non apparendo necessarie e rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
2 9. Nella lettera di licenziamento inviata alla ricorrente (cfr. doc. 4 ric.) si legge “La ragione del Suo licenziamento va individuata nella scelta di sopprimere la Sua posizione lavorativa divenuta sovrabbondante e quindi incompatibile con le finalità di miglioramento dell'efficienza organizzativa e di gestione economica che l'Azienda si è prefissata di perseguire”.
10. Ebbene è noto che ai fini della declaratoria di legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, è necessario che il datore di lavoro – anche mediante ricorso a presunzioni e senza particolari oneri di allegazione da parte del lavoratore circa i posti assegnabili – dimostri: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
11. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso”
(Cass. sez. Lav. n. 8661/2019 ex multis).
12. Nel caso di specie, parte resistente né nella lettera di recesso né, a ben vedere, nel corso del giudizio, ha dedotto una modifica dell'organizzazione aziendale tale da costituire il fattore eziologico della soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
13. In assenza dell'allegazione dell'assetto complessivo della società convenuta - assetto che parte resistente si è guardata bene dal provare documentalmente, attraverso, ad esempio, la produzione del LUL -, del tutto insufficiente a dimostrare il motivo oggettivo di recesso è dunque il riferimento, generico ed apodittico, operato dalla società alla “sovrabbondanza” della posizione lavorativa della ricorrente e all'incompatibilità del mantenimento della medesima “con le finalità di miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestione economica”.
14. In assenza dell'allegazione e prova di sopravvenute esigenze organizzative/produttive legate alle mansioni di commessa cui la era adibita, costituisce infatti mera petizione di principio, il fatto che Pt_1
3 ella fosse l'unica addetta alle vendite rimasta in forza alla società e l'assunzione di soli farmacisti
(circostanze neanche dimostrate per tabulas come pure il datore di lavoro era nella posizione di poter fare, fin dalla memoria di costituzione, attraverso la produzione del LUL), tanto più se si considera che non risulta mutata l'attività della società, dedita alla “vendita al pubblico di medicinali, di cosmetici e di profumi” (cfr. punto 5 memoria res.).
15. Peraltro nessun riferimento si rinviene nella lettera di licenziamento al dedotto rifiuto della ricorrente di svolgere mansioni di magazziniera. L'offerta di tali mansioni, in ogni caso, secondo la prospettazione della stessa parte resistente, si colloca in un momento non solo cronologicamente precedente ma anche indipendente da quello del recesso datoriale (ovvero all'individuazione del posto di addetta alla vendita ricoperto dalla ricorrente quale quello da sopprimere per le prospettate esigenze di superfluità del posto rispetto alle esigenze produttive ed economiche della società), in quanto giustificata non dal venir meno di tutte le posizioni di addetta alle vendite presso la società (cfr. punti 16 e 17 memoria res.) ma dalla differente esigenza di adibire la a mansioni di magazziniera presso la sede di via Battisti (cfr. punto Pt_1
11 res.), esigenza cui il datore di lavoro avrebbe potuto far fronte con il legittimo esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art 2103 c.c., stante la riconducibilità delle mansioni alla stessa categoria contrattuale.
16. In ogni caso, secondo la prospettazione di parte resistente, nessun tentativo di repechage è stato operato per la lavoratrice, nonostante la possibilità concreta di conservare il posto di lavoro venendo a svolgere le mansioni di magazziniera precedentemente rifiutate e comunque ancora disponibili in azienda (cfr. pag 10 memoria res: “Risulta evidente che non vi erano possibilità di adempiere l'obbligo di repêchage: l'unica posizione che la sig.ra avrebbe potuto ricoprire era già stata rifiutata dalla Ricorrente medesima”). Pt_1
17. In definitiva in difetto di allegazione e prova delle ragioni organizzative e produttive giustificative della soppressione del posto di lavoro della ricorrente e dell'offerta alla lavoratrice del ricollocamento in mansioni diverse dopo averla messa a conoscenza della volontà/esigenza di soppressione del posto di lavoro, non può che concludersi per l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto.
18. Non si ravvisano per contro i motivi di nullità del recesso dedotti da parte ricorrente non rientrando l'età fra i casi di discriminazione tutelati dalla legge, né risultando dimostrato che la ricorrente sia stata licenziata per ritorsione (magari per avere intrapreso iniziative a tutela dei propri diritti dopo la prospettazione del mutamento di mansioni) o per altro motivo illecito determinante (neanche allegato da parte ricorrente).
19. Tanto chiarito deve dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento a favore della ricorrente della tutela di cui all'art 18 comma 4 St.
Lav. e conseguente condanna di parte resistente alla reintegra della nel posto di lavoro, Parte_1 nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità
4 dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento fino alla data di effettiva reintegra, oltre accessori di legge dal licenziamento fino al saldo effettivo.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma
1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla il licenziamento intimato in data 24.4.2024 alla ricorrente e per l'effetto
- ordina a di reintegrare nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento a favore di di un'indennità risarcitoria Controparte_1 Parte_1 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento fino alla data della reintegra, oltre accessori di legge dal licenziamento fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 4630,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. DE FR
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1277/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 giugno 2025 dinanzi alla dott. DE FR sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. De Nicola Vincenzo per parte resistente l'avv. Chiesara Marco e l'avv. Maria Chiara Ramella E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott. Persona_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. DE Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DE Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE NICOLA Parte_1 C.F._1
VINCENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIESARA MARCO Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCO ALFIO e dell'avv. RAMELLA MARIA CHIARA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per vedere accolte le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
<< - accertare la nullità del licenziamento e condannare la società datrice a reintegrare la lavoratrice nel
proprio posto di lavoro ed a disporre in suo favore il pagamento delle mensilità maturate dalla data del recesso a quella di effettivo ripristino del rapporto, nonché al versamento dei contributi previdenziali;
- accertare l'insussistenza del fatto posto a base del recesso e condannare la società datrice a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a pagare a favore di quest'ultima 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o della retribuzione utile ai fini del tfr, nonché al versamento dei contributi dalla data del recesso all'effettivo ripristino del rapporto;
- accertare l'illegittimità del recesso per i motivi sopra esposti, e condannare la società convenuta a pagare alla lavoratrice 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr;
- in ulteriore ipotesi condannare la società datrice al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per violazione dell'art.
7 l. 604/66; - O, ancora, in ulteriore denegata ipotesi condannare la convenuta, ex art. 8 l. 604/66, al pagamento delle mensilità massime della retribuzione globale di fatto previste da tale articolo Con vittoria di spese funzioni ed onorari>>.
2. La ricorrente ha allegato che: il 18.07.2000 è stata assunta dalla Farmacia Centrale snc quale commessa di 4 livello, con orario settimanale di 40 ore ed applicazione del CCNL Farmacie Private;
ha iniziato
1 dunque a svolgere le mansioni di commessa di vendita a , in via Pasubio, 33, occupandosi del CP_1 reparto di cosmetica e svolgendo anche attività di supporto al banco ai farmacisti, di contabilità di prima nota, di magazziniera, nonché di organizzazione di giornate di cosmetica con le beauty;
ha inoltre partecipato a vari corsi (primo soccorso con defibrillatore, corsi di cosmetica, di marketing e sicurezza sul lavoro); il 2 novembre 2016 è stata trasferita presso l'unità produttiva di via Galliano per svolgere l'attività di magazziniera, unità dove ha prestato servizio fino a dicembre 2022; successivamente, dopo l'affidamento delle mansioni di magazziniera a è stata di nuovo adibita a mansioni di Testimone_1 commessa addetta alla vendita e di supporto al centro estetico “Al femminile”, dove all'occorrenza subentrava anche al personale addetto alle vendite al banco;
a dicembre 2023 la collega è Parte_2 stata trasferita presso la sede centrale di via Pasubio, di talché era nuovamente incaricata di svolgere sia l'attività di magazziniera nonché all'occorrenza quella di commessa addetta alla vendita;
nel febbraio 2024
è subentrata nel rapporto di lavoro ed ella, che fino a quel momento figurava assunta Controparte_1 ed era indicata in busta quale commessa di vendita, è stata indicata come magazziniera e in data
24.4.2024 è stata licenziata per soppressione del posto di lavoro, senza esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art 7 legge 604/1966; immediatamente dopo è stata Testimone_1 inviata a svolgere l'attività di magazziniera in via Galliano al suo posto e sono rimaste in forza alla società commesse alla vendita e magazziniere molto più giovani e con minore anzianità di servizio di lei;
successivamente al recesso ha provveduto ad assumere altre persone, senza Controparte_1 cercare di (ri)occuparla.
3. Tanto premesso la ricorrente deduce il carattere discriminatorio o comunque ritorsivo del licenziamento, con conseguente nullità.
4. Il recesso datoriale sarebbe in ogni caso pretestuoso e/o illegittimo per difetto di un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo realizzatosi con la soppressione del suo posto di lavoro, nonché per la violazione dei criteri di scelta della persona da licenziare e per la mancata effettuazione del c.d. repechage.
5. Infine il licenziamento è affetto da un grave vizio procedurale in quanto non è stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 7 legge 604/1966.
6. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1
7. La causa, istruita per documenti non apparendo necessarie e rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
2 9. Nella lettera di licenziamento inviata alla ricorrente (cfr. doc. 4 ric.) si legge “La ragione del Suo licenziamento va individuata nella scelta di sopprimere la Sua posizione lavorativa divenuta sovrabbondante e quindi incompatibile con le finalità di miglioramento dell'efficienza organizzativa e di gestione economica che l'Azienda si è prefissata di perseguire”.
10. Ebbene è noto che ai fini della declaratoria di legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, è necessario che il datore di lavoro – anche mediante ricorso a presunzioni e senza particolari oneri di allegazione da parte del lavoratore circa i posti assegnabili – dimostri: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore.
11. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “Affinché possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità del recesso”
(Cass. sez. Lav. n. 8661/2019 ex multis).
12. Nel caso di specie, parte resistente né nella lettera di recesso né, a ben vedere, nel corso del giudizio, ha dedotto una modifica dell'organizzazione aziendale tale da costituire il fattore eziologico della soppressione del posto di lavoro della ricorrente.
13. In assenza dell'allegazione dell'assetto complessivo della società convenuta - assetto che parte resistente si è guardata bene dal provare documentalmente, attraverso, ad esempio, la produzione del LUL -, del tutto insufficiente a dimostrare il motivo oggettivo di recesso è dunque il riferimento, generico ed apodittico, operato dalla società alla “sovrabbondanza” della posizione lavorativa della ricorrente e all'incompatibilità del mantenimento della medesima “con le finalità di miglioramento dell'efficienza organizzativa e gestione economica”.
14. In assenza dell'allegazione e prova di sopravvenute esigenze organizzative/produttive legate alle mansioni di commessa cui la era adibita, costituisce infatti mera petizione di principio, il fatto che Pt_1
3 ella fosse l'unica addetta alle vendite rimasta in forza alla società e l'assunzione di soli farmacisti
(circostanze neanche dimostrate per tabulas come pure il datore di lavoro era nella posizione di poter fare, fin dalla memoria di costituzione, attraverso la produzione del LUL), tanto più se si considera che non risulta mutata l'attività della società, dedita alla “vendita al pubblico di medicinali, di cosmetici e di profumi” (cfr. punto 5 memoria res.).
15. Peraltro nessun riferimento si rinviene nella lettera di licenziamento al dedotto rifiuto della ricorrente di svolgere mansioni di magazziniera. L'offerta di tali mansioni, in ogni caso, secondo la prospettazione della stessa parte resistente, si colloca in un momento non solo cronologicamente precedente ma anche indipendente da quello del recesso datoriale (ovvero all'individuazione del posto di addetta alla vendita ricoperto dalla ricorrente quale quello da sopprimere per le prospettate esigenze di superfluità del posto rispetto alle esigenze produttive ed economiche della società), in quanto giustificata non dal venir meno di tutte le posizioni di addetta alle vendite presso la società (cfr. punti 16 e 17 memoria res.) ma dalla differente esigenza di adibire la a mansioni di magazziniera presso la sede di via Battisti (cfr. punto Pt_1
11 res.), esigenza cui il datore di lavoro avrebbe potuto far fronte con il legittimo esercizio dello ius variandi ai sensi dell'art 2103 c.c., stante la riconducibilità delle mansioni alla stessa categoria contrattuale.
16. In ogni caso, secondo la prospettazione di parte resistente, nessun tentativo di repechage è stato operato per la lavoratrice, nonostante la possibilità concreta di conservare il posto di lavoro venendo a svolgere le mansioni di magazziniera precedentemente rifiutate e comunque ancora disponibili in azienda (cfr. pag 10 memoria res: “Risulta evidente che non vi erano possibilità di adempiere l'obbligo di repêchage: l'unica posizione che la sig.ra avrebbe potuto ricoprire era già stata rifiutata dalla Ricorrente medesima”). Pt_1
17. In definitiva in difetto di allegazione e prova delle ragioni organizzative e produttive giustificative della soppressione del posto di lavoro della ricorrente e dell'offerta alla lavoratrice del ricollocamento in mansioni diverse dopo averla messa a conoscenza della volontà/esigenza di soppressione del posto di lavoro, non può che concludersi per l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del fatto.
18. Non si ravvisano per contro i motivi di nullità del recesso dedotti da parte ricorrente non rientrando l'età fra i casi di discriminazione tutelati dalla legge, né risultando dimostrato che la ricorrente sia stata licenziata per ritorsione (magari per avere intrapreso iniziative a tutela dei propri diritti dopo la prospettazione del mutamento di mansioni) o per altro motivo illecito determinante (neanche allegato da parte ricorrente).
19. Tanto chiarito deve dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento a favore della ricorrente della tutela di cui all'art 18 comma 4 St.
Lav. e conseguente condanna di parte resistente alla reintegra della nel posto di lavoro, Parte_1 nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità
4 dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento fino alla data di effettiva reintegra, oltre accessori di legge dal licenziamento fino al saldo effettivo.
20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma
1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e dell'assenza di istruttoria orale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla il licenziamento intimato in data 24.4.2024 alla ricorrente e per l'effetto
- ordina a di reintegrare nel posto di lavoro;
Controparte_1 Parte_1
- condanna al pagamento a favore di di un'indennità risarcitoria Controparte_1 Parte_1 pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento fino alla data della reintegra, oltre accessori di legge dal licenziamento fino al saldo effettivo;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 4630,00 per compensi professionali, € 259,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. DE FR
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